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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIA PUB
n. rgvg 4941 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4941 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nato a CANOSA DI PUGLIA (BA) il 27/04/1972 c.f. Parte 1
,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1
DI IO UE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 CP 1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI IO
UE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 Parte 1 e CP 1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Ischia il 26/02/2006;
- che dalla loro unione è nata la figlia ER 1 (3.3.2006); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 09.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
maggiorenne ma nonOsserva preliminarmente il Collegio che essendo la figlia Per 1 autosufficiente nulla va statuito in ordine alla disciplina della responsabilità genitoriale;
pertanto sono stati espunti dai patti tutti gli accordi relativi all'affido ed alle modalità di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia maggiorenne, non autonoma, Persona 2 è collocata presso la madre. Il collocamento prevalente allo stato attuale è presso la casa familiare sita in Forio (NA) alla via Casa
Patalano, n. 8, per garantire il mantenimento dell'habitat sociale preesistente alla crisi coniugale.
3) La casa familiare sita in Forio, n. 8, di proprietà del padre della signora CP_1 è assegnata trasferirà la propria a quest'ultima, con tutti gli arredi ivi contenuti mentre il signor Parte 1
residenza in altro immobile, anche di altro comune.
mantenimento la somma per suo4) Il sig. Pt 1 verserà alla figlia ER_1 a titolo di contributo
ERsona 2 sul cc mensile di € 300,00, somma che sarà versata sul cc intestato alla figlia
[...], anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il sig. Parte 1 terrà a proprio carico il 50% delle spese extra (spese mediche, scolastiche, dopo scuola - anche con esibizione di semplice ricevuta etc), secondo il Protocollo fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. approvato il 7 marzo 2018.
Le spese di gestione del cavallo di nome ER_3 ricadranno in parti uguali tra i coniugi.
Si precisa che tutte le spese alle quali si dovrà far fronte in parti uguali dovranno essere preventivamente comunicate all'altro coniuge. 6) La signora CP 1 rinuncia, come in effetti rinuncia, all'assegno mensile per il proprio mantenimento stante allo stato la autosufficienza economica in ragione di rapporto lavorativo stagionale. contratta in pendenza
7) Relativamente alla posizione debitoria in capo alla signora CP_1 del matrimonio e derivante da pendenze economiche collegate all'attività lavorativa del signor [...]
Pt 1 le parti concordemente stabiliscono che, le stesse dovranno essere onorate mediante il
'acquistata anch'essa in ricavato della vendita di una proprietà intestata alla signora CP 1 pendenza del rapporto coniugale. Onorate tutte le pendenze economiche pendenti e tutt'ora in capo alla signora derivanti dal rapporto lavorativo del signor Parte 1 il ricavato CP 1
della vendita verrà condiviso in parti uguali tra i coniugi".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP_1
[...] (atto n.2, parte 1, S., reg. Atti Matrimonio anno 2006);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 4941 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4941 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...] nato a CANOSA DI PUGLIA (BA) il 27/04/1972 c.f. Parte 1
,rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F. 1
DI IO UE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 CP 1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI IO
UE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/03/2025 Parte 1 e CP 1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Ischia il 26/02/2006;
- che dalla loro unione è nata la figlia ER 1 (3.3.2006); rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 09.10.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
maggiorenne ma nonOsserva preliminarmente il Collegio che essendo la figlia Per 1 autosufficiente nulla va statuito in ordine alla disciplina della responsabilità genitoriale;
pertanto sono stati espunti dai patti tutti gli accordi relativi all'affido ed alle modalità di visita.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La figlia maggiorenne, non autonoma, Persona 2 è collocata presso la madre. Il collocamento prevalente allo stato attuale è presso la casa familiare sita in Forio (NA) alla via Casa
Patalano, n. 8, per garantire il mantenimento dell'habitat sociale preesistente alla crisi coniugale.
3) La casa familiare sita in Forio, n. 8, di proprietà del padre della signora CP_1 è assegnata trasferirà la propria a quest'ultima, con tutti gli arredi ivi contenuti mentre il signor Parte 1
residenza in altro immobile, anche di altro comune.
mantenimento la somma per suo4) Il sig. Pt 1 verserà alla figlia ER_1 a titolo di contributo
ERsona 2 sul cc mensile di € 300,00, somma che sarà versata sul cc intestato alla figlia
[...], anticipatamente entro il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) Il sig. Parte 1 terrà a proprio carico il 50% delle spese extra (spese mediche, scolastiche, dopo scuola - anche con esibizione di semplice ricevuta etc), secondo il Protocollo fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. approvato il 7 marzo 2018.
Le spese di gestione del cavallo di nome ER_3 ricadranno in parti uguali tra i coniugi.
Si precisa che tutte le spese alle quali si dovrà far fronte in parti uguali dovranno essere preventivamente comunicate all'altro coniuge. 6) La signora CP 1 rinuncia, come in effetti rinuncia, all'assegno mensile per il proprio mantenimento stante allo stato la autosufficienza economica in ragione di rapporto lavorativo stagionale. contratta in pendenza
7) Relativamente alla posizione debitoria in capo alla signora CP_1 del matrimonio e derivante da pendenze economiche collegate all'attività lavorativa del signor [...]
Pt 1 le parti concordemente stabiliscono che, le stesse dovranno essere onorate mediante il
'acquistata anch'essa in ricavato della vendita di una proprietà intestata alla signora CP 1 pendenza del rapporto coniugale. Onorate tutte le pendenze economiche pendenti e tutt'ora in capo alla signora derivanti dal rapporto lavorativo del signor Parte 1 il ricavato CP 1
della vendita verrà condiviso in parti uguali tra i coniugi".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP_1
[...] (atto n.2, parte 1, S., reg. Atti Matrimonio anno 2006);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ischia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino