Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede; né è rilevante, a tal fine, il fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto.
Commentario • 1
- 1. Rubare le olive è reato?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2014, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 25/09/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - rel. Consigliere - N. 2666
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 47826/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR ZI N. IL 22/09/1950;
avverso la sentenza n. 349/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 10/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Scardaccione Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.6.2013 la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa in data 23.7.2009 dal Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL RI in ordine al reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 perché estinto per maturata prescrizione e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta a mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al AL, in particolare, era stato ascritto il reato di furto, aggravato dalle ipotesi di cui all'art. 625 c.p., nn. 2 e 7, per essersi impossessato, al fine di profitto, di 300 Kg circa di legna di faggio, sottratta poco prima in zona demaniale, dopo averla abusivamente tagliata, mediante l'ausilio di una sega, con violenza sulle cose e su cose esposte alla pubblica fede.
1.1. Il giudice d'appello riteneva sussistente, sia l'aggravante della violenza sulle cose, essendo emerso che i fusti oggetto di taglio da parte dell'imputato non erano secchi, ma giovani e con capacità vegetativa ottimale, sia l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede dei fusti in questione.
2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso, lamentando la manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza, o erronea applicazione della legge penale, per violazione dell'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 2, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), atteso che la Corte d'Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere per difetto di querela per il delitto di furto, previa esclusione delle contestate aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede;
in particolare, costituisce principio consolidato quello che, in ipotesi di piante boschive destinate al taglio, il furto è aggravato dalla violenza sulle cose soltanto prima che la pianta abbia raggiunto quel grado di maturità idonea al taglio, situazione questa che nella fattispecie non ricorre, non essendo stata indicata in dibattimento l'altezza delle piante ridotte in tronchetti;
inoltre, non sussiste neppure l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede quando, come nel caso in esame, l'esposizione dipende dalla naturale condizione della cosa e non da una specifica attività umana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Va premesso che la sentenza impugnata ricostruisce il fatto nel senso che in data 11.3.2007, militari appartenenti al Comando Stazione dei Carabinieri di Serrastretta, nel corso di un controllo su strada, rinvenivano nel vano bagagliaio delle vettura condotta dall'imputato circa tre quintali di legna da ardere ed effettuata con il Comandante della Stazione del Corpo Forestale dello Stato una perlustrazione dei luoghi per individuare la provenienza di quei fusti oggetto di taglio, giunti in località "valle cupa" attraverso il confronto con le ceppaie superstiti rinvenute sul terreno - ed oggetto di copertura con fogliame per sviare le indagini - rilevavano che i tronchi ritrovati nella disponibilità dell'imputato provenivano dal faggeto sito in quel luogo, costituito da piante giovani con fusto di diametro inferiore ai dieci centimetri. Del resto, all'interno della vettura dell'imputato era stata ritrovata una "sega muta", funzionale al taglio, oltre ad un coltello a serramanico.
1.1.In base alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito deve rilevarsi come la deduzione del ricorrente circa la non configurabilità nella fattispecie in esame della violenza sulle cose, avendo le piante dalle quali è avvenuta la recisione raggiunto una maturità tale per l'idoneità al taglio trattandosi di piante destinate a morire, risulta smentita dalle emergenze compiutamente indicate nella sentenza impugnata.
Giova richiamare in proposito i principi enunciati da questa Corte, secondo i quali, nel caso di piante boschive destinate al taglio, il furto è aggravato dalla violenza sulle cose, sotto il profilo della mutata destinazione, quando il fatto sia commesso prima che la pianta abbia raggiunto quel grado di maturità che la rende idonea al taglio, ovvero quando la recisione non si sia limitata alla semplice amputazione di rami o di parti, la cui mancanza non impedisce alla pianta di percorrere egualmente il suo ciclo vegetativo: si verifica, in tal caso, la mutata destinazione, giacché, se è vero che la pianta è destinata ad essere abbattuta, tuttavia la sua eliminazione deve coincidere con il raggiungimento del suo ciclo vegetativo, il quale, invece, viene interrotto anzitempo (Sez. 2, n. 6306 del 18/04/1973). Nell'ipotesi specifica di piante di alto fusto soggette a vincolo forestale, si configura, comunque, l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, atteso che il taglio importa un mutamento non soltanto nella loro destinazione naturale, ma anche nella destinazione giuridica, il quale integra "violenza sulle cose", secondo la nozione generale fornita dall'art. 392 c.p., e ciò anche nei casi in cui si tratti di piante non ancora giunte a maturazione, in quanto costituisce violenza l'aver loro impedito di concludere il ciclo vegetativo (Sez. 4, 22/04/2004, n. 31331).
1.2. Nel caso di specie il ragionamento della Corte di merito che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2 nella fattispecie in esame si presenta immune da censure, avendo il giudicante fatto corretta applicazione dei principi innanzi riportati, ritenendo sulla base delle dichiarazioni rese dal teste del Corpo Forestale - secondo cui dal diametro delle ceppaie osservate sul terreno e dai tronchi rinvenuti nella disponibilità dell'imputato questi appartenevano a piante giovani, "belle sfilate", caratterizzate "capacità vegetativa ottimale" e da altezza variabile tra i quattro ed i cinque metri, come era ricavabile e dei corrispondenti tronchi - che le piante dalle quali erano stati tagliati i rami e i tronchi non avevano raggiunto quel grado di maturità che le rendeva idonee al taglio.
2. Del pari infondato si presenta l'ulteriore deduzione di cui al ricorso circa la non configurabilità nel caso in esame dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.
7. Non ignora questa Corte un indirizzo giurisprudenziale formatosi anche nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è ipotizzabile l'esposizione alla pubblica fede allorquando tale esposizione derivi non da una condizione naturale della cosa, ma da una specifica attività umana, sicché l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 è da ritenersi integrata solo nell'ipotesi in cui l'esposizione dipenda dall'azione o dall'omissione del possessore, pur in presenza di una decisione assunta in forza di una situazione necessitata, ovvero dalla consuetudine, seppur valutata in base ad una prassi generale costante, anche se ispirata a criteri di comodità e non imposta da esigenze da cui non si possa prescindere (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 35956 del 08/06/2012 che richiama Sez. 5, 29 settembre 1993, Violante, C.E.D. cass., n.195554). Questo Collegio, tuttavia, ritiene più aderente alla ragione giustificativa di tale aggravante - che si fonda sulla necessità di garantire una più idonea tutela ad un bene che non può essere adeguatamente protetto - l'interpretazione che afferma essere un elemento estraneo alla previsione di cui all'art. 625 c.p., n. 7 la "volontà", atteso che la necessità di una più significativa protezione può derivare anche da una condizione originaria della cosa (Sez. 4, n. 16894 del 22 gennaio 2004; Sez. 4, n. 26678 del 26/05/2009) e non dipendere dall'opera dell'uomo. Invero, l'uso della parola "esposte" è di carattere neutro per la soluzione del problema perché il participio passato di esporre può essere usato anche come aggettivo e, quindi, con il riferimento ad uno stato e non ad un'azione. È "esposto" anche ciò che si trova alla merce del pubblico o in uno stato di abbandono, ovvero per una condotta passiva od a seguito di caso fortuito, od ancora in altro modo sottoposto ad un maggior pericolo di sottrazione, anche se questo stato - che giustifica la tutela rafforzata - non è stato creato dall'uomo. L'aggravante in questione, dunque, può dirsi ricorrente nel caso di cose "esposte - per fatto umano o per condizione naturale - alla pubblica fede" ed il fatto che l'esposizione alla pubblica fede sia ricollegata a fonti quali la necessità o la consuetudine o la destinazione, nessuna estranea all'opera dell'uomo, non appare decisivo, atteso che, salvo forse la consuetudine che presuppone un'abitualità di condotte dell'uomo perduranti nel tempo, la necessità e la destinazione possono ben essere compatibili con una condizione originaria, o acquisita, della cosa eventualmente utilizzata dall'uomo (Sez. 4, n. 16894 del 22 gennaio 2004).
2.1. Alla stregua di tale interpretazione, dunque, deve dedursi che, nel caso in esame, i rami ed i tronchi asportati dagli alberi di faggio ubicati in zona demaniale dovevano ritenersi esposti alla pubblica fede, in ragione delle loro qualità e, quindi, principalmente per destinazione, oltre che per necessità naturale, con la conseguente configurabilità nei confronti dell'imputato dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7. 3. Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2015