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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1379/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15139/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5c 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 00799960158
elettivamente domiciliato presso Piazza San Carlo 10100
Società_1 Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco Spa - 02391510266 elettivamente domiciliato presso Viale Della Cosituzione Isola E1 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 202500017797111581424 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1114/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Pignoramento credito Presso Terzi n. 2025000217797116581424 relativo a Tassa auto 2015
A motivi deduce:
- Insussistenza del credito per prescrizione, non essendo stati notificati atti prodromici interruttivi della prescrizione.
- Nullità del pignoramento per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 534076982672
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato ed, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare, e comunque ritene che non siano dovuti, in quanto inapplicabili, gli interessi di mora quale conseguenza della mancata notificazione degli atti prodromici indicati nell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi, MU ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti ed attività non di propria competenza e, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per essere stati posti in essere vari atti interruttivi della prescrizione e segnatamente: il ricorrente ha avuto notifica del verbale di accertamento n.
534076982672 notificato il 11.12.2018; dell'ingiunzione n. 534076982672 del 29.03.2021 notificata il
03.04.2021; del preavviso di fermo n. 20220002085610879873272 del 14.10.2022 e dell'intimazione n.
20250002165961107826909 del 11.02.2025 notificata il 21.03.2025, di cui pende giudizio innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, recante RG 8175/2025.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Non si sono costituiti la Regione Campania, ABACO ed Resistente_1.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva, deducendo la non riferibilità delle relate di notifica della intimazione di pagamento n. 20250002165961107826909, sia dell'ingiunzione n. 534076982672 all'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero le relate di notifica prodotte non contengono nessun elemento che consenta di riferirle ad alcuno degli atti prodromici, sicché manca la prova della notifica degli atti predetti e, quindi, dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che in mancanza di atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto, l'atto impugnato va annullato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Regione Campania, Abaco e Resistente_1. Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti Regione Campania, Abaco, Resistente_1 e Municipia in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00 oltre contributo unificato con attribuzione.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15139/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5c 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa - 00799960158
elettivamente domiciliato presso Piazza San Carlo 10100
Società_1 Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco Spa - 02391510266 elettivamente domiciliato presso Viale Della Cosituzione Isola E1 80100 Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PR n. 202500017797111581424 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1114/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02.09.25 Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di Pignoramento credito Presso Terzi n. 2025000217797116581424 relativo a Tassa auto 2015
A motivi deduce:
- Insussistenza del credito per prescrizione, non essendo stati notificati atti prodromici interruttivi della prescrizione.
- Nullità del pignoramento per omessa notifica dell'avviso di accertamento n. 534076982672
Chiede l'annullamento dell'atto impugnato ed, in subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate o da irrogare, e comunque ritene che non siano dovuti, in quanto inapplicabili, gli interessi di mora quale conseguenza della mancata notificazione degli atti prodromici indicati nell'atto impugnato e vittoria di spese con attribuzione.
Costituitasi, MU ha eccepito il proprio difetto di legittimazione in ordine agli atti ed attività non di propria competenza e, nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso per essere stati posti in essere vari atti interruttivi della prescrizione e segnatamente: il ricorrente ha avuto notifica del verbale di accertamento n.
534076982672 notificato il 11.12.2018; dell'ingiunzione n. 534076982672 del 29.03.2021 notificata il
03.04.2021; del preavviso di fermo n. 20220002085610879873272 del 14.10.2022 e dell'intimazione n.
20250002165961107826909 del 11.02.2025 notificata il 21.03.2025, di cui pende giudizio innanzi alla
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, recante RG 8175/2025.
Chiede il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
Non si sono costituiti la Regione Campania, ABACO ed Resistente_1.
La ricorrente ha depositato memoria difensiva, deducendo la non riferibilità delle relate di notifica della intimazione di pagamento n. 20250002165961107826909, sia dell'ingiunzione n. 534076982672 all'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero le relate di notifica prodotte non contengono nessun elemento che consenta di riferirle ad alcuno degli atti prodromici, sicché manca la prova della notifica degli atti predetti e, quindi, dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue che in mancanza di atti interruttivi il diritto si è prescritto.
Il ricorso va pertanto accolto, l'atto impugnato va annullato e le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia di Regione Campania, Abaco e Resistente_1. Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna le resistenti Regione Campania, Abaco, Resistente_1 e Municipia in solido al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00 oltre contributo unificato con attribuzione.