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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/09/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FORCELLATI Parte_1 C.F._1
MARIA ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LAURENZA MARINA Controparte_1 P.IVA_1
STELLA NERINA
C.F./P.IVA: con il patrocinio dell'avv.to BATTAGLIA Controparte_2 P.IVA_2
EMILIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor e per l'effetto Parte_1 condannare le convenute, e , alla sostituzione dell'autoveicolo; Controparte_1 Controparte_2
- dichiarare e responsabili in solido dei danni Controparte_1 Controparte_2 provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro tremilanovecento, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In subordine:
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor e per l'effetto Parte_1 condannare le convenute alla riparazione della autovettura Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, nei pagina 1 di 11 termini indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'ing. fissando congruo termine Persona_1 entro il quale ottemperare;
- dichiarare e responsabili Controparte_1 Controparte_2 in solido dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro ottomilanovecento, dei quali euro cinquemila a titolo di riduzione del prezzo pagato, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
Dichiarare prescritta l'azione giudiziale introdotta dal Sig. in quanto avvenuta oltre i 26 mesi Parte_1 dalla consegna del veicolo previsti dal Codice del Consumo;
Dichiarare la decadenza del termine per la denuncia dei vizi, in quanto la formale denuncia è avvenuta solo il 7 marzo 2023 quindi trascorsi gli 8 giorni per la denuncia ex art 1495 c.c. e i 30 giorni sanciti dall'art. 1512 c.c. dalla scoperta del vizio asseritamente avvenuta il 19 gennaio 2023, e dichiarare altresì prescritto il termine per far valere, a qualsiasi titolo, la garanzia per vizi del bene venduto e della garanzia del buon funzionamento del bene venduto, in quanto l'azione mossa dal
Sig. è avvenuta trascorso più di 1 anno dalla consegna del bene, avvenuta il 09 gennaio 2023, Parte_1
e oltre 6 mesi dalla scoperta dell'asserito malfunzionamento dell'automobile, che controparte dichiara essere avvenuto il 19 gennaio 2023.
NEL MERITO
Rigettare la domanda di sostituzione del veicolo in quanto non è in alcun modo provato che il veicolo sia affetto da vizi e poiché gli interventi ipotizzati dal CTU sono di lieve entità, inoltre vi è stato un evidente utilizzo del veicolo, che ha quasi 4 anni ed ha percorso circa 40.000 chilometri (al 17 dicembre 2024), il cui valore, al tempo della CTU, era pari ad € 6.900,00 con ulteriore svalutazione per l'utilizzo fino ad oggi;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno di € 3.900,00 in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio e poiché, come già esposto in atti, il Sig. nei fatti, non ha subito Parte_1 alcun danno se non quelli derivanti da scelte personali unilaterali che in alcun modo possono coinvolgere e/o essere attribuite a scelte che, anzi, hanno contribuito, ex art. 1227 c.c., a CP_3 cagionare il danno stesso.
Accertare che si è attenuta a quanto comunicato dalla stessa Casa Madre CP_3 Controparte_2
e, a quanto risulta dalla documentazione in atti, ha risolto le prime problematiche lamentate dal
[...]
pagina 2 di 11 Sig. che non si ripresentano da almeno 3 anni e, per l'effetto, dichiarare che nessuna Parte_1 responsabilità può essere attribuibile direttamente o indirettamente a CP_3
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse ritenere la fondatezza delle doglianze del ricorrente, accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo (pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria.
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse dichiarare l'obbligo di di sostituzione del veicolo, dichiarare che la predetta sostituzione dovrà essere CP_3 effettuata con veicolo usato di pari segmento e pari valore, anche in considerazione dell'utilizzo e della consequenziale svalutazione del veicolo del Sig. con dichiarazione di inammissibilità e Parte_1 infondatezza di qualsiasi ulteriore pretesa creditoria e/o risarcitoria.
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande del ricorrente, dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio ponendo anche in via definitiva ad esclusivo carico del Sig. le spese di CTU per il Parte_1 comportamento contrario alla correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., assunto dal ricorrente durante sia la fase stragiudiziale sia giudiziale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Cod.to Ill.mo Giudice dovesse ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria al fine di rigettare le pretese avversarie:
A) si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del Sig. e Parte_1 della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH è stata consegnata al Sig. il 30 Parte_1 settembre 2021?
2) Vero che il primo ricovero della vettura Dacia Spring targata GF469EH avveniva il 3 gennaio 2022?
3) Vero che i primi interventi richiesti sulla vettura del Sig. erano relativi a problemi alla Parte_1 batteria di trazione (sub. Doc 1 di – e doc. 4 del ricorrente che si mostrano)? CP_3
4) Vero che a seguito del ricovero del mese di gennaio 2022 veniva consegnata al Sig. Parte_1 un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si mostra)? pagina 3 di 11 5) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il 17 gennaio Parte_1
2022?
6) Vero che il 28 febbraio l'auto del Sig. Dacia Spring targata GF469EH, veniva Parte_1 ricoverata in concessionaria per un guasto elettrico?
7) Vero che gli interventi richiesti sulla vettura del Sig. si concentravano sul cavo batteria di Parte_1 trazione (come da Doc 2 di che si mostra)? CP_3
8) Vero che a seguito del ricovero del 28 febbraio 2022 veniva consegnata al Sig. Parte_1 auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si mostra)?
9) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il 10 marzo Parte_1
2022?
10) Vero che il Sig. nel mese di giugno 2022, a distanza di circa 4 mesi dall'ultimo Parte_1 ricovero in concessionaria, rinveniva della ruggine nel sottoscocca della propria vettura?
11) Vero che il 22 agosto 2022 la vettura del Sig. Dacia Spring targata GF469EH, Parte_1 veniva ricoverata nuovamente in Concessionaria per verificare i nuovi asseriti danni elettrici ed effettuare la normale manutenzione programmata e periodica del veicolo?
12) Vero che per tutto il periodo di fermo dell'auto, dal 22 agosto 2022 al 09 gennaio 2023, è stata consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub Parte_1 doc 4 di che si mostra)? CP_3
13) Vero che la Dacia Spring targata GF469EH, di proprietà del Sig. era disponibile Parte_1 al ritiro fin dal 14 dicembre 2022?
14) Vero che il Sig. ha ritirato la propria auto, Dacia Spring targata GF469EH, solo il 09 Parte_1 gennaio 2023?
15) Vero che successivamente al ritiro dell'auto, avvenuto il 09 gennaio 2023, la prima lamentala del
Sig. indirizzata a per asseriti problemi dell'auto è stata inviata solo il 7 marzo Parte_1 CP_3
2023, dopo circa 2 mesi dal ritiro dell'auto (sub doc 7 del ricorrente che si mostra)?
16) Vero che l'auto Dacia Spring targata GF469EH dal 09 gennaio 2023, nonostante le doglianze del
Sig. ad oggi, non è stata portata né in né in altra officina convenzionata Parte_1 CP_3
CP_4
17) Vero che l'ultima comunicazione inviata dal Sig. a è del 20 settembre 2023, Parte_1 CP_3 quindi avvenuta circa 8 mesi prima dell'introduzione del presente giudizio?
Si indicano come testi sui suddetti capitoli di prova:
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Srl, con Testimone_1 CP_3 sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
pagina 4 di 11 - il Sig. in qualità di Capo officina di presso Piemme Car S.p.a., con sede Tes_2 CP_3 in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV),
B) si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
18) Vero che il procedimento di riparazione utilizzato normalmente da prevede dapprima le CP_2 diagnosi svolte in officina dalla , poi l'apertura di appositi TAM e solo a seguito delle CP_5 suddette attività interviene direttamente sull'auto un tecnico specializzato fornito direttamente dalla
Casa Madre?
19) Vero che la suddetta modalità operativa di riparazione è una procedura standard usata anche da altre Case Automobilistiche?
20) Vero che per tutti gli interventi svolti sulla vettura del Sig. nel mese di gennaio 2022, Parte_1 nel mese di febbraio 2022 e dal 22 agosto 2022 al 14 dicembre 2022, dunque fino alla riparazione della vettura, i tecnici di hanno collaborato a stretto contatto con i tecnici della CP_3
Parte_2
21) Vero che ha sempre dichiarato che il veicolo fosse riparabile? CP_2
22) Vero che nel mese di settembre interveniva il tecnico Renault sull'automobile del Sig.
Parte_1
23) Vero che il tecnico delle Casa Madre che ha ispezionato il veicolo del Sig. CP_2 Parte_1 dichiarava che la vettura fosse riparabile e che la ruggine nel sottoscocca derivasse da un urto che aveva tolto la vernice?
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Srl, con Testimone_1 CP_3 sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
- il Sig. in qualità di Capo officina di presso Piemme Car S.p.a., con sede in Tes_2 CP_3
Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV).
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA RENAULT
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis:
➢ in via di preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande del Ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
Controparte_2
➢ nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità e/o mancanza di prova delle domande del Ricorrente;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP da liquidarsi in favore dei difensori, che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.
pagina 5 di 11 ➢ in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica sull'autovettura dell'automobile Dacia Mod.
Spring Tg. GF469EH volta a stabilire l'avvenuta riparazione dei difetti lamentati in ricorso e, in caso negativo, il motivo della loro mancata riparazione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver acquistato in Parte_1 data 31 marzo 2021, presso la , concessionaria della Controparte_1 Controparte_2
l'autovettura “Dacia Spring”, a trazione elettrica, targata GF469EH, al prezzo di euro 22008,99; che la consegna del veicolo avveniva nel settembre 2021; che questo, prevalentemente in uso al padre del ricorrente, signor Persona_2 presentava, dopo poche settimane dall'acquisto e soli 3435 chilometri di percorrenza, un inconveniente grave e ricorrente consistente nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio, che si ripeteva regolarmente e con frequenza lasciando sovente gli utilizzatori dell'automobile a piedi in aperta campagna, vivendo gli stessi in località rurali;
che il guasto si era ripetuto per almeno quindici volte, tra il settembre 2021 e il gennaio 2023; che il problema non veniva risolto dai tecnici della concessionaria.
In punto di diritto osserva che la macchina non aveva mai posseduto le caratteristiche di funzionalità e di affidabilità prescritte dal Codice del Consumo, il quale, al suo articolo 117, essendosi rivelato un prodotto difettoso non in grado di offrire la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze di efficienza dell'autoveicolo; tutto quanto ciò premesso evoca in giudizio sia la concessionaria, sia la società quale CP_2 produttrice del veicolo.
Nel giudizio così incamerato si costituisce la concessionaria rilevando: CP_3
che dopo la consegna del settembre 2021, il fin dal gennaio 2022 si era recato presso la stessa Parte_1 lamentando anomalie;
che ogni qual volta la vettura veniva sottoposta ad esame e poi riconsegnata;
che lo stesso riportava la vettura in officina ed otteneva una vettura sostitutiva dall'agosto 2022 al gennaio 2023;
che veniva contattata la Casa Madre, la quale il 29 settembre 2022, all'esito del normale iter di diagnosi e di verifiche svolte dalla Concessionaria, metteva a disposizione un proprio tecnico per visionare la vettura, soprattutto in relazione agli arrugginimenti del sottoscocca lamentati;
che più volte l'attore veniva invitato portare l'auto per in concessionaria per la verifica.
In punto di diritto, eccepisce, in via preliminare, la decadenza per la denuncia dei vizi sui beni venduti e la prescrizione del termine per l'azione di merito nei confronti del venditore;
nello specifico, evidenzia: pagina 6 di 11 1) Che la vettura è stata consegnata al Sig. nel mese di settembre 2021; Parte_1
2) che l'ultimo ricovero della vettura in Concessionaria è avvenuto tra il mese di agosto 2022 e il mese di gennaio 2023 e la vettura è stata consegnata il 9 gennaio 2023;
3) che il ricorso è stato notificato il il 22 maggio 2024 (circa 1 anno e mezzo dopo la consegna del veicolo); che pertanto sono maturati i termini di decadenza e prescrizione del codice civile.
Contesta inoltre il quantum dei danni lamentati.
Si costituisce altresì , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_2 svolta nei suoi confronti per essere carente di legittimazione passiva rispetto alla azione contrattuale di garanzia del bene compravenduto;
contesta la applicazione del Codice del consumo;
Nel merito, deduce che la domanda del Ricorrente è infondata e carente di prova;
che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità tramite la riparazione o la sostituzione (cd. rimedi primari) o, in subordine, tramite la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (cd. rimedi secondari); che questi può scegliere tra la riparazione o la sostituzione, purché il rimedio prescelto, rispetto al rimedio alternativo, non imponga costi sproporzionati;
che nel caso la richiesta di sostituzione proposta dal Ricorrente è totalmente infondata sia perché
l'autoveicolo è stato regolarmente riparato e sia perché il guasto, per quanto riguarda la ruggine, non è dipeso da un difetto di conformità preesistente alla vendita, ma dall'uso dell'autoveicolo fatto dal suo proprietario.
Contesta, altresì la domanda di risarcimento danni avanzata.
Acquisita la documentazione prodotta, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1 luglio 2025 sostituita da note scritte, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Con sentenza non definitiva di data 7 agosto 2025 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari dedotte, accertava il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla Parte_1 conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, a lui venduta, contestualmente accertando la responsabilità, in solido fra loro, di e Controparte_1 Controparte_2 in ordine alla causazione dei danni connessi al cattivo funzionamento dell'automobile Dacia
Mod. Spring Tg. GF469EH.
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di individuare una soluzione conciliativa, anche considerate le richieste e le eccezioni tardivamente formulate dalle parti;
preso atto della impossibilità di una proposta conciliativa, la causa veniva nuovamente trattenuta in pagina 7 di 11 decisione alla udienza del 16.9.2025.
***
Per una più completa descrizione del fatto si rinvia a quanto scritto in sede di sentenza non definitiva.
Ciò premesso, si rileva che, attesa la decisione parziale con la quale si è accertata la responsabilità di venditore e produttore per la vendita di un prodotto difettoso, rimane da statuire in ordine ai rimedi conseguenti al detto accertamento.
Come già evidenziato in sede di decisione già assunta, in caso di difetto di conformità del bene,
l'acquirente può scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il consumatore per oltre un anno, ha richiesto la riparazione del bene;
Parte_1 indi, preso atto della impossibilità di ottenere una riparazione in grado di eliminare ogni problematica, questi ha agito in giudizio chiedendo la sostituzione del veicolo (oltre al risarcimento del danno).
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, in subordine, ha formulato anche istanza per le riparazioni così come indicate dal CTU con riconoscimento del risarcimento del danno connesso al minor valore del bene.
Parte che in un primo momento si è opposta a detta domanda, alla udienza del 16 CP_1 settembre 2025 non si è più opposta, evidenziando di essere disponibile a riparare il mezzo secondo i dettami del CTU con un contributo spese di € 2.000,00; dichiarando di rinunciare alla eccezione di inammissibilità per tardività della domanda subordinata di parte attrice limitatamente al primo capoverso della subordinata, ed ha dichiarato altresì la disponibilità sia ad effettuare direttamente le riparazioni del CTU, sia a versare l'importo indicato dal CTU in alternativa, così che possa far riparare da altri la vettura. Parte_1
Il nominato CTU ha avuto modo di precisare sul punto che: Persona_1
“La causa delle anomalie è da ricondurre ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione.
Per la totale eliminazione del problema degli spegnimenti del mezzo, è necessaria la sostituzione sia del cavo ad alta tensione che dei due morsetti della batteria di trazione. L'intervento richiede una manodopera di 5 ore.
Il costo complessivo di tale riparazione ammonta a € 856,02 oltre iva pari a € 1.044,34 iva compresa.
L'ulteriore problema di ruggine sulla carrozzeria della vettura è risolvibile con la sostituzione di un piccolo lamierino che ha un costo di € 11,69 oltre iva pari a € 14,26 iva compresa.
Il ripristino completo delle problematiche lamentate dall'attore ammonta quindi a € 867,71 oltre pagina 8 di 11 iva che è pari a € 1.058,61 iva compresa” (CTU pagg. 17/18).
La minima entità del danno consente di poter affermare la eccessiva onerosità della richiesta di sostituzione, tantopiù che trattasi di un vicolo comunque non più nuovo, fatto che comporterebbe la locupletazione del creditore ove la sostituzione avvenisse con un mezzo nuovo.
Ritiene pertanto il giudicante di poter accogliere la subordinata svolta da parte attrice, con conseguente condanna al pagamento della somma necessaria per le riparazioni.
L'accoglimento della detta domanda appare preferibile all'accoglimento della domanda di condanna alla riparazione della autovettura, con fissazione di termine entro il quale adempiere, in quanto il venir meno della fiducia fra le parti potrebbe essere foriera di ulteriori giudizi, in specie ove vi fossero disguidi in ordine alle riparazioni da effettuare.
Si dispone pertanto il riconoscimento dell'importo, che consente all'attore di affidare le riparazioni ad altro tecnico di sua fiducia.
Per tal motivo, si pronuncia la condanna delle convenute in solido al pagamento del detto importo.
L'attore ha inoltre svolto domanda per ottenere il risarcimento del danno connesso, danni che ha quantificato in € 3.900,00, cui si è opposta controparte rilevando la assenza di riscontro probatorio e la assenza di danni, se non connessi a scelte personali.
Osserva il giudicante che dagli atti è emerso, pacificamente, che la vettura, acquistata nuova, ha fin da subito manifestato problemi, connessi all'improvviso blocco della batteria di trazione della vettura, con conseguente mancato funzionamento della stessa.
Il CTU ha appurato che dette anomalie si sono verificate in plurime occasioni.
“Considerando inoltre che l'anomalia sulla centralina BMS è comparsa ben 23 volte e che il messaggio visualizzato in caso di anomalia è “Pericolo di guasto elettrico”, si può anche pensare che le foto del quadro strumenti, fornite dall'attore, siano effettivamente della sua vettura in oggetto”
(CTU pag. 13).
Il CTU ha ricondotto la causa delle anomalie rilevate dalle centraline BMS ed EVC ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione, come visto, eliminabile con un costo anche abbastanza contenuto.
Ciò non toglie, peraltro, che l'officina convenuta, nei diversi interventi effettuati, non abbia mai individuato la causa della problematica, fatto che ha indubbiamente causato un danno al proprietario della autovettura.
Chi acquista una macchina nuova, infatti, intende utilizzarla per spostamenti sia di breve entità (tipo tragitto, casa- lavoro, ecc.) ovvero anche per spostamenti più ampi, ad esempio vacanze.
Il si è trovato con una vettura che, improvvisamente, si è bloccata a causa di un problema Parte_1 elettrico, costringendolo a chiedere aiuto a parenti/amici per fare rientro in casa e al carro attrezzi per il pagina 9 di 11 trasbordo in officina.
Lo stesso attore ha evidenziato che il danno è altresì connesso all'espletamento di tutta una serie di pratiche, senza ottenere risultato.
Il danno lamentato costituisce quindi sia un danno di natura patrimoniale, connesso al ridotto utilizzo della vettura nei periodi in cui questa era sottoposta a tentativi di riparazione, solo in parte emendato dalla messa a disposizione di una vettura sostitutiva, sia un danno di natura non patrimoniale, connesso ai disagi tutti patiti.
Se sotto il primo profilo non vi sono difficoltà a riconoscere una voce di danno pur in assenza della prova di concreti esborsi, trattandosi di voce che ben può essere liquidata in via equitativa, per quel che attiene, invece, al danno non patrimoniale si osserva.
Non è questa la sede per ripercorrere tutte le questioni connesse alla riconoscibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, che tanto hanno occupato la dottrina, posto che trattasi di voce di danno che l'art. 2059 c.c. riconosce nei soli casi in cui vi sia una apposita previsione normativa.
Va detto che a seguito dei progressivi approdi evolutivi della giurisprudenza di legittimità, (cfr. sentenze gemelle di san Martino del 2008, n. 26972/3/4/5) la detta voce di danno viene pacificamente ammessa anche in ipotesi di responsabilità da inadempimento della prestazione di cui all'art. 1218 c.c.; si rileva, peraltro, che la condanna al relativo risarcimento, non può comunque prescindere dall'accertamento della serietà e gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, nonché dai limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 del codice civile.
Nel caso di specie, il disagio connesso agli improvvisi e plurimi arresti del mezzo durante la guida, oltre alla pericolosità insita al fatto in sé (specie ove verificatosi su strade extraurbane ove la velocità dei veicoli che seguono è elevata), comporta un indubbio danno alla salute, valutabile, peraltro esclusivamente in via equitativa.
Ritiene pertanto il giudicante di poter valutare complessivamente il danno patito (patrimoniale e non), in complessivi € 3.500,00 al valore attuale.
Il totale dei danni in favore dell'attore ammonta, pertanto, a € 4.558,61.
Quanto alle spese, si rileva.
Solo all'esito della consulenza si è potuto accertare quale fosse la causa del danno patito;
la CTU ha rilevato che trattavasi di danno di non elevata entità.
Le spese di CTU vanno quindi poste tutte a carico delle convenute in solido.
Quanto alle spese di lite, considerato che la domanda è stata accolta, seppur per un importo inferiore, vengono poste a carico delle convenute, con applicazione dello scaglione relativo all'importo liquidate.
Le spese si liquidano come da dispositivo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
in accoglimento della domanda subordinata avanzata, vista la sentenza non definitiva di accertamento della responsabilità, in solido, di e Controparte_1
, condanna le stesse, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti da Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessive € 4.558,61 al valore attuale, oltre agli interessi dalla sentenza al
[...] saldo.
Condanna altresì le convenute in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle convenute.
Pavia, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FORCELLATI Parte_1 C.F._1
MARIA ALESSANDRA
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. LAURENZA MARINA Controparte_1 P.IVA_1
STELLA NERINA
C.F./P.IVA: con il patrocinio dell'avv.to BATTAGLIA Controparte_2 P.IVA_2
EMILIO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor e per l'effetto Parte_1 condannare le convenute, e , alla sostituzione dell'autoveicolo; Controparte_1 Controparte_2
- dichiarare e responsabili in solido dei danni Controparte_1 Controparte_2 provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro tremilanovecento, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In subordine:
- accertare e dichiararsi il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, venduta al signor e per l'effetto Parte_1 condannare le convenute alla riparazione della autovettura Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, nei pagina 1 di 11 termini indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio dell'ing. fissando congruo termine Persona_1 entro il quale ottemperare;
- dichiarare e responsabili Controparte_1 Controparte_2 in solido dei danni provocati dal cattivo funzionamento dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg.
GF469EH e, per l'effetto, condannarle al risarcimento dei danni, stimati in euro ottomilanovecento, dei quali euro cinquemila a titolo di riduzione del prezzo pagato, o in quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa.
