TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 15.12.2025 alle ore 11,15 chiamato il procedimento n. 8637 2024 tra e , sono Parte_1 CP_1 Parte_2 presenti l'avv. Sara Cascio in sost. avv. D'EL e l'avv. Danila Giambona in sost. avv.
Di LI, le quali si riportano alle note conclusive rispettivamente depositate e chiedono che la causa sia decisa. L'avv. Cascio evidenzia che è stato depositato il mandato con rappresentanza già a suo tempo prodotto nel fascicolo di primo grado.
Il Giudice
Pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPPUBBLICA LINA
IN NOME DEL POPOLO LINO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa GI TT, all'udienza del 15 dicembre 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8637 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024
TRA
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile LI P.VA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro tempore, quale mandataria di (c.f. ), Parte_3 C.F._1 nato a [...] il [...], e di (c.f. Parte_4
), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
OR D'EL (pec: Email_1
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.VA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claire Kelly e Daniele Di
LI (pec: Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello proposto da e Parte_1 Parte_3 [...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 521 del 16.02.2024 Parte_4
e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna Controparte_2
a pagare agli appellanti, a titolo di compensazione pecuniaria, la somma di
[...]
€ 500,00 oltre interessi al saggio legale (art. 1284 co 4 c.p.c.) dal 03.08.2023 all'effettivo pagamento;
- condanna, inoltre, l'appellata a rifondere agli appellanti le spese di lite liquidate in € 284,00 di cui € 241,00 per compensi per il primo grado di giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi, ed in € 526,50, di cui
€ 462,00 per compensi per il giudizio di secondo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfetario nella misura del 15% dei compensi.
***
e dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da quale Parte_1 mandataria di e , avverso la sentenza n. 521/2024 con Parte_3 Parte_4 cui il Giudice di Pace di Palermo ne aveva ritenuto improcedibile la domanda proposta in
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile primo grado avente ad oggetto la compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7 Reg.
Com. 261/2004.
A sostegno dell'appello ha dedotto di avere correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, prima di proporre il giudizio, dinanzi ad un Organismo di mediazione accreditato, in quanto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma
1, del Codice del consumo, richiamato dall'art. 4, comma 1, lettera c) della Delibera ART
N. 21/2023.
Ha inoltre contestato che la presentazione del reclamo alla compagnia aerea ai sensi dell'art. 15.2. delle Condizioni Generali di Trasporto costituisse adempimento necessario condizionante l'avvio della procedura di conciliazione. Ed ha sostenuto che in ogni caso il
GdP per avrebbe dovuto concedere termine per esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell''art. 10 della legge n. 118 del 05 agosto 2022 ( Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), trattandosi di condizione di procedibilità e non di proponibilità.
Ha quindi chiesto la riforma integrale della sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è costituita la contestando le avverse argomentazioni col richiamo a CP_1 precedenti di merito e chiedendo il rigetto del gravame.
***
Va preliminarmente dato atto della legittimazione processuale della società appellante, avendo essa depositato copia del mandato con rappresentanza sottoscritto da
[...]
e il 7.3.2023, che le ha conferito formale incarico di dare seguito Pt_3 Parte_4 alla pratica avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal disservizio … autorizzandolo a porre in essere ogni attività necessaria ed utile per la trattazione della pratica risarcitoria, con spendita del proprio nome, nonché a procedere in giudixio con l'avv.
OR D'EL del Foro di Trapani.
Se, infatti, come ricordato nell'ordinanza del 2.12.2025, il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri e rilasciare in tale veste anche la procura al difensore, presuppone un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio” Cass. 24/05/2004 n.9893, nondimeno l'art. 77 cpc nel prevedere la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, non richiede ulteriori requisiti formali, quale l'adozione dell'atto notarile né particolari strumenti di pubblicità” (Cass. 8/01/2002
n.128), il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto” (Cass. 24.5.2004
n. 9893).
Nel merito l'appello è meritevole di accoglimento.
Deve osservarsi che l'art. 10, comma 1, della legge n. 118/2022 ha novellato il comma 3, lettera h), dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, attribuendo all'Autorità regolatrice dei Trasporti, il potere di disciplinare “con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e non onerose anche in forma telematica” e prevedendo ancora che “Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell'Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione”.
Ai sensi del comma 2 del sopra citato art. 10 della l. 118/2022, le nuove disposizioni hanno acquistato efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge
(avvenuta il 27 agosto 2022), e si applicano ai processi successivamente iniziati.
L'allegato A della delibera ART n. 21/2023 ha definito all'art. 2, attraverso il rinvio all'annesso 1, l'oggetto e l'ambito di applicazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, definito all'art. 3 quale “condizione di procedibilità”.
Ai sensi dell'art. 4, per le controversie di cui all'articolo 2, comma 1, il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi: a) al Servizio conciliazioni ART;
b) alle Camere di conciliazione istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previa stipula di protocollo di intesa tra l'Autorità e Contr
c) agli organismi inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, CP_3 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo.
La stessa norma precisa poi che “il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere esperito dinanzi al Servizio conciliazioni ART esclusivamente qualora, per la medesima controversia, non sia disponibile una procedura non onerosa per l'utente dinanzi ad organismi ADR, inclusi gli organismi di negoziazione paritetica, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo”.
Ora, nel caso di specie emerge che il procedimento di conciliazione è stato esperito dinanzi ad un Organismo di conciliazione che è successivamente risultato iscritto nell'elenco di cui al richiamato art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo;
a nulla rilevando che il detto Organismo non fosse ancora iscritto anche nell'apposito Elenco ART, atteso che
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile la norma sopra richiamata consente lo svolgimento del procedimento anche dinanzi un organismo iscritto nell'elenco di cui all'articolo 141-decies, comma 1, del Codice del consumo, come nella specie.
Inoltre, è circostanza incontestata che in seguito all'entrata in vigore dell'elenco dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, l'Organismo ADR adito, già iscritto all'elenco di cui all'art. 141-decies del Codice del Consumo ossia nell'elenco dell'Autorità ARERA, ha formulato istanza di iscrizione, successivamente accolta con Protocollo n.
0053663/2023 del 10/10/2023, dovendosi pertanto ritenere che il procedimento di conciliazione sia stato celebrato dinanzi ad un organismo avente i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento.
E' tuttavia assorbente, ai fini della fondatezza del motivo del reclamo, che, con la recente sentenza n.1093/2024, il TAR Piemonte abbia annullato la delibera dell'Autorità di
Regolazione dei Trasporti dell'8 febbraio 2023, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal
Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione.
I giudici amministrativi hanno rammentato che l'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004, introducendo il diritto del passeggero ad un importo forfettario a titolo di compensazione pecuniaria, già persegue una funzione deflattiva del contenzioso, sicché introdurre a livello nazionale un ulteriore strumento che persegua la stessa finalità si traduce in un inutile aggravio a carico del consumatore/passeggero, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento. Dall'analisi del
Regolamento comunitario si evince infatti “che la “compensazione pecuniaria” debba garantire al passeggero la possibilità di conseguire con maggiore certezza e rapidità il ristoro del pregiudizio sofferto, senza la necessità di affrontare i tempi, i costi e le incertezze di un'eventuale azione giudiziaria, i quali costituiscono innegabilmente un disincentivo a far valere le proprie ragioni in giudizio, anche in considerazione della modesta entità degli importi di cui si discute.
Per tale ragione, essendo esclusa peraltro la negoziabilità del quantum dell'indennizzo spettante, si è ritenuto incompatibile con le finalità del
Regolamento il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile 21/2023, in quanto si porrebbe quale ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, con il risultato di rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.
Né può ritenersi condizione necessaria il preventivo reclamo stabilito dall'art. 15.2.2 delle
CG del contratto di trasporto inter partes.
La richiamata disposizione, nel prevedere che “I Passeggeri sono tenuti ad inviare eventuali reclami personalmente e direttamente a la quale avrà 30 giorni per CP_1 fornire una risposta, prima di rivolgersi a terzi per la presentazione dei reclami per loro conto. I reclami possono essere inviati qui. Se non risponde entro il termine di cui CP_1 sopra ovvero i Passeggeri siano insoddisfatti della decisione finale presa dal team di assistenza clienti di questi ultimi possono incaricare soggetti terzi per la CP_1 presentazione di reclami e/o per ricevere il pagamento in loro nome e conto”, non sanziona affatto con la improcedibilità della domanda giudiziaria (o con statuizioni similari) la mancata previa proposizione del reclamo personale, tanto non evincendosi dal tenore letterale della clausola de qua.
In quest'ottica, il reclamo personale del passeggero viene individuato dal contratto solamente come la scelta più opportuna (in tali termini deve essere letta l'espressione
“sono tenuti”) al fine di evitare l'aggravio di costi che nella generalità dei casi consegue al conferimento a terzi dell'incarico professionale per la gestione del contenzioso con la compagnia aerea.
Del resto, una diversa lettura delle condizioni contrattuali si tradurrebbe in una limitazione di tutela, anche giudiziale, dei diritti del passeggero non prevista dal regolamento europeo (CE) 261/2004 e difficilmente compatibile con l'art. 24 cost., con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina recata dagli artt. 33, 34 e 36 del CdC.
Errata è dunque la statuizione adottata dal primo Giudice, il quale avrebbe invece dovuto riconoscere ai ricorrenti l'indennizzo preteso.
E' circostanza incontestata che il volo FR7426, con tratta dall'Aeroporto Internazionale di Palermo Punta Raisi – all'Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa, del
04.03.2023 delle ore 10:30, sul quale avrebbero dovuto viaggiare gli odierni appellanti, ha subito un ritardo superiore a tre ore, mentre la compagnia aerea non ha dimostrato (come era suo onere), di avere regolarmente adempiuto all'obbligazione assunta, ovvero che il ritardo non fosse ad essa imputabile.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile E neppure è provata l'offerta dell'indennizzo anteriormente all'instaurazione del procedimento e malgrado l'invito innanzi all'Organismo di conciliazione, disertato dalla
Compagnia assicuratrice.
Chi giudica condivide le decisioni evocate dalla compagnia aerea che, muovendo dalla considerazione per cui la previsione di una apposita procedura di reclamo rappresenta una legittima modalità di regolamentazione delle istanze risarcitorie, volta a garantire un equilibrio tra il diritto del passeggero ad ottenere il rimborso e l'esigenza di evitare il sovraccarico dell'apparato giudiziario con controversie che avrebbero potuto essere utilmente definite in via stragiudiziale senza costi aggiuntivi per gli interessati, hanno ritenuto che la scelta di avvalersi di un procuratore legale al fine di esercitare il diritto alla compensazione pecuniaria ex art 7 Reg. Cee 261/2001, è rimessa all'autodeterminazione del passeggero il quale deve dunque sopportarne anche il relativo peso economico, non potendo quest'ultimo gravare sulla compagnia a cui, peraltro, ciascun avente diritto può preventivamente rivolgersi senza sopportare alcun esborso;
e hanno quindi ravvisato nel comportamento del passeggero (o del mandatario) che abbia abusato dello strumento processuale – promuovendo una lite che avrebbe potuto essere evitata, al solo scopo di conseguire più di quanto esigibile dal debitore – una condotta violativa del dovere di lealtà processuale ex art. 88 cpc.
Tuttavia, nel caso in esame, il vettore aereo – pur avendo ricevuto sin dal 17.3.2023
l'invito dinanzi all'organismo di conciliazione e avendo quindi avuto notizia della
(legittima) pretesa degli odierni appellanti, ha atteso la notifica del ricorso al GdP, depositato il 23.6.2023, per formulare – con pec dell'8.8.2023 – la proposta di definizione transattiva mediante il riconoscimento del mero importo della compensazione pecuniaria e ha poi incentrato la propria difesa sulla contestazione della proponibilità della domanda avversaria.
Anche in grado di appello, malgrado il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale preferito dall'odierno Decidente, ha mantenuto immutate le proprie originarie CP_1 posizioni.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente riformata anche nel capo relativo alle spese processuali.
Alla condanna di al pagamento della compensazione Controparte_2 pecuniaria pari ad € 250,00 per ciascun passeggero, che va maggiorata dei soli interessi compensativi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dalla domanda (ossia dal 03.08.2023, data del perfezionamento della notifica telematica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) all'effettivo pagamento segue l'addebito alla compagnia aerea delle spese di
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile entrambi i gradi del giudizio, liquidate, tenuto conto del valore e della natura documentale dei procedimenti, applicando i valori medi previsti rispettivamente dalle tabelle 1 e 2 DM 147/2022 (scaglione fino ad € 1.100,00) per le prime due fasi e riducendo al minimo i compensi per le fasi di trattazione e decisionale.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 15 dicembre 2025
Il Giudice
GI TT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa GI TT, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile