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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/06/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Antonino Campanella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 632/2023 R.G. vertente tra
, in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Parte_1
Marsala, via San Giovanni Bosco, n. 13, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Romeo (indirizzo pec:
, che la rappresenta e difende per mandato in atti Email_1 parte attrice
e nata a [...], in data [...], codice fiscale Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Lentini C.F._1
(indirizzo pec: che la rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti parte convenuta
e in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Trapani, via Scontrino, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonino Rizzo che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rilasciata in Roma con rogito del Notaio Persona_1 terzo chiamato in causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L , con atto di citazione del 19 marzo 2023, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti di chiedendo il rigetto dell'opposizione all'esecuzione Parte_2 avverso l'atto di pignoramento presso terzi, proposta da quest'ultima, sul presupposto che la convenuta non ha dimostrato di avere aderito all'accordo transattivo intervenuto tra ed il CP_2 coobbligato solidale . Controparte_3
1 Con comparsa di risposta depositata in data 26 aprile 2023, si è costituita parte convenuta la quale ha eccepito, in via preliminare, la nullità del giudizio stante la mancata chiamata in causa del terzo pignorato e, nel merito, ha chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva, con CP_1 conseguente liberazione delle somme dall' vincolate al pignoramento. Il tutto, con condanna CP_1 delle spese e compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' , con comparsa di risposta del 24 novembre 2023, si è costituito in giudizio quale terzo CP_1 chiamato in causa rimettendosi alle decisioni che il Tribunale e chiedendo che, in pendenza del presente giudizio, le somme accantonate siano svincolate e messe a disposizione del debitore opponente.
Con istanza depositata in data 12 maggio 2025, parte convenuta ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo con declaratoria di cessazione della materia del contendere per il sopraggiunto difetto dell'interesse ad agire.
All'udienza del 18 giugno 2025, parte convenuta ha insistito nella richiesta di dichiarazione di estinzione con declaratoria di cessazione della materia del contendere cui hanno aderito sia la parte attrice sia il terzo chiamato, con richiesta di compensazione integrale delle spese processuali.
La causa, pertanto, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce fattispecie estintiva del giudizio - creata dalla prassi giurisprudenziale - qualora per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti non si possa far luogo alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, Cass. civ., n. 17896/2012).
Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, è richiesto anche il pieno accordo tra le parti in relazione all'idoneità dell'evento a rimuovere ogni motivo di contenzioso tra le stesse
(sul punto, si veda Cass. civ., n. 11038/2002. Cfr. Cass. civ., n. 2063/2014; Cass. civ., n. 16150/2010;
Cass. civ., n. 11931/2006).
Nel caso di specie, la richiesta di parte convenuta, cui le altre parti hanno aderito, dimostra la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere un provvedimento giurisdizionale in questa sede.
3. In ragione dell'esito del giudizio, deve dichiararsi l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della causa.
Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di rito.
2 Marsala, 19 giugno 2025.
Il Giudice dott. Antonino Campanella
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Antonino Campanella.
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