Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
L'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; sicchè, ove ne sia omessa la formulazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 19487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19487 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. LE Alberto - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLLEGIO I.P.A.S.V.I. della PROVINCIA di PESARO e URBINO, SE IA, AR AN, BA NT, NU ZI, BE ER, CI AR, TI PA, FE ER, NI IL, PA LO, AS EF, RI ST, LE IT, CC NI, AN RC, ED IA, RI FL, DI NN AD, GI SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO MORETTI (STUDIO LEGALE CAMOZZI BONISSONI), difesi dall'avvocato CASSIANI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AD IO e LA OL, elettivamente domiciliati in ROMA V.LE REGINA MARGHEIT 244, presso lo studio dell'avvocato RINALDI EMILIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESARO;
MINISTERO DELLA SALUTE, COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, FEDERAZIONE NAZIONALE DEI COLLEGI I.P.A.S.V.I.;
- intimati -
avverso la decisione n. 7/06 della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, presa il 22/06/2006 e depositata il 12/07/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/07 dal Consigliere Dott. Alberto LE;
udito l'Avvocato Bruno de COCCI (per delega dell'Avv. Marco CASSIANI);
udito l'Avvocato Emilio RINALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito a convocazione, datata 25 novembre 2005, si svolgevano nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2005, in seconda convocazione le operazioni elettorali del Collegio IP.AS.VI. di Pesaro per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Dopo lo scrutinio, la lettura dei risultati finali e la proclamazione degli eletti, con ricorso notificato in data 13 gennaio 2006, AN LA e ZA LA adivano la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, al fine di sentire dichiarare illegittima ed irregolare la consultazione elettorale e conseguentemente annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti del 19 dicembre 2005, chiedendo altresì, in via subordinata, l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del presidente sig. EB AN, finalizzato all'accertamento dei fatti oggetto del ricorso.
Tra i motivi posti a sostegno dell'impugnazione vi era il seguente:
violazione del D.P.R. n. 221 del 1950, art. 14 del D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 2 aggiornato al 9 dicembre 2005. Sostenevano le ricorrenti che l'esigua partecipazione al voto (solo 226 votanti su 1850 iscritti) costituiva l'effetto della mancata o intempestiva convocazione dell'assemblea degli iscritti, per la quale non erano stati rispettati i termini (dieci giorni liberi dalla data di convocazione) previsti dalla normativa sopra citata. Con decisione 22 giugno - 12 luglio 2006 la Commissione Centrale per gli Esercenti Le Professioni Sanitarie, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, annullava le operazioni elettorali del Collegio della Provincia di Pesaro svoltesi nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2005.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione il COLLEGIO I.P.A.S.V.I. DELLA PROVINCIA DI PESARO e URBINO, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. AN EB, nonché SE IA in proprio, AR AN, BA NT, NU ZI, BE ER, CI AR, TI PA, FE ER, NI IL, PA LO, AS EF, RI ST, LE IT, CC NI, AN RC, ED IA, RI FL, DI NN AD e GI SA.
Hanno resistito con controricorso ZA LA e AN LA. I ricorrenti hanno depositato memoria. Hanno inoltre depositato documenti "... RELATIVI ALL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 372, c.p.c., comma 2 ...".
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 81 e 100 c.p.c. OMESSA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA PROSPETTATO DALLE PARTI E COMUNQUE RILEVABILE D'UFFICIO" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. Gli odierni ricorrenti avevano eccepito, in via pregiudiziale ed in rito, la carenza di interesse e di legittimazione ad agire delle Sigg.re AN P. e ZA F.;
invero, la prima violazione da queste denunziata atteneva a pretesi vizi di convocazione dell'assemblea degli iscritti alla quale, peraltro, entrambe le ricorrenti avevano puntualmente partecipato, esprimendo il loro voto;
nessun concreto pregiudizio esse avevano subito dalla circostanza (peraltro infondata) di cui si dolevano. Inoltre, quanto alla censura relativa alla mancata apposizione del timbro del Collegio sulle schede, si era evidenziato come tale pretesa irregolarità non riguardasse schede o preferenze il cui annullamento avrebbe determinato la mancata elezione delle due ricorrenti, che si erano candidate ma si erano classificate, rispettivamente, solo al 24 e 25 posto (essendo risultati eletti solamente i primi 15 candidati). Infine, per ciò che riguardava il preteso ritardo nello svolgimento delle operazioni di spoglio, veniva evidenziato come non fosse stato dalle ricorrenti addotto alcun motivo che giustificasse una specifica lesione del loro interesse legittimo, ne' alcun motivo di pregiudizio, da tale accadimento, le stesse avevano (anche solo affermato) di aver ricevuto. Su tale censura la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie non ha speso una sola parola.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. n. 233 del 1946, art. 2, COSÌ COME MODIFICATO DELLA L. n. 80 del 2005, art. 2, comma 4 - sexies, NONCHÉ dell'art. 2700 c.c." esponendo censure che vanno riassunte nel modo seguente. Con l'impugnata decisione la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha ritenuto "preliminare ed assorbente" il primo motivo eccepito dalle ricorrenti, con cui era stata affermata l'intempestiva convocazione dell'Assemblea degli iscritti sul presupposto che non sarebbero stati rispettati i termini (di 10 giorni liberi dalla data della convocazione) previsti dalla normativa. Si sostiene, infatti, nell'impugnato provvedimento, sulla base di una interpretazione analogica del disposto normativo riferito alla "posta elettronica certificata", che sussisterebbe un analogo "onere di certificazione" anche in relazione alla "posta prioritaria". Ravvisando - sempre in base al dato normativo - uno specifico onus probandi a carico dell'Ordine Professionale, la Commissione osservava che quest'ultimo "richiesto di esibire la documentazione comprovante l'effettivo invio in termini" si sarebbe limitato "a far pervenire copia della nota inviata a tutti gli iscritti, datata 25.11.2005, con ciò ritenendo di aver certificato la regolarità della convocazione". Tale prova è stata ritenuta carente. Ma il dato letterale dal quale la Commissione Centrale ha desunto la necessità di una certificazione anche della posta prioritaria (peraltro impossibile) è invece espressamente previsto solo per la posta elettronica. Inoltre dal verbale dell'Assemblea degli iscritti del giorno 16.12.2005 si evince che "Il Presidente, constatata la regolarità delle convocazioni ... dichiara regolarmente costituita l'Assemblea e chiede alla stessa di deliberare preliminarmente in ordine alla composizione dell'ufficio Elettorale ...". Invito accolto senza rilievi dai presenti. Tale verbale è atto pubblico e costituisce prova, fino a querela di falso, "delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Ritiene il collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.
Va anzitutto rilevato che la decisione impugnata è stata depositata il 12 luglio 2006; quindi è applicabile l'art. 366 bis c.p.c.. La circostanza che si è di fronte ad un ricorso ex art. 111 Cost. non inficia detta applicabilità, considerato il processo di omogeneizzazione del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. cit. a quello ordinario (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 36 del 05/01/2007 concernente una decisione del Cons. Naz. Forense Roma;
e Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007 con cui questa Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali").
Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: "L'art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto (tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte) si applica anche al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie".
Una volta assodata detta applicabilità va ribadito il seguente principio di diritto: "L." inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007); e va rilevato che nella fattispecie i ricorrenti hanno omesso di formulare siffatti quesiti.
Osserva il collegio che anche la censura di omessa motivazione doveva contenere detta formulazione;
infatti l'art. 366 bis c.p.c., cit. si riferisce espressamente anche alle fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, tra le quali va inquadrata l'ipotesi di motivazione insussistente o meramente apparente (qualora poi i ricorrenti avessero inteso esporre una censura ex art. 360 c.p.c., n.5, questa sarebbe inammissibile in quanto non consentita in sede di ricorso straordinario ex art. 111 Cost.). Considerata la novità delle questioni di diritto trattate va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2007