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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2079/2019
All'udienza del 29 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Borreca in sostituzione dell'avv. Massafra Nicola;
Parte_1
Per l'avv. Chiara Smimmo in sostituzione Parte_2
degli avv. Ciccarone e Bruognolo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Borreca si riporta alle note conclusive in atti e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Smimmo si riporta ai precedenti scritti difensivi, in particolare alla memoria ex art. 183 n.
1 c.p.c. e insiste per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massafra Nicola e dall'avv. Maria Raffaella Adilardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Ecuador n. 6, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciccarone Giulio
Martin e dall'avv. Bruognolo CR ed elettivamente domiciliato presso indirizzi di posta elettronica certificati dei suddetti procuratori ( ; Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
234/2019 del 09/02/2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.074,70 oltre interessi e spese del procedimento, per fatture asseritamente emesse dal nel Parte_2
pagina 2 di 9 periodo dal 31/01/2015 al 31/10/2016 per servizi di pulizia mensili presso gli uffici e gli studi televisivi della società Parte_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: 1) tra le parti erano intercorsi rapporti relativi a servizi di pulizia, che dovevano essere corrisposti mensilmente;
2) il doveva inviare il Parte_2
conteggio delle ore al fine di permettere la verifica da parte della della correttezza degli Pt_1
importi mensili richiesti;
3) il non aveva mai inviato il dettaglio delle ore lavorate e gli Parte_2
importi indicati in fattura non risultavano corrispondere alle ore effettivamente impiegate per la pulizia degli uffici;
4) inoltre, il personale che veniva inviato presso gli studi non svolgeva i propri compiti e gli uffici non erano correttamente puliti;
5) l'opponente aveva più volte contestato il servizio al che non dava riscontro alle contestazioni così come non Parte_2
avanzava alcuna richiesta di pagamento in ordine alle fatture che emetteva;
6) l'opponente tentava anche di richiedere al personale (ogni volta diverso) che veniva inviato i motivi del disservizio e lo stesso riferiva che non riceveva la retribuzione e pertanto non avrebbe prestato il servizio pur recandosi (seppure per periodi di tempo minore rispetto agli importi fatturati) saltuariamente ed in orari diversi presso gli uffici;
7) i servizi resi erano stati più volte contestati oralmente al in quanto la pulizia degli uffici non risultava conforme agli standard Parte_2
richiesti.
Esponeva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il diritto del preteso creditore
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) doveva essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per la emissione del decreto ingiuntivo;
pertanto, a fronte delle contestazioni svolte, le fatture emesse da controparte erano inidonee a fornire la prova del credito, dovendo il provare le prestazioni rese e la Parte_2
correttezza degli importi richiesti, nonché gli accordi economici posti a fondamento delle fatture contestate sia con riferimento alle somme indicate che alle prestazioni rese.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con ampia riserva di
pagina 3 di 9 richiedere mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che: 1) il rapporto oggetto di causa era Parte_2
risalente nel tempo, e precisamente: - dal 2005 al 2008 il servizio di pulizie era stato svolto dal
Consorzio Ambra, in favore della in persona del suo legale Parte_3
rappresentante p.t. Sig. coniuge della Sig.ra legale Persona_1 Persona_2
rappresentante della dal 2009 al 2014 il servizio di pulizie reso dal Consorzio Parte_1
Ambra proseguiva in favore della odierna opponente, giusta comunicazione del Parte_1
30.01.2009 della inviata al Consorzio Ambra dal seguente Parte_3
tenore: “Con la presente comunica che a partire dal 1.1.2009 le Parte_3
fatture relative al servizio di pulizia da Voi emesse dovranno essere intestate alla Parte_1
[…]”; dal 2015 il rapporto contrattuale di cui sopra proseguiva fra il e la Parte_2 Pt_1
giusta comunicazione del 30.01.2015 inviata dal Consorzio Ambra alla dal
[...] Parte_1
seguente tenore: “Pertanto a far data dal 1.1.2015 i Vostri ordini e rapporti correlati verranno seguiti dal […]”; 2) per tutta la durata del rapporto, come ben noto a Parte_2 Pt_1
l'odierna opposta aveva sospeso la richiesta di pagamento dei propri corrispettivi in ragione di intese raggiunte nell'ambito di più ampi rapporti commerciali, rispetto ai quali controparte si era resa inadempiente;
3) le contestazioni di parte opponente risultavano del tutto generiche e prive di supporto probatorio, sì da apparire inesistenti e comunque certamente inidonee a confutare agli assunti del;
4) pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, la prova del credito Parte_2
fornita dall'odierna opposta nel procedimento monitorio tramite produzione delle fatture commerciali e dell'estratto autentico del Registro Iva doveva ritenersi idonea a fondare le rivendicazioni del citato anche nel presente giudizio di cognizione piena;
5) in ogni Parte_2
caso, i servizi in oggetto, come indicato in ciascuna delle fatture inviate a erano stati resi Pt_1
in due appalti, l'uno presso gli studi televisivi della medesima in Ardea alla Via Laurentina Km.
27,15 l'altro presso altro Studio indicato dalla sito in Tor San Lorenzo, e risultavano Pt_1
comprovati dalla documentazione, ulteriore rispetto a quella depositata in allegato al ricorso monitorio, comprovante i servizi resi, il periodo ed il relativo credito: a) comunicazione del
30.01.2015 con la quale si dava atto che a decorrere dal 1.01.2015 il avrebbe reso Parte_2
il servizio di pulizie in favore di b) email con le quali, con cadenza mensile, il Pt_1 Parte_2
nviava a che non le aveva mai contestate, le fatture relative ai servizi resi;
c) allegati
[...] Pt_1
pagina 4 di 9 a ciascuna delle suddette fatture: - prospetto riepilogativo contenente il dettaglio dei servizi fatturati quali il luogo del servizio, il nominativo del personale impiegato, le ore lavorate ed il costo applicato;
- scheda mensile sottoscritta anche dal referente di presso l'appalto, Pt_1
attestante, per ogni giorno di servizio, l'inizio e la fine delle attività di pulizia presso l'appalto; - offerta sottoscritta per i servizi da svolgersi presso lo Studio in Ardea.
Assumeva, quindi, che il credito doveva reputarsi definitivamente provato anche in ragione del complessivo comportamento tenuto dalla tanto nell'odierno giudizio ove non aveva Pt_1
contestato il rapporto né le prestazioni ricevute, quanto nella fase stragiudiziale, ove non aveva contestato le fatture che le venivano inviate mensilmente dal La non aveva Parte_2 Pt_1
contrapposto alcuna circostanza che potesse legittimare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, limitandosi a dedurre, del tutto genericamente, che nel corso del rapporto l'odierna opponente avrebbe contestato la qualità del servizio reso dal senza tuttavia in Parte_2
alcun modo circostanziare l'affermazione e senza fornirne alcuna prova scritta.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, vista anche la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., confermare il provvedimento monitorio. In ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.4.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584). Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni
pagina 5 di 9 Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine. (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la fornitura di servizi di pulizia da parte del in favore Parte_2
della Parte_1
Quest'ultima, tuttavia, ha contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione, da parte del
, del dettaglio delle ore lavorate, deducendo la non corrispondenza degli importi Parte_2
indicati in fattura con le prestazioni effettivamente rese, e lamentando la non corretta esecuzione delle prestazioni di pulizia.
Inoltre, a seguito della costituzione in giudizio del in occasione della prima Parte_2
udienza di trattazione l'odierna opponente ha contestato e disconosciuto la documentazione ex adverso prodotta, con particolare riferimento alle e-mail inviate all'indirizzo Email_3
non riferibile alla (doc. 5 del fascicolo di parte opposta), e agli allegati alle fatture 2015 e Pt_1
2016, di cui alla pretesa creditoria oggetto di causa (doc. 6 del fascicolo di parte opposta), concernenti i fogli presenze e i prospetti riepilogativi delle ore lavorate, privi di sottoscrizione da parte della e riferiti a prestazioni mai rese in suo favore. Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che, a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente, il non abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non essendo stata fornita Parte_2
idonea prova delle prestazioni rese per le quali sono state emesse le fatture in contestazione.
