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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 1017 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) dott. Ernesta Tarantino Consigliere relatore
3) dott. Luca Ariola Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Marina Scricco
appellante
E
CP_1
assistito e difeso dagli avv.ti Patrizia De Chirico e Vitantonio Caruso
appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in complessivi E.1.312,00, oltre CP_2
accessori, ponendo definitivamente a suo carico anche le spese di CTU.
Con ricorso depositato il 4.9.2023, proponeva gravame, chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata, per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e l'accoglimento della domanda formulata in primo grado nell'atto introduttivo del giudizio previa rinnovazione della ctu.
L' resisteva e concludeva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo CP_2
grado.
Acquisiti il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio e i documenti prodotti dalle parti, la Corte, con ordinanza del 10.09.2024, disponeva consulenza tecnica di ufficio, e, in data odierna, decideva la causa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 20.12.2019, riferiva: 1) di Parte_1 aver lavorato dal 2001 al 2011 alle dipendenze della (società preposta all'attuazione di CP_3
interventi in ambito forestale ed irriguo) e a far data dal 2011 alle dipendenze dell'
[...]
con mansioni di operaio specializzato;
2) di essere affetto da Controparte_4
“spondilodiscopatia del tratto lombare e ernia discale lombare” contratta a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa;
3) di aver presentato all' in data 1.2.2018 domanda amministrativa volta CP_1
ad ottenere il riconoscimento della malattia professionale;
4) che, con missiva del 20.04.2018,
l' rigettava la domanda assumendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale hanno evidenziato che il rischio lavorativo cui è stato/è esposto non è idoneo
a provocare la malattia denunciata”; 5) di aver proposto, in data 3.05.2018, avverso il predetto provvedimento ricorso amministrativo, e di averne ottenuto il rigetto con provvedimento dell' CP_1
del 7.8.2018.
Il ricorrente deduceva che le patologie da cui era affetto – spondilodiscopatia del tratto lombare e ernia discale lombare - erano riconducibili all'attività lavorativa che svolgeva continuativamente da
18 anni e che comportava la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture incongrue, ed al riguardo sottolineava che tanto risultava annotato nei certificati di idoneità alla mansione rilasciati negli anni dal 2011 al 2018, in cui, infatti, si dà espressamente atto della postura
2 incongrua e della movimentazione manuale dei carichi cui è esposto.
Più nello specifico, soggiungeva di essersi occupato, nello svolgimento delle mansioni di operaio specializzato, per tre-quattro ore consecutive e per sei giorni consecutivi, dell'abbattimento di alberi con motosega, della sramatura con motosega, della scortecciatura con motosega, del sezionamento dei tronchi con motosega, provvedendo altresì, dapprima, a sollevare dal suolo porzioni di tronco del peso variabile tra i dieci e i trenta chili e, poi, a deporli sul cassone di un furgone, oltre che a sollevare pietre del peso di dieci e quindici chili.
Tanto detto, chiedeva al Tribunale del lavoro di NI di accertare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di operaio specializzato e la malattia professionale denunciata (spondilodiscopatia del tratto lombare e ernia discale lombare) e di condannare l' al pagamento dell'indennizzo CP_1 rapportato ad un'invalidità del 12% o di quell'altra misura da accertarsi in corso di causa, a far data dalla domanda amministrativa oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
L' assumeva che gli accertamenti eseguiti in sede amministrativa avevano acclarato che la CP_2
patologia denunciata non era ricollegabile all'attività lavorativa espletata, bensì una malattia comune;
invero, metteva in risalto che il ricorrente era affetto da una patologia degenerativa dell'intera colonna vertebrale con conseguente esclusione dell'origine professionale della malattia.
Più precisamente, sottolineava che dalla documentazione acquisita si evinceva che il lavoratore non aveva mai guidato trattori o mezzi pesanti ma aveva sempre movimentato carichi di minima entità.
Escussi i testi di parte ricorrente, e , veniva disposta Testimone_1 Testimone_2
ed espletata una consulenza medico-legale a firma del dott. Persona_1
*****
Con sentenza del 6.3.2023 il Tribunale del lavoro di NI rigettava la domanda di . Parte_1
Preliminarmente, considerato che per il riconoscimento della malattia professionale occorre la prova della sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia, il giudice rammentava che se ricorre una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, invece, nelle altre ipotesi, ovverosia per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate, la prova del nesso causale spetta al lavoratore;
aggiungeva che nelle ipotesi
3 delle c.d. malattie tabellate il lavoratore deve fornire la prova della patologia contratta, dell'inserimento della stessa nelle tabelle previste per legge e dell'insorgenza della malattia nell'arco di tempo previsto dalle tabelle, e rilevava che, nel caso di specie, il lavoratore non aveva fornito detta prova.
Il giudicante registrava che i testimoni ascoltati, entrambi colleghi di lavoro dell'istante di lunga data, hanno confermato che < è essenzialmente manuale, Pt_1
comportando posizioni incongrue, sollevamento di tronchi d'albero o parte di essi molto pesanti, utilizzo di motoseghe di varie dimensioni>>.
Tuttavia, il giudice riscontrava che il nominato ctu, dott. ha escluso la Persona_1 sussistenza dell'eziologia professionale della malattia del ricorrente, e dava conto delle considerazioni rassegnate nell'elaborato peritale: “…Attualmente il periziando presenta un'ipercifosi dorsale con dolore al passaggio dorso-lombare e lieve limitazione dei movimenti di flesso estensione del tronco. Il quadro patologico che attualmente incide su tutto l'apparato osteo- articolare ha verosimilmente origine degenerativa (spondiloscopatia ed ernie discali multiple) ed è quindi riconducibile a fenomeni patologici diffusi a carico di tutta la colonna. Già alla RMN dell'11.10.2017, oltre alla protusioni discali, vi era la presenza di diffuse alterazioni degenerative quali spondiloanco artrosi (dettaglio che propende per una malattia comune e non tecnopatia) e spondiloartrosi diffusa a tutti i livelli della colonna. Si fa presente inoltre di come dall'esame obiettivo sul periziando non si sia rilevata limitazione funzionale alcuna a livello lombare ed il periziando non abbia lamentato lombalgia o lombosciatalgia (sintomotalogia clinica di discopatia lombare). Al contrario il barile ha lamentato una sintomatologia algica a livello dorsale. Da quanto su in dettaglio richiamato e dalle considerazioni poc'anzi effettuate si può affermare che la patologia denunciata attualmente non caratterizzata da una riacutizzazione algica, sia meglio classificabile come malattia comune e non come tecnopatia”
Quindi, in condivisione delle conclusioni del consulente, il Tribunale di NI escludeva la sussistenza di un nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta, e rigettava, pertanto, la domanda con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e di ctu.
******
affida l'atto di gravame a due motivi di doglianza. Parte_1
Con il primo l'appellante lamenta che la pronuncia del Tribunale poggi unicamente e acriticamente
4 sulle conclusioni rassegnate dal ctu nella consulenza, a sua volta fondata su presupposti errati e priva di rigore scientifico.
Si duole anche che con l'elaborato peritale il ctu non abbia fornito gli elementi necessari a comprendere il percorso logico seguito, mostrando, peraltro, carenze conoscitive delle fondamentali nozioni di letteratura medico legale.
Con il secondo stigmatizza l'omissione da parte del giudice di una compiuta e integrale valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo adeguatamente tenuto conto, da un canto, delle prove a carattere documentale offerte, in particolare i “certificati di idoneità alla mansione”, in cui è attestata la sua esposizione a rischi di posture incongrue e di movimentazione manuale di carichi, e, dall'altro, delle prove orali rese da e , entrambi Testimone_1 Testimone_2
colleghi di lavoro, i quali hanno confermato la tipologia di mansioni svolte dal e la Pt_1
consistenza anche temporale delle stesse .
*****
L'appello è fondato e va accolto.
Le doglianze su cui si fonda il gravame sono degne di pregio e possono essere congiuntamente trattate, in quanto strettamente connesse e relative alla prova dell'esistenza nella fattispecie de qua di un rischio professionale e di un rapporto eziologico tra lo stesso e la patologia diagnosticata.
Giova premettere che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, nei casi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o a eziologia multifattoriale, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro, necessaria ai fini dell'operatività della tutela assicurativa grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, CP_1 nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un "elevato grado di probabilità", la cui verifica costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua ed esaustiva motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., Ordinanza 14 maggio 2020, n. 8947; Cass., Sez. lav., 03 marzo 2021, n. 5816; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21021;
Cass., 21 giugno 2006, n. 14308; Cass., 24 marzo 2003, n. 4292; Cass., 23 aprile 1997, n. 3523).
