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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/11/2025, n. 1854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1854 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4406/2019.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4406/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA DONADIO, domiciliata come in atti ricorrente E
, nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), quale titolare della Ditta Il Casolare B&B, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
NI SPOSATO, domiciliato come in atti resistente in riconvenzionale
OGGETTO: retribuzione. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2019, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con orario di lavoro continuato, alle dipendenze del resistente, dal 2011 al 2019, svolgendo sempre le mansioni di contabile e responsabile dell'accoglienza del B&B Il Casolare, senza aver mai percepito nessuna retribuzione, salvo la somma di euro 1.900,00 e che, al termine del rapporto lavorativo, in data 11.02.2019, ha sottoscritto verbale di transazione, poi integrato con altro verbale del 05.03.2019, mediante il quale ha accettato la somma di euro 12.000,00 a tacitazione di ogni credito vantato, atti successivamente impugnati ex art. 2113 c.c., nel termine di sei mesi, a mezzo missiva stragiudiziale. Ha dedotto, quindi, l'annullabilità della transazione in quanto conclusa senza assistenza di rappresentante sindacale e ha chiesto, in riferimento al periodo dal 16.01.2014 al 31.01.2019, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il resistente e di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 110.469,49 a titolo di differenze retributive, comprensive di ferie non godute, lavoro straordinario e TFR, già detratta la somma di euro 12.000,00 ricevuta in virtù della predetta transazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali dovuti.
1 Il resistente si è costituito tempestivamente deducendo: che le parti hanno avuto una relazione sentimentale con una convivenza more uxorio di circa nove anni;
che la ricorrente ha, in realtà, lavorato per il B&B in periodi non continuativi, ossia da febbraio a luglio 2016 a tempo determinato, da agosto 2018 a dicembre 2018 a tempo indeterminato e a gennaio 2019, percependo una retribuzione complessiva pari ad euro 12.833,14; che in altri periodi ha lavorato alle dipendenze della propria azienda come bracciante agricola (da gennaio a febbraio 2014, da maggio a settembre 2015, a dicembre 2016 e da settembre a dicembre 2017), percependo una retribuzione complessiva di euro 12.425,60 nonché presso la ditta VA DI PO LS da dicembre 2015 a gennaio 2016 percependo la retribuzione di euro 1.142,23; che il rapporto lavorativo è cessato per volontà congiunta delle parti le quali hanno sottoscritto verbale di transazione e di conciliazione dell'11.02.2019, integrato da successivo verbale del 05.03.2019, per cui è stato versato alla ricorrente, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi eventuale pretesa, in ragione del rapporto lavorativo intercorso, la somma complessiva di euro 14.200,00. Il resistente ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna della ricorrente, ex art. 1218 c.c. e/o artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non quantificati in € 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore da accertare a mezzo CTU contabile o equitativamente, nonché al pagamento delle seguenti ulteriori somme: € 10.000,00 come da verbale di transazione dell'11.02.2019; € 4.200,00 come da verbale integrativo del 05.03.2019; € 12.000,00 come da quietanza del pagamento del 30.06.2018; € 1.300,00 come da pagamenti effettuati tramite Western Union in data 22.11.2018 e in data 04.12.2018; € 25.000,00 per i lavori effettuati presso l'abitazione in San Basile di proprietà della , non pagati dalla stessa;
€ 10.800,00 per canoni non pagati Pt_1 dalla figlia della per i quali la stessa si era impegnata al pagamento;
€ 26.400,97, quale Pt_1 retribuzione complessiva erogata nei predetti rapporti di lavoro. In subordine ha chiesto di compensare il credito della ricorrente con il credito risultante dalla domanda riconvenzionale spiegata
Disposto ex art. 418 c.p.c., il differimento dell'udienza la causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve confermarsi in tale sede il provvedimento reso in data 27/04/2023, con cui il precedente magistrato ha ritenuto la causa matura per la decisione senza la necessità di approfondimenti istruttori e ha disposto rinvio per la decisione. Invero, le prove orali articolate dalle parti si palesano inammissibili. In particolare, la prova per testi articolata dalla ricorrente (vedi pp. da 5 a 6 del ricorso) è inammissibile essedo i relativi capi generici;
inammissibile è anche l'interrogatorio formale deferito al resistente in quanto vertente su capi che non sono tesi alla confessione oltre che generici. La prova per testi articolata dal resistente è inammissibile essedo i capi: irrilevanti oltre che generici e relativi a circostanze da provare per tabulas (capi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ovvero generici (api 3 e 4); inammissibile è anche
2 l'interrogatorio forale deferito alla ricorrente essendo i relativi capi irrilevanti (api A e B) ovvero generici e relativi a circostanze da provare per tabulas (capi C, D, E, F). Sempre in via preliminare si rileva che all'udienza del 27/04/2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva articolata in ricorso. Passando all'esame del merito, occorre ricordare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006). Nel caso di specie, si rileva l'assoluta genericità delle allegazioni di parte ricorrente oltre che la loro contraddittorietà. Le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che portare al rigetto in parte qua della domanda attorea, come di seguito sarà meglio precisato. Invero, parte ricorrente non indica in maniera precisa né i periodi in cui la stessa avrebbe espletato attività lavorativa presso il B&B né l'orario di lavoro effettivamente seguito e svolto (ivi comprese le ore di straordinario); a tal riguardo si rileva anche la contraddittorietà delle generiche allegazioni della ricorrente in quanto la stessa prima deduce di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità per la struttura dal 2011 al 2019 per poi affermare di aver lavorato alle dipendenze del resistente anche come bracciante agricola. Ciononostante, non può non tenersi conto che parte resistente nel costituirsi in giudizio ha ammesso che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa presso il B&B da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e a gennaio 2019 e deduce di averle corrisposto una retribuzione complessiva pari ad euro 12.833,14. Non è, quindi, contestato, che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo nei suddetti periodi per cui, tenuto conto di quanto ammesso dal resistente, deve ritenersi che la ricorrente ha diritto a ottenere la retribuzione indicata dallo stesso resistente, ossia euro 12.833,14, atteso che, di tale somma il resistente non ha provato l'effettiva corresponsione (in atti vi sono solo le buste paga relative ai mesi da febbraio 2016 a luglio 2016 relative al diverso rapporto di lavoro tra la ricorrente e la VA DI PO LS, di cui si dirà in seguito, e le buste paga da agosto 2018 a gennaio 2019 non quietanzate). Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione deve ritenersi che nulla, in realtà, è stato corrisposto alla ricorrente per il
3 lavoro presso il B&B, né, del resto, la ha contestato o disconosciuto in maniera Pt_1 specifica la documentazione prodotta dal resistente. Nulla può essere, invece, riconosciuto per gli altri periodi tenuto conto della genericità delle allegazioni come sopra rilevata e della circostanza che parte resistente ha dedotto e provato che la ricorrente dal 15.01.2014 ha lavorato alle dipendenze della propria azienda come bracciante agricola (vedi i seguenti documenti depositati dal resistente: modello Unilav e contratto da cui emerge rapporto di lavoro dal 16.01.2014 al 31.05.2014 nonché buste paga dal gennaio 2014 al maggio 2014 e da maggio 2015 a settembre 2015, quasi tutte firmate per quietanza dalla lavoratrice) e, successivamente, ha lavorato alle dipendenze della VA DI PO LS (vedi i seguenti documenti depositati dal resistente: modello Unilav da cui risulta assunzione in data 29.12.2015 e cessazione in data 08.07.2016 e le relative buste paga firmate per quietanza dalla lavoratrice). È appena il caso di rammentare che la ricorrente in questo giudizio chiede le differenze retributive asseritamente spettanti per il periodo dal 16.01.2014 al 31.12.2019 solo in riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto con lo PO quale titolare del B&B Il Casolare. Del resto, la ricorrente anche in tal caso non contesta o disconosce in maniera specifica la documentazione prodotta dal resistente: l'aver incamerato le predette somme collide, quindi, con le allegazioni della ricorrente. Pertanto, spetta alla ricorrente in ragione dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze del resistente presso il B&B Il Casolare – in riferimento ai mesi da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e per il mese di gennaio 2019, la somma di euro 12.833,14 a titolo di retribuzione, a cui va sottratta la somma di euro 1.900,00 che la stessa ricorrente deduce esserle già stata corrisposta, per un totale di euro 10.933,14, oltre ad euro 950,60 a titolo di TFR. A questo punto, occorre considerare che la ricorrente ha documentato di aver provveduto a impugnare nei termini di legge la transazione dell'11.02.2019 e la successiva integrazione del 05.03.2019: sotto tale profilo nulla ha contestato il resistente. Ora, ai sensi dell'art. 2113 c.c. le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide e l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima;
l'impugnazione va effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Il dato letterale dell'art. 2113, 1° co., c.c. non specifica il tipo di invalidità delle rinunce e transazioni aventi a oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. È pacifico, tuttavia, che le rinunce e transazioni disciplinate dall'art. 2113, 1° co. siano annullabili e non nulle (C. 20867/2006; C. 15792/2006) e che tra i diritti indisponibili oggetto del regime di protezione di cui all'articolo 2113 c.c. rientra pacificamente la retribuzione (v. Cass. civ. sez. lav. n. 6857/1998), nozione nella quale deve farsi rientrare anche il TFR, avendo esso natura di retribuzione differita. Nella fattispecie, la transazione dell'11.02.219 deve ritenersi annullabile, nella parte relativa alla rinuncia al diritto inderogabile alle spettanze retributive, perché non intervenuta in sede sindacale o giudiziale, e tempestivamente impugnata dalla lavoratrice, mentre lo stesso non può dirsi per l'accordo integrativo del 05.03.2019 in cui evidentemente le parti hanno inteso
4 far riferimento all'indennità di disoccupazione derivante dal rapporto come bracciante agricola, estraneo alla materia del contendere. Per queste ragioni, accertata e dichiarata l'invalidità delle rinunce e delle transazioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data dell'11.02.2019, nei limiti sopra indicati, essa non produce effetti tra le parti. Tale conclusione non è priva di rilievo avendo parte resistente non solo spiegato domanda riconvenzionale anche al fine di ottenere la condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 10.000,00 di cui all'atto di transazione dell'11.02.2019, ma anche formulato al riguardo anche tempestiva eccezione di compensazione. In definitiva spettano alla ricorrente in ragione dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze del resistente presso il B&B Il Casolare – in riferimento ai mesi da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e per il mese di gennaio 2019, la somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione, oltre ad euro 950,60 a titolo di TFR. Quindi, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione e della somma di euro 950,60 a titolo di TFR. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle singole componenti dei crediti – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo. Vanno, invece, rigettate le ulteriori domande riconvenzionali spiegate da parte resistente. Difatti, in ordine alla richiesta di condanna della ricorrente al pagamento (o meglio, alla restituzione) della somma di € 4.200,00 di cui al verbale integrativo del 05.03.2019 si è già detto. Quanto alla richiesta di condanna della resistente al pagamento (o meglio, alla restituzione) della somma di € 26.400,97, quale retribuzione complessiva erogata nei predetti rapporti di lavoro, la stessa va rigettata tenuto conto di quanto sopra rilevato e che è lo stesso resistente ad aver allegato e documentato che la ha effettivamente prestato la propria attività Pt_1 lavorativa sia presso il B&B sia presso la VA DI PO LS sia come bracciante agricola. La domanda riconvenzionale sul punto, del resto, è del tutto generica non avendo il resistente esplicitato le ragioni per cui la somma corrisposta anche in riferimento agli altri rapporti lavorativi debba essere restituita. Le ulteriori domande spiegate in via riconvenzionale dal resistente sono inammissibili. Si rammenta che egli chiede la condanna della al pagamento delle ulteriori seguenti Pt_1 somme: euro 12.000,00 come da quietanza di pagamento del 30.06.2018; euro 1.300,00 come da pagamenti effettuati tramite Western Union in data 22.11.2018 ed in data 4.12.2018; euro 25.000,00 per i lavori effettuati presso l'abitazione in San Basile di proprietà della Sig.ra
, oltre all'utile di impresa;
euro10.800,00 per canoni non pagati dalla figlia della Pt_1
per i quali questa si era impegnata al pagamento. Pt_1
Ebbene, come noto, le domande riconvenzionali, ai sensi dell'articolo 36 c.p.c., debbono dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Nel caso di specie, il titolo dedotto in giudizio concerne la remunerazione della lavoratrice per l'attività prestata presso il B&B Il Casolare mentre le domande riconvenzionali afferiscono a titoli diversi da quello dedotto dalla ricorrente non risultando sussistente alcun collegamento oggettivo tra esse, trattandosi di somme versate dal resistente o sine causa o nell'ambito del rapporto di convivenza more uxorio o addirittura in favore di terze persone nemmeno evocate in giudizio.
5 In ogni caso, per mera completezza motivazionale, si rileva che le suddette riconvenzionali sono del tutto infondate e vanno rigettate attesa la loro genericità. La pretesa alla restituzione di € 12.000,00 è infondata avendo il resistente prodotto unicamente una scrittura privata del 30.06.2018 da cui nulla è dato evincere circa le causali della presunta erogazione, essendo, peraltro, del tutto inverosimile che tale ingente cifra venisse versata in contanti stante anche il limite per i pagamenti in contanti. Ancora, il resistente non ha fornito nessuna prova dell'effettiva ricezione – e da parte di chi
- delle somme inviate tramite Western Union e nessuna prova è stata fornita nemmeno in riferimento ai presunti lavori effettuati presso l'abitazione di proprietà della e in Pt_1 riferimento a non meglio precisati utili d'impresa; nessuna prova, inoltre, il resistente ha fornito per dimostrare che la figlia della resistente fosse tenuta a corrispondergli non meglio precisati canoni di locazione e men che meno risulta provata la sussistenza di un accordo in base al quale la resistente avrebbe assunto l'onere di tale pagamento. Del tutto generica è anche la richiesta di condanna della resistente al pagamento, a titolo di risarcimento, di non meglio specificati danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dallo PO. Né si può sostenere che la restituzione debba avvenire a titolo di indebito (peraltro nemmeno allegato da parte resistente). Afferma, infatti, la giurisprudenza che chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione d'indebito oggettivo, se del caso per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento, quale affermata, in toto o per la parte che si assume non dovuta e, per la stessa ragione, ha pure l'onere di provare l'esborso di cui chiede la restituzione (Cass. 11294/2020, Cass. 9381/2321).
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente il ricorso principale e, per l'effetto, AN parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione, per i periodi indicati in motivazione, e della somma di euro 950,60 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. RIGETTA per il resto le altre domande delle parti;
3. COMPENSA per intero le spese di lite;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 29.11.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4406/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUCA DONADIO, domiciliata come in atti ricorrente E
, nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
), quale titolare della Ditta Il Casolare B&B, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
NI SPOSATO, domiciliato come in atti resistente in riconvenzionale
OGGETTO: retribuzione. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2019, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità, con orario di lavoro continuato, alle dipendenze del resistente, dal 2011 al 2019, svolgendo sempre le mansioni di contabile e responsabile dell'accoglienza del B&B Il Casolare, senza aver mai percepito nessuna retribuzione, salvo la somma di euro 1.900,00 e che, al termine del rapporto lavorativo, in data 11.02.2019, ha sottoscritto verbale di transazione, poi integrato con altro verbale del 05.03.2019, mediante il quale ha accettato la somma di euro 12.000,00 a tacitazione di ogni credito vantato, atti successivamente impugnati ex art. 2113 c.c., nel termine di sei mesi, a mezzo missiva stragiudiziale. Ha dedotto, quindi, l'annullabilità della transazione in quanto conclusa senza assistenza di rappresentante sindacale e ha chiesto, in riferimento al periodo dal 16.01.2014 al 31.01.2019, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il resistente e di condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 110.469,49 a titolo di differenze retributive, comprensive di ferie non godute, lavoro straordinario e TFR, già detratta la somma di euro 12.000,00 ricevuta in virtù della predetta transazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali dovuti.
1 Il resistente si è costituito tempestivamente deducendo: che le parti hanno avuto una relazione sentimentale con una convivenza more uxorio di circa nove anni;
che la ricorrente ha, in realtà, lavorato per il B&B in periodi non continuativi, ossia da febbraio a luglio 2016 a tempo determinato, da agosto 2018 a dicembre 2018 a tempo indeterminato e a gennaio 2019, percependo una retribuzione complessiva pari ad euro 12.833,14; che in altri periodi ha lavorato alle dipendenze della propria azienda come bracciante agricola (da gennaio a febbraio 2014, da maggio a settembre 2015, a dicembre 2016 e da settembre a dicembre 2017), percependo una retribuzione complessiva di euro 12.425,60 nonché presso la ditta VA DI PO LS da dicembre 2015 a gennaio 2016 percependo la retribuzione di euro 1.142,23; che il rapporto lavorativo è cessato per volontà congiunta delle parti le quali hanno sottoscritto verbale di transazione e di conciliazione dell'11.02.2019, integrato da successivo verbale del 05.03.2019, per cui è stato versato alla ricorrente, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi eventuale pretesa, in ragione del rapporto lavorativo intercorso, la somma complessiva di euro 14.200,00. Il resistente ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale tesa a ottenere la condanna della ricorrente, ex art. 1218 c.c. e/o artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non quantificati in € 30.000,00 o in quella somma maggiore o minore da accertare a mezzo CTU contabile o equitativamente, nonché al pagamento delle seguenti ulteriori somme: € 10.000,00 come da verbale di transazione dell'11.02.2019; € 4.200,00 come da verbale integrativo del 05.03.2019; € 12.000,00 come da quietanza del pagamento del 30.06.2018; € 1.300,00 come da pagamenti effettuati tramite Western Union in data 22.11.2018 e in data 04.12.2018; € 25.000,00 per i lavori effettuati presso l'abitazione in San Basile di proprietà della , non pagati dalla stessa;
€ 10.800,00 per canoni non pagati Pt_1 dalla figlia della per i quali la stessa si era impegnata al pagamento;
€ 26.400,97, quale Pt_1 retribuzione complessiva erogata nei predetti rapporti di lavoro. In subordine ha chiesto di compensare il credito della ricorrente con il credito risultante dalla domanda riconvenzionale spiegata
Disposto ex art. 418 c.p.c., il differimento dell'udienza la causa, già rinviata per la decisione da precedente magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
In via preliminare deve confermarsi in tale sede il provvedimento reso in data 27/04/2023, con cui il precedente magistrato ha ritenuto la causa matura per la decisione senza la necessità di approfondimenti istruttori e ha disposto rinvio per la decisione. Invero, le prove orali articolate dalle parti si palesano inammissibili. In particolare, la prova per testi articolata dalla ricorrente (vedi pp. da 5 a 6 del ricorso) è inammissibile essedo i relativi capi generici;
inammissibile è anche l'interrogatorio formale deferito al resistente in quanto vertente su capi che non sono tesi alla confessione oltre che generici. La prova per testi articolata dal resistente è inammissibile essedo i capi: irrilevanti oltre che generici e relativi a circostanze da provare per tabulas (capi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10) ovvero generici (api 3 e 4); inammissibile è anche
2 l'interrogatorio forale deferito alla ricorrente essendo i relativi capi irrilevanti (api A e B) ovvero generici e relativi a circostanze da provare per tabulas (capi C, D, E, F). Sempre in via preliminare si rileva che all'udienza del 27/04/2023, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva articolata in ricorso. Passando all'esame del merito, occorre ricordare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi. Secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, infatti, la prova è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (cfr. tra le altre, Cass. sez. lav. nn. 1389 del 29.1.2003 rv. 560141, 3714 del 16.2.2009 rv. 606783, 19299 del 12.9.2014 rv. 632795; Cass. n. 12434/2006). Nel caso di specie, si rileva l'assoluta genericità delle allegazioni di parte ricorrente oltre che la loro contraddittorietà. Le omissioni assertive e i difetti di allegazione riscontrabili nel ricorso introduttivo pur non presentando consistenza tale da non rendere intellegibili il petitum e la causa petendi, non possono che portare al rigetto in parte qua della domanda attorea, come di seguito sarà meglio precisato. Invero, parte ricorrente non indica in maniera precisa né i periodi in cui la stessa avrebbe espletato attività lavorativa presso il B&B né l'orario di lavoro effettivamente seguito e svolto (ivi comprese le ore di straordinario); a tal riguardo si rileva anche la contraddittorietà delle generiche allegazioni della ricorrente in quanto la stessa prima deduce di aver lavorato ininterrottamente e senza soluzione di continuità per la struttura dal 2011 al 2019 per poi affermare di aver lavorato alle dipendenze del resistente anche come bracciante agricola. Ciononostante, non può non tenersi conto che parte resistente nel costituirsi in giudizio ha ammesso che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa presso il B&B da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e a gennaio 2019 e deduce di averle corrisposto una retribuzione complessiva pari ad euro 12.833,14. Non è, quindi, contestato, che tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo nei suddetti periodi per cui, tenuto conto di quanto ammesso dal resistente, deve ritenersi che la ricorrente ha diritto a ottenere la retribuzione indicata dallo stesso resistente, ossia euro 12.833,14, atteso che, di tale somma il resistente non ha provato l'effettiva corresponsione (in atti vi sono solo le buste paga relative ai mesi da febbraio 2016 a luglio 2016 relative al diverso rapporto di lavoro tra la ricorrente e la VA DI PO LS, di cui si dirà in seguito, e le buste paga da agosto 2018 a gennaio 2019 non quietanzate). Pertanto, in assenza di ulteriore documentazione deve ritenersi che nulla, in realtà, è stato corrisposto alla ricorrente per il
3 lavoro presso il B&B, né, del resto, la ha contestato o disconosciuto in maniera Pt_1 specifica la documentazione prodotta dal resistente. Nulla può essere, invece, riconosciuto per gli altri periodi tenuto conto della genericità delle allegazioni come sopra rilevata e della circostanza che parte resistente ha dedotto e provato che la ricorrente dal 15.01.2014 ha lavorato alle dipendenze della propria azienda come bracciante agricola (vedi i seguenti documenti depositati dal resistente: modello Unilav e contratto da cui emerge rapporto di lavoro dal 16.01.2014 al 31.05.2014 nonché buste paga dal gennaio 2014 al maggio 2014 e da maggio 2015 a settembre 2015, quasi tutte firmate per quietanza dalla lavoratrice) e, successivamente, ha lavorato alle dipendenze della VA DI PO LS (vedi i seguenti documenti depositati dal resistente: modello Unilav da cui risulta assunzione in data 29.12.2015 e cessazione in data 08.07.2016 e le relative buste paga firmate per quietanza dalla lavoratrice). È appena il caso di rammentare che la ricorrente in questo giudizio chiede le differenze retributive asseritamente spettanti per il periodo dal 16.01.2014 al 31.12.2019 solo in riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto con lo PO quale titolare del B&B Il Casolare. Del resto, la ricorrente anche in tal caso non contesta o disconosce in maniera specifica la documentazione prodotta dal resistente: l'aver incamerato le predette somme collide, quindi, con le allegazioni della ricorrente. Pertanto, spetta alla ricorrente in ragione dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze del resistente presso il B&B Il Casolare – in riferimento ai mesi da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e per il mese di gennaio 2019, la somma di euro 12.833,14 a titolo di retribuzione, a cui va sottratta la somma di euro 1.900,00 che la stessa ricorrente deduce esserle già stata corrisposta, per un totale di euro 10.933,14, oltre ad euro 950,60 a titolo di TFR. A questo punto, occorre considerare che la ricorrente ha documentato di aver provveduto a impugnare nei termini di legge la transazione dell'11.02.2019 e la successiva integrazione del 05.03.2019: sotto tale profilo nulla ha contestato il resistente. Ora, ai sensi dell'art. 2113 c.c. le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide e l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima;
l'impugnazione va effettuata con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Il dato letterale dell'art. 2113, 1° co., c.c. non specifica il tipo di invalidità delle rinunce e transazioni aventi a oggetto i diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. È pacifico, tuttavia, che le rinunce e transazioni disciplinate dall'art. 2113, 1° co. siano annullabili e non nulle (C. 20867/2006; C. 15792/2006) e che tra i diritti indisponibili oggetto del regime di protezione di cui all'articolo 2113 c.c. rientra pacificamente la retribuzione (v. Cass. civ. sez. lav. n. 6857/1998), nozione nella quale deve farsi rientrare anche il TFR, avendo esso natura di retribuzione differita. Nella fattispecie, la transazione dell'11.02.219 deve ritenersi annullabile, nella parte relativa alla rinuncia al diritto inderogabile alle spettanze retributive, perché non intervenuta in sede sindacale o giudiziale, e tempestivamente impugnata dalla lavoratrice, mentre lo stesso non può dirsi per l'accordo integrativo del 05.03.2019 in cui evidentemente le parti hanno inteso
4 far riferimento all'indennità di disoccupazione derivante dal rapporto come bracciante agricola, estraneo alla materia del contendere. Per queste ragioni, accertata e dichiarata l'invalidità delle rinunce e delle transazioni di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data dell'11.02.2019, nei limiti sopra indicati, essa non produce effetti tra le parti. Tale conclusione non è priva di rilievo avendo parte resistente non solo spiegato domanda riconvenzionale anche al fine di ottenere la condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 10.000,00 di cui all'atto di transazione dell'11.02.2019, ma anche formulato al riguardo anche tempestiva eccezione di compensazione. In definitiva spettano alla ricorrente in ragione dell'attività lavorativa espletata alle dipendenze del resistente presso il B&B Il Casolare – in riferimento ai mesi da febbraio a luglio 2016, da agosto a dicembre 2018 e per il mese di gennaio 2019, la somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione, oltre ad euro 950,60 a titolo di TFR. Quindi, parte resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione e della somma di euro 950,60 a titolo di TFR. La somma sopra precisata deve essere rivalutata secondo indici ISTAT e maggiorata di interessi al saggio legale dalla data di maturazione delle singole componenti dei crediti – coincidente nel caso del TFR con la data di cessazione del rapporto di lavoro – fino al saldo. Vanno, invece, rigettate le ulteriori domande riconvenzionali spiegate da parte resistente. Difatti, in ordine alla richiesta di condanna della ricorrente al pagamento (o meglio, alla restituzione) della somma di € 4.200,00 di cui al verbale integrativo del 05.03.2019 si è già detto. Quanto alla richiesta di condanna della resistente al pagamento (o meglio, alla restituzione) della somma di € 26.400,97, quale retribuzione complessiva erogata nei predetti rapporti di lavoro, la stessa va rigettata tenuto conto di quanto sopra rilevato e che è lo stesso resistente ad aver allegato e documentato che la ha effettivamente prestato la propria attività Pt_1 lavorativa sia presso il B&B sia presso la VA DI PO LS sia come bracciante agricola. La domanda riconvenzionale sul punto, del resto, è del tutto generica non avendo il resistente esplicitato le ragioni per cui la somma corrisposta anche in riferimento agli altri rapporti lavorativi debba essere restituita. Le ulteriori domande spiegate in via riconvenzionale dal resistente sono inammissibili. Si rammenta che egli chiede la condanna della al pagamento delle ulteriori seguenti Pt_1 somme: euro 12.000,00 come da quietanza di pagamento del 30.06.2018; euro 1.300,00 come da pagamenti effettuati tramite Western Union in data 22.11.2018 ed in data 4.12.2018; euro 25.000,00 per i lavori effettuati presso l'abitazione in San Basile di proprietà della Sig.ra
, oltre all'utile di impresa;
euro10.800,00 per canoni non pagati dalla figlia della Pt_1
per i quali questa si era impegnata al pagamento. Pt_1
Ebbene, come noto, le domande riconvenzionali, ai sensi dell'articolo 36 c.p.c., debbono dipendere dal titolo dedotto in giudizio dall'attore, o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione. Nel caso di specie, il titolo dedotto in giudizio concerne la remunerazione della lavoratrice per l'attività prestata presso il B&B Il Casolare mentre le domande riconvenzionali afferiscono a titoli diversi da quello dedotto dalla ricorrente non risultando sussistente alcun collegamento oggettivo tra esse, trattandosi di somme versate dal resistente o sine causa o nell'ambito del rapporto di convivenza more uxorio o addirittura in favore di terze persone nemmeno evocate in giudizio.
5 In ogni caso, per mera completezza motivazionale, si rileva che le suddette riconvenzionali sono del tutto infondate e vanno rigettate attesa la loro genericità. La pretesa alla restituzione di € 12.000,00 è infondata avendo il resistente prodotto unicamente una scrittura privata del 30.06.2018 da cui nulla è dato evincere circa le causali della presunta erogazione, essendo, peraltro, del tutto inverosimile che tale ingente cifra venisse versata in contanti stante anche il limite per i pagamenti in contanti. Ancora, il resistente non ha fornito nessuna prova dell'effettiva ricezione – e da parte di chi
- delle somme inviate tramite Western Union e nessuna prova è stata fornita nemmeno in riferimento ai presunti lavori effettuati presso l'abitazione di proprietà della e in Pt_1 riferimento a non meglio precisati utili d'impresa; nessuna prova, inoltre, il resistente ha fornito per dimostrare che la figlia della resistente fosse tenuta a corrispondergli non meglio precisati canoni di locazione e men che meno risulta provata la sussistenza di un accordo in base al quale la resistente avrebbe assunto l'onere di tale pagamento. Del tutto generica è anche la richiesta di condanna della resistente al pagamento, a titolo di risarcimento, di non meglio specificati danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dallo PO. Né si può sostenere che la restituzione debba avvenire a titolo di indebito (peraltro nemmeno allegato da parte resistente). Afferma, infatti, la giurisprudenza che chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione d'indebito oggettivo, se del caso per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa del pagamento, quale affermata, in toto o per la parte che si assume non dovuta e, per la stessa ragione, ha pure l'onere di provare l'esborso di cui chiede la restituzione (Cass. 11294/2020, Cass. 9381/2321).
Le spese di lite sono interamente compensate stante l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente il ricorso principale e, per l'effetto, AN parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di euro 933,14 a titolo di retribuzione, per i periodi indicati in motivazione, e della somma di euro 950,60 a titolo di TFR, oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
2. RIGETTA per il resto le altre domande delle parti;
3. COMPENSA per intero le spese di lite;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 29.11.2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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