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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.158/2022 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “malattia professionale_danno biologico_indennizzo INAIL”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone Appellante Parte_1
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Rosaria Papalato
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 30 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 4 novembre 2021 da Giudice del Lavoro di Taranto, con cui – premesso che esso aveva denunciato all'INAIL la malattia “tendinite del sovraspinoso spalla destra e Pt_1 tendinosi della cuffia dei rottori”, assertivamente riconducibile alla propria attività lavorativa di conduttore forni dal 2004 alle dipendenze della “Calce san Pellegrino spa” e UNICALCE spa di Palagiano, e come tale di essere stato sottoposto a ripetuti movimenti di sollevamento sacchi per la raccolta della calce che poi inseriva nel macchinario e d aver subìto tre infortuni sul lavoro rispettivamente alle date del 3.8.2009, 18.9.2010 e 11.12.2017 e inutilmente richiesto all'INAIL in via amministrativa il riconoscimento di danno biologico in percentuale superiore al 16%, di talchè si rivolgeva al Giudice del lavoro - veniva rigettata la predetta domanda non riconoscendosi nesso etiologico fra le mansioni lavorative disimpegnate e le patologie da cui era affetto. Si è costituito in questa sede di gravame l'INAIL. All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stat discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta l''appellante vizio della sentenza e difetto nella motivazione in quanto fondata su CTU medico-legale errata: il Giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale.
Ebbene, esaminando la relazione di CTU, analiticamente il consulente rileva alla visita clinica limitazione funzionale antalgica ai gradi estremi dei movimenti articolari della spalla destra;
riporta
1 gli esiti di RMN del 28 aprile 2017 cu l'appellante si sottopose il 28.4.2017, a seguito di un trauma contusivo subìto, e che evidenziava la lesione completa della cuffia dei rotatori, mostrando tutti i segni di patologie post-traumatiche (edema osseo reattivo intraspongioso del trochide omerale, lesione completa della cuffia dei rotatori e in particolare del sovraspinoso e dell'infraspinoso e presenza di monconi tendinei), ravvisando la riferibilità soltanto ad un fatto infortunistico, ma non già a malattia professionale e dunque patologia etiologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta: dunque la causa era con tutta evidenza di natura post-traumatica. Se poi il CTP contesta le valutazioni del CTU affermando che “è nozione comune che un tendine sano non è soggetto a rottura per traumi banali come il trauma da caduta di cui è stato vittima sul luogo di lavoro in data 11.2.2017”, per un verso il consulente tecnico d'ufficio specifica che, quand'anche volesse configurarsi la lesione del sovraspinoso spalla dx come malattia professionale, occorreva provare la continuità, ripetitività delle movimentazioni, l'esatto peso sollevato o movimentato. Ora, osserva questa Corte che affermare che “è nozione comune che per traumi banali come il trauma da caduta la rottura del tendine può aversi solo ove si sia in presenza di un tendine sano”, la “banalità” del trauma da caduta non è nozione comune, ma è tutta da dimostrare, essendo plurime le differenze e le conseguenze da caduta a caduta, di talchè il trauma da caduta non può apoditticamente considerarsi sempre un trauma banale: e ciò un medico legale ben dovrebbe sapere.
Ove poi si vadano ad esaminare le testimonianza rese nel giudizio di primo grado, si legge (teste
) che l'appellante “svolgeva ed io insieme a lui in modo continuativo attività di Testimone_1 riempimento dei sacchi della della calce….tale attività viene svolta manualmente con le braccia tranciando i sacchi, sollevandoli manualmente e sistemandoli nell'alloggio…il ricorrente faceva uso del braccio e in particolare di quello destro….Tale attività veniva svolta in modo continuativo durante l'intero orario di lavoro con ritmi molto elevati (circa un sacco ogni 2-3 minuti)”. Simili le dichiarazioni dell'altro teste escusso, . Testimone_2
Ebbene, le testimonianze sopra riportate riferiscono di ripetitività/continuatività, ma manca ogni apporto testimoniale relativo al fondamentale elemento pure individuato – aderendosi alla ipotesi estrema della ipotetica riconducibilità delle lesioni traumatiche diagnosticate all'appellante, del l'esatto peso sollevato o movimentato. E se il peso è riportato nel questionario prodotto dall'INAIL in ragione della variabile fra 2 Kg. e 10 Kg., sarebbe tutta da verificare l'incidenza di tali pesi sulla etiologia delle ridette lesioni. Tale carenza importante istruttoria, avuto riguardo alla analisi accuratissima svolta dal CTU, esclude la pur remotissima possibilità di ipotizzare la sussistenza di nesso etiologico fra l'attività lavorativa disimpegnata dall'appellante e le lesioni diagnosticate. Ciò la Corte ritiene di precisare per doverosa ed estrema completezza, fermo restando che questa ipotesi del CTU è tutta residuale ed ipotetica, avendo lo stesso escluso, con motivazione completa ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e dunque pienamente condivisibile, che le lesioni da cui è affetto l'appellante non sono riferibili a malattia professionale, bensì ad eventi traumatici.
Per tali motivi l'appello va rigettato, e confermata la sentenza di primo grado. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza dell'8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto “malattia professionale_danno biologico_indennizzo INAIL”, ha pronunciato, a seguito di dispositivo letto in udienza la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale
tra
, rappr. e dif. da avv. Maria Luigia Tritto e Cataldo Tarricone Appellante Parte_1
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Maria Rosaria Papalato
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 30 aprile 2022 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 4 novembre 2021 da Giudice del Lavoro di Taranto, con cui – premesso che esso aveva denunciato all'INAIL la malattia “tendinite del sovraspinoso spalla destra e Pt_1 tendinosi della cuffia dei rottori”, assertivamente riconducibile alla propria attività lavorativa di conduttore forni dal 2004 alle dipendenze della “Calce san Pellegrino spa” e UNICALCE spa di Palagiano, e come tale di essere stato sottoposto a ripetuti movimenti di sollevamento sacchi per la raccolta della calce che poi inseriva nel macchinario e d aver subìto tre infortuni sul lavoro rispettivamente alle date del 3.8.2009, 18.9.2010 e 11.12.2017 e inutilmente richiesto all'INAIL in via amministrativa il riconoscimento di danno biologico in percentuale superiore al 16%, di talchè si rivolgeva al Giudice del lavoro - veniva rigettata la predetta domanda non riconoscendosi nesso etiologico fra le mansioni lavorative disimpegnate e le patologie da cui era affetto. Si è costituito in questa sede di gravame l'INAIL. All'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stat discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
Lamenta l''appellante vizio della sentenza e difetto nella motivazione in quanto fondata su CTU medico-legale errata: il Giudice di prime cure avrebbe acriticamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica medico-legale.
Ebbene, esaminando la relazione di CTU, analiticamente il consulente rileva alla visita clinica limitazione funzionale antalgica ai gradi estremi dei movimenti articolari della spalla destra;
riporta
1 gli esiti di RMN del 28 aprile 2017 cu l'appellante si sottopose il 28.4.2017, a seguito di un trauma contusivo subìto, e che evidenziava la lesione completa della cuffia dei rotatori, mostrando tutti i segni di patologie post-traumatiche (edema osseo reattivo intraspongioso del trochide omerale, lesione completa della cuffia dei rotatori e in particolare del sovraspinoso e dell'infraspinoso e presenza di monconi tendinei), ravvisando la riferibilità soltanto ad un fatto infortunistico, ma non già a malattia professionale e dunque patologia etiologicamente riconducibile all'attività lavorativa svolta: dunque la causa era con tutta evidenza di natura post-traumatica. Se poi il CTP contesta le valutazioni del CTU affermando che “è nozione comune che un tendine sano non è soggetto a rottura per traumi banali come il trauma da caduta di cui è stato vittima sul luogo di lavoro in data 11.2.2017”, per un verso il consulente tecnico d'ufficio specifica che, quand'anche volesse configurarsi la lesione del sovraspinoso spalla dx come malattia professionale, occorreva provare la continuità, ripetitività delle movimentazioni, l'esatto peso sollevato o movimentato. Ora, osserva questa Corte che affermare che “è nozione comune che per traumi banali come il trauma da caduta la rottura del tendine può aversi solo ove si sia in presenza di un tendine sano”, la “banalità” del trauma da caduta non è nozione comune, ma è tutta da dimostrare, essendo plurime le differenze e le conseguenze da caduta a caduta, di talchè il trauma da caduta non può apoditticamente considerarsi sempre un trauma banale: e ciò un medico legale ben dovrebbe sapere.
Ove poi si vadano ad esaminare le testimonianza rese nel giudizio di primo grado, si legge (teste
) che l'appellante “svolgeva ed io insieme a lui in modo continuativo attività di Testimone_1 riempimento dei sacchi della della calce….tale attività viene svolta manualmente con le braccia tranciando i sacchi, sollevandoli manualmente e sistemandoli nell'alloggio…il ricorrente faceva uso del braccio e in particolare di quello destro….Tale attività veniva svolta in modo continuativo durante l'intero orario di lavoro con ritmi molto elevati (circa un sacco ogni 2-3 minuti)”. Simili le dichiarazioni dell'altro teste escusso, . Testimone_2
Ebbene, le testimonianze sopra riportate riferiscono di ripetitività/continuatività, ma manca ogni apporto testimoniale relativo al fondamentale elemento pure individuato – aderendosi alla ipotesi estrema della ipotetica riconducibilità delle lesioni traumatiche diagnosticate all'appellante, del l'esatto peso sollevato o movimentato. E se il peso è riportato nel questionario prodotto dall'INAIL in ragione della variabile fra 2 Kg. e 10 Kg., sarebbe tutta da verificare l'incidenza di tali pesi sulla etiologia delle ridette lesioni. Tale carenza importante istruttoria, avuto riguardo alla analisi accuratissima svolta dal CTU, esclude la pur remotissima possibilità di ipotizzare la sussistenza di nesso etiologico fra l'attività lavorativa disimpegnata dall'appellante e le lesioni diagnosticate. Ciò la Corte ritiene di precisare per doverosa ed estrema completezza, fermo restando che questa ipotesi del CTU è tutta residuale ed ipotetica, avendo lo stesso escluso, con motivazione completa ed esaustiva, immune da vizi logico-giuridici e dunque pienamente condivisibile, che le lesioni da cui è affetto l'appellante non sono riferibili a malattia professionale, bensì ad eventi traumatici.
Per tali motivi l'appello va rigettato, e confermata la sentenza di primo grado. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e 77
D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore Dr. Annamaria Lastella
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