In particolare, è stato rilevato che “… nell'ipotesi di malattia ad eziologia multi fattoriale … il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a
5 tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico” (cfr., ex plurimis, Cass., 5 agosto 2010, n. 18270; Cass., 5 settembre 2006, n. 19047; Cass., 20 maggio
2004, n. 9634; Cass., 12 maggio 2004, n. 9057; Cass., 27 marzo 2003, n. 4665; Cass., 4 giugno
2002, n. 8108; Cass., 13 luglio 2001, n. 9567; Cass., 7 aprile 1998, n. 3602; Cass., 2 settembre
1995, n. 9277; Cass., 14 marzo 1995, n. 2940; Cass., 6 novembre 1993, n. 10970).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è ormai consolidata (cfr. tra le altre, Cassazione Civile,
Sez. lav., 07 marzo 2017, n. 5704; Cass n. 23990 del 2014; Cass. n. 23207 del 2014; Cass n.
14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) nell'affermare che, in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale a ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità, tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
A ogni modo, nell'effettuare la valutazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa (cfr. Cass. n. 6105 del 2015).
Dunque, la regola posta dall'art. 41 c.p. comporta che il caso in cui una malattia abbia una concausa di natura professionale è equivalente al caso in cui la genesi professionale sia esclusiva.
E ciò, quale che sia il peso dell'agente nocivo professionale rispetto agli agenti extraprofessionali, senza che debba operarsi una comparazione tra i vari fattori causali, salvo che quello di natura extraprofessionale sia stato da solo sufficiente a determinare l'evento patologico.
Ne consegue che, stante il principio di equivalenza delle cause, è necessario accertare se il processo morboso sia conseguenza di uno o più fattori concausali con efficacia esclusiva, e non se la malattia sia stata determinata esclusivamente dalla causa lavorativa, di modo che, ove sia accertata la sussistenza di concause, l'indennizzo e/o la rendita dovranno essere rapportati all'entità del danno biologico complessivamente considerato e quantificato, dovendosi estendere l'operatività del menzionato principio anche al profilo del 'quantum',ovverosia dell'entità della tutela risarcitoria.
Tanto precisato, ritiene questa Corte di condividere la censura dell'appellante concernente una non adeguata valorizzazione da parte del Tribunale delle risultanze istruttorie.
Quanto alle testimonianze assunte in primo grado, vi è da dire che esse risultano pienamente idonee ad assolvere l'onere probatorio gravante sul lavoratore in ordine alla potenziale nocività
6 dell'attività lavorativa espletata e alla durata e intensità dell'esposizione a fattori patogeni nell'esercizio della propria mansione.
Ha riferito sul punto , collega di lavoro del , sia ai tempi dell'attività Testimone_2 Pt_1
CP_ lavorativa prestata per la che per quella alle dipendenze dell' CP_3
“Confermo le circostanze sub 3 del ricorso che mi viene letto;
preciso che le mansioni indicate Cont CP_ erano le stesse sia quando lavoravamo per la che per l' .confermo che il , come me Pt_1
e gli altri della squadra, era impiegato nell'abbattimento degli alberi, nella sramatura, nella scortecciatura e nel sezionamento dei tronchi.
Voglio precisare che tutte queste attività sono svolte con la motosega che può essere di piccole, medie o grandi dimensioni sino a una misura di 190 cm in base all'attività che bisogna svolgere .
Voglio precisare che tutte queste attività sono svolte con la motosega , che può essere di piccola, media o grandi dimensioni, sino ad una misura di 190 cm, in base all'attività che bisogna svolgere.
Confermo la circostanza sub 4 del ricorso e confermo infatti che il , come me, lavorava per Pt_1
tre o quattro ore consecutive per sei giorni alla settimana. Tanto posso dire perché io e il Pt_1
andiamo insieme a lavorare o con la mia macchina o con la sua. Preciso che l'orario di
[...]
lavoro si svolge dal lunedì al sabato, sino alla prima settimana di giugno, dalle 7 alle 14, 00, mentre dalla seconda settimana di giugno sino al 30 settembre dalle ore 8,00 alle 14,00 e dalle
14,00 alle 20,00 e siano suddivisi in turni…
Confermo la circostanza sub 5) del ricorso, poiché mentre si svolgono le attività che ho detto prima, .manteniamo per tutte le ore di lavoro il busto in posizione flessa
Confermo la circostanza sub 6. Il si occupava anche di sollevare da terra porzioni di Pt_1
tronco di alberi, il cui peso andava dai dieci ai trenta chili. Quando si sollevava tale peso, caricavano la lega su un jippone, che poi veniva trasportato dal capo operaio , altre volte era un furgone.
Confermo la circostanza sub 7) perché, come detto sopra, dopo aver sollevato da terra le porzioni di tronco che pesavano da dieci a venti a trenta chili, il le riponeva sul cassone del jippone o Pt_1
del furgone.
Confermo la circostanza sub 8) del ricorso;
preciso che quando si riponevano sul cassone della jeep o del furgone le porzioni di legno si facevano delle pile in altezza che poi si spingevano sul
7 fondo del cassone per poi metterne altre, sino al riempimento del mezzo. Preciso che per fare questo bisogna spingere con forza ed attenzione le pile dei catasti di legno, perché altrimenti si rischia anche di averli addosso, sui piedi.
Confermo che oltre a tagliare, sollevare e sistemare le porzioni dilegno il sollevava da terra Pt_1
pietre che hanno un peso variabile tra i dieci i quindici chilogrammi, che servivano per alzare dei muretti a secco per sistemare tutta l'area in cui stavamo lavorando e poi le deponeva sulle siepi al fine appunto di costruire o ripristinare i muretti che potevano esser stati distrutti e abbattuti in parte dagli animali selvatici e per fare questo si alzavano da terra , con il busto piegato, le pietre….”
Di analogo tenore e parimenti pregnanti sotto il profilo probatorio risultano le dichiarazioni rese dal teste il teste Testimone_1
“Confermo che il svolgeva le proprie mansioni, come indicate nella circostanza sub Parte_1
n 3); preciso che il sig utilizzava la motosega per effettuare tali opere . Parte_1
Con riferimento alla circostanza sub 4 posso riferire che l'orario di lavoro era di circa 6 ore e 30 al giorno, dalle 7 di mattina alle 14,00 dal lunedì al sabato ed effettuavamo delle pause di circa venti minuti ogni tre/quattro ore consecutive
Con riferimento alla circostanza 5 la confermo interamente, precisando che alcune volte è capitato di prendere dei pesi maggiori essendo il tipo di lavoro boschivo particolare nella raccolta dei tronchi….. confermo che dopo aver tagliato i tronchi si doveva anche trasportare gli stessi sul furgone e che dovendo riempire interamente il mezzo, il come anche noi della sua squadra Pt_1
spingeva verso il retro del cassone le porzioni di tronco impilate una sull'altra, con il peso indicato
preciso che nel lavoro di squadra era compreso anche sollevare le pietre di 10,15 kg da riposizionare sui muretti a secco che venivano distrutti”.
Deve poi riconoscersi che il primo giudice ha completamente omesso di considerare le risultanze documentali – id est i certificati di idoneità alla mansione - univoche e pacifiche nell'attestare la postura incongrua e la movimentazione manuale dei carichi cui il è esposto. Pt_1
Con la conseguenza che la disamina integrata e complessiva delle deposizioni rese dai testi indicati dal ricorrente e della documentazione prodotta assevera la fondatezza della prospettazione attorea in ordine alla caratterizzazione morbigena delle mansioni dal medesimo svolte e dell'ambiente di
8 lavoro frequentato.
Inoltre, ad avviso del Collegio, le conclusioni rassegnate dal ctu in primo grado non sono immuni da critiche, e, proprio al fine di corrispondere in maniera adeguata alle critiche mosse dall'appellante, questa Corte ha disposto, con ordinanza del 10.9.2024 , un nuovo accertamento peritale, designando proprio ausiliario il dott. cui è stato affidato il seguente Persona_2
compito:
<< a) tenga conto:
1) di tutta la documentazione versata in atti nel giudizio di primo grado, di quella allegata al ricorso in appello nonché di quella eventualmente formatasi in una data successiva e sottoposta alla sua valutazione in sede di operazioni peritali, nel rispetto del contraddittorio tra le parti;
2) delle osservazioni alla c.t.u. di primo grado formulate dalla parte appellante e meglio specificate nelle note difensive in data 24.2.2023 nonché nella consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio;
3) delle risultanze istruttorie tutte compresa la prova testimoniale espletata nel corso giudizio di primo grado, da cui è emerso che , nello svolgimento delle proprie mansioni di Parte_1 operaio specializzato, si occupava dell'abbattimento di alberi con motosega, nella scortecciatura con motosega e nel sezionamento dei tronchi con motosega, così movimentando manualmente ingenti carichi e sollevando pesi;
b) di conseguenza verifichi:
I) se la malattia denunciata dalla parte appellata – spondilodiscopatia del tratto lombare e ernia discale lombare - abbia natura professionale e cioè se, secondo un criterio di certezza o di elevata probabilità, l'attività lavorativa svolta sia stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se eventualmente non esclusiva) per la determinazione della malattia;
II) se ne siano scaturiti postumi di danno biologico, in caso positivo quantificandone l'entità in misura percentuale e precisandone la decorrenza>>.
