Art. 89.
Ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394 , lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.
Ai sensi dell' articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394 , lo stanziamento relativo alle spese per l'attivita' sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonche' per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attivita' medesime, e' stabilito per l'anno finanziario 1978 in lire 1.600.000.000.