Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N° R.G. 2631/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente Rel./Est. -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice -
Dott.ssa Fulvio Mastro - Giudice -
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2631 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno 2024, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “divorzio congiunto”
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa come da procura alle Parte_1 C.F._1
liti in atti, dall' avv. Erika Letizia Capasso (C.F. ), presso il cui studio in C.F._2
Frattamaggiore (NA), alla via M. Stanzione, n. 55, elett.te domicilia
E
(C.F. , rappresentato e difeso come da procura alle Controparte_1 C.F._3
liti in atti, dall' avv. Teresa Bianco (C.F. ), presso il cui studio in Ercolano C.F._4
(NA), alla via Cegnacolo, n. 1, elett.te domicilia
Ricorrenti
Pubblico Ministero – Sede -
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti difensivi.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25.06.2024, i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli (NA) il 02/10/2010, dalla cui unione erano nate due figlie, il 18.07.2013 e il 21.08.2017; che, con Per_1 Per_2
decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord n. 7807/2022 del 28/06/2022 era stata pronunciata la separazione consensuale e che tra le parti non vi era alcuna possibilità di riconciliarsi o di riprendere la convivenza in quanto era venuta meno, sin dalla loro separazione, la comunione materiale e spirituale;
tanto premesso chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sancite in sede di separazione, nonché agli ulteriori patti aggiuntivi di cui al ricorso congiunto.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della prima udienza, le parti, con le note scritte depositate il 4/11/2024, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, rinunciando a comparire personalmente in udienza e ribadendo la richiesta di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso.
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La domanda di divorzio è ammissibile essendo decorso il termine di legge da quando i coniugi, in data 11/05/2022, si sono separati avanti al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento recante N° R.G. 13916/2021, concluso con decreto di omologazione delle condizioni della separazione personale consensuale dei coniugi (pubblicato il 28/06/2022).
In mancanza di eccezioni sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e, stante l'impossibilità per i coniugi di riprendere la convivenza e di ricostruire l'unione coniugale, la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio va pronunciata alle condizioni richiamate nel ricorso di divorzio e nelle citate dichiarazioni delle parti depositate il
04/11/2024, che quivi, per brevità, si intendono per riportate e trascritte, stante anche il parere del Pubblico Ministero, reso in data 10/07/2024, che nulla ha opposto.
Le condizioni dell'accordo divorzio cui sono addivenute le parti appaiono, infatti, conformi alle norme imperative e agli interessi della prole, ragion per cui esse possono essere recepite nella presente pronuncia.
La natura del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di procedura.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge come riformulato dal D.lgs
149/22. N° R.G. 2631/ 2024
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/10/2010 in Napoli
(NA) tra , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Controparte_1
Napoli (NA) il 21/08/1974, trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Napoli (Atto nr. 166, Parte II, Serie C, Anno 2010) alle condizioni di cui al ricorso che qui, per brevità, si hanno per richiamate e trascritte;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 5 febbraio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro