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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/08/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10034/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10034/2020 promossa da:
con sede in NO, Molo Ponte SI 34/1 (C.F. e IVA Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Andrea Barbagelata, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Luigi COCCHI (C.F. ; pec: e Gerolamo TACCOGNA (CF C.F._1 Email_1 ; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso i medesimi nel loro studio in NO, Via Macaggi 21/8 (comunicazioni inerenti la causa al numero di fax 010-541994 o ai suddetti indirizzi di pec)
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 NO, Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – ), P.IVA_3 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Raffaella Maria Parodi ( - PEC e dall'Avv. Annamaria De C.F._3 Email_3 Luca ( - PEC , in forza di procura C.F._4 Email_4 generale alle liti del 3.12.2020, autenticata dal Segretario Generale del in atti (doc. Controparte_1 n. 26)
CONVENUTO
– cf: (già - in CP_2 P.IVA_4 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, l'Amministratore Delegato, Ing. Controparte_4 sedente in NO, Via SS. Giacomo e Filippo 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Arvigo (C.F. – pec: – telefax 0105439317) e C.F._5 Email_5 Pier Paolo Traverso (C.F. - pec: – C.F._6 Email_6 telefax 0105439317) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in 16128 NO, Piazza G. Alessi 2/17 in forza di procura speciale depositata in uno alla costituzione, da intendersi apposta in calce allo stesso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D. M.
pagina 1 di 28 Giustizia n. 48/2013 (i nominati difensori chiedono che tutte le comunicazioni e/o notifiche vengano effettuate agli indirizzi pec e/o numeri di fax indicati)
CONVENUTO
(P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 P.IVA_6 [...]
, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, CP_6 dall'Avv. Carlo Scaglia (C.F. ), dall'Avv. Valentina Manzone (C.F. C.F._7
) e dall'Avv. Lorenza Olmi (C.F. ) (fax 0105499218), C.F._8 C.F._9 presso i quali è elettivamente domiciliata, in NO, Piazzale Mazzini n 2, (PEC: ittametropolitana.genova.it – indirizzo al quale si chiede siano indirizzate le Ema_7 Email_8 comunicazioni relative al processo), come da procura speciale in calce alla costituzione, sottoscritta dal Direttore Generale, Dott. in forza dell'atto di delega sindacale Prot. n. 24381/2020 del CP_7 17/06/2020 (doc. n. 20)
CONVENUTO
nonché contro
– cf: (già - in persona del legale rappresentante CP_8 P.IVA_7 Controparte_9 pro tempore, l'Amministratore Delegato, Ing. sedente in NO, Via SS. Giacomo e Controparte_4 Filippo 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Corradi (C.F. – pec: C.F._10
– telefax 0105439317) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_9 Studio in 16128 NO, Piazza G. Alessi 2/17 in forza di procura speciale depositata in uno alla costituzione, da intendersi apposta in calce allo stesso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 (il nominato difensore chiede che tutte le comunicazioni e/o notifiche vengano effettuate agli indirizzi pec e/o numeri di fax indicati)
RZ AT
(avente codice fiscale e P.IVA , in persona del legale CP_10 P.IVA_8 P.IVA_9 rappresentante pro tempore dott. , procuratore, corrente in Milano ed elettivamente Controparte_11 domiciliata in NO, via Fieschi 3/17, nello studio dell'avv. Marco Fontana (avente codice fiscale fax 0105306651 e pec: , che la rappresenta e C.F._11 Email_10
l'assiste in forza di procura in calce alla comparsa, cui è congiunta digitalmente
RZ AT
C.F. – P.Iva: corrente in Piazza Vetra n. 17, Milano, in Controparte_12 P.IVA_10 persona del suo procuratore ad negotia Dott. , convenuta, difesa e rappresentata, CP_13 dall'Avv. Claudio Cambieri del Foro di Milano (c.f.: – PEC: C.F._12
pagina 2 di 28 in modo congiunto e disgiunto all'Avv. Ugo Carassale Email_11 (c.f.: ) in forza di mandato in calce alla comparsa . Ai fini delle comunicazioni C.F._13 e delle notifiche, l'Avv. Ugo Carassale indica fax n. 010/541994 – pec:
Email_12
RZ AT
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale rigettata ogni contraria eccezione o domanda avversaria: -accertare e dichiarare gli illeciti / le illecite immissioni, descritti nel presente atto, commessi da P_
(e suoi danti causa, ivi compresi e nella gestione dello
[...] CP_14 Controparte_15 scarico a mare del rio AR in area SI, in danno del bene demaniale e della concessionaria e, per l'effetto, -condannare delle a chiudere Parte_1 P_ P_ lo scarico di cui trattasi, fin tanto che non sia regolarmente autorizzato a sensi di legge e/o adottare ogni ulteriore disposizione meglio vista, onde impedire ulteriori fuoriuscite, dal medesimo, di liquami fognari e/o rifiuti e/o detriti dai medesimi contaminati, nonché eliminare i miasmi provenienti dallo scarico e da ristagni di acque e materiali nel tratto terminale del rio AR;
-condannare
[...
, in solido con e (già Provincia ) Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
a ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi, con eliminazione delle conseguenze CP_1 materiali degli illeciti / delle illecite immissioni di cui sopra, mediante dragaggio ed asportazione dei fanghi, rifiuti ed altri materiali depositati sul fondale adiacente lo scarico di cui trattasi, fino all'originaria profondità corrispondente a quella delle altre consimili aree del compendio in concessione, previo l'ottenimento delle autorizzazioni a ciò necessarie;
o, in rigoroso subordine, a rimborsare integralmente a i relativi costi, ove dovesse essere questa a Parte_1 provvedervi;
-condannare Mediterranea delle acque, in solido con e Provincia di Controparte_1 NO, a risarcire a gli ulteriori i danni derivanti dagli illeciti / dalle illecite Parte_1 immissioni di cui sopra;
danni meglio descritti [nella citazione in riassunzione nel] par. 9 ed ulteriormente precisa[ti] in corso di causa, in un importo non inferiore a quello risultante da quanto esposto [nella citazione] sub par. 9, lett. c), alla …pag. 29, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi fino al saldo;
-dichiarare , Controparte_3
e Provincia di NO, in solido tra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne Controparte_1
da eventuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del Parte_1 complesso demaniale di cui trattasi (in oggi l'Autorità di Sistema portuale), ivi comprese eventuali pretese inerenti all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a riportarlo alle originarie condizioni e/o al risarcimento di danni anche ambientali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase del giudizio svoltasi innanzi alle SU della Suprema Corte di Cassazione. Quanto sopra, previo all'occorrenza l'accoglimento delle seguenti DOMANDE ISTRUTTORIE già ritualmente avanzate nella memoria ex art. 183.6, n. 2 c.p.c., qui di seguito trascritta: Prova testimoniale: In larga parte i fatti di causa già risultano dai documenti depositati. Ad ogni modo, per quanto dovesse occorrere (anche in base alla successiva richiesta di CTU) si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: “1. Vero che nel porto antico di NO, in area SI, alla radice del molo Ponte SI e sono stati riscontrati, a partire dal 2000, il Parte_2 galleggiamento in mare ed il deposito sul fondale di materiali presso lo scarico a mare di una condotta interrata, produttivi nella zona di odore fognario;
” 2. “Vero che la condotta di scarico, di cui al precedente capitolo 1, collega allo specchio acqueo marino una vasca di decantazione del rio AR, nel suo corso tombinato;
” 3. “Vero che nel 2013, in prossimità dello sbocco della
pagina 3 di 28 condotta di cui al precedente capitolo 1, il fondo del mare raggiunge una profondità minima di metri 0,5 metri e si presenta come melmoso;
” 4. “Vero che, a partire dal 2000, gli utenti del porto turistico di in NO, nella maggior parte dei casi contestano e quindi non accettano Parte_1
l'ormeggio nell'area antistante lo scarico sbocco della condotta di cui al precedente capitolo 1, adducendo sia ragioni di insufficienza del fondale, sia ragioni di intollerabilità e quindi non sopportazione della vista e dei miasmi dovuti ai materiali galleggianti;
” 5. “Vero che, a partire dal 2000 i conduttori degli esercizi commerciali in radice del molo Ponte SI e hanno Parte_2 ripetutamente protestato nei confronti di , adducendo di non poter sopportare la Parte_1 vista ed i miasmi dovuti ai materiali galleggianti e di perdere clientela per tale ragione;
” 6. “Vero che il galleggiamento di materiali all'apparenza fognari ed i miasmi nell'area in radice del molo Ponte SI hanno costituito oggetto di plurimi resoconti di stampa quotidiana;
” 7. “Vero che il galleggiamento di materiali fognari ed i miasmi nell'area in radice del molo Ponte SI sono stati addotti da potenziali acquirenti degli immobili residenziali del complesso della , Parte_1 nel corso di trattative, a sostegno di richieste di riduzioni di prezzo ed a sostegno di abbandoni di trattative;
” 8. “Vero che le superfici immobiliari degli edifici cd. SI Nord e SI Sud, indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, sono quelle risultanti alla pag. 12 e 14 della stessa perizia”; 9. “Vero che, riguardo ai pontili C e D indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, si sono verificate le percentuali di occupazione indicate nell'allegato 1 alla stessa perizia, che parimenti si rammostra al teste;
” 10. “Vero che riguardo ai pontili C e D indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, le tariffe di ormeggio in vigore nel corso degli anni sono quelle riportate in allegato II alla stessa perizia che parimenti si rammostra al teste”; 11. “Vero che ha commercializzato il Parte_1 diritto di superficie sugli immobili del , per il periodo 2051-2090, ed in tale Controparte_16 contesto ha alienato immobili corrispondenti ad una superficie di 3.166,79 mq di residenza e 284,86 mq di commerciale, a fronte della disponibilità di 8.183,58 mq di residenza e 1.068,79 mq di commerciale” Si indicano a testi i signori: res. in Via Edera 16/25 - 16144 Testimone_1 NO, in particolare sui capitoli: 1, 2, 5, 6,8 res. in Via Rizzo 33/7 - 16156 NO, Testimone_2 in particolare sui capitoli: 1, 2, 5, 6, res. in Via Giordano Bruno 61 - 10134 Torino, in Testimone_3 particolare sui capitoli: 1, , res. in Via Romana 186 - 16032 Camogli (GE), in Testimone_4 particolare sui capitoli: 1, 2, 3, 4, res. in Via delle Peonie 11/7 - 16035 Rapallo (GE), in Tes_5 particolare sui capitoli: 1, 3, 4, 6, 9, 10 res. in Via E. Lucarno 41/13 - 16165 Testimone_6 NO, in particolare sui capitoli: 1, , res. in Corso Europa 1550/14 - 16166 NO, Testimone_7 in particolare sui capitoli: 1, 5, 7, 8. res. In Ponte SI 6, 16126 NO, in Tes_8 particolare sui capitoli 1, 6. , residente in [...] in Testimone_9 particolare sui capitoli 1, 3, 4. , residente in [...] in Tes_10 particolare sul capitolo 11. , residente in [...] 16010 Serra Riccò, (GE), Testimone_11 in particolare sul capitolo 11 . C.T.U. per l'accoglimento delle osservazioni ritualmente svolte dall'attrice al secondo elaborato peritale, del dott. , e dunque per la modifica ed il Per_1 completamento delle sue conclusioni relative ai danni subiti da , sotto i Parte_1 concorrenti profili: (i) delle limitazioni all'utilizzo dei posti -barca in prossimità dello scarico, nonché dell'attrattività e quindi della redditività dei posti -barca in tale area;
(ii) della perdita di valore dei diritti di , originanti dalla concessione demaniale marittima e dall'atto suppletivo, Parte_1 sugli immobili di residenza e sugli immobili commerciali, nella prospettiva della cessione a terzi di tali diritti;
(iii) dell'onere per la remissione in pristino del fondale. Con conseguente corretta individuazione dei danni stessi, nell'an, e loro quantificazione alla luce delle prove disponibili, nonché di ragionevoli elementi presuntivi e di esperienza”.
pagina 4 di 28 Per il Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui alle difese in atti: in via preliminare. dichiarare la improponibilità e/o l'inammissibilità, della domanda volta ad ottenere la chiusura dello scarico di cui è causa, nonché l'inammissibilità della domanda di manleva e garanzia proposta da (già, nei confronti Controparte_2 Controparte_3 dell' ; sempre in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e CP_17 domande proposte ex adverso in relazione a fatti anteriori al 9.8.2008; in ogni caso, nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del , in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del ridurre le somme da Controparte_1 risarcire a quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta della ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1227, commi I e/o II, c.c. sia per la condotta extraprocessuale che per la condotta processuale (con particolare riguardo alla condotta in pendenza del giudizio amministrativo); sempre in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del CP_1
dichiarare tenute e condannare (già, e/o
[...] Controparte_2 Controparte_3 e/o (già e/o (già , CP_8 CP_10 CP_18 Controparte_12 Controparte_19 in via solidale, alternativa o pro quota, a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 per ogni e qualsiasi pretesa che a qualsivoglia titolo venisse denegatamente posta a carico dell'Ente all'esito del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria nelle spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,50% per gli avvocati di ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”. *** In via istruttoria: in via meramente cautelativa, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del presente giudizio e non accolte, nessuna esclusa”.
Per : CP_2
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, - ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione reietta;
nel merito ed in via principale: - respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da Parte_1 nei confronti di siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
[...] Controparte_2 tutte di cui in atti, e comunque, per le meglio viste ragioni anche in relazione all'intervenuta prescrizione che si eccepisce ad ogni fine ed effetto;
- respingere, comunque, ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. in via Controparte_2 subordinata ed occorrendo: - nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande ex adverso proposte nei confronti di dovesse trovare accoglimento ridurre il risarcimento riconosciuto Controparte_2 eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice proporzionalmente al suo concorso nella causazione del danno;
- nei confronti del terzo chiamato, nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande ex adverso proposte nei confronti di dovesse trovare in tutto od in parte accoglimento, Controparte_2 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, per le ragioni tutte di cui in CP_1 CP_1 atti, a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne la conchiudente da ogni avversaria domanda. In via istruttoria: rigettare la prova per testi richiesta dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 1/7/2021; per il denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice, ammettere la prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 11/6/2021”.
pagina 5 di 28 Per : CP_8
“ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione reietta;
nel merito ed in via principale: - respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_8
siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in atti, e, comunque, per le
[...] meglio viste ragioni anche in relazione all'intervenuta prescrizione che si eccepisce ad ogni fine ed effetto;
- respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata nei confronti di in CP_8 quanto infondata in fatto ed in diritto. in via subordinata ed occorrendo: - nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande proposte da dovesse trovare accoglimento, riduca il Parte_1 risarcimento riconosciuto all'attrice proporzionalmente al suo concorso nella causazione del danno anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. In via istruttoria: rigettare la prova per testi richiesta dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 1/7/2021; per il denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice, ammettere la prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 11/6/2021”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , già Provincia di NO Nel merito, in via Controparte_5 pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta prescrizione, nei confronti dell'Amministrazione conchiudente, dell'asserito diritto al risarcimento ex adverso azionato;
Nel merito, in via principale, respingere le domande tutte proposte dalla Società attrice contro la , in quanto Controparte_5 inammissibili, infondate e non provate Nel merito, in via subordinata, per effetto della proposta domanda trasversale, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del CP_8 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne la Controparte_5 da tutte le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice contro l'Amministrazione conchiudente;
In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)”.
Per : CP_10
“ reiterate le difese tutte svolte, comprese le ragioni di contestazione e/o eccezione mosse: * alle pretese del che ha chiamato l'esponente in manleva e garanzia senza alcun Controparte_1 fondamento stante le eccezioni di copertura sollevate;
* alle pretese della parte attrice, comunque infondate in fatto ed in diritto;
* alla pertinenza, rilevanza ed efficacia probatoria dei documenti ex adverso prodotti;
* alla quantificazione ed ai criteri di liquidazione del danno applicati;
* alla risarcibilità dei danni ex adverso pretesi ed alla ripetibilità delle spese richieste;
– dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o allegazioni nuove e/o diverse formulate dalle altre parti in causa;
prec.isa le conclusioni come in prima memoria ex art.183/6 c.p.c. datata 11.05.2021 che integralmente si riportano come segue: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, disattesa e/o reietta ogni contraria istanza e/o deduzione, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento: -in via principale, assolvere dalla domanda di manleva e CP_10 garanzia proposta dal per essere la stessa totalmente infondata;
- in via Controparte_1 subordinata, assolvere dalla domanda di manleva garanzia proposta dal CP_10 CP_1
per essere infondate le domande nei suoi confronti formulate;
-in via ulteriormente
[...] subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento una qualsivoglia domanda contro il dichiarare obbligata a tenere indenne l'assicurato nei Controparte_1 CP_10
pagina 6 di 28 limiti tutti di quanto previsto dalle polizze aventi n. 042159209 del 14/07/2000 e n. 54.450011 del 27/01/2004; -con vittoria delle spese e compensi, oltre accessori di legge e compresi quelli pertinenti alle precedenti fasi processuali, ivi compreso quello nanti il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria. Con ogni riserva e salvezza”.
Per CP_12
“chiede che il Tribunale, nel merito dichiari la carenza di legittimazione passiva del CP_1 a rispondere della questione risarcitoria avanzata da e/o di
[...] Parte_1 manleva azionata da assolva comunque il da ogni Controparte_3 Controparte_1 avversaria domanda per tutte le argomentazioni svolte, anche di prescrizione. Di conseguenza, dichiari assorbita ogni questione assicurativa. In subordine, assolva comunque Controparte_12 dalla domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti per essere infondate Controparte_1 Con Con tutte le domande formulate dal medesimo contro . Dichiari il diritto di di Controparte_1 rifiutare la prestazione ex art. 1892 c.c.. In subordine circoscriva ogni obbligo di AIG nei soli limiti del contratto di assicurazione n. 507159 ed in riferimento ai soli danni provati ed in riferimento al solo periodo 9/8/2008 – 31/12/2009, esclusa ogni altra copertura. Vinte le spese. In via istruttoria è stato chiesto che il Tribunale ordini il deposito in causa di tutti i disciplinari di servizio / gestione tra
e e suoi danti causa. Sono già stati prodotti nella prima Controparte_1 Controparte_3 fase: - contratto n. 507159 in essere dal 1/1/2007 al 31/12/2009 e quindi prorogato fino al 15/2/2012; - certificazione ”. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice è concessionaria di un compendio demaniale ubicato nel di NO, in Parte_1 ambito SI, e gravata della relativa manutenzione (docc. 1-3 – concessione, licenza di subingresso ed atto suppletivo).
Parte attrice sostiene che all'interno di tale compendio, di pregio commerciale e turistico, si trovi, tra gli altri, uno scarico a mare del RI AR, adibito a pubblica fognatura, il cui tratto finale sarebbe caratterizzato da un (frequente) sistema di sversamento dei liquami nello specchio acqueo compreso all'interno del compendio demaniale in sua concessione.
Parte attrice sostiene che i rifiuti e i liquami fognari di ogni genere determinino, oltre che un grave danno ambientale, l'assoluta invivibilità di una parte dell'area in concessione per i miasmi da essi esalati e per l'indecoroso spettacolo di galleggiamento sulla superficie marina (doc.c. n. 4, 5, 6).
Sostiene, inoltre, che i suddetti scarichi fognari provochino l'interramento dello specchio acqueo prospiciente, impedendo di fatto l'ormeggio di alcune imbarcazioni in posti-barca regolarmente concessionari a . Parte_1
Secondo la tesi prospettata lo scarico del RI AR, adibito a pubblica fognatura, direttamente nelle acque marine presso Ponte SI sarebbe contra legem (vuoi perché scarico fognario privo di autorizzazione, in spregio alle norme comunitarie e nazionali che impongono il convogliamento in fognatura dei reflui urbani ai fini di un loro trattamento secondario prima dello scarico in corpi ricettori;
vuoi perché idoneo all'abbandono incontrollato si rifiuti in mare, in spregio delle regole riguardanti la loro gestione e il loro smaltimento ai sensi del d. lgs. n. 152/2006; vuoi perché da considerare immissione intollerabile ex art. 844 c.c.).
pagina 7 di 28 In particolare, lo scarico di cui trattasi, provocando il galleggiamento (dapprima) ed il deposito (successivamente) di materiali fognari e di rifiuti e detriti dai medesimi contaminati nelle acque concesse a , antistanti i suoi immobili a destinazione commerciale e gli immobili Parte_1 da essa realizzati e trasferiti a terzi, determinerebbe:
▪ un oggettivo danneggiamento / deturpamento dello specchio acqueo e del fondale, incidente anche sulla relativa funzionalità, del quale potrebbe essere chiamata a Parte_1 rispondere verso l'Autorità portuale, in quanto gravata dell'obbligo di manutenzione del compendio del quale gode per concessione;
▪ la perdita di funzionalità dei posti-barca attigui allo scarico, che ha il Parte_1 diritto di sfruttare commercialmente ma non può utilizzare per l'interramento del fondale;
▪ la perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e l'indecoroso spettacolo provocati dal galleggiamento e dalla presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
▪ il deterioramento generale dell'immagine di . Parte_1
Parte attrice ha ritenuto responsabili:
(oggi a seguito di operazione straordinaria di fusione Controparte_3 CP_2 mediante incorporazione di – doc. n. 2), in quanto gestore operativo del Controparte_3 servizio idrico genovese e dunque della fognatura e delle correlative opere ed impianti compresi quelli di sollevamento (doc. n. 12), la quale:
▪ non avrebbe mai contestato l'inidoneità strutturale e funzionale di essi al committente pubblico del servizio;
▪ non avrebbe svolto con regolarità attività manutentive e di pulizia della camera di calma situata al termine del “rio-fognatura”, a monte delle opere e degli impianti di sollevamento, né le avrebbe richieste ad altro soggetto in ipotesi competente;
▪ non avrebbe correttamente gestito gli impianti di sollevamento;
▪ non avrebbe svolto regolari controlli sulla funzionalità dei sistemi, delle opere e degli impianti e sulle acque in prossimità dello scarico;
▪ non si sarebbe curata della pur percepibile disfunzionalità;
il in quanto proprietario degli impianti (da esso finanziati ed appaltati, e che sono Controparte_1 stati realizzati in sottosuolo pubblico comunale) committente del servizio svolto in origine da e CP_14 poi da e dunque dell'attività di queste, che per parte sua non avrebbe svolto Controparte_3 alcun'attività di vigilanza, controllo e stimolo del gestore ad operare nella legalità;
la Provincia di NO (ora , in quanto per la gestione del Controparte_5 Controparte_20 servizio idrico integrato (doc. n. 13), che a sua volta non avrebbe svolto alcun'attività di vigilanza, controllo e stimolo del gestore ad operare nella legalità.
Parte attrice ha, quindi, chiesto:
a) che sia vietato l'ulteriore utilizzo dello scarico a mare, fino a che esso non sia opportunamente autorizzato con le necessarie prescrizioni ed i necessari controlli, onde impedire ulteriori fuoriuscite di liquami fognari e/o rifiuti e/o detriti dai medesimi contaminati;
pagina 8 di 28 b) il ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione delle conseguenze materiali dell'illecito / delle illecite immissioni (tra cui l'originaria profondità del fondale); c) il risarcimento dei seguenti danni: -danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti- barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- danni da minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00; -danni da minor valore delle vendite, in parte iniziate ed in parte ancora da concludersi, del prolungamento del diritto di superficie (dall'originaria scadenza del 2051 al 2090), per non meno di Euro 400.000,00; -danni all'immagine di , per non meno di Euro 300.000,00 o comunque la somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del complesso demaniale di cui trattasi (in oggi l'Autorità portuale), ivi comprese eventuali pretese inerenti all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a riportarlo alle originarie condizioni e/o al risarcimento di danni anche ambientali.
Il si è costituito eccependo, preliminarmente, ai sensi dell'art. 2947 c.c., la prescrizione di CP_1 tutte le domande avversarie e dei pretesi diritti afferenti a fatti intervenuti anteriormente al 9.8.2008. Quindi ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da parte attrice (segnatamente evidenziando che il RI AR è, per l'appunto, un rivo, non uno scarico fognario, la cui parte terminale confluisce in una vasca di decantazione delle acque che, attraverso un sistema di pompaggio ed un'apposita conduttura, le convoglia al depuratore AR;
solo successivamente alla depurazione esso dà luogo allo scarico a mare, nel rispetto pertanto delle disposizioni normative ex adverso invocate, in particolare direttive comunitarie e D.Lgs. 152/2006. Ha quindi rilevato che nessuna autorizzazione allo scarico, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, è richiesta per il rivo, essendo al più assimilabile ad uno scolmatore o scaricatore di piena che dà luogo ad uno scarico a mare solo allorquando, in occasione di fenomeni piovosi abbondanti, si superi la soglia del troppo pieno della vasca di captazione).
Il ha, in ogni caso, predicato la propria estraneità ai fatti e ha svolto, in subordine, domanda di CP_1 garanzia nei confronti di oggi , in quanto concessionario e gestore Controparte_3 CP_2 dell'intero sistema fognario e depurativo a servizio del territorio comunale, e, in ogni caso, dei propri assicuratori per la responsabilità civile ( e di ). CP_10 Controparte_12
si è costituita rimarcando di avere (per i suoi fini operativi) preso in carico le reti e gli CP_2 impianti (di proprietà comunale) esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano al momento dell'affidamento della concessione e dei rispettivi servizi1 e che il RI AR, comunque ed in ogni caso, non era uno degli elementi facenti parte dei beni ricompresi nella complessiva gestione del Servizio Idrico Integrato affidato, per quanto di ragione, al gestore operativo Mediterranea della Acque;
ha comunque ribadito di aver posto, nell'esercizio delle proprie attività quale TO operativo del Servizio Idrico Integrato, tutte le opportune cautele ed accorgimenti per la corretta gestione degli impianti affidati, contestando, quindi, una pretesa “colpa” di nella Controparte_3 conduzione dell'opera di captazione al termine del RI AR. Ha, quindi, chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti o, in subordine, di essere manlevata dal CP_1
si è costituita eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione di Controparte_5 qualsivoglia pretesa risarcitoria per il periodo anteriore al 9.08.2013; ha poi allegato, nella sua veste di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) genovese per l'organizzazione del servizio idrico integrato, istituita addirittura in epoca anteriore al manifestarsi dei danni attorei, fatti risalire agli anni 1996/ 2000, di non avere nessun potere sul rivo, la cui manutenzione era suddivisa per competenze:
per le manutenzioni connesse agli aspetti fognari, cioè delle opere propedeutiche Controparte_3 al collegamento al depuratore;
il per gli aspetti idrologici. CP_1
Ha quindi chiarito, in ogni caso, che il RI AR costituisce uno scarico di emergenza (o scarico di troppo pieno), non necessitante di alcuna autorizzazione, conforme alla normativa di settore, e la cui funzione è quella di scaricare in mare solo in occasione di fenomeni piovosi abbondanti (e, quindi, con una elevata diluizione dei reflui), quando viene superata la soglia del troppo pieno della vasca di captazione. In particolare, la parte finale del rivo, secondo quanto prospettato, confluisce in una vasca di decantazione delle acque che, mediante un sistema di pompaggio e idonea conduttura, le convoglia al depuratore della AR e solo dopo la depurazione avviene lo scarico in mare. In occasione di forti piogge, allorché si supera la soglia del troppo pieno della vasca di decantazione, si attiva lo scarico di emergenza. Ha rilevato come la pretesa chiusura dello scarico di emergenza possa comportare, in caso di portate di massima piena, la messa in pressione del tratto terminale del RI e il conseguente collasso delle strutture portanti e/o della sede viaria.
Solo in subordine, per il caso di ritenuta responsabilità, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dal (già ra , e ciò in forza della Controparte_22 CP_14 CP_8 convenzione , sottoscritta in forza degli artt. 11 e 12 L. 36/1994, approvata con la Pt_3 decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22.12.2003 e della successiva convenzione aggiuntiva del 5.10.2009 (docc. 17 e 18) con cui l'Autorità d'Ambito (“Convenzione di cooperazione fra gli Enti locali ricadenti nell'ATO di gestione denominato “Ambito di NO” costituita come CP_23 forma di cooperazione dei Comuni e della Provincia ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO della Provincia di NO, delegata da essi ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 16.8.1995 n. 43 ed ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36”) ha affidato ad - poi ed CP_14 Controparte_9 ora - fino al 31.12.2032, la gestione del servizio idrico integrato . CP_8
(oggi per lo svolgimento dei suoi compiti operativi vi sono, tra l'altro, le reti e gli impianti relativi ai Controparte_2 servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. Tali reti ed impianti (già affidati ad – oggi – CP_14 CP_8 da parte dell'Ente proprietario, sarebbero restati e sono tutt'oggi, secondo la tesi esposta, di proprietà Controparte_1 dell'Amministrazione comunale 2 Costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In particolare, ne ha sostenuto la gestione esclusiva (cfr. art. 10 della convenzione) e a rischio e pericolo del TO IC (la cui responsabilità esclusiva è prevista anche qualora CP_8 il TO d'Ambito si avvalga di Gestori operativi – cfr. art. 26 comma 4 della convenzione), il quale, a bilanciamento della responsabilità indicata, è “autorizzato a percepire dagli utenti … le tariffe ed i corrispettivi..” (si veda l'art. 2 c. 3 della convenzione). pagina 10 di 28 In particolare ha sottolineato come grava sul TO IC, ex art. 4 comma 2 della convenzione approvata il 22.12.2003 “ la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali associati nell'Autorità ”, nonché ha CP_20 richiamato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della convenzione citata, l'obbligo specifico di tenere sollevati ed indenni l' e gli Enti locali in essa rappresentati da ogni e qualsiasi responsabilità Controparte_20 connessa con la gestione dei servizi oggetto di affidamento.
(già , TO a cui l'A.A.T.O. (ossia la CP_8 Controparte_21 Controparte_5
ha affidato la gestione del SII (Servizio Idrico Integrato) nonché il coordinamento delle
[...] gestioni cd. salvaguardate, nel costituirsi, ha ripercorso l'iter normativo/provvedimentale attraverso i quali è avvenuta la gestione del servizio idrico (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue)3.
Ha allegato che è stata all'uopo sottoscritta, in data 22/12/2003 – tra l'ATO per la Provincia di NO CP_ (oggi ) e la Società -, una convenzione per la gestione del Controparte_5 CP_14 S.I.I., la cui durata è attualmente fissata al 31/12/2032 e di come mediante, Controparte_21 appositi atti negoziali abbia, a sua volta, affidato la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato per la città di NO a (oggi . Controparte_3 CP_2
Ha allegato, dunque, come al TO Operativo, , siano stati Controparte_24 affidati in gestione (da parte del TO d'Ambito, che a sua volta li aveva ricevuti in concessione d'uso dal anche le opere pubbliche ed i beni (in particolare situati nel Comune di Controparte_1
NO) per l'esercizio delle proprie funzioni come sopra descritte. Tra le opere pubbliche ed i beni che sono stati affidati in gestione a (da parte di ora Controparte_3 Controparte_21 CP_8
per lo svolgimento dei suoi compiti operativi vi sono, tra l'altro, le reti e gli impianti relativi ai
[...] servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. Tali reti ed impianti (già affidati ad CP_14
– poi oggi – da parte dell'Ente proprietario, , Controparte_21 CP_8 Controparte_1 secondo la tesi esposta, sono restati e sono tutt'oggi di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Ha richiamato il contenuto della Convenzione stipulata con l'AATO e in particolare l'art. 4 ove si legge "l. Dalla data dell'affidamento il TO è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. In particolare ad (ora ,A.) sono affidate le attività di manutenzione CP_14 Controparte_25 ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato, nonché quelle di progettazione ed esecuzione dei lavori occorrenti all'estensione o comunque al miglioramento del servizio medesimo, Nell'esercizio di tali attività opera sulla base delle decisioni CP_14 assunte dall'Autorità d'Ambito e formalizzate nei documenti allegati, secondo le priorità stabilite nel Programma degli Interventi, esercita i diritti e le facoltà spettantele ed è soggetta alla vigente disciplina per la scelta dei contraenti".
Pertanto, è stato dedotto come tale Convenzione preveda espressamente la eterodeterminazione delle attività del TO dalla quale consegue che Controparte_28 non possano autonomamente assumere decisioni, diverse da quelle ivi
[...] programmate.
Ha allegato che l'opera di captazione dei reflui urbani posta al termine del RI AR rientra tra quelle opere – di esclusiva proprietà del – concesse in uso al TO d'Ambito e, quindi, al CP_1
TO operativo e che questi soggetti le avevano ricevuto nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano al momento della consegna;
che l'opera di captazione dei reflui urbani posta al termine del RI AR era stata posta in essere (e quindi costruita) dal (anni or sono, e ben Controparte_1 prima che ne divenisse concessionaria in uso) nell'ambito del Programma di Controparte_3 Attuazione delle Reti Fognarie (“Parf”) volto alla pianificazione, in ottemperanza alla L. n. 319/1976, degli interventi di completamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.
Ha allegato come fosse evidente che quale TO operativo – e , quale CP_2 CP_8 TO d'Ambito – non potessero autonomamente eseguire lavori (in particolare, di natura strutturale e laddove l'intervento non sia necessario a fronte del regolare funzionamento di un impianto) se non quelli specificatamente programmati nei richiamati Piani, predisposti ed approvati dall'A.A.T.O.; ciò in quanto le attività dei Gestori sono eterodirette sulla base della programmazione effettuata dall'A.A.T.O., approvata dai 67 Comuni che ne fanno parte, ed a cui , in particolare, si era CP_8 sempre scrupolosamente attenuta.
Le compagnie assicurative si sono costituite facendo proprie le difese dell'assicurato e richiamando il contenuto specifico della copertura.
Tutti i convenuti hanno, in ogni caso, contestato l'an della pretesa risarcitoria ed il quantum preteso.
Le domande proposte da parte attrice possono trovare solo minimo e parziale accoglimento.
Le ragioni risiedono, per un verso dall'esito degli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica sull'origine dei fenomeni denunciati (cfr. in particolare ctu ing. ; per altro verso dalla Per_2 necessaria constatazione che i fenomeni dannosi denunciati da parte attrice non si sono più ripresentati negli anni;
infine dalla mancata seria dimostrazione di un pregiudizio di natura economica che possa causalmente riferirsi ai denunciati episodi (cfr. ctu . Per_1
In particolare, è documentato che la società attrice, è concessionaria di un Parte_1 area demaniale nel di NO che comprende Ponte SI e e anche Parte_1 Parte_2 una specchio acqueo tra essi compreso.
pagina 12 di 28 Parte attrice ha effettuato nell'area concessionata una importante intervento di Parte_1 ristrutturazione con la realizzazione di un vasto complesso edilizio a scopo abitativo, commerciale e turistico e nello specchio acqueo di competenza un approdo turistico per imbarcazioni da diporto.
All'interno di tale area si trova lo sfocio a mare del RI AR.
Tale rio, che attraversa il centro storico della città, ha assunto nei secoli anche la funzione di fognatura dei reflui delle attività umane e oggi per buona parte del suo percorso ha acquisito la funzione di fognatura mista. Quale fognatura mista, le acque della portata di magra, particolarmente cariche dei reflui umani, prima del suo scarico a mare, vengono intercettate e inviate all'impianto di depurazione della AR.
Il ctu ha chiarito che, in quanto rivo naturale a carattere torrentizio inglobato in un tessuto urbano con strade lastricate e asfaltate, è soggetto, in caso di piogge intense, a subitanee piene;
pertanto il CP_1 negli anni ha promosso e realizzato diverse opere per mitigare tale situazione.
Nel corso dei lavori per la manifestazione Colombiane del 1992, tali opere hanno assunto particolare impulso e tra queste fu razionalizzato lo sfocio a mare del RI AR mediante una canalizzazione tombinata della sua parte terminale con sfocio in alla radice del Ponte SI (a norma Parte_2 della Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43 art. 24, le acque di magra di un rio che ha acquisito lo stato di fognatura mista devono essere captate ed inviate a trattamento sino ad un volume almeno pari a 3 volte la portata media oraria di magra. Nel caso del RI AR risulta che a progetto sia stata considerato di avviare a trattamento una portata quasi fino a 6,5 volte la portata media oraria di magra).
In particolare, per quanto di interesse, la canalizzazione della parte terminale del RI fu realizzata tra il 1992 e il 1995 e, al fine del prelievo della portata di magra, le opere comprendevano: uno sghiaiatore per trattenere l'afflusso di materiale solido dovuto ai fenomeni erosivi dell'alveo; la presa della portata di magra con costituita da una canaletta ortogonale all'alveo del rio;
la stazione di pompaggio per inviare la portata prelevata al depuratore della AR e una briglia dell'altezza di m 0,52 sul medio mare col duplice fine di impedire alla marea di risalire sino alla presa di magra e che i reflui del RI si mischiassero con l'acqua di mare.
Le opere per la presa di magra e la stazione di pompaggio per invio dei reflui al depuratore della AR risultano essere state realizzate dal tramite alla RTI con a capo l'impresa Magri CP_1 S.p.A.
Detti lavori sono riportati negli elaborati grafici (all. 5) che il e Controparte_1 CP_2 hanno fornito al CTU e in parte in quelli messi a disposizione dalla ditta (all. 14) che nel Pt_4 1998 ha effettuato rilievi all'interno della tombinatura.
A seguito di un nuovo progetto datato 1998 (all. 2), commissionato dal e sviluppato da un CP_1 gruppo di professionisti tra cui il Prof. docente di idraulica presso l'Università di NO, si è Tes_2 poi previsto di realizzare nuovi interventi allo scopo di aumentare la sicurezza idraulica del RI AR.
In tale progetto, “Progetto Marchi”, si era prevista la realizzazione ulteriore nuovo sfocio a mare del RI mediante la realizzazione di un nuovo altro braccio di canale tombinato con sfocio nella zona del porto detta AR (fig. 4-5-6 all. 22).
pagina 13 di 28 Il “Progetto Marchi” (all. 2) fu poi eseguito con importanti varianti che risultano sostanziali nella definizione della posizione della presa della portata di magra e degli afflussi del RI AR nell'area portuale nelle fasi di piena, in particolare:
• nella parte relativa alla regolarizzazione delle sezioni idrauliche dell'alveo del RI AR nella zona sottostante Via delle Fontane e Piazza dell'Annunziata non risulta che siano state realizzate le previste opere per la derivazione della portata di magra costituite da uno sghiaiatore e dall'opera di presa e da una briglia pneumatica: opere di derivazione che dovevano sostituire quelle similari (costruite dall'impresa Magri) presenti nella tombinatura con sfocio in di cui l'originario Parte_2
“Progetto prevedeva la demolizione;
Tes_2
• non è stata effettuata quindi la demolizione dello sghiaiatore, della presa di magra e della briglia presenti sulla asta terminale del RI realizzata dall'impresa Magri nel 1992-1994: dagli elaborati grafici forniti da (redatti dall'impresa Magri) si evidenzia che le opere in funzione oggi per la CP_2 derivazione della portata di magra da inviare al depuratore, risalgono al 1994/95 alla costruzione della canalizzazione tombinata dell'asta terminale del RI AR con sfocio in Calata Salumi-Ponte SI;
• riguardo alla realizzazione della derivazione del RI con sfocio nell'area portuale della AR, che doveva attribuire al ramo originale del RI con sfocio in calata la funzione di scolmatore, la Pt_2 derivazione è stata realizzata ma con modalità diverse per cui la funzione di scolmatore è stata invertita e scolmatore è diventata la derivazione con sfocio in AR. Pertanto dalle varianti progettuali su riportate, durante i normali eventi di pioggia, nelle fasi di morbida e di normale piena che supera la portata di progetto, il flusso del RI AR va a sfociare nello specchio acqueo di Parte_2
Il ctu, sulla scorta di detta documentazione, ha quindi appurato che, solo in caso di eventi di pioggia molto intense e di conseguenti piene importanti, quando il pelo libero del RI supera l'altezza di m 0,65 della briglia all'imbocco della derivazione, una parte della piena viene affluisce in AR (in variante di quanto era previsto nel “Progetto relativamente alla funzione di scolmatore e al Tes_2 posizionamento delle opere di presa della portata di magra).
Quindi, da come si configura la tombinatura e la posizione e altezza delle due briglie, è evidente, che nel caso di intasamento della presa di magra e/o malfunzionamento dell'impianto di pompaggio lo sfocio a mare del RI AR in è quello a maggior carico inquinante. Parte_2
In particolare, il ctu, tramite videoispezione a uomo con le relative fotografie tratte dai filmato (all. 17), ha confermato la configurazione delle canalizzazioni del RI AR e la presenza delle briglie all'imbocco della derivazione e la presenza delle opere della presa di magra e della briglia sulla originale asta del RI con sfocio in alla radice del Ponte SI. Parte_2
Nella canalizzazione del RI AR ha osservato notevoli depositi di materiali, costituiti da limo, sabbia, risetta, pietre e detriti sia in corrispondenza dei due canali provenienti da sotto via delle Fontane (fig. 60-61 all. 22) che più a valle lungo la tombinatura (fig. 53-54-55 all. 22) e soprattutto in corrispondenza dello sghiaiatore e a ridosso della briglia (fig. 42-44-46-49-50- 51 all. 22).
Poco a monte della briglia e in corrispondenza della presa di magra ha poi individuato tre scarichi fognari (fig. 42-43 all. 22) che dalle tav.
1.5 dell'allegato 3 risultano essere gli scarichi provenienti dal complesso di residenze e attività commerciali realizzate da e ubicate sul Ponte Parte_1 SI. Detta tavola mostra la presenza di almeno una condotta del diametro di mm 200, contrassegnata come : il ctu ha osservato che le tre condotte invece di immettersi e Parte_1
pagina 14 di 28 scaricare direttamente nel canale della presa di magra, scaricano all'interno della tombinatura, ma che comunque avvengono a monte della briglia e i corrispondenza della presa di magra.
Proceduto all'esame degli interventi di ristrutturazione dell'area concessionata realizzati da
[...]
, il CTU ha ritenuto, anche in replica a quanto osservato dal che le opere Parte_1 CP_1 realizzate in prossimità dello sbocco a mare del RI AR non abbiano incidenza rispetto alle criticità lamentate.
Infatti i relativi scarichi fognari, seppur realizzati in modo difforme da quanto indicato nella documentazione grafica, dovrebbero comunque essere captati e inviati al depuratore in quanto lo scarico a bocca libera avviene all'interno della tombinatura a monte della briglia e in prossimità della presa di magra.
In risposta dunque al primo quesito (Individui le cause dei lamentati pregiudizi nello specchio d'acqua compreso all'interno del compendio demaniale in concessione a Parte_1 avendo cura di precisare se essi siano imputabili e riferibili allo scarico in mare del RI AR, come sostenuto da parte attrice, o ad altra causa, avendo cura di valutare l'incidenza delle opere realizzate da in qualità di concessionaria, in prossimità dello sbocco a Parte_1 mare di cui si tratta, rispetto alle criticità lamentate) il ctu ha appurato che in condizioni di magra e di corretta manutenzione delle prese di magra e della stazione di pompaggio, dal RI AR non può verificarsi alcun flusso di acque reflue da monte della briglia allo specchio acque tra e Parte_2 Ponte SI.
Pertanto poichè non vi è evidenza di altri scarichi operanti nello stesso specchio acqueo di Pt_2
ha ritenuto che i pregiudizi lamentati in atti negli anni 2008 – 2012 siano da attribuire
[...] allo sfocio del RI AR a seguito di problematiche relative alla captazione e allontanamento della portata di magra: problematiche da attribuire al possibile e molto probabile intasamento della presa di magra conseguente ai depositi di detriti a ridosso delle opere di presa e della briglia e/o al malfunzionamento dell'impianto di pompaggio (la videoispezione a uomo ha mostrato uno stato dei luoghi preoccupante riguardo alla possibilità che possano verificarsi con facilità problematiche riguardanti l'opera di presa e l'impianto di pompaggio come intasamenti dell'opera di presa e/o malfunzionamenti dell'impianto. In queste eventualità lo sversamento di liquami in mare risulta quasi immediato in quanto quasi tutto lo spazio a ridosso della briglia e della presa di magra è occupato dai materiali depositati dal RI. A seguito di quanto riscontrato, il ctu ha ritenuto che la mancata rimozione dei depositi riscontrati siano stati causa e possano essere causa di malfunzionamenti dell'impianto di derivazione dei reflui e del loro invio al depuratore tramite la stazione di pompaggio con conseguente sversamento di acque di fogna nella specchio acqueo di Il CTU ha confermato che, al momento della videoispezione, l'opera Parte_2 di presa era funzionante, ma ha altresì dichiarato che la presenza di detriti accumulati tutto attorno, a cominciare dallo sghiaiatore, costituisce un rischio evidente di mal funzionamento e di possibili e probabili interruzioni del servizio di allontanamento dei reflui. Addirittura non si è potuto neanche appurare l'esistenza dello sghiaiatore che non era visibile per la quantità di depositi che lo coprivano: evidente che in tale situazione lo sghiaiatore ha esaurito la funzione per cui è stato realizzato ovvero quella di trattenere il materiale portato dalla corrente del torrente ed evitare che possa nuocere alla presa di magra e all'impianto di pompaggio).
Con riferimento, poi, alla natura delle acque provenienti dal RI AR (secondo quesito) il ctu ha chiarito che il RI, benché tombinato per buona parte del suo percorso a partire zona del dove CP_29 nasce e a proseguire in mezzo agli edifici e sotto le strade del centro storico, mantiene la sua funzione pagina 15 di 28 naturale di rivo, ovvero di torrente, che, per la sua brevità e conformazione, alterna a lunghi periodi di magra alcune piene rapide, brevi e impetuose. Le acque di pioggia insieme con quelle drenate dal terreno e quelle reflue della città, tutte raccolte dal RI AR, attraverso la tombinatura della sua asta terminale giungono in prossimità nello specchio acqueo tra Ponte SI e Parte_2
Nei periodi di magra, le acque del RI sono prevalentemente acque di fogna e come tali devono essere raccolte dalle opere di presa della portata di magra, prima dello sfocio a mare, e inviate tramite la stazione di pompaggio al depuratore della AR.
Le acque del RI AR, organismo fluviale a carattere torrentizio, sono miste con netta prevalenza per la maggior parte del tempo di acque luride e invece prevalenza puntuale di acque meteoriche in occasione di eventi di pioggia.
Quando la portata del RI supera quella che impianto di pompaggio è in grado di allontanare, i reflui giungono in mare nello specchio acqueo di (fig. 1-3-4 all. 22): Parte_2
• nel caso il supero della capacità di derivazione sia dovuto a eventi meteorologici le acque reflue sono diluite nelle acque di piena del RI in un rapporto circa 6 a1,
• nel caso il supero della capacità di derivazione sia dovuta a problematiche inerenti l'opera di presa o l'impianto di pompaggio, quindi a seguito del materiale depositato dietro la briglia i reflui facilmente a tracimano tal quali in mare con una forte impatto ambientale.
Riguardo, in particolare, al punto del quesito che chiede se il tratto finale dell'opera possa qualificarsi come un componente della rete fognaria, il ctu ha ritenuto necessario distinguere due parti del RI AR in relazione alla presenza delle opere di presa della portata di magra che, carica dei reflui cittadini, viene deviata verso la stazione di pompaggio e inviata al depuratore.
Il ctu ha ritenuto che la parte a monte delle opere di presa abbia le caratteristiche di fognatura mista e come tale viene trattata nella sua parte terminale proprio grazie alle opere di presa della portata di magra e quindi all'invio dei reflui al depuratore.
La parte terminale del RI, a valle delle opere di presa, non fa invece più parte della rete fognaria essendogli sottratti nella normalità meteorologica e funzionale delle opere di presa i reflui cittadini, come previsto dalle norme.
Considerato quindi che il RI AR è un organismo fluviale naturale a carattere torrentizio, il ctu ha ritienuto che il suo scarico a mare, nel caso che a seguito di eventi meteorologici la sua portata ecceda quella che l'impianto è in grado inviare alla depurazione (pari alla portata di magra per un franco di circa 6,5 volte), non necessiti di alcuna autorizzazione (nella sostanza ha ritenuto che la progettazione e costruzione dell'opera sia adeguata alla buona tecnica in quanto nella sezione a valle di tutti gli scarichi vi sono le opere di presa della portata di magra che sottrae le acque di fogna allo scarico in mare e impedisce che giungano tal quali nelle acque portuali).
Parimenti è da escludere che i rifiuti urbani quali bottigliette di plastica, pezzi di legno, brandelli di teli di plastica, stracci, scope, pezzi di corteccia, fogliame, un topo morto, ecc. (osservati sul materiale fotografico prodotto) possano essere addebitati allo scarico del RI AR (mentre, come detto, il materiale fecale fosse proveniente dallo sfocio a mare del RI AR non rientra nella definizione di rifiuto data dal primo comma dall'art. 183 d.lgs n. 152/2006 ma deriva dal malfunzionamento del pagina 16 di 28 sistema di presa della portata di magra e/o dell'impianto di pompaggio dei reflui verso il depuratore della AR). Appare quindi fuori contesto il richiamo operato in tal senso da parte attrice (“D'altra parte, se non si volesse considerare il controverso accumulo di materiali provenienti dalle opere poste al termine del rio AR alla stregua di uno scarico, con le sopra illustrate conseguenze in termini di legittimità/liceità, in ogni caso si dovrebbe riconoscere che quei materiali rappresentano di certo un frutto del processo industriale realizzato tramite il collettore fognario e la vasca, di cui il produttore si disfa o ha l'intenzione (o addirittura l'obbligo) di disfarsi e dunque si tratterebbe di rifiuti, secondo la relativa nozione comunitaria e contenuta (oggi) nell'art. 183 del d. lgs. n. 152/2006. Ciò comporta che il loro abbandono incontrollato in mare, in spregio delle regole riguardanti la gestione e lo smaltimento, sia senz'altro contrario alle norme dello stesso d. lgs. n. 152/2006 (vedasi l'art. 192)”.
Rispetto, poi, alla questione se il tratto della canalizzazione ove sono stati rinvenuti i depositi rientri nell'ambito di affidamento in concessione a , il ctu ha appurato che, in base alla Controparte_2 definizione riportata nell'atto di affidamento a della rete fognaria e degli impianti Controparte_2 di depurazione (doc. 11 di parte a pag. 5 di 24 è chiaro cosa debba intendersi per Controparte_1 reti fognarie affidate in concessione: “per reti fognarie si intendono le opere appositamente realizzate allo scopo di attuare l'allontanamento dagli insediamenti delle acque superficiali (meteoriche ,ecc.) e di quelle reflue provenienti dalle attività umane, …....”.
In particolare, il ctu ha correttamente riportato che la tombinatura dell'ultimo tratto del RI è una prosecuzione della copertura dell'alveo che caratterizza tutto il suo percorso attraverso la città.
L'opera di canalizzazione e copertura dell'asta terminale del RI AR ha avuto molteplici scopi: migliorarne la sicurezza idraulica, ordinare e definire il percorso del RI, migliorare l'aspetto dell'area del ed eliminare l'ostacolo dovuto all'alveo così da poter sfruttare e ampliare la superficie Parte_1 disponibile.
La costruzione della canalizzazione tombinata fino allo sfocio in mare costituisce una irregimentazione del RI AR con lo scopo di mettere ordine nell'area del e con la copertura del rio Parte_1 eliminare un ostacolo naturale così da poter sfruttare e ampliare la superficie disponibile.
La tombinatura è una prosecuzione della copertura del RI che caratterizza tutto il suo percorso attraverso la città.
Ora, è pacifico che il rio AR sia di competenza del in quanto rivo, ma poiché assume CP_1 la connotazione di fognatura mista le opere realizzate al suo interno per le necessità di depurazione dei reflui sono di competenza del gestore della rete fognaria.
In particolare, la realizzazione della canalizzazione si era resa necessaria anche per realizzare a valle dell'ultimo scarico fognario la derivazione della portata di magra alla depurazione.
Quindi nella tombinatura del tratto terminale del RI AR, a circa m 70 dallo sfocio in mare, per effettuare tale derivazione, furono realizzati uno sghiaiatore, la presa della portata di magra, uno sbarramento/briglia per impedire la risalita della marea e a sinistra della canalizzazione la stazione di pompaggio per inviare i reflui al depuratore.
Dalla presa di magra in poi, la parte terminare del RI AR essendo stata depurata dei reflui fognari, torna ad essere parte di un organismo fluviale e quindi, come d'altronde tutto il suo percorso, naturalmente soggetto a variazioni di portata in funzione degli eventi meteorologici. pagina 17 di 28 Pertanto è del tutto corretta l'affermazione del ctu in base alla quale la parte terminale del RI, seppur canalizzata e tombinata. a valle della presa della portata di magra, non possa qualificarsi come facente parte della rete fognaria e quindi tale parte non rientri in affidamento in concessione a CP_2
[...]
Mentre per quanto riguarda le opere della presa di magra e l'impianto di pompaggio queste rientrano senz'altro nell'ambito dell'affidamento a in quanto apparati e strutture appositamente CP_2 realizzate per derivare i reflui alla stazione di pompaggio e inviarli al depuratore.
Detto ciò, risulta evidente che essendo il RI di competenza del ed essendo i depositi frutto CP_1 della sua azione, anche l'ordine di rimozione dei depositi dallo sghiaiatore e dalla zona circostante la briglia, in quanto insistenti su impianti dei quali l'ente pubblico non ha mai perso la disponibilità ed il potere di controllo, ed estranei a quelli affidati per l'espletamento dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque, siano da impartire all'ente civico 4.
Sul punto non è condivisibile l'assunto del secondo cui, come rilevato dall'Arch. , CP_1 P_0 l'onere di rimozione dei detriti depositatisi nello sghiaiatore e in prossimità della presa di magra rappresenterebbero un obbligo per il gestore della fognatura in quanto funzionale a mantenere l'impianto di pompaggio in perfetta efficienza perché, semmai, è vero il contrario: fermo, infatti, un dovere di cooperazione rispetto alla segnalazione di eventuali anomalie da parte del gestore5, la rimozione, su un bene estraneo all'oggetto dell'affidamento, compete all'ente pubblico che, con la sua omissione, rischia di pregiudicare il funzionamento del SII, della cui gestione operativa CP_2 è titolare.
Altre e diverse condanne ad un “facere” (se si eccettua il dovere di generico controllo del gestore
[...] sulle opere della presa di magra e dell'impianto di pompaggio) non sono concepibili. CP_2
Resta, infine, da esaminare la questione sull'innalzamento del fondale nei pressi dello sfocio del RI AR (che è stato mediamente di circa m 1,30 rispetto alla situazione del 1998 e di questi uno strato di circa m 0,15/0,20 è costituito dai limi e fanghi come riportato nei doc.12, doc.15 e doc.18 di parte attrice).
È pacifico che parte dell'innalzamento del fondale sia dovuto al trasporto solido effettuato dal RI AR negli eventi di piena.
Il ctu ha, tuttavia, correttamente valorizzato, sul punto, il dato che il RI AR sfocia da sempre nel porto di NO come altri 11 torrenti e che tutti hanno la caratteristica di fognatura mista: la presenza del limo che copre il fondale del porto in spessori più o meno variabili è dunque una costante, soprattutto in corrispondenza degli sfoci.
CP_ 4 Già nel 2014 il nel dare l'incarico a di risanare il tratto terminale della tombinatura si era assunto l'onere di CP_1 rimuovere i depositi presenti in detto tratto del RI” (cfr. pag. 15, Relazione). Cfr. altresì ordinanza cautelare resa nel proc.n. 2832/2020 prodotta in atti. 5 Cfr. quanto previsto a pag. 7 del disciplinare AMGA (doc. 11 delle produzioni del ove è previsto l'obbligo del CP_1 TO di comunicare “al ed a tutti gli Enti ed organismi di controllo competenti” la situazione dovuta ai depositi CP_1 e di prospettare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza degli impianti;
ciò in quanto la situazione è in grado di mettere fuori servizio la presa di magra e di conseguenza la stazione di pompaggio.
pagina 18 di 28 Il fatto che detti torrenti fungano da fognatura mista giustifica, inoltre, che i limi e gli altri materiali da essi provenienti contengano un alto tasso di carica batterica di origine fognaria. Tasso di carica batterica che è tanto più elevata quanto più si è prossimi allo sfocio dei rii.
Inoltre, è evidente che in concomitanza con gli eventi meteorici che investono il bacino idrografico del rio AR, si generano incrementi delle portate idrauliche, della capacità erosiva e dei solidi trasportati dalla corrente.
Tali solidi sono costituiti da detriti, terreno e quindi anche fanghi, sabbie e limi.
Questi ultimi sono costituiti in parte da residui fognari e dalle polveri e in parte da rifiuti vari presenti sul suolo cittadino e trasportati dalla pioggia nel rio.
Negli eventi di piena, dunque, oltre a un notevole incremento degli apporti di sostanze inquinanti, si ha anche l'apporto di materiali galleggianti d'origine sia naturale (rami, fogliame, ecc.) che quindi si decompongono e degradano.
I prodotti di tali eventi insieme che con i materiali provenienti dalle attività portuale incidono negativamente sull'evoluzione delle batimetrie del bacino portuale.
Questa è la situazione connaturale al RI AR (ovvero fisiologicamente connessa alla sua natura), evidentemente nota, o che avrebbe dovuto esserla, al Concessionario dell'area (e, in particolare dello specchio d'acqua di cui è causa).
Appare quindi “evidente” che negli anni ci possa essere stato un interramento dei posti barca più prossimi alla sfocio del RI AR;
come è evidente che questa situazione possa essere stata (in parte) aggravata della mancata rimozione dei detriti accumulati nello sghiaiatore e a ridosso della briglia (i detriti acculatisi a ridosso della briglia a causa del completo riempimento dello sghiaiatore costituiscono una rampa attraverso la quale il trasporto solido del RI, anche il più grossolano, trasportato dalla corrente di piena, è in grado di raggiungere l'area portuale di . Parte_2
Di fatto, negli anni (si tratta di un ventennio, a partire dalla prima denuncia) parte attrice (benchè contrattualmente obbligata, nei confronti del concessionario, a porre in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ottenuti in concessione: nell'atto di Concessione delle aree alla società Porto storico di NO S.p.A., doc 1 di parte attrice, alla pag 14 art.
4.4 si legge: il concessionario si impegna a provvedere “a sua cura e spese per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, alla loro buona conservazione e alla loro normale efficienza e buon grado di funzionamento”) non ha mai sostenuto alcun intervento6.
Ora, in siffatto contesto, si ritiene che il “diritto ad ottenere la riduzione in pristino stato” del fondale nei confronti dei soggetti che possano aver contribuito ad alterare colposamente lo stato dei luoghi, non possa sorgere, in capo a parte attrice, per il sol fatto di essere titolare del diritto concessorio se l'immutazione dello stato dei luoghi, e quindi l'interramento, non sia rigorosamente accompagnata 6 Il fatto che, nello schema del piano dei dragaggi programmati dall'Autorità Portuale, non sia previsto nessun intervento nello specchio acqueo in concessione a PMA porta a concludere che gli interventi per il mantenimento della profondità del fondale sia a carico della società concessionaria in virtù di quanto previsto nell'atto di Concessione alla società Porto storico di NO S.p.A. (doc 1 di parte attrice). pagina 19 di 28 dalla prova di una inefficienza del bene che esponga il concessionario al rischio di sopportare dei costi di manutenzione non previsti/prevedibili o superiori rispetto a quanto previsto/prevedibile.
Si veda, con specifico riferimento alla questione dell'interramento del fondale, ctu pag. Per_1 73: “la citata perizia evidenzia come tutti i 10 posti barca oggetto di analisi siano stati occupati Per_3 da imbarcazioni, sia pure in via non continuativa;
non è dato sapere le dimensioni e le caratteristiche delle imbarcazioni che effettivamente sono state ormeggiate nel corso degli anni, ma evidentemente il parziale interramento del fondale risulta quindi non aver impedito l'utilizzo degli ormeggi. Tanto che dalla citata perizia di parte, risulta che gli ormeggi in questione siano stati sfruttati persino da un rimorchiatore (vedasi per anno 2015 posto D1)”.
Allo stato degli atti non è possibile dire se e quando, nel termine di scadenza del diritto concessorio, l'attività di dragaggio del (che peraltro non è suscettibile di esecuzione in forma specifica da Pt_5 parte di alcuno dei convenuti) verrà posta in essere o verrà pretesa dal concedente e dunque non è stimabile, in termini di attualità, il diritto ad ottenere il risarcimento, neppure per equivalente (di tanto vi è prova anche nel tenore stesso della domanda, cfr. pag. 9 atto di citazione ”Lo scarico di cui trattasi, provocando il galleggiamento (dapprima) ed il deposito (successivamente) di materiali fognari e di rifiuti e detriti dai medesimi contaminati nelle acque concesse a , Parte_1 antistanti i suoi immobili a destinazione commerciale e gli immobili da essa realizzati e trasferiti a terzi, determina: -un oggettivo danneggiamento / deturpamento dello specchio acqueo e del fondale, incidente anche sulla relativa funzionalità, del quale può essere chiamata a Parte_1 rispondere verso l'Autorità portuale, in quanto gravata dell'obbligo di manutenzione del compendio del quale gode per concessione”).
Conclusivamente (anche tenuto conto dell'attività manutentiva delle strutture e dell'impianto per la raccolta e l'invio dei reflui al depuratore svolta per gli anni 2019-2020-2021 e in parte 2022 che non hanno più fatto emergere situazioni di danno) l'unica criticità che permane è dovuta alla presenza dei depositi all'interno della tombinatura. E la loro permanenza esclude in radice, per gli effetti di danno che è in grado di produrre, qualsivoglia prescrizione del diritto alla sua rimozione.
Per la presenza di questi depositi si ritiene, infatti, che la possibilità di intasamenti della presa di magra e/o di guasti dell'impianto di pompaggio siano molto probabili: in questa evenienza i reflui con buona immediatezza, per la presenza stessa dei depositi, giungono a riversarsi a valle della briglia e quindi nello specchio acqueo portuale tra e Ponte SI. Parte_2
Pertanto, va ordinato al di rimuovere tutti i depositi presenti nella canalizzazione e nello CP_1 sghiaiatore a ridosso della presa di magra e della briglia. In una situazione così bonificata, va poi ordinato a (nell'ambito delle funzioni a lei espressamente assegnate) di predisporre un CP_2 programma di verifiche e controlli delle opere della presa di magra e della stazione di pompaggio (mentre la regolarità del funzionamento della stazione di pompaggio può essere effettuata a mezzo di telecontrollo, la verifica del livello dei detriti nello sghiaiatore e dello stato della presa di magra deve essere fatta a vista a scadenze prefissate e in ogni caso quando si verifichino eventi di pioggia di una certa rilevanza. In base a questi controlli dovrà poi essere predisposta la rimozione dei depositi quando questi abbiano occupato il 70% della capacità dello sghiaiatore).
Nessuna altra azione di danno (per equivalente) è predicabile.
Gli effetti dannosi di cui parte attrice si duole si basa su fotografie e sui verbali di non conformità di risalenti agli anni tra il 2008 e il 2011 e su un articolo di giornale del maggio 2013. pagina 20 di 28 La documentazione fotografica allegata ai verbali di non conformità, unitamente al fatto che di tale situazione se ne sia occupata anche la stampa, è prova che almeno in quegli anni la problematica lamentata esisteva e che tale problematica poteva avere origine per le dimensioni dei fenomeni solo dallo sfocio del RI AR.
Il fatto che ora, dopo diversi anni, il CTU non abbia più riscontrato tali problematiche può dipendere da situazioni occasionali o da una miglior gestione dell'impianto di derivazione della portata di magra da parte del TO probabilmente grazie a un più frequente controllo della presa di magra e un più pronta azione di rimozione di eventuali intasamenti, come la lista degli interventi eseguiti negli ultimi tre anni induce a pensare (in particolare, nel corso delle operazioni peritali e nei vari sopralluoghi effettuati nel 2022 e nel 2023 per le esigenze della consulenza, sia in estate che in inverno, lungo calata e in Pt_2 particolare sull'isola alla radice di Ponte SI (fig. 1-2), che copre e nasconde lo sfocio a mare del RI AR, il CTU non ha riscontrato la presenza di fenomeni di galleggiamento e deposito di materiali fognari/rifiuti/detriti. Analogamente nell'area e presso le attività commerciali ivi insediate non si è rilevato la diffusione di odore di fogna. Nelle occasioni sopradette tenuto presente che trattasi di area portuale, il CTU non ha rilevato una particolare torbidità dello specchio d'acqua. L'unica cosa che è stata osservata, talvolta, in superficie dell'area della marina, è la risalita di bolle di gas dal fondale).
Questo, se non esclude, come sopra evidenziato, l'interesse ad agire rispetto ad una costante, programmata e responsabile manutenzione e gestione del RI, per evitare che in futuro possano ripresentarsi fenomeni simi a quelli verificatisi in passato, ha invece un evidente impatto sull'azione di risarcimento per equivalente che non appare adeguatamente supportata.
Parte attrice, in particolare, ha articolato la sua domanda risarcitoria nei seguenti termini:
▪ danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti-barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
▪ danni da minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00;
▪ danni da minor valore delle vendite, in parte iniziate ed in parte ancora da concludersi, del prolungamento del diritto di superficie (dall'originaria scadenza del 2051 al 2090), per non meno di Euro 400.000,00;
▪ danni all'immagine di , per non meno di Euro 300.000,00 o comunque la Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Ha inoltre allegato la perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e l'indecoroso spettacolo provocati dal galleggiamento e dalla presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR.
Il giudice ha licenziato apposita consulenza per verificare se i (limitati, nel tempo) fenomeni descritti da parte attrice avesse potuto avere un effetto sulla:
(i) limitazione all'utilizzo dei posti-barca in prossimità dello scarico, nonché dell'attrattività e quindi della redditività dei posti-barca in tale area;
pagina 21 di 28 (ii) perdita di valore dei diritti di , originanti dalla concessione Parte_1 demaniale marittima e dall'atto suppletivo, sugli immobili di residenza e sugli immobili commerciali, nella prospettiva della cessione a terzi di tali diritti.
Ed ha indicato al ctu, ai fini della quantificazione dei possibili danni, alcuni parametri di massima;
con riferimento al quesito sub. i) del numero di posti barca sfruttabili in condizioni di normali utilizzo e di quelli effettivamente sfruttati;
della reddittività dei posti barca sfruttabili in condizioni di normali utilizzo e dei redditi effettivamente incamerati, avendo cura di precisare, ove sia registrata un'inflessione, se questa possa causalmente essere ricondotta ai fenomeni denunciati o ad altro autonomo processo causale, valutato il settore di riferimento;
ciò al fine di esprimere un giudizio di valore sugli effettivi “ danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti-barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”;
con riferimento al quesito sub. II) del concreto andamento del mercato immobiliare nel contesto di riferimento e del valore delle locazioni commerciali e delle vendite nel periodo in contestazione: quindi, da un lato, dell'effettiva perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e per il galleggiamento e la presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
dall'altro del minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, ciò al fine di esprimere un giudizio di valore sulla stima del danno, non espressamente quantificata, nel primo caso, e prospettata, nel secondo caso, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00 quando alle vendite già concluse e per non meno di Euro 400.000,00 per quelle già iniziate e non concluse (che il ctu vorrà documentalmente verificare sulla base di quanto già prodotto in giudizio).
Il ctu dott. ha opportunamente osservato, rispetto al primo punto: Per_1
che le tabelle allegate agli elaborati del Geom. e del CTP di , con Per_3 Parte_1 riferimento ai 6 posti barca dell'intero pontile C e ai primi 4 posti barca del pontile D, nell'arco di tempo complessivo considerato (2004 - 2023) evidenziano senza dubbio:
▪ una minore percentuale di occupazione rispetto agli altri pontili;
▪ un'applicazione, in taluni casi, di prezzi inferiori al listino.
In linea di principio, questi elementi farebbero propendere per una collocazione penalizzata dei suddetti posti barca, in quanto ubicati in corrispondenza dello sfocio del RI AR;
con tutte le conseguenze già rilevate dall CTU Ing. sia in punto liquami e miasmi (almeno in certi Per_2 periodi), sia in punto interramento fondale (e quindi impossibilità di sfruttare un maggiore pescaggio per talune imbarcazioni).
Tuttavia ha osservato che le tabelle prodotte dai consulenti/CTP di parte attrice appaiono costruite sulla base di documentazione che non risulta prodotta in atti, se si eccettua la copia del solo contratto riferito al pontile C, stipulato per il periodo 1.10.2014 – 30.9.2016, fra Parte_1
e la società “Aethalia Yacht Agency L” (allegato alla perizia Geom. .
[...] Per_3
In altri termini – scrive il ctu, “per poter verificare, sia i prezzi applicati, sia i periodi di occupazione dei singoli posti barca, occorrerebbe controllare, in particolare, le fatture effettivamente emesse da MPA e i relativi contratti con i clienti, per l'intera attività di gestione del porticciolo, sì da avere il pagina 22 di 28 quadro completo e analitico al tempo stesso. Da tale disamina d'insieme, potrebbero emergere anche le mancate ovvero ridotte occupazioni. Ma per effettuare un accertamento di questo tipo non si può fare a meno di un panorama documentale completo (ovvero registri delle fatture emesse, fatture attive e contratti stipulati con i clienti, per ciascuna dellle annualità considerate). La completezza documentale dovrebbe inoltre attenere a tutti i posti barca gestiti da MPA, sì da poter effettuare non solo i riscontri necessari, ma anche i confronti fra i dati relativi all'area ritenuta penalizzata e quelli riguardanti la parte rimanente del porticciolo. Diversamente, le tabelle prodotte da MPA, senza supporto documentale di riscontro/confronto, assumono mero valore di parte;
da un altro angolo visuale la CTU, senza tali supporti, si risolverebbe di fatto in un semplice esercizio di verifica delle sommatorie delle tabelle – esercizio evidentemente privo di utilità accertativa”.
Ed appare evidente che i capitoli di prova orale dedotti sub. 9 e 10 da parte attrice assumono una tale pregnanza tecnica da non poter essere demandati a teste, ma avrebbero richiesto, necessariamente, una conferma documentale.
Il ctu ha quindi, del tutto condivisibilmente concluso, di non essere “in condizione di esprimersi sull'accertamento e giustificazione documentale (e quindi anche sulla quantificazione) del danno per mancato o ridotto utilizzo dei 6 posti barca relativi all'intero pontile C e ai primi 4 posti barca del pontile D”.
Oltretutto, la stessa perizia di parte del Geom. espone livelli di occupazione dei 10 posti barca Per_3 ritenuti penalizzati (intero pontile C e ormeggi D1-D2-D3-D4), molto variabili: ad esempio, con riferimento all'anno 2005 si rappresenta un'occupazione dello 0% (in pratica non sarebbe stata ormeggiata alcuna imbarcazione); mentre nel 2015 si registrerebbe una occupazione dell'intero pontile C e dei posti barca D3 e D4 al 100%37; negli altri anni si riportano, in perizia diverse Per_3 percentuali con diverso grado di occupazione
L'unico documento prodotto, come sopra detto, che potrebbe evidenziare una differenza (a sfavore di
) fra quanto indicato in listino prezzi e quanto effettivamente contrattualizzato, è la Parte_1 copia di un contratto15 stipulato fra parte attrice e la società “Aethalia Yacht Agency L” (allegato alla perizia Geom. , per il periodo biennale 1.10.2014 – 30.9.2016. Per_3
Anche in questo caso il ctu ha, in ogni caso, opportunamente osservato che l'importo di € 52.700,00 costituisce l'unica differenza rilevabile da un documento di supporto, quale minore importo contrattualizzato rispetto ai prezzi di listino.
Non si può escludere – scrive il ctu - che tale differenza possa essere imputabile (anche) ai disagi dello sfocio del RI AR evidenziati dalla CTU Ing. ; ma non si può neppure escludere che Per_4 sia stato praticato uno sconto (anche) per l'affitto cumulativo di 6 posti barca per due anni.
Appare quindi evidente che il danno non è provato.
Con riferimento poi al quesito sub. II) – e, quindi, del concreto andamento del mercato immobiliare nel contesto di riferimento e del valore delle locazioni commerciali e delle vendite nel periodo in contestazione, al fine di verificare, da un lato, l'effettiva perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e per il galleggiamento e la presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
dall'altro il predicato minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, ciò pagina 23 di 28 al fine di esprimere un giudizio di valore sulla stima del danno, non espressamente quantificata, nel primo caso, e prospettata, nel secondo caso, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00 quando alle vendite già concluse e per non meno di Euro 400.000,00 per quelle già iniziate e non concluse – il ctu è pervenuto a conclusioni non dissimili.
Anzitutto il ctu si è trovato nell'oggettiva difficoltà di identificare l'area del compendio immobiliare effettivamente interessata dal danno lamentato da parte attrice (il CTP di MPA precisava nel corso della riunione peritale del 24.11.202317 che il perimetro su cui concentrare la valorizzazione del danno riferito alla componente immobiliare poteva circoscriversi al solo lato sud del compendio “SI Sud” individuato forfetariamente nel primo terzo a partire dalla radice del molo).
Dopodiché il consulente ha effettuato una meticolosissima attività di indagine e confronto basata sulle seguenti operazioni:
I. mappatura analitica delle unità immobiliari del “SI Sud”, sia lato mare, sia lato interno;
II. individuazione delle unità immobiliari facenti parte del “primo terzo” del CP_16
22;
[...] III. analisi dei rogiti notarili di cessione, da parte di MPA, del diritto di proprietà superficiaria delle unità immobiliari censite – non solo per il primo terzo, ma anche per le rimanenti unità; IV. verifica dei prezzi di cessione realizzati da MPA riferiti alle unità del “SI Sud”; V. estrazione di visure catastali storiche riguardanti tutti gli immobili in questione, per verificarne le caratteristiche, la metratura e le eventuali variazioni, fra cui gli eventuali rinnovi;
VI. determinazione del prezzo a metro quadro derivante dalla divisione del prezzo indicato in rogito con i metri quadri dell'unità immobiliare23 . VII. Interrogazione delle serie storiche OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia Entrate, per la verifica dei valori della zona genovese ove insiste Ponte SI;
VIII. Confronto fra prezzi realizzati da MPA e valori OMI;
IX. Confronto fra prezzi realizzati da MPA con riferimento al “primo terzo” rispetto a quelli realizzati da MPA per le rimanenti unità del ”; CP_16 X. Confronto fra i prezzi realizzati da MPA per le unità abitative in corrispondenza dei vari piani (primo, secondo, terzo) nell'ambito del “primo terzo” del ”. CP_16
All'esito di tale indagine il ctu ha opportunamente osservato che:
▪ oggetto delle cessioni immobiliari (operate per lo più nel corso del periodo 2000-2001) da MPA sia stato il diritto di proprietà superficiaria;
tale diritto ha una configurazione diversa (in quanto di minore portata) rispetto al diritto di piena proprietà (la concessione demaniale influisce direttamente su quanto “acquisito” dal cessionario, in termini di durata e persino di rischio di veder sfumare l'acquisto, senza risarcimento alcuno, qualora venisse meno la concessione in capo a MPA. Si tratta quindi di un diritto “temporaneo” tanto che, in funzione della restituzione del cespite alla fine del periodo concessorio);
▪ non sono state riscontrate anomalie (ovvero prezzi penalizzati) nell'ambito delle cessioni eseguite da MPA per il primo periodo di concessione (fino al 2051), in particolare in relazione agli immobili del “primo terzo”, oggetto di analisi;
pagina 24 di 28 ▪ per il secondo periodo di concessione (fino al 2090), sussistono invece oggettivi problemi di verifica, mancando validi elementi di confronto.
Il particolare, il ctu ha opportunamente osservato che, pur risultando i disagi lamentati fin dagli anni '90 (ossia ben prima delle cessioni di MPA), le vendite sono state perfezionate in un lasso di tempo relativamente ristretto, appena ultimati i lavori, sia per le unità del primo terzo, sia per le rimanenti;
segno che la domanda delle unità immobiliari non risulta aver subìto “incertezze”, incontrando al contrario molto interesse da parte di una platea di acquirenti, certamente di livello benestante (tanto da acquisire in molti casi anche pertinenze quali posti auto nell'attigua autorimessa ovvero disporre della possibilità di ormeggio per posti barca, a due passi dal centro cittadino genovese).
Infatti su 117 unità immobiliari censite (negozi, abitazioni, uffici32), ben 109 sono state vendute nel periodo 2000-2001, 5 nel 2002, 1 nel 2003 e 2 nel 2004.
Questi “numeri”, da interpretare anche in chiave dinamico-temporale, sono quindi indicativi di una risposta del mercato senza esitazioni, tanto che MPA si ritiene possa aver avuto buon gioco a spuntare prezzi almeno congrui;
da un altro angolo visuale si può fondatamente sostenere come MPA non abbia di certo “svenduto” i cespiti che interessano in questa sede, e men che meno quelli c.d. del “primo terzo”, alla luce dei confronti operati.
Infine, si devono considerare le operazioni di taluni rinnovi dei diritti di proprietà superficiaria che risultano perfezionati per il periodo concessorio successivo al 2051 (ovvero fino al 2090). In effetti, dopo aver ottenuto un rinnovo della concessione demaniale da parte dell'Autorità competente, MPA, a sua volta, è stata in condizione di offrire ai titolari del diritto di proprietà superficiaria (fino al 2051), un rinnovo del medesimo diritto fino al 2090.
Appare quindi del tutto sterile, in siffatto contesto, invocare, come fa parte attrice nei suoi scritti conclusivi, la prova “presuntiva” del danno o il criterio “equitativo”: la presunzione è una deduzione logica che si deve fondare su fatti certi e non incerti;
la liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
Va da sé che nel contesto di riferimento appena esaminato, il predicato “danno all'immagine” è disancorato da qualsiasi concreto elemento di prova idoneo a supportarlo. Il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, del tutto carenti nel caso in esame (Cassazione civile, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Ogni ulteriore domanda svolta da parte attrice (ivi inclusa quella di manleva rispetto ad eventuali ed non attuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del complesso demaniale di cui trattasi) va respinta e disattesa, anche per carenza di interesse.
Si osserva infine che:
le reciproche azioni di “garanzia/manleva” svolte dal e da nei confronti dell'altro CP_1 CP_2 convenuto in responsabilità, sono da rigettarsi, in quanto l'azione di condanna accolta nei loro confronti si riferisce ad un obbligo di facere che compete ciascuno in via esclusiva;
le azioni di garanzia svolte nei confronti degli Assicuratori, in assenza di qualsivoglia condanna al risarcimento per equivalente, restano assorbite (rispetto agli obblighi di fare non opera chiaramente pagina 25 di 28 alcuna manleva diretta degli assicuratori, tenuti a garantire l'assicurato solo di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni cagionati a terzi); CP_ l'azione di manleva svolta verso da , in assenza di una sua condanna, resta Controparte_31 parimenti assorbita.
Quanto alle spese di lite si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda questo giudizio, la domanda svolta da parte attrice ha trovato limitato accoglimento e la pronuncia si è attestata su una condanna ad un facere e non al pagamento di una somma (nei soli confronti di e che giustifica il ricorso allo scaglione indeterminabile di CP_1 CP_2 complessità media, importi medi per ciascuna fase (In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata
– sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa, Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023).
Le spese di ctu ing. è giusto che gravino su e per soccombenza, nei Per_2 CP_1 CP_2 limiti del 40%, in proporzione ai limiti della condanna. La restante quota e le spese di ctu dott. devono invece restare a carico di parte attrice che le ha provocate inutilmente. Per_1
Le spese sostenute da devono essere poste a carico di parte attrice (che l'ha citata Controparte_5 senza motivo e dunque per soccombenza) e devono essere parametrate sul valore della domanda perché su di essa le parti si sono dovute difendere, cfr. Cassazione civile n. 10984/2021 (scaglione da 1.000.000,00 a 2.000.000,00) importi minimi per ciascuna fase che, nel loro importo, appaiono adeguati a compensare le energie difensive profuse.
Le spese sostenute da (chiamata in causa da ) possono restare compensate CP_8 Controparte_5 tra chiamante e chiamato per ragioni legate alla natura delle difese spese che si sono, in buona sostanza, concentrate tutte sulla inconsistenza della tesi attorea (e in ogni caso non possono essere addossate a parte attrice per causalità, visto che l'estensione del contraddittorio non si è imposta per esigenze di difese strettamente legate alla domanda, correttamente indirizzata solo nei confronti del gestore operativo del servizio idrico integrato).
Le spese di lite tra e assicuratori e avuto riguardo Parte_6 CP_10 CP_12 all'azione di manleva, possono restare parimenti compensate tra chiamante e chiamati, per ragioni legate alla comunanza di lite e di difesa: in particolare, la loro chiamata in causa non è stata arbitraria, benchè poi, in concreto, rispetto all'obbligo di facere, la copertura non abbia potuto trovare applicazione;
tuttavia addossare per causalità a parte attrice tali spese appare sproporzionato in quanto non vi è stato, comunque, rigetto integrale della domanda nei confronti del CP_1
Occorre infine tenere conto che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a seguito del sollevato conflitto negativo di giurisdizione (Cassazione n. 23908/2020), ha rimesso a questo giudice pagina 26 di 28 anche la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in sede di legittimità (ove si sono costituite il e , che hanno depositato memorie) Controparte_1 CP_10 Parte_1 nonché la regolamentazione delle spese sostenute, nel giudizio per conflitto negativo, dal CP_1
da e da
[...] CP_10 Parte_1
Orbene, deve darsi atto che aveva radicato correttamente davanti al giudice Parte_1 ordinario la lite. E che furono e, nel Controparte_3 Controparte_21 Controparte_31 giudizio riassunto davanti al Tar, il a sostenere, erroneamente, la giurisdizione del Controparte_1 giudice amministrativo.
Quindi gli unici soggetti ad aver sopportato (senza motivo) oneri di difesa per un'iniziativa processuale scorretta giuridicamente sono e (che si sono costituite nelle relative fasi Parte_1 CP_10 dubitando della competenza del giudice amministrativo).
Appare dunque corretto addossare (oggi , Controparte_3 CP_2 Controparte_21 (oggi ), e in solido tra loro, le spese di costituzione che CP_8 Controparte_5 Controparte_1
e hanno in quelle sedi sopportato da liquidarsi, in favore di ciascuna Parte_1 CP_10 parte, complessivamente in euro 14.262,00 ciascuna, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa, in base a tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice e negli espressi limiti indicati in parte motiva, con riferimento ai fatti di cui è causa:
ordina al in persona del suo legale rappresentante, di rimuovere tutti i depositi Controparte_1 presenti nella canalizzazione e nello sghiaiatore a ridosso della presa di magra e della briglia, come meglio descritto nella perizia a firma ing. Per_2 ordina ad in persona del legale rappresentante, all'esito della compiuta bonifica, di CP_2 predisporre un programma di verifiche e controlli delle opere della presa di magra e della stazione di pompaggio, secondo le modalità indicate nella perizia a firma ing. ed espressamente indicate Per_2 in parte motiva;
rigetta o dichiara inammissibile o assorbita ogni ulteriore domanda;
condanna, per il presente giudizio, il e a rimborsare alla parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di ctu ing. a definitivo carico del e Per_2 Controparte_1 di in via solidale nella misura del 40%; pone la restante quota e le spese di ctu dott. CP_2 a definitivo carico di parte attrice;
Per_1 condanna, per il presente giudizio, parte attrice a rifondere a le spese di lite che si Controparte_5 liquidano in euro 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali i.v.a. e c.p.a; dichiara, per il presente giudizio, e tra le altre parti, compensate le spese di lite;
pagina 27 di 28 condanna, per le fasi precedenti al presente giudizio, (oggi , Controparte_3 CP_2 [...] (oggi ), e in solido tra loro, a CP_21 CP_8 Controparte_5 Controparte_1 rifondere a e le spese sopportate e liquidate, in favore di ciascuna Parte_1 CP_10 parte, complessivamente in euro 14.262,00 ciascuna, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa.
NO, 02/08/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (già ha dedotto di svolgere la gestione operativa del SII per la città Controparte_2 Controparte_3 di NO, compito affidatole da (già e, prima ancora, che è il CP_8 Controparte_21 CP_14 TO d'Ambito. presta detto Servizio attraverso una gestione unitaria ed integrata dell'insieme dei Controparte_2 servizi pubblici di captazione dalle fonti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio Idrico Integrato si compone invero di cinque fasi fondamentali: - Captazione dell'acqua; - Potabilizzazione;
- Distribuzione dell'acqua potabile;
- Collettamento delle acque reflue che consiste nella raccolta di tutte le acque nere provenienti dalle abitazioni per il loro avvio agli impianti di trattamento;
- Depurazione, nella quale i reflui vengono trattati al fine di ridurne il contenuto di sostanze nocive prima del rilascio nell'ambiente. Ad
[...] sono state affidate, sempre da parte di (la quale, come TO d'Ambito, li aveva ricevuti in CP_2 CP_8 uso dal anche le opere pubbliche e i beni (in particolare situati nel Comune di NO) per l'esercizio Controparte_1 delle proprie funzioni. Tra le opere pubbliche ed i beni che sono stati concessi in uso a Controparte_3 pagina 9 di 28 3 La Legge 5/1/1994 n. 36 ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici integrati su Controparte_26 delimitati dalle Regioni ed aventi dimensioni sovracomunali, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e conseguire superiori livelli di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi. La con deliberazione del CP_27 Consiglio Regionale n. 43 dell'8 luglio 1997 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. della Legge 36/94, in numero ed in modo corrispondente alle circoscrizioni delle quattro Province liguri, attribuendo alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore degli Enti ricadenti in ciascun Ambito. L'art. 2, lettera o), del D. Lgs. n. 152/99 definisce l' “Autorità d'Ambito” quale forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 36/1994. Con decreto n. 127/GAB del 27 agosto 2001 del Presidente della Provincia di NO è stato approvato l'Accordo di programma per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nonché la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di gestione denominato "Ambito della Provincia di NO". Con successiva decisione n. 7 del 13 giugno 2003 della Conferenza dell'A.T.O., in particolare: -è stato approvato il Programma Stralcio d'interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione, approvato, in assenza dell CP_20
(poi successivamente costituita), dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 14 del 19 aprile 2001, nel quale
[...] sono state indicate e quantificate le opere da eseguirsi, corrispondenti alle prescrizioni del D. Lgs. n. 152/99; - è stato approvato il documento denominato "Schema di Piano d'Ambito preliminare e connesso Programma degli Interventi", contenente le priorità anche per il servizio di acquedotto. pagina 11 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10034/2020 promossa da:
con sede in NO, Molo Ponte SI 34/1 (C.F. e IVA Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Andrea Barbagelata, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Luigi COCCHI (C.F. ; pec: e Gerolamo TACCOGNA (CF C.F._1 Email_1 ; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._2 Email_2 presso i medesimi nel loro studio in NO, Via Macaggi 21/8 (comunicazioni inerenti la causa al numero di fax 010-541994 o ai suddetti indirizzi di pec)
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2 NO, Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – ), P.IVA_3 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Raffaella Maria Parodi ( - PEC e dall'Avv. Annamaria De C.F._3 Email_3 Luca ( - PEC , in forza di procura C.F._4 Email_4 generale alle liti del 3.12.2020, autenticata dal Segretario Generale del in atti (doc. Controparte_1 n. 26)
CONVENUTO
– cf: (già - in CP_2 P.IVA_4 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, l'Amministratore Delegato, Ing. Controparte_4 sedente in NO, Via SS. Giacomo e Filippo 7, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Arvigo (C.F. – pec: – telefax 0105439317) e C.F._5 Email_5 Pier Paolo Traverso (C.F. - pec: – C.F._6 Email_6 telefax 0105439317) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in 16128 NO, Piazza G. Alessi 2/17 in forza di procura speciale depositata in uno alla costituzione, da intendersi apposta in calce allo stesso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D. M.
pagina 1 di 28 Giustizia n. 48/2013 (i nominati difensori chiedono che tutte le comunicazioni e/o notifiche vengano effettuate agli indirizzi pec e/o numeri di fax indicati)
CONVENUTO
(P.I. - C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5 P.IVA_6 [...]
, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, CP_6 dall'Avv. Carlo Scaglia (C.F. ), dall'Avv. Valentina Manzone (C.F. C.F._7
) e dall'Avv. Lorenza Olmi (C.F. ) (fax 0105499218), C.F._8 C.F._9 presso i quali è elettivamente domiciliata, in NO, Piazzale Mazzini n 2, (PEC: ittametropolitana.genova.it – indirizzo al quale si chiede siano indirizzate le Ema_7 Email_8 comunicazioni relative al processo), come da procura speciale in calce alla costituzione, sottoscritta dal Direttore Generale, Dott. in forza dell'atto di delega sindacale Prot. n. 24381/2020 del CP_7 17/06/2020 (doc. n. 20)
CONVENUTO
nonché contro
– cf: (già - in persona del legale rappresentante CP_8 P.IVA_7 Controparte_9 pro tempore, l'Amministratore Delegato, Ing. sedente in NO, Via SS. Giacomo e Controparte_4 Filippo 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Corradi (C.F. – pec: C.F._10
– telefax 0105439317) ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_9 Studio in 16128 NO, Piazza G. Alessi 2/17 in forza di procura speciale depositata in uno alla costituzione, da intendersi apposta in calce allo stesso anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011 come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 (il nominato difensore chiede che tutte le comunicazioni e/o notifiche vengano effettuate agli indirizzi pec e/o numeri di fax indicati)
RZ AT
(avente codice fiscale e P.IVA , in persona del legale CP_10 P.IVA_8 P.IVA_9 rappresentante pro tempore dott. , procuratore, corrente in Milano ed elettivamente Controparte_11 domiciliata in NO, via Fieschi 3/17, nello studio dell'avv. Marco Fontana (avente codice fiscale fax 0105306651 e pec: , che la rappresenta e C.F._11 Email_10
l'assiste in forza di procura in calce alla comparsa, cui è congiunta digitalmente
RZ AT
C.F. – P.Iva: corrente in Piazza Vetra n. 17, Milano, in Controparte_12 P.IVA_10 persona del suo procuratore ad negotia Dott. , convenuta, difesa e rappresentata, CP_13 dall'Avv. Claudio Cambieri del Foro di Milano (c.f.: – PEC: C.F._12
pagina 2 di 28 in modo congiunto e disgiunto all'Avv. Ugo Carassale Email_11 (c.f.: ) in forza di mandato in calce alla comparsa . Ai fini delle comunicazioni C.F._13 e delle notifiche, l'Avv. Ugo Carassale indica fax n. 010/541994 – pec:
Email_12
RZ AT
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale rigettata ogni contraria eccezione o domanda avversaria: -accertare e dichiarare gli illeciti / le illecite immissioni, descritti nel presente atto, commessi da P_
(e suoi danti causa, ivi compresi e nella gestione dello
[...] CP_14 Controparte_15 scarico a mare del rio AR in area SI, in danno del bene demaniale e della concessionaria e, per l'effetto, -condannare delle a chiudere Parte_1 P_ P_ lo scarico di cui trattasi, fin tanto che non sia regolarmente autorizzato a sensi di legge e/o adottare ogni ulteriore disposizione meglio vista, onde impedire ulteriori fuoriuscite, dal medesimo, di liquami fognari e/o rifiuti e/o detriti dai medesimi contaminati, nonché eliminare i miasmi provenienti dallo scarico e da ristagni di acque e materiali nel tratto terminale del rio AR;
-condannare
[...
, in solido con e (già Provincia ) Controparte_3 Controparte_1 Controparte_5
a ripristinare a propria cura e spese lo stato dei luoghi, con eliminazione delle conseguenze CP_1 materiali degli illeciti / delle illecite immissioni di cui sopra, mediante dragaggio ed asportazione dei fanghi, rifiuti ed altri materiali depositati sul fondale adiacente lo scarico di cui trattasi, fino all'originaria profondità corrispondente a quella delle altre consimili aree del compendio in concessione, previo l'ottenimento delle autorizzazioni a ciò necessarie;
o, in rigoroso subordine, a rimborsare integralmente a i relativi costi, ove dovesse essere questa a Parte_1 provvedervi;
-condannare Mediterranea delle acque, in solido con e Provincia di Controparte_1 NO, a risarcire a gli ulteriori i danni derivanti dagli illeciti / dalle illecite Parte_1 immissioni di cui sopra;
danni meglio descritti [nella citazione in riassunzione nel] par. 9 ed ulteriormente precisa[ti] in corso di causa, in un importo non inferiore a quello risultante da quanto esposto [nella citazione] sub par. 9, lett. c), alla …pag. 29, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi fino al saldo;
-dichiarare , Controparte_3
e Provincia di NO, in solido tra loro, tenuti a manlevare e tenere indenne Controparte_1
da eventuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del Parte_1 complesso demaniale di cui trattasi (in oggi l'Autorità di Sistema portuale), ivi comprese eventuali pretese inerenti all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a riportarlo alle originarie condizioni e/o al risarcimento di danni anche ambientali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, anche della fase del giudizio svoltasi innanzi alle SU della Suprema Corte di Cassazione. Quanto sopra, previo all'occorrenza l'accoglimento delle seguenti DOMANDE ISTRUTTORIE già ritualmente avanzate nella memoria ex art. 183.6, n. 2 c.p.c., qui di seguito trascritta: Prova testimoniale: In larga parte i fatti di causa già risultano dai documenti depositati. Ad ogni modo, per quanto dovesse occorrere (anche in base alla successiva richiesta di CTU) si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova testimoniale: “1. Vero che nel porto antico di NO, in area SI, alla radice del molo Ponte SI e sono stati riscontrati, a partire dal 2000, il Parte_2 galleggiamento in mare ed il deposito sul fondale di materiali presso lo scarico a mare di una condotta interrata, produttivi nella zona di odore fognario;
” 2. “Vero che la condotta di scarico, di cui al precedente capitolo 1, collega allo specchio acqueo marino una vasca di decantazione del rio AR, nel suo corso tombinato;
” 3. “Vero che nel 2013, in prossimità dello sbocco della
pagina 3 di 28 condotta di cui al precedente capitolo 1, il fondo del mare raggiunge una profondità minima di metri 0,5 metri e si presenta come melmoso;
” 4. “Vero che, a partire dal 2000, gli utenti del porto turistico di in NO, nella maggior parte dei casi contestano e quindi non accettano Parte_1
l'ormeggio nell'area antistante lo scarico sbocco della condotta di cui al precedente capitolo 1, adducendo sia ragioni di insufficienza del fondale, sia ragioni di intollerabilità e quindi non sopportazione della vista e dei miasmi dovuti ai materiali galleggianti;
” 5. “Vero che, a partire dal 2000 i conduttori degli esercizi commerciali in radice del molo Ponte SI e hanno Parte_2 ripetutamente protestato nei confronti di , adducendo di non poter sopportare la Parte_1 vista ed i miasmi dovuti ai materiali galleggianti e di perdere clientela per tale ragione;
” 6. “Vero che il galleggiamento di materiali all'apparenza fognari ed i miasmi nell'area in radice del molo Ponte SI hanno costituito oggetto di plurimi resoconti di stampa quotidiana;
” 7. “Vero che il galleggiamento di materiali fognari ed i miasmi nell'area in radice del molo Ponte SI sono stati addotti da potenziali acquirenti degli immobili residenziali del complesso della , Parte_1 nel corso di trattative, a sostegno di richieste di riduzioni di prezzo ed a sostegno di abbandoni di trattative;
” 8. “Vero che le superfici immobiliari degli edifici cd. SI Nord e SI Sud, indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, sono quelle risultanti alla pag. 12 e 14 della stessa perizia”; 9. “Vero che, riguardo ai pontili C e D indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, si sono verificate le percentuali di occupazione indicate nell'allegato 1 alla stessa perizia, che parimenti si rammostra al teste;
” 10. “Vero che riguardo ai pontili C e D indicati nella perizia depositata sub doc. n. 17, che si rammostra al teste, le tariffe di ormeggio in vigore nel corso degli anni sono quelle riportate in allegato II alla stessa perizia che parimenti si rammostra al teste”; 11. “Vero che ha commercializzato il Parte_1 diritto di superficie sugli immobili del , per il periodo 2051-2090, ed in tale Controparte_16 contesto ha alienato immobili corrispondenti ad una superficie di 3.166,79 mq di residenza e 284,86 mq di commerciale, a fronte della disponibilità di 8.183,58 mq di residenza e 1.068,79 mq di commerciale” Si indicano a testi i signori: res. in Via Edera 16/25 - 16144 Testimone_1 NO, in particolare sui capitoli: 1, 2, 5, 6,8 res. in Via Rizzo 33/7 - 16156 NO, Testimone_2 in particolare sui capitoli: 1, 2, 5, 6, res. in Via Giordano Bruno 61 - 10134 Torino, in Testimone_3 particolare sui capitoli: 1, , res. in Via Romana 186 - 16032 Camogli (GE), in Testimone_4 particolare sui capitoli: 1, 2, 3, 4, res. in Via delle Peonie 11/7 - 16035 Rapallo (GE), in Tes_5 particolare sui capitoli: 1, 3, 4, 6, 9, 10 res. in Via E. Lucarno 41/13 - 16165 Testimone_6 NO, in particolare sui capitoli: 1, , res. in Corso Europa 1550/14 - 16166 NO, Testimone_7 in particolare sui capitoli: 1, 5, 7, 8. res. In Ponte SI 6, 16126 NO, in Tes_8 particolare sui capitoli 1, 6. , residente in [...] in Testimone_9 particolare sui capitoli 1, 3, 4. , residente in [...] in Tes_10 particolare sul capitolo 11. , residente in [...] 16010 Serra Riccò, (GE), Testimone_11 in particolare sul capitolo 11 . C.T.U. per l'accoglimento delle osservazioni ritualmente svolte dall'attrice al secondo elaborato peritale, del dott. , e dunque per la modifica ed il Per_1 completamento delle sue conclusioni relative ai danni subiti da , sotto i Parte_1 concorrenti profili: (i) delle limitazioni all'utilizzo dei posti -barca in prossimità dello scarico, nonché dell'attrattività e quindi della redditività dei posti -barca in tale area;
(ii) della perdita di valore dei diritti di , originanti dalla concessione demaniale marittima e dall'atto suppletivo, Parte_1 sugli immobili di residenza e sugli immobili commerciali, nella prospettiva della cessione a terzi di tali diritti;
(iii) dell'onere per la remissione in pristino del fondale. Con conseguente corretta individuazione dei danni stessi, nell'an, e loro quantificazione alla luce delle prove disponibili, nonché di ragionevoli elementi presuntivi e di esperienza”.
pagina 4 di 28 Per il Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di NO, respinta ogni contraria istanza, per tutte le ragioni di cui alle difese in atti: in via preliminare. dichiarare la improponibilità e/o l'inammissibilità, della domanda volta ad ottenere la chiusura dello scarico di cui è causa, nonché l'inammissibilità della domanda di manleva e garanzia proposta da (già, nei confronti Controparte_2 Controparte_3 dell' ; sempre in via preliminare dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti e CP_17 domande proposte ex adverso in relazione a fatti anteriori al 9.8.2008; in ogni caso, nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti del , in Controparte_1 quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del ridurre le somme da Controparte_1 risarcire a quanto risulterà provato all'esito dell'istruttoria, detratto comunque il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta della ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 1227, commi I e/o II, c.c. sia per la condotta extraprocessuale che per la condotta processuale (con particolare riguardo alla condotta in pendenza del giudizio amministrativo); sempre in via di subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attrici ed in cui responsabilità di sorta dovessero denegatamente essere poste a carico del CP_1
dichiarare tenute e condannare (già, e/o
[...] Controparte_2 Controparte_3 e/o (già e/o (già , CP_8 CP_10 CP_18 Controparte_12 Controparte_19 in via solidale, alternativa o pro quota, a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_1 per ogni e qualsiasi pretesa che a qualsivoglia titolo venisse denegatamente posta a carico dell'Ente all'esito del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria nelle spese e competenze professionali, oltre oneri accessori e previdenziali di legge (24,50% per gli avvocati di ente pubblico, in luogo di IVA e CPA)”. *** In via istruttoria: in via meramente cautelativa, si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate nel corso del presente giudizio e non accolte, nessuna esclusa”.
Per : CP_2
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, - ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione reietta;
nel merito ed in via principale: - respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da Parte_1 nei confronti di siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni
[...] Controparte_2 tutte di cui in atti, e comunque, per le meglio viste ragioni anche in relazione all'intervenuta prescrizione che si eccepisce ad ogni fine ed effetto;
- respingere, comunque, ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto. in via Controparte_2 subordinata ed occorrendo: - nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande ex adverso proposte nei confronti di dovesse trovare accoglimento ridurre il risarcimento riconosciuto Controparte_2 eventualmente riconosciuto in favore dell'attrice proporzionalmente al suo concorso nella causazione del danno;
- nei confronti del terzo chiamato, nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande ex adverso proposte nei confronti di dovesse trovare in tutto od in parte accoglimento, Controparte_2 condannare il , in persona del Sindaco pro tempore, per le ragioni tutte di cui in CP_1 CP_1 atti, a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne la conchiudente da ogni avversaria domanda. In via istruttoria: rigettare la prova per testi richiesta dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 1/7/2021; per il denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice, ammettere la prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 11/6/2021”.
pagina 5 di 28 Per : CP_8
“ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione reietta;
nel merito ed in via principale: - respingere ogni e qualsiasi domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_8
siccome infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in atti, e, comunque, per le
[...] meglio viste ragioni anche in relazione all'intervenuta prescrizione che si eccepisce ad ogni fine ed effetto;
- respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata nei confronti di in CP_8 quanto infondata in fatto ed in diritto. in via subordinata ed occorrendo: - nella denegata ipotesi in cui taluna delle domande proposte da dovesse trovare accoglimento, riduca il Parte_1 risarcimento riconosciuto all'attrice proporzionalmente al suo concorso nella causazione del danno anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. In via istruttoria: rigettare la prova per testi richiesta dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3, c.p.c. del 1/7/2021; per il denegato caso di ammissione della prova per testi richiesta dall'attrice, ammettere la prova contraria dedotta nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. del 11/6/2021”.
Per : Controparte_5
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , già Provincia di NO Nel merito, in via Controparte_5 pregiudiziale, dichiarare l'intervenuta prescrizione, nei confronti dell'Amministrazione conchiudente, dell'asserito diritto al risarcimento ex adverso azionato;
Nel merito, in via principale, respingere le domande tutte proposte dalla Società attrice contro la , in quanto Controparte_5 inammissibili, infondate e non provate Nel merito, in via subordinata, per effetto della proposta domanda trasversale, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del CP_8 legale rappresentante pro tempore, a manlevare e a tenere indenne la Controparte_5 da tutte le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da parte attrice contro l'Amministrazione conchiudente;
In ogni caso, con il favore dei compensi professionali e delle spese forfettarie del 15% oltre oneri accessori (CPDEL al 23,80% per gli avvocati dell'Ente pubblico)”.
Per : CP_10
“ reiterate le difese tutte svolte, comprese le ragioni di contestazione e/o eccezione mosse: * alle pretese del che ha chiamato l'esponente in manleva e garanzia senza alcun Controparte_1 fondamento stante le eccezioni di copertura sollevate;
* alle pretese della parte attrice, comunque infondate in fatto ed in diritto;
* alla pertinenza, rilevanza ed efficacia probatoria dei documenti ex adverso prodotti;
* alla quantificazione ed ai criteri di liquidazione del danno applicati;
* alla risarcibilità dei danni ex adverso pretesi ed alla ripetibilità delle spese richieste;
– dichiarato di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni e/o allegazioni nuove e/o diverse formulate dalle altre parti in causa;
prec.isa le conclusioni come in prima memoria ex art.183/6 c.p.c. datata 11.05.2021 che integralmente si riportano come segue: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, disattesa e/o reietta ogni contraria istanza e/o deduzione, previo ogni necessario e/o opportuno provvedimento: -in via principale, assolvere dalla domanda di manleva e CP_10 garanzia proposta dal per essere la stessa totalmente infondata;
- in via Controparte_1 subordinata, assolvere dalla domanda di manleva garanzia proposta dal CP_10 CP_1
per essere infondate le domande nei suoi confronti formulate;
-in via ulteriormente
[...] subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse trovare accoglimento una qualsivoglia domanda contro il dichiarare obbligata a tenere indenne l'assicurato nei Controparte_1 CP_10
pagina 6 di 28 limiti tutti di quanto previsto dalle polizze aventi n. 042159209 del 14/07/2000 e n. 54.450011 del 27/01/2004; -con vittoria delle spese e compensi, oltre accessori di legge e compresi quelli pertinenti alle precedenti fasi processuali, ivi compreso quello nanti il Tribunale Amministrativo Regionale Liguria. Con ogni riserva e salvezza”.
Per CP_12
“chiede che il Tribunale, nel merito dichiari la carenza di legittimazione passiva del CP_1 a rispondere della questione risarcitoria avanzata da e/o di
[...] Parte_1 manleva azionata da assolva comunque il da ogni Controparte_3 Controparte_1 avversaria domanda per tutte le argomentazioni svolte, anche di prescrizione. Di conseguenza, dichiari assorbita ogni questione assicurativa. In subordine, assolva comunque Controparte_12 dalla domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti per essere infondate Controparte_1 Con Con tutte le domande formulate dal medesimo contro . Dichiari il diritto di di Controparte_1 rifiutare la prestazione ex art. 1892 c.c.. In subordine circoscriva ogni obbligo di AIG nei soli limiti del contratto di assicurazione n. 507159 ed in riferimento ai soli danni provati ed in riferimento al solo periodo 9/8/2008 – 31/12/2009, esclusa ogni altra copertura. Vinte le spese. In via istruttoria è stato chiesto che il Tribunale ordini il deposito in causa di tutti i disciplinari di servizio / gestione tra
e e suoi danti causa. Sono già stati prodotti nella prima Controparte_1 Controparte_3 fase: - contratto n. 507159 in essere dal 1/1/2007 al 31/12/2009 e quindi prorogato fino al 15/2/2012; - certificazione ”. Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice è concessionaria di un compendio demaniale ubicato nel di NO, in Parte_1 ambito SI, e gravata della relativa manutenzione (docc. 1-3 – concessione, licenza di subingresso ed atto suppletivo).
Parte attrice sostiene che all'interno di tale compendio, di pregio commerciale e turistico, si trovi, tra gli altri, uno scarico a mare del RI AR, adibito a pubblica fognatura, il cui tratto finale sarebbe caratterizzato da un (frequente) sistema di sversamento dei liquami nello specchio acqueo compreso all'interno del compendio demaniale in sua concessione.
Parte attrice sostiene che i rifiuti e i liquami fognari di ogni genere determinino, oltre che un grave danno ambientale, l'assoluta invivibilità di una parte dell'area in concessione per i miasmi da essi esalati e per l'indecoroso spettacolo di galleggiamento sulla superficie marina (doc.c. n. 4, 5, 6).
Sostiene, inoltre, che i suddetti scarichi fognari provochino l'interramento dello specchio acqueo prospiciente, impedendo di fatto l'ormeggio di alcune imbarcazioni in posti-barca regolarmente concessionari a . Parte_1
Secondo la tesi prospettata lo scarico del RI AR, adibito a pubblica fognatura, direttamente nelle acque marine presso Ponte SI sarebbe contra legem (vuoi perché scarico fognario privo di autorizzazione, in spregio alle norme comunitarie e nazionali che impongono il convogliamento in fognatura dei reflui urbani ai fini di un loro trattamento secondario prima dello scarico in corpi ricettori;
vuoi perché idoneo all'abbandono incontrollato si rifiuti in mare, in spregio delle regole riguardanti la loro gestione e il loro smaltimento ai sensi del d. lgs. n. 152/2006; vuoi perché da considerare immissione intollerabile ex art. 844 c.c.).
pagina 7 di 28 In particolare, lo scarico di cui trattasi, provocando il galleggiamento (dapprima) ed il deposito (successivamente) di materiali fognari e di rifiuti e detriti dai medesimi contaminati nelle acque concesse a , antistanti i suoi immobili a destinazione commerciale e gli immobili Parte_1 da essa realizzati e trasferiti a terzi, determinerebbe:
▪ un oggettivo danneggiamento / deturpamento dello specchio acqueo e del fondale, incidente anche sulla relativa funzionalità, del quale potrebbe essere chiamata a Parte_1 rispondere verso l'Autorità portuale, in quanto gravata dell'obbligo di manutenzione del compendio del quale gode per concessione;
▪ la perdita di funzionalità dei posti-barca attigui allo scarico, che ha il Parte_1 diritto di sfruttare commercialmente ma non può utilizzare per l'interramento del fondale;
▪ la perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e l'indecoroso spettacolo provocati dal galleggiamento e dalla presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
▪ il deterioramento generale dell'immagine di . Parte_1
Parte attrice ha ritenuto responsabili:
(oggi a seguito di operazione straordinaria di fusione Controparte_3 CP_2 mediante incorporazione di – doc. n. 2), in quanto gestore operativo del Controparte_3 servizio idrico genovese e dunque della fognatura e delle correlative opere ed impianti compresi quelli di sollevamento (doc. n. 12), la quale:
▪ non avrebbe mai contestato l'inidoneità strutturale e funzionale di essi al committente pubblico del servizio;
▪ non avrebbe svolto con regolarità attività manutentive e di pulizia della camera di calma situata al termine del “rio-fognatura”, a monte delle opere e degli impianti di sollevamento, né le avrebbe richieste ad altro soggetto in ipotesi competente;
▪ non avrebbe correttamente gestito gli impianti di sollevamento;
▪ non avrebbe svolto regolari controlli sulla funzionalità dei sistemi, delle opere e degli impianti e sulle acque in prossimità dello scarico;
▪ non si sarebbe curata della pur percepibile disfunzionalità;
il in quanto proprietario degli impianti (da esso finanziati ed appaltati, e che sono Controparte_1 stati realizzati in sottosuolo pubblico comunale) committente del servizio svolto in origine da e CP_14 poi da e dunque dell'attività di queste, che per parte sua non avrebbe svolto Controparte_3 alcun'attività di vigilanza, controllo e stimolo del gestore ad operare nella legalità;
la Provincia di NO (ora , in quanto per la gestione del Controparte_5 Controparte_20 servizio idrico integrato (doc. n. 13), che a sua volta non avrebbe svolto alcun'attività di vigilanza, controllo e stimolo del gestore ad operare nella legalità.
Parte attrice ha, quindi, chiesto:
a) che sia vietato l'ulteriore utilizzo dello scarico a mare, fino a che esso non sia opportunamente autorizzato con le necessarie prescrizioni ed i necessari controlli, onde impedire ulteriori fuoriuscite di liquami fognari e/o rifiuti e/o detriti dai medesimi contaminati;
pagina 8 di 28 b) il ripristino dello stato dei luoghi, con eliminazione delle conseguenze materiali dell'illecito / delle illecite immissioni (tra cui l'originaria profondità del fondale); c) il risarcimento dei seguenti danni: -danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti- barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- danni da minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00; -danni da minor valore delle vendite, in parte iniziate ed in parte ancora da concludersi, del prolungamento del diritto di superficie (dall'originaria scadenza del 2051 al 2090), per non meno di Euro 400.000,00; -danni all'immagine di , per non meno di Euro 300.000,00 o comunque la somma Parte_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia;
d) di essere manlevata e tenuta indenne da eventuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del complesso demaniale di cui trattasi (in oggi l'Autorità portuale), ivi comprese eventuali pretese inerenti all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria necessari a riportarlo alle originarie condizioni e/o al risarcimento di danni anche ambientali.
Il si è costituito eccependo, preliminarmente, ai sensi dell'art. 2947 c.c., la prescrizione di CP_1 tutte le domande avversarie e dei pretesi diritti afferenti a fatti intervenuti anteriormente al 9.8.2008. Quindi ha contestato la ricostruzione in fatto e in diritto svolta da parte attrice (segnatamente evidenziando che il RI AR è, per l'appunto, un rivo, non uno scarico fognario, la cui parte terminale confluisce in una vasca di decantazione delle acque che, attraverso un sistema di pompaggio ed un'apposita conduttura, le convoglia al depuratore AR;
solo successivamente alla depurazione esso dà luogo allo scarico a mare, nel rispetto pertanto delle disposizioni normative ex adverso invocate, in particolare direttive comunitarie e D.Lgs. 152/2006. Ha quindi rilevato che nessuna autorizzazione allo scarico, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, è richiesta per il rivo, essendo al più assimilabile ad uno scolmatore o scaricatore di piena che dà luogo ad uno scarico a mare solo allorquando, in occasione di fenomeni piovosi abbondanti, si superi la soglia del troppo pieno della vasca di captazione).
Il ha, in ogni caso, predicato la propria estraneità ai fatti e ha svolto, in subordine, domanda di CP_1 garanzia nei confronti di oggi , in quanto concessionario e gestore Controparte_3 CP_2 dell'intero sistema fognario e depurativo a servizio del territorio comunale, e, in ogni caso, dei propri assicuratori per la responsabilità civile ( e di ). CP_10 Controparte_12
si è costituita rimarcando di avere (per i suoi fini operativi) preso in carico le reti e gli CP_2 impianti (di proprietà comunale) esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano al momento dell'affidamento della concessione e dei rispettivi servizi1 e che il RI AR, comunque ed in ogni caso, non era uno degli elementi facenti parte dei beni ricompresi nella complessiva gestione del Servizio Idrico Integrato affidato, per quanto di ragione, al gestore operativo Mediterranea della Acque;
ha comunque ribadito di aver posto, nell'esercizio delle proprie attività quale TO operativo del Servizio Idrico Integrato, tutte le opportune cautele ed accorgimenti per la corretta gestione degli impianti affidati, contestando, quindi, una pretesa “colpa” di nella Controparte_3 conduzione dell'opera di captazione al termine del RI AR. Ha, quindi, chiesto il rigetto di ogni domanda svolta nei suoi confronti o, in subordine, di essere manlevata dal CP_1
si è costituita eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione di Controparte_5 qualsivoglia pretesa risarcitoria per il periodo anteriore al 9.08.2013; ha poi allegato, nella sua veste di Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) genovese per l'organizzazione del servizio idrico integrato, istituita addirittura in epoca anteriore al manifestarsi dei danni attorei, fatti risalire agli anni 1996/ 2000, di non avere nessun potere sul rivo, la cui manutenzione era suddivisa per competenze:
per le manutenzioni connesse agli aspetti fognari, cioè delle opere propedeutiche Controparte_3 al collegamento al depuratore;
il per gli aspetti idrologici. CP_1
Ha quindi chiarito, in ogni caso, che il RI AR costituisce uno scarico di emergenza (o scarico di troppo pieno), non necessitante di alcuna autorizzazione, conforme alla normativa di settore, e la cui funzione è quella di scaricare in mare solo in occasione di fenomeni piovosi abbondanti (e, quindi, con una elevata diluizione dei reflui), quando viene superata la soglia del troppo pieno della vasca di captazione. In particolare, la parte finale del rivo, secondo quanto prospettato, confluisce in una vasca di decantazione delle acque che, mediante un sistema di pompaggio e idonea conduttura, le convoglia al depuratore della AR e solo dopo la depurazione avviene lo scarico in mare. In occasione di forti piogge, allorché si supera la soglia del troppo pieno della vasca di decantazione, si attiva lo scarico di emergenza. Ha rilevato come la pretesa chiusura dello scarico di emergenza possa comportare, in caso di portate di massima piena, la messa in pressione del tratto terminale del RI e il conseguente collasso delle strutture portanti e/o della sede viaria.
Solo in subordine, per il caso di ritenuta responsabilità, ha chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dal (già ra , e ciò in forza della Controparte_22 CP_14 CP_8 convenzione , sottoscritta in forza degli artt. 11 e 12 L. 36/1994, approvata con la Pt_3 decisione della Conferenza dei Sindaci n. 16 del 22.12.2003 e della successiva convenzione aggiuntiva del 5.10.2009 (docc. 17 e 18) con cui l'Autorità d'Ambito (“Convenzione di cooperazione fra gli Enti locali ricadenti nell'ATO di gestione denominato “Ambito di NO” costituita come CP_23 forma di cooperazione dei Comuni e della Provincia ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO della Provincia di NO, delegata da essi ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale 16.8.1995 n. 43 ed ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36”) ha affidato ad - poi ed CP_14 Controparte_9 ora - fino al 31.12.2032, la gestione del servizio idrico integrato . CP_8
(oggi per lo svolgimento dei suoi compiti operativi vi sono, tra l'altro, le reti e gli impianti relativi ai Controparte_2 servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. Tali reti ed impianti (già affidati ad – oggi – CP_14 CP_8 da parte dell'Ente proprietario, sarebbero restati e sono tutt'oggi, secondo la tesi esposta, di proprietà Controparte_1 dell'Amministrazione comunale 2 Costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. In particolare, ne ha sostenuto la gestione esclusiva (cfr. art. 10 della convenzione) e a rischio e pericolo del TO IC (la cui responsabilità esclusiva è prevista anche qualora CP_8 il TO d'Ambito si avvalga di Gestori operativi – cfr. art. 26 comma 4 della convenzione), il quale, a bilanciamento della responsabilità indicata, è “autorizzato a percepire dagli utenti … le tariffe ed i corrispettivi..” (si veda l'art. 2 c. 3 della convenzione). pagina 10 di 28 In particolare ha sottolineato come grava sul TO IC, ex art. 4 comma 2 della convenzione approvata il 22.12.2003 “ la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali associati nell'Autorità ”, nonché ha CP_20 richiamato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della convenzione citata, l'obbligo specifico di tenere sollevati ed indenni l' e gli Enti locali in essa rappresentati da ogni e qualsiasi responsabilità Controparte_20 connessa con la gestione dei servizi oggetto di affidamento.
(già , TO a cui l'A.A.T.O. (ossia la CP_8 Controparte_21 Controparte_5
ha affidato la gestione del SII (Servizio Idrico Integrato) nonché il coordinamento delle
[...] gestioni cd. salvaguardate, nel costituirsi, ha ripercorso l'iter normativo/provvedimentale attraverso i quali è avvenuta la gestione del servizio idrico (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue)3.
Ha allegato che è stata all'uopo sottoscritta, in data 22/12/2003 – tra l'ATO per la Provincia di NO CP_ (oggi ) e la Società -, una convenzione per la gestione del Controparte_5 CP_14 S.I.I., la cui durata è attualmente fissata al 31/12/2032 e di come mediante, Controparte_21 appositi atti negoziali abbia, a sua volta, affidato la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato per la città di NO a (oggi . Controparte_3 CP_2
Ha allegato, dunque, come al TO Operativo, , siano stati Controparte_24 affidati in gestione (da parte del TO d'Ambito, che a sua volta li aveva ricevuti in concessione d'uso dal anche le opere pubbliche ed i beni (in particolare situati nel Comune di Controparte_1
NO) per l'esercizio delle proprie funzioni come sopra descritte. Tra le opere pubbliche ed i beni che sono stati affidati in gestione a (da parte di ora Controparte_3 Controparte_21 CP_8
per lo svolgimento dei suoi compiti operativi vi sono, tra l'altro, le reti e gli impianti relativi ai
[...] servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue. Tali reti ed impianti (già affidati ad CP_14
– poi oggi – da parte dell'Ente proprietario, , Controparte_21 CP_8 Controparte_1 secondo la tesi esposta, sono restati e sono tutt'oggi di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Ha richiamato il contenuto della Convenzione stipulata con l'AATO e in particolare l'art. 4 ove si legge "l. Dalla data dell'affidamento il TO è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante. In particolare ad (ora ,A.) sono affidate le attività di manutenzione CP_14 Controparte_25 ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti afferenti al servizio idrico integrato, nonché quelle di progettazione ed esecuzione dei lavori occorrenti all'estensione o comunque al miglioramento del servizio medesimo, Nell'esercizio di tali attività opera sulla base delle decisioni CP_14 assunte dall'Autorità d'Ambito e formalizzate nei documenti allegati, secondo le priorità stabilite nel Programma degli Interventi, esercita i diritti e le facoltà spettantele ed è soggetta alla vigente disciplina per la scelta dei contraenti".
Pertanto, è stato dedotto come tale Convenzione preveda espressamente la eterodeterminazione delle attività del TO dalla quale consegue che Controparte_28 non possano autonomamente assumere decisioni, diverse da quelle ivi
[...] programmate.
Ha allegato che l'opera di captazione dei reflui urbani posta al termine del RI AR rientra tra quelle opere – di esclusiva proprietà del – concesse in uso al TO d'Ambito e, quindi, al CP_1
TO operativo e che questi soggetti le avevano ricevuto nello stato di fatto e diritto in cui si trovavano al momento della consegna;
che l'opera di captazione dei reflui urbani posta al termine del RI AR era stata posta in essere (e quindi costruita) dal (anni or sono, e ben Controparte_1 prima che ne divenisse concessionaria in uso) nell'ambito del Programma di Controparte_3 Attuazione delle Reti Fognarie (“Parf”) volto alla pianificazione, in ottemperanza alla L. n. 319/1976, degli interventi di completamento delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.
Ha allegato come fosse evidente che quale TO operativo – e , quale CP_2 CP_8 TO d'Ambito – non potessero autonomamente eseguire lavori (in particolare, di natura strutturale e laddove l'intervento non sia necessario a fronte del regolare funzionamento di un impianto) se non quelli specificatamente programmati nei richiamati Piani, predisposti ed approvati dall'A.A.T.O.; ciò in quanto le attività dei Gestori sono eterodirette sulla base della programmazione effettuata dall'A.A.T.O., approvata dai 67 Comuni che ne fanno parte, ed a cui , in particolare, si era CP_8 sempre scrupolosamente attenuta.
Le compagnie assicurative si sono costituite facendo proprie le difese dell'assicurato e richiamando il contenuto specifico della copertura.
Tutti i convenuti hanno, in ogni caso, contestato l'an della pretesa risarcitoria ed il quantum preteso.
Le domande proposte da parte attrice possono trovare solo minimo e parziale accoglimento.
Le ragioni risiedono, per un verso dall'esito degli accertamenti svolti in sede di consulenza tecnica sull'origine dei fenomeni denunciati (cfr. in particolare ctu ing. ; per altro verso dalla Per_2 necessaria constatazione che i fenomeni dannosi denunciati da parte attrice non si sono più ripresentati negli anni;
infine dalla mancata seria dimostrazione di un pregiudizio di natura economica che possa causalmente riferirsi ai denunciati episodi (cfr. ctu . Per_1
In particolare, è documentato che la società attrice, è concessionaria di un Parte_1 area demaniale nel di NO che comprende Ponte SI e e anche Parte_1 Parte_2 una specchio acqueo tra essi compreso.
pagina 12 di 28 Parte attrice ha effettuato nell'area concessionata una importante intervento di Parte_1 ristrutturazione con la realizzazione di un vasto complesso edilizio a scopo abitativo, commerciale e turistico e nello specchio acqueo di competenza un approdo turistico per imbarcazioni da diporto.
All'interno di tale area si trova lo sfocio a mare del RI AR.
Tale rio, che attraversa il centro storico della città, ha assunto nei secoli anche la funzione di fognatura dei reflui delle attività umane e oggi per buona parte del suo percorso ha acquisito la funzione di fognatura mista. Quale fognatura mista, le acque della portata di magra, particolarmente cariche dei reflui umani, prima del suo scarico a mare, vengono intercettate e inviate all'impianto di depurazione della AR.
Il ctu ha chiarito che, in quanto rivo naturale a carattere torrentizio inglobato in un tessuto urbano con strade lastricate e asfaltate, è soggetto, in caso di piogge intense, a subitanee piene;
pertanto il CP_1 negli anni ha promosso e realizzato diverse opere per mitigare tale situazione.
Nel corso dei lavori per la manifestazione Colombiane del 1992, tali opere hanno assunto particolare impulso e tra queste fu razionalizzato lo sfocio a mare del RI AR mediante una canalizzazione tombinata della sua parte terminale con sfocio in alla radice del Ponte SI (a norma Parte_2 della Legge Regionale 16 agosto 1995, n. 43 art. 24, le acque di magra di un rio che ha acquisito lo stato di fognatura mista devono essere captate ed inviate a trattamento sino ad un volume almeno pari a 3 volte la portata media oraria di magra. Nel caso del RI AR risulta che a progetto sia stata considerato di avviare a trattamento una portata quasi fino a 6,5 volte la portata media oraria di magra).
In particolare, per quanto di interesse, la canalizzazione della parte terminale del RI fu realizzata tra il 1992 e il 1995 e, al fine del prelievo della portata di magra, le opere comprendevano: uno sghiaiatore per trattenere l'afflusso di materiale solido dovuto ai fenomeni erosivi dell'alveo; la presa della portata di magra con costituita da una canaletta ortogonale all'alveo del rio;
la stazione di pompaggio per inviare la portata prelevata al depuratore della AR e una briglia dell'altezza di m 0,52 sul medio mare col duplice fine di impedire alla marea di risalire sino alla presa di magra e che i reflui del RI si mischiassero con l'acqua di mare.
Le opere per la presa di magra e la stazione di pompaggio per invio dei reflui al depuratore della AR risultano essere state realizzate dal tramite alla RTI con a capo l'impresa Magri CP_1 S.p.A.
Detti lavori sono riportati negli elaborati grafici (all. 5) che il e Controparte_1 CP_2 hanno fornito al CTU e in parte in quelli messi a disposizione dalla ditta (all. 14) che nel Pt_4 1998 ha effettuato rilievi all'interno della tombinatura.
A seguito di un nuovo progetto datato 1998 (all. 2), commissionato dal e sviluppato da un CP_1 gruppo di professionisti tra cui il Prof. docente di idraulica presso l'Università di NO, si è Tes_2 poi previsto di realizzare nuovi interventi allo scopo di aumentare la sicurezza idraulica del RI AR.
In tale progetto, “Progetto Marchi”, si era prevista la realizzazione ulteriore nuovo sfocio a mare del RI mediante la realizzazione di un nuovo altro braccio di canale tombinato con sfocio nella zona del porto detta AR (fig. 4-5-6 all. 22).
pagina 13 di 28 Il “Progetto Marchi” (all. 2) fu poi eseguito con importanti varianti che risultano sostanziali nella definizione della posizione della presa della portata di magra e degli afflussi del RI AR nell'area portuale nelle fasi di piena, in particolare:
• nella parte relativa alla regolarizzazione delle sezioni idrauliche dell'alveo del RI AR nella zona sottostante Via delle Fontane e Piazza dell'Annunziata non risulta che siano state realizzate le previste opere per la derivazione della portata di magra costituite da uno sghiaiatore e dall'opera di presa e da una briglia pneumatica: opere di derivazione che dovevano sostituire quelle similari (costruite dall'impresa Magri) presenti nella tombinatura con sfocio in di cui l'originario Parte_2
“Progetto prevedeva la demolizione;
Tes_2
• non è stata effettuata quindi la demolizione dello sghiaiatore, della presa di magra e della briglia presenti sulla asta terminale del RI realizzata dall'impresa Magri nel 1992-1994: dagli elaborati grafici forniti da (redatti dall'impresa Magri) si evidenzia che le opere in funzione oggi per la CP_2 derivazione della portata di magra da inviare al depuratore, risalgono al 1994/95 alla costruzione della canalizzazione tombinata dell'asta terminale del RI AR con sfocio in Calata Salumi-Ponte SI;
• riguardo alla realizzazione della derivazione del RI con sfocio nell'area portuale della AR, che doveva attribuire al ramo originale del RI con sfocio in calata la funzione di scolmatore, la Pt_2 derivazione è stata realizzata ma con modalità diverse per cui la funzione di scolmatore è stata invertita e scolmatore è diventata la derivazione con sfocio in AR. Pertanto dalle varianti progettuali su riportate, durante i normali eventi di pioggia, nelle fasi di morbida e di normale piena che supera la portata di progetto, il flusso del RI AR va a sfociare nello specchio acqueo di Parte_2
Il ctu, sulla scorta di detta documentazione, ha quindi appurato che, solo in caso di eventi di pioggia molto intense e di conseguenti piene importanti, quando il pelo libero del RI supera l'altezza di m 0,65 della briglia all'imbocco della derivazione, una parte della piena viene affluisce in AR (in variante di quanto era previsto nel “Progetto relativamente alla funzione di scolmatore e al Tes_2 posizionamento delle opere di presa della portata di magra).
Quindi, da come si configura la tombinatura e la posizione e altezza delle due briglie, è evidente, che nel caso di intasamento della presa di magra e/o malfunzionamento dell'impianto di pompaggio lo sfocio a mare del RI AR in è quello a maggior carico inquinante. Parte_2
In particolare, il ctu, tramite videoispezione a uomo con le relative fotografie tratte dai filmato (all. 17), ha confermato la configurazione delle canalizzazioni del RI AR e la presenza delle briglie all'imbocco della derivazione e la presenza delle opere della presa di magra e della briglia sulla originale asta del RI con sfocio in alla radice del Ponte SI. Parte_2
Nella canalizzazione del RI AR ha osservato notevoli depositi di materiali, costituiti da limo, sabbia, risetta, pietre e detriti sia in corrispondenza dei due canali provenienti da sotto via delle Fontane (fig. 60-61 all. 22) che più a valle lungo la tombinatura (fig. 53-54-55 all. 22) e soprattutto in corrispondenza dello sghiaiatore e a ridosso della briglia (fig. 42-44-46-49-50- 51 all. 22).
Poco a monte della briglia e in corrispondenza della presa di magra ha poi individuato tre scarichi fognari (fig. 42-43 all. 22) che dalle tav.
1.5 dell'allegato 3 risultano essere gli scarichi provenienti dal complesso di residenze e attività commerciali realizzate da e ubicate sul Ponte Parte_1 SI. Detta tavola mostra la presenza di almeno una condotta del diametro di mm 200, contrassegnata come : il ctu ha osservato che le tre condotte invece di immettersi e Parte_1
pagina 14 di 28 scaricare direttamente nel canale della presa di magra, scaricano all'interno della tombinatura, ma che comunque avvengono a monte della briglia e i corrispondenza della presa di magra.
Proceduto all'esame degli interventi di ristrutturazione dell'area concessionata realizzati da
[...]
, il CTU ha ritenuto, anche in replica a quanto osservato dal che le opere Parte_1 CP_1 realizzate in prossimità dello sbocco a mare del RI AR non abbiano incidenza rispetto alle criticità lamentate.
Infatti i relativi scarichi fognari, seppur realizzati in modo difforme da quanto indicato nella documentazione grafica, dovrebbero comunque essere captati e inviati al depuratore in quanto lo scarico a bocca libera avviene all'interno della tombinatura a monte della briglia e in prossimità della presa di magra.
In risposta dunque al primo quesito (Individui le cause dei lamentati pregiudizi nello specchio d'acqua compreso all'interno del compendio demaniale in concessione a Parte_1 avendo cura di precisare se essi siano imputabili e riferibili allo scarico in mare del RI AR, come sostenuto da parte attrice, o ad altra causa, avendo cura di valutare l'incidenza delle opere realizzate da in qualità di concessionaria, in prossimità dello sbocco a Parte_1 mare di cui si tratta, rispetto alle criticità lamentate) il ctu ha appurato che in condizioni di magra e di corretta manutenzione delle prese di magra e della stazione di pompaggio, dal RI AR non può verificarsi alcun flusso di acque reflue da monte della briglia allo specchio acque tra e Parte_2 Ponte SI.
