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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 486/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Ventura e dall'avv. Elisa Parte_1
Amadeo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato per la società convenuta con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2017 al 13.1.2020, con sede di lavoro in Trieste;
che l'orario di lavoro contrattualmente previsto andava dal lunedì al venerdì con orario d'ingresso flessibile (fra le 8.00 e le 9.00) per 37.45 ore settimanali, con una maggiorazione del 5% per il lavoro supplementare fino al tetto delle 40 ore settimanali;
di essere stato inquadrato in qualità di “impiegato con le mansioni di supervisore sperimentale e di controllo su tutti i filoni di ricerca attualmente condotti in Laboratorio” e che in tale veste gli venivano affidate l'organizzazione e la gestione del team R&D in uno con la responsabilità del laboratorio di ricerca;
che, pertanto, veniva inquadrato nella posizione organizzativa D1 del CCNL
Chimico-Farmaceutico, che individuala figura professionale dell'operatore tecnico polivalente di ricerca definendolo sinteticamente come colui che “svolge attività specialistiche complesse e variabili nel campo analitico-strumentale per il raggiungimento di risultati definitivi”; che nell'ambito del predetto inquadramento rientrano pertanto figure professionali cui sono affidate mansioni dalla connotazione squisitamente tecnico-operativa di basso profilo e quindi non vi può certamente rientrare la figura di “supervisore sperimentale e di controllo su tutti i filoni di ricerca attualmente condotti in Laboratorio”; che ad egli erano, invece, demandati compiti di supervisione e coordinamento come risultante anche da moltissimi documenti aziendali tra cui l'organigramma, il mansionario e i protocolli interni, oltre che dal sito web;
che nell'organigramma del 24.4.2018 REV 13 egli viene indicato come “Lab Supervisor = RLAB (Coordinatore Scientifico)” a rapporto diretto del “Chief Scientific Officer = RSC (Responsabile Scientifico)” con responsabilità sia sui che sui di essere stato indicato quale referente di area per la Per_1 Parte_2
redazione del DVR aziendale per cui si interfacciava direttamente con l'RSPP esterno, oltre che responsabile antincendio;
che egli svolgeva molte altre mansioni come meglio specificate in ricorso;
che tali mansioni non potevano rientrare nel livello D1, CCNL
Chimico Farmaceutico applicato al rapporto di lavoro;
che le mansioni svolte sono riconducibili alla posizione organizzativa A3, profilo Capo laboratorio specialistico o altro profilo corrispondente, o in mero subordine alla posizione organizzativa B1, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art.6 del CCNL Chimico Farmaceutico applicato al rapporto;
che a fronte del formale inquadramento venivano richieste obbligatoriamente 8 ore e 45 minuti
2 lavorativi giornalieri dal lunedì al venerdì e quindi complessive 43 ore e 45 minuti;
che in virtù delle mansioni espletate la sua permanenza giornaliera in azienda andava ben oltre le 8 ore e 45 minuti giornalieri senza che l'attività lavorativa venisse remunerata in alcun modo;
che base delle timbrature disponibili, possibile definire una permanenza extra orario di: -25 ore dal 15 novembre 2017 al 31 dicembre 2017; -234 ore per l'anno 2018; -89 ore per l'anno 2019; che in azienda era previsto, per prassi, il pagamento una tantum di circa 75 euro lordi mensili a titolo di “superminimo individuale a copertura di ogni emolumento per eventuali attività svolte in regime di straordinario e a compenso dell'attività inventiva” di cui tuttavia egli non beneficiava;
di aver svolto pertanto lavoro straordinario non retribuito;
che la retribuzione riconosciuta risulta solo parzialmente corrispondente al trattamento economico previsto dal CCNL Chimico Farmaceutico.
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello A3, o in subordine nel livello B1 del C.C.N.L. a far data dall'1.3.2018 ovvero dalla data ritenuta di giustizia sino alla cessazione del rapporto intervenuta in data 31.1.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le relative differenze retributive maturate sin dall'1.9.2017, nonché il T.F.R., XIII e XIVmensilità, ex festività, ferie, R.O.L., straordinario, indennità di fine rapporto dovute in forza dell'applicazione del C.C.N.L. invocato, ovvero ex art. 36 Cost.;
2) condannarsi di conseguenza la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per i titoli dedotti, l'importo di € 18.119,31 (livello A3) di cui € 5.577,03 a titolo di lavoro straordinario, o in subordine l'importo di € 9.233,89 (livello B1) di cui € 4.901,98 a titolo di lavoro straordinario, o quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di legge;
3) Con vittoria di spese di lite”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Il thema decidendum del presente giudizio attiene al riconoscimento di mansioni superiori e di orario di lavoro oltre quello contrattualizzato.
Per quanto riguarda le mansioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Viene, altresì, in rilievo l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui “...al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art.
2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro” (così tra altre Cass. 32699/2019).
4 Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato le mansioni svolte e, procedendo alla comparazione tra le diverse declaratorie contrattuali e delle relative qualifiche professionali, ha dedotto la riconducibilità delle mansioni in concreto espletate al livello A3 rispetto a quello di formale inquadramento.
Con riferimento, invece, all'orario di lavoro e, in generale, all'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.
1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo
5 possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
È necessario, quindi, valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal GL titolare del fascicolo in precedenza.
La teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato nella Testimone_1
dal novembre 2017 al gennaio 2020, io ero Responsabile della produzione CP_1 diagnostica”. Sul capitolo 11 del ricorso: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Io ne sono a conoscenza in quanto vi era un kit che stavamo studiando nel settore di mia pertinenza e dunque le nostre attività si incrociavano. C'era una collaborazione diretta”. Sul capitolo 13: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Io ne sono a conoscenza in quanto vi era un kit che stavamo studiando nel settore di mia pertinenza e dunque le nostre attività si incrociavano. C'era una collaborazione diretta”.
Sul capitolo 16: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Sul capitolo 45, 46: “Il ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa dalle 8/8.30 e quando io andavo via, alle 18.30, lui era ancora lì. Non credo che il lavoro straordinario gli venisse remunerato”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato nella Testimone_2
dal novembre 2017 al gennaio 2020, io ero Responsabile Amministrativo CP_1
della Società”. Sul capitolo 11, 13 e 16 del ricorso: “Non vivevo le dinamiche quotidiane del laboratorio, posso dire che lui effettivamente coordinava un gruppo di ricercatori, in media una decina. Dipendeva gerarchicamente dal CSO con mansioni di coordinamento, monitoriaggio e verifica delle attività di laboratorio. Periodicamente al ricorrente venivano richieste sia da parte del CDA della società sia da parte del Presidente delle relazioni critiche e non solo riepilogative sulle attività svolte all'interno del laboratorio. Insomma gli veniva richiesto un contributo critico a livello scientifico ed anche in relazione all'impatto sul mercato delle attività svolte. Noi avevamo una società negli Stati Uniti e quando
l'amministratore di tale società veniva in Italia, facevamo delle riunioni alle quali partecipava anche il ricorrente quale supervisore del laboratorio in vista di un ingresso nel mercato americano delle attività della . Quando vi era un flusso di acquisti CP_1
attinenti al laboratorio avevamo due validazioni: una da parte del ricorrente sulla validità ed utilità scientifica degli acquisti, ed una da parte mia per la verifica sul rispetto del
6 budget. Inoltre il era la risorsa cui facevo riferimento per la verifica sul monte ore Pt_1 dedicato dai dipendenti per ogni progetto di ricerca”. Sul capitolo 45 e 46: “Non ho particolari conoscenze sull'orario di lavoro del ricorrente, io ricevevo solo le timbrature”.
Ebbene, all'esito dell'attività istruttoria può considerarsi raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente sia di mansioni superiori sia dell'orario di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato.
I testi, infatti, sono persone con conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto ex colleghi del ricorrente, della cui attendibilità lo scrivente non ha ragione di dubitare.
Con riferimento alle mansioni svolte, la teste ha dichiarato che il ricorrente ha Tes_1
svolto le seguenti attività lavorative:
• Gestione della sicurezza in laboratorio supportando l'RSPP;
• Definizione delle necessità per i corsi sulla sicurezza dei ricercatori e le comunica all'Amministrazione;
• Sorveglianza in merito all'osservazione delle norme di sicurezza;
• Collaborazione con l'ufficio IT per le implementazioni di sicurezza e gestione dati nell'area di ricerca e di sviluppo;
• Organizzazione di un piano di lab meeting bisettimanale;
• Redazione report da presentare al CSO ed al Responsabile di Laboratorio sulle attività svolte settimanalmente dai ricercatori;
• Attuazione delle indicazioni in merito all'attività di laboratorio, ai modi ed ai tempi di realizzazione definite dal CSO;
• Segnalazione al Responsabile Scientifico ed al Responsabile del Laboratorio di questioni scientifiche, problematiche e dubbi sollevati dai ricercatori;
• Comunicazione tempestiva di ogni deviazione dagli standard e la conseguente ricerca delle cause, in collaborazione con gli altri addetti del laboratorio, definendo un'eventuale soluzione o proposta migliorativa;
• Indicazioni necessità di acquisto materiali al Tecnico di laboratorio;
• Pianificazione teorica delle attività, controllo, studio, supporto stesura grant, paper e brevetti”.
• Gestione delle persone per la progettazione sperimentale e la definizione degli obiettivi della ricerca scientifica;
• Gestione della Sicurezza del Laboratorio in collaborazione con l'RSPP;
7 • Supporto alla definizione dei contenuti e delle esigenze dei corsi di formazione sulla sicurezza per i ricercatori, e comunicazione alla Segreteria Amministrativa;
• Definizione delle regole di sicurezza (in accordo con il Responsabile della Qualità) e sorveglianza sul rispetto delle regole di sicurezza;
• Collaborazione con l'ufficio IT per la sicurezza e la gestione dei dati in ricerca e sviluppo;
• Organizzazione di un calendario di riunioni mensili;
• Organizzazione di un piano di lab meeting settimanale;
-Organizzazione e gestione del team R&D; assegnazione dei progetti di ricerca ai collaboratori e analisi dei tempi e dei risultati alla ricerca di una costante ottimizzazione;
-Supervisione dei progetti di ricerca (monitoraggio dei tempi, identificazione di discostamenti e/o problematiche) e loro rendicontazione attraverso la costante stesura di report alla direzione aziendale e al CDA;
-Redazione della documentazione di trasferimento tecnologico al dipartimento di produzione;
-Collaborazione attiva con il dipartimento di Produzione per la redazione dei fascicoli tecnici e per il miglioramento delle procedure del ciclo produttivo;
-Responsabilità del laboratorio anche dal punto di vista del controllo dell'osservanza dei regolamenti interni su base ISO9001 e ISO13485;
-Colloqui con i fornitori e valutazione e gestione tecnico-scientifica degli approvvigionamenti;
-Partecipazione al flusso degli acquisti tramite l'utilizzo del software di gestione aziendale;
-Supporto tecnico-scientifico ai consulenti esterni per la proprietà intellettuale (GLP di
Udine);
-Partecipazione ai colloqui di selezione del personale di ricerca;
-Responsabilità e azione coordinata con il personale IT per il controllo e la sicurezza dei dati del dipartimento R&D;
-Gestione dei dati degli studi clinici e dei protocolli attuativi insieme al personale del controllo interno;
-Supporto alla stesura di articoli scientifici;
• Pianificazione teorica delle attività, controllo, studio dei ricercatori;
• Supporto per la stesura e l'invio di documenti;
• Supporto per la scrittura delle sovvenzioni;
8 • Autorizzazione all'ingresso nel laboratorio;
• Controllo sul mantenimento della pulizia del laboratorio da parte dei ricercatori e del personale di laboratorio;
• Gestione dei protocolli clinici insieme agli affari regolatori;
• Attuazione delle linee guida sperimentali indicate dal CSO;
• Rapporto settimanale sulle attività dei ricercatori;
• Comunicazione al CSO e al Project Manager in merito a eventuali domande, problemi e dubbi emersi dai ricercatori;
• Comunicazione di eventuali problemi al CSO;
identificazione delle cause, in collaborazione con i ricercatori, per definire una soluzione o un miglioramento;
• Supporto al Project manager scientifico.
Il teste ha dichiarato sul punto: “posso dire che lui effettivamente Testimone_2
coordinava un gruppo di ricercatori, in media una decina. Dipendeva gerarchicamente dal
CSO con mansioni di coordinamento, monitoriaggio e verifica delle attività di laboratorio.
Periodicamente al ricorrente venivano richieste sia da parte del CDA della società sia da parte del Presidente delle relazioni critiche e non solo riepilogative sulle attività svolte all'interno del laboratorio. Insomma gli veniva richiesto un contributo critico a livello scientifico ed anche in relazione all'impatto sul mercato delle attività svolte. Noi avevamo una società negli Stati Uniti e quando l'amministratore di tale società veniva in Italia, facevamo delle riunioni alle quali partecipava anche il ricorrente quale supervisore del laboratorio in vista di un ingresso nel mercato americano delle attività della . CP_1
Quando vi era un flusso di acquisti attinenti al laboratorio avevamo due validazioni: una da parte del ricorrente sulla validità ed utilità scientifica degli acquisti, ed una da parte mia per la verifica sul rispetto del budget. Inoltre il era la risorsa cui facevo riferimento Pt_1
per la verifica sul monte ore dedicato dai dipendenti per ogni progetto di ricerca”.
