Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Nell'ambito del giudizio abbreviato il giudice può valutare tutti gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari ad eccezione di quelli colpiti da nullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché dell'insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente ne' implicitamente, da norma alcuna e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito con il precetto che le concerne. Ne consegue che le citate sanzioni comportano l'invalidità della pronuncia sull'ammissibilità del procedimento abbreviato e della decisione conclusiva eventualmente in rapporto di dipendenza con atti così inficiati. (Fattispecie relativa a imputato che avrebbe dovuto essere interrogato sin dall'inizio nella veste di indagato. La Corte ha ritenuto che la violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., rende invalida la sentenza emessa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. e, prima ancora, lo stesso atto ammissivo del rito abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 12975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12975 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21-10-99
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua " N. 1819
3. Dott. Nunzio Cicchetti " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio Fumo " N.08821/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da US EN nato in [...] il [...] e da ZI DO nato in [...] il [...].
avverso la sentenza emessa il 15-2-98 dal Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 15-12-98 il Gip presso il Tribunale di Busto Arsizio, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava US EN e ZI DO responsabili del reato di cui all'art. 595 c.3 c.p. - perché comunicando con più persone, a mezzo di un volantino,
offendevano la reputazione di PI EL e del Comune di Cairate - e li condannava a pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni, contestualmente liquidati, in favore della parte civile. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati deducendo:
1 - violazione degli artt. 64, 177, 178, 179 e 330 c.p.p. e vizio motivazionale per omesso riconoscimento della nullità assoluta dei verbali di sommarie informazioni rilasciate dagli indagati ai C.C. senza l'osservanza della disciplina relativa al diritto di non rispondere e di nominare un difensore.
2 - violazione dell'art. 192 c.p.p. in quanto si sarebbe dovuta escludere la prova della redazione del volantino ad opera dei prevenuti.
3 - violazione dell'art. 595 c.p. e vizio motivazionale in ordine al dato della comunicazione "con più persone".
4 - violazione dell'art. 595 c.p. per essersi negata l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica.
Il ricorso è fondato nei seguenti termini.
Il Gip ha ritenuto che il volantino contenente le espressioni incriminate fosse da attribuirsi al US ed al ZI in base alle dichiarazioni da loro rese ai C.C. ed ha disatteso l'eccezione difensiva di nullità di queste ultime e di conseguente impossibilità di prenderle in considerazione;
al proposito ha affermato che, anche qualora si fosse verificata la fattispecie di cui all'art. 63 c.p.p., non si verserebbe in ipotesi di nullità, ma di inutilizzabilità, non invocabile nell'ambito del rito adottato ai sensi dell'art. 438 e segg. c.p.p. Questa Corte non condivide una siffatta impostazione, pur ancorata a precedenti giurisprudenziali, secondo i quali nel giudizio abbreviato tutti gli atti sono utilizzabili, ivi compresi quelli illegittimamente acquisiti, salvo quelli viziati da nullità assoluta (Cass. 11-2-93 n.0 4800 RV. 194538; Cass. 14-2-94 n. 0 1835 RV. 196517;
Cass. 8-4-98 n. 0 4269 RV. 210590). Il richiamato insegnamento non trova giustificazione ne' sotto un profilo strettamente normativo ne' dal punto di vista logico. Certamente nel procedimento speciale de quo, poiché la decisione viene emessa "allo stato degli atti" e nell'udienza preliminare, possono essere utilizzati tutti gli atti di indagine svolti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero, i quali non sarebbero di per sè - e cioè a prescindere da determinate condizioni ed incombenti - utilizzabili nel giudizio ordinario (in senso conforme, con riguardo a consulenza tecnica disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 359 c.p.p.: Cass. S.U 5-11-91 n. 11060 RV. 188581; con riguardo a letture che nel dibattimento sono di norma precluse: Cass.29-10-92 n. 10386 RV. 192114). Tanto premesso e puntualizzato, non può peraltro negarsi la sussistenza del limite rappresentato dal fatto che detti atti siano stati validamente compiuti ed altresì che non ne risulti esclusa a monte l'utilizzabilità.
In particolare, da nessuna disposizione è dato ricavare la necessità di distinguere, ai fini del giudizio abbreviato, tra gli atti colpiti da inutilizzabilità per così dire radicale e quelli inficiati da nullità assoluta;
al contrario, la diversa conseguenza che si fa discendere dalle due situazioni non tiene conto che entrambe sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. (artt. 178 e 191 c. 2 c.p.p.). D'altro canto l'inutilizzabilità - sancita in generale dall'art. 191 c.1 c.p.p. in relazione alle prove acquisite in violazione dei divieti di legge nonché da specifiche disposizioni con le quali il legislatore ha dimostrato di considerare fuori dal sistema processuale una determinata procedura - è concettualmente più grave della nullità, anche assoluta, la quale concerne sempre all'inosservanza di formalità di assunzione. A ciò aggiungasi che in alcuni casi le citate patologie del dato probatorio si sovrappongono, come appunto per l'ipotesi dell'art. 63 c.p.p.: il che, a sua volta, dimostra la non ragionevolezza della operata differenziazione. Nè può giovare il richiamo ad una rinuncia dell'imputato a far valere qualsiasi inutilizzabilità in cambio di un trattamento sanzionatorio particolarmente favorevole per l'eventualità della condanna: in verità la contropartita alla riduzione di pena viene congruamente individuata nella circostanza che il giudice possa decidere senza l'osservanza delle forme prescritte per il dibattimento ed in relazione ai soli elementi confluiti nel fascicolo del P.M., non esercitando il soggetto privato il proprio diritto alla prova. Parrebbe, inoltre, illogico che il legislatore dopo avere stabilito l'inutilizzabilità - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - di atti assunti in violazione dei divieti normativi o comunque ritenuti gravemente illegittimi, abbia poi inteso premiare colui che accetti di essere giudicato proprio alla luce dei medesimi.
Del pari discutibili sono le ulteriori argomentazioni - poste a sostegno della tesi che si disattende - per cui l'imputato o il suo difensore avrebbero l'onere di eccepire preliminarmente l'inutilizzabilità di una o più risultanze onde impedirne la presa in esame da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che a causa di quanto rilevato questa venga esclusa: pertanto, qualora nessuna contestazione fosse sollevata ed il giudizio speciale ammesso, sarebbe precluso ogni successivo rilievo di illegittima acquisizione degli atti.
I riportati assunti non considerano che, a fronte di vizio rilevabile d'ufficio ed insanabile, l'atteggiamento della parte non può incidere mentre il giudice è tenuto a determinarsi esclusivamente in base ad emergenze che non siano in codesti termini viziate. Deve dunque affermarsi:
A ) che nell'ambito del giudizio abbreviato il giudice può valutare tutti gli atti legittimamente acquisiti durante le indagini preliminari ad eccezione di quelli colpiti da nullità ed inutilizzabilità assolute, non risultando il principio della rilevabilità di ufficio nonché dell'insanabilità di queste situazioni derogato, espressamente ne' implicitamente, da norma alcuna e dovendosi escludere l'incompatibilità del rito con il precetto che le concerne.
B ) che le citate sanzioni comportano l'invalidità della pronuncia sull'ammissibilità del procedimento abbreviato e della decisione conclusiva eventualmente in rapporto di dipendenza con atti così inficiati.
Venendo al caso in esame, va riconosciuto che il US ed il ZI avrebbero dovuto essere interrogati sin dall'inizio come indagati;
ciò è reso evidente dal tenore dei verbali in atti ed in particolare delle domande immediatamente rivolte, significative di già esistenti indizi di reità: ".... oltre a lei chi ha partecipato alla stesura del volantino ?"; ".... vuole accennare ai motivi che diedero luogo alla stesura del volantino ?"; ".... vuole meglio specificare il significato (di determinate espressioni di cui al volantino) e se ciò è espressamente rivolto alla famiglia PI?". Orbene, poiché i predetti non furono sentiti nella menzionata veste e con le garanzie all'uopo previste dall'art. 64 c.p.p., le dichiarazioni, a carico, da loro rilasciate sono inutilizzabili ex art. 63 c.p.p.; al contempo va individuata sussistenza di nullità per violazione del diritto all'assistenza del difensore. (art. 178 c.p.p.) Quanto sopra comporta l'invalidità della sentenza con la quale è stata ritenuta la responsabilità dei ricorrenti e, prima ancora di questa, dell'atto ammissivo del rito abbreviato: emerge invero, dal provvedimento impugnato, che il Gip si pronunciò positivamente sul giudizio allo stato degli atti fondandosi sulle risultanze in questione e d'altro canto che le stesse hanno costituito la ragione decisiva della condanna, non potendo certo rilevare il richiamo a mancate contestazioni sulla paternità del volantino, di cui alla memoria difensiva redatta a seguito dell'opposizione della persona offesa all'archiviazione.
Nell'enunciato contesto s'impone l'annullamento dell'impugnata sentenza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale onde il Gip riesamini la possibilità di decidere allo stato degli atti prescindendo dagli elementi inutilizzabili e, qualora reputi di addivenire al rito abbreviato, deliberi di conseguenza;
ogni ulteriore censura si palesa assorbita.
P.Q.M.
La Corte,
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1999