Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 331
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la proposizione del ricorso contro la cartella di pagamento sana la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di principio generale applicabile anche agli atti tributari. Tuttavia, ha precisato che tale principio non copre l'attività pregressa qualora l'unico vizio dedotto sia la mancata notifica dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione pretesa erariale

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione non sia maturata in quanto validamente interrotta, senza specificare ulteriori dettagli sul ragionamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 331
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 331
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo