Art. 32. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
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18 gennaio 1970
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15 dicembre 1981
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1 gennaio 1993
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9 febbraio 1993
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28 febbraio 2010
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Commentari • 9
- 1. Verbali di multe per infrazioni stradali validi fino a querela di falsoAccesso limitatoGiacomina Dingeo · https://www.altalex.com/ · 15 settembre 2009
Giurisprudenza • 51
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 15/12/1987, n. 9289Provvedimento: La sanzione prevista dall'art. 32 legge n. 990 del 1969 a carico di chi pone in circolazione un veicolo sfornito della garanzia assicurativa non è applicabile nel caso di veicolo la cui circolazione avvenga al di fuori delle modalità previste nel contratto assicurativo (nella specie contratto di Assicurazione provvisoria per la circolazione in prova a norma del d.P.R. 24 novembre 1970 n. 793, art. 17), atteso che conformemente alla "ratio" della citata legislazione rimane pur sempre operante in tale ipotesi la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati, a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, potendo l'assicuratore soltanto agire in via di rivalsa nei confronti dell'assicurato.*Leggi di più...
- sanzione prevista dall'art. 32 della legge n. 990 del 1969·
- inapplicabilità·
- veicoli·
- assicurazione obbligatoria·
- circolazione con modalità diverse da quelle previste nel contratto di assicurazione·
- circolazione stradale