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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6826 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 19255/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/07/2025, alle ore 11:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente per delega dell'Avv. Mario Mancusi, quale difensore della
[...]
l'avv. Marco Giordano, il quale ribadisce il contenuto della memoria CP_1 depositata in ordine alle questioni sulla vessatorietà sollevate dal giudice;
rileva che nel contraddittorio tra le parti il giudice dell'opposizione non dovrebbe nemmeno sollevare d'ufficio la questione;
ad ogni modo le clausole richiamate non hanno trovato concreta applicazione, non si ritengono vessatorie e sono state accettate con separata sottoscrizione dal debitore.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19255/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. DE LIA BRUNO (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- Opponente
E
(c.f.: ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CAIROLI Controparte_2 P.IVA_2
9 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MANCUSI MARIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti;
C.F._3
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Pt_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
4231/2021 (RG 13091/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.5.2021, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta la somma di euro 27.088,00 (comprensiva degli interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n. 434857 di euro 11.041,60 da rimborsarsi in 72 rate mensili di euro 233,20 ciascuna. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto, la mancanza di prova del credito, la non debenza degli interessi di mora, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione del credito;
b) accertare e dichiarare in ogni caso nullo, inefficace ed inammissibile il decreto ingiuntivo qui opposto n. N. 4231/2021 , emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.05.2021 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 26.05 2021 per la somma di €uro 17.088.00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo , nonché spese di giudizio notificato all'opponente in data 14.06.2021 in virtù delle motivazione esposte nel presente
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scritto difensivo sub 1) ; c) in ogni caso revocare e/o annullare il medesimo decreto ingiuntivo per l'infondatezza della domanda avanzata dalla CP_1 perché non provata;
d) in via subordinata e solo per il caso di mancato accoglimento delle precedenti istanze, ridurre il credito nei limiti di quanto risulterà a seguito della sua rideterminazione. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo.”. Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto, quanto alla eccepita prescrizione la mancata decorrenza del periodo di dieci anni in riferimento sia alla scadenza delle rate che alla decadenza del beneficio del termine (2013); quanto alla eccepita mancanza di prova del credito, l'infondatezza della stessa essendo invece il credito ben supportato dall'estratto conto prodotto ove vengono indicate analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine. Ha precisato che l'opponente, in data 10/07/2007, stipulava con , unitamente alla sig.ra Controparte_3 Parte_3 coobbligata in solido, il contratto nr. 434857, ottenendo un finanziamento di € 11.041,60 e impegnandosi a rimborsare quanto ricevuto oltre agli interessi corrispettivi pattuiti ed alle spese contrattualmente previste mediante la corresponsione di 72 rate mensili con piano di ammortamento alla francese con scadenze mensili previste dal 24/08/2007 al 24/07/2013; che l'importo finanziato veniva erogato in data 24/07/2007 sul conto corrente del sig. indicato in Pt_4 contratto;
che dall'estratto conto si evince che i debitori versavano solo alcune rate previste;
che scadevano e restavano insolute 57 rate;
che stante il protrarsi dell'inadempimento , prima della scadenza della rata n. 66, Controparte_3 comunicava ai debitori la decadenza dal beneficio del termine;
che all'epoca il capitale residuo sulle rate a scadere, al netto della quota di interessi corrispettivi, era pari ad € 1.553,98; che nonostante i tentativi di definizione stragiudiziale e i solleciti di pagamento i debitori non effettuavano più alcun pagamento, aggravando la propria posizione debitoria;
che sulla quota capitale delle rate scadute e sul capitale residuo sono maturati nel corso degli anni gli interessi di mora contrattualmente previsti, come indicati nell'estratto conto prodotto nella fase monitoria e come da “dettaglio della pretesa creditoria (doc.2)”. La parte opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di , per l'importo di 27.088,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 27.088,00 dal 01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello
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ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In estremo subordine: condannare a versare a la somma Parte_5 Controparte_1 di cui ha indebitamente usufruito. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. L'opposizione proposta da è infondata. Tuttavia, in Controparte_4 conseguenza del (doveroso) rilievo d'ufficio effettuato con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza 24.1.2025, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, che, quindi, dovrà essere comunque revocato, con contestale condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021). Orbene, il credito azionato da in via monitoria risulta ivi Controparte_1 determinato in euro 27.088,00, di cui, come si evince dall'estratto conto euro e dal conteggio versato in atti dalla opposta (doc. 2), euro 13.434,00 per rate scadute e impagate, euro 1.553,98 per capitale residuo alla DBT (14.1.2013) ed euro 12.099,62 per interessi moratori. A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché l'estratto conto analitico ex art. 50 t.u.b. L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato il contratto di finanziamento versato in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento. Il contratto di finanziamento contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan 14,95%; taeg 17,27%, importo finanziato euro 11.041,60, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati (art. 15)
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“nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”. Giova allora richiamare il principio pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001). E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Nella fattispecie, trattandosi di credito residuo risultante da contratto di prestito con piano di ammortamento in 72 rate mensili dal 24/08/2007 al 24/07/2013, il termine di prescrizione applicabile, ex art. 2946 c.c., è quello decennale, sicché, stante l'ultima scadenza del 24.7.2013 e la decadenza dal beneficio del termine intervenuta il 14.1.2013, il termine di prescrizione va individuato nella data del 14.1.2023, successivamente quindi alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, quindi entro il suddetto termine di prescrizione. È principio pacifico, invero, che nel contratto di mutuo il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 17798/2011) o dalla decadenza dal beneficio del termine, se antecedente. Orbene, evidenziato quanto sopra in riferimento alle doglianze sollevate dall'opponente, va quindi esaminata la questione oggetto del rilievo officioso compiuto con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza 24.1.2025. Come da condivisibile giurisprudenza dei giudici di questa Sezione e come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In Pt_6 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C- 531/22, nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C- Controparte_5
243/08, Pannon GSM Zrt), il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, GY . La Corte di CP_6 giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno
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2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, Persona_1
; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il Controparte_7 giudice non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente, proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt). Del resto, anche per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. Napoli, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025). Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 15 del contratto che prevede un interesse moratorio <nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto>>. A fronte del rilievo d'ufficio l'opposta ha escluso la vessatorietà della clausola sopra richiamata considerato che la stessa quantifica le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura;
l'opponente non ha invece esplicitamente dichiarato di non volersi avvalere della tutela in astratto conferitagli dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE. La prospettazione dell'opposta (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio -art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa. Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”. Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare
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il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora (art. 15), oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali prossime al 30% (a confronti di t.a.n. del 14,95%), a risultare inficiata, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati, trattandosi altresì di una percentuale superiore anche di gran lunga la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione del 2,1%) A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lungo superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024). Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività. In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella misura del 30% (ovvero 2.5% mensile), a fronte di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 14,95%, consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
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Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente (di gran lunga) il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata. Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023). La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._4 [...]
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). CP_8 C.F._5
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero
“di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n.
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79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 15 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 14.988,38 CP_4
(ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora, pari ad euro 12.099,62), oltre interessi legali dalla data della domanda, 19.5.2021, al saldo. In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 14.988,38 oltre interessi legali dal 19.5.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca, nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 4231/2021 Parte_2
(RG 13091/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.5.2021 e condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 14.988,38 oltre interessi legali dal 19.5.2021 al saldo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Napoli, udienza 4/7/2025.
E' verbale, ore 16:30.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/07/2025, alle ore 11:30, nella 2 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice onorario dr. Aldo Aratro, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti:
E' presente per delega dell'Avv. Mario Mancusi, quale difensore della
[...]
l'avv. Marco Giordano, il quale ribadisce il contenuto della memoria CP_1 depositata in ordine alle questioni sulla vessatorietà sollevate dal giudice;
rileva che nel contraddittorio tra le parti il giudice dell'opposizione non dovrebbe nemmeno sollevare d'ufficio la questione;
ad ogni modo le clausole richiamate non hanno trovato concreta applicazione, non si ritengono vessatorie e sono state accettate con separata sottoscrizione dal debitore.
Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dr. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 19255/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. DE LIA BRUNO (c.f.: ) dal C.F._2 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- Opponente
E
(c.f.: ) e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CAIROLI Controparte_2 P.IVA_2
9 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. MANCUSI MARIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti;
C.F._3
- Opposta
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Pt_2
ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
4231/2021 (RG 13091/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.5.2021, con cui è stato ingiunto di pagare alla opposta la somma di euro 27.088,00 (comprensiva degli interessi di mora calcolati sino al 31/12/2018), a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento credito al consumo n. 434857 di euro 11.041,60 da rimborsarsi in 72 rate mensili di euro 233,20 ciascuna. A sostegno dell'opposizione ha eccepito la prescrizione del diritto, la mancanza di prova del credito, la non debenza degli interessi di mora, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l' intervenuta prescrizione del credito;
b) accertare e dichiarare in ogni caso nullo, inefficace ed inammissibile il decreto ingiuntivo qui opposto n. N. 4231/2021 , emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.05.2021 e depositato presso la Cancelleria del Tribunale in data 26.05 2021 per la somma di €uro 17.088.00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo , nonché spese di giudizio notificato all'opponente in data 14.06.2021 in virtù delle motivazione esposte nel presente
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scritto difensivo sub 1) ; c) in ogni caso revocare e/o annullare il medesimo decreto ingiuntivo per l'infondatezza della domanda avanzata dalla CP_1 perché non provata;
d) in via subordinata e solo per il caso di mancato accoglimento delle precedenti istanze, ridurre il credito nei limiti di quanto risulterà a seguito della sua rideterminazione. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per fatto anticipo.”. Costituitosi in giudizio, l'ingiungente ha contestato in fatto e in diritto l'opposizione e ne ha chiesto il rigetto. Ha dedotto, quanto alla eccepita prescrizione la mancata decorrenza del periodo di dieci anni in riferimento sia alla scadenza delle rate che alla decadenza del beneficio del termine (2013); quanto alla eccepita mancanza di prova del credito, l'infondatezza della stessa essendo invece il credito ben supportato dall'estratto conto prodotto ove vengono indicate analiticamente le rate corrisposte, quelle insolute, nonché l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine. Ha precisato che l'opponente, in data 10/07/2007, stipulava con , unitamente alla sig.ra Controparte_3 Parte_3 coobbligata in solido, il contratto nr. 434857, ottenendo un finanziamento di € 11.041,60 e impegnandosi a rimborsare quanto ricevuto oltre agli interessi corrispettivi pattuiti ed alle spese contrattualmente previste mediante la corresponsione di 72 rate mensili con piano di ammortamento alla francese con scadenze mensili previste dal 24/08/2007 al 24/07/2013; che l'importo finanziato veniva erogato in data 24/07/2007 sul conto corrente del sig. indicato in Pt_4 contratto;
che dall'estratto conto si evince che i debitori versavano solo alcune rate previste;
che scadevano e restavano insolute 57 rate;
che stante il protrarsi dell'inadempimento , prima della scadenza della rata n. 66, Controparte_3 comunicava ai debitori la decadenza dal beneficio del termine;
che all'epoca il capitale residuo sulle rate a scadere, al netto della quota di interessi corrispettivi, era pari ad € 1.553,98; che nonostante i tentativi di definizione stragiudiziale e i solleciti di pagamento i debitori non effettuavano più alcun pagamento, aggravando la propria posizione debitoria;
che sulla quota capitale delle rate scadute e sul capitale residuo sono maturati nel corso degli anni gli interessi di mora contrattualmente previsti, come indicati nell'estratto conto prodotto nella fase monitoria e come da “dettaglio della pretesa creditoria (doc.2)”. La parte opposta ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è creditrice nei Controparte_1 confronti di , per l'importo di 27.088,00, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 27.088,00 dal 01/01/2019 sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello
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ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. In estremo subordine: condannare a versare a la somma Parte_5 Controparte_1 di cui ha indebitamente usufruito. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, la causa, istruita documentalmente, è chiamata all'odierna udienza per la decisione a seguito di trattazione orale, ex art. 281-sexies c.p.c. L'opposizione proposta da è infondata. Tuttavia, in Controparte_4 conseguenza del (doveroso) rilievo d'ufficio effettuato con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza 24.1.2025, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannato al pagamento della somma indicata in dispositivo. Dall'acquisizione probatoria in atti emerge l'opposta è effettivamente creditrice dell'opponente di somme a titolo di rate insolute del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito azionato, ancorché in misura inferiore alla somma portata dal decreto ingiuntivo opposto, che, quindi, dovrà essere comunque revocato, con contestale condanna dell'opponente al pagamento della somma effettivamente dovuta. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto – esistenza ed entità del credito – del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. 10263/2021). Orbene, il credito azionato da in via monitoria risulta ivi Controparte_1 determinato in euro 27.088,00, di cui, come si evince dall'estratto conto euro e dal conteggio versato in atti dalla opposta (doc. 2), euro 13.434,00 per rate scadute e impagate, euro 1.553,98 per capitale residuo alla DBT (14.1.2013) ed euro 12.099,62 per interessi moratori. A dimostrazione della sua ragione di credito, la parte opposta ha prodotto il contratto di finanziamento in oggetto, a firma non disconosciuta dell'opponente, nonché l'estratto conto analitico ex art. 50 t.u.b. L'opponente, peraltro, non ha negato di aver stipulato il contratto di finanziamento versato in atti e di essersi reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali di pagamento. Il contratto di finanziamento contiene la disciplina delle condizioni economiche applicate: tan 14,95%; taeg 17,27%, importo finanziato euro 11.041,60, rate da rimborsare. Gli interessi di mora sono disciplinati (art. 15)
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“nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto”. Giova allora richiamare il principio pacifico, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. s.u., 13533/2001). E' infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente. Nella fattispecie, trattandosi di credito residuo risultante da contratto di prestito con piano di ammortamento in 72 rate mensili dal 24/08/2007 al 24/07/2013, il termine di prescrizione applicabile, ex art. 2946 c.c., è quello decennale, sicché, stante l'ultima scadenza del 24.7.2013 e la decadenza dal beneficio del termine intervenuta il 14.1.2013, il termine di prescrizione va individuato nella data del 14.1.2023, successivamente quindi alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, quindi entro il suddetto termine di prescrizione. È principio pacifico, invero, che nel contratto di mutuo il pagamento di ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (Cass. 17798/2011) o dalla decadenza dal beneficio del termine, se antecedente. Orbene, evidenziato quanto sopra in riferimento alle doglianze sollevate dall'opponente, va quindi esaminata la questione oggetto del rilievo officioso compiuto con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza 24.1.2025. Come da condivisibile giurisprudenza dei giudici di questa Sezione e come osservato da una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Credit Polska S.A. w Bielsku Białej). In Pt_6 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C- 531/22, nonchè, già, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C- Controparte_5
243/08, Pannon GSM Zrt), il giudice è tenuto ad esaminare la possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, GY . La Corte di CP_6 giustizia ha anche, in più occasioni, precisato che: i) il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi al fine di acquisire gli elementi di fatto e di diritto necessari per il doveroso rilievo officioso (tra le tante, Corte di giustizia, 30 giugno 2022, C-170/21, Profi Credit Bulgaria EOOD, Corte di giustizia, 4 giugno
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2015, C-497/13, Corte di giustizia, 9 novembre 2010, C-137/08, Persona_1