In particolare, non è provato che le fatture, unitamente ai presunti allegati di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta, siano state regolarmente inviate alla Parte_1
Ed invero, le e-mail che, a dire del , comproverebbero la circostanza, risultano essere Parte_2
state inviate all'indirizzo che non appare riferibile alla società opponente e Email_3
che quest'ultima ha infatti disconosciuto come ad essa riconducibile.
Né depone in senso contrario l'e-mail del 30.1.2009, inviata da al Email_3
(doc. n. 4), giacché tale comunicazione è stata trasmessa per conto del Parte_2 [...]
e non della Inoltre, con tale missiva la Parte_3 Parte_1 Parte_3
si limitava a rappresentare che le fatture successive al mese di gennaio 2009 avrebbero
[...] dovuto essere intestate alla “ed inviate per posta a Via Laurentina km Parte_1 Parte_1
27,150”. Nulla, pertanto, consentiva di ritenere che le fatture intestate alla dovessero Pt_1
essere comunicate a mezzo e-mail al medesimo indirizzo . Email_3
Pertanto, risulta sconfessato l'assunto del , secondo cui le fatture sarebbero state Parte_2
sempre mensilmente ricevute dall'odierna opponente, con allegati il prospetto riepilogativo delle pagina 7 di 9 presenze e delle ore lavorate, e mai contestate dalla controparte;
ed allora, in mancanza di prova di una rituale comunicazione, nemmeno può pretendersi che la formulasse, in fase Pt_1
stragiudiziale, specifiche contestazioni in relazione a circostanze non portate a sua conoscenza.
Parimenti non sono idonei a fornire prova del credito i rapporti di presenza del personale addetto alle pulizie (cfr. all. 6 della comparsa di risposta), atteso che nessuno di tali rapporti risulta sottoscritto, alcuni sono sprovvisti di intestazione e di data mentre altri risultano formati dalla società Pulicoop Soc. Coop, estranea al giudizio e il cui rapporto con le parti non è stato sufficientemente chiarito dall'opposta. Quest'ultima, infatti, si è limitata ad affermare che si avvaleva della Pulicoop, sua consorziata, per rendere le prestazioni di pulizia, ma anche tale assunto è rimasto privo di supporto probatorio (sul punto, il teste è stato in grado di Tes_1
riferire esclusivamente che “Io lavoravo nel settore amministrativo e non ero presente sui luoghi di lavoro e per quanto ricordi il si serviva della Pulicoop”). Parte_2
Infine, tale carenza probatoria non appare colmata dalle risultanze della prova testimoniale espletata. Le dichiarazioni rese dai testimoni, e non consentono Tes_2 Testimone_3
di ritenere provato lo svolgimento del servizio come risultante dalle fatture e dai rapporti di presenza, sia in quanto non sufficientemente circostanziate, sia in quanto i nominativi dei suddetti testi non sono riportati in nessuno dei rapporti di presenza prodotti da parte opposta a fondamento degli importi fatturati (fatta eccezione che per che risulterebbe aver svolto un turno Tes_2
di due ore nel mese di febbraio del 2015).
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2019, depositato in data 12.02.2019, R.G. n. 490/2019;
- condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
pagina 8 di 9 e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2079/2019
All'udienza del 29 aprile 2025, alle ore 10:45, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per l'avv. Roberto Borreca in sostituzione dell'avv. Massafra Nicola;
Parte_1
Per l'avv. Chiara Smimmo in sostituzione Parte_2
degli avv. Ciccarone e Bruognolo.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Borreca si riporta alle note conclusive in atti e chiede che la causa sia decisa.
L'avv. Smimmo si riporta ai precedenti scritti difensivi, in particolare alla memoria ex art. 183 n.
1 c.p.c. e insiste per il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:20, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2019 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massafra Nicola e dall'avv. Maria Raffaella Adilardi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Ecuador n. 6, giusta procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciccarone Giulio
Martin e dall'avv. Bruognolo CR ed elettivamente domiciliato presso indirizzi di posta elettronica certificati dei suddetti procuratori ( ; Email_1
, giusta procura in atti;
Email_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
234/2019 del 09/02/2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 12.074,70 oltre interessi e spese del procedimento, per fatture asseritamente emesse dal nel Parte_2
pagina 2 di 9 periodo dal 31/01/2015 al 31/10/2016 per servizi di pulizia mensili presso gli uffici e gli studi televisivi della società Parte_1
A sostegno dell'opposizione, deduceva che: 1) tra le parti erano intercorsi rapporti relativi a servizi di pulizia, che dovevano essere corrisposti mensilmente;
2) il doveva inviare il Parte_2
conteggio delle ore al fine di permettere la verifica da parte della della correttezza degli Pt_1
importi mensili richiesti;
3) il non aveva mai inviato il dettaglio delle ore lavorate e gli Parte_2
importi indicati in fattura non risultavano corrispondere alle ore effettivamente impiegate per la pulizia degli uffici;
4) inoltre, il personale che veniva inviato presso gli studi non svolgeva i propri compiti e gli uffici non erano correttamente puliti;
5) l'opponente aveva più volte contestato il servizio al che non dava riscontro alle contestazioni così come non Parte_2
avanzava alcuna richiesta di pagamento in ordine alle fatture che emetteva;
6) l'opponente tentava anche di richiedere al personale (ogni volta diverso) che veniva inviato i motivi del disservizio e lo stesso riferiva che non riceveva la retribuzione e pertanto non avrebbe prestato il servizio pur recandosi (seppure per periodi di tempo minore rispetto agli importi fatturati) saltuariamente ed in orari diversi presso gli uffici;
7) i servizi resi erano stati più volte contestati oralmente al in quanto la pulizia degli uffici non risultava conforme agli standard Parte_2
richiesti.
Esponeva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il diritto del preteso creditore
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) doveva essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per la emissione del decreto ingiuntivo;
pertanto, a fronte delle contestazioni svolte, le fatture emesse da controparte erano inidonee a fornire la prova del credito, dovendo il provare le prestazioni rese e la Parte_2
correttezza degli importi richiesti, nonché gli accordi economici posti a fondamento delle fatture contestate sia con riferimento alle somme indicate che alle prestazioni rese.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi tutti sopra esposti, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi tutti indicati in citazione o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto nella misura che si riterrà di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Con ampia riserva di
pagina 3 di 9 richiedere mezzi istruttori nonché di precisare e meglio articolare la domanda nei termini di legge”.
Si costituiva in giudizio il esponendo che: 1) il rapporto oggetto di causa era Parte_2
risalente nel tempo, e precisamente: - dal 2005 al 2008 il servizio di pulizie era stato svolto dal
Consorzio Ambra, in favore della in persona del suo legale Parte_3
rappresentante p.t. Sig. coniuge della Sig.ra legale Persona_1 Persona_2
rappresentante della dal 2009 al 2014 il servizio di pulizie reso dal Consorzio Parte_1
Ambra proseguiva in favore della odierna opponente, giusta comunicazione del Parte_1
30.01.2009 della inviata al Consorzio Ambra dal seguente Parte_3
tenore: “Con la presente comunica che a partire dal 1.1.2009 le Parte_3
fatture relative al servizio di pulizia da Voi emesse dovranno essere intestate alla Parte_1
[…]”; dal 2015 il rapporto contrattuale di cui sopra proseguiva fra il e la Parte_2 Pt_1
giusta comunicazione del 30.01.2015 inviata dal Consorzio Ambra alla dal
[...] Parte_1
seguente tenore: “Pertanto a far data dal 1.1.2015 i Vostri ordini e rapporti correlati verranno seguiti dal […]”; 2) per tutta la durata del rapporto, come ben noto a Parte_2 Pt_1
l'odierna opposta aveva sospeso la richiesta di pagamento dei propri corrispettivi in ragione di intese raggiunte nell'ambito di più ampi rapporti commerciali, rispetto ai quali controparte si era resa inadempiente;
3) le contestazioni di parte opponente risultavano del tutto generiche e prive di supporto probatorio, sì da apparire inesistenti e comunque certamente inidonee a confutare agli assunti del;
4) pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, la prova del credito Parte_2
fornita dall'odierna opposta nel procedimento monitorio tramite produzione delle fatture commerciali e dell'estratto autentico del Registro Iva doveva ritenersi idonea a fondare le rivendicazioni del citato anche nel presente giudizio di cognizione piena;
5) in ogni Parte_2
caso, i servizi in oggetto, come indicato in ciascuna delle fatture inviate a erano stati resi Pt_1
in due appalti, l'uno presso gli studi televisivi della medesima in Ardea alla Via Laurentina Km.
27,15 l'altro presso altro Studio indicato dalla sito in Tor San Lorenzo, e risultavano Pt_1
comprovati dalla documentazione, ulteriore rispetto a quella depositata in allegato al ricorso monitorio, comprovante i servizi resi, il periodo ed il relativo credito: a) comunicazione del
30.01.2015 con la quale si dava atto che a decorrere dal 1.01.2015 il avrebbe reso Parte_2
il servizio di pulizie in favore di b) email con le quali, con cadenza mensile, il Pt_1 Parte_2
nviava a che non le aveva mai contestate, le fatture relative ai servizi resi;
c) allegati
[...] Pt_1
pagina 4 di 9 a ciascuna delle suddette fatture: - prospetto riepilogativo contenente il dettaglio dei servizi fatturati quali il luogo del servizio, il nominativo del personale impiegato, le ore lavorate ed il costo applicato;
- scheda mensile sottoscritta anche dal referente di presso l'appalto, Pt_1
attestante, per ogni giorno di servizio, l'inizio e la fine delle attività di pulizia presso l'appalto; - offerta sottoscritta per i servizi da svolgersi presso lo Studio in Ardea.
Assumeva, quindi, che il credito doveva reputarsi definitivamente provato anche in ragione del complessivo comportamento tenuto dalla tanto nell'odierno giudizio ove non aveva Pt_1
contestato il rapporto né le prestazioni ricevute, quanto nella fase stragiudiziale, ove non aveva contestato le fatture che le venivano inviate mensilmente dal La non aveva Parte_2 Pt_1
contrapposto alcuna circostanza che potesse legittimare il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, limitandosi a dedurre, del tutto genericamente, che nel corso del rapporto l'odierna opponente avrebbe contestato la qualità del servizio reso dal senza tuttavia in Parte_2
alcun modo circostanziare l'affermazione e senza fornirne alcuna prova scritta.
In tali premesse, concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, vista anche la mancata contestazione ex art. 115 c.p.c., confermare il provvedimento monitorio. In ogni caso, con il favore delle spese di lite”.
Denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in via istruttoria veniva espletata prova per testi, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.4.2025.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, occorre ricordare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione caratterizzato da un'inversione formale della posizione processuale delle parti, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Ne consegue che, in punto di onere probatorio, grava sul creditore opposto l'onere di provare l'esistenza del credito e sul debitore opponente quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. VI, 12/10/2018, n.
25584). Ed infatti, come precisato a partire dal noto arresto della Cassazione civile a Sezioni
pagina 5 di 9 Unite 30 ottobre 2001 n. 13533, il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), è tenuto a provare l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
di contro, il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) deve fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme Cass. n. 15328/2018).
Giova rammentare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche
(formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata (Cass. civ. sentenza n. 9968 del 16.5.2016), mentre nessun valore le si può riconoscere, nemmeno indiziario, tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Di converso, nel solo caso in cui il rapporto sottostante non venga contestato o la fattura venga accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine. (Cass. n. 8126/04; Cass. n. 13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 10434 del 2002;
Cass. n. 6502/98). Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, le fatture commerciali, se da un lato integrano prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto monitorio, dall'altro lato, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non sono di per sé prova sufficiente della fonte negoziale del rapporto dedotto in giudizio, del suo contenuto e dell'esecuzione della prestazione che ne costituisce oggetto, in quanto si tratta di atti di provenienza unilaterale formati dallo stesso creditore, salvo che non siano riconosciute o non contestate ad opera della controparte.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nel caso di specie non è in contestazione la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti avente ad oggetto la fornitura di servizi di pulizia da parte del in favore Parte_2
della Parte_1
Quest'ultima, tuttavia, ha contestato di non aver mai ricevuto la comunicazione, da parte del
, del dettaglio delle ore lavorate, deducendo la non corrispondenza degli importi Parte_2
indicati in fattura con le prestazioni effettivamente rese, e lamentando la non corretta esecuzione delle prestazioni di pulizia.