Pertanto poichè non vi è evidenza di altri scarichi operanti nello stesso specchio acqueo di Pt_2
ha ritenuto che i pregiudizi lamentati in atti negli anni 2008 – 2012 siano da attribuire
[...] allo sfocio del RI AR a seguito di problematiche relative alla captazione e allontanamento della portata di magra: problematiche da attribuire al possibile e molto probabile intasamento della presa di magra conseguente ai depositi di detriti a ridosso delle opere di presa e della briglia e/o al malfunzionamento dell'impianto di pompaggio (la videoispezione a uomo ha mostrato uno stato dei luoghi preoccupante riguardo alla possibilità che possano verificarsi con facilità problematiche riguardanti l'opera di presa e l'impianto di pompaggio come intasamenti dell'opera di presa e/o malfunzionamenti dell'impianto. In queste eventualità lo sversamento di liquami in mare risulta quasi immediato in quanto quasi tutto lo spazio a ridosso della briglia e della presa di magra è occupato dai materiali depositati dal RI. A seguito di quanto riscontrato, il ctu ha ritenuto che la mancata rimozione dei depositi riscontrati siano stati causa e possano essere causa di malfunzionamenti dell'impianto di derivazione dei reflui e del loro invio al depuratore tramite la stazione di pompaggio con conseguente sversamento di acque di fogna nella specchio acqueo di Il CTU ha confermato che, al momento della videoispezione, l'opera Parte_2 di presa era funzionante, ma ha altresì dichiarato che la presenza di detriti accumulati tutto attorno, a cominciare dallo sghiaiatore, costituisce un rischio evidente di mal funzionamento e di possibili e probabili interruzioni del servizio di allontanamento dei reflui. Addirittura non si è potuto neanche appurare l'esistenza dello sghiaiatore che non era visibile per la quantità di depositi che lo coprivano: evidente che in tale situazione lo sghiaiatore ha esaurito la funzione per cui è stato realizzato ovvero quella di trattenere il materiale portato dalla corrente del torrente ed evitare che possa nuocere alla presa di magra e all'impianto di pompaggio).
Con riferimento, poi, alla natura delle acque provenienti dal RI AR (secondo quesito) il ctu ha chiarito che il RI, benché tombinato per buona parte del suo percorso a partire zona del dove CP_29 nasce e a proseguire in mezzo agli edifici e sotto le strade del centro storico, mantiene la sua funzione pagina 15 di 28 naturale di rivo, ovvero di torrente, che, per la sua brevità e conformazione, alterna a lunghi periodi di magra alcune piene rapide, brevi e impetuose. Le acque di pioggia insieme con quelle drenate dal terreno e quelle reflue della città, tutte raccolte dal RI AR, attraverso la tombinatura della sua asta terminale giungono in prossimità nello specchio acqueo tra Ponte SI e Parte_2
Nei periodi di magra, le acque del RI sono prevalentemente acque di fogna e come tali devono essere raccolte dalle opere di presa della portata di magra, prima dello sfocio a mare, e inviate tramite la stazione di pompaggio al depuratore della AR.
Le acque del RI AR, organismo fluviale a carattere torrentizio, sono miste con netta prevalenza per la maggior parte del tempo di acque luride e invece prevalenza puntuale di acque meteoriche in occasione di eventi di pioggia.
Quando la portata del RI supera quella che impianto di pompaggio è in grado di allontanare, i reflui giungono in mare nello specchio acqueo di (fig. 1-3-4 all. 22): Parte_2
• nel caso il supero della capacità di derivazione sia dovuto a eventi meteorologici le acque reflue sono diluite nelle acque di piena del RI in un rapporto circa 6 a1,
• nel caso il supero della capacità di derivazione sia dovuta a problematiche inerenti l'opera di presa o l'impianto di pompaggio, quindi a seguito del materiale depositato dietro la briglia i reflui facilmente a tracimano tal quali in mare con una forte impatto ambientale.
Riguardo, in particolare, al punto del quesito che chiede se il tratto finale dell'opera possa qualificarsi come un componente della rete fognaria, il ctu ha ritenuto necessario distinguere due parti del RI AR in relazione alla presenza delle opere di presa della portata di magra che, carica dei reflui cittadini, viene deviata verso la stazione di pompaggio e inviata al depuratore.
Il ctu ha ritenuto che la parte a monte delle opere di presa abbia le caratteristiche di fognatura mista e come tale viene trattata nella sua parte terminale proprio grazie alle opere di presa della portata di magra e quindi all'invio dei reflui al depuratore.
La parte terminale del RI, a valle delle opere di presa, non fa invece più parte della rete fognaria essendogli sottratti nella normalità meteorologica e funzionale delle opere di presa i reflui cittadini, come previsto dalle norme.
Considerato quindi che il RI AR è un organismo fluviale naturale a carattere torrentizio, il ctu ha ritienuto che il suo scarico a mare, nel caso che a seguito di eventi meteorologici la sua portata ecceda quella che l'impianto è in grado inviare alla depurazione (pari alla portata di magra per un franco di circa 6,5 volte), non necessiti di alcuna autorizzazione (nella sostanza ha ritenuto che la progettazione e costruzione dell'opera sia adeguata alla buona tecnica in quanto nella sezione a valle di tutti gli scarichi vi sono le opere di presa della portata di magra che sottrae le acque di fogna allo scarico in mare e impedisce che giungano tal quali nelle acque portuali).
Parimenti è da escludere che i rifiuti urbani quali bottigliette di plastica, pezzi di legno, brandelli di teli di plastica, stracci, scope, pezzi di corteccia, fogliame, un topo morto, ecc. (osservati sul materiale fotografico prodotto) possano essere addebitati allo scarico del RI AR (mentre, come detto, il materiale fecale fosse proveniente dallo sfocio a mare del RI AR non rientra nella definizione di rifiuto data dal primo comma dall'art. 183 d.lgs n. 152/2006 ma deriva dal malfunzionamento del pagina 16 di 28 sistema di presa della portata di magra e/o dell'impianto di pompaggio dei reflui verso il depuratore della AR). Appare quindi fuori contesto il richiamo operato in tal senso da parte attrice (“D'altra parte, se non si volesse considerare il controverso accumulo di materiali provenienti dalle opere poste al termine del rio AR alla stregua di uno scarico, con le sopra illustrate conseguenze in termini di legittimità/liceità, in ogni caso si dovrebbe riconoscere che quei materiali rappresentano di certo un frutto del processo industriale realizzato tramite il collettore fognario e la vasca, di cui il produttore si disfa o ha l'intenzione (o addirittura l'obbligo) di disfarsi e dunque si tratterebbe di rifiuti, secondo la relativa nozione comunitaria e contenuta (oggi) nell'art. 183 del d. lgs. n. 152/2006. Ciò comporta che il loro abbandono incontrollato in mare, in spregio delle regole riguardanti la gestione e lo smaltimento, sia senz'altro contrario alle norme dello stesso d. lgs. n. 152/2006 (vedasi l'art. 192)”.
Rispetto, poi, alla questione se il tratto della canalizzazione ove sono stati rinvenuti i depositi rientri nell'ambito di affidamento in concessione a , il ctu ha appurato che, in base alla Controparte_2 definizione riportata nell'atto di affidamento a della rete fognaria e degli impianti Controparte_2 di depurazione (doc. 11 di parte a pag. 5 di 24 è chiaro cosa debba intendersi per Controparte_1 reti fognarie affidate in concessione: “per reti fognarie si intendono le opere appositamente realizzate allo scopo di attuare l'allontanamento dagli insediamenti delle acque superficiali (meteoriche ,ecc.) e di quelle reflue provenienti dalle attività umane, …....”.
In particolare, il ctu ha correttamente riportato che la tombinatura dell'ultimo tratto del RI è una prosecuzione della copertura dell'alveo che caratterizza tutto il suo percorso attraverso la città.
L'opera di canalizzazione e copertura dell'asta terminale del RI AR ha avuto molteplici scopi: migliorarne la sicurezza idraulica, ordinare e definire il percorso del RI, migliorare l'aspetto dell'area del ed eliminare l'ostacolo dovuto all'alveo così da poter sfruttare e ampliare la superficie Parte_1 disponibile.
La costruzione della canalizzazione tombinata fino allo sfocio in mare costituisce una irregimentazione del RI AR con lo scopo di mettere ordine nell'area del e con la copertura del rio Parte_1 eliminare un ostacolo naturale così da poter sfruttare e ampliare la superficie disponibile.
La tombinatura è una prosecuzione della copertura del RI che caratterizza tutto il suo percorso attraverso la città.
Ora, è pacifico che il rio AR sia di competenza del in quanto rivo, ma poiché assume CP_1 la connotazione di fognatura mista le opere realizzate al suo interno per le necessità di depurazione dei reflui sono di competenza del gestore della rete fognaria.
In particolare, la realizzazione della canalizzazione si era resa necessaria anche per realizzare a valle dell'ultimo scarico fognario la derivazione della portata di magra alla depurazione.
Quindi nella tombinatura del tratto terminale del RI AR, a circa m 70 dallo sfocio in mare, per effettuare tale derivazione, furono realizzati uno sghiaiatore, la presa della portata di magra, uno sbarramento/briglia per impedire la risalita della marea e a sinistra della canalizzazione la stazione di pompaggio per inviare i reflui al depuratore.
Dalla presa di magra in poi, la parte terminare del RI AR essendo stata depurata dei reflui fognari, torna ad essere parte di un organismo fluviale e quindi, come d'altronde tutto il suo percorso, naturalmente soggetto a variazioni di portata in funzione degli eventi meteorologici. pagina 17 di 28 Pertanto è del tutto corretta l'affermazione del ctu in base alla quale la parte terminale del RI, seppur canalizzata e tombinata. a valle della presa della portata di magra, non possa qualificarsi come facente parte della rete fognaria e quindi tale parte non rientri in affidamento in concessione a CP_2
[...]
Mentre per quanto riguarda le opere della presa di magra e l'impianto di pompaggio queste rientrano senz'altro nell'ambito dell'affidamento a in quanto apparati e strutture appositamente CP_2 realizzate per derivare i reflui alla stazione di pompaggio e inviarli al depuratore.
Detto ciò, risulta evidente che essendo il RI di competenza del ed essendo i depositi frutto CP_1 della sua azione, anche l'ordine di rimozione dei depositi dallo sghiaiatore e dalla zona circostante la briglia, in quanto insistenti su impianti dei quali l'ente pubblico non ha mai perso la disponibilità ed il potere di controllo, ed estranei a quelli affidati per l'espletamento dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque, siano da impartire all'ente civico 4.
Sul punto non è condivisibile l'assunto del secondo cui, come rilevato dall'Arch. , CP_1 P_0 l'onere di rimozione dei detriti depositatisi nello sghiaiatore e in prossimità della presa di magra rappresenterebbero un obbligo per il gestore della fognatura in quanto funzionale a mantenere l'impianto di pompaggio in perfetta efficienza perché, semmai, è vero il contrario: fermo, infatti, un dovere di cooperazione rispetto alla segnalazione di eventuali anomalie da parte del gestore5, la rimozione, su un bene estraneo all'oggetto dell'affidamento, compete all'ente pubblico che, con la sua omissione, rischia di pregiudicare il funzionamento del SII, della cui gestione operativa CP_2 è titolare.
Altre e diverse condanne ad un “facere” (se si eccettua il dovere di generico controllo del gestore
[...] sulle opere della presa di magra e dell'impianto di pompaggio) non sono concepibili. CP_2
Resta, infine, da esaminare la questione sull'innalzamento del fondale nei pressi dello sfocio del RI AR (che è stato mediamente di circa m 1,30 rispetto alla situazione del 1998 e di questi uno strato di circa m 0,15/0,20 è costituito dai limi e fanghi come riportato nei doc.12, doc.15 e doc.18 di parte attrice).
È pacifico che parte dell'innalzamento del fondale sia dovuto al trasporto solido effettuato dal RI AR negli eventi di piena.
Il ctu ha, tuttavia, correttamente valorizzato, sul punto, il dato che il RI AR sfocia da sempre nel porto di NO come altri 11 torrenti e che tutti hanno la caratteristica di fognatura mista: la presenza del limo che copre il fondale del porto in spessori più o meno variabili è dunque una costante, soprattutto in corrispondenza degli sfoci.
CP_ 4 Già nel 2014 il nel dare l'incarico a di risanare il tratto terminale della tombinatura si era assunto l'onere di CP_1 rimuovere i depositi presenti in detto tratto del RI” (cfr. pag. 15, Relazione). Cfr. altresì ordinanza cautelare resa nel proc.n. 2832/2020 prodotta in atti. 5 Cfr. quanto previsto a pag. 7 del disciplinare AMGA (doc. 11 delle produzioni del ove è previsto l'obbligo del CP_1 TO di comunicare “al ed a tutti gli Enti ed organismi di controllo competenti” la situazione dovuta ai depositi CP_1 e di prospettare i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza degli impianti;
ciò in quanto la situazione è in grado di mettere fuori servizio la presa di magra e di conseguenza la stazione di pompaggio.
pagina 18 di 28 Il fatto che detti torrenti fungano da fognatura mista giustifica, inoltre, che i limi e gli altri materiali da essi provenienti contengano un alto tasso di carica batterica di origine fognaria. Tasso di carica batterica che è tanto più elevata quanto più si è prossimi allo sfocio dei rii.
Inoltre, è evidente che in concomitanza con gli eventi meteorici che investono il bacino idrografico del rio AR, si generano incrementi delle portate idrauliche, della capacità erosiva e dei solidi trasportati dalla corrente.
Tali solidi sono costituiti da detriti, terreno e quindi anche fanghi, sabbie e limi.
Questi ultimi sono costituiti in parte da residui fognari e dalle polveri e in parte da rifiuti vari presenti sul suolo cittadino e trasportati dalla pioggia nel rio.
Negli eventi di piena, dunque, oltre a un notevole incremento degli apporti di sostanze inquinanti, si ha anche l'apporto di materiali galleggianti d'origine sia naturale (rami, fogliame, ecc.) che quindi si decompongono e degradano.
I prodotti di tali eventi insieme che con i materiali provenienti dalle attività portuale incidono negativamente sull'evoluzione delle batimetrie del bacino portuale.
Questa è la situazione connaturale al RI AR (ovvero fisiologicamente connessa alla sua natura), evidentemente nota, o che avrebbe dovuto esserla, al Concessionario dell'area (e, in particolare dello specchio d'acqua di cui è causa).
Appare quindi “evidente” che negli anni ci possa essere stato un interramento dei posti barca più prossimi alla sfocio del RI AR;
come è evidente che questa situazione possa essere stata (in parte) aggravata della mancata rimozione dei detriti accumulati nello sghiaiatore e a ridosso della briglia (i detriti acculatisi a ridosso della briglia a causa del completo riempimento dello sghiaiatore costituiscono una rampa attraverso la quale il trasporto solido del RI, anche il più grossolano, trasportato dalla corrente di piena, è in grado di raggiungere l'area portuale di . Parte_2
Di fatto, negli anni (si tratta di un ventennio, a partire dalla prima denuncia) parte attrice (benchè contrattualmente obbligata, nei confronti del concessionario, a porre in essere tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni ottenuti in concessione: nell'atto di Concessione delle aree alla società Porto storico di NO S.p.A., doc 1 di parte attrice, alla pag 14 art.
4.4 si legge: il concessionario si impegna a provvedere “a sua cura e spese per tutta la durata della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate, alla loro buona conservazione e alla loro normale efficienza e buon grado di funzionamento”) non ha mai sostenuto alcun intervento6.
Ora, in siffatto contesto, si ritiene che il “diritto ad ottenere la riduzione in pristino stato” del fondale nei confronti dei soggetti che possano aver contribuito ad alterare colposamente lo stato dei luoghi, non possa sorgere, in capo a parte attrice, per il sol fatto di essere titolare del diritto concessorio se l'immutazione dello stato dei luoghi, e quindi l'interramento, non sia rigorosamente accompagnata 6 Il fatto che, nello schema del piano dei dragaggi programmati dall'Autorità Portuale, non sia previsto nessun intervento nello specchio acqueo in concessione a PMA porta a concludere che gli interventi per il mantenimento della profondità del fondale sia a carico della società concessionaria in virtù di quanto previsto nell'atto di Concessione alla società Porto storico di NO S.p.A. (doc 1 di parte attrice). pagina 19 di 28 dalla prova di una inefficienza del bene che esponga il concessionario al rischio di sopportare dei costi di manutenzione non previsti/prevedibili o superiori rispetto a quanto previsto/prevedibile.
Si veda, con specifico riferimento alla questione dell'interramento del fondale, ctu pag. Per_1 73: “la citata perizia evidenzia come tutti i 10 posti barca oggetto di analisi siano stati occupati Per_3 da imbarcazioni, sia pure in via non continuativa;
non è dato sapere le dimensioni e le caratteristiche delle imbarcazioni che effettivamente sono state ormeggiate nel corso degli anni, ma evidentemente il parziale interramento del fondale risulta quindi non aver impedito l'utilizzo degli ormeggi. Tanto che dalla citata perizia di parte, risulta che gli ormeggi in questione siano stati sfruttati persino da un rimorchiatore (vedasi per anno 2015 posto D1)”.
Allo stato degli atti non è possibile dire se e quando, nel termine di scadenza del diritto concessorio, l'attività di dragaggio del (che peraltro non è suscettibile di esecuzione in forma specifica da Pt_5 parte di alcuno dei convenuti) verrà posta in essere o verrà pretesa dal concedente e dunque non è stimabile, in termini di attualità, il diritto ad ottenere il risarcimento, neppure per equivalente (di tanto vi è prova anche nel tenore stesso della domanda, cfr. pag. 9 atto di citazione ”Lo scarico di cui trattasi, provocando il galleggiamento (dapprima) ed il deposito (successivamente) di materiali fognari e di rifiuti e detriti dai medesimi contaminati nelle acque concesse a , Parte_1 antistanti i suoi immobili a destinazione commerciale e gli immobili da essa realizzati e trasferiti a terzi, determina: -un oggettivo danneggiamento / deturpamento dello specchio acqueo e del fondale, incidente anche sulla relativa funzionalità, del quale può essere chiamata a Parte_1 rispondere verso l'Autorità portuale, in quanto gravata dell'obbligo di manutenzione del compendio del quale gode per concessione”).
Conclusivamente (anche tenuto conto dell'attività manutentiva delle strutture e dell'impianto per la raccolta e l'invio dei reflui al depuratore svolta per gli anni 2019-2020-2021 e in parte 2022 che non hanno più fatto emergere situazioni di danno) l'unica criticità che permane è dovuta alla presenza dei depositi all'interno della tombinatura. E la loro permanenza esclude in radice, per gli effetti di danno che è in grado di produrre, qualsivoglia prescrizione del diritto alla sua rimozione.
Per la presenza di questi depositi si ritiene, infatti, che la possibilità di intasamenti della presa di magra e/o di guasti dell'impianto di pompaggio siano molto probabili: in questa evenienza i reflui con buona immediatezza, per la presenza stessa dei depositi, giungono a riversarsi a valle della briglia e quindi nello specchio acqueo portuale tra e Ponte SI. Parte_2
Pertanto, va ordinato al di rimuovere tutti i depositi presenti nella canalizzazione e nello CP_1 sghiaiatore a ridosso della presa di magra e della briglia. In una situazione così bonificata, va poi ordinato a (nell'ambito delle funzioni a lei espressamente assegnate) di predisporre un CP_2 programma di verifiche e controlli delle opere della presa di magra e della stazione di pompaggio (mentre la regolarità del funzionamento della stazione di pompaggio può essere effettuata a mezzo di telecontrollo, la verifica del livello dei detriti nello sghiaiatore e dello stato della presa di magra deve essere fatta a vista a scadenze prefissate e in ogni caso quando si verifichino eventi di pioggia di una certa rilevanza. In base a questi controlli dovrà poi essere predisposta la rimozione dei depositi quando questi abbiano occupato il 70% della capacità dello sghiaiatore).
Nessuna altra azione di danno (per equivalente) è predicabile.
Gli effetti dannosi di cui parte attrice si duole si basa su fotografie e sui verbali di non conformità di risalenti agli anni tra il 2008 e il 2011 e su un articolo di giornale del maggio 2013. pagina 20 di 28 La documentazione fotografica allegata ai verbali di non conformità, unitamente al fatto che di tale situazione se ne sia occupata anche la stampa, è prova che almeno in quegli anni la problematica lamentata esisteva e che tale problematica poteva avere origine per le dimensioni dei fenomeni solo dallo sfocio del RI AR.
Il fatto che ora, dopo diversi anni, il CTU non abbia più riscontrato tali problematiche può dipendere da situazioni occasionali o da una miglior gestione dell'impianto di derivazione della portata di magra da parte del TO probabilmente grazie a un più frequente controllo della presa di magra e un più pronta azione di rimozione di eventuali intasamenti, come la lista degli interventi eseguiti negli ultimi tre anni induce a pensare (in particolare, nel corso delle operazioni peritali e nei vari sopralluoghi effettuati nel 2022 e nel 2023 per le esigenze della consulenza, sia in estate che in inverno, lungo calata e in Pt_2 particolare sull'isola alla radice di Ponte SI (fig. 1-2), che copre e nasconde lo sfocio a mare del RI AR, il CTU non ha riscontrato la presenza di fenomeni di galleggiamento e deposito di materiali fognari/rifiuti/detriti. Analogamente nell'area e presso le attività commerciali ivi insediate non si è rilevato la diffusione di odore di fogna. Nelle occasioni sopradette tenuto presente che trattasi di area portuale, il CTU non ha rilevato una particolare torbidità dello specchio d'acqua. L'unica cosa che è stata osservata, talvolta, in superficie dell'area della marina, è la risalita di bolle di gas dal fondale).
Questo, se non esclude, come sopra evidenziato, l'interesse ad agire rispetto ad una costante, programmata e responsabile manutenzione e gestione del RI, per evitare che in futuro possano ripresentarsi fenomeni simi a quelli verificatisi in passato, ha invece un evidente impatto sull'azione di risarcimento per equivalente che non appare adeguatamente supportata.
Parte attrice, in particolare, ha articolato la sua domanda risarcitoria nei seguenti termini:
▪ danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti-barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
▪ danni da minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00;
▪ danni da minor valore delle vendite, in parte iniziate ed in parte ancora da concludersi, del prolungamento del diritto di superficie (dall'originaria scadenza del 2051 al 2090), per non meno di Euro 400.000,00;
▪ danni all'immagine di , per non meno di Euro 300.000,00 o comunque la Parte_1 somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Ha inoltre allegato la perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e l'indecoroso spettacolo provocati dal galleggiamento e dalla presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR.
Il giudice ha licenziato apposita consulenza per verificare se i (limitati, nel tempo) fenomeni descritti da parte attrice avesse potuto avere un effetto sulla:
(i) limitazione all'utilizzo dei posti-barca in prossimità dello scarico, nonché dell'attrattività e quindi della redditività dei posti-barca in tale area;
pagina 21 di 28 (ii) perdita di valore dei diritti di , originanti dalla concessione Parte_1 demaniale marittima e dall'atto suppletivo, sugli immobili di residenza e sugli immobili commerciali, nella prospettiva della cessione a terzi di tali diritti.