Rileva la Corte che il C.T.U. nominato in questo grado del giudizio, con elaborato coerente con i quesiti posti, congruamente motivato e sulla base di adeguati procedimenti di esame e verifica, ha accertato che l'istante è affetto da “Spondilo-discopatia lombare con neuropatia cronica (S1 bilaterale, ed L5 destra), in esiti di discectomia L5-S1 sinistra», ed ha acclarato il nesso di
9 concasaulità tra detta patologia e il rischio lavorativo.
Invero, nella relazione tecnica l'ausiliario - dopo aver provveduto ad una anamnesi fisiologica e patologica del IL, da cui è emerso un precedente infortunio sul lavoro del 10.6.2013, per il quale aveva già ottenuto dall' il riconoscimento del danno biologico del 2%, e un intervento di CP_1 asportazione di un'ernia del disco lombare L5-S1 nel 2001 - ha affermato che dall'anamnesi lavorativa, dall'esame obiettivo e dalla disamina della documentazione clinico strumentale risulta che il è affetto da “Spondilo-discopatia lombare con neuropatia cronica (S1 bilaterale, ed L5 Pt_1 destra), in esiti di discectomia L5-S1 sinistra”.
Quindi, ha chiarito che “la spondilo-discopatia” indica una condizione di sofferenza diffusa, talvolta anche grave, ma aspecifica e di più compartimenti vertebrali, che può avere un'origine malformativa o artrosica (degenerativa) o biomeccanica (sovraccarichi), e che si tratta di un fenomeno patologico diffuso a più elementi della colonna vertebrale, aggiungendo che “una cosa è una diagnosi generica di sofferenza della colonna vertebrale lombare nel suo insieme (come denunciato dal certificato introduttivo nella fattispecie che riporta esclusivamente: 'spondilo- discopatie del tratto lombare'…altro è invece il riconoscimento di un'ernia discale vera e propria, con tutte le possibili conseguenze disfunzionali che essa può comportare” .
Ciò detto, ha significato che nel caso di specie il è stato sottoposto nel 2001 ad una Pt_1 asportazione dell'ernia del disco lombare L5-S1, e che, per questo motivo, tale patologia è stata emendata dal medico curante e non riportata in diagnos.i
Il ctu ha proseguito la sua analisi evidenziando che << l'ultima RMN eseguita mostra che nella sede già a suo tempo sottoposta ad asportazione dell'ernia (L5-S1), è presente un'ulteriore piccola ernia calcifica (evento recidivo frequente); e che un'altra piccola ernia è presente anche a livello prossimale (superiore) L4-L5”.
Ha precisato che “… il quadro anatomo-patologico e clinico consente non solo di confermare la diagnosi espressa dal Curante nel suo certificato-denuncia; ma anche di “completare” la diagnosi, perfezionandola sulla base del riscontro di 2 piccole ernie discali, che vengono a complicare il già denunciato quadro di spondilo-discopatia lombare del ”. Pt_1
Inoltre, ha proseguito: “per un corretto inquadramento ezio-patogenetico del caso, va considerato come in un soggetto ultrasessantenne molte delle manifestazioni artrosiche – sia delle strutture ossee che di quelle capsulo-disco-ligamentose coinvolte appunto nella spondilo-discopatia – sono
10 dovute a fenomeni parafisiologici di invecchiamento e degenerazione;
e che tali fenomeni normalmente coinvolgono anche i livelli cervicale e dorsale.
Correttamente, quindi, il medico curante del non ha incluso tali manifestazioni nella Pt_1 diagnosi;
e opportunamente i sanitari – nelle loro considerazioni medico-legali - hanno CP_1 sottolineato l'esistenza nell'assicurato di diffusa artrosi vertebrale”.
Ma, ha proseguito il ctu, “l'entità del quadro disfunzionale esibito dal periziato trascende quello di una 'normalità' dell'invecchiamento articolare, presentando invece diversi aspetti tipici della patologia da 'sovraccarico biomeccanico'. Lo testimoniano appunto l'ernia discale asportata a suo tempo a livello L5-S1, ed in parte recidivata;
l'ulteriore piccola ernia a livello superiore;
e le numerose manifestazioni di sofferenza osteocondrale e capsulo-ligamentosa dei diversi segmenti lombari. In particolare, nei metameri lombari L4-L5-S1 del lavoratore si è prodotta una
'concentrazione di sovraccarichi' tale da concausare lo sviluppo (e la recidiva) di 'ernie discali', con conseguente sofferenza da compressione delle radici nervose vicine: fenomeni certamente non ascrivibili esclusivamente ad invecchiamento dell'apparato mioscheletrico”
Il ctu ha quindi ritenuto: “Nella costituzione del danno lombare del IL, dunque, concorrono un'eziologia extralavorativa (degenerativa, da invecchiamento fisiologico), ma anche un'eziologia da sovraccarico ripetuto e prolungato, che obiettivamente non può che essere ascritta al pesante lavoro abitualmente prestato dal Periziato. Ne sia un'ulteriore conferma il fatto che le manifestazioni artrosico-degenerative - effettivamente estese a tutta la colonna vertebrale del
IL - sono però molto più evidenti (strumentalmente c clinicamente) a carico del tratto lombare: proprio quello più direttamente interessato dalla mansione lavorativa specifica”.
Il consulente ha approfondito anche un ulteriore profilo della vicenda, poiché ha messo in risalto la decisività nella valutazione “dell'entità del lavoro svolto per molti anni dal periziando”.
Invero, ha rilevato che “…. OS - così come riportato anche nelle prove testimoniali che ho avuto modo di esaminare - non ha movimentato manualmente “carichi inferiori ai 3 kg.”, così come specificato nel parere EG;
bensì ha utilizzato per diversi anni motoseghe e CP_1
decespugliatori (professionali, non hobbistici!) praticamente quotidianamente, e per molte ore al dì; ed il cui peso può superare anche i 7 kg. Al peso dell'attrezzo, poi, vanno aggiunti (come ulteriori fattori lesivi) non solo i contraccolpi e le vibrazioni trasmesse da una “sega circolare mobile” (quale è in effetti una motosega con motore a scoppio) che va ad incontrare le asperità ed
i nodi del legno;
quanto anche la necessità di manovrarla a busto flesso, sia nella fase di taglio del 11 tronco (quando è ancora posizionato verticalmente), e sia nella fase di taglio dei rami e della corteccia, allorquando il tronco è abbattuto al suolo.
Né va dimenticato che una volta effettuato il taglio dell'albero in ceppi, questi vanno posizionati manualmente sul furgone da trasporto, con ulteriore aggravio di carico e di sforzi ripetuti (per quanto solo in alcuni periodi dell'anno). Inoltre, va anche tenuto presente che le lavorazioni boschive comportano mansioni diverse, che possono richiedere …anche lo spostamento manuale di carichi grossi>>.
All'esito dell'indagine , il ctu ha asserito “Dopo quasi 16 anni di questo lavoro… il ha Pt_1
purtroppo raggiunto una condizione strumentale, morfologica e clinica del suo rachide lombare senz'altro “patologica”; e non già inquadrabile come semplice, fisiologico “invecchiamento”.. lo testimoniano non solo i reperti della risonanza magnetica che evidenziano le diverse manifestazioni degenerative accentuate specialmente a livello lombare;
quanto, specialmente, l'elettromiografia che documenta una radicolopatica S1 bilaterale (persistente anche dopo l'asportazione dell'ernia discale L5-S1) , e la radiculopatia L5dx, certamente causata dall'ernia discale L4-L5…”
Nel rammentare che il legislatore ha previsto l'ernia discale lombare quale tecnopatia tabellata, ha ritenuto che “nel caso specifico del IL, però, tale inquadramento nosologico può essere ripreso solo per analogia : essendo egli non solo portatore degli esiti di un'ernia discale già rimossa (e di un'altra piccola ernia poco evidente dal punto di vista morfologico), quanto anche titolare di un certificato-denunzia che non introduce espressamente tale patologia;
e che pertanto è stata da me inserita in diagnosi per completamento ed esaustività del quadro patologico lavorativo.