Inoltre, a seguito della costituzione in giudizio del in occasione della prima Parte_2
udienza di trattazione l'odierna opponente ha contestato e disconosciuto la documentazione ex adverso prodotta, con particolare riferimento alle e-mail inviate all'indirizzo Email_3
non riferibile alla (doc. 5 del fascicolo di parte opposta), e agli allegati alle fatture 2015 e Pt_1
2016, di cui alla pretesa creditoria oggetto di causa (doc. 6 del fascicolo di parte opposta), concernenti i fogli presenze e i prospetti riepilogativi delle ore lavorate, privi di sottoscrizione da parte della e riferiti a prestazioni mai rese in suo favore. Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che, a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente, il non abbia adeguatamente assolto al proprio onere probatorio, non essendo stata fornita Parte_2
idonea prova delle prestazioni rese per le quali sono state emesse le fatture in contestazione.
In particolare, non è provato che le fatture, unitamente ai presunti allegati di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte opposta, siano state regolarmente inviate alla Parte_1
Ed invero, le e-mail che, a dire del , comproverebbero la circostanza, risultano essere Parte_2
state inviate all'indirizzo che non appare riferibile alla società opponente e Email_3
che quest'ultima ha infatti disconosciuto come ad essa riconducibile.
Né depone in senso contrario l'e-mail del 30.1.2009, inviata da al Email_3
(doc. n. 4), giacché tale comunicazione è stata trasmessa per conto del Parte_2 [...]
e non della Inoltre, con tale missiva la Parte_3 Parte_1 Parte_3
si limitava a rappresentare che le fatture successive al mese di gennaio 2009 avrebbero
[...] dovuto essere intestate alla “ed inviate per posta a Via Laurentina km Parte_1 Parte_1
27,150”. Nulla, pertanto, consentiva di ritenere che le fatture intestate alla dovessero Pt_1
essere comunicate a mezzo e-mail al medesimo indirizzo . Email_3
Pertanto, risulta sconfessato l'assunto del , secondo cui le fatture sarebbero state Parte_2
sempre mensilmente ricevute dall'odierna opponente, con allegati il prospetto riepilogativo delle pagina 7 di 9 presenze e delle ore lavorate, e mai contestate dalla controparte;
ed allora, in mancanza di prova di una rituale comunicazione, nemmeno può pretendersi che la formulasse, in fase Pt_1
stragiudiziale, specifiche contestazioni in relazione a circostanze non portate a sua conoscenza.
Parimenti non sono idonei a fornire prova del credito i rapporti di presenza del personale addetto alle pulizie (cfr. all. 6 della comparsa di risposta), atteso che nessuno di tali rapporti risulta sottoscritto, alcuni sono sprovvisti di intestazione e di data mentre altri risultano formati dalla società Pulicoop Soc. Coop, estranea al giudizio e il cui rapporto con le parti non è stato sufficientemente chiarito dall'opposta. Quest'ultima, infatti, si è limitata ad affermare che si avvaleva della Pulicoop, sua consorziata, per rendere le prestazioni di pulizia, ma anche tale assunto è rimasto privo di supporto probatorio (sul punto, il teste è stato in grado di Tes_1
riferire esclusivamente che “Io lavoravo nel settore amministrativo e non ero presente sui luoghi di lavoro e per quanto ricordi il si serviva della Pulicoop”). Parte_2
Infine, tale carenza probatoria non appare colmata dalle risultanze della prova testimoniale espletata. Le dichiarazioni rese dai testimoni, e non consentono Tes_2 Testimone_3
di ritenere provato lo svolgimento del servizio come risultante dalle fatture e dai rapporti di presenza, sia in quanto non sufficientemente circostanziate, sia in quanto i nominativi dei suddetti testi non sono riportati in nessuno dei rapporti di presenza prodotti da parte opposta a fondamento degli importi fatturati (fatta eccezione che per che risulterebbe aver svolto un turno Tes_2
di due ore nel mese di febbraio del 2015).
Per le ragioni esposte, si impone l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia ed applicando i parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 234/2019, depositato in data 12.02.2019, R.G. n. 490/2019;
- condanna il in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 che liquida in € 145,50 per esborsi e in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
pagina 8 di 9 e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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