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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 331/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CO02002802020 0001 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030501429001 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato giusta mandato in atti dall' Avvocato Nominativo_1
, con il ricorso validamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha presentato alla Corte Tributaria di Caserta in data 14 ottobre 2025, ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2022 0030501429001 notificatagli il 18 giugno 2025 emessa a seguito di atto di contestazione n. TF7CO0200280/2020 asseritamente notificato in data 8 marzo 2022 che ha negato sia mai entrato nella sua sfera di conoscenza giuridica e fattuale.
Il Ricorrente_1 ha quindi eccepito l'omessa notifica dell'ineludibile atto presupposto, ricordando come sia in onere dell'Amministrazione darne la prova e la sua ineludibilità perché sia effettivo il suo diritto di difesa. Ha poi chiesto di verificare che la pretesa tributaria si sia correttamente formata, richiamando la granitica giurisprudenza per la quale essa vuole il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto del destinatario di difendersi per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione della pretesa erariale che, in quanto riguardante sanzione
IVA, matura in cinque anni ai sensi del III comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 427/1997.
Ha quindi chiesto alla Corte, previa sospensiva dell'esecutività della cartella, di pronunciare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 028 2022 0030501429001 per come allo stesso notificata;
in subordine di disporre la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare e di condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi da liquidarsi a favore dell'antistatario difensore.
Gli Uffici resistenti si sono entrambi costituiti
contro
-deducendo e producendo documentazione.
In data 2 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha presentato memorie che, nell'impugnare la documentazione depositata dalla controparte ha deplorato la mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento n.
02820220030501429001 impugnata.
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La tardiva allegazione a motivo dell'impugnazione della omessa prova della notifica della cartella impugnata non ha comunque pregio avendo il Ricorrente_1 proposto ricorso contro di essa, dando dimostrazione della sua conoscenza e conseguendo l'effetto per cui nessuna nullità può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.
È ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione che il disposto dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato",
è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di atti tributari (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del 24/11/2004; Cass. n. 12153 del
09/06/2005; Cass. n. 24962 del 25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del 12/05/2011;
Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del 12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del 12/07/2017), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto (in ultimo
Cassazione civile sez. trib., 01/05/2025, n.11474).
Naturalmente questo principio non copre l'attività pregressa di cui parte ricorrente, impugnando l'atto successivo, deduca l'assenza bin quanto la nullità della notifica di un atto preliminare non può essere sanata se l'unico vizio dedotto è la mancata notifica dell'atto presupposto.
Nello scrutinare - dunque - le originarie ragioni del ricorso si osserva che esse sono ampiamente contrastate dalle difese degli Uffici, rispetto alle quali nella memoria per l'udienza il Ricorrente_1 non ha speso altri argomenti se non generiche contestazioni.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha motivatamente speso argomenti per ritenere tempestiva la sua notifica della cartella e non consumato alcun termine in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 che h sospeso i termini.
La Direzione Provinciale, invece, ha prodotto l'atto di contestazione con la relata di notifica curata a Fidenza, nel domicilio fiscale del contribuente, e perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tramite la raccomandata a/
r dell'11 maggio 2022 n. 66534687184-6. Nelle controdeduzioni l'Ufficio ha ampiamente motivato la bontà della notifica, rispetto alla quale, anche per le difese successive del Ricorrente_1, non sussistono ragionevoli dubbi, e la ragione della contestazione.
Alcun vizio nella genesi della pretesa tributaria sussiste, né è argomentata la ragione per la quale il contribuente ritiene di non dovere le sanzioni – la cui prescrizione non è affatto maturata in quanto validamente interrotta – o di non doverle nella misura pretesa.
Ne consegue il rigetto del ricorso che porta come conseguenza il carico delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese agli Uffici resistenti che liquida omnia in € 250,00 cadauno
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ONORATO MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4114/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CO02002802020 0001 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220030501429001 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, officiato giusta mandato in atti dall' Avvocato Nominativo_1
, con il ricorso validamente notificato all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale e all'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha presentato alla Corte Tributaria di Caserta in data 14 ottobre 2025, ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2022 0030501429001 notificatagli il 18 giugno 2025 emessa a seguito di atto di contestazione n. TF7CO0200280/2020 asseritamente notificato in data 8 marzo 2022 che ha negato sia mai entrato nella sua sfera di conoscenza giuridica e fattuale.
