Articolo 1 della Legge 27 marzo 1953, n. 291
Articolo 2
Versione
19 maggio 1953
Art. 1.
Agli effetti delle promozioni di cui all' art. 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e dell' art. 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 , e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 , abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle A e B di cui all' art. 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474 , modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943 , con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3ª e 4ª classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, e' considerato quale servizio di ruolo di gruppo B, purche' tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera 6) dell' art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera b) dell'art. 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 .
Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo B ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, art. 3, n. 2, lettera b) , il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'8°, il periodo di anzianita' normalmente richiesto per l'avanzamento e' ridotto di un anno e mezzo.
Entrata in vigore il 19 maggio 1953