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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/07/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di ConSIlio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 781/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1 elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. ROA' MARIA C.F._1
CRISTINA del Foro di Imperia
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. COPELLI C.F._2
FORTUNATA del Foro di Palmi.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a CAMPOROSSO (IM) in data 29/04/2017; Per_
• hanno avuto e minorenni. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse dei figli, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto a CAMPOROSSO il 29/04/2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2017, parte II, serie A, atto n. 1), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) Ciascuno dei coniugi fisserà la propria residenza ove crede se del caso anche all'estero, nei limiti e compatibilmente con l'eSIenza di concordare la residenza dei minori. Gli stessi si danno reciproco assenso al rilascio di valido documento per l'espatrio per sé e per i figli;
2) La casa di abitazione coniugale di Camporosso, C.so V. Emanuele 236 c int.1 in comproprietà tra i coniugi, censita al F. 11 map.931 sub 20 ed il garage pertinenziale censito al F.11 map.931 sub 64 del Comune di Camporosso è già stata rilasciata dalla SI.ra Parte_1 che si è trasferita a vivere presso i propri genitori in alloggio posto nelle immediate vicinanze.
2 Presso la stessa è restato a vivere il SI. , ma verrà venduta con rogito Notaio Pt_2 Per_3 già fissato al 30 luglio 2025 per il prezzo fissato in € 280.000,00.
La somma ricavata dalla vendita verrà utilizzata per estinguere il mutuo sottoscritto dalle parti per l'acquisto dei beni immobili citati, contratto con il Monte dei Paschi di Siena ed il successivo mutuo per ristrutturazione avente rata pari ad € 639,00 mensili, contratto con
IP .
Stante che la cessione avverrà prima del decorso dei 5 anni dall'acquisto, con conseguente perdita dei benefici prima casa, le parti concordano di procedere alla richiesta all'agenzia entrate del c.d. “ravvedimento operoso” per cui la somma di € 10.000,00 dovrà restare sul conto cointestato per procedere a tale adempimento, di cui si occuperà, a nome di entrambi, la SI.ra . Là dove fosse necessaria una maggior somma per tale adempimento, sarà Parte_1 conferita al 50% dalle parti, viceversa, se residuasse del denaro dopo l'adempimento, verrà suddiviso in parti uguali.
Sino alla vendita tutte le spese per il godimento e l'uso della casa saranno a carico del SI.
. Saranno a suo carico anche la totalità delle spese condominiali che si rendessero nel Pt_2 contempo necessarie, salvo quelle straordinarie da dividersi al 50%, dandosi atto che la prima rata delle spese condominiali dell'anno corrente è già stata corrisposta al 50% dalla SI.ra
, che ha versato a tal fine la somma di € 750,00. Parte_1
Per_ 3) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne Per_1 cureranno mantenimento, educazione ed istruzione, impegnandosi a concordare tra di loro le decisioni più importanti riguardanti la loro vita, relativamente alle scelte scolastiche, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Gli stessi manterranno la loro residenza presso la casa familiare, sino alla vendita, dopodichè la trasferiranno presso i nonni materni, ove saranno collocati in Camporosso corso V.
Emanuele n. 236B;
4) Il padre, il quale ha deciso di trasferirsi in Calabria, si impegna a recarsi quanto meno una/due volte al mese in Camporosso per vendere e tenere con sé entrambi i figli, concordando precedentemente con la madre il week end in cui si recherà in loco. Per_ Mentre il figlio potrà pernottare con lui in tali fine settimana, la figlia pernotterà Per_1 comunque presso la madre, sino a che non si sarà abituata a dormire presso il padre.
Il padre trascorrerà 5 giorni con i figli durante le vacanze natalizie, alternando i giorni di festa di modo che un anno i figli trascorrano la viglia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro e lo stesso avvenga per il 31.12 ed il Capodanno, invertendo la turnazione l'anno
3 seguente. Per il periodo pasquale si alterneranno di anno in anno per l'intera durata delle vacanze scolastiche.
La Vigilia di Natale 2025 staranno con il padre, il giorno di Natale con la madre. Per_ Stante che il padre deve stare con entrambi i figli ed in oggi non ha mai dormito da sola con il padre, il SI. si impegna a recarsi presso il comune di residenza dei bambini per Pt_2 trascorrere con loro le suddette festività .
