Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2001, n. 44022
CASS
Sentenza 12 novembre 2001

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In tema di "informazione di garanzia", prevista dall'art.369 cod.proc.pen., e di "informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa", prevista dall'art.369 bis cod.proc.pen. (art.19 della legge 6 marzo 2001, n.60), mentre la prima deve essere emessa,sia pure non necessariamente prima o contestualmente, quando si procede ad un atto "a sorpresa", la seconda (la cui omissione è espressamente sanzionata con la nullità degli atti successivi)deve esserlo prima dell'invito a rendere interrogatorio o, comunque, prima dell'espletamento di un atto d'indagine cui il difensore abbia diritto di assistere, restando comunque esclusa la necessità di entrambe le informazioni ove esista già agli atti la nomina di un difensore di fiducia nell'unico procedimento o anche in uno solo dei procedimenti poi riuniti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2001, n. 44022
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44022
    Data del deposito : 12 novembre 2001

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