In ogni caso, con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciarsi
IN VIA PRELIMINARE, NEL MERITO
Dichiarare prescritta l'azione giudiziale introdotta dal Sig. in quanto avvenuta oltre i 26 mesi Parte_1 dalla consegna del veicolo previsti dal Codice del Consumo;
Dichiarare la decadenza del termine per la denuncia dei vizi, in quanto la formale denuncia è avvenuta solo il 7 marzo 2023 quindi trascorsi gli 8 giorni per la denuncia ex art 1495 c.c. e i 30 giorni sanciti dall'art. 1512 c.c. dalla scoperta del vizio asseritamente avvenuta il 19 gennaio 2023, e dichiarare altresì prescritto il termine per far valere, a qualsiasi titolo, la garanzia per vizi del bene venduto e della garanzia del buon funzionamento del bene venduto, in quanto l'azione mossa dal
Sig. è avvenuta trascorso più di 1 anno dalla consegna del bene, avvenuta il 09 gennaio 2023, Parte_1
e oltre 6 mesi dalla scoperta dell'asserito malfunzionamento dell'automobile, che controparte dichiara essere avvenuto il 19 gennaio 2023.
NEL MERITO
Rigettare la domanda di sostituzione del veicolo in quanto non è in alcun modo provato che il veicolo sia affetto da vizi e poiché gli interventi ipotizzati dal CTU sono di lieve entità, inoltre vi è stato un evidente utilizzo del veicolo, che ha quasi 4 anni ed ha percorso circa 40.000 chilometri (al 17 dicembre 2024), il cui valore, al tempo della CTU, era pari ad € 6.900,00 con ulteriore svalutazione per l'utilizzo fino ad oggi;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno di € 3.900,00 in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio e poiché, come già esposto in atti, il Sig. nei fatti, non ha subito Parte_1 alcun danno se non quelli derivanti da scelte personali unilaterali che in alcun modo possono coinvolgere e/o essere attribuite a scelte che, anzi, hanno contribuito, ex art. 1227 c.c., a CP_3 cagionare il danno stesso.
Accertare che si è attenuta a quanto comunicato dalla stessa Casa Madre CP_3 Controparte_2
e, a quanto risulta dalla documentazione in atti, ha risolto le prime problematiche lamentate dal
[...]
pagina 2 di 11 Sig. che non si ripresentano da almeno 3 anni e, per l'effetto, dichiarare che nessuna Parte_1 responsabilità può essere attribuibile direttamente o indirettamente a CP_3
IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse ritenere la fondatezza delle doglianze del ricorrente, accertare e dichiarare che la sostituzione del veicolo è impossibile e, in ogni caso, eccessivamente gravosa per il venditore, anche ai sensi dell'art 135 bis CDC e alla luce delle risultanze della CTU che indica espressamente la riparazione del veicolo (per un controvalore complessivo di € 1.058,61) conveniente a fronte sia del valore del veicolo (pari a € 6.900,00) sia degli interventi di lieve entità ipotizzati dal CTU, con contestuale dichiarazione di inammissibilità e infondatezza di qualsiasi pretesa creditoria e/o risarcitoria.
Con integrale vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse dichiarare l'obbligo di di sostituzione del veicolo, dichiarare che la predetta sostituzione dovrà essere CP_3 effettuata con veicolo usato di pari segmento e pari valore, anche in considerazione dell'utilizzo e della consequenziale svalutazione del veicolo del Sig. con dichiarazione di inammissibilità e Parte_1 infondatezza di qualsiasi ulteriore pretesa creditoria e/o risarcitoria.
- Nella denegata e non creduta ipotesi che questo Ill.Mo Tribunale dovesse accogliere, anche solo parzialmente, le domande del ricorrente, dichiarare la compensazione delle spese del presente giudizio ponendo anche in via definitiva ad esclusivo carico del Sig. le spese di CTU per il Parte_1 comportamento contrario alla correttezza e buona fede, ex artt. 1175 e 1375 c.c., assunto dal ricorrente durante sia la fase stragiudiziale sia giudiziale.
IN VIA ISTRUTTORIA
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Cod.to Ill.mo Giudice dovesse ritenere necessaria ulteriore attività istruttoria al fine di rigettare le pretese avversarie:
A) si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale del Sig. e Parte_1 della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH è stata consegnata al Sig. il 30 Parte_1 settembre 2021?
2) Vero che il primo ricovero della vettura Dacia Spring targata GF469EH avveniva il 3 gennaio 2022?
3) Vero che i primi interventi richiesti sulla vettura del Sig. erano relativi a problemi alla Parte_1 batteria di trazione (sub. Doc 1 di – e doc. 4 del ricorrente che si mostrano)? CP_3
4) Vero che a seguito del ricovero del mese di gennaio 2022 veniva consegnata al Sig. Parte_1 un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si mostra)? pagina 3 di 11 5) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il 17 gennaio Parte_1
2022?
6) Vero che il 28 febbraio l'auto del Sig. Dacia Spring targata GF469EH, veniva Parte_1 ricoverata in concessionaria per un guasto elettrico?
7) Vero che gli interventi richiesti sulla vettura del Sig. si concentravano sul cavo batteria di Parte_1 trazione (come da Doc 2 di che si mostra)? CP_3
8) Vero che a seguito del ricovero del 28 febbraio 2022 veniva consegnata al Sig. Parte_1 auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub doc. 3 che si mostra)?
9) Vero che la vettura Dacia Spring targata GF469EH veniva restituita al Sig. il 10 marzo Parte_1
2022?
10) Vero che il Sig. nel mese di giugno 2022, a distanza di circa 4 mesi dall'ultimo Parte_1 ricovero in concessionaria, rinveniva della ruggine nel sottoscocca della propria vettura?
11) Vero che il 22 agosto 2022 la vettura del Sig. Dacia Spring targata GF469EH, Parte_1 veniva ricoverata nuovamente in Concessionaria per verificare i nuovi asseriti danni elettrici ed effettuare la normale manutenzione programmata e periodica del veicolo?
12) Vero che per tutto il periodo di fermo dell'auto, dal 22 agosto 2022 al 09 gennaio 2023, è stata consegnata al Sig. un'auto di cortesia identica a quella di proprietà del ricorrente (sub Parte_1 doc 4 di che si mostra)? CP_3
13) Vero che la Dacia Spring targata GF469EH, di proprietà del Sig. era disponibile Parte_1 al ritiro fin dal 14 dicembre 2022?
14) Vero che il Sig. ha ritirato la propria auto, Dacia Spring targata GF469EH, solo il 09 Parte_1 gennaio 2023?
15) Vero che successivamente al ritiro dell'auto, avvenuto il 09 gennaio 2023, la prima lamentala del
Sig. indirizzata a per asseriti problemi dell'auto è stata inviata solo il 7 marzo Parte_1 CP_3
2023, dopo circa 2 mesi dal ritiro dell'auto (sub doc 7 del ricorrente che si mostra)?
16) Vero che l'auto Dacia Spring targata GF469EH dal 09 gennaio 2023, nonostante le doglianze del
Sig. ad oggi, non è stata portata né in né in altra officina convenzionata Parte_1 CP_3
CP_4
17) Vero che l'ultima comunicazione inviata dal Sig. a è del 20 settembre 2023, Parte_1 CP_3 quindi avvenuta circa 8 mesi prima dell'introduzione del presente giudizio?
Si indicano come testi sui suddetti capitoli di prova:
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Srl, con Testimone_1 CP_3 sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
pagina 4 di 11 - il Sig. in qualità di Capo officina di presso Piemme Car S.p.a., con sede Tes_2 CP_3 in Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV),
B) si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
18) Vero che il procedimento di riparazione utilizzato normalmente da prevede dapprima le CP_2 diagnosi svolte in officina dalla , poi l'apertura di appositi TAM e solo a seguito delle CP_5 suddette attività interviene direttamente sull'auto un tecnico specializzato fornito direttamente dalla
Casa Madre?
19) Vero che la suddetta modalità operativa di riparazione è una procedura standard usata anche da altre Case Automobilistiche?
20) Vero che per tutti gli interventi svolti sulla vettura del Sig. nel mese di gennaio 2022, Parte_1 nel mese di febbraio 2022 e dal 22 agosto 2022 al 14 dicembre 2022, dunque fino alla riparazione della vettura, i tecnici di hanno collaborato a stretto contatto con i tecnici della CP_3
Parte_2
21) Vero che ha sempre dichiarato che il veicolo fosse riparabile? CP_2
22) Vero che nel mese di settembre interveniva il tecnico Renault sull'automobile del Sig.
Parte_1
23) Vero che il tecnico delle Casa Madre che ha ispezionato il veicolo del Sig. CP_2 Parte_1 dichiarava che la vettura fosse riparabile e che la ruggine nel sottoscocca derivasse da un urto che aveva tolto la vernice?
- il Sig. in qualità di ex Service Manager per presso DPR Srl, con Testimone_1 CP_3 sede in Via Ferrini 2 Pavia (PV);
- il Sig. in qualità di Capo officina di presso Piemme Car S.p.a., con sede in Tes_2 CP_3
Via Nazionale 81 - 27049 - Stradella (PV).
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA RENAULT
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectiis:
➢ in via di preliminare di merito: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle domande del Ricorrente e, conseguentemente, rigettarle;
Controparte_2
➢ nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza, inammissibilità e/o mancanza di prova delle domande del Ricorrente;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CAP da liquidarsi in favore dei difensori, che se ne dichiarano sin d'ora antistatari.
pagina 5 di 11 ➢ in via istruttoria: ammettere consulenza tecnica sull'autovettura dell'automobile Dacia Mod.
Spring Tg. GF469EH volta a stabilire l'avvenuta riparazione dei difetti lamentati in ricorso e, in caso negativo, il motivo della loro mancata riparazione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver acquistato in Parte_1 data 31 marzo 2021, presso la , concessionaria della Controparte_1 Controparte_2
l'autovettura “Dacia Spring”, a trazione elettrica, targata GF469EH, al prezzo di euro 22008,99; che la consegna del veicolo avveniva nel settembre 2021; che questo, prevalentemente in uso al padre del ricorrente, signor Persona_2 presentava, dopo poche settimane dall'acquisto e soli 3435 chilometri di percorrenza, un inconveniente grave e ricorrente consistente nel repentino spegnimento in marcia dell'automobile, senza possibilità di riavvio, che si ripeteva regolarmente e con frequenza lasciando sovente gli utilizzatori dell'automobile a piedi in aperta campagna, vivendo gli stessi in località rurali;
che il guasto si era ripetuto per almeno quindici volte, tra il settembre 2021 e il gennaio 2023; che il problema non veniva risolto dai tecnici della concessionaria.
In punto di diritto osserva che la macchina non aveva mai posseduto le caratteristiche di funzionalità e di affidabilità prescritte dal Codice del Consumo, il quale, al suo articolo 117, essendosi rivelato un prodotto difettoso non in grado di offrire la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto delle circostanze di efficienza dell'autoveicolo; tutto quanto ciò premesso evoca in giudizio sia la concessionaria, sia la società quale CP_2 produttrice del veicolo.
Nel giudizio così incamerato si costituisce la concessionaria rilevando: CP_3
che dopo la consegna del settembre 2021, il fin dal gennaio 2022 si era recato presso la stessa Parte_1 lamentando anomalie;
che ogni qual volta la vettura veniva sottoposta ad esame e poi riconsegnata;
che lo stesso riportava la vettura in officina ed otteneva una vettura sostitutiva dall'agosto 2022 al gennaio 2023;
che veniva contattata la Casa Madre, la quale il 29 settembre 2022, all'esito del normale iter di diagnosi e di verifiche svolte dalla Concessionaria, metteva a disposizione un proprio tecnico per visionare la vettura, soprattutto in relazione agli arrugginimenti del sottoscocca lamentati;
che più volte l'attore veniva invitato portare l'auto per in concessionaria per la verifica.
In punto di diritto, eccepisce, in via preliminare, la decadenza per la denuncia dei vizi sui beni venduti e la prescrizione del termine per l'azione di merito nei confronti del venditore;
nello specifico, evidenzia: pagina 6 di 11 1) Che la vettura è stata consegnata al Sig. nel mese di settembre 2021; Parte_1
2) che l'ultimo ricovero della vettura in Concessionaria è avvenuto tra il mese di agosto 2022 e il mese di gennaio 2023 e la vettura è stata consegnata il 9 gennaio 2023;
3) che il ricorso è stato notificato il il 22 maggio 2024 (circa 1 anno e mezzo dopo la consegna del veicolo); che pertanto sono maturati i termini di decadenza e prescrizione del codice civile.
Contesta inoltre il quantum dei danni lamentati.
Si costituisce altresì , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_2 svolta nei suoi confronti per essere carente di legittimazione passiva rispetto alla azione contrattuale di garanzia del bene compravenduto;
contesta la applicazione del Codice del consumo;
Nel merito, deduce che la domanda del Ricorrente è infondata e carente di prova;
che in caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto ad ottenere il ripristino della conformità tramite la riparazione o la sostituzione (cd. rimedi primari) o, in subordine, tramite la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (cd. rimedi secondari); che questi può scegliere tra la riparazione o la sostituzione, purché il rimedio prescelto, rispetto al rimedio alternativo, non imponga costi sproporzionati;
che nel caso la richiesta di sostituzione proposta dal Ricorrente è totalmente infondata sia perché
l'autoveicolo è stato regolarmente riparato e sia perché il guasto, per quanto riguarda la ruggine, non è dipeso da un difetto di conformità preesistente alla vendita, ma dall'uso dell'autoveicolo fatto dal suo proprietario.
Contesta, altresì la domanda di risarcimento danni avanzata.
Acquisita la documentazione prodotta, assunta CTU, la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 1 luglio 2025 sostituita da note scritte, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Con sentenza non definitiva di data 7 agosto 2025 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari dedotte, accertava il diritto del ricorrente al buon funzionamento, nonché alla Parte_1 conformità dell'automobile Dacia Mod. Spring Tg. GF469EH, a lui venduta, contestualmente accertando la responsabilità, in solido fra loro, di e Controparte_1 Controparte_2 in ordine alla causazione dei danni connessi al cattivo funzionamento dell'automobile Dacia
Mod. Spring Tg. GF469EH.
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di individuare una soluzione conciliativa, anche considerate le richieste e le eccezioni tardivamente formulate dalle parti;
preso atto della impossibilità di una proposta conciliativa, la causa veniva nuovamente trattenuta in pagina 7 di 11 decisione alla udienza del 16.9.2025.
***
Per una più completa descrizione del fatto si rinvia a quanto scritto in sede di sentenza non definitiva.
Ciò premesso, si rileva che, attesa la decisione parziale con la quale si è accertata la responsabilità di venditore e produttore per la vendita di un prodotto difettoso, rimane da statuire in ordine ai rimedi conseguenti al detto accertamento.
Come già evidenziato in sede di decisione già assunta, in caso di difetto di conformità del bene,
l'acquirente può scegliere tra due mezzi per ripristinare la conformità: la sostituzione o la riparazione.
Il venditore è tenuto ad accedere alle richieste dell'acquirente, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso (art. 130 comma 3).
Il consumatore per oltre un anno, ha richiesto la riparazione del bene;
Parte_1 indi, preso atto della impossibilità di ottenere una riparazione in grado di eliminare ogni problematica, questi ha agito in giudizio chiedendo la sostituzione del veicolo (oltre al risarcimento del danno).
In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice, in subordine, ha formulato anche istanza per le riparazioni così come indicate dal CTU con riconoscimento del risarcimento del danno connesso al minor valore del bene.
Parte che in un primo momento si è opposta a detta domanda, alla udienza del 16 CP_1 settembre 2025 non si è più opposta, evidenziando di essere disponibile a riparare il mezzo secondo i dettami del CTU con un contributo spese di € 2.000,00; dichiarando di rinunciare alla eccezione di inammissibilità per tardività della domanda subordinata di parte attrice limitatamente al primo capoverso della subordinata, ed ha dichiarato altresì la disponibilità sia ad effettuare direttamente le riparazioni del CTU, sia a versare l'importo indicato dal CTU in alternativa, così che possa far riparare da altri la vettura. Parte_1
Il nominato CTU ha avuto modo di precisare sul punto che: Persona_1
“La causa delle anomalie è da ricondurre ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione.
Per la totale eliminazione del problema degli spegnimenti del mezzo, è necessaria la sostituzione sia del cavo ad alta tensione che dei due morsetti della batteria di trazione. L'intervento richiede una manodopera di 5 ore.
Il costo complessivo di tale riparazione ammonta a € 856,02 oltre iva pari a € 1.044,34 iva compresa.
L'ulteriore problema di ruggine sulla carrozzeria della vettura è risolvibile con la sostituzione di un piccolo lamierino che ha un costo di € 11,69 oltre iva pari a € 14,26 iva compresa.
Il ripristino completo delle problematiche lamentate dall'attore ammonta quindi a € 867,71 oltre pagina 8 di 11 iva che è pari a € 1.058,61 iva compresa” (CTU pagg. 17/18).
La minima entità del danno consente di poter affermare la eccessiva onerosità della richiesta di sostituzione, tantopiù che trattasi di un vicolo comunque non più nuovo, fatto che comporterebbe la locupletazione del creditore ove la sostituzione avvenisse con un mezzo nuovo.
Ritiene pertanto il giudicante di poter accogliere la subordinata svolta da parte attrice, con conseguente condanna al pagamento della somma necessaria per le riparazioni.
L'accoglimento della detta domanda appare preferibile all'accoglimento della domanda di condanna alla riparazione della autovettura, con fissazione di termine entro il quale adempiere, in quanto il venir meno della fiducia fra le parti potrebbe essere foriera di ulteriori giudizi, in specie ove vi fossero disguidi in ordine alle riparazioni da effettuare.
Si dispone pertanto il riconoscimento dell'importo, che consente all'attore di affidare le riparazioni ad altro tecnico di sua fiducia.
Per tal motivo, si pronuncia la condanna delle convenute in solido al pagamento del detto importo.
L'attore ha inoltre svolto domanda per ottenere il risarcimento del danno connesso, danni che ha quantificato in € 3.900,00, cui si è opposta controparte rilevando la assenza di riscontro probatorio e la assenza di danni, se non connessi a scelte personali.
Osserva il giudicante che dagli atti è emerso, pacificamente, che la vettura, acquistata nuova, ha fin da subito manifestato problemi, connessi all'improvviso blocco della batteria di trazione della vettura, con conseguente mancato funzionamento della stessa.
Il CTU ha appurato che dette anomalie si sono verificate in plurime occasioni.
“Considerando inoltre che l'anomalia sulla centralina BMS è comparsa ben 23 volte e che il messaggio visualizzato in caso di anomalia è “Pericolo di guasto elettrico”, si può anche pensare che le foto del quadro strumenti, fornite dall'attore, siano effettivamente della sua vettura in oggetto”
(CTU pag. 13).
Il CTU ha ricondotto la causa delle anomalie rilevate dalle centraline BMS ed EVC ad un problema di collegamento tra la batteria di trazione e il cavo ad alta tensione, come visto, eliminabile con un costo anche abbastanza contenuto.
Ciò non toglie, peraltro, che l'officina convenuta, nei diversi interventi effettuati, non abbia mai individuato la causa della problematica, fatto che ha indubbiamente causato un danno al proprietario della autovettura.
Chi acquista una macchina nuova, infatti, intende utilizzarla per spostamenti sia di breve entità (tipo tragitto, casa- lavoro, ecc.) ovvero anche per spostamenti più ampi, ad esempio vacanze.
Il si è trovato con una vettura che, improvvisamente, si è bloccata a causa di un problema Parte_1 elettrico, costringendolo a chiedere aiuto a parenti/amici per fare rientro in casa e al carro attrezzi per il pagina 9 di 11 trasbordo in officina.
Lo stesso attore ha evidenziato che il danno è altresì connesso all'espletamento di tutta una serie di pratiche, senza ottenere risultato.
Il danno lamentato costituisce quindi sia un danno di natura patrimoniale, connesso al ridotto utilizzo della vettura nei periodi in cui questa era sottoposta a tentativi di riparazione, solo in parte emendato dalla messa a disposizione di una vettura sostitutiva, sia un danno di natura non patrimoniale, connesso ai disagi tutti patiti.
Se sotto il primo profilo non vi sono difficoltà a riconoscere una voce di danno pur in assenza della prova di concreti esborsi, trattandosi di voce che ben può essere liquidata in via equitativa, per quel che attiene, invece, al danno non patrimoniale si osserva.
Non è questa la sede per ripercorrere tutte le questioni connesse alla riconoscibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, che tanto hanno occupato la dottrina, posto che trattasi di voce di danno che l'art. 2059 c.c. riconosce nei soli casi in cui vi sia una apposita previsione normativa.
Va detto che a seguito dei progressivi approdi evolutivi della giurisprudenza di legittimità, (cfr. sentenze gemelle di san Martino del 2008, n. 26972/3/4/5) la detta voce di danno viene pacificamente ammessa anche in ipotesi di responsabilità da inadempimento della prestazione di cui all'art. 1218 c.c.; si rileva, peraltro, che la condanna al relativo risarcimento, non può comunque prescindere dall'accertamento della serietà e gravità della lesione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, nonché dai limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 del codice civile.
Nel caso di specie, il disagio connesso agli improvvisi e plurimi arresti del mezzo durante la guida, oltre alla pericolosità insita al fatto in sé (specie ove verificatosi su strade extraurbane ove la velocità dei veicoli che seguono è elevata), comporta un indubbio danno alla salute, valutabile, peraltro esclusivamente in via equitativa.
Ritiene pertanto il giudicante di poter valutare complessivamente il danno patito (patrimoniale e non), in complessivi € 3.500,00 al valore attuale.
Il totale dei danni in favore dell'attore ammonta, pertanto, a € 4.558,61.
Quanto alle spese, si rileva.
Solo all'esito della consulenza si è potuto accertare quale fosse la causa del danno patito;
la CTU ha rilevato che trattavasi di danno di non elevata entità.
Le spese di CTU vanno quindi poste tutte a carico delle convenute in solido.
Quanto alle spese di lite, considerato che la domanda è stata accolta, seppur per un importo inferiore, vengono poste a carico delle convenute, con applicazione dello scaglione relativo all'importo liquidate.
Le spese si liquidano come da dispositivo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
in accoglimento della domanda subordinata avanzata, vista la sentenza non definitiva di accertamento della responsabilità, in solido, di e Controparte_1
, condanna le stesse, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patiti da Controparte_2 Parte_1 che liquida in complessive € 4.558,61 al valore attuale, oltre agli interessi dalla sentenza al
[...] saldo.
Condanna altresì le convenute in solido a rimborsare all'attore le spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo.
Pone definitivamente le spese di CTU a carico delle convenute.
Pavia, 29 settembre 2025
Il Giudice
dott. Simona Caterbi
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