Articolo 18 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 17Articolo 19
Versione
17 aprile 1994
Art. 18. Correzione del lodo 1. L' articolo 826 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 826 (Correzione del lodo). - Il lodo puo' essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunziato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.
Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento e' data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
Se il lodo e' gia' stato depositato, la correzione e' richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso e' depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili".
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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