Il Ricorrente_1 ha quindi eccepito l'omessa notifica dell'ineludibile atto presupposto, ricordando come sia in onere dell'Amministrazione darne la prova e la sua ineludibilità perché sia effettivo il suo diritto di difesa. Ha poi chiesto di verificare che la pretesa tributaria si sia correttamente formata, richiamando la granitica giurisprudenza per la quale essa vuole il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto del destinatario di difendersi per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
In secondo luogo, ha eccepito la prescrizione della pretesa erariale che, in quanto riguardante sanzione
IVA, matura in cinque anni ai sensi del III comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 427/1997.
Ha quindi chiesto alla Corte, previa sospensiva dell'esecutività della cartella, di pronunciare la nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 028 2022 0030501429001 per come allo stesso notificata;
in subordine di disporre la massima riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare e di condannare le controparti al pagamento delle spese e compensi da liquidarsi a favore dell'antistatario difensore.
Gli Uffici resistenti si sono entrambi costituiti
contro
-deducendo e producendo documentazione.
In data 2 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha presentato memorie che, nell'impugnare la documentazione depositata dalla controparte ha deplorato la mancanza di prova della notifica della cartella di pagamento n.
02820220030501429001 impugnata.
La causa è stata decisa in esito a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La tardiva allegazione a motivo dell'impugnazione della omessa prova della notifica della cartella impugnata non ha comunque pregio avendo il Ricorrente_1 proposto ricorso contro di essa, dando dimostrazione della sua conoscenza e conseguendo l'effetto per cui nessuna nullità può essere pronunciata quando l'atto ha raggiunto il suo scopo.
È ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione che il disposto dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., secondo il quale "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato",
è espressione di un principio generale, applicabile anche agli atti non processuali, e quindi anche al caso di atti tributari (Cass. S.U. n. 19854 del 05/10/2004; Cass. n. 22197 del 24/11/2004; Cass. n. 12153 del
09/06/2005; Cass. n. 24962 del 25/11/2005; Cass. n. 2272 del 31/01/2011; Cass. n. 10445 del 12/05/2011;
Cass. n. 12007 del 31/05/2011; Cass. n. 17251 del 12/07/2013; Cass. n. 654 del 15/01/2014; Cass. n. 17198 del 12/07/2017), cosicché la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto (in ultimo
Cassazione civile sez. trib., 01/05/2025, n.11474).
Naturalmente questo principio non copre l'attività pregressa di cui parte ricorrente, impugnando l'atto successivo, deduca l'assenza bin quanto la nullità della notifica di un atto preliminare non può essere sanata se l'unico vizio dedotto è la mancata notifica dell'atto presupposto.
Nello scrutinare - dunque - le originarie ragioni del ricorso si osserva che esse sono ampiamente contrastate dalle difese degli Uffici, rispetto alle quali nella memoria per l'udienza il Ricorrente_1 non ha speso altri argomenti se non generiche contestazioni.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha motivatamente speso argomenti per ritenere tempestiva la sua notifica della cartella e non consumato alcun termine in ragione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 che h sospeso i termini.
La Direzione Provinciale, invece, ha prodotto l'atto di contestazione con la relata di notifica curata a Fidenza, nel domicilio fiscale del contribuente, e perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tramite la raccomandata a/
r dell'11 maggio 2022 n. 66534687184-6. Nelle controdeduzioni l'Ufficio ha ampiamente motivato la bontà della notifica, rispetto alla quale, anche per le difese successive del Ricorrente_1, non sussistono ragionevoli dubbi, e la ragione della contestazione.
Alcun vizio nella genesi della pretesa tributaria sussiste, né è argomentata la ragione per la quale il contribuente ritiene di non dovere le sanzioni – la cui prescrizione non è affatto maturata in quanto validamente interrotta – o di non doverle nella misura pretesa.
Ne consegue il rigetto del ricorso che porta come conseguenza il carico delle spese del giudizio in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese agli Uffici resistenti che liquida omnia in € 250,00 cadauno