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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9315 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20869/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2025 da 1) , nato a [...], il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Famoso (C.F.: ), del Foro di Palermo, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
e 2) , nata a [...], il [...], C.F.: , e Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Zaro (C.F.: ), del Foro di Busto Arsizio, presso la quale ha eletto domicilio C.F._4 telematico.
I quali hanno contratto matrimonio in Gallarate (VA), il 09/10/2003, celebrato secondo il rito concordatario e regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Gallarate (VA) al n. 68, P. II, S. C;
Divorziati con sentenza n. cronol. 798/2021, del 20/05/2021, Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito del proc. n. 3732/2020.
Per_ Con i seguenti figli: [Legnano (MI), 20.03.2004], e [RHO (MI), 09.12.2005], Persona_1 entrambi di cittadinanza italiana.
FATTO I sigg. e hanno contratto matrimonio in Gallarate (VA), il Parte_1 Parte_2 09/10/2003. Il suddetto matrimonio veniva celebrato secondo il rito concordatario e regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Gallarate (VA) al n. 68, P. II, S. C. Dalla relazione Per_ fra i due nascevano [Legnano (MI), 20.03.2004], e [RHO (MI), 09.12.2005], Persona_1 pagina 1 di 3 regolarmente riconosciuti dal padre, oggi entrambi maggiorenni. A causa di incompatibilità caratteriali la coppia decideva di porre fine alla relazione. Il 20/05/2021 il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito proc. n. 3732/2020 emetteva sentenza n. cronol. 798/2021, con la quale, oltre a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla ex moglie un assegno di € 400,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre a quello di sostenere le spese straordinarie affrontate nell'interesse degli stessi, nella misura del 50 %. In data 04/06/2025 il sig. depositava specifico ricorso per la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, chiedendo l'abolizione del mantenimento dovuto ai figli maggiorenni. Il procedimento veniva iscritto al n. 20869/2025 R.G. Con Decreto n. cronol. 144663/2025 del 02/07/2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26/11/2025. Nelle more del procedimento le parti addivenivano a un accordo con cui stabilivano le seguenti condizioni:
1. Il sig. sarà onerato di versare un mantenimento mensile pari a € 100,00 mensili per Pt_1 ciascun figlio. Il contributo per il mantenimento sarà versato entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci). Il contributo per il mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
2. Il contributo per il mantenimento sarà versato direttamente ai figli maggiorenni, Per_1 Per_
[Legnano (MI), 20.03.2004] e [RHO (MI), 09.12.2005], e non più alla madre, mediante accredito diretto sui rispettivi conti correnti;
3. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, con pagamento diretto al figlio che ne farà richiesta, previa esibizione dei relativi scontrini e/o delle relative fatture.
Le parti chiedevano, inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio, così come indicate dalle parti negli specifici accordi. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti disposto con sentenza n. cronol. 798/2021, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 20/05/2021 e passata in giudicato
1) OMOLOGA le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 giugno 2025 da 1) , nato a [...], il [...], C.F.: , e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Famoso (C.F.: ), del Foro di Palermo, presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
e 2) , nata a [...], il [...], C.F.: , e Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Lucilla Zaro (C.F.: ), del Foro di Busto Arsizio, presso la quale ha eletto domicilio C.F._4 telematico.
I quali hanno contratto matrimonio in Gallarate (VA), il 09/10/2003, celebrato secondo il rito concordatario e regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Gallarate (VA) al n. 68, P. II, S. C;
Divorziati con sentenza n. cronol. 798/2021, del 20/05/2021, Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito del proc. n. 3732/2020.
Per_ Con i seguenti figli: [Legnano (MI), 20.03.2004], e [RHO (MI), 09.12.2005], Persona_1 entrambi di cittadinanza italiana.
FATTO I sigg. e hanno contratto matrimonio in Gallarate (VA), il Parte_1 Parte_2 09/10/2003. Il suddetto matrimonio veniva celebrato secondo il rito concordatario e regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Gallarate (VA) al n. 68, P. II, S. C. Dalla relazione Per_ fra i due nascevano [Legnano (MI), 20.03.2004], e [RHO (MI), 09.12.2005], Persona_1 pagina 1 di 3 regolarmente riconosciuti dal padre, oggi entrambi maggiorenni. A causa di incompatibilità caratteriali la coppia decideva di porre fine alla relazione. Il 20/05/2021 il Tribunale di Busto Arsizio, nell'ambito proc. n. 3732/2020 emetteva sentenza n. cronol. 798/2021, con la quale, oltre a pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, poneva a carico dell'odierno ricorrente l'obbligo di versare mensilmente alla ex moglie un assegno di € 400,00, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre a quello di sostenere le spese straordinarie affrontate nell'interesse degli stessi, nella misura del 50 %. In data 04/06/2025 il sig. depositava specifico ricorso per la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio, chiedendo l'abolizione del mantenimento dovuto ai figli maggiorenni. Il procedimento veniva iscritto al n. 20869/2025 R.G. Con Decreto n. cronol. 144663/2025 del 02/07/2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 26/11/2025. Nelle more del procedimento le parti addivenivano a un accordo con cui stabilivano le seguenti condizioni:
1. Il sig. sarà onerato di versare un mantenimento mensile pari a € 100,00 mensili per Pt_1 ciascun figlio. Il contributo per il mantenimento sarà versato entro, e non oltre, il giorno cinque di ogni mese (con un ritardo massimo consentito di giorni dieci). Il contributo per il mantenimento sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
2. Il contributo per il mantenimento sarà versato direttamente ai figli maggiorenni, Per_1 Per_
[Legnano (MI), 20.03.2004] e [RHO (MI), 09.12.2005], e non più alla madre, mediante accredito diretto sui rispettivi conti correnti;
3. Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, con pagamento diretto al figlio che ne farà richiesta, previa esibizione dei relativi scontrini e/o delle relative fatture.
Le parti chiedevano, inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia della modifica delle condizioni di divorzio, così come indicate dalle parti negli specifici accordi. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni del divorzio tra le parti disposto con sentenza n. cronol. 798/2021, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 20/05/2021 e passata in giudicato
1) OMOLOGA le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) CONFERMA nel resto per quanto di ragione
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 3 dicembre 2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
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