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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 4281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4281 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8354/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 8354/23 promossa da:
C.F.- P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Calzolai, C.F. Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, via Toscana CodiceFiscale_1 2/F come da procura ad litem PARTE ATTRICE contro già C.F. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC P.IVA_2 e in Como, Via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'avv. Email_1 Andrea Orlandoni (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti CodiceFiscale_2 PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del ricorso In via istruttoria - Ammettere le prove testimoniali capitolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - Respingere la CTU richiesta da parte convenuta: Nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza di copertura del rischio dei danni derivabili da incendio su aree di pertinenza della in forza della polizza assicurativa n. 1260779, e per l'effetto dichiarare la Parte_1 società assicuratrice oggi tenuta a risarcire Controparte_2 Controparte_1 [...] dei danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio verificatosi il 09.07.2019, - Parte_1 determinare il danno indennizzabile nella misura di € 470.643,50, oltre ad € 15.000,00 per onorari dei periti, per tutto quanto esposto in narrativa, e conseguentemente - condannare Controparte_2 oggi al risarcimento dei danni in favore di nella
[...] Controparte_1 Parte_1 misura di € 389.643,50 (risultante dalla detrazione dell'acconto di € 96.000,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
PARTE CONVENUTA nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. Controparte_1
pagina 1 di 6 In via istruttoria: ammettersi CTU diretta ad accertare il valore allo stato d'uso dei beni - Macchinari,
Attrezzatura e Arredamento - asseritamente presenti nel capannone incendiatosi.
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo che venisse accertata Parte_1 l'operatività della polizza assicurativa n. 1260779, e per l'effetto dichiarare la società assicuratrice oggi tenuta a risarcire i Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio verificatosi il 09.07.2019 nella misura di € 470.643,50, oltre ad € 15.000,00 per onorari dei periti. L'attrice allegava che in data 09.07.2019 si era verificato un ingente incendio all'interno dello stabilimento sito in Settimo Milanese, via Sabin 28, condotto in locazione dalla;
che in CP_3 data 10.07.2019 la inviava alla propria compagnia assicuratrice CP_3 Controparte_2 giusta polizza n. 1260779, la denuncia del “sinistro incendio” nella quale così veniva descritto l'evento dannoso;
che sul luogo del sinistro erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco “Nucleo Investigativo antincendi territoriale Lombardia”, che avevano redatto la relazione tecnica contenente una dettagliata verifica dello stato dei luoghi e la probabile causa dell'incendio, individuata nella “reazione chimica del materiale stipato nella zona antistante l'ufficio (…) da lì le fiamme si sono estese ai materiali circostanti” ; che l'incendio aveva interessato un'area interna al capannone industriale ove erano giacenti rifiuti non pericolosi, quali carta, legname e materiali in plastica e l'assicurato aveva poi provveduto alla demolizione e ricostruzione dell'intera copertura del capannone 1 e alla bonifica del capannone 2; che con atto del 18.10.2019, iscritto il 7.11.2019, la era stata incorporata CP_3 nella;
che a seguito della denuncia di sinistro formalizzata da Parte_1 Parte_1 ai sensi della richiamata polizza di assicurazioni, le parti decidevano di procedere alla
[...] constatazione delle circostanze ed alla stima e liquidazione dei relativi danni, in regime di perizia formale, così come previsto dagli artt. 20 ; che a seguito di disaccordo insorto tra i periti, gli stessi decidevano di nominare quale terzo perito, ai fini dello svolgimento della perizia formale, l'Ing.
che veniva redatto il “Processo verbale definitivo di terza perizia” ; che l'Ing. Persona_1
dopo aver proceduto ad indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, le cause Per_1
e le modalità del sinistro, aver verificato l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedeva a verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, constatando che le somme assicurate e i limiti di indennizzo ammontano per la garanzia del Fabbricato Rischio locativo ad € 2.000.000,00; per la garanzia di Macchinario Attrezzature e Arredamento allo stato d'uso ad € 300.000,00; per la Demolizione e Sgombero ad € 15.000,00; per Spese di ricollocamento ad € 10.000,00; per onorari dei Periti ad € 15.000,00; che l'ing. Per_1 aveva poi provveduto a determinare il valore delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17 della polizza precisando che il valore in stato d'uso della preesistenza relativa alla Partita Macchinario, Attrezzature e Arredamento ammontava ad € 288.670,00 e il valore a nuovo della preesistenza relativa alla Partita Fabbricato ammontava ad €1.404.000,00;che aveva poi proceduto alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, con riferimento al valore in stato d'uso dei beni per la Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento” e prospettando, invece, due ipotesi di indennizzo, con riferimento al valore in stato d'uso e a nuovo per la Partita “Fabbricato”, rispettivamente di importo €.470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso. L'attrice deduceva che sulla base delle valutazioni eseguite dal terzo perito, cui le parti avevano rimesso la valutazione finale della stima dei danni indennizzabili, il danno accertato corrispondeva ad € pagina 2 di 6 613.332,39, mentre quello indennizzabile corrispondeva ad € 470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso. L'attrice dichiarava che aveva ricevuto dalla propria compagnia solo una somma in acconto di € 96.000,00. L'attrice rilevava che nessuna contestazione era emersa circa le cause ed alla entità del danno, né sulla operatività della polizza assicurativa che la controversia era sorta con la Compagnia in relazione al quantum debeatur;
che la valutazione eseguita dal terzo perito non riceveva l'avallo del perito dell'assicurazione, tuttavia, ciò non inficiava la validità della perizia di stima, in quanto ai sensi dell'art. 20 “Procedura per la valutazione del danno”, sub. a) “il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza”. In relazione ai danni l'attrice rilevava che a causa dell'incendio, il terzo perito aveva accertato che la maggior parte dei tegoli di supporto della copertura del Fabbricato avevano presentato delle
“deformazioni plastiche e/o di sfondellamenti dell'intradosso del solaio e anche le capriate hanno subito uno shock termico” che aveva reso necessaria una completa sostituzione degli stessi e della copertura, non essendo sufficiente un eventuale intervento di recupero di alcuni tegoli, il quale, peraltro, non avrebbe comportato un apprezzabile risparmio e avrebbe, invece, causato maggiori difficoltà operative relative alla necessità di svolgere operazioni parziali e di ottenere certificazioni della tenuta della lavorazione rispetto alle normative vigenti e che tale intervento aveva riguardato parti strettamente strutturali del Fabbricato, non avendo comportato alcuna miglioria dal punto di vista funzionale;
che pertanto, non era possibile limitare la stima dell'importo indennizzabile al valore in stato d'uso, così come dedotto da controparte in sede di perizia e pertanto era da ritenersi corretta la stima dell'indennizzo con riferimento al valore a nuovo per la Partita “Fabbricato”, risultando questo criterio valido anche per la garanzia Rischio Locativo prevista, appunto, per il Fabbricato. L'attrice contestava la clausola di cui all'art. 17 della predetta polizza, la quale negava la corresponsione di un supplemento di indennità per il fabbricato qualora lo stesso non fosse stato ricostruito entro un anno dalla data del sinistro, in quanto clausola vessatoria, essendo collegata ad un inadempimento della parte assicurata e, dunque, inefficace, stabilendo la stessa una limitazione di responsabilità, necessitando, per essere valida, di una espressa sottoscrizione da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 c.c. . L'attrice concludeva di accertare e dichiarare la sussistenza di copertura del rischio dei danni derivabili da incendio su aree di pertinenza della in forza della polizza assicurativa n. Parte_1 1260779, e per l'effetto dichiarare la società assicuratrice oggi Controparte_2 [...]
, tenuta a risarcire dei danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio CP_1 Parte_1 verificatosi il 09.07.2019, - determinare il danno indennizzabile nella misura di € 470.643,50, oltre ad €
15.000,00 per onorari dei periti, condannare oggi al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 389.643,50 (risultante dalla Parte_1 detrazione dell'acconto di € 96.000,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
Si costituiva . che opponeva tutti i limiti e le condizioni del contratto Controparte_1 assicurativo e riproponeva le contestazioni dedotte dal proprio Perito che non sottoscriveva il verbale di perizia
La convenuta eccepiva che il Perito della Compagnia aveva evidenziato, in particolar modo per quello che riguardava i danni al fabbricato che la decisione unilaterale di procedere all'integrale demolizione della copertura non era condivisibile risultando danneggiato solo il 60/65% della stessa;
che lo stesso fabbricato risaliva al 1980 e, pertanto, il suo rifacimento integrava una miglioria che doveva essere scorporata dal valore dell'indennizzo; che per quello che riguardava i macchinari, le attrezzature e l'arredamento che non vi era la prova della presenza nel capannone dei materiali e degli impianti che il pagina 3 di 6 Terzo Perito conteggiava ai fini della valutazione del danno;
che il Perito dell'assicurazione, quindi, indicava in € 250.497,60 il valore dei danni provocati dall'incendio a fronte di una stima emersa dalla perizia collegiale (contestata) di € 426.246,58. La convenuta deduceva che la contestazione in ordine all'assenza di prova della presenza nel capannone incendiatosi dei materiali, dei macchinari e degli impianti, per quali il terzo Perito aveva stimato come indennizzabili € 164.364,00, appariva determinante nel privare di efficacia la perizia contrattuale;
che nulla poteva essere liquidato, anche nell'ambito della perizia contrattuale, in assenza della prova del nesso di causalità tra i danni per i quali era stato richiesto l'indennizzo e l'evento. La convenuta eccepiva che a monte per potersi liquidare un indennizzo, doveva essere allegata e documentata l'esistenza dei beni di cui si chiedeva l'indennizzo, che anche nella perizia contrattuale, la liquidazione dell'indennizzo, doveva essere preceduta dalla verifica dell'esistenza, della qualità e della quantità delle cose assicurate con la determinazione del loro valore;
che a fronte delle puntuali contestazione del Perito della Compagnia il Terzo Perito si era limitato ad osservare in sostanza che aveva riconosciuto di avere stimato gli importi indennizzabili sulla base delle mere richieste della parte danneggiata, senza aver fatto riferimento ad alcun documento, o addirittura ad alcuna presunzione.
La convenuta eccepiva che la prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico subito per la perdita di Macchinari, Attrezzatura e Arredamento gravava su parte ricorrente e doveva essere fornita dalla stessa, che, allo stato non aveva assolto l'onere probatorio;
nulla rilevando sul punto quanto affermato nella perizia contrattuale;
che la mancanza della prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico impediva l'indennizzabilità dei danni e priva di effetti le risultanze della perizia contrattuale.
Altresì contestava il quantum debeatur anche nella misura in cui l'attrice pretendeva di ottenere l'importo di € 470.643,50 anziché quello di € 426.246,58 sostenendo che la clausola di cui all'art. 17 non era vessatoria e non introduceva alcuna limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, bensì circoscriveva il rischio oggetto di copertura assicurativa. Altresì deduceva che laddove l'attrice avesse avuto diritto ad ottenere un ulteriore indennizzo da parte di lo stesso doveva essere determinato considerando il valore allo stato d'uso del CP_1 fabbricato, dei macchinari e delle merci come previsto dall'art. 17 delle condizioni di assicurazione La convenuta concludeva nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1 Il Giudice mutato il rito rinviava la causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. , ed all'esito ritenuta la causa matura per la decisione , veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. Risulta pacifico in causa che in data 09.07.2019 si verificava un incendio nei locali in locazione di incorporata dalla sul luogo del sinistro intervenivano anche i Vigili del CP_3 Parte_1
Fuoco che redigevano verbale (doc. 3 fasc. attrice) , altresì non risulta contestato che l'attrice fosse assicurata con polizza Protezione Incendio n. 1260779 sottoscritta con (doc. 1 Controparte_2 fasc. attrice). Le parti al fine di procedere alla constatazione delle circostanze ed alla stima dei danni non avendo raggiunto un accordo decidevano in forza delle condizioni di assicurazioni art. 20 “Procedura per la valutazione del danno” di nominare un terzo perito per lo svolgimento della perizia. Il collegio chiudeva la perizia a maggioranza, con il disaccordo del perito della compagnia ed accertava un danno corrisponde ad € 613.332,39, mentre quello indennizzabile di € 470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso (doc.5 fasc. attrice, doc.3 fasc. conv.) La compagnia liquidava in favore dell'attrice la minor somma di € 96.000,00.
pagina 4 di 6 La assicurazione contestava la mancata prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico subito per la perdita di macchinari, attrezzature e arredamento rilevando che l'incontestabilità delle valutazioni del Collegio peritale era circoscritta, al quantum debeatur e non anche all'an debeatur. Orbene l'art. 21 Mandato dei Periti stabilisce che:” i Periti devono: a) indagare circostanze, natura causa e modalità dell'evento; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17 – VALORE DELLE COSE ASSCIURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera a), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere
d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danni”. Si ricorda che : “La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale”( Cass. sentenza n.18318/ 2019). Si osserva che l'art.21 delle condizioni di polizza dispone che il punto d) relativo alla verifica dell'esistenza e qualità delle cose assicurate rientra nelle valutazioni obbligatorie per le parti salvo il caso di dolo, errore violenza. Alla luce delle suddette osservazioni in assenza dell'esperimento delle tipiche azioni previste per l'annullamento o risoluzione per inadempimento contrattuale, atteso l'espresso riconoscimento della vincolatività dell'accertamento peritale di cui all'art. 21 condizioni di polizza le parti sono vincolante alle risultanze della perizia sia rispetto all'esistenza dei danni sia alla loro quantificazione come espressamente indicato nel punto d).
In relazione al quantum si deve osservare che l'attrice eccepiva la vessatorietà dell'art. 17 della
Condizioni Generali di polizza, che negava corresponsione di un supplemento di indennità per il fabbricato qualora lo stesso non sia ricostruito entro un anno dalla data del sinistro. Orbene l'eccezione risulta infondata si richiama sul punto il principio della Corte di Cassazione :“Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235) (Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254).
Applicato il principio al caso de quo rileva la non vessatorietà della clausola 17 delle condizioni Generali di Polizza in quanto limita l'indennizzo al valore commerciale dell'immobile laddove non pagina 5 di 6 venga riparato entro un anno dalla data del sinistro pertanto “non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato” (Cass. 15/05/2018, n. 11757). Per le motivazioni esposte, non avendo l'attrice provato di aver effettuato nei tempi previsti dalla polizza i lavori di ripristino, deve riconoscersi ai fini dell'indennizzo il valore in stato d'uso. La richiesta di pagamento degli onorari dei periti deve, invece, essere rigettata;
in primo luogo si rileva che non risulta provato alcun esborso effettuato dall'attrice a tale titolo: agli atti in calce alla perizia risulta unicamente allegata una nota pro forma dello studio del perito della stessa parte attrice Ing.
comunque non idonea a provare l'avvenuto esborso, in secondo luogo si evidenzia che l' art. Per_2 20 lett. a) dispone “...ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a meta”.
Deve osservarsi in ultimo che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” ( Cass. civ. n. 15868/2015). Pertanto deve ritenersi dovuto dalla convenuta all'attrice a titolo di indennizzo l'importo di € 330.246,58, ottenuto detraendo dall'importo di € 426.246,58 , riconosciuto dalla perizia collegiale l'importo già corrisposto dall'assicurazione di € 96.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal momento del sinistro 9.7.2019 ad oggi, data della liquidazione, e su tale importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro ad oggi (Cass S.U. 1712/95), e da oggi al saldo gli interessi legali sull'importo rivalutato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: condanna , a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
330.246,58 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 9.7.2019 ad oggi e gli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla stessa data ad oggi e da oggi al saldo gli interessi legali sull'importo rivalutato;
condanna , a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 22.547,00 oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori;
Milano, 26 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 8354/23 promossa da:
C.F.- P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Calzolai, C.F. Parte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso e nel di lui studio in Prato, via Toscana CodiceFiscale_1 2/F come da procura ad litem PARTE ATTRICE contro già C.F. e Controparte_1 Controparte_2 P.IVA ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC P.IVA_2 e in Como, Via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'avv. Email_1 Andrea Orlandoni (C.F. ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti CodiceFiscale_2 PARTE CONVENUTA CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accoglimento del ricorso In via istruttoria - Ammettere le prove testimoniali capitolate nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. - Respingere la CTU richiesta da parte convenuta: Nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza di copertura del rischio dei danni derivabili da incendio su aree di pertinenza della in forza della polizza assicurativa n. 1260779, e per l'effetto dichiarare la Parte_1 società assicuratrice oggi tenuta a risarcire Controparte_2 Controparte_1 [...] dei danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio verificatosi il 09.07.2019, - Parte_1 determinare il danno indennizzabile nella misura di € 470.643,50, oltre ad € 15.000,00 per onorari dei periti, per tutto quanto esposto in narrativa, e conseguentemente - condannare Controparte_2 oggi al risarcimento dei danni in favore di nella
[...] Controparte_1 Parte_1 misura di € 389.643,50 (risultante dalla detrazione dell'acconto di € 96.000,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi esposti nella premessa del presente atto, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
PARTE CONVENUTA nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto. Spese, competenze ed onorari di causa rifusi. Controparte_1
pagina 1 di 6 In via istruttoria: ammettersi CTU diretta ad accertare il valore allo stato d'uso dei beni - Macchinari,
Attrezzatura e Arredamento - asseritamente presenti nel capannone incendiatosi.
FATTO E DIRITTO
ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo che venisse accertata Parte_1 l'operatività della polizza assicurativa n. 1260779, e per l'effetto dichiarare la società assicuratrice oggi tenuta a risarcire i Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio verificatosi il 09.07.2019 nella misura di € 470.643,50, oltre ad € 15.000,00 per onorari dei periti. L'attrice allegava che in data 09.07.2019 si era verificato un ingente incendio all'interno dello stabilimento sito in Settimo Milanese, via Sabin 28, condotto in locazione dalla;
che in CP_3 data 10.07.2019 la inviava alla propria compagnia assicuratrice CP_3 Controparte_2 giusta polizza n. 1260779, la denuncia del “sinistro incendio” nella quale così veniva descritto l'evento dannoso;
che sul luogo del sinistro erano intervenuti anche i Vigili del Fuoco “Nucleo Investigativo antincendi territoriale Lombardia”, che avevano redatto la relazione tecnica contenente una dettagliata verifica dello stato dei luoghi e la probabile causa dell'incendio, individuata nella “reazione chimica del materiale stipato nella zona antistante l'ufficio (…) da lì le fiamme si sono estese ai materiali circostanti” ; che l'incendio aveva interessato un'area interna al capannone industriale ove erano giacenti rifiuti non pericolosi, quali carta, legname e materiali in plastica e l'assicurato aveva poi provveduto alla demolizione e ricostruzione dell'intera copertura del capannone 1 e alla bonifica del capannone 2; che con atto del 18.10.2019, iscritto il 7.11.2019, la era stata incorporata CP_3 nella;
che a seguito della denuncia di sinistro formalizzata da Parte_1 Parte_1 ai sensi della richiamata polizza di assicurazioni, le parti decidevano di procedere alla
[...] constatazione delle circostanze ed alla stima e liquidazione dei relativi danni, in regime di perizia formale, così come previsto dagli artt. 20 ; che a seguito di disaccordo insorto tra i periti, gli stessi decidevano di nominare quale terzo perito, ai fini dello svolgimento della perizia formale, l'Ing.
che veniva redatto il “Processo verbale definitivo di terza perizia” ; che l'Ing. Persona_1
dopo aver proceduto ad indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, le cause Per_1
e le modalità del sinistro, aver verificato l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, procedeva a verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, constatando che le somme assicurate e i limiti di indennizzo ammontano per la garanzia del Fabbricato Rischio locativo ad € 2.000.000,00; per la garanzia di Macchinario Attrezzature e Arredamento allo stato d'uso ad € 300.000,00; per la Demolizione e Sgombero ad € 15.000,00; per Spese di ricollocamento ad € 10.000,00; per onorari dei Periti ad € 15.000,00; che l'ing. Per_1 aveva poi provveduto a determinare il valore delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17 della polizza precisando che il valore in stato d'uso della preesistenza relativa alla Partita Macchinario, Attrezzature e Arredamento ammontava ad € 288.670,00 e il valore a nuovo della preesistenza relativa alla Partita Fabbricato ammontava ad €1.404.000,00;che aveva poi proceduto alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, con riferimento al valore in stato d'uso dei beni per la Partita “Macchinari, Attrezzature, Arredamento” e prospettando, invece, due ipotesi di indennizzo, con riferimento al valore in stato d'uso e a nuovo per la Partita “Fabbricato”, rispettivamente di importo €.470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso. L'attrice deduceva che sulla base delle valutazioni eseguite dal terzo perito, cui le parti avevano rimesso la valutazione finale della stima dei danni indennizzabili, il danno accertato corrispondeva ad € pagina 2 di 6 613.332,39, mentre quello indennizzabile corrispondeva ad € 470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso. L'attrice dichiarava che aveva ricevuto dalla propria compagnia solo una somma in acconto di € 96.000,00. L'attrice rilevava che nessuna contestazione era emersa circa le cause ed alla entità del danno, né sulla operatività della polizza assicurativa che la controversia era sorta con la Compagnia in relazione al quantum debeatur;
che la valutazione eseguita dal terzo perito non riceveva l'avallo del perito dell'assicurazione, tuttavia, ciò non inficiava la validità della perizia di stima, in quanto ai sensi dell'art. 20 “Procedura per la valutazione del danno”, sub. a) “il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza”. In relazione ai danni l'attrice rilevava che a causa dell'incendio, il terzo perito aveva accertato che la maggior parte dei tegoli di supporto della copertura del Fabbricato avevano presentato delle
“deformazioni plastiche e/o di sfondellamenti dell'intradosso del solaio e anche le capriate hanno subito uno shock termico” che aveva reso necessaria una completa sostituzione degli stessi e della copertura, non essendo sufficiente un eventuale intervento di recupero di alcuni tegoli, il quale, peraltro, non avrebbe comportato un apprezzabile risparmio e avrebbe, invece, causato maggiori difficoltà operative relative alla necessità di svolgere operazioni parziali e di ottenere certificazioni della tenuta della lavorazione rispetto alle normative vigenti e che tale intervento aveva riguardato parti strettamente strutturali del Fabbricato, non avendo comportato alcuna miglioria dal punto di vista funzionale;
che pertanto, non era possibile limitare la stima dell'importo indennizzabile al valore in stato d'uso, così come dedotto da controparte in sede di perizia e pertanto era da ritenersi corretta la stima dell'indennizzo con riferimento al valore a nuovo per la Partita “Fabbricato”, risultando questo criterio valido anche per la garanzia Rischio Locativo prevista, appunto, per il Fabbricato. L'attrice contestava la clausola di cui all'art. 17 della predetta polizza, la quale negava la corresponsione di un supplemento di indennità per il fabbricato qualora lo stesso non fosse stato ricostruito entro un anno dalla data del sinistro, in quanto clausola vessatoria, essendo collegata ad un inadempimento della parte assicurata e, dunque, inefficace, stabilendo la stessa una limitazione di responsabilità, necessitando, per essere valida, di una espressa sottoscrizione da parte dell'assicurato, ai sensi dell'art. 1341 c.c. . L'attrice concludeva di accertare e dichiarare la sussistenza di copertura del rischio dei danni derivabili da incendio su aree di pertinenza della in forza della polizza assicurativa n. Parte_1 1260779, e per l'effetto dichiarare la società assicuratrice oggi Controparte_2 [...]
, tenuta a risarcire dei danni dalla stessa subiti a causa dell'incendio CP_1 Parte_1 verificatosi il 09.07.2019, - determinare il danno indennizzabile nella misura di € 470.643,50, oltre ad €
15.000,00 per onorari dei periti, condannare oggi al Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni in favore di nella misura di € 389.643,50 (risultante dalla Parte_1 detrazione dell'acconto di € 96.000,00) o nella diversa somma ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto all'effettivo soddisfo;
Si costituiva . che opponeva tutti i limiti e le condizioni del contratto Controparte_1 assicurativo e riproponeva le contestazioni dedotte dal proprio Perito che non sottoscriveva il verbale di perizia
La convenuta eccepiva che il Perito della Compagnia aveva evidenziato, in particolar modo per quello che riguardava i danni al fabbricato che la decisione unilaterale di procedere all'integrale demolizione della copertura non era condivisibile risultando danneggiato solo il 60/65% della stessa;
che lo stesso fabbricato risaliva al 1980 e, pertanto, il suo rifacimento integrava una miglioria che doveva essere scorporata dal valore dell'indennizzo; che per quello che riguardava i macchinari, le attrezzature e l'arredamento che non vi era la prova della presenza nel capannone dei materiali e degli impianti che il pagina 3 di 6 Terzo Perito conteggiava ai fini della valutazione del danno;
che il Perito dell'assicurazione, quindi, indicava in € 250.497,60 il valore dei danni provocati dall'incendio a fronte di una stima emersa dalla perizia collegiale (contestata) di € 426.246,58. La convenuta deduceva che la contestazione in ordine all'assenza di prova della presenza nel capannone incendiatosi dei materiali, dei macchinari e degli impianti, per quali il terzo Perito aveva stimato come indennizzabili € 164.364,00, appariva determinante nel privare di efficacia la perizia contrattuale;
che nulla poteva essere liquidato, anche nell'ambito della perizia contrattuale, in assenza della prova del nesso di causalità tra i danni per i quali era stato richiesto l'indennizzo e l'evento. La convenuta eccepiva che a monte per potersi liquidare un indennizzo, doveva essere allegata e documentata l'esistenza dei beni di cui si chiedeva l'indennizzo, che anche nella perizia contrattuale, la liquidazione dell'indennizzo, doveva essere preceduta dalla verifica dell'esistenza, della qualità e della quantità delle cose assicurate con la determinazione del loro valore;
che a fronte delle puntuali contestazione del Perito della Compagnia il Terzo Perito si era limitato ad osservare in sostanza che aveva riconosciuto di avere stimato gli importi indennizzabili sulla base delle mere richieste della parte danneggiata, senza aver fatto riferimento ad alcun documento, o addirittura ad alcuna presunzione.
La convenuta eccepiva che la prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico subito per la perdita di Macchinari, Attrezzatura e Arredamento gravava su parte ricorrente e doveva essere fornita dalla stessa, che, allo stato non aveva assolto l'onere probatorio;
nulla rilevando sul punto quanto affermato nella perizia contrattuale;
che la mancanza della prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico impediva l'indennizzabilità dei danni e priva di effetti le risultanze della perizia contrattuale.
Altresì contestava il quantum debeatur anche nella misura in cui l'attrice pretendeva di ottenere l'importo di € 470.643,50 anziché quello di € 426.246,58 sostenendo che la clausola di cui all'art. 17 non era vessatoria e non introduceva alcuna limitazione di responsabilità a favore dell'assicuratore, bensì circoscriveva il rischio oggetto di copertura assicurativa. Altresì deduceva che laddove l'attrice avesse avuto diritto ad ottenere un ulteriore indennizzo da parte di lo stesso doveva essere determinato considerando il valore allo stato d'uso del CP_1 fabbricato, dei macchinari e delle merci come previsto dall'art. 17 delle condizioni di assicurazione La convenuta concludeva nel merito: previe le opportune declaratorie, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto. Controparte_1 Il Giudice mutato il rito rinviava la causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. , ed all'esito ritenuta la causa matura per la decisione , veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.. Risulta pacifico in causa che in data 09.07.2019 si verificava un incendio nei locali in locazione di incorporata dalla sul luogo del sinistro intervenivano anche i Vigili del CP_3 Parte_1
Fuoco che redigevano verbale (doc. 3 fasc. attrice) , altresì non risulta contestato che l'attrice fosse assicurata con polizza Protezione Incendio n. 1260779 sottoscritta con (doc. 1 Controparte_2 fasc. attrice). Le parti al fine di procedere alla constatazione delle circostanze ed alla stima dei danni non avendo raggiunto un accordo decidevano in forza delle condizioni di assicurazioni art. 20 “Procedura per la valutazione del danno” di nominare un terzo perito per lo svolgimento della perizia. Il collegio chiudeva la perizia a maggioranza, con il disaccordo del perito della compagnia ed accertava un danno corrisponde ad € 613.332,39, mentre quello indennizzabile di € 470.643,50 con riferimento al valore a nuovo e di € 426.246,58 con riferimento al valore in stato d'uso (doc.5 fasc. attrice, doc.3 fasc. conv.) La compagnia liquidava in favore dell'attrice la minor somma di € 96.000,00.
pagina 4 di 6 La assicurazione contestava la mancata prova del nesso eziologico tra il sinistro e il pregiudizio economico subito per la perdita di macchinari, attrezzature e arredamento rilevando che l'incontestabilità delle valutazioni del Collegio peritale era circoscritta, al quantum debeatur e non anche all'an debeatur. Orbene l'art. 21 Mandato dei Periti stabilisce che:” i Periti devono: a) indagare circostanze, natura causa e modalità dell'evento; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 17 – VALORE DELLE COSE ASSCIURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO lettera a), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere
d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danni”. Si ricorda che : “La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata formazione del consenso, denunciata come tale”( Cass. sentenza n.18318/ 2019). Si osserva che l'art.21 delle condizioni di polizza dispone che il punto d) relativo alla verifica dell'esistenza e qualità delle cose assicurate rientra nelle valutazioni obbligatorie per le parti salvo il caso di dolo, errore violenza. Alla luce delle suddette osservazioni in assenza dell'esperimento delle tipiche azioni previste per l'annullamento o risoluzione per inadempimento contrattuale, atteso l'espresso riconoscimento della vincolatività dell'accertamento peritale di cui all'art. 21 condizioni di polizza le parti sono vincolante alle risultanze della perizia sia rispetto all'esistenza dei danni sia alla loro quantificazione come espressamente indicato nel punto d).
In relazione al quantum si deve osservare che l'attrice eccepiva la vessatorietà dell'art. 17 della
Condizioni Generali di polizza, che negava corresponsione di un supplemento di indennità per il fabbricato qualora lo stesso non sia ricostruito entro un anno dalla data del sinistro. Orbene l'eccezione risulta infondata si richiama sul punto il principio della Corte di Cassazione :“Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (da ultimo, Cass. 7 aprile 2010, n. 8235) (Cassazione Civile, sez. III, 16 marzo 2012, n. 4254).
Applicato il principio al caso de quo rileva la non vessatorietà della clausola 17 delle condizioni Generali di Polizza in quanto limita l'indennizzo al valore commerciale dell'immobile laddove non pagina 5 di 6 venga riparato entro un anno dalla data del sinistro pertanto “non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato” (Cass. 15/05/2018, n. 11757). Per le motivazioni esposte, non avendo l'attrice provato di aver effettuato nei tempi previsti dalla polizza i lavori di ripristino, deve riconoscersi ai fini dell'indennizzo il valore in stato d'uso. La richiesta di pagamento degli onorari dei periti deve, invece, essere rigettata;
in primo luogo si rileva che non risulta provato alcun esborso effettuato dall'attrice a tale titolo: agli atti in calce alla perizia risulta unicamente allegata una nota pro forma dello studio del perito della stessa parte attrice Ing.
comunque non idonea a provare l'avvenuto esborso, in secondo luogo si evidenzia che l' art. Per_2 20 lett. a) dispone “...ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a meta”.
Deve osservarsi in ultimo che “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” ( Cass. civ. n. 15868/2015). Pertanto deve ritenersi dovuto dalla convenuta all'attrice a titolo di indennizzo l'importo di € 330.246,58, ottenuto detraendo dall'importo di € 426.246,58 , riconosciuto dalla perizia collegiale l'importo già corrisposto dall'assicurazione di € 96.000,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal momento del sinistro 9.7.2019 ad oggi, data della liquidazione, e su tale importo vanno riconosciuti gli interessi compensativi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla data del sinistro ad oggi (Cass S.U. 1712/95), e da oggi al saldo gli interessi legali sull'importo rivalutato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa: condanna , a corrispondere a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
330.246,58 oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 9.7.2019 ad oggi e gli interessi al tasso legale sull'importo rivalutato anno per anno dalla stessa data ad oggi e da oggi al saldo gli interessi legali sull'importo rivalutato;
condanna , a rifondere a le spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1
€ 22.547,00 oltre contributo unificato, spese generali, oneri e accessori;
Milano, 26 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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