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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2024, n. 30450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30450 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TRIBUNALE DI NAPOLI avverso l'ordinanza del 05/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la rimessione;
letta la memoria del difensore avv. ANNA DALEMMO, per IM ER, che ha chiesto l'accoglimento della rimessione della questione pregiudiziale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, da ritenersi competente. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Nel procedimento penale a carico di IM ER per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., all'udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell'imputato, che indicava come competente il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30450 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha accolto tale richiesta, disponendo rimettersi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione. Il Tribunale, però, non ha in alcun modo motivato la propria determinazione, né compiuto alcun esame della questione o delibazione preliminare delle argomentazioni prospettatele, limitandosi soltanto a richiamare la richiesta difensiva, senza in alcun modo illustrarne il fondamento o, comunque, la non manifesta infondatezza, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte di legittimità con la generica espressione "come richiesto dal difensore ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen." La rimessione degli atti a questa Corte di Cassazione disposta dal Tribunale di Napoli è, pertanto, inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, difettando non solo qualsivoglia illustrazione delle ragioni difensive poste a fondamento dell'eccezione immotivatamente accolta, ma anche una pur sintetica ricostruzione dei termini fattuali rilevanti e delle valutazioni del Tribunale in proposito, tali da consentire l'individuazione delle questioni problematiche che renderebbero necessaria la funzione regolatrice di codesta Corte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare seguito, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513) sicché è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071). Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Tribunale remittente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile la rimessione;
letta la memoria del difensore avv. ANNA DALEMMO, per IM ER, che ha chiesto l'accoglimento della rimessione della questione pregiudiziale, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, da ritenersi competente. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Nel procedimento penale a carico di IM ER per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen., all'udienza del 5/02/20024, a seguito di eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli avanzata dalla difesa dell'imputato, che indicava come competente il 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30450 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 Tribunale di Torre Annunziata, e chiedeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha accolto tale richiesta, disponendo rimettersi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione. Il Tribunale, però, non ha in alcun modo motivato la propria determinazione, né compiuto alcun esame della questione o delibazione preliminare delle argomentazioni prospettatele, limitandosi soltanto a richiamare la richiesta difensiva, senza in alcun modo illustrarne il fondamento o, comunque, la non manifesta infondatezza, disponendo la rimessione degli atti a questa Corte di legittimità con la generica espressione "come richiesto dal difensore ai sensi dell'art. 24bis cod. proc. pen." La rimessione degli atti a questa Corte di Cassazione disposta dal Tribunale di Napoli è, pertanto, inammissibile per il suo carattere meramente esplorativo, difettando non solo qualsivoglia illustrazione delle ragioni difensive poste a fondamento dell'eccezione immotivatamente accolta, ma anche una pur sintetica ricostruzione dei termini fattuali rilevanti e delle valutazioni del Tribunale in proposito, tali da consentire l'individuazione delle questioni problematiche che renderebbero necessaria la funzione regolatrice di codesta Corte. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare seguito, in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, infatti, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio", è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513) sicché è inammissibile la rimessione della questione avente carattere meramente esplorativo, con la quale, a fronte della prospettazione di più soluzioni, la decisione sia demandata alla Corte di cassazione (Sez. 3, n. 11400 del 14/12/2023, Rv. 286071). Gli atti vanno, pertanto, restituiti al Tribunale remittente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la rimessione pregiudiziale e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente