Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 19487
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Sentenza 21 settembre 2007

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L'art. 366-bis cod. proc. civ., il quale prescrive che ogni motivo di ricorso si concluda con la formulazione di un esplicito quesito di diritto, si applica anche al ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006; sicchè, ove ne sia omessa la formulazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 19487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19487
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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