Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2001, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO etto0 5 0 1 LA CORTE SUPREMA ICASSAZIO SEZIONE SECO Rivu cet e Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: hepdlom. Confrui Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G. N. 450/99 Cron. 72.32 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 1171 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.29/11/00 Dott. Matteo IACUBINO Rel. Consigliere --- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 LA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 19 HS 2001 DI RIPETTA 151, presso lo studio dell'avvocato DE IL CANCELLIERE DONATO ANDREA, che la difende, giusta delega in atti;
B ricorrente -
contro
RO AR, RO RI, ZO IA, CANCELLERIA elettivamente domiciliate in ROMA VIA APPENNINI 47, presso lo studio dell'avvocato MENNA F, difese dagli avvocati COLARIETI PASQUALE, COLARIETI MARIA, giusta 00662199 delega in atti;
2000 controricorrenti 00662600 1951 avverso la sentenza n. 215/98 della Corte d'Appello di -1- SALERNO, depositata il 11/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Jack -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 13 febbraio 1985 OC EL conveniva avanti il Tribunale di Salerno IC LA, IC DR e PP RA per sentir emettere le seguenti pronunce (per quel che ancora interessa in questa sede): a) accogliere la domanda di revindica proposta in relazione alla striscia di terreno descritto nella narrativa della stessa citazione, condannando le convenute alla restituzione;
b) dispo la regolazione definitiva del confine e la conseguente apposizione di nuova idonea recinzione (0 altri termini lapidei). Proponeva inoltre una domanda subordinata (di poi abbandonata) e domanda risarcitoria connessa alle domande principali. Nella narrativa dell'atto l'attrice precisava: a) di avere essa stessa recintato il terreno Mess venduto e che si era convenuto la vendita di ulteriore fascia di terreno larga mt. 2,15 e lunga n. 15 diminuendosi così la consistenza del suo bene. b) in occasione della recinzione, il IC, dante causa della convenuta, aveva promesso su una striscia di mt 2 di larghezza e di mt 15 di 3 lunghezza, pari a quella da acquistare, una servitù di passaggio. Si costituivano convenuti i quali nel contestare quanto assunto dall'attice richiedevano il rigetto della domanda, esplicando in via riconvenzionale azione negatoria servitutis. Il G.I., nominava consulente tecnico, che depositava la sua relazione. All'udienza del 5.12.90 il procuratore dell'attrice concludeva perché si dichiarasse la proprietà di OC EL su entrambe le zonette di terreno individuate dal C.T.U. ai n. 1 2 delle conclusioni (zona recintata e inaccessibile rimanente porzione non delimitata da opera fissa) con condanna dei convenuti al rilascio della detta striscia e al risarcimento dei danni. Con sentenza del 16.6.92 il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda condannando le convenute al rilascio in favore dell'attrice della Мен striscia di terreno di cui al punto 2 delle conclusioni del C.T.U.; erigettava la domanda di risarcimento danni rigettava altresì la proposta riconvenzionale, facendo proprie le conclusioni del C.T.U. che aveva ritenuto che la zona controversa era di proprietà dell'attrice. La sentenza era impugnata da entrambe le parti. OC EL con atto del 9.12.92 contestava la sentenza nel punto relativo alle spese processuali, lamentando l'omessa liquidazione degli esborsi effettuati dal C.T.U. e la riduttiva liquidazione di diritti ed onorari. IC LA e DR e PP RA contestavano la sentenza nel merito. Deducevano in particolare che la decisione era frutto delle errate conclusioni del C.T.U. che nel fissare il confine aveva fatto riferimento a termini lapidei esterni ai fondi di cui è causa ed alle risultanze contestali ininfluenti ai fini della risoluzione della controversia. Chiedevano pertanto in riforma e previa rinnovazione delle attività peritali il rigetto della domanda proposta da OC EL. Entrambe le parti contestavano gli avversi 2 appelli, poi riuniti in unico procedimento. Con ordinanza Collegiale del 2.5.95 la Corte disponeva che il C.T.U. fosse riconvocato al fine di una più corretta e approfondita ricostruzione della particella venduta con indicazione precisa del punto di partenza della sua misurazione. 5 Con sentenza depositata il giorno 11 maggio 1998 ha poi, in totale riforma della sentenza impugnata e accogliendo il gravame di IC e PP, rigettato le domande della OC compensando per metà le spese del doppio grado. L'altra metà veniva regolata condo soccombenza. Ha invero ritenuto la Corte Salernitana che il punto chiave per la risoluzione della controversia era rappresentato dalla interpretazione dell'atto del 25.2.1968 per notar Gargano, col quale OC EL aveva alienato a IN IC piccolo appezzamento di terreno facente parte del Fondo"S. Maria" sito nel Comune di Montecorvino Rovella a forma di trapezio irregolare confinante ad est con la via Provinciale a norma e a sud con restante proprietà della venditrice e ad ovest con proprietà Monetta. L'appezzamento era indicato nell'atto della estensione di mq 505 con un fronte stradale di metri lineari 27,10 e si precisava esser rappresentato dalla particella catastale 517 a) del folio 14, di are 6.05, soggiungendosi però che l'estensione era quella così indicata, essendovi discordanza con la mappa catastale. L'acquirente veniva immerso nel possesso 6 materiale e si impegnava a recintare, con rete metallica sostenuta da paletti di ferro, l'appezzamento acquistato verso il lato sud, nel termine massimo di un anno. Il terreno sarebbe servito per l'edificazione di fabbricato destinato ad abitazione. La recinzione poi venne di fatto opposta dalla stessa venditrice. Tanto premesso, quel Collegio ha proceduto all'esatta individuazione del bene (fondo) compravenduto tra le parti attraverso la indicazione dell'esatto confine con la residua proprietà OC, tenendosi conto essenzialmente delle indicazioni fissate nell'atto stesso>> di vendita (pag. 9, 1° capov. sentenza impugnata, di seguito indicata in sigla come "s.i."). Nella interpretazione di detto atto, il giudice pervenuto di appello è quindi motivatamente convenuto alla conclusione sulla base della seconda relazione di consulenza, come espletata in secondo grado dallo stesso C.T.U. che la recinzione (peraltro apposta dalla stessa originaria attrice circa trenta anni addietro, dopo la conclusione del contratto ed in esecuzione dello stesso) coincideva con l'esatto ✓ confine tra i due fondi nel lato 7 sud ovest, mentre ad ovest il confine era rappresentato da un vetusto muro di pietra, in linea con contiguo calcestruzzo cementizio. Venivano quindi tracciate le linee dell'intiero confine in conformità del confine di fatto già esistente e secondo l'ipotesi B della relazione di C.T.U. del 30.01.97. Per la cassazione di detta decisione ricorre OC EL, con atto fondato su unico motivo di impugnazione, articolato in tre censure. Resistono con controricorso LA IC, DR IC e PP GR,che hanno poi depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto non precisate e il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente con la prima censura assume che la s.i., nel far propria la ipotesi "B" della seconda relazione del C.T.U., aveva "rappresentato come opinabili precise risultanze oggettive" emergenti dalle indagini del tecnico legale, omettendo ogni criterio logico" (fol 5 ricorso). Il dato obiettivo ed inequivoco era dato dal termine lapideo rinvenuto sul posto e coincidente con i dati catastali, al punto da 8 trovare rispondenza nelle relative mappe. La rilevanza di tale termine era stata ritenuta dal C.T.U. "ex se vale a dire indipendentemente da ogni riferimento delle parti allo stesso e, per esso, ai dati catastali". Non poteva poi contestarsi la specifica competenza del C.T.U. а riconoscere nella "pietra" 'de qua" la natura di termine lapideo, peraltro" avvalorata dal fatto che esso trovava "perfetta coincidenza" con le risultanze catastali. Assurda era poi l'affermazione che esso termine rappresentasse il confine con altro fondo (di terzi) pur essendo interposto tra i fondi delle parti. Altro dato oggettivo trascurato dalla s.i. era costituito dal "muro cementizio alle spalle del fabbricato IC (lato ovest)" anch'esso coincidente con il confine catastale della particella compravenduta. Di nessun pregio, infine, era l'argomentazione della stessa s.i. circa la preferibilità della soluzione B) della C.T.U. giacché nella specie non sirispetto alla A), doveva individuare la soluzione probabile, bensì certa (fol. 10 ricorso). quella "assolutamente "1 Non era poi vero che il consulente, nella seconda 9 relazione, aveva mostrato propensione per la ipotesi B). La censura è infondata. La Corte di merito, nel dichiarato intento di stabilire l'esatto confine tra i fondi delle parti - quale oggetto precipuo della controversia - ha che a tanto si doveva pervenirepremesso interpretando l'incontroverso titolo di provenienza, titolo con cui l'attrice aveva trasferito a dante causa delle convenute nel 1978 l'appezzamento di terreno, stralciandolo da sua più estesa proprietà. In base a tale premessa ha quindi proceduto ad una motivata opera di ermeneutica della volontà delle parti risultante da quell'atto, confrontandola con i dati di fatto emergenti dalle indagini del tecnico legale. La ricorrente non censura né la premessa giuridico - metodologica della s.i. né indica, All criticarne la motivazione, quali canoni interpretativi (art. 1362 e segg. c. civ.) essa avrebbe violato. La interpretazione del contratto costituisce indagine di fatto, rimessa al giudice di merito e non censurabile in cassazione se non attraverso la deduzione di specifiche violazioni di 10 detti canoni ovvero in relazione ad illogicità intrinseche della motivazione (ex plurimis v. Cass. 3142 e 308 4 del 1998; n. 8791/00). Sotto quest'ultimo profilo niuna illogicità si motivazione della s.i., che hariscontra nella preso spunto dalla espressa volontà delle parti in ordine alla estensione del terreno compravenduto ed alla esclusione della coincidenza della stessa con quella risultante dalle mappe catastali. На dato altresì giusto rilievo, esso giudice di appello, al comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto e conseguente allo stesso (art. 1362 C. civ.), quale l'opposizione della recinzione prevista nella scrittura del 1968 ad opera della stessa attrice. La censura della ricorrente, fondata sulla presenza di un termine lapideo e su altra circostanza di fatto a suo avviso indicativa del confine catastale, risulta pertanto inconferente, very ermeneutico posto che non incide su l'iter logico della s.i.. Indipendentemente dalla soluzione "preferita", dal C.T.U., è quella del giudice cui spetta di interpretare la volontà espressa dalle parti di un contratto che conta, né la s.i. denuncia le 11 incertezze che le attribuisce la ricorrente, avendo invece la Corte Salernitana preso netta, motivata e decisa posizione per la soluzione adottata. tutto unHa poi valorizzato ad colorandum, corteo di elementi indiziari di fatto convergenti con la tesi propugnata. Tali dati di fatto non ècompete a questa Corte rivalutare, mentre coerente sul piano logico il significato indiziario loro attribuito nella s.i. (rispondenza del confine di fatto a quello voluto dall'incontroverso titolo di provenienza). Con la seconda censura, appuntata sulla soluzione "B" sposata nella s.i., la ricorrente contesta la veridicità di alcune affermazioni in fatto contenute nella seconda relazione peritale (esistenza di una recinzione metallica, poi abbassata, al lato sud ovest all'epoca del primo frazionamento, avvenuto nel 1965); sostiene che la recinzione sul lato nord coincide con quella catastale (soluzione A), tuttavia il relativo confine non è contestato;
che la linea di confine con la proprietà di terzi (tali coniugi Aiello Franco) secondo la soluzione B) renderebbe illegittima talune vedute e parte del fabbricato delle resistenti nei confronti di detti terzi. 12 Esprime perciò sfiducia a carico del C.T.U., che con la seconda relazione aveva contraddetto la prima, peraltro prospettando una serie di ipotesi senza prendere una posizione univoca. La censura non può essere accolta. prija E' irrilevante, [Боса in ne è stata s.i., considerazione nella _a pregressa recinzione, bensì quella attuata dalla ricorrente a seguito della vendita "de qua" Nemmeno costituisce punto decisivo della controversia il confine a nord, con proprietà di dalle resistenti,terzi, del terreno acquistato posto che il "decisum" della s.i. su cui la stessa andrà а costituire cosa giudicata non riguarda quel confine, bensì quello а sud ovest, che divide la proprietà delle parti in causa. Invero la domanda rigettata dalla corte di merito quella della OC intesa al regolamento, Con spostamento del confine di fatto, tra il suo fondo e quello limitrofo dei IC PP. Per la considerazione appena fatta resta assorbita la terza censura che, sul presupposto di una pronuncia estesa al confine tra il fondo delle resistenti e quello di detti terzi, ipotizza un litisconsorzio necessario con questi ultimi. 13 Va pertanto rigettato siccome infondato in ogni sua articolazione il ricorso della OC e soccombente, allacondannata la stessa, perché rifusione delle spese di questo giudizio in favore delle tre resistenti, spese da liquidarsi come in dispositivo (n. 385 c.p.c.).
P.Q.M.
la La Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento, in favore delle 88000 resistenti, in solidarietà attiva tra loro, delle 330000 spese di questo giudizio, liquidate in L. 2.000.000 263.900 per onorari ed in Lire. per spese vive. Così deciso in Roma il 29 novembre 2000. Je cons, end Vinay Bald one, pres. Youn IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 0.9. MAR. 2001 UFFICIO DELS GIU 2001INTRATE ROMA 2 Registrato in data 10 2001 4. al n. £9063 Versale 33000= trecento henta VW p. Il Dirigento Area Servizi (lire (D.ssa Maria RA D: F PO) 4 0 Il Responsabile Servizio Att diziar 0 (Dr. M. RACCICH OEL