Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Calogero Ubaldo Marino e Salvatore La Bella, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Comune di-OMISSIS- del 20-05-2019, prot. Gen 15302, prot. Urb. n. 4584 del 20-05-2019, avente per oggetto “ Diniego di permesso di costruire in sanatoria ex legge regionale n. 37-1985. Pratica n. 1929/S del 30-04-1986 …”, in tesi mai notificato al ricorrente;
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di-OMISSIS- n. 10 del 24.07.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. NI NN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 10 del 23 luglio 2024, adottata dal Comune di-OMISSIS-, e concernente alcune opere abusive realizzate presso un immobile di cui è comproprietario, sito in via -OMISSIS- n. 46-47, distinto in catasto al foglio di mappa 135, particella 141, subalterno 503. Con il medesimo mezzo di tutela è impugnato anche il provvedimento, prot. 15302 del 20 maggio 2019, con cui il Comune ha respinto la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla dante causa del ricorrente medesimo, signora-OMISSIS-.
Segnatamente con il citato provvedimento del 23 luglio 2024, l’Amministrazione intimata ha disposto la demolizione di opere edili eseguite in difformità alla concessione edilizia n. 1054 del 15.11.1979 (pratica n. 45/1976), consistenti “ nella chiusura delle verande a piano terra e primo e nella realizzazione del piano secondo ”.
L’ingiunzione a demolire per cui è causa è stata adottata nei confronti dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, comproprietari del secondo piano del manufatto, in ragione dei provvedimenti di diniego, prot. n. 15312 e n. 15302 del 20 maggio 2019, della domanda di concessione in sanatoria delle citate opere difformi presentata in data 30.04.1986 dalla signora-OMISSIS-, che allora era proprietaria dell’intero fabbricato e che vennero motivati in ragione dell’insanabilità dei manufatti abusivi, “ trattandosi di opere realizzate dopo il 31.12.1976 entro la fascia di rispetto di 150 mt. dalla battigia ”.
2. Il mezzo di tutela all’esame, notificato il 18 ottobre 2024 e depositato il 15 novembre successivo, è affidato alle seguenti doglianze:
“Sul diniego di sanatoria 15302/209:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. 78/76. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti irragionevolezza ed incoerenza manifesta;
- Violazione e falsa applicazione degli art. 15 e 18 della l.r. 78/76. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. n. 15/91. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 delle n.t.a. del piano comprensoriale n. 6 delle zone terremotate erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti;
- Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 della costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della l.r. 37/85; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, lett. a), della l.r. 78/1976; violazione e falsa applicazione dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione;
- Sulla illegittimità dell’ordinanza del settore V del comune di-OMISSIS- n. 10 del 24-07-2024 avente per oggetto “ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi”:
Illegittimità derivata dai medesimi vizi del gravato diniego di sanatoria;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. della l.r. 16/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art 2 della l.r. 37/85. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria”.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta che il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, al quale è stato ancorato il diniego della domanda di condono presentata dalla signora-OMISSIS-, non troverebbe applicazione nella fattispecie all’esame, atteso che i manufatti contestati ricadrebbero in zona omogenea A), già qualificata come tale e perimetrata giusta delibera del Consiglio Comunale di-OMISSIS- n. 17 del 28 maggio 1973, antecedente al 31.12.1976.
2.2. Con il secondo motivo, parte ricorrente denunzia che, in ogni caso, il citato vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, non potrebbe trovare applicazione nella fattispecie, stante la natura asseritamente innovativa della legge regionale n. 15/1991, ed atteso che l’Amministrazione intenderebbe applicare retroattivamente un vincolo introdotto nel 1991 ad interventi realizzati molti anni prima, quando non sarebbe stato precettivo nei confronti dei privati.
2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del vizio di istruttoria e di motivazione del gravato diniego di sanatoria, che sarebbe stato adottato senza tener conto della circostanza che il fabbricato in questione sorge in zona ormai fortemente antropizzata e che la finalità perseguita dal vincolo in discorso, risulterebbe in concreto non più perseguibile.
2.4. Con il quarto motivo, parte ricorrente sostiene che il diniego dell’istanza di condono sarebbe illegittimo, perché le disposizioni di cui all’art. 15, lett. a), della legge regionale n. 78/1976, così come richiamate dall’art. 23 della L.R. 37/85, sarebbero state tacitamente abrogate ovvero superate dall’art. 142 del D.lgs. n. 42/2004.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, per un verso, che l’ordinanza di demolizione del 23 luglio 2024 sarebbe affetta, per illegittimità derivata, dai medesimi vizi del gravato diniego di sanatoria e, per altro verso, che quello per cui è causa è un fabbricato a più piani, rispetto ai quali egli è comproprietario solo del piano secondo; premesso di non essere l’autore dell’abuso, il ricorrente sostiene di non poter eseguire l’ordinanza di demolizione, in ragione della presenza di parti comuni ed esclusive di proprietà di terzi (v. piano terra e primo piano anch’essi convolti dall’ordine demolitorio).
3. In data 11 dicembre 2024 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e con memoria di stile ha chiesto il rigetto del ricorso.
In vista della trattazione della causa le parti non hanno versato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive, ed il ricorso è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, previo avviso alle parti della sussistenza di possibili profili di parziale irricevibilità del mezzo di tutela all’esame e, segnatamente, delle doglianze (articolate con i primi quattro motivi di ricorso), con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità del diniego di sanatoria del 2019.
4. Come rilevato nel corso della discussione il ricorso è in parte irricevibile e, per il resto infondato.
Osserva anzitutto il Collegio che dalla documentazione versata in atti dal Comune resistente (cfr. allegato n. 4 del deposito documentale dell’11 dicembre 2024) emerge che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso e, da ultimo, anche nel corso della discussione della causa, il diniego di sanatoria prot. 15302 del 20 maggio 2019 venne regolarmente notificato al ricorrente in data 22 maggio 2019, mediante consegna di copia fattane, ex art. 139, comma 2, c.p.c, alla sorella -OMISSIS-, di talché il ricorso come detto notificato soltanto il 18 ottobre 2024 è in parte qua irricevibile.
Come rilevato nel corso della discussione, il Collegio ritiene dunque tardive le doglianze articolate con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità di tale diniego contestando l’applicabilità nella vicenda all’esame del vincolo di inedificabilità assoluta, di cui all’art. 15 della legge regionale n. 78/1976.
5. Non resta che esaminare la censura con cui il ricorrente, premesso di non essere autore dell’abuso, denunzia di non essere proprietario dell’intero immobile, ma solo del secondo piano, sicché l’ingiunzione a demolire del 23 luglio 2024 non potrebbe essere da lui eseguita con riferimento ai manufatti posti al piano terra ed al primo piano, di cui pure sarebbe stato disposto il ripristino con il provvedimento in questa sede impugnato.
La doglianza è infondata atteso che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il provvedimento impugnato evidenzia con chiarezza che i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono comproprietari non dell’intero fabbricato, ma dell’immobile identificato in catasto al foglio di mappa 135, particella 141, subalterno 503, coincidente con il secondo piano del fabbricato.
Sicché è evidente che l’ordine di demolizione non può che riguardare la porzione di fabbricato nella disponibilità del ricorrente.
6. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile nei termini esposti in motivazione e, per il resto, va respinto perché infondato.
7. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e nella misura indicata in dispositivo vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile nei limiti indicati in motivazione e, per il resto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del Comune di-OMISSIS-, delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
NI NN, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI NN | IC RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.