Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 39222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39222 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
39 222/ 1 5 ན་ . . REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA PAOLO NT BRUNO Dott. - Presidente - N. 2305 GERARDO SABEONE Dott. - Consigliere - - Consigliere - N. 47369/2014 REGISTRO GENERALE Dott. ALFREDO GUARDIANO : Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Rel. Consigliere - : ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON NT N. IL 19/10/1965 NC PP SA N. IL 08/01/1967 avverso la sentenza n. 1042/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 09/07/2014 R visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Paola Filippi, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio;
il difensore di NC EP VA, avv. Giovanni Dell'Aiuto, in sostituzione dell'avv. Carlo Monaldi, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 giugno 2011 del Tribunale di Cagliari, parzialmente riformata in data 9 luglio 2014 dalla Corte d'appello della stessa città, EL NT e NC EP VA erano condannati per il furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., degli elementi di un ponteggio edile, appena smontato e caricato su un camion.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con unico atto sottoscritto personalmente, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'articolo 606, lettere c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, 180, 517, 518, 519, 521 e 522 cod. proc. pen., avendo erroneamente la Corte territoriale affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. (esposizione alla pubblica fede), in difetto di contestazione, poiché era espressamente indicata in rubrica esclusivamente quella della violenza sulle cose. Il giudice d'appello ha affermato in sentenza che la qualificazione giuridica del fatto è avvenuta "nel た pieno rispetto del diritto di difesa e accogliendo i risultati dell'integrazione probatoria difensiva", ma nella realtà processuale le parti hanno appreso della nuova aggravante solamente alla lettura del dispositivo.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell'articolo 606, lettere b) ed e), cod. proc. pen., per travisamento delle risultanze processuali e dei documenti in atti, in relazione alla circostanza che l'opificio nel quale era stato consumato il fatto fosse sottoposto a sequestro giudiziario, perché contrassegnato da un nastro bianco e rosso. Posta questa premessa errata, doveva essere esclusa la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, poiché mancava il requisito tipico della "necessità", che ricorre quando il soggetto passivo sia stato costretto a lasciare la cosa incustodita, e non semplicemente lo abbia fatto per comodità o trascuratezza. Questa seconda ipotesi, secondo la tesi dei ricorrenti, è quella che si ha nel caso in esame, essendo l'opificio in stato di totale abbandono, tanto che proprietario non ha proposto alcuna querela contro i responsabili, né si è costituito parte civile. 2 : CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati. 1.1 È infondata la doglianza riguardante la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
1.2 In via generale va ricordato che, poiché tale principio è posto a tutela del diritto di difesa, per il rispetto del precetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ribadita in più occasioni dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine F all'oggetto dell'imputazione.
1.3 In applicazione di tale principio, si è affermato che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione, deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull'intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione (tra le ultime, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmo, Rv. 257278; Sez. 6, n. 5890 del 22/01/2013, Lucera, Rv. E54419). Se quindi il "fatto" va definito come l'accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un'alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, tra il fatto contestato e quello 3 accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007 - dep. 10/12/2007, Cuccia e altri, Rv. 239320).
1.4 Con specifico riferimento alla contestazione di una circostanza aggravante, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. U53776; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793), non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede essendo sufficiente la chiara e precisa enunciazione "in fatto" della stessa e che l'imputato abbia piena cognizione degli elementi di fatto che la integrano.
1.5 Nel caso di specie la contestazione del furto "degli elementi di un ponteggio edile" comprende anche l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., poiché per destinazione funzionale il bene è di per sé esposto alla pubblica fede.
2. Conseguentemente anche il secondo motivo è infondato, poiché il comportamento di trascuratezza e l'atteggiamento del proprietario nella custodia del bene sono del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza dell'esposizione alla pubblica fede.
2.1 Come recentemente affermato da questa Sezione (Sez. 5, n. 3550 del 25/09/2014 dep. 26/01/2015, Caligiuri, Rv. P62843) alla luce della ragione giustificativa di tale aggravante - che si fonda sulla necessità di garantire una più idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto deve - ritenersi un elemento estraneo alla previsione di cui all'art. 625 c.p., n. 7, la R "volontà" del proprietario o possessore, atteso che la necessità di una più significativa protezione può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo. Invero, l'uso della parola "esposte" è di carattere neutro per la soluzione del problema, perché il participio passato di esporre può essere usato anche come aggettivo e, quindi, con il riferimento ad uno stato e non ad un'azione. È "esposto" anche ciò che si trova alla mercè del pubblico o in uno stato di abbandono, ovvero per una condotta passiva od a seguito di caso fortuito, od ancora in altro modo sottoposto ad un maggior pericolo di sottrazione, anche se questo stato che giustifica la tutela rafforzata - -non è stato creato dall'uomo. L'aggravante in questione, dunque, può dirsi ricorrente nel caso di cose "esposte per fatto umano o per condizione naturale - alla pubblica fede" ed il - fatto che l'esposizione alla pubblica fede sia ricollegata a fonti quali la necessità o la consuetudine o la destinazione, nessuna estranea all'opera dell'uomo, non appare decisivo, atteso che, salvo forse la consuetudine che presuppone un'abitualità di condotte dell'uomo perduranti nel tempo, la necessità e la destinazione possono ben essere compatibili con una condizione originaria, o acquisita, della cosa eventualmente utilizzata dall'uomo (Sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Tassone, Rv. 228570).
2.2 Alla stregua di tale interpretazione, dunque, deve dedursi che, nel caso in esame, il ponteggio edile doveva ritenersi esposto alla pubblica fede, in ragione della sua funzione e, quindi, principalmente per destinazione, oltre che per necessità, con la conseguente configurabilità nei confronti dell'imputato dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. 3. In conclusione i ricorsi degli imputati vanno rigettati, con la conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento le spese processuali Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Ferdinando Lignola Paolo Bruno Rb AGB Ro DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 28 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO : Carmela Lanzuise 5