I figli resteranno con il padre per 15 giorni continuativi durante le sue ferie estive coincidenti Per_ con le vacanze scolastiche. Vista la tenera età di ed il fatto che la stessa non abituata a stare da sola con il padre, si concorda che lo stesso non intraprenda viaggi con entrambi i Per_ minori, quanto meno sino a che non compirà 6 anni di età, quindi sino a questo momento solo il figlio si potrà recare in Calabria con il padre. Per_1
Le spese per gli spostamenti dei figli resteranno a carico del SI. . Pt_2
Anche la madre potrà godere durante le sue ferie lavorative di un periodo continuativo di giorni 15 da trascorrere con i figli.
Il giorno del compleanno dei figli, se non festeggiato congiuntamente, sarà trascorso ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Le parti si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di ferie da trascorrere con i minori, facendo in modo di non accavallare i suddetti periodi.
Vengono fatti salvi diversi e migliori accordi nell'interesse dei figli ed in ragione degli impegni lavorativi dei genitori, con reciproco impegno a rendersi disponibili anche nelle giornate che non saranno di rispettiva competenza, nel caso di impedimento dell'altro genitore.
5) il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori versando alla madre, mediante bonifico su conto corrente di cui già conosce le coordinate, € 500,00 ( € 250,00 a figlio) mensili.
Detta somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT a far epoca dall'aprile 2026.
I genitori ripartiranno in ragione del 50% a carico del padre e del 50% a carico della madre, le spese non prevedibili per i figli e non ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile, secondo il seguente elenco, non esaustivo: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche, farmaci e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o private purchè per finalità non solamente estetiche;
4 c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero erogati con tempi di attesa non ragionevoli;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico prescritti dallo specialista.
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche per finalità esclusivamente estetiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche o psicoterapici;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o fitoterapici.
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, abbigliamento per lo svolgimento di attività fisica a scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dalla residenza a scuola;
e) assicurazione scolastica.
f) buoni pasto
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie presso istituti pubblici dopo il 1° anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria e spese di viaggio per raggiungerla.
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se necessitati da eSIenze lavorative del collocatario;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
5 c) attività sportive e pertinenti attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare, tornei o concorsi e quelle per raggiungere le sedi di gioco);
d) spese per attività ludiche o ricreative (es. pittura, recitazione, boy-scout);
e) spese di custodia (baby sitter)
f) viaggi e vacanze;
g) acquisto cellulare;
h) corsi di informatica;
i) spese per conseguimento patente di guida, acquisto e manutenzione di un mezzo di trasporto
(compreso bollo ed assicurazione)
l) spese per mantenimento e la cura di animali domestici che restino presso il collocatario;
Il genitore che avrà anticipato le spese non ricomprese nel mantenimento, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore: per quanto possibile i giustificativi dovranno riferirsi alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, salvo per le spese mediche indifferibili ed urgenti. Il conguaglio avverrà con cadenza mensile.
Il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nell'immediatezza o al massimo entro una settimana. Il silenzio sarà inteso come assenso.
La detrazione fiscale delle spese sopra indicate ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse.
Stante che, su sollecitazione delle insegnanti di , i genitori sono stati invitati a Per_1 contattare una psicomotricista, individuata nella persona della dott.ssa le parti Per_4 concordano sulla necessità di far seguire al figlio un percorso presso la citata professionista a spese da suddividere al 50% ;
6) L'assegno unico per figli a carico sarà attribuito interamente alla madre, rinunciando espressamente il padre alla propria quota ( 50%) e rendendosi fin d'ora disponibile a sottoscrivere all'uopo qualsivoglia documentazione richiesta dall'INPS.
7) La retta per l'asilo nido di Sole sarà corrisposta dalla madre. Eventuali rimborsi saranno di spettanza esclusiva della madre;
8) Il motoveicolo tg. FH 21321 intestato alla SI.ra ma in uso al SI. , verrà Parte_1 Pt_2 venduto entro la fine del mese impegnandosi il SI. a chiudere il finanziamento a Pt_2 nome della moglie acceso per l'acquisto.
6 9) Le parti attestano di essere entrambe autosufficienti e di rinunciare a reciproche richieste di contributo al mantenimento. Danno atto che i beni costituenti la comunione familiare, sono già stati suddivisi.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di CAMPOROSSO (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 21/07/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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