Lo svolgimento di mansioni superiori è suffragato anche dal dato documentale in atti (cfr. all.ti di parte ricorrente).
Pertanto, le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, con l'indicazione temporale di cui al ricorso, sono riconducibili al livello A3 del CCNL di categoria, essendo emerso dall'istruttoria che egli svolgeva regolarmente le attività innanzi indicate.
A ben vedere, infatti, egli è stato inquadrato nel livello D1 la cui declaratoria recita:
9 “Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
-conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
-esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti responsabilità negli ambiti di intervento.
Eventuale: guida, controllo di collaboratori partecipazione ad attività in gruppi di progetto”.
In base alla declaratoria del livello A3 del suddetto CCNL, invece:
“Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di quadro preposte ad importanti settori di attività aziendale e che richiedono:
-conoscenza e competenze interdisciplinari per svolgere mansioni per le quali necessita capacità gestionale integrata
-esperienza gestionale integrata e/o diversificata in più discipline
-autonomia decisionale nell'ambito delle politiche aziendali con obiettivi di carattere generale ed in relazione alle caratteristiche dell'azienda, anche di tipo internazionale
-responsabilità rilevanti per l'impresa che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali.
Eventuale:
-supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori
-gestione attività di articolati gruppi di progetto”.
In particolare, nell'ambito dell'area funzionale ricerca e sviluppo si rinviene il Capo laboratorio specialistico (n. 45) la cui descrizione è la seguente:
“-È responsabile di un laboratorio ad alta tecnologia che utilizza conoscenze/metodiche scientifiche complesse.
e coordina un gruppo di laureati e tecnici alle sue dirette dipendenze dei CP_2
quali cura anche lo sviluppo professionale.
-Realizza più programmi di ricerca rispondendo dei risultati attesi.
-Formula idee originali sull'attività di ricerca in base ai risultati sperimentali ottenuti e/o alle informazioni desunte dalla letteratura”.
10 Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto all'inquadramento contrattuale nel livello
A3 del CCNL Chimico-Farmaceutico e per l'effetto la convenuta deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive non corrisposte.
Per quanto concerne l'orario di lavoro la teste ha dichiarato: “Il ricorrente Tes_1
svolgeva la sua attività lavorativa dalle 8/8.30 e quando io andavo via, alle 18.30, lui era ancora lì”.
A quanto precede consegue che risulta raggiunta la prova anche dell'orario lavorativo ulteriormente svolto rispetto a quello risultante dal formale inquadramento;
di tal che la resistente deve essere condannata al relativo pagamento.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi formulati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente, rimasta contumace, coerenti con il dato normativo e privi di vizi logici e ontologici, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 18.119,31, per le causali di cui in motivazione.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
11 b) Per l'effetto condanna la società resistente al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma complessiva di euro 18.119,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 486/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Ventura e dall'avv. Elisa Parte_1
Amadeo
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato per la società convenuta con contratto a tempo indeterminato dall'1.9.2017 al 13.1.2020, con sede di lavoro in Trieste;
che l'orario di lavoro contrattualmente previsto andava dal lunedì al venerdì con orario d'ingresso flessibile (fra le 8.00 e le 9.00) per 37.45 ore settimanali, con una maggiorazione del 5% per il lavoro supplementare fino al tetto delle 40 ore settimanali;
di essere stato inquadrato in qualità di “impiegato con le mansioni di supervisore sperimentale e di controllo su tutti i filoni di ricerca attualmente condotti in Laboratorio” e che in tale veste gli venivano affidate l'organizzazione e la gestione del team R&D in uno con la responsabilità del laboratorio di ricerca;
che, pertanto, veniva inquadrato nella posizione organizzativa D1 del CCNL
Chimico-Farmaceutico, che individuala figura professionale dell'operatore tecnico polivalente di ricerca definendolo sinteticamente come colui che “svolge attività specialistiche complesse e variabili nel campo analitico-strumentale per il raggiungimento di risultati definitivi”; che nell'ambito del predetto inquadramento rientrano pertanto figure professionali cui sono affidate mansioni dalla connotazione squisitamente tecnico-operativa di basso profilo e quindi non vi può certamente rientrare la figura di “supervisore sperimentale e di controllo su tutti i filoni di ricerca attualmente condotti in Laboratorio”; che ad egli erano, invece, demandati compiti di supervisione e coordinamento come risultante anche da moltissimi documenti aziendali tra cui l'organigramma, il mansionario e i protocolli interni, oltre che dal sito web;
che nell'organigramma del 24.4.2018 REV 13 egli viene indicato come “Lab Supervisor = RLAB (Coordinatore Scientifico)” a rapporto diretto del “Chief Scientific Officer = RSC (Responsabile Scientifico)” con responsabilità sia sui che sui di essere stato indicato quale referente di area per la Per_1 Parte_2
redazione del DVR aziendale per cui si interfacciava direttamente con l'RSPP esterno, oltre che responsabile antincendio;
che egli svolgeva molte altre mansioni come meglio specificate in ricorso;
che tali mansioni non potevano rientrare nel livello D1, CCNL
Chimico Farmaceutico applicato al rapporto di lavoro;
che le mansioni svolte sono riconducibili alla posizione organizzativa A3, profilo Capo laboratorio specialistico o altro profilo corrispondente, o in mero subordine alla posizione organizzativa B1, ai sensi dell'art. 2103 c.c. e dell'art.6 del CCNL Chimico Farmaceutico applicato al rapporto;
che a fronte del formale inquadramento venivano richieste obbligatoriamente 8 ore e 45 minuti
2 lavorativi giornalieri dal lunedì al venerdì e quindi complessive 43 ore e 45 minuti;
che in virtù delle mansioni espletate la sua permanenza giornaliera in azienda andava ben oltre le 8 ore e 45 minuti giornalieri senza che l'attività lavorativa venisse remunerata in alcun modo;
che base delle timbrature disponibili, possibile definire una permanenza extra orario di: -25 ore dal 15 novembre 2017 al 31 dicembre 2017; -234 ore per l'anno 2018; -89 ore per l'anno 2019; che in azienda era previsto, per prassi, il pagamento una tantum di circa 75 euro lordi mensili a titolo di “superminimo individuale a copertura di ogni emolumento per eventuali attività svolte in regime di straordinario e a compenso dell'attività inventiva” di cui tuttavia egli non beneficiava;
di aver svolto pertanto lavoro straordinario non retribuito;
che la retribuzione riconosciuta risulta solo parzialmente corrispondente al trattamento economico previsto dal CCNL Chimico Farmaceutico.
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel livello A3, o in subordine nel livello B1 del C.C.N.L. a far data dall'1.3.2018 ovvero dalla data ritenuta di giustizia sino alla cessazione del rapporto intervenuta in data 31.1.2020 e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le relative differenze retributive maturate sin dall'1.9.2017, nonché il T.F.R., XIII e XIVmensilità, ex festività, ferie, R.O.L., straordinario, indennità di fine rapporto dovute in forza dell'applicazione del C.C.N.L. invocato, ovvero ex art. 36 Cost.;
2) condannarsi di conseguenza la società convenuta a corrispondere al ricorrente, per i titoli dedotti, l'importo di € 18.119,31 (livello A3) di cui € 5.577,03 a titolo di lavoro straordinario, o in subordine l'importo di € 9.233,89 (livello B1) di cui € 4.901,98 a titolo di lavoro straordinario, o quello diverso maggiore o minore che risulterà di giustizia, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, con ogni conseguenza di legge;
3) Con vittoria di spese di lite”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
3 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Il thema decidendum del presente giudizio attiene al riconoscimento di mansioni superiori e di orario di lavoro oltre quello contrattualizzato.
Per quanto riguarda le mansioni, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2103 c.c. che attribuisce al lavoratore, assegnato a mansioni superiori per un certo tempo, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il riconoscimento della relativa qualifica, se la diversa attività non sia stata svolta per sostituzione del lavoratore assente.
Fondamentale ai fini della valutazione dell'operatività della disciplina in commento è, tuttavia, l'accertamento dello svolgimento, in fatto, di mansioni ascrivibili alla qualifica superiore, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.” (Cass. 26234/2008 e Cass.
20272/2010).
Del resto, onde poter riconoscere la qualifica superiore, è necessario che l'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori sia stata piena nel senso che essa abbia comportato anche l'assunzione delle relative responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata
(cfr. Cass. 12353/2003; 11125/2001; 2859/2001; 7170/98; 4200/92).
Viene, altresì, in rilievo l'ulteriore principio giurisprudenziale secondo cui “...al fine di stabilire il diritto del lavoratore ad ottenere la attribuzione della qualifica superiore ex art.
2103 cod. civ., qualora lo stesso, oltre a mansioni proprie della categoria di appartenenza svolga anche altre mansioni definite dalla contrattazione collettiva come proprie della categoria superiore rivendicata, il giudice del merito deve attenersi al criterio della prevalenza e quindi deve aver riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro” (così tra altre Cass. 32699/2019).
4 Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato le mansioni svolte e, procedendo alla comparazione tra le diverse declaratorie contrattuali e delle relative qualifiche professionali, ha dedotto la riconducibilità delle mansioni in concreto espletate al livello A3 rispetto a quello di formale inquadramento.
Con riferimento, invece, all'orario di lavoro e, in generale, all'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art.
1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni,
l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, occorre sottolineare che, in relazione al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo
5 possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n. 12434 del
25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141).
È necessario, quindi, valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal GL titolare del fascicolo in precedenza.
La teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato nella Testimone_1
dal novembre 2017 al gennaio 2020, io ero Responsabile della produzione CP_1 diagnostica”. Sul capitolo 11 del ricorso: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Io ne sono a conoscenza in quanto vi era un kit che stavamo studiando nel settore di mia pertinenza e dunque le nostre attività si incrociavano. C'era una collaborazione diretta”. Sul capitolo 13: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Io ne sono a conoscenza in quanto vi era un kit che stavamo studiando nel settore di mia pertinenza e dunque le nostre attività si incrociavano. C'era una collaborazione diretta”.
Sul capitolo 16: “Posso confermare che il ricorrente ha svolto tutte le mansioni elencate al capitolo che mi viene letto. Sul capitolo 45, 46: “Il ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa dalle 8/8.30 e quando io andavo via, alle 18.30, lui era ancora lì. Non credo che il lavoro straordinario gli venisse remunerato”.
Il teste ha dichiarato: “Conosco il ricorrente, abbiamo lavorato nella Testimone_2
dal novembre 2017 al gennaio 2020, io ero Responsabile Amministrativo CP_1
della Società”. Sul capitolo 11, 13 e 16 del ricorso: “Non vivevo le dinamiche quotidiane del laboratorio, posso dire che lui effettivamente coordinava un gruppo di ricercatori, in media una decina. Dipendeva gerarchicamente dal CSO con mansioni di coordinamento, monitoriaggio e verifica delle attività di laboratorio. Periodicamente al ricorrente venivano richieste sia da parte del CDA della società sia da parte del Presidente delle relazioni critiche e non solo riepilogative sulle attività svolte all'interno del laboratorio. Insomma gli veniva richiesto un contributo critico a livello scientifico ed anche in relazione all'impatto sul mercato delle attività svolte. Noi avevamo una società negli Stati Uniti e quando
l'amministratore di tale società veniva in Italia, facevamo delle riunioni alle quali partecipava anche il ricorrente quale supervisore del laboratorio in vista di un ingresso nel mercato americano delle attività della . Quando vi era un flusso di acquisti CP_1
attinenti al laboratorio avevamo due validazioni: una da parte del ricorrente sulla validità ed utilità scientifica degli acquisti, ed una da parte mia per la verifica sul rispetto del
6 budget. Inoltre il era la risorsa cui facevo riferimento per la verifica sul monte ore Pt_1 dedicato dai dipendenti per ogni progetto di ricerca”. Sul capitolo 45 e 46: “Non ho particolari conoscenze sull'orario di lavoro del ricorrente, io ricevevo solo le timbrature”.
Ebbene, all'esito dell'attività istruttoria può considerarsi raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente sia di mansioni superiori sia dell'orario di lavoro ulteriore rispetto a quello contrattualizzato.
I testi, infatti, sono persone con conoscenza diretta dei fatti di causa, in quanto ex colleghi del ricorrente, della cui attendibilità lo scrivente non ha ragione di dubitare.