Nell'ambito della sua spondilo-discopatia lombare con neuropatia cronica, infatti, le ernie discali sopra descritte costituiscono un ' completamento diagnostico', un epifenomeno della sua patologia complessiva lombare, e non già un'entità nosologica a sé stante” .
Quanto alla valutazione del danno biologico, il ctu ha ritenuto che esso è complessivamente quantificabile nella misura del 7%.
Quindi il Ctu ha concluso: <In base a quanto documentato nel fascicolo di causa, ed a quanto emerso dalla storia clinica, dall'esame obiettivo, dalla disamina della documentazione in possesso del sig. e dalla documentazione acquisita, risulta possibile rispondere come segue Parte_1
ai quesiti formulatimi:
1) L'Appellante è affetto dalla malattia denunciata: Spondilo-discopatia lombare (con neuropatia 12 cronica S1 bilaterale, ed L5 destra, in esiti di discectomia L5-S1 sinistra);
2) Tale malattia: a) non rientra specificatamente tra quelle inserite nella tabella delle malattie professionali;
b) non è stata determinata da una causa esclusiva extralavorativa.
3) Risulta però come - tra il lavoro svolto dall'Appellante e la malattia denunziata - sussista un rapporto di concausalità: cioè - secondo un criterio di elevata probabilità - l'attività lavorativa è stata una condizione necessaria ed essenziale (anche se non esclusiva) per il determinismo della malattia.
4) La “menomazione” conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica è inquadrabile analogicamente nella “Tabella delle menomazioni” ed all'Art. 2 del D.M. al cod. 213, con valore analogico del 5%.
5) Essendo il IL portatore sia di una preesistenza infortunistica, che di una preesistenza extralavorativa, il danno biologico a lui attribuibile è valutabile nella misura globale del 7(sette)%, secondo la criteriologia medico-legale sopra indicata>>.
Le richiamate conclusioni non risultano affatto inficiate nella loro validità dalle controdeduzioni mediche svolte dall' trasmesse al CTU e volte ad evidenziare che il riconoscimento della CP_1
patologia professionale in base ad un rapporto di concausalità necessitava di uno specifico momento probatorio.
Nelle note di replica l'ausiliario, dopo aver ribadito la concausalità tra il lavoro svolto da e la Pt_1
malattia (ernia lombare), come anche supportata dalle testimonianze dei colleghi di lavoro riportate nei punti salienti, ha spiegato “Voglio in altri termini dire che – sebbene la malattia denunziata dal
non sia specificamente citata in Tabella;
e sebbene non lo sia neppure la lavorazione;
ciò Pt_1 nondimeno, sia l'una (la malattia) che l'altra (la lavorazione) lo avvicinano talmente alle condizioni tabellari, da rendere la sua condizione di fatto poco distinguibile da una “presunzione legale d'origine”. Ecco perché – corroborato anche da quanto esplicitato in testimonianze – ho ritenuto opportuno riconoscere un ruolo quanto meno “concausale” delle lavorazioni svolte sul determinismo e aggravamento della malattia denunciata>>.
Sulla scorta, dunque, dell'istruttoria espletata e delle conclusioni del CTU Dott. - che il Per_2
Collegio condivide in toto e fa proprie, poiché sorrette da ampia motivazione, fondate su rigorose valutazioni medico-legali -, l'appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata e con condanna dell' a corrispondere in favore dell'appellante un indennizzo per danno CP_1
13 biologico rapportato al 7% di inabilità conseguente alla malattia professionale, a decorrere dalla domanda amministrativa oltre gli interessi di legge.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e vengono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n.55 del 2014 (come modificato dal D.M. n.147 del 2022) e tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
Il costo delle consulenze tecniche espletate va posto definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato il 4.9.2023, da Pt_1 avverso la sentenza resa dal Tribunale di NI il 6.3.2023 nei confronti dell' ,
[...] CP_1
così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a CP_1
corrispondere a un indennizzo da malattia professionale rapportato al 7% di Parte_1
invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa oltre gli interessi di legge sui ratei;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, CP_1 che liquida, quelle di primo grado in €. 1.600,00 e quelle di secondo grado in €. 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese, iva e cap come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di Ctu di primo e di secondo grado. CP_1
Così deciso in Bari, il 4.3.2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli
Il Consigliere estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
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