Ed ha indicato al ctu, ai fini della quantificazione dei possibili danni, alcuni parametri di massima;
con riferimento al quesito sub. i) del numero di posti barca sfruttabili in condizioni di normali utilizzo e di quelli effettivamente sfruttati;
della reddittività dei posti barca sfruttabili in condizioni di normali utilizzo e dei redditi effettivamente incamerati, avendo cura di precisare, ove sia registrata un'inflessione, se questa possa causalmente essere ricondotta ai fenomeni denunciati o ad altro autonomo processo causale, valutato il settore di riferimento;
ciò al fine di esprimere un giudizio di valore sugli effettivi “ danni da ridotto/mancato utilizzo della banchina e dei posti-barca, per non meno di Euro 50.000,00/anno a partire dalla data di messa in esercizio del porto turistico risalente al 1996, o comunque la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”;
con riferimento al quesito sub. II) del concreto andamento del mercato immobiliare nel contesto di riferimento e del valore delle locazioni commerciali e delle vendite nel periodo in contestazione: quindi, da un lato, dell'effettiva perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e per il galleggiamento e la presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
dall'altro del minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, ciò al fine di esprimere un giudizio di valore sulla stima del danno, non espressamente quantificata, nel primo caso, e prospettata, nel secondo caso, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00 quando alle vendite già concluse e per non meno di Euro 400.000,00 per quelle già iniziate e non concluse (che il ctu vorrà documentalmente verificare sulla base di quanto già prodotto in giudizio).
Il ctu dott. ha opportunamente osservato, rispetto al primo punto: Per_1
che le tabelle allegate agli elaborati del Geom. e del CTP di , con Per_3 Parte_1 riferimento ai 6 posti barca dell'intero pontile C e ai primi 4 posti barca del pontile D, nell'arco di tempo complessivo considerato (2004 - 2023) evidenziano senza dubbio:
▪ una minore percentuale di occupazione rispetto agli altri pontili;
▪ un'applicazione, in taluni casi, di prezzi inferiori al listino.
In linea di principio, questi elementi farebbero propendere per una collocazione penalizzata dei suddetti posti barca, in quanto ubicati in corrispondenza dello sfocio del RI AR;
con tutte le conseguenze già rilevate dall CTU Ing. sia in punto liquami e miasmi (almeno in certi Per_2 periodi), sia in punto interramento fondale (e quindi impossibilità di sfruttare un maggiore pescaggio per talune imbarcazioni).
Tuttavia ha osservato che le tabelle prodotte dai consulenti/CTP di parte attrice appaiono costruite sulla base di documentazione che non risulta prodotta in atti, se si eccettua la copia del solo contratto riferito al pontile C, stipulato per il periodo 1.10.2014 – 30.9.2016, fra Parte_1
e la società “Aethalia Yacht Agency L” (allegato alla perizia Geom. .
[...] Per_3
In altri termini – scrive il ctu, “per poter verificare, sia i prezzi applicati, sia i periodi di occupazione dei singoli posti barca, occorrerebbe controllare, in particolare, le fatture effettivamente emesse da MPA e i relativi contratti con i clienti, per l'intera attività di gestione del porticciolo, sì da avere il pagina 22 di 28 quadro completo e analitico al tempo stesso. Da tale disamina d'insieme, potrebbero emergere anche le mancate ovvero ridotte occupazioni. Ma per effettuare un accertamento di questo tipo non si può fare a meno di un panorama documentale completo (ovvero registri delle fatture emesse, fatture attive e contratti stipulati con i clienti, per ciascuna dellle annualità considerate). La completezza documentale dovrebbe inoltre attenere a tutti i posti barca gestiti da MPA, sì da poter effettuare non solo i riscontri necessari, ma anche i confronti fra i dati relativi all'area ritenuta penalizzata e quelli riguardanti la parte rimanente del porticciolo. Diversamente, le tabelle prodotte da MPA, senza supporto documentale di riscontro/confronto, assumono mero valore di parte;
da un altro angolo visuale la CTU, senza tali supporti, si risolverebbe di fatto in un semplice esercizio di verifica delle sommatorie delle tabelle – esercizio evidentemente privo di utilità accertativa”.
Ed appare evidente che i capitoli di prova orale dedotti sub. 9 e 10 da parte attrice assumono una tale pregnanza tecnica da non poter essere demandati a teste, ma avrebbero richiesto, necessariamente, una conferma documentale.
Il ctu ha quindi, del tutto condivisibilmente concluso, di non essere “in condizione di esprimersi sull'accertamento e giustificazione documentale (e quindi anche sulla quantificazione) del danno per mancato o ridotto utilizzo dei 6 posti barca relativi all'intero pontile C e ai primi 4 posti barca del pontile D”.
Oltretutto, la stessa perizia di parte del Geom. espone livelli di occupazione dei 10 posti barca Per_3 ritenuti penalizzati (intero pontile C e ormeggi D1-D2-D3-D4), molto variabili: ad esempio, con riferimento all'anno 2005 si rappresenta un'occupazione dello 0% (in pratica non sarebbe stata ormeggiata alcuna imbarcazione); mentre nel 2015 si registrerebbe una occupazione dell'intero pontile C e dei posti barca D3 e D4 al 100%37; negli altri anni si riportano, in perizia diverse Per_3 percentuali con diverso grado di occupazione
L'unico documento prodotto, come sopra detto, che potrebbe evidenziare una differenza (a sfavore di
) fra quanto indicato in listino prezzi e quanto effettivamente contrattualizzato, è la Parte_1 copia di un contratto15 stipulato fra parte attrice e la società “Aethalia Yacht Agency L” (allegato alla perizia Geom. , per il periodo biennale 1.10.2014 – 30.9.2016. Per_3
Anche in questo caso il ctu ha, in ogni caso, opportunamente osservato che l'importo di € 52.700,00 costituisce l'unica differenza rilevabile da un documento di supporto, quale minore importo contrattualizzato rispetto ai prezzi di listino.
Non si può escludere – scrive il ctu - che tale differenza possa essere imputabile (anche) ai disagi dello sfocio del RI AR evidenziati dalla CTU Ing. ; ma non si può neppure escludere che Per_4 sia stato praticato uno sconto (anche) per l'affitto cumulativo di 6 posti barca per due anni.
Appare quindi evidente che il danno non è provato.
Con riferimento poi al quesito sub. II) – e, quindi, del concreto andamento del mercato immobiliare nel contesto di riferimento e del valore delle locazioni commerciali e delle vendite nel periodo in contestazione, al fine di verificare, da un lato, l'effettiva perdita di appetibilità e quindi di valore e di redditività dei locali commerciali affacciati sullo specchio acqueo interessato, nonché collocati nelle vicinanze, per i miasmi e per il galleggiamento e la presenza dei residui fognari scaricati dal rio AR;
dall'altro il predicato minor valore degli immobili venduti a partire dall'anno 2000 in diritto di superficie nell'area interessata dai miasmi e comunque dall'influenza dello scarico in questione, ciò pagina 23 di 28 al fine di esprimere un giudizio di valore sulla stima del danno, non espressamente quantificata, nel primo caso, e prospettata, nel secondo caso, per non meno di Euro 300/mq e dunque per non meno di Euro 1.000.000,00 quando alle vendite già concluse e per non meno di Euro 400.000,00 per quelle già iniziate e non concluse – il ctu è pervenuto a conclusioni non dissimili.
Anzitutto il ctu si è trovato nell'oggettiva difficoltà di identificare l'area del compendio immobiliare effettivamente interessata dal danno lamentato da parte attrice (il CTP di MPA precisava nel corso della riunione peritale del 24.11.202317 che il perimetro su cui concentrare la valorizzazione del danno riferito alla componente immobiliare poteva circoscriversi al solo lato sud del compendio “SI Sud” individuato forfetariamente nel primo terzo a partire dalla radice del molo).
Dopodiché il consulente ha effettuato una meticolosissima attività di indagine e confronto basata sulle seguenti operazioni:
I. mappatura analitica delle unità immobiliari del “SI Sud”, sia lato mare, sia lato interno;
II. individuazione delle unità immobiliari facenti parte del “primo terzo” del CP_16
22;
[...] III. analisi dei rogiti notarili di cessione, da parte di MPA, del diritto di proprietà superficiaria delle unità immobiliari censite – non solo per il primo terzo, ma anche per le rimanenti unità; IV. verifica dei prezzi di cessione realizzati da MPA riferiti alle unità del “SI Sud”; V. estrazione di visure catastali storiche riguardanti tutti gli immobili in questione, per verificarne le caratteristiche, la metratura e le eventuali variazioni, fra cui gli eventuali rinnovi;
VI. determinazione del prezzo a metro quadro derivante dalla divisione del prezzo indicato in rogito con i metri quadri dell'unità immobiliare23 . VII. Interrogazione delle serie storiche OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia Entrate, per la verifica dei valori della zona genovese ove insiste Ponte SI;
VIII. Confronto fra prezzi realizzati da MPA e valori OMI;
IX. Confronto fra prezzi realizzati da MPA con riferimento al “primo terzo” rispetto a quelli realizzati da MPA per le rimanenti unità del ”; CP_16 X. Confronto fra i prezzi realizzati da MPA per le unità abitative in corrispondenza dei vari piani (primo, secondo, terzo) nell'ambito del “primo terzo” del ”. CP_16
All'esito di tale indagine il ctu ha opportunamente osservato che:
▪ oggetto delle cessioni immobiliari (operate per lo più nel corso del periodo 2000-2001) da MPA sia stato il diritto di proprietà superficiaria;
tale diritto ha una configurazione diversa (in quanto di minore portata) rispetto al diritto di piena proprietà (la concessione demaniale influisce direttamente su quanto “acquisito” dal cessionario, in termini di durata e persino di rischio di veder sfumare l'acquisto, senza risarcimento alcuno, qualora venisse meno la concessione in capo a MPA. Si tratta quindi di un diritto “temporaneo” tanto che, in funzione della restituzione del cespite alla fine del periodo concessorio);
▪ non sono state riscontrate anomalie (ovvero prezzi penalizzati) nell'ambito delle cessioni eseguite da MPA per il primo periodo di concessione (fino al 2051), in particolare in relazione agli immobili del “primo terzo”, oggetto di analisi;
pagina 24 di 28 ▪ per il secondo periodo di concessione (fino al 2090), sussistono invece oggettivi problemi di verifica, mancando validi elementi di confronto.
Il particolare, il ctu ha opportunamente osservato che, pur risultando i disagi lamentati fin dagli anni '90 (ossia ben prima delle cessioni di MPA), le vendite sono state perfezionate in un lasso di tempo relativamente ristretto, appena ultimati i lavori, sia per le unità del primo terzo, sia per le rimanenti;
segno che la domanda delle unità immobiliari non risulta aver subìto “incertezze”, incontrando al contrario molto interesse da parte di una platea di acquirenti, certamente di livello benestante (tanto da acquisire in molti casi anche pertinenze quali posti auto nell'attigua autorimessa ovvero disporre della possibilità di ormeggio per posti barca, a due passi dal centro cittadino genovese).
Infatti su 117 unità immobiliari censite (negozi, abitazioni, uffici32), ben 109 sono state vendute nel periodo 2000-2001, 5 nel 2002, 1 nel 2003 e 2 nel 2004.
Questi “numeri”, da interpretare anche in chiave dinamico-temporale, sono quindi indicativi di una risposta del mercato senza esitazioni, tanto che MPA si ritiene possa aver avuto buon gioco a spuntare prezzi almeno congrui;
da un altro angolo visuale si può fondatamente sostenere come MPA non abbia di certo “svenduto” i cespiti che interessano in questa sede, e men che meno quelli c.d. del “primo terzo”, alla luce dei confronti operati.
Infine, si devono considerare le operazioni di taluni rinnovi dei diritti di proprietà superficiaria che risultano perfezionati per il periodo concessorio successivo al 2051 (ovvero fino al 2090). In effetti, dopo aver ottenuto un rinnovo della concessione demaniale da parte dell'Autorità competente, MPA, a sua volta, è stata in condizione di offrire ai titolari del diritto di proprietà superficiaria (fino al 2051), un rinnovo del medesimo diritto fino al 2090.
Appare quindi del tutto sterile, in siffatto contesto, invocare, come fa parte attrice nei suoi scritti conclusivi, la prova “presuntiva” del danno o il criterio “equitativo”: la presunzione è una deduzione logica che si deve fondare su fatti certi e non incerti;
la liquidazione equitativa ha natura non sostitutiva, perchè ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze istruttorie in cui le parti siano incorse.
Va da sé che nel contesto di riferimento appena esaminato, il predicato “danno all'immagine” è disancorato da qualsiasi concreto elemento di prova idoneo a supportarlo. Il danno all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici, del tutto carenti nel caso in esame (Cassazione civile, Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Ogni ulteriore domanda svolta da parte attrice (ivi inclusa quella di manleva rispetto ad eventuali ed non attuali pretese dell'Amministrazione competente in ordine alla tutela del complesso demaniale di cui trattasi) va respinta e disattesa, anche per carenza di interesse.
Si osserva infine che:
le reciproche azioni di “garanzia/manleva” svolte dal e da nei confronti dell'altro CP_1 CP_2 convenuto in responsabilità, sono da rigettarsi, in quanto l'azione di condanna accolta nei loro confronti si riferisce ad un obbligo di facere che compete ciascuno in via esclusiva;
le azioni di garanzia svolte nei confronti degli Assicuratori, in assenza di qualsivoglia condanna al risarcimento per equivalente, restano assorbite (rispetto agli obblighi di fare non opera chiaramente pagina 25 di 28 alcuna manleva diretta degli assicuratori, tenuti a garantire l'assicurato solo di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni cagionati a terzi); CP_ l'azione di manleva svolta verso da , in assenza di una sua condanna, resta Controparte_31 parimenti assorbita.
Quanto alle spese di lite si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda questo giudizio, la domanda svolta da parte attrice ha trovato limitato accoglimento e la pronuncia si è attestata su una condanna ad un facere e non al pagamento di una somma (nei soli confronti di e che giustifica il ricorso allo scaglione indeterminabile di CP_1 CP_2 complessità media, importi medi per ciascuna fase (In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dei compensi professionali rispetto all'opera effettivamente prestata
– sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione della sentenza), contemperato però dal criterio del decisum che impone al giudice, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, di considerare il contenuto effettivo della sua decisione (come previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5). Soltanto nel caso in cui la riduzione della somma o del bene attribuito consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, il giudice, richiestone dalla parte interessata, può tener conto esclusivamente del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa, Corte di Cassazione, ordinanza n. 35073 del 14 dicembre 2023).
Le spese di ctu ing. è giusto che gravino su e per soccombenza, nei Per_2 CP_1 CP_2 limiti del 40%, in proporzione ai limiti della condanna. La restante quota e le spese di ctu dott. devono invece restare a carico di parte attrice che le ha provocate inutilmente. Per_1
Le spese sostenute da devono essere poste a carico di parte attrice (che l'ha citata Controparte_5 senza motivo e dunque per soccombenza) e devono essere parametrate sul valore della domanda perché su di essa le parti si sono dovute difendere, cfr. Cassazione civile n. 10984/2021 (scaglione da 1.000.000,00 a 2.000.000,00) importi minimi per ciascuna fase che, nel loro importo, appaiono adeguati a compensare le energie difensive profuse.
Le spese sostenute da (chiamata in causa da ) possono restare compensate CP_8 Controparte_5 tra chiamante e chiamato per ragioni legate alla natura delle difese spese che si sono, in buona sostanza, concentrate tutte sulla inconsistenza della tesi attorea (e in ogni caso non possono essere addossate a parte attrice per causalità, visto che l'estensione del contraddittorio non si è imposta per esigenze di difese strettamente legate alla domanda, correttamente indirizzata solo nei confronti del gestore operativo del servizio idrico integrato).
Le spese di lite tra e assicuratori e avuto riguardo Parte_6 CP_10 CP_12 all'azione di manleva, possono restare parimenti compensate tra chiamante e chiamati, per ragioni legate alla comunanza di lite e di difesa: in particolare, la loro chiamata in causa non è stata arbitraria, benchè poi, in concreto, rispetto all'obbligo di facere, la copertura non abbia potuto trovare applicazione;
tuttavia addossare per causalità a parte attrice tali spese appare sproporzionato in quanto non vi è stato, comunque, rigetto integrale della domanda nei confronti del CP_1
Occorre infine tenere conto che la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia resa a seguito del sollevato conflitto negativo di giurisdizione (Cassazione n. 23908/2020), ha rimesso a questo giudice pagina 26 di 28 anche la regolamentazione delle spese per l'attività difensiva svolta in sede di legittimità (ove si sono costituite il e , che hanno depositato memorie) Controparte_1 CP_10 Parte_1 nonché la regolamentazione delle spese sostenute, nel giudizio per conflitto negativo, dal CP_1
da e da
[...] CP_10 Parte_1
Orbene, deve darsi atto che aveva radicato correttamente davanti al giudice Parte_1 ordinario la lite. E che furono e, nel Controparte_3 Controparte_21 Controparte_31 giudizio riassunto davanti al Tar, il a sostenere, erroneamente, la giurisdizione del Controparte_1 giudice amministrativo.
Quindi gli unici soggetti ad aver sopportato (senza motivo) oneri di difesa per un'iniziativa processuale scorretta giuridicamente sono e (che si sono costituite nelle relative fasi Parte_1 CP_10 dubitando della competenza del giudice amministrativo).
Appare dunque corretto addossare (oggi , Controparte_3 CP_2 Controparte_21 (oggi ), e in solido tra loro, le spese di costituzione che CP_8 Controparte_5 Controparte_1
e hanno in quelle sedi sopportato da liquidarsi, in favore di ciascuna Parte_1 CP_10 parte, complessivamente in euro 14.262,00 ciascuna, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa, in base a tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda svolta da parte attrice e negli espressi limiti indicati in parte motiva, con riferimento ai fatti di cui è causa:
ordina al in persona del suo legale rappresentante, di rimuovere tutti i depositi Controparte_1 presenti nella canalizzazione e nello sghiaiatore a ridosso della presa di magra e della briglia, come meglio descritto nella perizia a firma ing. Per_2 ordina ad in persona del legale rappresentante, all'esito della compiuta bonifica, di CP_2 predisporre un programma di verifiche e controlli delle opere della presa di magra e della stazione di pompaggio, secondo le modalità indicate nella perizia a firma ing. ed espressamente indicate Per_2 in parte motiva;
rigetta o dichiara inammissibile o assorbita ogni ulteriore domanda;
condanna, per il presente giudizio, il e a rimborsare alla parte Controparte_1 CP_2 attrice le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Pone le spese di ctu ing. a definitivo carico del e Per_2 Controparte_1 di in via solidale nella misura del 40%; pone la restante quota e le spese di ctu dott. CP_2 a definitivo carico di parte attrice;
Per_1 condanna, per il presente giudizio, parte attrice a rifondere a le spese di lite che si Controparte_5 liquidano in euro 18.977,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali i.v.a. e c.p.a; dichiara, per il presente giudizio, e tra le altre parti, compensate le spese di lite;
pagina 27 di 28 condanna, per le fasi precedenti al presente giudizio, (oggi , Controparte_3 CP_2 [...] (oggi ), e in solido tra loro, a CP_21 CP_8 Controparte_5 Controparte_1 rifondere a e le spese sopportate e liquidate, in favore di ciascuna Parte_1 CP_10 parte, complessivamente in euro 14.262,00 ciascuna, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa.
NO, 02/08/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 28 di 28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 (già ha dedotto di svolgere la gestione operativa del SII per la città Controparte_2 Controparte_3 di NO, compito affidatole da (già e, prima ancora, che è il CP_8 Controparte_21 CP_14 TO d'Ambito. presta detto Servizio attraverso una gestione unitaria ed integrata dell'insieme dei Controparte_2 servizi pubblici di captazione dalle fonti di approvvigionamento, di adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio Idrico Integrato si compone invero di cinque fasi fondamentali: - Captazione dell'acqua; - Potabilizzazione;
- Distribuzione dell'acqua potabile;
- Collettamento delle acque reflue che consiste nella raccolta di tutte le acque nere provenienti dalle abitazioni per il loro avvio agli impianti di trattamento;
- Depurazione, nella quale i reflui vengono trattati al fine di ridurne il contenuto di sostanze nocive prima del rilascio nell'ambiente. Ad
[...] sono state affidate, sempre da parte di (la quale, come TO d'Ambito, li aveva ricevuti in CP_2 CP_8 uso dal anche le opere pubbliche e i beni (in particolare situati nel Comune di NO) per l'esercizio Controparte_1 delle proprie funzioni. Tra le opere pubbliche ed i beni che sono stati concessi in uso a Controparte_3 pagina 9 di 28 3 La Legge 5/1/1994 n. 36 ha previsto la riorganizzazione dei servizi idrici integrati su Controparte_26 delimitati dalle Regioni ed aventi dimensioni sovracomunali, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e conseguire superiori livelli di efficienza ed efficacia e qualità dei servizi. La con deliberazione del CP_27 Consiglio Regionale n. 43 dell'8 luglio 1997 ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. della Legge 36/94, in numero ed in modo corrispondente alle circoscrizioni delle quattro Province liguri, attribuendo alla Provincia il ruolo di soggetto coordinatore degli Enti ricadenti in ciascun Ambito. L'art. 2, lettera o), del D. Lgs. n. 152/99 definisce l' “Autorità d'Ambito” quale forma di cooperazione tra Comuni e Province ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n. 36/1994. Con decreto n. 127/GAB del 27 agosto 2001 del Presidente della Provincia di NO è stato approvato l'Accordo di programma per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nonché la Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di gestione denominato "Ambito della Provincia di NO". Con successiva decisione n. 7 del 13 giugno 2003 della Conferenza dell'A.T.O., in particolare: -è stato approvato il Programma Stralcio d'interventi urgenti in materia di fognatura, collettamento e depurazione, approvato, in assenza dell CP_20
(poi successivamente costituita), dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 14 del 19 aprile 2001, nel quale
[...] sono state indicate e quantificate le opere da eseguirsi, corrispondenti alle prescrizioni del D. Lgs. n. 152/99; - è stato approvato il documento denominato "Schema di Piano d'Ambito preliminare e connesso Programma degli Interventi", contenente le priorità anche per il servizio di acquedotto. pagina 11 di 28