Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 5/4/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale
Gaetano Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
ANTONIO GADDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via
Santa Giustina n.34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di AP.
2. confermare le seguenti condizioni relativamente al minore:
a) la casa familiare, posta nel comune di AP, frazione Vorno, Via della Boccaccia, 11 di proprietà esclusiva del signor rimarrà nella sua disponibilità mentre la signora Parte_2 Per_
unitamente alla propria figlia sarà libera di stabilire la propria residenza dove Parte_1 riterrà opportuno;
1
Per_ c) in ordine alle modalità di permanenza presso ciascun genitore della minore i ricorrenti concordano quanto segue. Il padre terrà con sé la figlia: la prima settimana del mese: Lunedì, mercoledì e venerdì la figlia starà con il padre che provvederà ad accompagnare la figlia all'asilo e a riprenderla all'uscita trattenendosi con la stessa sino al mattino successivo;
il martedì e giovedì, la minore si intratterrà con la madre che provvederà ad accompagnare la figlia all'asilo e a riprenderla all'uscita trattenendosi con la stessa sino al mattino successivo dall'uscita dell'asilo fino al mattino successivo, nonché sabato e domenica sino al lunedì mattina;
la seconda settimana del mese: Lunedì, mercoledì e venerdì la figlia starà con la madre che provvederà ad accompagnare la figlia all'asilo e a riprenderla all'uscita trattenendosi con la stessa sino al mattino successivo;
il martedì e giovedì, la minore si intratterrà con il padre che provvederà ad accompagnare la figlia all'asilo e a riprenderla all'uscita trattenendosi con la stessa sino al mattino successivo dall'uscita dall'asilo sino al mattino successivo, nonché sabato e domenica sino al lunedì mattina;
La terza e la quarta settimana saranno rispettivamente uguali alla prima e alla seconda.
Il predetto calendario si ripeterà nello stesso modo di settimana in settimana.
In difetto d'impegni scolastici, salvo diversi accordi fra i genitori, sarà il genitore che non ha il figlio ad andare a prenderlo presso la casa dell'altro. durante il periodo estivo: il padre terrà con sé la figlia per un periodo complessivo di 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, previo accordo con la madre (da prendersi con preavviso minimo di un mese). Durante questi giorni il padre potrà portare in vacanza la minore in una località dal medesimo scelta.
Parimenti la madre per 15 (quindi) giorni l'anno anche non consecutivi potrà portare in viaggio la bambina in un luogo dalla stesa prescelto con il medesimo preavviso sopra indicato.
Per il periodo residuo rispetto alle rispettive vacanze estive verrà seguito il calendario ordinario con la precisazione che ciascun genitore avrà cura dell'organizzazione della bambina per tutto il tempo non occupato dalla scuola sino all'orario di riconsegna (ossia per il periodo corrispondente teoricamente all'inizio della scuola e fino all'usuale conclusione delle attività scolastiche). Tale precisazione vale anche in qualsiasi altro caso in cui durante l'osservanza del calendario ordinario nel periodo scolastico il minore non frequenti la scuola per qualsiasi motivo (chiusura scuola, malattia ecc.).
Resto inteso la regolamentazione di cui sopra dovrà avvenire nel pieno rispetto delle esigenze e degli Per_ stati d'animo della piccola stante la tenera età della piccola e comunque in maniera da non recare alcun pregiudizio alla stessa.
Con riguardo alle principali feste comandate:
2 i genitori staranno con la figlia durante le vacanze natalizie, un anno un genitore vi starà insieme il
24 Dicembre (con pernottamento), il 31 dicembre e il 1° gennaio, mentre l'altro genitore starà con la figlia il 25 e 26 dicembre, così via per gli anni a seguire, ad anni alterni, con l'impegno di trascorrere il tempo insieme alla minore;
Per_ Durante le vacanze pasquali, il padre starà con un anno il giorno di Pasqua e l'anno dopo il
Lunedì dell'Angelo, e così di nuovo a girare per gli anni successivi;
allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza per le altre festività dell'anno;
Per le festività 6 gennaio- 25 aprile – 1° maggio – 2 giungo – 15 agosto -1° novembre – 8 dicembre, ed in genere per qualsiasi festività religiosa o civile dell'anno, la figlia starà con il genitore con il quale si trova in ragione del regime di frequentazione ordinaria senza le limitazioni di orario previste per il predetto regime, ovvero per l'intera giornata festiva. Per_ I giorni del compleanno di verranno trascorsi ad anni alterni presso ciascun genitore a meno che non sia possibile l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della mamma verrà trascorso dalla figlia con la mamma e il giorno del compleanno del papà verrà trascorso con il papà.
In caso di malattia della bambina il genitore convivente in quel momento dovrà consentire che l'altro possa recarsi a fare visita alla figlia malata. Per_ Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire alla piccola un rapporto continuativo e significativo con ciascun di loro.
d) in ragione della permanenza paritetica presso ciascun genitore e considerando la sensibile sproporzione reddituale fra i coniugi, il padre provvederà al mantenimento della Parte_2 Per_ figlia versando alla signora la somma pari ad euro 350,00 mensili entro e non Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla stessa con spese straordinarie da dividersi nella quota del 70% in capo al signor e della Parte_2 residua quota pari al 30% in capo alla signora . Con riferimento alla individuazione Parte_1 delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione delle stesse i ricorrenti si riportano al
Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (cfr. doc. 11); Per_ e) in ragione della collocazione della figlia minore presso la madre, la signora Parte_1 avrà diritto a percepire gli assegni familiari e/o assegno unico nella misura del 100% oltre al diritto Per_ di usufruire di qualsiasi detrazione per la figlia ed il signor con la sottoscrizione del Parte_2 presente atto, autorizza la signora alla richiamata percezione delle predette somme;
Pt_1
3. i ricorrenti con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciando quindi, per quanto occorrer possa, al reciproco assegno divorzile dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto;
4. le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in AP (LU) il 20/5/2021, dal quale è nata la figlia
(nata il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...] in AP (LU) in data 20/5/2021, debitamente trascritto nel Registro degli Atti Parte_2 di Matrimonio del Comune di AP (LU) all'Atto Numero 17, Parte 1, Ufficio 50, dell'Anno
2021;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di AP (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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