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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/11/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 587/2023, in materia di servitù, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FIGHETI ROBERTA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORABITO MAURO;
- parte attrice -
contro
(C.F. , con l'Avv. MASUELLI NICOLETTA Controparte_1 C.F._2
LAURA
- parte convenuta -
MOTIVAZIONE
Parte attrice adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere proprietario di immobili siti in
Serravalle Scrivia Via Pietro Forni 25 e Via del Ponte 22; che all'immobile sito in Via Pietro Forni
25 è annesso un cortile in comunione al 50 % con il defunto proprietario di Persona_1
fabbricato attiguo (nelle more diveniva proprietario anche di detto immobile e annessa Pt_1
corte); che detto cortile sarebbe gravato da passaggio a favore di terzi come si evince anche dall'art. 3 dell'atto di acquisto degli esecutati che a sua volta fa pieno ed espresso Parte_2
riferimento al contenuto tutto del rogito Notaio del 24 febbraio 1989. Parte attrice Persona_2
argomentava che non veniva menzionato trattarsi di un “passo carraio” e che quindi l'esercizio della servitù dovrebbe avvenire con il minor incomodo;
rappresentava come detto passaggio fosse sempre
1 stato utilizzato quale pedonale, mai con autovetture, e che in ragione di ciò i proprietari del fondo dominante non avevano mai partecipato alle spese per il mantenimento del passaggio, ai tributi per il passo carrabile, né avevano mai avuto la chiave di chiusura del cancello carrabile che prospetta su
Via Pietro Forni. Parte attrice ulteriormente chiariva che solo occasionalmente e per stretta necessità
i proprietari del fondo dominante passassero con l'autovettura, per stretta necessità, per rimuovere materiale pesante o accompagnare d'urgenza qualcuno in ospedale e che tale passaggio veniva concesso per cortesia, consegnando solo per detta occasione la chiave, da restituirsi. L'attore censurava poi il comportamento del convenuto, che se inizialmente passava solo a piedi, salve necessità occasionali per esempio per la ristrutturazione della casa per cui il cancello veniva aperto
– essendo sempre rimaste le chiavi nella disponibilità dei proprietari del fondo servente -, poi dal
2018 rimaneva nel possesso delle chiavi del cancello carrabile (consegnate dalla figlia del sig. che non si sarebbe premurata di specificare quando poteva restituirle né poi verificava la Per_1
restituzione delle chiavi) e non le restituiva pur a fronte di richiesta in tal senso. Successivamente, nel 2019, parte attrice cambiava la serratura del cancello (vi era stato un guasto) e rifiutava di consegnare le chiavi a controparte, che agiva vittoriosamente in via possessoria. Parte attrice rappresentava come poi nel tempo parte convenuta avesse fatto in modo che il cancello di collegamento tra le proprietà si aprisse verso la proprietà di parte attrice, causando così ingombro.
Parte attrice quindi agiva in negatoria servitutis, rispetto all'utilizzo con mezzi carrai del passaggio, argomentando come l'occasionale passaggio con mezzi fosse avvenuto per tolleranza.
Parte convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, argomentando come il cortile su cui graverebbe il passaggio è dotato di due cancelli carrai e due pedonali (dal lato della via pubblica e dal lato interno); che da detto passaggio si accede con mezzi ai locali posti al proprio piano terreno. Parte convenuta dichiarava di aver sempre esercitato il passaggio dal proprio acquisto, di non aver modificato il cancello “interno” alle due proprietà; parte convenuta in subordine chiedeva dichiararsi l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione di testi (si richiama sul punto ordinanza di ammissione dell'8 giugno 2024). Le parti precisavano quindi le conclusioni;
parte attrice concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, rigettata
l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda come formulata dalla difesa del Sig.
, - dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in Controparte_1
favore del sig. , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia Controparte_1
turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; - condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
- condannare il
2 convenuto alla rimessione in pristino del cancello a chiusura della di lui proprietà, in modo che le ante dello stesso siano nuovamente rivolte verso la proprietà stessa non occupando più alcuna porzione della proprietà ; - rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta di Pt_1
dichiarare acquisito per usucapione il diritto di servitù di passaggio anche carrabile;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse costituito un diritto di passaggio anche con mezzi meccanici con atto a Rogito in data 13.11.1921, dichiarare tale diritto CP_2
estinto per mancato uso ventennale ax art. 1073 c.c. - condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze tutte giudiziali e stragiudiziali relative alla presente domanda, oltre CPA ed
IVA come per legge”.
Parte convenuta concludeva chiedendo: “rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, dalle stesse assolvendo l'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
Nel merito rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, dalle stesse assolvendo l'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
più precisamente:
- respingere la domanda di dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio con mezzi, in quanto infondata, e conseguentemente respingere la domanda di ordine di cassazione della pretesa turbativa, e per l'effetto dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio anche carrabile sulla corte area scoperta del mappale 276 del foglio 12 del NCEU del Comune di Serravalle Scrivia (AL)
a favore dell'immobile di proprietà RI catastalmente censito al NCEU di Serravalle Scrivia
(AL) al foglio 12, mapp 274 sub. 1 e 275 sub. 2;
- respingere la domanda di condanna al risarcimento dei danni in quanto infondata, generica e comunque non provata;
- respingere la domanda di condanna di rimessione in pristino del cancello posto a chiusura della proprietà in quanto infondata (poichè il cancello non è mai stato modificato) nè provata;
CP_1
- respingere la domanda proposta da controparte in via subordinate, di dichiarare il diritto di passaggio (anche con mezzi meccanici) estinto per mancato uso ventennale ex art. 1073 cod. Civ..
in via subordinata, in via riconvenzionale
per la denegata e non creduta cui il Giudice non ritenesse l'esistenza ab origine della servitù di passo carraio con mezzi, si insiste affinchè il Tribunale Voglia accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passaggio anche carraio, sia stato in ogni caso acquistato per usucapione”.
Nel merito, si osserva quanto segue. Parte attrice a mezzo di actio negatoria servitutis contestava l'esistenza di una servitù di passaggio a mezzo anche di auto nei luoghi di causa;
parte convenuta, gravata dell'onere di provare il fondamento del proprio diritto, documentava come la servitù fosse
3 stata costituita ancora nel 1921, per il passaggio con qualunque mezzo sulla strada di proprietà delle venditrici – si specifica che tanto risulta chiaramente leggibile dall'atto prodotto – (rogito in atti). Rispetto detta costituzione, a fronte dell'eccezione di non opponibilità in ultimo avanzata
(eccezione in senso lato, senza preclusione), parte convenuta produceva la nota di trascrizione
(produzione parimenti ammissibile in risposta ad eccezione solo in ultimo sollevata, svoltasi nel primo momento utile successivo). Parte convenuta provava poi i passaggi proprietari a discendere dal detto atto fino al proprio acquisto;
dall'altro lato risulta agli atti che anche negli atti di provenienza dell'attore (con riguardo al primo immobile acquistato, danti causa viene dato atto della servitù di cui la sua proprietà è gravata “la Persona_3
corte costituente parte scoperta del mappale (…) è gravata da servitù di passaggio a favore di terzi”. Nel determinare l'estensione della servitù di passaggio, posta in discussione solo quanto al passaggio con mezzi, si deve anzitutto fare riferimento al titolo, che risulta chiaro nell'indicare qualunque mezzo in relazione a quella che viene definita una strada: pur a fronte di espressione omnicomprensiva, l'interpretazione letterale della frase depone per il riconoscimento di passaggio di mezzi che operano su strada. Questa interpretazione trova conferma nello stato dei luoghi, invero il fondo di proprietà del convenuto è intercluso e il passaggio oggetto di causa opera su una corte appunto che si presenta quale ad L, di dimensioni non ampie (invero non si riesce a passare se vi è un'auto parcheggiata), di talché si comprende il riferimento a servitù quale gravante sull'intera corte costituente parte scoperta. Sul punto si richiama Cass. civ. n. 20696/2018 L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c..
Non solo, nel tempo sono stati costruiti cancelli al confine delle proprietà, sia pedonali che di dimensioni atte al passo carraio, distinti;
pur se emergeva come detti cancelli non esistessero in origine (negli anni '20), bisogna tenere in debita considerazione la loro previa assenza – con possibilità di passaggio agevole – come anche lo loro costruzione secondo dimensioni atte al passaggio di auto.
Rispetto alla costruzione dei cancelli di dimensioni carraie, la loro datazione rimane incerta, con possibile installazione in tempi diversi (teste ; riferiva de relato della presenza Tes_1 Tes_2
4 dei cancelli dagli anni '50 i) Vero che fin dagli anni '50, esistevano due cancelli, uno pedonale e
l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la Pt_1
sig.ra residente in [...]15, Genova (GE)]; Testimone_3
j) Vero che fin dagli anni '50 esistevano due cancelli, uno pedonale e l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la sig.ra residente CP_1 Testimone_3
in via Briscata n. 33/15, Genova (GE)];
k) Vero che fin dagli anni '50 esistevano due cancelli, uno pedonale e l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la sig.ra residente CP_1 Testimone_3
in via Briscata n. 33/15, Genova (GE)];
sul cap. i “è vero. Mia suocera me lo aveva detto che era lì dagli anni 50/60. Quella lì era una casa unica che avevano delle suore, poi la hanno divisa facendo il cortile interno con un cancelletto per la proprietà dietro. Anche rispetto alla proprietà dietro c'è un cancello grande per la macchina e un passaggio pedonale.”.
sul cap. j “è vero. Lo so perché me lo riferiva mia suocera e perché avevo guardato gli atti quando ho comprato e me lo avevano detto anche i vecchi proprietari quando ho comprato. Lì prima di noi
c'erano i miei suoceri e un altro proprietario, che anche lui diceva lo stesso sul passo carraio.”.
sul cap. k “mi aveva detto mio suocero sì quando dovevano passare con trattori ma solo con lo scarico e carico, infatti mio suocero parcheggiava la macchina nel parcheggio davanti casa sua.
Quando i vecchi proprietari dovevano fare qualcosa lui doveva aprire il cancello e spostare
l'auto.”.
Tuttavia bisogna notare come la suocera del , proprietaria di altro immobile negli stessi Tes_2
luoghi, acquistasse nel 1969 (si veda l'atto di vendita 2023 della proprietà ereditata da e Pt_3
al fine della storia delle anteriori provenienze in capo ai coniugi Parte_4
Signori e sopra generalizzati, l'atto a rogito del Notaio Controparte_3 Persona_1 [...]
già di Gavi in data 25 settembre 1969, repertorio notarile numero 2894/1705, registrato Per_4
a Novi Ligure il 10 ottobre 1969 al numero 2293, ivi trascritto il 20 ottobre 1969 al registro particolare volume 1014 numero 2620), pur se bisogna dare atto che nella divisione del 1932 tra le sorelle viene dato atto di come una fosse sposata in pur se non vengono Per_5 CP_3
ulteriormente chiariti i passaggi proprietari e le parentele (con implicazioni successorie) rispetto alla suocera del , Tes_2 Controparte_3
, previa proprietaria, dante causa di (e quindi ) sempre Persona_6 Parte_2 Pt_1
sui cancelli dichiarava Sul cap. i: “i cancelli ci sono sempre stati, quando abbiamo acquistato
5 abbiamo chiesto da una vecchia proprietaria, ci ha detto che prima era tutto unico. E i cancelli su via pietro forni ci sono sempre stati. Era una casa unica. e era unica perché ci Tes_1 Per_1
abitavano due sorelle. Quella di era a parte. Ci sono sempre stati i Non ne CP_1 Pt_5 abbiamo mai parlato ma era di proprietà della madre di doveva essere così”. Pt_5
Sul cap. j: “i cancelli interni non c'erano all'inizio, quando siamo arrivati c'erano. All'inizio era un cortile unico. Me lo aveva detto questa vecchia proprietaria che era tutta una CP_4 corte. Poi i che venivano d'estate avevano chiuso e si era detto che mettendo il cancello Pt_5 avevano perso il diritto sul cortile.”.
Orbene, a fronte del titolo, con chiara indicazione letterale, anche considerato il riferimento alla strada e alla totalità della corte, nonché considerato lo stato dei luoghi (unico accesso alla via pubblica), corte che nei fatti è delle dimensioni di una strada;
considerata altresì la presenza di cancelli in loco di dimensioni atte al passaggio carraio, si ritiene provata l'esistenza di una servitù di passaggio anche a mezzo autovetture a favore del fondo dominante oggi di proprietà del convenuto.
Si specifica inoltre che non si ritiene rilevante in senso contrario il verso di apertura del cancello
“interno” (tra le due proprietà): invero non esclude la servitù di passaggio l'eventuale difficoltà di parcheggio all'interno della corte del convenuto (che sussiste se le ante si aprono verso la di lui abitazione), in quanto la difficoltà/impossibilità di parcheggio interno non esclude certo l'utilità del passaggio carraio per carico /scarico, peraltro appunto in origine detto cancello non esisteva (teste pur de relato). Tes_1
Bisogna poi esaminare l'utilizzo fatto negli anni più recenti (relativamente recenti) rispetto all'eccezione ai sensi dell'art. 1073 c.c. (la cui prova grava sull'attore).
Nel presente caso risulta pacifico che ad un certo punto i proprietari danti causa dell'attore chiudevano con chiave il cancello che dà sulla via pubblica (mentre l'altro cancello non risulta fosse dotato di chiave); tuttavia non risulta provata la data esatta in cui venne chiuso a chiave il cancello sulla via pubblica.
Non solo, bisogna anche considerare il contesto di utilizzo saltuario della servitù come emergente dalle testimonianze: nella casa del convenuto, prima di abitavano i di lei genitori, che Persona_7
non guidavano di talché il passaggio di auto era sporadico rispetto ad ospiti e comunque limitato anche dalla non facilità di manovra (strada a L non ampia); tanto non esclude però di per sé
l'utilizzo per la totalità. Successivamente, si trasferiva ivi il cui marito parcheggiava Persona_7
l'auto nel cortile interno (esercitando il passaggio, teste che riferiva con molta Testimone_3
precisione io ne ho viste perché mi ricordo il marito di mia cugina che entrava in macchina,
6 entrava dentro il cancello e metteva la macchina. Mi sembra che sia morto nel 1987. Mi ricordo una macchina direi 124 grigia che si chiamava all'epoca famigliare, oggi diremo station wagon. Per_ La non sapeva guidare. Dopo l'auto non c'è più stata dopo la sua morte. Io andavo una volta al mese, io abitavo a Genova. Arrivavo in macchina, ma noi abbiamo sempre lasciato un po' per la difficoltà un po' perché il cancello era aperto o chiuso, nella via fuori. Io suonavo al cancello pedonale e mi si apriva), pur se questo avveniva per breve tempo (decedeva nel 1987); si precisa che detta testimonianza non risulta smentita da che riportava solo de relato quando sono CP_5
Per_ andata io il marito della non c'era più, non so cosa facessero prima. Da quello che mi Per_ raccontava la il marito lasciava la macchina in piazza del lastrico perché lì non ci stava la macchina (peraltro è ben possibile che vi fosse una preferenza per parcheggiare altrove ma non esclude il passaggio carraio né comunque un parcheggio saltuario, il tutto compatibile con la natura della servitù), né da che pure sul punto riferisce de relato. Tes_2
Dunque, bisogna considerare un utilizzo saltuario, pur compatibile con la natura della servitù (per cui comunque vi erano e vi sono opere apparenti), fino almeno al decesso del marito di
[...]
dopo il di lui decesso ivi rimanevano a vivere e la di lei madre, nessuna delle Per_7 Persona_7
due proprietaria di auto;
circa dagli anni '90 viene testimoniato un passaggio di quasi Persona_7
solo a piedi ( dagli anni '90), salvi occasionali carichi/scarichi e che per dette occasioni CP_5 veniva aperto manualmente da che aveva la chiave “Sul cap. 3: “che sappia io sì, Persona_1
Per_ la chiave non la avevamo, la non la ho mai vista aprire quel cancello.”. Sul cap. 5: “è Per successo solo una volta per far passare l'ambulanza.”. Sul cap. 6: “sì, c'era il che ha aperto e ha chiuso. Non ha mai consegnato la chiave.”. Sul cap. 7: “sì il cancello quello verde che c'era si apriva all'interno, non è mai passato nessuno di lì, se fosse stato era da lasciarlo aperto perché non avevi le possibilità di richiuderlo.”.”; sul punto anche “è vero la vecchia proprietaria Tes_1
aveva solo il passaggio a piedi. Passava dal cancelletto piccolo, passava davanti alla mia Pt_5
proprietà e andava a casa sua. Non era neanche in possesso di chiavi del cancello grande. Pt_5
non aveva una auto, era una persona anziana. Si muoveva, aveva una OR che faceva le pulizie ma veniva in bicicletta, poi aveva due nipoti da Genova che venivano a passare l'estate, le vacanze.
Sono entrate solo una volta con l'auto per scaricare le valigie, abbiamo aperto noi. Hanno chiesto la chiave ma ho aperto e chiuso io. Non ho consegnato chiavi mai a e parenti perché non Pt_5
ne aveva diritto. Anche (dal 2006) confermava un utilizzo quasi solo pedonale La Tes_2
Per_ OR passava solo a piedi, ogni tanto venivano a trovarla i figli e per scaricare facevamo entrare e scaricare, poi uscivano di nuovo, portando subito fuori l'auto. Avevano il cancello che si apriva internamente e l'auto dentro non ci stava. Le chiavi del cancello grosso che dà sulla strada Per_ le avevamo solo io e mio suocero (…) Sul cap. 5: “è vero. Rispetto alla OR mi ricordo
7 che portavano la spesa, i figli portavano un po' di materiale, mi pare di ricordare che avessero
Per_ cambiato una cucina. Non mi pare che avesse legna la OR . Il trasloco lo hanno fatto quando la OR è morta. Non mi ricordo di ambulanze con la OR, se venivano stavano fuori ed entravano con la barella. Non mi ricordo che entravano dentro. Non mi ricordo di legname per
RI, mi ricordo di aver aperto per il trasloco, è entrato, ha scaricato ed è uscito. rettifico mi ricordo della legna per RI, arrivava con un furgone, un camioncino, anche con la macchina, entravano, scaricavano e uscivano. Facevamo entrare anche quando doveva partire per le CP_1
vacanze, entrava la caricava, e parcheggiava poi fuori, oppure parcheggiava dentro lasciando il suo cancello aperto e poi partiva. Non mi ricordo di ambulanze per RI.”. Sul cap. 6 : “è vero.
Abbiamo sempre aperto noi, toglievamo le nostre macchine per fare entrare loro. Non abbiamo mai dato la chiave.”. Sul cap. 7: “è vero, perché il cancello si apriva internamente nel loro cortile, mettendo la macchina non potevano aprire il cancello. Chiarisco, il cortile è sufficientemente ampio per un'auto ma l'apertura del cancello rendeva lo spazio insufficiente e non potevano più chiudere il cancello. Sul cap. 8: “è vero perché quando è arrivato io gli ho subito detto che aveva solo il passaggio pedonale, che per passare con i veicoli mi doveva chiedere l'autorizzazione ma solo per carico e scarico.”. Sul cap. 9: “è vero. Non abbiamo mai negato di passare.”. Sul cap. 10:
“è vero. Avevamo le macchine fuori, quando lui diceva che aveva finito, rimettevamo le macchine dentro e chiudevamo il cancello”. Longobucco sempre sull'utilizzo di “sul cap. k “mi aveva Pt_5
detto mio suocero sì quando dovevano passare con trattori ma solo con lo scarico e carico, infatti mio suocero parcheggiava la macchina nel parcheggio davanti casa sua. Quando i vecchi proprietari dovevano fare qualcosa lui doveva aprire il cancello e spostare l'auto.”sul cap. l “no, non è vero. La OR non aveva una auto, la aveva il marito che era morto, ma Persona_7
anche lì la parcheggiava fuori, secondo quanto mi riferivano mio suocero e il vecchio proprietario
Per_ da cui ho comprato. Quando mi sono trasferito lì la OR era già da sola con la badante da qualche anno. La badante arrivava a piedi o in bicicletta, ogni tanto entrava con la macchina chiedendo l'autorizzazione per portare la spesa”. sul cap. m “non passavano abitualmente ma una volta al mese, una volta ogni quindici giorni”.
Orbene, le testimonianze escusse provano che ad una certa data, non collocabile con precisione prima o dopo la morte del marito di (che entrava con l'auto), e gli altri Persona_7 Persona_1
proprietari del fondo servente chiudevano con chiave il cancello sulla via pubblica;
a riguardo tuttavia non si ha prova della data, inoltre si osserva che le testimonianze riportano chiaramente – dopo la morte del marito di - un utilizzo pur saltuario del passaggio (per cui Persona_7
permaneva destinato il cancello carraio interno) per cui puntualmente apriva il Persona_1
passaggio destinato quantomeno al carico /scarico di merci/beni allorché ve ne era bisogno. Si
8 ritiene che la costante apertura del cancello al fine di passaggio per carico e scarico, pur senza concessione di chiavi, non possa essere valutato quale atto di mera tolleranza e buon vicinato
(presupponendo una sorta di interversione, un previo fatto impeditivo dell'uso, valorizzabile ai fini di estinzione per prescrizione, nella chiusura a chiave). Anzitutto infatti non si ha evidenza del momento della chiusura, che ben poteva avvenire anche prima del 1987 (allorché moriva il marito di e comunque lo stesso passava anche per parcheggiare – senza limitazioni nel suo Persona_7
esercizio del passaggio-. Allorché poi non residuavano proprietari automuniti nella proprietà oggi di parte convenuta, appare essere avvenuta una riduzione dell'utilizzo del passaggio limitatamente al carico /scarico di merci, senza passaggio con parcheggio poi interno, ma non si ritiene che detta riduzione di utilizzo integri un non uso estintivo, anzi, si ritiene che la testimoniata solerte cooperazione nell'aprire ogni volta il cancello, pur chiuso a chiave, sia indice di riconoscimento di un utilizzo ridotto della servitù, nondimeno anche carraia.
Detto altrimenti, pur se emergono dei fatti di ostacolo all'esercizio pieno del passaggio carraio
(chiave) al contempo detti ostacoli non hanno intaccato l'utilizzo possibile soggettivamente per i proprietari (non avevano la patente) di talché si ritiene esser avvenuta una riduzione meramente quantitativa dell'utilizzo del passaggio, anche in ossequio a rapporti di buon vicinato, limitandosi la proprietà del fondo dominante all'utilizzo necessario in quegli anni, riduzione di utilizzo che ha permesso anche la chiusura a chiave del cancello sulla via pubblica ma che nondimeno non ha comportato impossibilità totale di passaggio, ed invero il cancello interno non è stato chiuso (opere apparenti), ed ogni volta che vi è stata necessità di carico /scarico è stato puntualmente aperto il passaggio (in ultimo anche a per la ristrutturazione – solo successivamente si sarebbe tenuto CP_1
le chiavi illegittimamente secondo parte attrice-).
Non si ritiene rilevante in senso contrario quanto riferito dal teste in occasione di un Tes_1 terremoto, ben potendo esserci state ragioni di sicurezza Sul cap. m “non ho notato passaggio, anzi ricordo che nell'anno del terremoto nel 2002, 2003, la casa era l'unica danneggiata anche Pt_5
inagibile ed è dovuta andare a Genova perché era pericolante. Mi ricordo che i muratori passavano dalla strada di via pietro forni, avevano fatto un ponte per entrare dalle finestre, non dal nostro cortile. Non sono mai passati dal nostro cortile. So che avevano fatto questa cosa dalla strada principale per entrare dalle finestre. È stata sei mesi vuota e poi hanno iniziato a ristrutturare. Nelle ristrutturazioni non sono mai entrati dal nostro cortile. A noi non hanno chiesto niente, hanno fatto tutto esternamente sapendo che non potevano usufruire.
Dunque, non si ritiene provato un non uso integrante l'art. 1073 c.c., bensì una riduzione nell'esercizio del passaggio, limitato al carico /scarico e non all'ipotetico quotidiano passaggio per
9 parcheggio interno, che tuttavia non comporta il venire meno della servitù né intacca la sua estensione (art. 1075 c.c.) (sul punto Cass. civ. n. 741/1978 L'art. 1075 c.c., il quale dispone che
l'esercizio della servita in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.).
Dunque, provata l'esistenza di servitù di passaggio anche carraio, non si ritiene provato che detta servitù sia venuta meno per prescrizione estintiva, risultando carente da un lato la prova circa il momento di chiusura con chiavi dei cancelli (fatto ipoteticamente impeditivo) e dall'altro lato ritenendosi che comunque detta chiusura si sia collocata in seno ad una riduzione di utilizzo ex art. 1075 c.c., per cui è stata la chiusura a venir tollerata e non il contrario, mantenendosi comunque anche un utilizzo carraio.
Infine, si specifica ulteriormente che non depone in senso contrario il fatto che il fondo dominante non abbia contribuito a spese di manutenzione, richiamandosi a tal proposito l'art. 1069 ultimo comma c.c. e comprensibile anche a fronte del ridotto uso sopra descritto, e comunque osservandosi che si tratta di circostanza dedotta anche al fine di contrastare la subordinata domanda di usucapione (che tuttavia viene assorbita).
Ancora, si specifica che quanto sopra ragionato non guarda al momento in cui venne poi messo un cancello automatico (sul punto teste ivi dal 2011, specifica che c'era il cancello automatico e Tes_4
ancora appoggiato in giardino il vecchio cancello;
non provato comunque il momento esatto,
sul punto indica il 2015), in un momento in cui poi si colloca anche la successione di Tes_2
(2013), per cui l'utilizzo si può presumere fosse venuto quasi del tutto meno (ma in Persona_7
date troppo recenti per rilevare ai sensi dell'art. 1073 c.c.). Inoltre non rileva l'utilizzo pieno del passaggio poi svolto da (salvo quanto si è detto rispetto al passaggio per carico/scarico e CP_1
lavori, non contestato), pacifico nell'esser avvenuto, né rileva da quando lo stesso avesse le chiavi
(e perché gli fossero state consegnate), avendo appunto escluso una previa estinzione per non uso.
A fronte del rigetto dell'actio negatoria servitutis va rigettata anche la domanda di cessazione delle turbative e ripristino, nonché di risarcimento, fondate appunto sull'inesistenza del diritto di passaggio carraio;
viene assorbita la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, subordinata alla domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore; vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
10 dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n.
55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio con mezzi, in quanto infondata, accertando l'esistenza della servitù di passaggio anche carrabile sulla corte area scoperta del mappale 276 del foglio 12 del NCEU del Comune di Serravalle Scrivia (AL)
a favore dell'immobile di proprietà catastalmente censito al NCEU di Serravalle CP_1
Scrivia (AL) al foglio 12, mapp 274 sub. 1 e 275 sub. 2;
- rigetta la domanda di cessazione della turbativa e ripristino in quanto infondate;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1680 per la fase istruttoria ed €
1701 per la fase decisoria, oltre al 15 % per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 587/2023, in materia di servitù, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. FIGHETI ROBERTA e con Parte_1 C.F._1
l'Avv. MORABITO MAURO;
- parte attrice -
contro
(C.F. , con l'Avv. MASUELLI NICOLETTA Controparte_1 C.F._2
LAURA
- parte convenuta -
MOTIVAZIONE
Parte attrice adiva l'intestato Tribunale deducendo di essere proprietario di immobili siti in
Serravalle Scrivia Via Pietro Forni 25 e Via del Ponte 22; che all'immobile sito in Via Pietro Forni
25 è annesso un cortile in comunione al 50 % con il defunto proprietario di Persona_1
fabbricato attiguo (nelle more diveniva proprietario anche di detto immobile e annessa Pt_1
corte); che detto cortile sarebbe gravato da passaggio a favore di terzi come si evince anche dall'art. 3 dell'atto di acquisto degli esecutati che a sua volta fa pieno ed espresso Parte_2
riferimento al contenuto tutto del rogito Notaio del 24 febbraio 1989. Parte attrice Persona_2
argomentava che non veniva menzionato trattarsi di un “passo carraio” e che quindi l'esercizio della servitù dovrebbe avvenire con il minor incomodo;
rappresentava come detto passaggio fosse sempre
1 stato utilizzato quale pedonale, mai con autovetture, e che in ragione di ciò i proprietari del fondo dominante non avevano mai partecipato alle spese per il mantenimento del passaggio, ai tributi per il passo carrabile, né avevano mai avuto la chiave di chiusura del cancello carrabile che prospetta su
Via Pietro Forni. Parte attrice ulteriormente chiariva che solo occasionalmente e per stretta necessità
i proprietari del fondo dominante passassero con l'autovettura, per stretta necessità, per rimuovere materiale pesante o accompagnare d'urgenza qualcuno in ospedale e che tale passaggio veniva concesso per cortesia, consegnando solo per detta occasione la chiave, da restituirsi. L'attore censurava poi il comportamento del convenuto, che se inizialmente passava solo a piedi, salve necessità occasionali per esempio per la ristrutturazione della casa per cui il cancello veniva aperto
– essendo sempre rimaste le chiavi nella disponibilità dei proprietari del fondo servente -, poi dal
2018 rimaneva nel possesso delle chiavi del cancello carrabile (consegnate dalla figlia del sig. che non si sarebbe premurata di specificare quando poteva restituirle né poi verificava la Per_1
restituzione delle chiavi) e non le restituiva pur a fronte di richiesta in tal senso. Successivamente, nel 2019, parte attrice cambiava la serratura del cancello (vi era stato un guasto) e rifiutava di consegnare le chiavi a controparte, che agiva vittoriosamente in via possessoria. Parte attrice rappresentava come poi nel tempo parte convenuta avesse fatto in modo che il cancello di collegamento tra le proprietà si aprisse verso la proprietà di parte attrice, causando così ingombro.
Parte attrice quindi agiva in negatoria servitutis, rispetto all'utilizzo con mezzi carrai del passaggio, argomentando come l'occasionale passaggio con mezzi fosse avvenuto per tolleranza.
Parte convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto, argomentando come il cortile su cui graverebbe il passaggio è dotato di due cancelli carrai e due pedonali (dal lato della via pubblica e dal lato interno); che da detto passaggio si accede con mezzi ai locali posti al proprio piano terreno. Parte convenuta dichiarava di aver sempre esercitato il passaggio dal proprio acquisto, di non aver modificato il cancello “interno” alle due proprietà; parte convenuta in subordine chiedeva dichiararsi l'acquisto della servitù di passaggio per usucapione.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed escussione di testi (si richiama sul punto ordinanza di ammissione dell'8 giugno 2024). Le parti precisavano quindi le conclusioni;
parte attrice concludeva chiedendo “Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis, rigettata
l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda come formulata dalla difesa del Sig.
, - dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio, di cui in narrativa, in Controparte_1
favore del sig. , contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia Controparte_1
turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore; - condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa;
- condannare il
2 convenuto alla rimessione in pristino del cancello a chiusura della di lui proprietà, in modo che le ante dello stesso siano nuovamente rivolte verso la proprietà stessa non occupando più alcuna porzione della proprietà ; - rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta di Pt_1
dichiarare acquisito per usucapione il diritto di servitù di passaggio anche carrabile;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse costituito un diritto di passaggio anche con mezzi meccanici con atto a Rogito in data 13.11.1921, dichiarare tale diritto CP_2
estinto per mancato uso ventennale ax art. 1073 c.c. - condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze tutte giudiziali e stragiudiziali relative alla presente domanda, oltre CPA ed
IVA come per legge”.
Parte convenuta concludeva chiedendo: “rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, dalle stesse assolvendo l'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
Nel merito rigettare le domande tutte proposte da parte attrice, dalle stesse assolvendo l'esponente, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
più precisamente:
- respingere la domanda di dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio con mezzi, in quanto infondata, e conseguentemente respingere la domanda di ordine di cassazione della pretesa turbativa, e per l'effetto dichiarare l'esistenza della servitù di passaggio anche carrabile sulla corte area scoperta del mappale 276 del foglio 12 del NCEU del Comune di Serravalle Scrivia (AL)
a favore dell'immobile di proprietà RI catastalmente censito al NCEU di Serravalle Scrivia
(AL) al foglio 12, mapp 274 sub. 1 e 275 sub. 2;
- respingere la domanda di condanna al risarcimento dei danni in quanto infondata, generica e comunque non provata;
- respingere la domanda di condanna di rimessione in pristino del cancello posto a chiusura della proprietà in quanto infondata (poichè il cancello non è mai stato modificato) nè provata;
CP_1
- respingere la domanda proposta da controparte in via subordinate, di dichiarare il diritto di passaggio (anche con mezzi meccanici) estinto per mancato uso ventennale ex art. 1073 cod. Civ..
in via subordinata, in via riconvenzionale
per la denegata e non creduta cui il Giudice non ritenesse l'esistenza ab origine della servitù di passo carraio con mezzi, si insiste affinchè il Tribunale Voglia accertare e dichiarare che il diritto di servitù di passaggio anche carraio, sia stato in ogni caso acquistato per usucapione”.
Nel merito, si osserva quanto segue. Parte attrice a mezzo di actio negatoria servitutis contestava l'esistenza di una servitù di passaggio a mezzo anche di auto nei luoghi di causa;
parte convenuta, gravata dell'onere di provare il fondamento del proprio diritto, documentava come la servitù fosse
3 stata costituita ancora nel 1921, per il passaggio con qualunque mezzo sulla strada di proprietà delle venditrici – si specifica che tanto risulta chiaramente leggibile dall'atto prodotto – (rogito in atti). Rispetto detta costituzione, a fronte dell'eccezione di non opponibilità in ultimo avanzata
(eccezione in senso lato, senza preclusione), parte convenuta produceva la nota di trascrizione
(produzione parimenti ammissibile in risposta ad eccezione solo in ultimo sollevata, svoltasi nel primo momento utile successivo). Parte convenuta provava poi i passaggi proprietari a discendere dal detto atto fino al proprio acquisto;
dall'altro lato risulta agli atti che anche negli atti di provenienza dell'attore (con riguardo al primo immobile acquistato, danti causa viene dato atto della servitù di cui la sua proprietà è gravata “la Persona_3
corte costituente parte scoperta del mappale (…) è gravata da servitù di passaggio a favore di terzi”. Nel determinare l'estensione della servitù di passaggio, posta in discussione solo quanto al passaggio con mezzi, si deve anzitutto fare riferimento al titolo, che risulta chiaro nell'indicare qualunque mezzo in relazione a quella che viene definita una strada: pur a fronte di espressione omnicomprensiva, l'interpretazione letterale della frase depone per il riconoscimento di passaggio di mezzi che operano su strada. Questa interpretazione trova conferma nello stato dei luoghi, invero il fondo di proprietà del convenuto è intercluso e il passaggio oggetto di causa opera su una corte appunto che si presenta quale ad L, di dimensioni non ampie (invero non si riesce a passare se vi è un'auto parcheggiata), di talché si comprende il riferimento a servitù quale gravante sull'intera corte costituente parte scoperta. Sul punto si richiama Cass. civ. n. 20696/2018 L'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c..
Non solo, nel tempo sono stati costruiti cancelli al confine delle proprietà, sia pedonali che di dimensioni atte al passo carraio, distinti;
pur se emergeva come detti cancelli non esistessero in origine (negli anni '20), bisogna tenere in debita considerazione la loro previa assenza – con possibilità di passaggio agevole – come anche lo loro costruzione secondo dimensioni atte al passaggio di auto.
Rispetto alla costruzione dei cancelli di dimensioni carraie, la loro datazione rimane incerta, con possibile installazione in tempi diversi (teste ; riferiva de relato della presenza Tes_1 Tes_2
4 dei cancelli dagli anni '50 i) Vero che fin dagli anni '50, esistevano due cancelli, uno pedonale e
l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la Pt_1
sig.ra residente in [...]15, Genova (GE)]; Testimone_3
j) Vero che fin dagli anni '50 esistevano due cancelli, uno pedonale e l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la sig.ra residente CP_1 Testimone_3
in via Briscata n. 33/15, Genova (GE)];
k) Vero che fin dagli anni '50 esistevano due cancelli, uno pedonale e l'altro carrabile di accesso al fondo attualmente di proprietà ? [si indica come teste la sig.ra residente CP_1 Testimone_3
in via Briscata n. 33/15, Genova (GE)];
sul cap. i “è vero. Mia suocera me lo aveva detto che era lì dagli anni 50/60. Quella lì era una casa unica che avevano delle suore, poi la hanno divisa facendo il cortile interno con un cancelletto per la proprietà dietro. Anche rispetto alla proprietà dietro c'è un cancello grande per la macchina e un passaggio pedonale.”.
sul cap. j “è vero. Lo so perché me lo riferiva mia suocera e perché avevo guardato gli atti quando ho comprato e me lo avevano detto anche i vecchi proprietari quando ho comprato. Lì prima di noi
c'erano i miei suoceri e un altro proprietario, che anche lui diceva lo stesso sul passo carraio.”.
sul cap. k “mi aveva detto mio suocero sì quando dovevano passare con trattori ma solo con lo scarico e carico, infatti mio suocero parcheggiava la macchina nel parcheggio davanti casa sua.
Quando i vecchi proprietari dovevano fare qualcosa lui doveva aprire il cancello e spostare
l'auto.”.
Tuttavia bisogna notare come la suocera del , proprietaria di altro immobile negli stessi Tes_2
luoghi, acquistasse nel 1969 (si veda l'atto di vendita 2023 della proprietà ereditata da e Pt_3
al fine della storia delle anteriori provenienze in capo ai coniugi Parte_4
Signori e sopra generalizzati, l'atto a rogito del Notaio Controparte_3 Persona_1 [...]
già di Gavi in data 25 settembre 1969, repertorio notarile numero 2894/1705, registrato Per_4
a Novi Ligure il 10 ottobre 1969 al numero 2293, ivi trascritto il 20 ottobre 1969 al registro particolare volume 1014 numero 2620), pur se bisogna dare atto che nella divisione del 1932 tra le sorelle viene dato atto di come una fosse sposata in pur se non vengono Per_5 CP_3
ulteriormente chiariti i passaggi proprietari e le parentele (con implicazioni successorie) rispetto alla suocera del , Tes_2 Controparte_3
, previa proprietaria, dante causa di (e quindi ) sempre Persona_6 Parte_2 Pt_1
sui cancelli dichiarava Sul cap. i: “i cancelli ci sono sempre stati, quando abbiamo acquistato
5 abbiamo chiesto da una vecchia proprietaria, ci ha detto che prima era tutto unico. E i cancelli su via pietro forni ci sono sempre stati. Era una casa unica. e era unica perché ci Tes_1 Per_1
abitavano due sorelle. Quella di era a parte. Ci sono sempre stati i Non ne CP_1 Pt_5 abbiamo mai parlato ma era di proprietà della madre di doveva essere così”. Pt_5
Sul cap. j: “i cancelli interni non c'erano all'inizio, quando siamo arrivati c'erano. All'inizio era un cortile unico. Me lo aveva detto questa vecchia proprietaria che era tutta una CP_4 corte. Poi i che venivano d'estate avevano chiuso e si era detto che mettendo il cancello Pt_5 avevano perso il diritto sul cortile.”.
Orbene, a fronte del titolo, con chiara indicazione letterale, anche considerato il riferimento alla strada e alla totalità della corte, nonché considerato lo stato dei luoghi (unico accesso alla via pubblica), corte che nei fatti è delle dimensioni di una strada;
considerata altresì la presenza di cancelli in loco di dimensioni atte al passaggio carraio, si ritiene provata l'esistenza di una servitù di passaggio anche a mezzo autovetture a favore del fondo dominante oggi di proprietà del convenuto.
Si specifica inoltre che non si ritiene rilevante in senso contrario il verso di apertura del cancello
“interno” (tra le due proprietà): invero non esclude la servitù di passaggio l'eventuale difficoltà di parcheggio all'interno della corte del convenuto (che sussiste se le ante si aprono verso la di lui abitazione), in quanto la difficoltà/impossibilità di parcheggio interno non esclude certo l'utilità del passaggio carraio per carico /scarico, peraltro appunto in origine detto cancello non esisteva (teste pur de relato). Tes_1
Bisogna poi esaminare l'utilizzo fatto negli anni più recenti (relativamente recenti) rispetto all'eccezione ai sensi dell'art. 1073 c.c. (la cui prova grava sull'attore).
Nel presente caso risulta pacifico che ad un certo punto i proprietari danti causa dell'attore chiudevano con chiave il cancello che dà sulla via pubblica (mentre l'altro cancello non risulta fosse dotato di chiave); tuttavia non risulta provata la data esatta in cui venne chiuso a chiave il cancello sulla via pubblica.
Non solo, bisogna anche considerare il contesto di utilizzo saltuario della servitù come emergente dalle testimonianze: nella casa del convenuto, prima di abitavano i di lei genitori, che Persona_7
non guidavano di talché il passaggio di auto era sporadico rispetto ad ospiti e comunque limitato anche dalla non facilità di manovra (strada a L non ampia); tanto non esclude però di per sé
l'utilizzo per la totalità. Successivamente, si trasferiva ivi il cui marito parcheggiava Persona_7
l'auto nel cortile interno (esercitando il passaggio, teste che riferiva con molta Testimone_3
precisione io ne ho viste perché mi ricordo il marito di mia cugina che entrava in macchina,
6 entrava dentro il cancello e metteva la macchina. Mi sembra che sia morto nel 1987. Mi ricordo una macchina direi 124 grigia che si chiamava all'epoca famigliare, oggi diremo station wagon. Per_ La non sapeva guidare. Dopo l'auto non c'è più stata dopo la sua morte. Io andavo una volta al mese, io abitavo a Genova. Arrivavo in macchina, ma noi abbiamo sempre lasciato un po' per la difficoltà un po' perché il cancello era aperto o chiuso, nella via fuori. Io suonavo al cancello pedonale e mi si apriva), pur se questo avveniva per breve tempo (decedeva nel 1987); si precisa che detta testimonianza non risulta smentita da che riportava solo de relato quando sono CP_5
Per_ andata io il marito della non c'era più, non so cosa facessero prima. Da quello che mi Per_ raccontava la il marito lasciava la macchina in piazza del lastrico perché lì non ci stava la macchina (peraltro è ben possibile che vi fosse una preferenza per parcheggiare altrove ma non esclude il passaggio carraio né comunque un parcheggio saltuario, il tutto compatibile con la natura della servitù), né da che pure sul punto riferisce de relato. Tes_2
Dunque, bisogna considerare un utilizzo saltuario, pur compatibile con la natura della servitù (per cui comunque vi erano e vi sono opere apparenti), fino almeno al decesso del marito di
[...]
dopo il di lui decesso ivi rimanevano a vivere e la di lei madre, nessuna delle Per_7 Persona_7
due proprietaria di auto;
circa dagli anni '90 viene testimoniato un passaggio di quasi Persona_7
solo a piedi ( dagli anni '90), salvi occasionali carichi/scarichi e che per dette occasioni CP_5 veniva aperto manualmente da che aveva la chiave “Sul cap. 3: “che sappia io sì, Persona_1
Per_ la chiave non la avevamo, la non la ho mai vista aprire quel cancello.”. Sul cap. 5: “è Per successo solo una volta per far passare l'ambulanza.”. Sul cap. 6: “sì, c'era il che ha aperto e ha chiuso. Non ha mai consegnato la chiave.”. Sul cap. 7: “sì il cancello quello verde che c'era si apriva all'interno, non è mai passato nessuno di lì, se fosse stato era da lasciarlo aperto perché non avevi le possibilità di richiuderlo.”.”; sul punto anche “è vero la vecchia proprietaria Tes_1
aveva solo il passaggio a piedi. Passava dal cancelletto piccolo, passava davanti alla mia Pt_5
proprietà e andava a casa sua. Non era neanche in possesso di chiavi del cancello grande. Pt_5
non aveva una auto, era una persona anziana. Si muoveva, aveva una OR che faceva le pulizie ma veniva in bicicletta, poi aveva due nipoti da Genova che venivano a passare l'estate, le vacanze.
Sono entrate solo una volta con l'auto per scaricare le valigie, abbiamo aperto noi. Hanno chiesto la chiave ma ho aperto e chiuso io. Non ho consegnato chiavi mai a e parenti perché non Pt_5
ne aveva diritto. Anche (dal 2006) confermava un utilizzo quasi solo pedonale La Tes_2
Per_ OR passava solo a piedi, ogni tanto venivano a trovarla i figli e per scaricare facevamo entrare e scaricare, poi uscivano di nuovo, portando subito fuori l'auto. Avevano il cancello che si apriva internamente e l'auto dentro non ci stava. Le chiavi del cancello grosso che dà sulla strada Per_ le avevamo solo io e mio suocero (…) Sul cap. 5: “è vero. Rispetto alla OR mi ricordo
7 che portavano la spesa, i figli portavano un po' di materiale, mi pare di ricordare che avessero
Per_ cambiato una cucina. Non mi pare che avesse legna la OR . Il trasloco lo hanno fatto quando la OR è morta. Non mi ricordo di ambulanze con la OR, se venivano stavano fuori ed entravano con la barella. Non mi ricordo che entravano dentro. Non mi ricordo di legname per
RI, mi ricordo di aver aperto per il trasloco, è entrato, ha scaricato ed è uscito. rettifico mi ricordo della legna per RI, arrivava con un furgone, un camioncino, anche con la macchina, entravano, scaricavano e uscivano. Facevamo entrare anche quando doveva partire per le CP_1
vacanze, entrava la caricava, e parcheggiava poi fuori, oppure parcheggiava dentro lasciando il suo cancello aperto e poi partiva. Non mi ricordo di ambulanze per RI.”. Sul cap. 6 : “è vero.
Abbiamo sempre aperto noi, toglievamo le nostre macchine per fare entrare loro. Non abbiamo mai dato la chiave.”. Sul cap. 7: “è vero, perché il cancello si apriva internamente nel loro cortile, mettendo la macchina non potevano aprire il cancello. Chiarisco, il cortile è sufficientemente ampio per un'auto ma l'apertura del cancello rendeva lo spazio insufficiente e non potevano più chiudere il cancello. Sul cap. 8: “è vero perché quando è arrivato io gli ho subito detto che aveva solo il passaggio pedonale, che per passare con i veicoli mi doveva chiedere l'autorizzazione ma solo per carico e scarico.”. Sul cap. 9: “è vero. Non abbiamo mai negato di passare.”. Sul cap. 10:
“è vero. Avevamo le macchine fuori, quando lui diceva che aveva finito, rimettevamo le macchine dentro e chiudevamo il cancello”. Longobucco sempre sull'utilizzo di “sul cap. k “mi aveva Pt_5
detto mio suocero sì quando dovevano passare con trattori ma solo con lo scarico e carico, infatti mio suocero parcheggiava la macchina nel parcheggio davanti casa sua. Quando i vecchi proprietari dovevano fare qualcosa lui doveva aprire il cancello e spostare l'auto.”sul cap. l “no, non è vero. La OR non aveva una auto, la aveva il marito che era morto, ma Persona_7
anche lì la parcheggiava fuori, secondo quanto mi riferivano mio suocero e il vecchio proprietario
Per_ da cui ho comprato. Quando mi sono trasferito lì la OR era già da sola con la badante da qualche anno. La badante arrivava a piedi o in bicicletta, ogni tanto entrava con la macchina chiedendo l'autorizzazione per portare la spesa”. sul cap. m “non passavano abitualmente ma una volta al mese, una volta ogni quindici giorni”.
Orbene, le testimonianze escusse provano che ad una certa data, non collocabile con precisione prima o dopo la morte del marito di (che entrava con l'auto), e gli altri Persona_7 Persona_1
proprietari del fondo servente chiudevano con chiave il cancello sulla via pubblica;
a riguardo tuttavia non si ha prova della data, inoltre si osserva che le testimonianze riportano chiaramente – dopo la morte del marito di - un utilizzo pur saltuario del passaggio (per cui Persona_7
permaneva destinato il cancello carraio interno) per cui puntualmente apriva il Persona_1
passaggio destinato quantomeno al carico /scarico di merci/beni allorché ve ne era bisogno. Si
8 ritiene che la costante apertura del cancello al fine di passaggio per carico e scarico, pur senza concessione di chiavi, non possa essere valutato quale atto di mera tolleranza e buon vicinato
(presupponendo una sorta di interversione, un previo fatto impeditivo dell'uso, valorizzabile ai fini di estinzione per prescrizione, nella chiusura a chiave). Anzitutto infatti non si ha evidenza del momento della chiusura, che ben poteva avvenire anche prima del 1987 (allorché moriva il marito di e comunque lo stesso passava anche per parcheggiare – senza limitazioni nel suo Persona_7
esercizio del passaggio-. Allorché poi non residuavano proprietari automuniti nella proprietà oggi di parte convenuta, appare essere avvenuta una riduzione dell'utilizzo del passaggio limitatamente al carico /scarico di merci, senza passaggio con parcheggio poi interno, ma non si ritiene che detta riduzione di utilizzo integri un non uso estintivo, anzi, si ritiene che la testimoniata solerte cooperazione nell'aprire ogni volta il cancello, pur chiuso a chiave, sia indice di riconoscimento di un utilizzo ridotto della servitù, nondimeno anche carraia.
Detto altrimenti, pur se emergono dei fatti di ostacolo all'esercizio pieno del passaggio carraio
(chiave) al contempo detti ostacoli non hanno intaccato l'utilizzo possibile soggettivamente per i proprietari (non avevano la patente) di talché si ritiene esser avvenuta una riduzione meramente quantitativa dell'utilizzo del passaggio, anche in ossequio a rapporti di buon vicinato, limitandosi la proprietà del fondo dominante all'utilizzo necessario in quegli anni, riduzione di utilizzo che ha permesso anche la chiusura a chiave del cancello sulla via pubblica ma che nondimeno non ha comportato impossibilità totale di passaggio, ed invero il cancello interno non è stato chiuso (opere apparenti), ed ogni volta che vi è stata necessità di carico /scarico è stato puntualmente aperto il passaggio (in ultimo anche a per la ristrutturazione – solo successivamente si sarebbe tenuto CP_1
le chiavi illegittimamente secondo parte attrice-).
Non si ritiene rilevante in senso contrario quanto riferito dal teste in occasione di un Tes_1 terremoto, ben potendo esserci state ragioni di sicurezza Sul cap. m “non ho notato passaggio, anzi ricordo che nell'anno del terremoto nel 2002, 2003, la casa era l'unica danneggiata anche Pt_5
inagibile ed è dovuta andare a Genova perché era pericolante. Mi ricordo che i muratori passavano dalla strada di via pietro forni, avevano fatto un ponte per entrare dalle finestre, non dal nostro cortile. Non sono mai passati dal nostro cortile. So che avevano fatto questa cosa dalla strada principale per entrare dalle finestre. È stata sei mesi vuota e poi hanno iniziato a ristrutturare. Nelle ristrutturazioni non sono mai entrati dal nostro cortile. A noi non hanno chiesto niente, hanno fatto tutto esternamente sapendo che non potevano usufruire.
Dunque, non si ritiene provato un non uso integrante l'art. 1073 c.c., bensì una riduzione nell'esercizio del passaggio, limitato al carico /scarico e non all'ipotetico quotidiano passaggio per
9 parcheggio interno, che tuttavia non comporta il venire meno della servitù né intacca la sua estensione (art. 1075 c.c.) (sul punto Cass. civ. n. 741/1978 L'art. 1075 c.c., il quale dispone che
l'esercizio della servita in termini quantitativamente o qualitativamente minori, rispetto a quelli consentiti dal titolo, non comporta estinzione, nemmeno parziale, del relativo diritto, che permane nella sua interezza, opera a prescindere dalle cause di detta limitazione, e, quindi, tanto nel caso in cui essa dipenda da inerzia del titolare, quanto nel caso in cui sia provocata da eventi impeditivi naturali, ovvero imputabili al proprietario del fondo servente od a quello del fondo dominante.).
Dunque, provata l'esistenza di servitù di passaggio anche carraio, non si ritiene provato che detta servitù sia venuta meno per prescrizione estintiva, risultando carente da un lato la prova circa il momento di chiusura con chiavi dei cancelli (fatto ipoteticamente impeditivo) e dall'altro lato ritenendosi che comunque detta chiusura si sia collocata in seno ad una riduzione di utilizzo ex art. 1075 c.c., per cui è stata la chiusura a venir tollerata e non il contrario, mantenendosi comunque anche un utilizzo carraio.
Infine, si specifica ulteriormente che non depone in senso contrario il fatto che il fondo dominante non abbia contribuito a spese di manutenzione, richiamandosi a tal proposito l'art. 1069 ultimo comma c.c. e comprensibile anche a fronte del ridotto uso sopra descritto, e comunque osservandosi che si tratta di circostanza dedotta anche al fine di contrastare la subordinata domanda di usucapione (che tuttavia viene assorbita).
Ancora, si specifica che quanto sopra ragionato non guarda al momento in cui venne poi messo un cancello automatico (sul punto teste ivi dal 2011, specifica che c'era il cancello automatico e Tes_4
ancora appoggiato in giardino il vecchio cancello;
non provato comunque il momento esatto,
sul punto indica il 2015), in un momento in cui poi si colloca anche la successione di Tes_2
(2013), per cui l'utilizzo si può presumere fosse venuto quasi del tutto meno (ma in Persona_7
date troppo recenti per rilevare ai sensi dell'art. 1073 c.c.). Inoltre non rileva l'utilizzo pieno del passaggio poi svolto da (salvo quanto si è detto rispetto al passaggio per carico/scarico e CP_1
lavori, non contestato), pacifico nell'esser avvenuto, né rileva da quando lo stesso avesse le chiavi
(e perché gli fossero state consegnate), avendo appunto escluso una previa estinzione per non uso.
A fronte del rigetto dell'actio negatoria servitutis va rigettata anche la domanda di cessazione delle turbative e ripristino, nonché di risarcimento, fondate appunto sull'inesistenza del diritto di passaggio carraio;
viene assorbita la domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione, subordinata alla domanda principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore; vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
10 dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n.
55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, Dott. Martina Bianchi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda di dichiarazione dell'inesistenza della servitù di passaggio con mezzi, in quanto infondata, accertando l'esistenza della servitù di passaggio anche carrabile sulla corte area scoperta del mappale 276 del foglio 12 del NCEU del Comune di Serravalle Scrivia (AL)
a favore dell'immobile di proprietà catastalmente censito al NCEU di Serravalle CP_1
Scrivia (AL) al foglio 12, mapp 274 sub. 1 e 275 sub. 2;
- rigetta la domanda di cessazione della turbativa e ripristino in quanto infondate;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno in quanto infondata;
- condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi € 5077, di cui € 919 per la fase di studio della controversia, € 777 per la fase introduttiva del giudizio, € 1680 per la fase istruttoria ed €
1701 per la fase decisoria, oltre al 15 % per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 30 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
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