Articolo 7 della Legge 14 aprile 1977, n. 112
Articolo 6
Versione
30 aprile 1977
Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 30 aprile 1977