Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20104
CASS
Sentenza 11 febbraio 2003

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Il decreto con cui il pubblico ministero, a norma dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dispone il compimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici della procura della Repubblica non è soggetto alla convalida del giudice, in quanto non riguarda i presupposti e le forme del provvedimento, ma soltanto le modalità esecutive dell'operazione.

In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20104
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20104
    Data del deposito : 11 febbraio 2003

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