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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/03/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 950/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Palma Presidente
Dott. Luca Ariola Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
SCARPELLINI CAMILLI ANDREA
appellante
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 appellato - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza definitiva in data 30.6.2023, il Tribunale del lavoro di Trani ha parzialmente accolto la domanda proposta da – dirigente medico Controparte_1 dipendente della , responsabile del Servizio di “Microbiologia, Batteriologia, Pt_1
Parassitologia e Virologia” – e, accertato che il ricorrente aveva svolto mansioni di
Direttore di Struttura Semplice, in sostituzione del precedente titolare, ed applicato l'art. 52, D.Lgs. n. 165/2001, ha respinto la richiesta di attribuzione del predetto incarico
Parte dirigenziale ed ha condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive in virtù delle mansioni superiori espletate, quantificate in € 80.896,79 in relazione al periodo da gennaio 2006 a dicembre 2016, oltre accessori di legge, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
1.1. In sintesi, il Tribunale, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 52 cit., l'esercizio di fatto di mansioni superiori non dà diritto all'inquadramento superiore del pubblico dipendente, bensì solo al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, ha ritenuto incontestato “che dal trasferimento della dott.ssa , responsabile del Persona_1
modulo di Batteriologia presso il laboratorio centrale di Barletta, avvenuto a novembre
2001, la parte ricorrente abbia di fatto sostituito il responsabile svolgendo tutte le relative funzioni”, come confermato anche dai testimoni escussi;
ha rilevato che “il modulo di Batteriologia fino ad un atto espresso di soppressione dello stesso debba qualificarsi […] come Struttura Semplice” e che “la gestione del personale, degli ordinativi e del materiale relativo […] non riguarda certamente un incarico ex art. 27, comma 1, lett. c, pur riconosciuto alla parte ricorrente, ma integra le mansioni di un incarico ex art. 27, comma 1, lett. b, il cui trattamento economico è dovuto”; ha concluso che l'Azienda sanitaria datrice doveva essere condannata al pagamento delle differenze maturate, così come quantificate in ricorso e risultanti dai conteggi di parte, rimasti incontestati.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la , con ricorso depositato in Pt_1 data 11.8.2023; malgrado la rituale notificazione dell'atto di gravame, non CP_1
si è costituito in questo grado del giudizio, restando contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata discussa dalla parte appellante e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. La censura la sentenza impugnata sulla base di un unico motivo, articolato Pt_1
in diverse connesse doglianze.
3.1. Rileva, innanzi tutto, l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 52,
D.Lgs. n. 165/2001, non pertinente alla fattispecie in esame, sussumibile nella diversa disciplina di cui al D.Lgs. n. 502/1992, richiamato anche dalle disposizioni della contrattazione collettiva (art. 18, CCNL Dirigenza Medica 1998/2001), per cui i dirigenti sanitari sono inquadrati in un ruolo unico, articolato per profili, rispetto ai quali vige un principio di equivalenza formale delle mansioni.
pag. 2/7 Addebita altresì al primo giudice di non aver tenuto conto del principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti del settore sanitario e della non operatività dell'art. 36 Cost.
3.2. Si duole, inoltre, dell'inesatta qualificazione del servizio di adibizione del ricorrente alla stregua di una Struttura Semplice, sostenendo la mancanza di prova circa l'esistenza, nell'organizzazione aziendale della , di una Struttura Semplice di Pt_1
Batteriologia presso il laboratorio di analisi del P.O. di Barletta e rimarcando, di contro, la definizione, emergente dalla documentazione in atti, della “microbiologia, batteriologia, parassitologia e virologia”, in seno alla neocostituita Azienda Sanitaria, come mero “settore” del predetto laboratorio.
3.3. Evidenzia che, in ogni caso, non era mai stato preposto dal Direttore CP_1
Generale alle mansioni indicate con atto di conferimento formale (deliberazione) dell'incarico, previa apposita previsione di spesa ed a seguito di espletamento di procedura selettiva.
4. L'appello è fondato e va accolto sulla scorta delle seguenti – dirimenti – considerazioni.
4.1. La questione della sostanziale omogeneizzazione degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario e della conseguenziale inapplicabilità della disciplina delle mansioni superiori è stata di recente oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione che, pronunciando in fattispecie analoghe a quella qui controversa, ha affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;
ne consegue che non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass.
pag. 3/7 nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; Cass. nn. 7863, 28755, 30575, 31275, 33136 del 2019 e, da ultimo, Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 4983/2022).
Questa Corte ha già aderito al richiamato orientamento di legittimità, cui intende, in questa sede, dare continuità (sin da C. App. Bari, sent. n. 118 del 17 gennaio 2019,
Parte pubblicata il 28 gennaio 2019, relativa ad una fattispecie in cui un dipendente della con qualifica di Dirigente di Struttura Semplice aveva di fatto svolto per circa tre anni le mansioni di Dirigente Responsabile di Struttura Complessa di Medicina Generale).
4.2. Infatti, l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: a tale proposito la S.C. ha precisato che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n.
80 del 1998, art. 13, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 52 – su cui il Tribunale ha, invece, fondato la propria decisione – atteso che detta norma è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, cui è riservata la (diversa) disciplina dettata dalle disposizioni del capo II.
In particolare, “quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs.
n. 502 del 1992, art. 15 ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1"” (così Cass. n. 4983/2022, cit.).
pag. 4/7 D'altro canto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".
4.3. Infine, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che "le sostituzioni [...] non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria"; hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta.
Vero è che il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
tuttavia, secondo la
Cassazione, che ha superato l'orientamento di segno opposto espresso da Cass. n.
13809/2015, è “significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori; il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo
pag. 5/7 sul quale la pretesa possa essere fondata (così, in particolare, ancora Cass. n.
4983/2022, nonché, da ultimo, Cass., n. 2875/2024).
4.4. Poiché nella specie è pacifico ed incontroverso che abbia di fatto CP_1
sempre svolto le dedotte funzioni di responsabile del settore specifico – c.d. “modulo” – di Batteriologia, in assenza di formale conferimento di incarico (“…ha più volte richiesto all'Azienda l'incarico di responsabile di Struttura Semplice […] ma le sue istanze sono rimaste senza esito”: cfr. pag.
2-3 del ricorso ex art. 414 c.p.c., in atti), e, comunque, “in sostituzione del precedente titolare trasferito ad altro servizio” (v. pag.
1 del medesimo ricorso), e su tali presupposti era – unicamente – fondata la pretesa retributiva perequativa, appare evidente, alla luce dei principi di diritto poc'anzi richiamati, la non spettanza del trattamento economico proprio del Direttore di Struttura
Parte Semplice, indipendentemente dalla stessa natura – pure contestata dalla – del servizio di assegnazione.
5. In definitiva: 5.1. è ormai chiaro che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva (qui, comunque, non richiesta dal lavoratore);
5.2. in ogni caso, null'altro può competere al dirigente assegnato a funzioni diverse, non operando l'art. 2103 cod. civ. e non essendo neppure in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 della Costituzione, giacché la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, in uno con la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità
e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia pag. 6/7 contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato (sin da Cass., n.
4690/2012).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, invero dirimenti, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va interamente respinta la domanda proposta da con ricorso depositato il 14.12.2016. Controparte_1
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per intero, in considerazione del fatto che l'orientamento di legittimità sopra richiamato si è consolidato soltanto in corso di causa, sicchè il presente giudizio – siccome instaurato nel 2016 dal lavoratore, non costituitosi in questa fase di gravame – può inscriversi a pieno titolo in una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza (v. Corte Cost., 77/2018; Cass., 9734/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari – sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
11.8.2023 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti di Pt_1 CP_1
avverso la sentenza resa in data 30.6.2023 dal Tribunale di Trani, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso di primo grado del 14.12.2016; CP_1
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 13.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Elvira Palma
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 950/2023
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Elvira Palma Presidente
Dott. Luca Ariola Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 13/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. Pt_1 P.IVA_1
SCARPELLINI CAMILLI ANDREA
appellante
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1 appellato - contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza definitiva in data 30.6.2023, il Tribunale del lavoro di Trani ha parzialmente accolto la domanda proposta da – dirigente medico Controparte_1 dipendente della , responsabile del Servizio di “Microbiologia, Batteriologia, Pt_1
Parassitologia e Virologia” – e, accertato che il ricorrente aveva svolto mansioni di
Direttore di Struttura Semplice, in sostituzione del precedente titolare, ed applicato l'art. 52, D.Lgs. n. 165/2001, ha respinto la richiesta di attribuzione del predetto incarico
Parte dirigenziale ed ha condannato la convenuta al pagamento delle differenze retributive in virtù delle mansioni superiori espletate, quantificate in € 80.896,79 in relazione al periodo da gennaio 2006 a dicembre 2016, oltre accessori di legge, compensando interamente tra le parti le spese di lite.
1.1. In sintesi, il Tribunale, dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 52 cit., l'esercizio di fatto di mansioni superiori non dà diritto all'inquadramento superiore del pubblico dipendente, bensì solo al trattamento economico previsto per la qualifica superiore, ha ritenuto incontestato “che dal trasferimento della dott.ssa , responsabile del Persona_1
modulo di Batteriologia presso il laboratorio centrale di Barletta, avvenuto a novembre
2001, la parte ricorrente abbia di fatto sostituito il responsabile svolgendo tutte le relative funzioni”, come confermato anche dai testimoni escussi;
ha rilevato che “il modulo di Batteriologia fino ad un atto espresso di soppressione dello stesso debba qualificarsi […] come Struttura Semplice” e che “la gestione del personale, degli ordinativi e del materiale relativo […] non riguarda certamente un incarico ex art. 27, comma 1, lett. c, pur riconosciuto alla parte ricorrente, ma integra le mansioni di un incarico ex art. 27, comma 1, lett. b, il cui trattamento economico è dovuto”; ha concluso che l'Azienda sanitaria datrice doveva essere condannata al pagamento delle differenze maturate, così come quantificate in ricorso e risultanti dai conteggi di parte, rimasti incontestati.
2. Avverso detta sentenza, ha proposto appello la , con ricorso depositato in Pt_1 data 11.8.2023; malgrado la rituale notificazione dell'atto di gravame, non CP_1
si è costituito in questo grado del giudizio, restando contumace.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata discussa dalla parte appellante e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
3. La censura la sentenza impugnata sulla base di un unico motivo, articolato Pt_1
in diverse connesse doglianze.
3.1. Rileva, innanzi tutto, l'erronea applicazione da parte del Tribunale dell'art. 52,
D.Lgs. n. 165/2001, non pertinente alla fattispecie in esame, sussumibile nella diversa disciplina di cui al D.Lgs. n. 502/1992, richiamato anche dalle disposizioni della contrattazione collettiva (art. 18, CCNL Dirigenza Medica 1998/2001), per cui i dirigenti sanitari sono inquadrati in un ruolo unico, articolato per profili, rispetto ai quali vige un principio di equivalenza formale delle mansioni.
pag. 2/7 Addebita altresì al primo giudice di non aver tenuto conto del principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti del settore sanitario e della non operatività dell'art. 36 Cost.
3.2. Si duole, inoltre, dell'inesatta qualificazione del servizio di adibizione del ricorrente alla stregua di una Struttura Semplice, sostenendo la mancanza di prova circa l'esistenza, nell'organizzazione aziendale della , di una Struttura Semplice di Pt_1
Batteriologia presso il laboratorio di analisi del P.O. di Barletta e rimarcando, di contro, la definizione, emergente dalla documentazione in atti, della “microbiologia, batteriologia, parassitologia e virologia”, in seno alla neocostituita Azienda Sanitaria, come mero “settore” del predetto laboratorio.
3.3. Evidenzia che, in ogni caso, non era mai stato preposto dal Direttore CP_1
Generale alle mansioni indicate con atto di conferimento formale (deliberazione) dell'incarico, previa apposita previsione di spesa ed a seguito di espletamento di procedura selettiva.
4. L'appello è fondato e va accolto sulla scorta delle seguenti – dirimenti – considerazioni.
4.1. La questione della sostanziale omogeneizzazione degli incarichi dirigenziali nel settore sanitario e della conseguenziale inapplicabilità della disciplina delle mansioni superiori è stata di recente oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione che, pronunciando in fattispecie analoghe a quella qui controversa, ha affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria;
ne consegue che non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'art. 36 Cost. (cfr. Cass. n. 16299/2015 e negli stessi termini Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass.
pag. 3/7 nn. 21565, 28151, 28243, 30912 del 2018; Cass. nn. 7863, 28755, 30575, 31275, 33136 del 2019 e, da ultimo, Cass. n. 23156/2021 e Cass. n. 4983/2022).
Questa Corte ha già aderito al richiamato orientamento di legittimità, cui intende, in questa sede, dare continuità (sin da C. App. Bari, sent. n. 118 del 17 gennaio 2019,
Parte pubblicata il 28 gennaio 2019, relativa ad una fattispecie in cui un dipendente della con qualifica di Dirigente di Struttura Semplice aveva di fatto svolto per circa tre anni le mansioni di Dirigente Responsabile di Struttura Complessa di Medicina Generale).
4.2. Infatti, l'esegesi del quadro normativo e contrattuale non consente di estendere ai dirigenti in generale, ed alla dirigenza medica in particolare, norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale: a tale proposito la S.C. ha precisato che l'inapplicabilità ai dirigenti dell'art. 2103 c.c., sancita dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, era già stata affermata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, come modificato dal D.Lgs. n.
80 del 1998, art. 13, e discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che, nel nuovo assetto, non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per le medesime ragioni non è applicabile al rapporto dirigenziale il D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 52 – su cui il Tribunale ha, invece, fondato la propria decisione – atteso che detta norma è riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, cui è riservata la (diversa) disciplina dettata dalle disposizioni del capo II.
In particolare, “quanto alla dirigenza sanitaria, inserita "in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello" (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15), la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. è ribadita dal D.Lgs.
n. 502 del 1992, art. 15 ter, inserito dal D.Lgs. n. 229 del 1999, nonché dall'art. 28, comma 6, del c.c.n.l.
8.6.2000 per il quadriennio 1997/2001, secondo cui "nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse le aziende tengono conto ... che data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali non si applica l'art. 2103 c.c., comma 1"” (così Cass. n. 4983/2022, cit.).
pag. 4/7 D'altro canto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, delega alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo del personale con qualifica dirigenziale, da correlarsi, quanto al trattamento accessorio, alle funzioni attribuite, ed al comma 3 fissa il principio di onnicomprensività, stabilendo che il trattamento medesimo "remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa".
4.3. Infine, la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all'art. 18, comma 7, del c.c.n.l.
8.6.2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 ter, comma 5, che "le sostituzioni [...] non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria"; hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta.
Vero è che il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici;
tuttavia, secondo la
Cassazione, che ha superato l'orientamento di segno opposto espresso da Cass. n.
13809/2015, è “significativo che le parti collettive non abbiano fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall'omesso rispetto del termine e l'omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l'espletamento di mansioni superiori; il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz'altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell'intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall'incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo
pag. 5/7 sul quale la pretesa possa essere fondata (così, in particolare, ancora Cass. n.
4983/2022, nonché, da ultimo, Cass., n. 2875/2024).
4.4. Poiché nella specie è pacifico ed incontroverso che abbia di fatto CP_1
sempre svolto le dedotte funzioni di responsabile del settore specifico – c.d. “modulo” – di Batteriologia, in assenza di formale conferimento di incarico (“…ha più volte richiesto all'Azienda l'incarico di responsabile di Struttura Semplice […] ma le sue istanze sono rimaste senza esito”: cfr. pag.
2-3 del ricorso ex art. 414 c.p.c., in atti), e, comunque, “in sostituzione del precedente titolare trasferito ad altro servizio” (v. pag.
1 del medesimo ricorso), e su tali presupposti era – unicamente – fondata la pretesa retributiva perequativa, appare evidente, alla luce dei principi di diritto poc'anzi richiamati, la non spettanza del trattamento economico proprio del Direttore di Struttura
Parte Semplice, indipendentemente dalla stessa natura – pure contestata dalla – del servizio di assegnazione.
5. In definitiva: 5.1. è ormai chiaro che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N., ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici, se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva (qui, comunque, non richiesta dal lavoratore);
5.2. in ogni caso, null'altro può competere al dirigente assegnato a funzioni diverse, non operando l'art. 2103 cod. civ. e non essendo neppure in concreto invocabile il disposto dell'art. 36 della Costituzione, giacché la previsione legislativa di un ruolo unico di dirigenza, ancorché articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, in uno con la previsione contrattuale di una retribuzione di posizione in relazione alla graduazione delle funzioni, escludono che si realizzi la violazione del principio costituzionale di corrispondenza della retribuzione alla quantità
e qualità del lavoro prestato, poiché la retribuzione di posizione, secondo l'autonomia pag. 6/7 contrattuale, remunera in modo pieno e soddisfacente il lavoro prestato (sin da Cass., n.
4690/2012).
6. Alla luce delle esposte considerazioni, invero dirimenti, l'appello deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va interamente respinta la domanda proposta da con ricorso depositato il 14.12.2016. Controparte_1
Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per intero, in considerazione del fatto che l'orientamento di legittimità sopra richiamato si è consolidato soltanto in corso di causa, sicchè il presente giudizio – siccome instaurato nel 2016 dal lavoratore, non costituitosi in questa fase di gravame – può inscriversi a pieno titolo in una situazione di oggettiva e marcata incertezza non orientata dalla giurisprudenza (v. Corte Cost., 77/2018; Cass., 9734/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari – sezione lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data
11.8.2023 dalla in persona del l.r.p.t., nei confronti di Pt_1 CP_1
avverso la sentenza resa in data 30.6.2023 dal Tribunale di Trani, in
[...]
funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con ricorso di primo grado del 14.12.2016; CP_1
compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, il 13.3.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Elvira Palma
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