; ii) il giudice deve sottoporre al contraddittorio delle parti le Persona_2 questioni rilevate d'ufficio (Corte di giustizia, 21 settembre 2023, C-139/22, AM, PM, Corte di giustizia, 21 febbraio 2013, C-472/11, ; iii) il Controparte_7 giudice non può dichiarare l'abusività della clausola ove il consumatore, adeguatamente informato da parte dello stesso magistrato, dichiari (consapevolmente, proprio per effetto dell'iniziativa officiosa) di non volersi avvalere della tutela pur in astratto conferitagli (tra le altre, Corte di giustizia, 8 settembre 2022, C-80/21, E.K., S.K, Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM Zrt). Del resto, anche per effetto della sentenza n. 9479/2023 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, conformatesi alle pronunce della Corte di Giustizia del 17.05.2022, circa la necessità del controllo officioso da parte del Giudice del monitorio della vessatorietà della clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore, al fine di conformarsi al diritto eurounitario, “simile verifica compete anche (e a maggior ragione) al Giudice dell'opposizione tempestivamente proposta dal debitore/consumatore/mutuatario” (cfr., in motivazione, C.d.A. Napoli, sentenza n. 3048/2025 del 13.6.2025). Tanto premesso, occorre quindi esaminare l'abusività della clausola mediante la quale sono stati pattuiti gli interessi moratori: segnatamente, l'art. 15 del contratto che prevede un interesse moratorio <nella misura massima del 2,5% per mese o frazione di mese e comunque non superiore alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto>>. A fronte del rilievo d'ufficio l'opposta ha escluso la vessatorietà della clausola sopra richiamata considerato che la stessa quantifica le somme dovute in conseguenza del ritardato pagamento in misura non eccedente la soglia fissata in materia di usura;
l'opponente non ha invece esplicitamente dichiarato di non volersi avvalere della tutela in astratto conferitagli dalla disciplina nazionale di recepimento della direttiva 93/13/CEE. La prospettazione dell'opposta (fondata sulla coincidenza dell'interesse moratorio vessatorio -art. 33, co. 2, lett f cod. cons.- con l'interesse usurario) non può essere condivisa. Giova rammentare, in punto di determinazione di quale sia il tasso di mora convenzionale “manifestamente eccessivo”, che ai sensi dell'art. 4 dir. n. 93/13/CEE “il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende”. Ora, la previsione di un tasso di mora parametrato al limite massimo del tasso soglia di cui alla L. n. 108/1996 non può ritenersi indice di garanzia per escludere l'abusività della clausola relativa agli interessi moratori, sì da esonerare
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il predisponente dalla specifica trattazione della misura nel contraddittorio con il consumatore. E', invero, ben nota la differente ratio che ha ispirato il Legislatore europeo nella predisposizione delle guarentigie a presidio della tutela civilistica del consumatore, quale contraente debole, e quella del Legislatore nazionale nella predisposizione di misure preventive/repressive dell'illecito penale, qual è il reato di usura. Nella presente fattispecie, quindi, a risentire della abusività della clausola relativa agli interessi di mora (art. 15), oltre alla differenza tra interessi corrispettivi ed interessi mora, è la misura di questi ultimi nel loro complesso, fissata in percentuali prossime al 30% (a confronti di t.a.n. del 14,95%), a risultare inficiata, secondo i criteri ermeneutici convenzionalmente orientati, trattandosi altresì di una percentuale superiore anche di gran lunga la maggiorazione media degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto (maggiorazione del 2,1%) A fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, infatti, è ragionevole ritenere che il consumatore non avrebbe pattuito un interesse moratorio di gran lungo superiore rispetto a quello mediamente praticato sul mercato. A precludere l'applicabilità della disciplina di tutela del consumatore, la Corte di legittimità ha precisato essere invero necessario che ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005, la cui sussistenza è pertanto da considerarsi un prius logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, spettando al "professionista" dare la prova del fatto positivo del prodromico svolgimento di una trattativa dotata dei caratteri essenziali suoi propri, quale fatto impeditivo della relativa applicazione (Cass. n. 14410/2024). Viceversa, come si legge in Cass. n. 25914/2019), in presenza di accordo frutto (in tutto o in parte) di trattativa, l'accertamento giudiziale in ordine all'abusività delle clausole contrattuali rimane (in tutto o in parte) precluso, quand'anche l'assetto di interessi realizzato dalle parti risulti significativamente squilibrato a danno del consumatore, la preclusione discendendo in tal caso non già dalla non vessatorietà della clausola, o del contratto fatti oggetto di specifica trattativa, bensì dalla inconfigurabilità della loro unilaterale predisposizione ed imposizione, quali (possibili) fonti di abuso nella vicenda di formazione del contratto;
e che per potersi considerare preclusa l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta, ma altresì risultare caratterizzata dai requisiti della individualità, serietà ed effettività. In conclusione, la pattuizione di interessi moratori nella misura del 30% (ovvero 2.5% mensile), a fronte di interessi corrispettivi pattuiti nella misura del 14,95%, consente di ritenere integrata la presunzione relativa prevista dall'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
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Può infatti ragionevolmente ritenersi che, a fronte di una negoziazione improntata a lealtà ed equità, il consumatore non avrebbe accettato una pattuizione che quantifica l'interesse moratorio in misura eccedente (di gran lunga) il doppio della maggiorazione media del medesimo interesse rispetto a quello corrispettivo praticata sul mercato al momento della conclusione del contratto. Tanto detto, deve del resto pure osservarsi che l'opposta non ha fornito elementi idonei a ritenere superabile la presunzione relativa (art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) che, per le ragioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene invece integrata. Quanto agli effetti della declaratoria di nullità della clausola in discorso (art 15) è da precisare che, secondo la CGUE, in ipotesi di nullità parziale di singola clausola abusiva, il Giudice non procede a sostituzione della clausola abusiva con eterointegrazione in ragione della ratio deterrente della nullità (CGUE 14.06.2012 in C-618/10; CGUE 18.11.2021 in C-212/20; CGUE 12.01.2023 in C-395/2023). La Corte di giustizia ha statuito che “quanto alle conseguenze da trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una disposizione di un contratto che vincola un consumatore ad un professionista, dal tenore letterale dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, risulta che i giudici nazionali sono tenuti unicamente ad escludere l'applicazione di una clausola contrattuale abusiva affinché non produca effetti vincolanti nei confronti dei consumatori, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima. Infatti, detto contratto deve sussistere, in linea di principio, senz'altra modifica che non sia quella risultante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile” (Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C: ; nonché C.F._4 [...]
de Man Garabito, C-488/11, EU:C: ). CP_8 C.F._5
La Corte di Giustizia spiega la ratio sottesa alla direttiva europea, ovvero
“di fatto, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, una tale facoltà potrebbe compromettere la realizzazione dell'obiettivo di lungo termine di cui all'articolo 7 della direttiva 93/13. Infatti tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti” (Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, cit.). Ne è derivata l'affermazione di una nullità (da alcuni autori indicata come
“nuda”) che, almeno quanto all'esito finale, ha trovato eco, in Italia, in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale Pescara, sent. 11 maggio 2016, n.
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79, Corte di Appello di Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Sulla base di tale condivisibile giurisprudenza, deve quindi procedersi alla disapplicazione dell'art. 15 del contratto sì che, revocato il decreto ingiuntivo, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 14.988,38 CP_4
(ossia epurando dalla pretesa creditoria la somma per interessi di mora, pari ad euro 12.099,62), oltre interessi legali dalla data della domanda, 19.5.2021, al saldo. In definitiva, per effetto dell'accertamento dell'inferiore importo dovuto rispetto a quello ingiunto, il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di euro 14.988,38 oltre interessi legali dal 19.5.2021 al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanni quindi poste a carico dell'opponente, liquidate come in dispositivo ex d.m. 55/14 e ss. m.i., tenuto conto dell'attività prestata (sostanziale mancanza di fase istruttoria e forma semplificata, in rito, della decisione), della complessità bassa delle questioni trattate e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- revoca, nei confronti di il decreto ingiuntivo n. 4231/2021 Parte_2
(RG 13091/2021) emesso dal Tribunale di Napoli in data 26.5.2021 e condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di euro 14.988,38 oltre interessi legali dal 19.5.2021 al saldo;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore della opposta che liquida in euro 1.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Napoli, udienza 4/7/2025.
E' verbale, ore 16:30.
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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