Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2003, n. 7528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7528 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 075 28/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto SE IONE TERM CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7760/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 10073/00 Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron. 16669 Dott. NT LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep. 1988 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 21/10/02 Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL TI TO, domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso lo studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, che 10 difende unitamente all'avvocato NICOLA ROSSINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato e sul 2° ricorso n° 10073/00 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro 2002 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1981 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale · nonchè
contro
DE TI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TORINO 29, presso 10 studio dell'avvocato BIASE MEZZANOTTE, che lo difende unitamente all'avvocato NICOLA ROSSINI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 9823/99 del Tribunale di TORINO, terza sezione civile emessa il 24/11/1999, depositata il 24/12/99; RG.479/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 dal Consigliere Dott. NT LIMONGELLI;
udito l'Avvocato BIASE MEZZANOTTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
1° motivo del ricorso incidentale assorbito e il secondo motivo va accolto. Svolgimento del processo Il Ministro dell'Interno, quale amministratore dei beni appartenenti al Fondo per gli edifici di culto, premesso che un alloggio del Fondo era occupato abusi- vamente da De SA NT, convenne quest'ultimo di- nanzi al Pretore di Torino per sentirle condannare al 2 rilascio dell'alloggio ed al pagamento della somma di L. 36.094.814 a titolo di "indennità". Il convenuto op- pose di aver assunto in conduzione l'alloggio dal Mini- stero e chiese, quindi, il rigetto della domanda. Ri- convenne il Ministero per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di locazione. Con sentenza del 2/12/1998 il Pretore rigettò la domanda principale ed accolse quella riconvenzionale. Su appello del Mini- stero il Tribunale di Torino, con sentenza non defini- tiva del 17/4/1999, in riforma della sentenza del Pre- tore, ha condannato al rilascio dell'immobile il De SA, osservando che l'alloggio doveva considerarsi occupato da li senza titolo, poiché tra le parti non era stato stipulato alcun contratto di locazione nella forma scritta tassativamente prevista per i contratti della pubblica amministrazione. Con sentenza definitiva del 24/12/1999 il Tribunale ha poi condannato il De SA al pagamento della somma di L. 45.000.000 a ti- tolo di "indennità". Avverso entrambe le sentenze il De SA ricorre con unico motivo. Il Ministero dell'In- terno resiste con controricorso e propone ricorso inci- dentale affidato a due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con i primi due motivi della impugnazione, che, es- sendo connessi vanno congiuntamente esaminati, il ri- corrente principale denunzia violazione degli artt. 17 R.D. 18/11/1923, n. 2440, 1321 e 1326 Cod. Civ. 42 leg- ge 27/7/1978 n. 392, 57 legge 20.5.1985 n. 222 nonché "erronea ed insufficiente motivazione". Sostiene che la pubblica amministrazione, avendo nella specie agito co- me soggetto privato, avrebbe validamente stipulato nei confronti del De SA un contratto di locazione in forma libera e cioè "per facta concludentia". Lamenta, quindi, che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto l'esistenza stessa del contratto in argomento che per fosse necessaria la stipulazione in forma scritta. La doglianza non ha fondamento. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche i contratti di locazione stipulati dalla pubblica amministrazione richiedono "ad substantiam" la forma scritta, giacchè solo questa soddisfa la esigenza di individuare esatta- mente le obbligazioni assunte dalle parti ed il conte- nuto negoziale dell'atto e rende possibile la funzione di controllo in ordine alla concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento, che devo- - anche nel compimento di atti privati no ispirare (Cass., l'attività della pubblica amministrazione 24/6/2002, n. 9165 Cass., 7/6/1991, n. 6519 - Cass., 30/6/1998, n. 6406 - Cass., 15/12/2000, n. 15852). 4 Peraltro il Tribunale ha osservato che, quand'anche dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si fosse voluto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta, il contratto di locazione di che trattasi non avrebbe comunque potuto ritenersi concluso, poiché in nessuno degli atti scritti provenienti rispettivamente dall'amministrazione e dal De SA era dato ravvisare una proposta contrattuale della prima ed una accetta- zione del secondo e questa motivazione, fondata su un'accurata analisi di tutta la documentazione acquisi- ta al processo, è esauriente ed immune da vizi logici e giuridici e si sottrae, quindi, al controllo di legit- timità. La censura fin qui esaminata va, dunque, disat- tesa e ciò rende superfluo l'esame del primo motivo del ricorso incidentale (con cui il Ministero denunzia di erroneità il principio, affermato dal Tribunale, secon- do cui i contratti della pubblica amministrazione po- trebbero essere stipulati anche mediante scambio di corrispondenza), che appare assorbito. Col terzo motivo della sua impugnazione il ricor- rente principale denunzia violazione degli artt. 2043 e 2697 Cod. Civ. nonché "erronea ed insufficiente moti- vazione". Lamenta che il Tribunale abbia liquidato il danno che il Ministero ha ritenuto di aver subito in conseguenza della abusiva occupazione dell'alloggio, 5 assumendo a base di computo il canone di mercato deter- minato dall'Ufficio Tecnico Erariale, quantunque il Mi- nistero non avesse provato di avere avuto la concreta possibilità di cedere in locazione l'alloggio per quel canone. La doglianza è fondata. Nel caso - del tutto analogo a quello di specie del conduttore che, essen- do incorso in mora nella restituzione della cosa loca- ta, sia tenuto, ai sensi dell'art.1591 Cod. Civ., oltre che a dare al locatore il corrispettivo convenuto, an- che a risarcirgli l'eventuale maggior danno, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'attribuzione di tale risarcimento presuppone la specifica prova di un'effettiva lesione del patrimonio del locatore, consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per un canone più elevato di quello corrisposto dall'occupante abusivo, nel non aver potuto utilizzare direttamente il bene ed in altre analoghe situazioni pregiudizievoli (Cass., 6/6/1995, n. 6359), ed ha, inoltre, precisato che la prova di tali situa- zioni incombe sul locatore, tenuto a dimostrare l'esi- stenza di ben determinate proposte di locazione e di concreti propositi di utilizzazione (Cass., 6359/1995 cit. Cass., 12/7/1993, n. 7670 - Cass., 4/6/1997, n. 4968). A questo principio il Tribunale non si è attenuto, giacchè per determinare il danno asseritamente subito dal Ministero ha fatto espresso riferimento а " somme avrebbero potuto "ricavarsi che solo "astrattamente" dalla locazione dell'immobile in questione nel periodo di abusiva occupazione". L'accoglimento del motivo testè esaminato rende su- perfluo l'esame del secondo motivo del ricorso inciden- tale (con cui il Ministero lamenta che il danno sia stato liquidato in base alla stima U.T.E., anziché nel- la maggior somma determinata con consulenza tecnica, quantunque l'amministrazione istante, pur riferendosi alla stima U.T.E., avesse alternativamente chiesto la liquidazione del danno anche "nella diversa misura che risultasse dovuta") che appare assorbito. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitata- mente al capo investito della censura accolta, con rin- vio alla Corte d'Appello di Torino, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato e provvederà anche ala liquidazione delle spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Cassa la impugnata sen- tenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, 7 alla Corte d'Appello di Torino. Roma, 21/10/2002 NSIGLIERE EST. ☐☐ CANCELLIERE C1 Innocent Baltista 8 IL PRESIDENTE взабите Fiduccion DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista