Sentenza breve 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 04/03/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00436/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2026, proposto da
Cambio Lavoro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Antonio Di Somma, Maria Lamberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della comunicazione di irricevibilità della C.I.L.A. identificata con la dicitura: “COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0080984 - Uscita - 24/12/2025 - 13:11”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente impugna la comunicazione d’irricevibilità della CILA in sanatoria prot. n. 43665 dell’08.07.2025 presentata per la diversa distribuzione di spazi interni e la fusione di due unità immobiliari contigue, adottata dal Comune di Scafati in ragione dell’incompatibilità di quanto dichiarato con l’originaria destinazione del bene a “scuole” (cat. B/5), risultante dall’impianto catastale del 1939.
Oppone la legittima destinazione residenziale dell’immobile, che si ricava:
- dalla SCIA del 2014, presentata per un intervento edilizio di restauro e risanamento conservativo, che è l’ultimo ad avere interessato l’intero immobile, ai sensi dell’art. 9-bis del D.P.R. 380/2001;
- dall’atto pubblico di compravendita del 1970, intervenuto tra l’Amministrazione dei Monopoli di Stato e la propria dante causa;
- dall’accatastamento nella categoria A/4 (“abitazione di tipo popolare”) da almeno 50 anni.
Il ricorso è manifestamente improcedibile e può essere deciso in forma semplificata, avendo il Comune di Scafati, con provvedimento n. 10583 dell’11.02.2026, dichiarato la nullità della dichiarazione di irricevibilità impugnata.
Che ciò sia pacificamente avvenuto lo si ricava dalle ultime note del Comune, dove si legge: “Il riferimento al provvedimento di irricevibilità della CILA, oggetto del presente ricorso, risulta pertanto inequivoco, sebbene tale atto non sia espressamente menzionato nell’elenco dei provvedimenti annullati in autotutela poiché, trattandosi di atto nullo … non era annullabile”.
Da ciò deriva che la comunicazione d’irricevibilità della CILA in sanatoria prot. n. 43665 dell’08.07.2025 non è suscettibile di essere portata ad esecuzione o a presupposto di altri atti giuridici.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO