Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso ala presente legge.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso ala presente legge.