Sentenza 12 novembre 2001
Massime • 1
In tema di "informazione di garanzia", prevista dall'art.369 cod.proc.pen., e di "informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa", prevista dall'art.369 bis cod.proc.pen. (art.19 della legge 6 marzo 2001, n.60), mentre la prima deve essere emessa,sia pure non necessariamente prima o contestualmente, quando si procede ad un atto "a sorpresa", la seconda (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi)deve esserlo prima dell'invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell'espletamento di un atto d'indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambe le informazioni ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia nell'unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi riuniti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2001, n. 44022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44022 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Presidente - del 12/11/2001
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. ALFREDO M. LOMBARDI - Consigliere - N. 3164
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - N. 30912/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da ZA AN n. a Rovereto in data 8 luglio avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in sede di riesame del 17
luglio 2001
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Iacoviello F. che ha concluso per richiesta di rigetto del ricorso
Svolgimento del processo
RA AN ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento in sede di riesame, emessa il 4 luglio 2001, con la quale veniva confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Rovereto pronunciato in data 22 giugno 2001 di convalida di un sequestro preventivo, reso in via d'urgenza dal P.M. presso detto ultimo ufficio giudiziario il 18 s.m.a., deducendo quali motivi la violazione e la falsa applicazione dell'art. 369 bis c.p.p., poiché non si era proceduto alla particolare procedura descritta da detta norma con conseguente nullità degli atti successivi, la carenza e l'illogicità manifesta della motivazione in ordine alla predetta nullità, sulla quale non si sofferma il giudice del riesame ed argomenta in base ad una decisione delle sezioni unite (4 maggio 2000) ormai superata dalla nuova normativa (l. n.60 del 2001), la nullità del decreto, perché notificato a persona non legittimata a riceverlo, la violazione e la falsa applicazione dell'art.321 c.p.p., perché il sequestro è stato emesso "sine titulo" su beni della S.I.R.I.C. s.r.l., mentre il provvedimento concerne la S.I.R.I.C. s.p.a., l'illogicità manifesta della motivazione e violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p., in quanto il Tribunale non ha motivato sulla legittimità della convalida, il cui contenuto è copiato dal decreto di sequestro preventivo urgente del P.M., non ha evidenziato l'assenza dei motivi di urgenza, giustificati con fatti successivi, la violazione dell'art.321 c.p.p. per insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", in quanto sull'area sequestrata non vi sono rifiuti, ma semilavorati e non vi è attualmente alcun commercio o intermediazione riguardanti i rifiuti, l'omessa considerazione della responsabilità della P.A. che con provvedimenti contraddittori non ha consentito la bonifica dell'area, e della natura dolosa dell'incendio verificatosi nel maggio 2001, sicché non sussiste un pericolo di tale evento.
Motivi della decisione
Appare opportuno riassumere preliminarmente la vicenda processuale quale risulta dagli atti compulsabili da questa Corte solamente nei limiti in cui sono necessari per appurare i vizi procedurali denunciati. Nell'anno 2000 viene iscritto nel R.G.N.R. un procedimento a carico di RA AN per il reato di cui all'art. 51 secondo comma d.lvo n. 22 del 1997 ed in data 14 ottobre 2000 è emesso un decreto di ispezione di luoghi e cose, il cui avviso di deposito del relativo verbale è effettuato il 10 novembre successivo all'avv. "Andrea Tomasi del foro di Rovereto di fiducia". Nell'anno successivo risultano riuniti a detto procedimento altri due recanti i nn. 269/01 e n. 1523/01 R.G.N.R. sempre nei confronti dello stesso imputato anche per i reati previsti agli artt. 423 e 449 c.p., alla legge n. 319 del 1976, al d.lvo n. 152 del 1999, al d.P.R. n.547 del 1955 ed all'art. 650 c.p.. In seguito alle indagini svolte il 18
giugno 2001 viene emesso dal P.M. un decreto di sequestro preventivo urgente dell'"intera area, attualmente inattiva, del complesso industriale chimico S.I.R.I.C. s.p.a., delimitata come da allegata planimetria, che forma parte integrante del decreto". In pari data viene redatto l'avviso all'indagato ex art.369 bis c.p.p. con l'avvertimento che "la.. comunicazione andrà notificata congiuntamente al provvedimento (scilicet sequestro preventivo urgente) di cui costituisce allegato, ove, peraltro, in sede di esecuzione di perquisizione c/o sequestro l'indagato non fosse presente, si provvederà a detta notifica all'indagato, sempre unitamente a copia del provvedimento allegato, anche in tempo successivo alla (sua) esecuzione".
Dal verbale di sequestro del 19 giugno 2001 risulta che RA TA "impiegata... contattava... telefonicamente, dopo vari tentativi, prima all'utenza dello studio e poi sull'utenza telefonica radiomobile... l'avvocato Tomasi Andrea", che non interveniva alle operazioni.
Nel predetto verbale si legge che si è proceduto al sequestro "previa notifica e consegna di copia del decreto urgente di sequestro" alla RA TA "conosciuta", insieme al verbale di sequestro nel fascicolo (fl. 45 - 46) vi è l'avviso all'indagato ex art. 369 bis c.p.p. senza alcuna relata di notifica, mentre nella trasmissione del sequestro preventivo emesso dal G.i.p. e di convalida, notificati a RA TA, non viene indicato detto avviso.
Ciò premesso, bisogna rilevare che l'art. 369 bis c.p.p., introdotto dall'art. 19 della legge n. 60 del 2001, intitolata "disposizioni in materia di difesa d'ufficio", reca in epigrafe "Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa" ed il primo comma cui si riferisce il ricorrente recita: "Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375,comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore di ufficio. La disposizione di difficile lettura e coordinamento con la precedente norma appare farraginosa ed ha dato luogo a differenti analisi esegetiche, tanto più che dalla relazione al progetto di legge si apprende che "l'obbligo di informazione all'indagato sul diritto di difesa" è posto in essere "per rendere noto a coloro che si avvalgono del difensore d'ufficio che tale attività di difesa non è gratuita, ma che, sussiste un obbligo di retribuzione anche del difensore di ufficio" giacché esiste "l'erronea convinzione di molti indagati o imputati della gratuità della difesa ottenuta tramite un legale nominato dal magistrato e della presunta mancanza di necessità della presenza del difensore per i fatti o imputazioni di scarso rilievo sociale". Peraltro, indipendentemente da detta giustificazione "corporativa", è evidente che la "ratio" della norma risiede nella necessità di garantire la difesa ed ha, quindi una chiara valenza garantista, che si discosta, però, da quella sottesa all'avviso di conclusione delle indagini preliminari contemplato all'art. 415 bis c.p.p., in cui assume rilievo un anticipato contatto tra indagato e P.M. per consentire un contraddittorio ed all'indagato di far conoscere le sue giustificazioni, e diverse impostazioni sicché viene in rilievo pure in quest'ultima ipotesi una funzione deflattiva.
La difficoltà derivante dal dato normativo ha indotto la dottrina, a prima lettura, a proporre differenti esegesi, giacché, secondo alcuni, dal dettato della norma, sottolineato dal redattore della sentenza,, termine ultimo per eseguire, detto incombente, ricco di tenuti e molto complesso, è quello immediatamente antecedente all'invio dell'invito a presentarsi a comparire, sicché, nella fattispecie, non si sarebbe verificata alcuna nullità. Tuttavia, altri commentatori, nel chiarire il rapporto tra gli artt.369 e 369 bis c.p.p., fanno rilevare come detta ultima norma operi soltanto nel caso si debba compiere un atto specifico, programmato in dettaglio e non a sorpresa, mentre l'informazione di garanzia costituirebbe il primario dovere di rendere edotto l'indagato del suo diritto di scegliersi un difensore di fiducia.
Altri ancora, evidenziato l'omesso collegamento con l'intervenuta modificazione della disciplina dell'invito a rendere l'interrogatorio operata dalla legge n. 479 del 1999 tramite gli artt. 415 bis e 416 c.p.p.(sicché detto atto è obbligatorio solo quando richiesto dalla difesa dell'indagato a seguito degli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p) ritengono superflua detta informazione ex art. 369 bis c.p.p. in tutti i casi in cui sia stato assicurato il diritto di difesa dell'indagato e necessaria solo ove non esista una nomina di un difensore di fiducia.
Una voce dottrinale isolata, invece, non solo considera, in contrasto con la stessa formulazione letterale ("al compimento del primo atto" e non prima), necessaria detta informazione anche prima di compiere un atto c.d. a sorpresa, ma anche ritiene la obbligatoria in ogni caso senza tener conto della "ratio legis" e della stessa relazione parlamentare.
Peraltro, qualsiasi opinione si segua tranne quella isolata su criticata, nella fattispecie non si è verificata alcuna nullità, mentre è rimasta immutata la disciplina dell'informazione di garanzia, sicché le considerazioni della decisione delle sezioni unite, citata dal Tribunale trentino, sono tuttora valide. Infatti, secondo quanto appare dal contenuto dell'informazione stabilita dall'art. 369 bis c.p.p. e sostenuto da alcuni primi commentatori, la stessa compete a chi non ha nominato un difensore di fiducia, che, nella specie risulta avvisato in un procedimento, al quale ne sono stati riuniti altri, mentre l'impiegata, presente al momento del sequestro, ha contattato il difensore di fiducia, che non è intervenuto all'atto, sicché non sussiste alcuna nullità sotto questo profilo.
Inoltre si è in presenza di un atto a sorpresa ed il termine ultimo per adempiere alla comunicazione di cui all'art. 369 bis c.p.p. non era decorso.
Ed invero deve affermarsi che per coordinare l'informazione di garanzia con quella stabilita dalla legge n. 60 del 2001 la prima deve essere fornita ove venga compiuto un atto a sorpresa, ma non necessariamente prima o congiuntamente allo stesso, mentre l'omessa informazione di cui all'art. 369 bis c.p.p. determina la nullità degli atti conseguenti ove non venga effettuata prima dell'invio dell'invito a comparire a rendere l'interrogatorio ovvero in un momento antecedente o contemporaneo al compimento del primo atto determinato e programmato a cui ha diritto ad assistere il difensore, restando esclusa la necessità di dette informazioni ove esista già in atti la nomina di un difensore di fiducia anche in un procedimento riunito a quello nel quale detta norma sia stata effettuata, in aderenza alla sua "ratio legis".
Non può nemmeno affermarsi che, essendo stati riuniti altri procedimenti, per quelli per i quali non era intervenuta un'espressa nomina di un difensore di fiducia fosse necessaria tale comunicazione ex art. 369 bis c.p.p. perché la funzione della stessa non è quella di un anticipato contraddittorio o di rendere edotto l'indagato delle pendenze giudiziarie, cui è deputato l'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., ma quella, egualmente importante, ma diversa, di garantire il diritto di difesa cioè di impedire che un indagato sia sfornito di un difensore sia esso di fiducia o di ufficio almeno nella fase precedente il dibattimento o la fissazione dell'udienza preliminare.
Esclusa rilevanza a detta censura, l'omessa notifica del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. o della convalida non determina alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse e perché non può rientrare in quelle di ordine generale ex art. 178 c.p.p., ma comporta soltanto la decorrenza del termine per il riesame dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'atto, secondo unanime giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 6^ 27 settembre 1999 n. 2668, Lupis rv. 214625), sicché detto motivo è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Eguale sanzione di inammissibilità consegue a tutte quelle numerose censure in cui si procede ad una differente ricostruzione dei fatti ovvero si allegano vizi motivazionali.
Ed invero, ex art. 325 primo comma c.p.p., secondo giurisprudenza uniforme di questa Corte (Cass. sez. 2^ 4 giugno 1997 n. 3808, Baisi rv. 209595), in tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari reali il vizio di motivazione non può essere dedotto in sede di legittimità, ma soltanto la violazione di legge, secondo l'esplicito dettato normativo, il quale non essere aggirato, includendo tra le "violazioni di legge" anche il vizio motivazionale espressamente contemplato da una specifica disposizione (art. 606 lett. e) c.p.p.). Peraltro, bisogna ribadire che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente cioè di spessore da risultare percepibile "ictu oculi" dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24 Spina rv 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091 al cui lungo iter motivazionale si rinvia).
Pertanto sono del tutto inammissibili le censure concernenti l'insussistenza nell'area di rifiuti la natura dolosa dell'incendio l'esistenza di semilavorati la presenza di inattuabili amministrativi, l'errata aggressione di beni di altra società, la cui proprietà potrà essere valere dall'interessato, ma non certo dall'indagato, carente di interesse, ove assuma di non esserne il titolare, titolare, sicché neppure ha importanza la pretesa "discarsia tra il provvedimento e l'oggetto della sua esecuzione" mentre infine, attesa l'intervenuta emissione del decreto di sequestro preventivo da parte del G.i.p. non rileva la pretesa carenza di motivazione della convalida perché conforme al decreto di, urgenza del P.M., ricordandosi, comunque, la piena legittimità della motivazione "per relationem", ne' assenza dei motivi di urgenza, giustificati dal G.i.p., poi, e dal P.M., prima. I motivi addotti, in gran parte inammissibili sono, in ogni caso, infondati (in realtà per la novità della normativa), sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2001