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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/09/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3753/2023
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, lette le note di partecipazione all'udienza del 18.09.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3753/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
Maria Carolina Marciano, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Ciro il Grande n.21, CP_1
00144 Roma (RM); sede territoriale di Pomigliano D'Arco (NA), Via G. Leopardi n.28 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Oliva in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001576404 notificata il 13.04.2023.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001576404 notificatagli il
13.04.2023, con la quale l gli ingiungeva, quale coobbligato in solido con la CP_1 [...]
di pagare la somma di euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa Controparte_2
per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016.
Il ricorrente ha dedotto che, in data 02.04.2019, la Società in persona CP_2
del l.r.p.t., aveva già provveduto al pagamento nei termini di legge delle suddette ritenute al fine di evitare la sanzione amministrativa, liberando, così, anche il medesimo ricorrente quale obbligato in solido.
Con la propria comparsa di costituzione l' ha dedotto che “A seguito di controlli CP_1
eseguiti dagli uffici amministrativi, risulta che la società “ in Controparte_2
qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, ha effettuato il versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione prot. 5102.19/12/2018.0258157. Essendosi verificata una causa di non CP_1
assoggettabilità a sanzione amministrativa, si è provveduto ad annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI – 001576404 opposta con l'odierno ricorso.”
Sulla base di quanto sopra la resistente ha concluso come segue “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “preso atto dell'avvenuto annullamento tardivo dell'ingiunzione, nonostante i ripetuti solleciti che precedevano il giudizio, condanni la resistente al pagamento delle spese legali, confermando la nullità dell'ingiunzione notificata al Sig. .” Pt_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come imposto dal sopravvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
pagina 2 di 3 Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che l'annullamento dell'ordinanza impugnata è avvenuto solo in corso di causa, nonostante il pagamento dell'obbligazione da parte del coobbligato fosse intervenuto sin dal
02.04.2019 (cfr. all. 4 parte resistente), le stesse (liquidate come in dispositivo sulla base del DM 147/2022) vanno poste a carico dell' in favore di , con CP_1 Parte_1
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vive, spese generali
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, lette le note di partecipazione all'udienza del 18.09.2025, svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3753/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1
Maria Carolina Marciano, con la quale elettivamente domicilia, ai fini del presente giudizio, in Sant'Anastasia alla Via Donizetti angolo Via Primicerio;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Ciro il Grande n.21, CP_1
00144 Roma (RM); sede territoriale di Pomigliano D'Arco (NA), Via G. Leopardi n.28 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Anna
Oliva in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001576404 notificata il 13.04.2023.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso in opposizione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001576404 notificatagli il
13.04.2023, con la quale l gli ingiungeva, quale coobbligato in solido con la CP_1 [...]
di pagare la somma di euro 10.000 a titolo di sanzione amministrativa Controparte_2
per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016.
Il ricorrente ha dedotto che, in data 02.04.2019, la Società in persona CP_2
del l.r.p.t., aveva già provveduto al pagamento nei termini di legge delle suddette ritenute al fine di evitare la sanzione amministrativa, liberando, così, anche il medesimo ricorrente quale obbligato in solido.
Con la propria comparsa di costituzione l' ha dedotto che “A seguito di controlli CP_1
eseguiti dagli uffici amministrativi, risulta che la società “ in Controparte_2
qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 689/1981, ha effettuato il versamento delle ritenute omesse entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione prot. 5102.19/12/2018.0258157. Essendosi verificata una causa di non CP_1
assoggettabilità a sanzione amministrativa, si è provveduto ad annullare l'ordinanza- ingiunzione n. OI – 001576404 opposta con l'odierno ricorso.”
Sulla base di quanto sopra la resistente ha concluso come segue “Voglia l'Ill.mo CP_1
Tribunale adito dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite”.
Il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “preso atto dell'avvenuto annullamento tardivo dell'ingiunzione, nonostante i ripetuti solleciti che precedevano il giudizio, condanni la resistente al pagamento delle spese legali, confermando la nullità dell'ingiunzione notificata al Sig. .” Pt_1
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come imposto dal sopravvenuto annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
pagina 2 di 3 Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che l'annullamento dell'ordinanza impugnata è avvenuto solo in corso di causa, nonostante il pagamento dell'obbligazione da parte del coobbligato fosse intervenuto sin dal
02.04.2019 (cfr. all. 4 parte resistente), le stesse (liquidate come in dispositivo sulla base del DM 147/2022) vanno poste a carico dell' in favore di , con CP_1 Parte_1
attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l al pagamento delle spese di lite nei confronti di CP_1 Parte_1
liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese vive, spese generali
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nola, 18.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 3 di 3