Con riferimento alle mansioni svolte, la teste ha dichiarato che il ricorrente ha Tes_1
svolto le seguenti attività lavorative:
• Gestione della sicurezza in laboratorio supportando l'RSPP;
• Definizione delle necessità per i corsi sulla sicurezza dei ricercatori e le comunica all'Amministrazione;
• Sorveglianza in merito all'osservazione delle norme di sicurezza;
• Collaborazione con l'ufficio IT per le implementazioni di sicurezza e gestione dati nell'area di ricerca e di sviluppo;
• Organizzazione di un piano di lab meeting bisettimanale;
• Redazione report da presentare al CSO ed al Responsabile di Laboratorio sulle attività svolte settimanalmente dai ricercatori;
• Attuazione delle indicazioni in merito all'attività di laboratorio, ai modi ed ai tempi di realizzazione definite dal CSO;
• Segnalazione al Responsabile Scientifico ed al Responsabile del Laboratorio di questioni scientifiche, problematiche e dubbi sollevati dai ricercatori;
• Comunicazione tempestiva di ogni deviazione dagli standard e la conseguente ricerca delle cause, in collaborazione con gli altri addetti del laboratorio, definendo un'eventuale soluzione o proposta migliorativa;
• Indicazioni necessità di acquisto materiali al Tecnico di laboratorio;
• Pianificazione teorica delle attività, controllo, studio, supporto stesura grant, paper e brevetti”.
• Gestione delle persone per la progettazione sperimentale e la definizione degli obiettivi della ricerca scientifica;
• Gestione della Sicurezza del Laboratorio in collaborazione con l'RSPP;
7 • Supporto alla definizione dei contenuti e delle esigenze dei corsi di formazione sulla sicurezza per i ricercatori, e comunicazione alla Segreteria Amministrativa;
• Definizione delle regole di sicurezza (in accordo con il Responsabile della Qualità) e sorveglianza sul rispetto delle regole di sicurezza;
• Collaborazione con l'ufficio IT per la sicurezza e la gestione dei dati in ricerca e sviluppo;
• Organizzazione di un calendario di riunioni mensili;
• Organizzazione di un piano di lab meeting settimanale;
-Organizzazione e gestione del team R&D; assegnazione dei progetti di ricerca ai collaboratori e analisi dei tempi e dei risultati alla ricerca di una costante ottimizzazione;
-Supervisione dei progetti di ricerca (monitoraggio dei tempi, identificazione di discostamenti e/o problematiche) e loro rendicontazione attraverso la costante stesura di report alla direzione aziendale e al CDA;
-Redazione della documentazione di trasferimento tecnologico al dipartimento di produzione;
-Collaborazione attiva con il dipartimento di Produzione per la redazione dei fascicoli tecnici e per il miglioramento delle procedure del ciclo produttivo;
-Responsabilità del laboratorio anche dal punto di vista del controllo dell'osservanza dei regolamenti interni su base ISO9001 e ISO13485;
-Colloqui con i fornitori e valutazione e gestione tecnico-scientifica degli approvvigionamenti;
-Partecipazione al flusso degli acquisti tramite l'utilizzo del software di gestione aziendale;
-Supporto tecnico-scientifico ai consulenti esterni per la proprietà intellettuale (GLP di
Udine);
-Partecipazione ai colloqui di selezione del personale di ricerca;
-Responsabilità e azione coordinata con il personale IT per il controllo e la sicurezza dei dati del dipartimento R&D;
-Gestione dei dati degli studi clinici e dei protocolli attuativi insieme al personale del controllo interno;
-Supporto alla stesura di articoli scientifici;
• Pianificazione teorica delle attività, controllo, studio dei ricercatori;
• Supporto per la stesura e l'invio di documenti;
• Supporto per la scrittura delle sovvenzioni;
8 • Autorizzazione all'ingresso nel laboratorio;
• Controllo sul mantenimento della pulizia del laboratorio da parte dei ricercatori e del personale di laboratorio;
• Gestione dei protocolli clinici insieme agli affari regolatori;
• Attuazione delle linee guida sperimentali indicate dal CSO;
• Rapporto settimanale sulle attività dei ricercatori;
• Comunicazione al CSO e al Project Manager in merito a eventuali domande, problemi e dubbi emersi dai ricercatori;
• Comunicazione di eventuali problemi al CSO;
identificazione delle cause, in collaborazione con i ricercatori, per definire una soluzione o un miglioramento;
• Supporto al Project manager scientifico.
Il teste ha dichiarato sul punto: “posso dire che lui effettivamente Testimone_2
coordinava un gruppo di ricercatori, in media una decina. Dipendeva gerarchicamente dal
CSO con mansioni di coordinamento, monitoriaggio e verifica delle attività di laboratorio.
Periodicamente al ricorrente venivano richieste sia da parte del CDA della società sia da parte del Presidente delle relazioni critiche e non solo riepilogative sulle attività svolte all'interno del laboratorio. Insomma gli veniva richiesto un contributo critico a livello scientifico ed anche in relazione all'impatto sul mercato delle attività svolte. Noi avevamo una società negli Stati Uniti e quando l'amministratore di tale società veniva in Italia, facevamo delle riunioni alle quali partecipava anche il ricorrente quale supervisore del laboratorio in vista di un ingresso nel mercato americano delle attività della . CP_1
Quando vi era un flusso di acquisti attinenti al laboratorio avevamo due validazioni: una da parte del ricorrente sulla validità ed utilità scientifica degli acquisti, ed una da parte mia per la verifica sul rispetto del budget. Inoltre il era la risorsa cui facevo riferimento Pt_1
per la verifica sul monte ore dedicato dai dipendenti per ogni progetto di ricerca”.
Lo svolgimento di mansioni superiori è suffragato anche dal dato documentale in atti (cfr. all.ti di parte ricorrente).
Pertanto, le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, con l'indicazione temporale di cui al ricorso, sono riconducibili al livello A3 del CCNL di categoria, essendo emerso dall'istruttoria che egli svolgeva regolarmente le attività innanzi indicate.
A ben vedere, infatti, egli è stato inquadrato nel livello D1 la cui declaratoria recita:
9 “Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di impiegati, qualifiche speciali o operai che richiedono:
-conoscenza specialistica, accompagnata da un'elevata capacità di svolgere mansioni per le quali sono necessarie competenze specialistiche
-esperienza in più specializzazioni tra loro collegate e in tutte le loro applicazioni operative autonomia operativa nell'ambito di metodi e procedure solo parzialmente definiti responsabilità negli ambiti di intervento.
Eventuale: guida, controllo di collaboratori partecipazione ad attività in gruppi di progetto”.
In base alla declaratoria del livello A3 del suddetto CCNL, invece:
“Appartengono a questa categoria le posizioni di lavoro con la qualifica di quadro preposte ad importanti settori di attività aziendale e che richiedono:
-conoscenza e competenze interdisciplinari per svolgere mansioni per le quali necessita capacità gestionale integrata
-esperienza gestionale integrata e/o diversificata in più discipline
-autonomia decisionale nell'ambito delle politiche aziendali con obiettivi di carattere generale ed in relazione alle caratteristiche dell'azienda, anche di tipo internazionale
-responsabilità rilevanti per l'impresa che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali.
Eventuale:
-supervisione, sviluppo, coordinamento di collaboratori
-gestione attività di articolati gruppi di progetto”.
In particolare, nell'ambito dell'area funzionale ricerca e sviluppo si rinviene il Capo laboratorio specialistico (n. 45) la cui descrizione è la seguente:
“-È responsabile di un laboratorio ad alta tecnologia che utilizza conoscenze/metodiche scientifiche complesse.
e coordina un gruppo di laureati e tecnici alle sue dirette dipendenze dei CP_2
quali cura anche lo sviluppo professionale.
-Realizza più programmi di ricerca rispondendo dei risultati attesi.
-Formula idee originali sull'attività di ricerca in base ai risultati sperimentali ottenuti e/o alle informazioni desunte dalla letteratura”.
10 Di conseguenza, deve essere riconosciuto il diritto all'inquadramento contrattuale nel livello
A3 del CCNL Chimico-Farmaceutico e per l'effetto la convenuta deve essere condannata al pagamento delle relative differenze retributive non corrisposte.
Per quanto concerne l'orario di lavoro la teste ha dichiarato: “Il ricorrente Tes_1
svolgeva la sua attività lavorativa dalle 8/8.30 e quando io andavo via, alle 18.30, lui era ancora lì”.
A quanto precede consegue che risulta raggiunta la prova anche dell'orario lavorativo ulteriormente svolto rispetto a quello risultante dal formale inquadramento;
di tal che la resistente deve essere condannata al relativo pagamento.
Venendo al quantum, prendendo a parametro i conteggi formulati dalla parte ricorrente e non specificamente contestati dalla resistente, rimasta contumace, coerenti con il dato normativo e privi di vizi logici e ontologici, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 18.119,31, per le causali di cui in motivazione.
Su tale somma, ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 c.p.c. e dell'art. 150 disp. att.
c.p.c., va calcolata la rivalutazione monetaria, tenuto conto dell'indice ISTAT, nonché gli interessi che seguono al tasso di legge, sul capitale via via rivalutato (vedi Cass. Sez. Un. n.°
38/2001), dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
11 b) Per l'effetto condanna la società resistente al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma complessiva di euro 18.119,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, sul capitale via via rivalutato dalle singole scadenze al saldo, per le causali di cui in motivazione;
c) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 2.695,00, oltre rimborso per spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori costituiti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
12