Art. 4.
Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall' articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.
A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sara' annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessita' finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
Lo stanziamento annuo di L. 2.310.000.000 autorizzato dall' articolo 7 della legge 23 giugno 1970, n. 503 , quale concorso dello Stato a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali, e' elevato a lire 4.250 milioni per l'anno finanziario 1972 ed a lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1973.
A partire dallo stesso anno 1973, la somma di lire 5.000 milioni sara' annualmente ripartita, quanto a lire 1.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' mediante assegnazione di lire 100 milioni per ogni istituto e, quanto a lire 4.000 milioni, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro, tenuto conto delle necessita' finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.(1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. lgs. 30 giugno 1993 n. 270 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10 commi 1 e 2) che "Sono abrogate le seguenti norme: articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 e 20 della legge 23 giugno 1970, n. 503 ; articoli 2 , 3 , 4 e 5 della legge 11 marzo 1974, n. 101 ; articoli 1, limitatamente al secondo comma, 3, 4, 8, 9, 11 e 14 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 , nonche' tutte le altre incompatibili con il presente decreto.
L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".