Sentenza 29 aprile 2009
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/04/2009, n. 34512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34512 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 29/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1841
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 38804/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SS nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RENZO Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. proc. gen. Dott. DI CASOLA Carlo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 8 giugno 2004, pronunciata all'esito di rito abbreviato, il Tribunale di Venezia condannava OR SS e VA IE alla pena di mesi 6 di reclusione ed Euro 200,00 di multa ciascuno in relazione al delitto di ricettazione attenuato ex art. 648 cpv. c.p. I due imputati erano accusati di aver ricevuto da ignoti, essendo consapevoli dell'illecita provenienza della cosa, un modulo per prescrizioni farmaceutiche della ULSS n. 12 di Mestre che era stato rubato, insieme al timbro nominativo, al medico Dott. Paolo Rota. La ricetta, compilata con la falsa sottoscrizione del sanitario e l'indicazione di una confezione di Roipnol, era stata poi spesa in una farmacia di Mestre. In data 28 aprile 2006 la Corte d'Appello di Venezia confermava la condanna, respingendo anzitutto l'eccezione d'inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni testimoniali del OR in data 28 ottobre 1999 e del VA in data 4 novembre 1999, sollevata dalla difesa per la violazione degli artt. 63 e 64 c.p.p.. La Corte di merito assumeva implicitamente come rispondente al vero il presupposto dell'eccezione, che cioè i due verbali di s.i.t. fossero autoincriminanti ed incorressero nelle previsioni d'inutilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p.; sosteneva tuttavia che quel tipo d'inutilizzabilità non fosse eccepibile all'interno del rito abbreviato, alla stregua della sistemazione della materia contenuta in Cass. Sez. Un. 30 giugno 2000, Tammaro. La Corte di merito soggiungeva che la responsabilità degli imputati emergeva anche dal solo verbale di sequestro, nel quale si dava atto che la farmacista aveva riferito agli ufficiali di P.G. operanti che la ricetta era stata presentata da un soggetto che accompagnava il OR;
la responsabilità di quest'ultimo sarebbe stata dunque provata anche solo sulla base del detto verbale, mentre quella del VA si evinceva dal complesso probatorio costituito dal verbale di sequestro e dalla successiva dichiarazione del OR sentito come persona informata sui fatti. Contro la sentenza ricorre il solo imputato OR, con due motivi nei quali si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 63 c.p.p., artt. 110 e 648 c.p.. Col primo motivo si fa rilevare come erroneamente i giudici di merito abbiano ritenuto l'utilizzabilità del verbale di sommarie informazioni testimoniale reso alla Polizia giudiziaria nel quale erano contenute dichiarazioni autoaccusatorie rese dal OR. Col secondo motivo si denuncia la fallacia del ragionamento probatorio col quale si era ritenuto di desumere la responsabilità del ricorrente sulla base di un verbale di sequestro dal quale si poteva dedurre soltanto che egli accompagnava l'autore del reato. La deduzione operata dalla Corte di merito si poneva in contrasto con l'art. 110 c.p. ed era intrinsecamente illogica, perché non forniva alcuna giustificazione dell'affermazione di responsabilità del OR.
Il ricorso è fondato.
Relativamente al primo motivo di ricorso, deve prendersi atto che le conclusioni assunte dalla sentenza impugnata sui rapporti tra inutilizzabilità e rito abbreviato sono erronee. Quella sancita dall'art. 63 c.p.p. è una inutilizzabilità patologica, stabilita dalla legge come concreto baluardo del principio di civiltà secondo il quale nemo tenetur se detegere, nonché - per il profilo riguardante l'utilizzazione contro i terzi - a garanzia dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie formulate da chi tema di dover affrontare personalmente un giudizio;
all'interno della classificazione compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Tammaro, questo tipo di inutilizzabilità occupa un ideale posto d'onore, perché fa premio su qualsiasi preclusione diversa dal giudicato parziale ex art. 624 c.p.p. ed è rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, ivi compresa la fase di rinvio. La natura e il grado dei diritti che la norma tutela sono tali da non poter essere oggetto della negoziazione abdicativa nella quale si concreta la scelta del rito abbreviato, che possiede efficacia sanante solo rispetto alle inutilizzabilità fisiologiche e a quelle relative (perché stabilite, ad esempio, per la sola fase del dibattimento), ma non comporta affatto la generale sanatoria delle violazioni di norme di processuali ad efficacia generale, ne' l'eliminazione delle illegalità intrinseche della prova per la violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
L'inciso conclusivo della Corte veneziana sulla riforma del rito abbreviato del 1999 che consentirebbe la soluzione del problema non è affatto pertinente;
esso ricalca un'osservazione della sentenza Tammaro che la formulava al ben diverso fine di spiegare gli inconvenienti derivanti dall'originario disegno codicistico del rito abbreviato, nel quale la staticità della prova rassegnata al giudice lo poneva nelle condizioni di dover delibare la decidibilità allo stato degli atti prescindendo dalle prove inutilizzabili;
mentre la riforma, ammettendo le integrazioni probatorie anche officiose, ha reso più semplice l'eventuale opera di riparazione e ricostruzione della prova anche all'interno del rito alternativo, il che, però, in nulla incide sul permanente e mai innovato regime di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoincriminanti e di quelle contro terzi rese dall'indagato in contesto non garantito. Ciò posto, anche ai fini dello svolgimento della fase di rinvio che questa Corte si appresta a disporre, va pure rimarcato che nell'economia della sentenza impugnata l'errore in procedendo di cui si discute non ha determinato alcuno scompenso del ragionamento probatorio, poiché la Corte di merito non ha concretamente utilizzato ne' il verbale di s.i.t. del OR ne' quello del VA.
Al contrario, l'iter argomentativo seguito dai giudici di merito nella costruzione della prova della responsabilità del OR, oltre a presentarsi carente e non rispettoso dei principi in materia di contributo causale del concorrente nel reato, ha effettivamente esplicato valore dirimente nell'affermazione della penale responsabilità del ricorrente. Dal verbale di sequestro, nel tenore che è riprodotto in sentenza, si può infatti dedurre soltanto che il OR si accompagnava ad altra persona che compì materialmente le azioni rivelatrici della condotta tipica del reato di ricettazione: il possesso del modulo di prescrizione e la sua presentazione alla farmacista con la richiesta del medicinale. La condotta del OR, così delineata da tale unico utilizzabile elemento di prova, non esprime alcun contributo causale alle azioni tipiche che integrano il reato contestato, poiché non gli riferisce nè il possesso della cosa delittuosa ne' la sua utilizzazione anche mediata.
In tale situazione, la conclusione dei giudici di merito secondo cui "l'accusa è pienamente provata sulla base del detto verbale" di sequestro non appare rispondente, sul piano meramente logico, all'ordinario significato dell'atto sul quale si fonda. Non si contesta che la presenza di taluno in compagnia dell'autore della condotta tipica possa rivestire il significato di concorso nel reato, ma tale presenza, per non essere confinata nelle dimensioni della connivenza e della passività, è bisognosa di ulteriori elementi, anche soltanto di ordine logico - deduttivo, che sul piano materiale chiariscano il contributo causale alla condotta tipica integratrice del reato, e sul piano psicologico diano conto del grado della sua consapevolezza rispetto agli elementi costitutivi del reato contestati. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio perché si proceda ad un nuovo esame sul punto della responsabilità penale del ricorrente, attenendosi al principio di diritto secondo cui essa postula un contributo causale del reo al verificarsi dell'evento anche quando la contestazione prenda la forma del concorso di persone;
tale contributo, in assenza del compimento di una condotta tipica, non può essere desunto dalla sola compresenza sul luogo del delitto, non altrimenti qualificata da specifici rapporti con i coimputati o da altre contiguità al fatto - reato che siano rappresentate da puntuali elementi di fatto, sia pur individuati in seguito ad un procedimento logico - deduttivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2009