Articolo 89 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 88Articolo 90
Versione
14 maggio 1978
Art. 89.

Ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394 , lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978