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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
n. 5399/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5399/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Toscanini, n. 31, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall' avv.
Rossella Montano, presso il cui studio in Acerra (NA) alla Via A. Diaz n.109 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], c.f. residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sant'Arpino alla Via Ziello nr. 30, rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa,
pagina 1 di 4 dall'Avv. Anna Berni, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Sant'Antimo (NA) alla Via Turati nr. 28
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.04.2025 presente il solo procuratore del ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione senza addebito e assegnarsi la causa in decisione;
Il PM apponeva il visto in data 17.07.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27.06.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in IB (Marocco) il 03/12/2010 con dalla cui unione non nascevano figli, e Persona_1
dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva autorizzare i coniugi a vivere separatamente ed emettere pronuncia di addebito a carico della resistente.
Si costituiva la resistente la quale assumeva che entrambe le parti avevano ormai da anni vita autonoma e chiedeva pronunciarsi la separazione con il rigetto della domanda di addebito. In data 07.02.2025 il procuratore della resistente depositava rinuncia al mandato.
All'udienza di comparizione delle parti del 08.04.2025 nessuno compariva per la resistente;
non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva al libero interrogatorio del ricorrente il quale si riportava al ricorso e rinunciava alla domanda di addebito e pertanto il Giudice
delegato, in assenza di richieste istruttorie, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
pagina 2 di 4 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie e parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito .
Attesa la natura della pronuncia, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/02/1990, e , nata il [...] in [...]; ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2011);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
pagina 3 di 4 Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5399/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. e residente a Parte_1 C.F._1
Napoli alla Via Toscanini, n. 31, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso, dall' avv.
Rossella Montano, presso il cui studio in Acerra (NA) alla Via A. Diaz n.109 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata il [...] in [...], c.f. residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sant'Arpino alla Via Ziello nr. 30, rappresentata e difesa virtù di procura in calce alla comparsa,
pagina 1 di 4 dall'Avv. Anna Berni, C.F. presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._3
Sant'Antimo (NA) alla Via Turati nr. 28
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
CONCLUSIONI
All'udienza del 08.04.2025 presente il solo procuratore del ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione senza addebito e assegnarsi la causa in decisione;
Il PM apponeva il visto in data 17.07.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 27.06.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
in IB (Marocco) il 03/12/2010 con dalla cui unione non nascevano figli, e Persona_1
dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva autorizzare i coniugi a vivere separatamente ed emettere pronuncia di addebito a carico della resistente.
Si costituiva la resistente la quale assumeva che entrambe le parti avevano ormai da anni vita autonoma e chiedeva pronunciarsi la separazione con il rigetto della domanda di addebito. In data 07.02.2025 il procuratore della resistente depositava rinuncia al mandato.
All'udienza di comparizione delle parti del 08.04.2025 nessuno compariva per la resistente;
non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva al libero interrogatorio del ricorrente il quale si riportava al ricorso e rinunciava alla domanda di addebito e pertanto il Giudice
delegato, in assenza di richieste istruttorie, assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
pagina 2 di 4 Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie e parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di addebito .
Attesa la natura della pronuncia, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
03/02/1990, e , nata il [...] in [...]; ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c., Controparte_1
ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Volla (NA) (Atto n. 1, Parte II, Serie C, Anno 2011);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.04.2025
Il Presidente
pagina 3 di 4 Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 4 di 4