Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 16894
CASS
Sentenza 22 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (In motivazione la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa - asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative - che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penalmente rilevante).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/01/2004, n. 16894
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16894
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

    Testo completo