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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.64/22
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Parte_1 Parte_2
Mariotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Pievaiola n.164, come da procura a margine dell'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lombardi, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
Massimiliano Moruzzi e Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso Controparte_4 lo studio di quest'ultimo sito in Perugia, Viale Centova n.6, come da procura in atti
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1552/2021 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito
ACCOGLIERE la presente impugnazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1552/2021 (RG: 918/2018), emessa dal Tribunale di Perugia, in persona del Giudice, Dott. Luca
Marzullo, in data 9 novembre 2021 e pubblicata in data 16.11.2021 CONFERMARE la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto del titolo 852590/BMPS TV
05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, 05.07.2007 e Parte_1
14.10.2008 per inesistenza del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 23 TUF e, per l'effetto, in accoglimento della domanda dei signori e Parte_1 Parte_2
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata
CONFERMARE l'inadempimento della intermediaria in relazione agli ordini di acquisto del titolo
852590/BMPS TV 05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, Parte_1
05.07.2007 e 14.10.2008 dichiarando la risoluzione degli ordini di acquisto oggetto di lite e, per
l'effetto, in accoglimento della domanda dei signori e Parte_1 Parte_2
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente gradata
In riforma della sentenza 1552/2021 ed in accoglimento della domanda dei signori Parte_1
e Parte_2
ACCERTARE e DICHIARARE l'annullabilità degli ordini di acquisto del titolo 852590/BMPS TV
05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, 05.07.2007 e Parte_1
14.10.2008 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
- accertare e dichiarare che il comportamento della banca intermediaria ha integrato un illecito civile e, per l'effetto,
CONDANNARE la al risarcimento del danno subito dagli Controparte_1 attori per un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.” Per : Controparte_1
“in via principale: respingere, in quanto infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella presente comparsa, l'appello promosso dai sig.ri e avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1552/2021, emessa in data 9 novembre 2021 e pubblicata in data 16 novembre 2021 dal Tribunale di Perugia (dott. Luca Marzullo all'esito del giudizio R.G. n. 918/18); in via di appello incidentale, in riforma della predetta Sentenza n. 1552/2021 del 9-16 novembre
2021 del Tribunale di Perugia: nel merito: in via principale, rigettare le domande formulate dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2
quanto improponibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi svolti, ivi inclusa la prescrizione delle domande formulate dagli attori;
in denegato subordine, per il caso di accoglimento delle domande avversarie, dedurre (anche in via di compensazione e/o in base ai principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 28314/19) dalle somme eventualmente dovute da (i) l'importo di Euro 81.171,01 (o Controparte_1
la maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia) percepito dagli attori a titolo di cedole, nonché (ii) l'importo dei danni che gli stessi hanno concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma, c.c. (tra l'altro cedendo le obbligazioni, ovvero le azioni, alle date indicati in atti); (iii) nell'ipotesi in cui le azioni di siano Controparte_1
state cedute o siano cedute in corso di causa a terzi, la somma incassata dagli Attori per la compravendita stessa;
(iv) per l'ipotesi che le azioni (rivenienti dalla conversione “forzosa” delle obbligazioni BMPS per cui è causa) non siano state vendute, e non ne venga ordinata la restituzione
- restituzione che BMPS espressamente richiede - il loro controvalore;
(v) le plusvalenze e i proventi realizzati dagli Attori con gli altri titoli, acquistati sulla base del medesimo contratto di intermediazione finanziaria, per l'importo risultante dai documenti già in atti (non inferiore a Euro
13.933,21), oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); per l'effetto, condannare i sig.ri e a restituire a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
Euro 150.398, percepiti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in
[...] misura integrale o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione;
In ogni caso: condannare i sig.ri e a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
spese, diritti e onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA Controparte_1 e CPA come per legge;
in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa;
condannare i sig.ri e a restituire a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(i) gli importi pagati a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio,
[...]
pari ad Euro 21.281,98, o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione e (ii) Euro 4.803,00 pagati da a Controparte_1 titolo di imposta di registro.”
All'udienza del 14/3/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e impugnavano la Parte_1 Parte_2
sentenza n.1552/21 con cui il Tribunale di Perugia aveva solo parzialmente accolto la loro domanda volta ad ottenere - previa declaratoria di nullità o, in subordine, annullabilità o, in ulteriore subordine, risoluzione degli ordini di acquisto di obbligazioni sottoscritti dal in data 17/1/07, 5/7/07 e Pt_1
14/10/08 - la condanna del alla restituzione degli importi versati in forza Controparte_1
di essi nonché al risarcimento dei danni per un totale di euro 560.000,00. Esponevano, in particolare, gli odierni appellanti di aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia il Controparte_1
in quanto detti ordini di acquisto: erano stati anzitutto sottoscritti in assenza di un contratto quadro, ciò che li rendeva radicalmente nulli;
erano comunque viziati da errore o dolo provocati dalla banca;
in subordine dovevano quanto meno essere risolti per non avere quest'ultima adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti del nel momento in cui questi aveva deciso di effettuare Pt_1
tali investimenti, che poi avevano perso gran parte del loro valore causandogli i danni su indicati. Gli appellanti aggiungevano che il si era costituito in I grado contestando tutte le loro Controparte_1
deduzioni, affermando di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli inerenti le dovute informazioni circa le caratteristiche dei titoli, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda attorea.
Davano quindi atto che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva cosi statuito: “in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la nullità degli ordini di acquisto sottoscritti dal sig. in data 17.1.2007, in data 05.07.2007 ed in data 14.10.2008 ed Parte_1 accertato l'inadempimento in relazione ai medesimi ordini di acquisto degli obblighi informativi, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 corrispondere in favore del sig. a titolo risarcimento del danno l'importo di € Parte_1
141.892,13, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva.
➢ Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed in € 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge.“
Orbene, con il primo motivo di appello la ed il lamentavano che il Giudice di I Parte_2 Pt_1 grado, da una parte, in applicazione dell'art.23 del TUF aveva riconosciuto la nullità degli ordini di acquisto oggetto di lite per carenza del necessario contratto quadro ma poi, contraddittoriamente, non ne aveva tratto le conseguenze restitutorie del caso affermando infondatamente che il fatto che il rapporto - in ottemperanza alla normativa sul burden sharing di cui al d.l. n.237/2016, attuato con d.m. 27/7/17 - avesse subito la trasformazione forzosa da rapporto obbligazionario in rapporto societario lo rendeva ora intangibile, aggiungendo peraltro che gli attori non avevano proposto domanda in tal senso: gli appellanti osservavano invece che, in conseguenza della nullità dei tre ordini per cui è causa, i titoli obbligazionari acquistati, e quindi anche le azioni in cui i primi erano stati convertiti ex lege, non erano mai entrati in loro proprietà essendo sempre rimasti di proprietà della banca, cosa che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare;
né v'era stata alcuna tardività nella proposizione della relativa domanda.
Con il secondo motivo di appello la ed il lamentavano che erroneamente il primo Parte_2 Pt_1
Giudice aveva ritenuto che essi, con la loro domanda subordinata di risoluzione dei tre ordini di acquisto, non avessero richiesto, oltre al risarcimento del danno, anche la restituzione degli importi versati per tale acquisto;
gli stessi evidenziavano infatti di avere invece chiaramente proposto tale domanda sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado.
Con il terzo motivo di appello, poi, deducevano la errata applicazione dell'art.1442, comma 2, cc spiegando che il Tribunale aveva, appunto, errato nel rigettare la loro domanda di annullamento degli ordini ritenendo intervenuta la prescrizione quinquennale di tale domanda a decorrere, al più tardi, dal 30/6/12 quando il aveva ricevuto una comunicazione della banca da cui risultava che il Pt_1
suo investimento non era a capitale garantito, laddove invece la prescrizione in esame non era iniziata a decorrere se non dal 21/11/17 quando, all'esito della conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, essi appellanti avevano scoperto di aver acquistato obbligazioni subordinate, circostanza fino
Contr a quel momento a loro non nota proprio a causa dell'inadempimento della agli obblighi informativi che cedevano a suo carico in occasione della sottoscrizione delle obbligazioni da parte loro. Con il quarto motivo, ancora, parte appellante deduceva che il Tribunale aveva erroneamente
Contr quantificato l'importo dovuto da in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità poiché, non avendo ritenuto di attuare le conseguenze restitutorie che a tale azione si riconnettono,
Contr aveva condannato al solo risarcimento dei danni quantificati in euro 141.892,13, calcolato detraendo dal totale dovuto la somma di euro 263.003,65 pari al valore delle azioni ancora in possesso di essi appellanti alla data di ammissione delle stesse a quotazione dopo la conversione dovuta al burden sharing. Ma – osservavano gli appellanti – tale modo di procedere non rispettava i principi posti dalla Corte di Cassazione, come peraltro richiamati dallo stesso Tribunale, secondo cui in caso di nullità del contratto di investimento occorre applicare integralmente la disciplina dell'indebito oggettivo, comprensiva anche della restituzione in favore della banca dei titoli invalidamente acquistati dal cliente sicché nessuna decurtazione del relativo valore poteva essere effettuata dal primo Giudice.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolevano della mancata pronuncia del Tribunale in ordine alle loro ulteriori domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali mediante, tra l'altro, la ritenzione delle cedole percepite, da intendersi quale danno da lucro cessante, nonché in ordine al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali, pari ai rendimenti di altri titoli che essi avrebbero acquistato ove non fossero stati indotti dalla banca all'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, nonché del danno non patrimoniale subito avendo essi accusato a seguito di tale vicenda una sensibile alterazione del proprio stato di salute mentale, in particolare con sintomi ansiosi, insonnia, agitazione oltre a patologie apparentemente organiche quali l'insorgenza di un'infezione da Helicobacter Pylori
a carico del Pt_1
Per tutti i motivi indicati concludevano quindi come sopra. Contr Si costituiva in questa sede anche il spiegando anzitutto appello incidentale in merito a diversi profili attinenti l'an della pretesa attorea, e quindi logicamente precedenti i profili relativi al quantum oggetto dell'appello principale. Contr Con il proprio primo motivo di appello incidentale, in particolare, si doleva del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della loro preliminare eccezione di inammissibilità delle domande caducatorie ex adverso proposte in quanto i titoli obbligazionari originariamente acquistati dagli odierni appellanti erano stati convertiti in azioni per effetto di una disposizione di legge cosicché
i relativi effetti dovevano ritenersi ormai intangibili e ciò anche in virtù del disposto di cui all'art.2379 ter cc, profilo, quest'ultimo, non affrontato nella motivazione della sentenza di I grado.
Contr Con il secondo motivo di appello incidentale si doleva dell'erroneo rigetto della sua eccezione di prescrizione della domanda di nullità avanzata dagli attori, a suo dire sottoposta al termine di prescrizione quinquennale trattandosi di una nullità di protezione, e con il terzo motivo lamentava l'erroneo rigetto della sua eccezione di prescrizione, per intervenuto decorso del relativo termine decennale - contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice tempestivamente sollevata sin dalla comparsa costitutiva in I grado - delle domande restitutorie conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda principale di nullità, pur ove questa fosse stata ritenuta imprescrittibile.
Contr Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la declaratoria di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto pronunciata dal primo Giudice osservando che dalle stesse difese avversarie emergeva invece l'avvenuta sottoscrizione del primo, circostanza che, valutata in una con il disposto di cui agli artt.2724 n.3 e 2725 cc, avrebbe dovuto consentire al Tribunale di ritenere provata l'avvenuta sottoscrizione del contratto quadro – che essa banca dopo dieci anni non era più tenuta a conservare - anche per presunzioni.
Contr Con il quinto motivo di appello incidentale si doleva del fatto che il primo Giudice non aveva motivato in merito alla sua eccezione di prescrizione delle azioni di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno esercitate in via subordinata rispetto alle domande volte a far valere l'invalidità degli ordini di acquisto dagli attori, azioni che dovevano considerarsi prescritte sulla base della decorrenza del relativo termine dalle date di acquisto dei titoli.
Ancora, con il sesto motivo di appello incidentale la banca censurava le argomentazioni con cui il
Tribunale aveva ritenuto che essa avesse violato gli obblighi informativi cui era tenuta nei confronti degli odierni appellanti, evidenziando che, al contrario, essa non era tenuta a particolari delucidazioni in ordine al carattere subordinato delle obbligazioni vendute al in quanto tali obbligazioni Pt_1
subordinate non presentano caratteri dissimili da tutte le altre obbligazioni ordinarie, comportando solo, la loro caratteristica di “subordinate”, che al ricorrere di specifiche condizioni il relativo credito possa venire postergato rispetto ai crediti nascenti da obbligazioni ordinarie. Né essa banca, nel momento in cui aveva venduto i titoli, avrebbe potuto prevedere il successivo intervento della normativa sul c.d. burden sharing sicché ovviamente nessuna informazione avrebbe potuto rendere in merito, soprattutto tenuto conto che il era un investitore esperto come poteva evincersi Pt_1
Contr dalla storia dei suoi pregressi investimenti. aggiungeva inoltre che il Tribunale, nel valutare l'osservanza da parte sua delle normative che regolamentavano gli obblighi informativi delle banche in ordine all'acquisto di titoli, non aveva distinto tra la normativa esistente alle date dei primi due ordini di acquisto (la Delibera CONSOB 11522/98) e quella che era intervenuta dopo, ma prima del terzo ordine, assoggettato pertanto ad una disciplina in parte diversa (la Delibera CONSOB
16190/07).
Con il settimo motivo di appello incidentale la banca deduceva inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra le pretese violazioni dei suoi obblighi informativi e le scelte di investimento delle controparti e con l'ottavo motivo si doleva delle argomentazioni con cui il primo Giudice, ricostruendo erroneamente il regime delle conseguenze derivanti dalla pronuncia di nullità, aveva ritenuto tardiva la sua domanda subordinata di restituzione delle azioni in possesso del domanda in realtà tempestivamente formulata. Pt_1
Contr Infine, con il nono motivo di appello incidentale, si doleva della ripartizione delle spese processuali che, dovendosi correttamente ritenere gli attori soccombenti, avrebbero dovuto essere poste a loro carico.
Contr Ciò posto contestava poi tutti i motivi dell'appello principale spiegato dal e dalla Pt_1 osservando, per il caso di rigetto del suo appello incidentale sull'an, che comunque erano Parte_2 corrette le statuizioni del Tribunale laddove aveva detratto dall'importo che aveva considerato dovuto in favore degli odierni appellanti il valore delle azioni in loro possesso stante l'impossibilità della loro restituzione. Evidenziava poi, in particolare, l'infondatezza del quarto motivo dell'appello principale laddove le controparti avevano contestato il fatto che il Tribunale avesse detratto, da quanto loro dovuto, il valore delle cedole da essi percepite, osservando che ove così non fosse stato disposto essi avrebbero lucrato importi non dovuti, a maggior ragione ove si consideri che gli stessi avevano anche preteso il risarcimento di ulteriori e indimostrati danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Contr Il contestava poi il secondo e terzo motivo di appello principale osservando come, contrariamente a quanto ex adverso ritenuto, il Tribunale avesse correttamente respinto sia la domanda di risoluzione che quella di annullamento degli ordini di investimento in questione, quest'ultima fondatamente ritenuta prescritta.
Tenuto poi conto del carattere del tutto indimostrato degli ulteriori danni, patrimoniali e non,
Contr originariamente richiesti dagli attori, osservava come correttamente il Tribunale avesse rigettato le corrispondenti domande, con il che chiedeva il rigetto anche del quinto motivo dell'appello principale.
Ciò posto la banca concludeva come sopra.
La Corte rileva anzitutto che nessun ordine di acquisto risulta sottoscritto dalla sicché Parte_2
Contr l'esame delle questioni poste nel presente giudizio atterrà unicamente ai rapporti fra il ed il
Pt_1
Orbene deve in primo luogo confermarsi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la nullità dei tre ordini di acquisto in esame per mancanza del contratto-quadro: l'art.23 del TUF dispone infatti che “ I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti.” ed ancora che “Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.“: la norma è chiara e la giurisprudenza
è univoca nel delineare il rapporto intercorrente fra il contratto-quadro e gli ordini di acquisto che, sulla base di esso, vengano impartiti dal cliente, nel senso che il contratto-quadro rappresenta la regolamentazione di base del rapporto e deve rivestire la prevista forma scritta, mentre i successivi ordini di acquisto, pur anch'essi atti di natura negoziale, ne rappresentano singoli atti di esecuzione che possono risultare nulli ove manchi il contratto-quadro scritto;
si veda al riguardo, tra le altre,
Cass. civ., sez.I, ord. 18122 del 31/8/20 secondo cui “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.”
Orbene nella specie si rileva come gli attori avessero dedotto la mancanza di un contratto-quadro
Contr scritto, sicché cedeva a carico di l'onere della prova in ordine, invece, alla sua dedotta esistenza ma l'odierna appellata non ha prodotto alcun contratto così non dimostrando di aver assolto all'obbligo formale di cui al su citato art.23 TUF: né, a giustificazione di ciò, potrebbe tenersi conto del fatto che gli istituti di credito sono tenuti alla conservazione della documentazione inerente i rapporti contrattuali che li riguardano non oltre dieci anni dalla sua formazione posto che tali aspetti attengono alla disciplina legislativa che fa obbligo di conservazione dei documenti per un tale tempo nell'interesse dei soggetti che abbiano intrattenuto rapporti, appunto, con gli istituti di credito;
altra cosa è invece il possibile interesse della stessa banca a conservare i documenti per un tempo maggiore in relazione ad eventuali oneri probatori che essa possa dover sopportare, ad esempio, nell'ambito di futuri contenziosi, interesse che la banca potrà valutare o meno in suo favore ma che, in caso non sia stato tutelato, non può evidentemente sollevarla dai principi che regolano l'onere della prova in sede Contr giudiziale. Né, ancora, potrebbe convenirsi con laddove ha dedotto che erano stati gli stessi
Contr attori, nella loro missiva in data 2/4/14 (cfr. doc.2 di cui al fascicolo di parte in cui, all'atto di trasferire la loro posizione presso avevano comunicato ad essa banca il loro “recesso dal CP_6
contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n.92409”: al riguardo si osserva infatti che il riferimento al “contratto” nulla dice circa la veste scritta o verbale che questo, secondo gli attori, aveva avuto (ben potendo in teoria gli stessi riferirsi anche ad un contratto concluso verbalmente) e che il riferimento ad un numero, il “92409” nulla dice circa le modalità con cui essi avessero conosciuto tale numero, che in ipotesi avrebbe anche potuto essere stato utilizzato dalla banca per riferirsi, magari nell'ambito di comunicazioni scritte, al rapporto intrattenuto con loro: ciò che rileva è che, pur risultando che alla loro posizione fosse stato attribuito un numero, non v'è agli atti alcun documento da esaminare al fine di valutare se esso potesse essere considerato un contratto scritto a tutti gli effetti, se fosse stato ritualmente sottoscritto dagli appellanti, se contenesse o meno tutti i requisiti previsti dalla specifica normativa in tema di investimenti ai fini della sua validità, o
Contr quant'altro. ha poi richiamato l'applicabilità, al fine di provare l'esistenza di un contratto-quadro scritto, dell'art.2724 cc laddove prevede la possibilità di accedere alla prova per testimoni - e quindi a mente dell'art.2729, comma 2, cc anche per presunzioni - “quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”, ma tale norma prevede uno smarrimento (“perdita”) senza colpa di un documento laddove in questa sede non risulta che la banca abbia subito uno smarrimento senza colpa, avendo semplicemente omesso di conservare traccia documentale del, solo allegato, contratto-quadro scritto. Per tutte le indicate ragioni va dunque disatteso il quarto motivo di
Contr appello incidentale di ne consegue, per chiara indicazione di legge, la nullità dei tre ordini di acquisto in esame, declaratoria che va qui confermata trattandosi di azione imprescrittibile, non aderendo questa Corte alla tesi giurisprudenziale che configura tale nullità quale nullità di protezione assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
Si ritiene invece fondato il terzo motivo di appello incidentale proposto dalla banca, risultando prescritte le domande di ripetizione delle somme versate dal in occasione dei due ordini di Pt_1
acquisto del 17/1/07 e del 5/7/07. Sul punto va anzitutto osservato che la relativa eccezione di Contr prescrizione era stata sollevata da sin dalla propria comparsa costitutiva in I grado dove, alle pagg.16, 17 e 18 la stessa aveva così argomentato: “1.- Tutte le domande formulate ex adverso sono prescritte. In primo luogo, gli Attori hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di dichiarare la nullità,
o in subordine di annullare gli ordini per cui è causa, che risalgono al 2007 e 2008 (doc. avv. 1-3).
In via ulteriormente subordinata gli Attori hanno chiesto di risolvere per inadempimento gli ordini per cui è causa, e in via di estremo subordine di condannare la al risarcimento del danno ex CP_1
art. 2043 c.c.. Come chiarito in giurisprudenza, le azioni di nullità (trattandosi di nullità relativa o
c.d. 'di protezione') e annullamento in materia di intermediazione finanziaria sono soggette al termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato effettuato l'ordine (6). Il dies a quo viene fatto coincidere con l'acquisto dei titoli anche nelle azioni di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi che gravano sull'intermediario finanziario (7). Il termine quinquennale si applica anche alle azioni di risarcimento del danno da fatto illecito, individuato anche in questo caso in giurisprudenza nella assenza di adeguata informativa al momento dell'acquisto (8). Nel caso di specie, gli ordini sono stati effettuati nel 2007 e 2008 e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato solo in data 15 febbraio 2018. I diritti restitutori e risarcitori oggetto delle domande avversarie sono, quindi, tutti prescritti, sia applicando il termine quinquennale, sia considerando – per le domande di risoluzione e relativo risarcimento del danno – il termine decennale. 2.- Non si ignora che, secondo un diverso orientamento, il dies a quo per il computo dei termini di prescrizione decorrerebbe dalla data in cui l'investitore abbia avuto contezza del pregiudizio che l'investimento ha provocato, ma anche applicando tale diverso (e non condivisibile) orientamento, le domande avversarie sarebbero comunque prescritte. Gli Attori hanno infatti dichiarato di avere avuto contezza
a gennaio 2007 (“pochi giorni dopo” il primo acquisto, cfr. atto di cit., p. 2) che l'investimento non presentasse le caratteristiche volute e, definitivamente, con la ricezione del rendiconto del 30 giugno
2012, che evidenziava “quale saldo un importo nettamente inferiore al valore nominale investito”
(atto di cit., p. 3). Come sopra indicato, è da ottobre 2007 che i rendiconti inviati da BMPS agli Attori indicano un importo inferiore al valore nominale investito e, pertanto, individuando in tale data il dies a quo, i diritti avversari sono tutti prescritti.”.
Contr Dunque, come si può constatare, aveva sin dalla propria comparsa costitutiva in I grado (e non, come vorrebbe controparte, solo dalla sua III memoria ex art.183 cpc) ritualmente eccepito la prescrizione di tutte le domande, sicché certamente tale eccezione non potrebbe considerarsi tardiva.
Va anche evidenziato, più in particolare, che non corrisponde al vero che, come sostenuto dalla parte appellante, l'eccezione di prescrizione non era stata sollevata anche con riguardo alle domande restitutorie conseguenti all'eventuale declaratoria di nullità: come si è visto sopra, infatti, esaminando Contr le richiamate argomentazioni di cui alla comparsa costitutiva di emerge come la stessa avesse specificato, con estrema chiarezza, che “I diritti restitutori e risarcitori oggetto delle domande avversarie sono, quindi, tutti prescritti, sia applicando il termine quinquennale, sia considerando – per le domande di risoluzione e relativo risarcimento del danno – il termine decennale”: e non si vede - posto che al fine di sollevare un'eccezione di prescrizione non necessitano evidentemente Contr particolari formule sacramentali - cos'altro avrebbe dovuto aggiungere nella sua comparsa al fine di far valere l'intervenuta prescrizione di tutti i “diritti restitutori”, id est l'azione di ripetizione.
Nel merito della eccepita prescrizione, poi, la banca aveva anche indicato la decorrenza del relativo termine, prospettando sia l'ipotesi che esso si intendesse decorrente dalle date degli ordini di acquisto in questione sia l'ipotesi che questo si intendesse decorrente dalla data in cui il avesse avuto Pt_1 contezza del pregiudizio che l'investimento gli aveva provocato, data da lui stesso indicata al gennaio
2007 cioè “pochi giorni dopo” il primo acquisto (diversa ipotesi che peraltro, nella specie, non sortirebbe diverse conseguenze, essendovi stata, appunto, tra la data dell'investimento e quella in cui il si era reso conto del pregiudizio, una differenza di “pochi giorni”). Il principio generale Pt_1
applicabile nella specie è stato infatti più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che ha puntualizzato come “In caso di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria del suo oggetto, l'azione di ripetizione dell'indebito, esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale” (cfr. Cass.civ., sez.III, sent. n.7749 del 19/4/16) e come “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.” (cfr. Cass.civ., sez.III, n.15669 del 15/7/11). Va anche sottolineato come - con riferimento alla specifica fattispecie qui in esame - al momento del pagamento, da parte dell'investitore, del prezzo relativo ai due predetti ordini di acquisto emessi nel 2007 erano già compiuti i fatti dai quali discendeva la nullità qui accertata, vale a dire l'assenza del contratto-quadro che doveva per legge presiedere, a pena di nullità, alla successiva emissione di ordini di acquisto, sicché il era già nelle condizioni, per l'appunto sin dal momento del pagamento oggetto della Pt_1
sua domanda di ripetizione in questa sede, di conoscere tutti gli elementi fondanti una tale azione sicché certamente, anche nel caso in esame, la prescrizione era iniziata a decorrere dalle date degli ordini di acquisto. Né potrebbe considerarsi la tesi di parte appellante secondo cui dovrebbero applicarsi ai contratti di investimento principi analoghi a quelli dei contratti di conto corrente, ove la prescrizione decorre di massima dalla data di chiusura del conto, trattandosi di fattispecie che presentano diversa natura e struttura, ciò che non consente in alcun modo di fare ricorso a criteri analogici applicabili solo in relazione a fattispecie che presentano comuni caratteristiche.
Orbene al momento dell'introduzione del presente giudizio ossia il 15/2/18 (cfr. ricevuta di avvenuta Contr consegna telematica ad dell'atto di citazione) il termine decennale decorrente dai singoli ordini di acquisto risultava in effetti decorso con riferimento ai primi due ordini, quelli del 17/1/07 e del
5/7/07. Non risulta poi che gli odierni appellanti avessero interrotto la prescrizione giacché la missiva in data 28/6/17 (cfr. doc.5 di cui all'atto di citazione in I grado) cui gli stessi hanno fatto riferimento a tal fine era solo una richiesta di documentazione che evidentemente, non contenendo alcuna richiesta di pagamento delle somme ritenute loro dovute, non poteva avere alcuna valenza di atto interruttivo. Ne consegue la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui aveva accolto le domande restitutorie di parte attrice con riferimento a tali due ordini essendo invece le relative azioni prescritte.
Non era invece prescritta, al momento dell'introduzione del giudizio in I grado, l'azione restitutoria relativa al terzo ordine di acquisto del 14/10/08, ordine in relazione al quale dovranno pertanto disporsi – stante la nullità anche dello stesso per mancanza del contratto-quadro – le conseguenti restituzioni ai sensi della disciplina in materia di indebito oggettivo. Dunque in primo luogo la banca dovrà restituire al il prezzo versato con l'ordine di cui sopra, pari ad euro 50.000,00, ma Pt_1 quest'ultimo sarà tenuto a restituire il valore complessivo delle cedole percepite nonché l'ulteriore valore delle plusvalenze rimaste incontestate (compensatio lucri cum damno) ed il valore delle azioni di cui al predetto ordine ancora in suo possesso:
considerato che
il valore totale di tali restituzioni supera quello di euro 50.000,00 ed operata la compensazione, ne consegue che non sussiste un credito Contr del verso Né potrebbe condannarsi il a versare alla banca quella parte delle Pt_1 Pt_1 complessive restituzioni dovute in favore di quest'ultima che eccede i 50.000.00 euro a lui dovuti, giacché al riguardo la banca non aveva proposto, eventualmente in via subordinata, alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a porre solo un'eccezione riconvenzionale (cfr. conclusioni di cui alla comparsa costitutiva della banca in I grado), volta cioè solo a paralizzare la pretesa restitutoria di parte attrice.
Contr Quanto poi alla richiesta di di restituzione delle azioni deve convenirsi con le osservazioni del
Tribunale in punto di tardività della relativa domanda: la stessa, anzitutto, non compare infatti nelle conclusioni della sua comparsa di costituzione e risposta in I grado, né, come vorrebbe la banca, una tale domanda può essere ritenuta proposta sulla base di quelle parti della citata comparsa richiamate in questa sede alle pagg.51 e 52 della sua costituzione in appello. Posto infatti che occorre considerare solo le deduzioni di parte convenuta svolte sino al termine della fase assertiva, ossia sino alla prima memoria ex art.183 cpc, si osserva che proprio leggendo quanto scritto dalla banca alla pag.41 della sua comparsa costitutiva (risultano inconferenti gli ulteriori passi, richiamati, di cui alle pagg.47 e 48 della comparsa costitutiva in I grado, né potrebbe considerarsi quanto dedotto con la III memoria ex art.183 cpc, ben oltre il termine della fase assertiva) si evince come la stessa, mettendo tra parentesi l'ipotesi di restituzione delle azioni e spiegando di non ritenere ciò possibile stante la conversione forzosa per legge di cui al burden sharing, avesse motivatamente escluso di porre una tale richiesta, che infatti, si ripete, non compariva nelle conclusioni;
e, a corroborare tale interpretazione, si noti che quella richiesta non compariva, evidentemente non a caso, nemmeno nelle conclusioni precisate con la I memoria ex art.183 cpc. Tale domanda di restituzione dei titoli, insomma, non risulta tempestivamente proposta e della stessa non ci si potrà pertanto occupare in questa sede.
Dovranno poi essere rigettate le ulteriori domande risarcitorie di parte appellante essendo rimasti indimostrati i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi dedotti. Quanto ai primi si osserva che le allegazioni degli appellanti circa il fatto che, ove non fossero stati fuorviati dal comportamento della banca, avrebbero investito in altri titoli con maggiori rendimenti sono rimaste del tutto ipotetiche, non risultando dimostrato (nemmeno considerando le generiche affermazioni della teste , Testimone_1
consulente della banca, in punto di presumibili rendimenti di altri prodotti che il avrebbe Pt_1
acquistato) che questi avrebbe investito altrove né su quali titoli in particolare. Del tutto ipotetico poi, oltre che improbabile, il preteso nesso eziologico tra le patologie ansiose degli appellanti – e persino organiche, con particolare riguardo all'Helicobacter Pylori! – e l'andamento degli investimenti in questione, che peraltro non erano gli unici in cui il aveva riposto Pt_1
aspettative di guadagno, avendo lo stesso, negli anni, investito in diversi altri titoli, come risulta dagli estratti conto in atti. Né sono stati dimostrati in corso di causa elementi idonei a consentire di escludere, in termini di rilevante probabilità, che in quegli anni il e la potessero Pt_1 Parte_2 aver vissuto periodi di agitazione o ansia dovuti a tutt'altre ragioni, di lavoro, di famiglia, o quant'altro, nulla essendo stato nemmeno allegato al riguardo;
nessuna prova insomma è stata fornita in merito alla risarcibilità in questa sede del chiesto danno non patrimoniale.
Tutto quanto sin qui esposto assorbe tutte le altre questioni trattate.
Stante la reciproca, parziale, soccombenza sia degli appellanti in via principale che dell'appellante incidentale le spese di lite, sia per il I che per il II grado, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1 rigetta tutte le domande di pagamento di cui all'appello principale proposto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- da atto della sussistenza, a carico del e della dei presupposti di cui Pt_1 Parte_2 all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20/12/24.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.64/22
Tra:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Parte_1 Parte_2
Mariotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Perugia, Via Pievaiola n.164, come da procura a margine dell'atto di appello
Appellanti
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Lombardi, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
Massimiliano Moruzzi e Paolo Fantusati ed elettivamente domiciliata presso Controparte_4 lo studio di quest'ultimo sito in Perugia, Viale Centova n.6, come da procura in atti
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.1552/2021 del Tribunale di Perugia
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito
ACCOGLIERE la presente impugnazione e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
1552/2021 (RG: 918/2018), emessa dal Tribunale di Perugia, in persona del Giudice, Dott. Luca
Marzullo, in data 9 novembre 2021 e pubblicata in data 16.11.2021 CONFERMARE la dichiarazione di nullità degli ordini di acquisto del titolo 852590/BMPS TV
05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, 05.07.2007 e Parte_1
14.10.2008 per inesistenza del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 23 TUF e, per l'effetto, in accoglimento della domanda dei signori e Parte_1 Parte_2
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via subordinata
CONFERMARE l'inadempimento della intermediaria in relazione agli ordini di acquisto del titolo
852590/BMPS TV 05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, Parte_1
05.07.2007 e 14.10.2008 dichiarando la risoluzione degli ordini di acquisto oggetto di lite e, per
l'effetto, in accoglimento della domanda dei signori e Parte_1 Parte_2
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente gradata
In riforma della sentenza 1552/2021 ed in accoglimento della domanda dei signori Parte_1
e Parte_2
ACCERTARE e DICHIARARE l'annullabilità degli ordini di acquisto del titolo 852590/BMPS TV
05/17 sottoscritti dal sig. rispettivamente in data 17.01.2007, 05.07.2007 e Parte_1
14.10.2008 per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto,
CONDANNARE la alla restituzione dell'importo versato dal Controparte_1 sig. in forza degli ordini d'acquisto descritti nonché al risarcimento del danno per Parte_1 un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
- accertare e dichiarare che il comportamento della banca intermediaria ha integrato un illecito civile e, per l'effetto,
CONDANNARE la al risarcimento del danno subito dagli Controparte_1 attori per un totale di € 409.601,22, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, dichiarando dovute le cedole percepite, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di giudizio.” Per : Controparte_1
“in via principale: respingere, in quanto infondato, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte nella presente comparsa, l'appello promosso dai sig.ri e avverso la Sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1552/2021, emessa in data 9 novembre 2021 e pubblicata in data 16 novembre 2021 dal Tribunale di Perugia (dott. Luca Marzullo all'esito del giudizio R.G. n. 918/18); in via di appello incidentale, in riforma della predetta Sentenza n. 1552/2021 del 9-16 novembre
2021 del Tribunale di Perugia: nel merito: in via principale, rigettare le domande formulate dai sig.ri e in Parte_1 Parte_2
quanto improponibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi svolti, ivi inclusa la prescrizione delle domande formulate dagli attori;
in denegato subordine, per il caso di accoglimento delle domande avversarie, dedurre (anche in via di compensazione e/o in base ai principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 28314/19) dalle somme eventualmente dovute da (i) l'importo di Euro 81.171,01 (o Controparte_1
la maggiore o minore somma ritenuta dovuta o di giustizia) percepito dagli attori a titolo di cedole, nonché (ii) l'importo dei danni che gli stessi hanno concorso a cagionare o che avrebbe potuto evitare ex artt. 1227, primo e/o secondo comma, c.c. (tra l'altro cedendo le obbligazioni, ovvero le azioni, alle date indicati in atti); (iii) nell'ipotesi in cui le azioni di siano Controparte_1
state cedute o siano cedute in corso di causa a terzi, la somma incassata dagli Attori per la compravendita stessa;
(iv) per l'ipotesi che le azioni (rivenienti dalla conversione “forzosa” delle obbligazioni BMPS per cui è causa) non siano state vendute, e non ne venga ordinata la restituzione
- restituzione che BMPS espressamente richiede - il loro controvalore;
(v) le plusvalenze e i proventi realizzati dagli Attori con gli altri titoli, acquistati sulla base del medesimo contratto di intermediazione finanziaria, per l'importo risultante dai documenti già in atti (non inferiore a Euro
13.933,21), oltre interessi e rivalutazione (se dovuti); per l'effetto, condannare i sig.ri e a restituire a Pt_1 Parte_2 Controparte_1
Euro 150.398, percepiti per effetto della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, in
[...] misura integrale o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione;
In ogni caso: condannare i sig.ri e a rifondere a favore di Parte_1 Parte_2 [...]
spese, diritti e onorari relativi al primo grado e al presente giudizio, oltre IVA Controparte_1 e CPA come per legge;
in subordine, in riforma dell'impugnata sentenza, con riferimento al capo relativo alle spese, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per i motivi esposti in narrativa;
condannare i sig.ri e a restituire a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(i) gli importi pagati a titolo di rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio,
[...]
pari ad Euro 21.281,98, o in quel diverso ammontare che risultasse non dovuto all'esito del presente giudizio di impugnazione e (ii) Euro 4.803,00 pagati da a Controparte_1 titolo di imposta di registro.”
All'udienza del 14/3/24, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato e impugnavano la Parte_1 Parte_2
sentenza n.1552/21 con cui il Tribunale di Perugia aveva solo parzialmente accolto la loro domanda volta ad ottenere - previa declaratoria di nullità o, in subordine, annullabilità o, in ulteriore subordine, risoluzione degli ordini di acquisto di obbligazioni sottoscritti dal in data 17/1/07, 5/7/07 e Pt_1
14/10/08 - la condanna del alla restituzione degli importi versati in forza Controparte_1
di essi nonché al risarcimento dei danni per un totale di euro 560.000,00. Esponevano, in particolare, gli odierni appellanti di aver convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia il Controparte_1
in quanto detti ordini di acquisto: erano stati anzitutto sottoscritti in assenza di un contratto quadro, ciò che li rendeva radicalmente nulli;
erano comunque viziati da errore o dolo provocati dalla banca;
in subordine dovevano quanto meno essere risolti per non avere quest'ultima adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti del nel momento in cui questi aveva deciso di effettuare Pt_1
tali investimenti, che poi avevano perso gran parte del loro valore causandogli i danni su indicati. Gli appellanti aggiungevano che il si era costituito in I grado contestando tutte le loro Controparte_1
deduzioni, affermando di aver correttamente adempiuto a tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli inerenti le dovute informazioni circa le caratteristiche dei titoli, e chiedendo pertanto il rigetto della domanda attorea.
Davano quindi atto che il Tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, aveva cosi statuito: “in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accertata e dichiarata la nullità degli ordini di acquisto sottoscritti dal sig. in data 17.1.2007, in data 05.07.2007 ed in data 14.10.2008 ed Parte_1 accertato l'inadempimento in relazione ai medesimi ordini di acquisto degli obblighi informativi, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 corrispondere in favore del sig. a titolo risarcimento del danno l'importo di € Parte_1
141.892,13, oltre interessi e rivalutazione nei sensi e per le ragioni di cui in parte motiva.
➢ Condanna la in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1 rifondere le spese di lite che si liquidano in € 1.686,00 per spese ed in € 13.430,00 per compensi professionali oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) come per legge.“
Orbene, con il primo motivo di appello la ed il lamentavano che il Giudice di I Parte_2 Pt_1 grado, da una parte, in applicazione dell'art.23 del TUF aveva riconosciuto la nullità degli ordini di acquisto oggetto di lite per carenza del necessario contratto quadro ma poi, contraddittoriamente, non ne aveva tratto le conseguenze restitutorie del caso affermando infondatamente che il fatto che il rapporto - in ottemperanza alla normativa sul burden sharing di cui al d.l. n.237/2016, attuato con d.m. 27/7/17 - avesse subito la trasformazione forzosa da rapporto obbligazionario in rapporto societario lo rendeva ora intangibile, aggiungendo peraltro che gli attori non avevano proposto domanda in tal senso: gli appellanti osservavano invece che, in conseguenza della nullità dei tre ordini per cui è causa, i titoli obbligazionari acquistati, e quindi anche le azioni in cui i primi erano stati convertiti ex lege, non erano mai entrati in loro proprietà essendo sempre rimasti di proprietà della banca, cosa che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare;
né v'era stata alcuna tardività nella proposizione della relativa domanda.
Con il secondo motivo di appello la ed il lamentavano che erroneamente il primo Parte_2 Pt_1
Giudice aveva ritenuto che essi, con la loro domanda subordinata di risoluzione dei tre ordini di acquisto, non avessero richiesto, oltre al risarcimento del danno, anche la restituzione degli importi versati per tale acquisto;
gli stessi evidenziavano infatti di avere invece chiaramente proposto tale domanda sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di I grado.
Con il terzo motivo di appello, poi, deducevano la errata applicazione dell'art.1442, comma 2, cc spiegando che il Tribunale aveva, appunto, errato nel rigettare la loro domanda di annullamento degli ordini ritenendo intervenuta la prescrizione quinquennale di tale domanda a decorrere, al più tardi, dal 30/6/12 quando il aveva ricevuto una comunicazione della banca da cui risultava che il Pt_1
suo investimento non era a capitale garantito, laddove invece la prescrizione in esame non era iniziata a decorrere se non dal 21/11/17 quando, all'esito della conversione forzosa delle obbligazioni in azioni, essi appellanti avevano scoperto di aver acquistato obbligazioni subordinate, circostanza fino
Contr a quel momento a loro non nota proprio a causa dell'inadempimento della agli obblighi informativi che cedevano a suo carico in occasione della sottoscrizione delle obbligazioni da parte loro. Con il quarto motivo, ancora, parte appellante deduceva che il Tribunale aveva erroneamente
Contr quantificato l'importo dovuto da in conseguenza dell'accoglimento della domanda di nullità poiché, non avendo ritenuto di attuare le conseguenze restitutorie che a tale azione si riconnettono,
Contr aveva condannato al solo risarcimento dei danni quantificati in euro 141.892,13, calcolato detraendo dal totale dovuto la somma di euro 263.003,65 pari al valore delle azioni ancora in possesso di essi appellanti alla data di ammissione delle stesse a quotazione dopo la conversione dovuta al burden sharing. Ma – osservavano gli appellanti – tale modo di procedere non rispettava i principi posti dalla Corte di Cassazione, come peraltro richiamati dallo stesso Tribunale, secondo cui in caso di nullità del contratto di investimento occorre applicare integralmente la disciplina dell'indebito oggettivo, comprensiva anche della restituzione in favore della banca dei titoli invalidamente acquistati dal cliente sicché nessuna decurtazione del relativo valore poteva essere effettuata dal primo Giudice.
Con il quinto motivo gli appellanti si dolevano della mancata pronuncia del Tribunale in ordine alle loro ulteriori domande volte ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali mediante, tra l'altro, la ritenzione delle cedole percepite, da intendersi quale danno da lucro cessante, nonché in ordine al risarcimento degli ulteriori danni patrimoniali, pari ai rendimenti di altri titoli che essi avrebbero acquistato ove non fossero stati indotti dalla banca all'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, nonché del danno non patrimoniale subito avendo essi accusato a seguito di tale vicenda una sensibile alterazione del proprio stato di salute mentale, in particolare con sintomi ansiosi, insonnia, agitazione oltre a patologie apparentemente organiche quali l'insorgenza di un'infezione da Helicobacter Pylori
a carico del Pt_1
Per tutti i motivi indicati concludevano quindi come sopra. Contr Si costituiva in questa sede anche il spiegando anzitutto appello incidentale in merito a diversi profili attinenti l'an della pretesa attorea, e quindi logicamente precedenti i profili relativi al quantum oggetto dell'appello principale. Contr Con il proprio primo motivo di appello incidentale, in particolare, si doleva del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della loro preliminare eccezione di inammissibilità delle domande caducatorie ex adverso proposte in quanto i titoli obbligazionari originariamente acquistati dagli odierni appellanti erano stati convertiti in azioni per effetto di una disposizione di legge cosicché
i relativi effetti dovevano ritenersi ormai intangibili e ciò anche in virtù del disposto di cui all'art.2379 ter cc, profilo, quest'ultimo, non affrontato nella motivazione della sentenza di I grado.
Contr Con il secondo motivo di appello incidentale si doleva dell'erroneo rigetto della sua eccezione di prescrizione della domanda di nullità avanzata dagli attori, a suo dire sottoposta al termine di prescrizione quinquennale trattandosi di una nullità di protezione, e con il terzo motivo lamentava l'erroneo rigetto della sua eccezione di prescrizione, per intervenuto decorso del relativo termine decennale - contrariamente a quanto opinato dal primo Giudice tempestivamente sollevata sin dalla comparsa costitutiva in I grado - delle domande restitutorie conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda principale di nullità, pur ove questa fosse stata ritenuta imprescrittibile.
Contr Con il quarto motivo di appello incidentale censurava la declaratoria di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto pronunciata dal primo Giudice osservando che dalle stesse difese avversarie emergeva invece l'avvenuta sottoscrizione del primo, circostanza che, valutata in una con il disposto di cui agli artt.2724 n.3 e 2725 cc, avrebbe dovuto consentire al Tribunale di ritenere provata l'avvenuta sottoscrizione del contratto quadro – che essa banca dopo dieci anni non era più tenuta a conservare - anche per presunzioni.
Contr Con il quinto motivo di appello incidentale si doleva del fatto che il primo Giudice non aveva motivato in merito alla sua eccezione di prescrizione delle azioni di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno esercitate in via subordinata rispetto alle domande volte a far valere l'invalidità degli ordini di acquisto dagli attori, azioni che dovevano considerarsi prescritte sulla base della decorrenza del relativo termine dalle date di acquisto dei titoli.
Ancora, con il sesto motivo di appello incidentale la banca censurava le argomentazioni con cui il
Tribunale aveva ritenuto che essa avesse violato gli obblighi informativi cui era tenuta nei confronti degli odierni appellanti, evidenziando che, al contrario, essa non era tenuta a particolari delucidazioni in ordine al carattere subordinato delle obbligazioni vendute al in quanto tali obbligazioni Pt_1
subordinate non presentano caratteri dissimili da tutte le altre obbligazioni ordinarie, comportando solo, la loro caratteristica di “subordinate”, che al ricorrere di specifiche condizioni il relativo credito possa venire postergato rispetto ai crediti nascenti da obbligazioni ordinarie. Né essa banca, nel momento in cui aveva venduto i titoli, avrebbe potuto prevedere il successivo intervento della normativa sul c.d. burden sharing sicché ovviamente nessuna informazione avrebbe potuto rendere in merito, soprattutto tenuto conto che il era un investitore esperto come poteva evincersi Pt_1
Contr dalla storia dei suoi pregressi investimenti. aggiungeva inoltre che il Tribunale, nel valutare l'osservanza da parte sua delle normative che regolamentavano gli obblighi informativi delle banche in ordine all'acquisto di titoli, non aveva distinto tra la normativa esistente alle date dei primi due ordini di acquisto (la Delibera CONSOB 11522/98) e quella che era intervenuta dopo, ma prima del terzo ordine, assoggettato pertanto ad una disciplina in parte diversa (la Delibera CONSOB
16190/07).
Con il settimo motivo di appello incidentale la banca deduceva inoltre l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto dimostrato il nesso di causalità tra le pretese violazioni dei suoi obblighi informativi e le scelte di investimento delle controparti e con l'ottavo motivo si doleva delle argomentazioni con cui il primo Giudice, ricostruendo erroneamente il regime delle conseguenze derivanti dalla pronuncia di nullità, aveva ritenuto tardiva la sua domanda subordinata di restituzione delle azioni in possesso del domanda in realtà tempestivamente formulata. Pt_1
Contr Infine, con il nono motivo di appello incidentale, si doleva della ripartizione delle spese processuali che, dovendosi correttamente ritenere gli attori soccombenti, avrebbero dovuto essere poste a loro carico.
Contr Ciò posto contestava poi tutti i motivi dell'appello principale spiegato dal e dalla Pt_1 osservando, per il caso di rigetto del suo appello incidentale sull'an, che comunque erano Parte_2 corrette le statuizioni del Tribunale laddove aveva detratto dall'importo che aveva considerato dovuto in favore degli odierni appellanti il valore delle azioni in loro possesso stante l'impossibilità della loro restituzione. Evidenziava poi, in particolare, l'infondatezza del quarto motivo dell'appello principale laddove le controparti avevano contestato il fatto che il Tribunale avesse detratto, da quanto loro dovuto, il valore delle cedole da essi percepite, osservando che ove così non fosse stato disposto essi avrebbero lucrato importi non dovuti, a maggior ragione ove si consideri che gli stessi avevano anche preteso il risarcimento di ulteriori e indimostrati danni sia patrimoniali che non patrimoniali. Contr Il contestava poi il secondo e terzo motivo di appello principale osservando come, contrariamente a quanto ex adverso ritenuto, il Tribunale avesse correttamente respinto sia la domanda di risoluzione che quella di annullamento degli ordini di investimento in questione, quest'ultima fondatamente ritenuta prescritta.
Tenuto poi conto del carattere del tutto indimostrato degli ulteriori danni, patrimoniali e non,
Contr originariamente richiesti dagli attori, osservava come correttamente il Tribunale avesse rigettato le corrispondenti domande, con il che chiedeva il rigetto anche del quinto motivo dell'appello principale.
Ciò posto la banca concludeva come sopra.
La Corte rileva anzitutto che nessun ordine di acquisto risulta sottoscritto dalla sicché Parte_2
Contr l'esame delle questioni poste nel presente giudizio atterrà unicamente ai rapporti fra il ed il
Pt_1
Orbene deve in primo luogo confermarsi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale circa la nullità dei tre ordini di acquisto in esame per mancanza del contratto-quadro: l'art.23 del TUF dispone infatti che “ I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti.” ed ancora che “Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.“: la norma è chiara e la giurisprudenza
è univoca nel delineare il rapporto intercorrente fra il contratto-quadro e gli ordini di acquisto che, sulla base di esso, vengano impartiti dal cliente, nel senso che il contratto-quadro rappresenta la regolamentazione di base del rapporto e deve rivestire la prevista forma scritta, mentre i successivi ordini di acquisto, pur anch'essi atti di natura negoziale, ne rappresentano singoli atti di esecuzione che possono risultare nulli ove manchi il contratto-quadro scritto;
si veda al riguardo, tra le altre,
Cass. civ., sez.I, ord. 18122 del 31/8/20 secondo cui “L'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini, infatti, rappresentano un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro.”
Orbene nella specie si rileva come gli attori avessero dedotto la mancanza di un contratto-quadro
Contr scritto, sicché cedeva a carico di l'onere della prova in ordine, invece, alla sua dedotta esistenza ma l'odierna appellata non ha prodotto alcun contratto così non dimostrando di aver assolto all'obbligo formale di cui al su citato art.23 TUF: né, a giustificazione di ciò, potrebbe tenersi conto del fatto che gli istituti di credito sono tenuti alla conservazione della documentazione inerente i rapporti contrattuali che li riguardano non oltre dieci anni dalla sua formazione posto che tali aspetti attengono alla disciplina legislativa che fa obbligo di conservazione dei documenti per un tale tempo nell'interesse dei soggetti che abbiano intrattenuto rapporti, appunto, con gli istituti di credito;
altra cosa è invece il possibile interesse della stessa banca a conservare i documenti per un tempo maggiore in relazione ad eventuali oneri probatori che essa possa dover sopportare, ad esempio, nell'ambito di futuri contenziosi, interesse che la banca potrà valutare o meno in suo favore ma che, in caso non sia stato tutelato, non può evidentemente sollevarla dai principi che regolano l'onere della prova in sede Contr giudiziale. Né, ancora, potrebbe convenirsi con laddove ha dedotto che erano stati gli stessi
Contr attori, nella loro missiva in data 2/4/14 (cfr. doc.2 di cui al fascicolo di parte in cui, all'atto di trasferire la loro posizione presso avevano comunicato ad essa banca il loro “recesso dal CP_6
contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione n.92409”: al riguardo si osserva infatti che il riferimento al “contratto” nulla dice circa la veste scritta o verbale che questo, secondo gli attori, aveva avuto (ben potendo in teoria gli stessi riferirsi anche ad un contratto concluso verbalmente) e che il riferimento ad un numero, il “92409” nulla dice circa le modalità con cui essi avessero conosciuto tale numero, che in ipotesi avrebbe anche potuto essere stato utilizzato dalla banca per riferirsi, magari nell'ambito di comunicazioni scritte, al rapporto intrattenuto con loro: ciò che rileva è che, pur risultando che alla loro posizione fosse stato attribuito un numero, non v'è agli atti alcun documento da esaminare al fine di valutare se esso potesse essere considerato un contratto scritto a tutti gli effetti, se fosse stato ritualmente sottoscritto dagli appellanti, se contenesse o meno tutti i requisiti previsti dalla specifica normativa in tema di investimenti ai fini della sua validità, o
Contr quant'altro. ha poi richiamato l'applicabilità, al fine di provare l'esistenza di un contratto-quadro scritto, dell'art.2724 cc laddove prevede la possibilità di accedere alla prova per testimoni - e quindi a mente dell'art.2729, comma 2, cc anche per presunzioni - “quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”, ma tale norma prevede uno smarrimento (“perdita”) senza colpa di un documento laddove in questa sede non risulta che la banca abbia subito uno smarrimento senza colpa, avendo semplicemente omesso di conservare traccia documentale del, solo allegato, contratto-quadro scritto. Per tutte le indicate ragioni va dunque disatteso il quarto motivo di
Contr appello incidentale di ne consegue, per chiara indicazione di legge, la nullità dei tre ordini di acquisto in esame, declaratoria che va qui confermata trattandosi di azione imprescrittibile, non aderendo questa Corte alla tesi giurisprudenziale che configura tale nullità quale nullità di protezione assoggettata al termine di prescrizione quinquennale.
Si ritiene invece fondato il terzo motivo di appello incidentale proposto dalla banca, risultando prescritte le domande di ripetizione delle somme versate dal in occasione dei due ordini di Pt_1
acquisto del 17/1/07 e del 5/7/07. Sul punto va anzitutto osservato che la relativa eccezione di Contr prescrizione era stata sollevata da sin dalla propria comparsa costitutiva in I grado dove, alle pagg.16, 17 e 18 la stessa aveva così argomentato: “1.- Tutte le domande formulate ex adverso sono prescritte. In primo luogo, gli Attori hanno chiesto a codesto Ill.mo Tribunale di dichiarare la nullità,
o in subordine di annullare gli ordini per cui è causa, che risalgono al 2007 e 2008 (doc. avv. 1-3).
In via ulteriormente subordinata gli Attori hanno chiesto di risolvere per inadempimento gli ordini per cui è causa, e in via di estremo subordine di condannare la al risarcimento del danno ex CP_1
art. 2043 c.c.. Come chiarito in giurisprudenza, le azioni di nullità (trattandosi di nullità relativa o
c.d. 'di protezione') e annullamento in materia di intermediazione finanziaria sono soggette al termine di prescrizione di 5 anni dalla data in cui è stato effettuato l'ordine (6). Il dies a quo viene fatto coincidere con l'acquisto dei titoli anche nelle azioni di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi che gravano sull'intermediario finanziario (7). Il termine quinquennale si applica anche alle azioni di risarcimento del danno da fatto illecito, individuato anche in questo caso in giurisprudenza nella assenza di adeguata informativa al momento dell'acquisto (8). Nel caso di specie, gli ordini sono stati effettuati nel 2007 e 2008 e l'atto di citazione del presente giudizio è stato notificato solo in data 15 febbraio 2018. I diritti restitutori e risarcitori oggetto delle domande avversarie sono, quindi, tutti prescritti, sia applicando il termine quinquennale, sia considerando – per le domande di risoluzione e relativo risarcimento del danno – il termine decennale. 2.- Non si ignora che, secondo un diverso orientamento, il dies a quo per il computo dei termini di prescrizione decorrerebbe dalla data in cui l'investitore abbia avuto contezza del pregiudizio che l'investimento ha provocato, ma anche applicando tale diverso (e non condivisibile) orientamento, le domande avversarie sarebbero comunque prescritte. Gli Attori hanno infatti dichiarato di avere avuto contezza
a gennaio 2007 (“pochi giorni dopo” il primo acquisto, cfr. atto di cit., p. 2) che l'investimento non presentasse le caratteristiche volute e, definitivamente, con la ricezione del rendiconto del 30 giugno
2012, che evidenziava “quale saldo un importo nettamente inferiore al valore nominale investito”
(atto di cit., p. 3). Come sopra indicato, è da ottobre 2007 che i rendiconti inviati da BMPS agli Attori indicano un importo inferiore al valore nominale investito e, pertanto, individuando in tale data il dies a quo, i diritti avversari sono tutti prescritti.”.
Contr Dunque, come si può constatare, aveva sin dalla propria comparsa costitutiva in I grado (e non, come vorrebbe controparte, solo dalla sua III memoria ex art.183 cpc) ritualmente eccepito la prescrizione di tutte le domande, sicché certamente tale eccezione non potrebbe considerarsi tardiva.
Va anche evidenziato, più in particolare, che non corrisponde al vero che, come sostenuto dalla parte appellante, l'eccezione di prescrizione non era stata sollevata anche con riguardo alle domande restitutorie conseguenti all'eventuale declaratoria di nullità: come si è visto sopra, infatti, esaminando Contr le richiamate argomentazioni di cui alla comparsa costitutiva di emerge come la stessa avesse specificato, con estrema chiarezza, che “I diritti restitutori e risarcitori oggetto delle domande avversarie sono, quindi, tutti prescritti, sia applicando il termine quinquennale, sia considerando – per le domande di risoluzione e relativo risarcimento del danno – il termine decennale”: e non si vede - posto che al fine di sollevare un'eccezione di prescrizione non necessitano evidentemente Contr particolari formule sacramentali - cos'altro avrebbe dovuto aggiungere nella sua comparsa al fine di far valere l'intervenuta prescrizione di tutti i “diritti restitutori”, id est l'azione di ripetizione.
Nel merito della eccepita prescrizione, poi, la banca aveva anche indicato la decorrenza del relativo termine, prospettando sia l'ipotesi che esso si intendesse decorrente dalle date degli ordini di acquisto in questione sia l'ipotesi che questo si intendesse decorrente dalla data in cui il avesse avuto Pt_1 contezza del pregiudizio che l'investimento gli aveva provocato, data da lui stesso indicata al gennaio
2007 cioè “pochi giorni dopo” il primo acquisto (diversa ipotesi che peraltro, nella specie, non sortirebbe diverse conseguenze, essendovi stata, appunto, tra la data dell'investimento e quella in cui il si era reso conto del pregiudizio, una differenza di “pochi giorni”). Il principio generale Pt_1
applicabile nella specie è stato infatti più volte ribadito anche dalla Corte di Cassazione, che ha puntualizzato come “In caso di nullità di un contratto per impossibilità giuridica originaria del suo oggetto, l'azione di ripetizione dell'indebito, esperibile in relazione all'avvenuto versamento del corrispettivo, deve essere esercitata entro dieci anni dalla data del pagamento, non ostando al decorso della prescrizione l'assenza di un giudicato in ordine alla nullità contrattuale” (cfr. Cass.civ., sez.III, sent. n.7749 del 19/4/16) e come “L'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.” (cfr. Cass.civ., sez.III, n.15669 del 15/7/11). Va anche sottolineato come - con riferimento alla specifica fattispecie qui in esame - al momento del pagamento, da parte dell'investitore, del prezzo relativo ai due predetti ordini di acquisto emessi nel 2007 erano già compiuti i fatti dai quali discendeva la nullità qui accertata, vale a dire l'assenza del contratto-quadro che doveva per legge presiedere, a pena di nullità, alla successiva emissione di ordini di acquisto, sicché il era già nelle condizioni, per l'appunto sin dal momento del pagamento oggetto della Pt_1
sua domanda di ripetizione in questa sede, di conoscere tutti gli elementi fondanti una tale azione sicché certamente, anche nel caso in esame, la prescrizione era iniziata a decorrere dalle date degli ordini di acquisto. Né potrebbe considerarsi la tesi di parte appellante secondo cui dovrebbero applicarsi ai contratti di investimento principi analoghi a quelli dei contratti di conto corrente, ove la prescrizione decorre di massima dalla data di chiusura del conto, trattandosi di fattispecie che presentano diversa natura e struttura, ciò che non consente in alcun modo di fare ricorso a criteri analogici applicabili solo in relazione a fattispecie che presentano comuni caratteristiche.
Orbene al momento dell'introduzione del presente giudizio ossia il 15/2/18 (cfr. ricevuta di avvenuta Contr consegna telematica ad dell'atto di citazione) il termine decennale decorrente dai singoli ordini di acquisto risultava in effetti decorso con riferimento ai primi due ordini, quelli del 17/1/07 e del
5/7/07. Non risulta poi che gli odierni appellanti avessero interrotto la prescrizione giacché la missiva in data 28/6/17 (cfr. doc.5 di cui all'atto di citazione in I grado) cui gli stessi hanno fatto riferimento a tal fine era solo una richiesta di documentazione che evidentemente, non contenendo alcuna richiesta di pagamento delle somme ritenute loro dovute, non poteva avere alcuna valenza di atto interruttivo. Ne consegue la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui aveva accolto le domande restitutorie di parte attrice con riferimento a tali due ordini essendo invece le relative azioni prescritte.
Non era invece prescritta, al momento dell'introduzione del giudizio in I grado, l'azione restitutoria relativa al terzo ordine di acquisto del 14/10/08, ordine in relazione al quale dovranno pertanto disporsi – stante la nullità anche dello stesso per mancanza del contratto-quadro – le conseguenti restituzioni ai sensi della disciplina in materia di indebito oggettivo. Dunque in primo luogo la banca dovrà restituire al il prezzo versato con l'ordine di cui sopra, pari ad euro 50.000,00, ma Pt_1 quest'ultimo sarà tenuto a restituire il valore complessivo delle cedole percepite nonché l'ulteriore valore delle plusvalenze rimaste incontestate (compensatio lucri cum damno) ed il valore delle azioni di cui al predetto ordine ancora in suo possesso:
considerato che
il valore totale di tali restituzioni supera quello di euro 50.000,00 ed operata la compensazione, ne consegue che non sussiste un credito Contr del verso Né potrebbe condannarsi il a versare alla banca quella parte delle Pt_1 Pt_1 complessive restituzioni dovute in favore di quest'ultima che eccede i 50.000.00 euro a lui dovuti, giacché al riguardo la banca non aveva proposto, eventualmente in via subordinata, alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a porre solo un'eccezione riconvenzionale (cfr. conclusioni di cui alla comparsa costitutiva della banca in I grado), volta cioè solo a paralizzare la pretesa restitutoria di parte attrice.
Contr Quanto poi alla richiesta di di restituzione delle azioni deve convenirsi con le osservazioni del
Tribunale in punto di tardività della relativa domanda: la stessa, anzitutto, non compare infatti nelle conclusioni della sua comparsa di costituzione e risposta in I grado, né, come vorrebbe la banca, una tale domanda può essere ritenuta proposta sulla base di quelle parti della citata comparsa richiamate in questa sede alle pagg.51 e 52 della sua costituzione in appello. Posto infatti che occorre considerare solo le deduzioni di parte convenuta svolte sino al termine della fase assertiva, ossia sino alla prima memoria ex art.183 cpc, si osserva che proprio leggendo quanto scritto dalla banca alla pag.41 della sua comparsa costitutiva (risultano inconferenti gli ulteriori passi, richiamati, di cui alle pagg.47 e 48 della comparsa costitutiva in I grado, né potrebbe considerarsi quanto dedotto con la III memoria ex art.183 cpc, ben oltre il termine della fase assertiva) si evince come la stessa, mettendo tra parentesi l'ipotesi di restituzione delle azioni e spiegando di non ritenere ciò possibile stante la conversione forzosa per legge di cui al burden sharing, avesse motivatamente escluso di porre una tale richiesta, che infatti, si ripete, non compariva nelle conclusioni;
e, a corroborare tale interpretazione, si noti che quella richiesta non compariva, evidentemente non a caso, nemmeno nelle conclusioni precisate con la I memoria ex art.183 cpc. Tale domanda di restituzione dei titoli, insomma, non risulta tempestivamente proposta e della stessa non ci si potrà pertanto occupare in questa sede.
Dovranno poi essere rigettate le ulteriori domande risarcitorie di parte appellante essendo rimasti indimostrati i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi dedotti. Quanto ai primi si osserva che le allegazioni degli appellanti circa il fatto che, ove non fossero stati fuorviati dal comportamento della banca, avrebbero investito in altri titoli con maggiori rendimenti sono rimaste del tutto ipotetiche, non risultando dimostrato (nemmeno considerando le generiche affermazioni della teste , Testimone_1
consulente della banca, in punto di presumibili rendimenti di altri prodotti che il avrebbe Pt_1
acquistato) che questi avrebbe investito altrove né su quali titoli in particolare. Del tutto ipotetico poi, oltre che improbabile, il preteso nesso eziologico tra le patologie ansiose degli appellanti – e persino organiche, con particolare riguardo all'Helicobacter Pylori! – e l'andamento degli investimenti in questione, che peraltro non erano gli unici in cui il aveva riposto Pt_1
aspettative di guadagno, avendo lo stesso, negli anni, investito in diversi altri titoli, come risulta dagli estratti conto in atti. Né sono stati dimostrati in corso di causa elementi idonei a consentire di escludere, in termini di rilevante probabilità, che in quegli anni il e la potessero Pt_1 Parte_2 aver vissuto periodi di agitazione o ansia dovuti a tutt'altre ragioni, di lavoro, di famiglia, o quant'altro, nulla essendo stato nemmeno allegato al riguardo;
nessuna prova insomma è stata fornita in merito alla risarcibilità in questa sede del chiesto danno non patrimoniale.
Tutto quanto sin qui esposto assorbe tutte le altre questioni trattate.
Stante la reciproca, parziale, soccombenza sia degli appellanti in via principale che dell'appellante incidentale le spese di lite, sia per il I che per il II grado, andranno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1 rigetta tutte le domande di pagamento di cui all'appello principale proposto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- da atto della sussistenza, a carico del e della dei presupposti di cui Pt_1 Parte_2 all'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20/12/24.
La Consigliera rel. La Presidente
(d.ssa O. Paini) (d.ssa C. Matteini)