Art. 7.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.