Sentenza 11 febbraio 2003
Massime • 2
Il decreto con cui il pubblico ministero, a norma dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dispone il compimento delle operazioni di intercettazione mediante impianti diversi da quelli esistenti presso gli uffici della procura della Repubblica non è soggetto alla convalida del giudice, in quanto non riguarda i presupposti e le forme del provvedimento, ma soltanto le modalità esecutive dell'operazione.
In materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, la valutazione della inidoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica e della sussistenza delle ragioni di urgenza deve riferirsi alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., dovendosi escludere che si debba procedere ad una verifica successiva e continua della indisponibilità, una volta accertata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/02/2003, n. 20104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Antonio Morgigni Presidente
1. Dott. Secondo Carmenini Consigliere Rel.
2. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
3. Dott. Giacomo Fumu Consigliere
4. Dott. Paola Piraccini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di:
AR BA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 7 giugno 2002;
Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Carmenini;
Acquisite le conclusioni del P.G. in persona del Dr. Mario Iannelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Acquisite le conclusioni del difensore Avv. Alfonso Baldascino. OSSERVA
Con il provvedimento impugnato il Tribunale della libertà di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AR BA avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, in data 18 marzo 2002, recettiva della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti, quale indagato dei reati di estorsione (capo A) e di tentata estorsione (capo B) pluriaggravate.
Ricorre per Cassazione il difensore del AR, con una serie articolata di motivi, già rappresentati, almeno in larga parte, al giudice dell'appello e da questo risolti con argomentazioni condivisibili.
Per un ordinato esame delle doglianze è opportuno procedere partitamene per ciascun motivo di ricorso.
1) Nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. Il primo motivo sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni, che costituiscono, nella prospettazione accusatoria, il principale elemento a carico dell'indagato. Si lamenta l'utilizzazione di impianti esterni alla Procura della Repubblica, in mancanza di un decreto motivato che autorizzasse la deroga circa il luogo di ascolto;
si sostiene che il Tribunale della libertà abbia fatto ricorso alla motivazione per relationem, sostenendo - contrariamente a quanto risulterebbe dagli atti - che il P.M. avrebbe richiamato il decreto autorizzatorio. L'eccezione di inutilizzabilità non si dimostra fondata. Nella specie il Tribunale ha correttamente ritenuto che i decreti del P.M. fossero sufficientemente motivati.
Le operazioni di intercettazione e registrazione delle conversazioni possono essere eseguite mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria (nella specie Questura di Caserta),quando ricorrano due condizioni:che gli impianti installati nella Procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei e che esistano eccezionali ragioni di urgenza.
Il P.M. assolve alla motivazione circa il primo requisito con il semplice riferimento all'insufficienza o idoneità degli impianti del proprio ufficio, non essendo esigibile anche la specifica indicazione delle ragioni di tali carenze (v. ex plurimis Sez. 2 sent. 0 2539 5 maggio 2000 - 25 maggio 2000, Papa rv. 216297). Per altro nel caso di specie il Tribunale ha sottolineato che le indicazioni del P.M., circa la indisponibilità delle attrezzature della Procura, provengono da specifica attestazione del personale della Procura stessa.
Quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, intese come condizione di assoluta indifferibilità temporale, non è necessario, nella motivazione del provvedimento l'uso di formule espresse, ben potendosi desumere dal contesto degli atti e dalle integrazioni per relationem, quali siano state le ragioni che abbiano condotto il percorso cognitivo e valutativo del P.M. nel dare la disposizione derogatoria (arg. ex Cass. S.U. 42792/2001, Policastro ed altri).
Anche in questo specifico ambito, corrette sono le valutazioni sul punto effettuate del giudice della libertà; in effetti nel denunciato decreto del P.M. del 23 dicembre 1999 si legge, fra l'altro, che le operazioni di intercettazione devono essere effettuate "in esecuzione del decreto 2047/99 RR" ed è quindi evidente che le ragioni di supporto, inerenti l'urgenza eccezionale, vanno legittimamente ripetute dallo snodarsi delle motivazioni pregresse, le quali sono state correttamente valutate dal giudice di merito;
il succedersi di plurimi provvedimenti, invero, può costituire un unicum motivazionale, specie quando si tratti di un contesto di indagine ben definito e specifico.
2) Ulteriore nullità per violazione dei citati artt. 267 e 268 cod. proc. pen.. Si sostiene l'illegittimità del provvedimento de quo,dato che ha disposto le intercettazioni per 40 giorni, mentre l'indisponibilità delle postazioni della Procura era attestata per la data del 23 dicembre 1999.
Anche questi rilievi sono correttamente contrastati dal Tribunale di Napoli, il quale afferma che la norma non prevede la verifica continua della indisponibilità, una volta accertata. Ritenere diversamente potrebbe significare uno spostamento "a singhiozzo" delle operazioni da un luogo all'altro, con negativa incidenza sulla loro efficacia e funzionalità, mentre la situazione di cui bisogna tenere conto è quella di fatto e di diritto esistente al momento in cui il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, che le operazioni di intercettazione vengono eseguite mediante impianti diversi da quelli esistenti presso il suo ufficio per la ritenuta inidoneità di questi ultimi e per la esistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
3) Quanto al terzo motivo è sufficiente osservare che non è prevista la convalida del decreto del P.M. relativo all'utilizzazione di impianti esterni (v. art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.), trattandosi di questione attinente non già ai presupposti ed alle forme del provvedimento, bensì alle modalità esecutive dell'operazione.
4) Con questo motivo si lamenta che non sia stato utilizzato "il personale giudiziario addetto all'ufficio ascolto". Al riguardo il Tribunale osserva correttamente che nessuna norma impone al P.M., nell'esecuzione delle operazioni effettuate presso gli uffici della Procura, di utilizzare personale dipendente dal Ministero della Giustizia;
per altro vanno ricordati il principio generale di delega di attività di indagine alla polizia giudiziaria (art. 370 cod. proc. pen.) ed il principio specifico sancito dall'art. 267, comma quarto, cod. proc. pen..
5) "Nullità per violazione di legge, ex art. 273 cod. proc. pen., le nullità per mancanza di motivazione, nonché per motivazione carente, illogica e contraddittoria".
Si tratta di doglianze più strettamente attinenti al merito del provvedimento cautelare.
Va premesso, in linea generale, che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 cod. proc. pen., anche novellato) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. Con questo inquadramento non merita censure la ritenuta sussistenza di un consistente quadro indiziario a carico di AR BA in ordine ai reati addebitatigli, atteso che il giudice di merito ha coerentemente ed organicamente evidenziato gli elementi che pongono detto indagato al centro del coinvolgimento nelle attività estorsive, di cui è processo.
È noto, poi, che i vizi della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vigilati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Corretta, infine, è la qualificazione giuridica dei fatti, come circostanziati, con la conseguente sussistenza di esigenze cautelari presunte.
Deve, conclusivamente,affermarsi che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed in parte anche perché tende ad involgere questioni di mero fatto.
A mente dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 600,00 (seicento) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 600,00 euro. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 MAGGIO 2003.