Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
Il divieto di assunzione di testimonianza avente ad oggetto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini ha carattere assoluto e generale, e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate e dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale.
Commentario • 1
- 1. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2005, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2005
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1444
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 011167/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PORTOGALLO CONCETTA, N. IL 05/03/1970;
avverso SENTENZA del 25/10/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO PILIBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla contravvenzione;
rigetto nel resto.
OSSERVA
Il difensore di OG Concetta ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità della prevenuta in ordine al reato continuato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva ed inosservanza di provvedimento dell'autorità avendo l'imputata omesso di presentarsi presso gli uffici della Polizia Municipale di Messina per portare in visione i documenti del ciclomotore (artt. 81, 648, 650 c.p.). Deduce la violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. per essere l'affermazione di colpevolezza esclusivamente fondata sulla deposizione testimoniale degli agenti della polizia municipale che hanno riferito le dichiarazioni dell'imputata, chiamata in quegli uffici perché le venisse affidato il figlio minore degli anni quattordici, trovato alla guida del ciclomotore privo di documenti, dichiarazioni con le quali la OG aveva affermato di essere proprietaria del motorino.
Con altro motivo rileva che il comportamento addebitato nel capo di accusa di cui all'art. 650 c.p. è sanzionato dall'art. 180 del codice stradale (D.Lgs. N. 285 del 1992) e costituisce un illecito amministrativo.
Il ricorso è fondato. L'art. 62 c.p.p. vieta l'assunzione di testimonianza che abbia come contenuto le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini. Tale disposto, per il suo tenore letterale (uso dell'avverbio "comunque") e il collegamento sistematico con altre norme preclusive dell'utilizzo di dichiarazioni dell'indiziato (quali in particolare quelle di cui all'art. 350 c.p.p., comma 7, art. 513 c.p.p., comma 1 e 2 e art. 63 c.p.p.), ha, con riferimento alle dichiarazioni rese all'interno del procedimento e per ragioni ad esso connesse, carattere assoluto e generale e non fa distinzione tra dichiarazioni sollecitate o dichiarazioni spontanee, tra dichiarazioni dell'imputato o indagato in reato connesso, tra dichiarazioni di chi abbia già la veste formale di imputato o indagato e dichiarazioni di chi, pur trovandosi sostanzialmente nella condizione di imputato o indagato, non ne abbia ancora assunto la qualità formale (Cass. 6^, 23/02/1998 n. 2307, ud. 17/11/1997, rv. 210366). Tanto comporta che l'unica prova di responsabilità, costituita dalla ammissione di proprietà del ciclomotore condotto dal figlio minore degli anni quattordici, non può essere utilizzata in quanto derivante da una testimonianza non consentita dell'agente di polizia giudiziaria che ha riferito di dichiarazioni rese senza le formalità e garanzie di legge dall'imputata.
Anche il secondo motivo di gravame deve essere accolto. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, approvato con il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, l'inottemperanza all'invito impartito dalla competente autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documentazione ai fini dell'accertamento di violazioni amministrative previste dal detto codice, non è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p., poiché l'art. 180 del nuovo Codice della strada, comma 8, sanziona tal genere di inottemperanze con pena pecuniaria amministrativa, con la conseguenza che detta condotta non costituisce più illecito penale in applicazione del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 9, comma 1, ma mero illecito amministrativo (Cass.
1^ 23/04/1998 n. 4796, ud. 25/03/1998, rv. 210477; Cass 1^ 19/01/1994 n. 474, ud. 15/11/1993, rv. 197048).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per quanto riguarda il reato di ricettazione per non avere commesso il fatto e per quanto riguarda la contravvenzione perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006