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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 15/07/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENT.N.
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale Civile e Penale di Belluno, riunito in Camera di ConSIlio e N. 338/21 R.G. composto dai magistrati: N. CRON.
- dott. U. GIACOMELLI Presidente rel.
N. REP.
- dott.ssa C. SANDINI Giudice
- dott. B. MARGIOTTA Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa, con ricorso depositato in data 8.4.2021
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 Oggetto: separazione dell'avv. RESENTERRA ROBERTA, elettivamente domiciliata presso il coniugale giudiziale difensore avv. RESENTERRA ROBERTA del Foro di Belluno, come da procura allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
nei confronti di
(C.F. ) con il
Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. VIEL CHIARA e dell'avv. PREGAGLIA
ADRIANO ( , elettivamente domiciliato in VIA C.F._3
ROMA 15 BELLUNO presso il difensore avv. VIEL CHIARA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
1 CONVENUTO
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della
Repubblica di Belluno
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso per separazione coniugale giudiziale.
Causa iscritta a ruolo in data 8.4.2021 al n. 338/21 di R.G. e decisa in
Camera di ConSIlio sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni dell'attrice:
Chiede che il Tribunale adito si compiaccia di accogliere le seguenti conclusioni:
1) “Sia dichiarata la separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
con obbligo del reciproco rispetto. Sia respinta la domanda,
[...]
formulata dal convenuto, di addebito della separazione alla moglie, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2) Sia prevista l'assegnazione della casa coniugale sita a RE (BL) via
Borgonuovo nr. 12, di proprietà esclusiva della moglie, alla stessa assieme ai due figli, (divenuto maggiorenne il Persona_1
13.9.2023 e che frequenta la quinta superiore) e (che Persona_2
oggi ha 11 anni e che frequenta la prima media). La moglie sia individuata quale genitore collocatario prevalente di entrambi i figli.
3) L'affidamento del figlio minore sia condiviso, con Persona_2
diritto del padre di tenere con sé il figlio secondo il calendario Per_2
così come stabilito nei provvedimenti presidenziali datati 13.4.2022, a seguito dell'espletamento della consulenza da parte dei Servizi Sociali
2 competenti per territorio, con osservazione sulle modalità di affidamento e sulla genitorialità, la quale nelle conclusioni ha suggerito “l'affido congiunto dei due figli ad entrambi i genitori nell'interesse dei medesimi,
con collocazione prevalente presso la madre in continuità con la gestione prima della separazione, e con regolari accessi al padre”:
- un pomeriggio-sera durante la settimana fino a dopo cena, nella giornata che verrà scelta compatibilmente con gli impegni extrascolastici del figlio minore;
Persona_2
- un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola o in periodo di vacanze scolastiche dalle 9 del sabato fino al lunedì mattina,
riaccompagnando il figlio a scuola, o fino al lunedì Persona_2
mattina alle ore 9 in periodo di vacanze scolastiche;
- durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 giorni anche consecutivi, Persona_2
alternando di anno in anno il giorno di Natale con il padre e il giorno di
Pasqua con la madre e l'inverso l'anno successivo;
- durante le vacanze estive il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore per tre settimane non consecutive, da Persona_2
concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
4) Il padre sia onerato della contribuzione al mantenimento dei figli
, divenuto a settembre del 2023 maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente in quanto studente al quinto anno dell'ITIS di RE, e versando sul conto corrente della Persona_2
SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di Parte_1
3 euro 800,00 (400,00 euro/mese per ciascun figlio); l'importo mensile sia aumentato ogni anno in conformità agli indici di svalutazione ISTAT.
5) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli
[...]
e siano suddivise al 50% tra i coniugi. Per Per_1 Persona_2
la determinazione delle spese straordinarie i coniugi siano tenuti a rispettare il Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal
Tribunale di Belluno in data 21.10.2021 (prot.5534 del 2021).
6) L'assegno unico universale per i due figli e Persona_1
sia riconosciuto integralmente in favore della SI.ra Persona_2
quale collocataria prevalente dei medesimi e in quanto Parte_1
genitore economicamente più debole, in quanto il marito è impiegato tecnico di 5^ livello a tempo pieno e non ha mai depositato le dichiarazioni dei redditi (quantomeno aveva l'obbligo del deposito di quelle del 2021, 2022 e 2023), essendosi limitato al deposito in giudizio quale doc.n.14 di tre buste paga di febbraio, marzo e aprile del 2022,
mentre la moglie è gravata dal mutuo ipotecario sulla casa ove vive con i figli e lavora part time per 28 ore settimanali presso il Gruppo Alfa
soc.coop r.l..
7) Sia statuito che i coniugi si prestino reciproco consenso all'espatrio e si rilascino consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per sé e per il figlio minore Per_2
[...]
8) Sia ordinato all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare le annotazioni di legge nel registro dello Stato Civile del Comune di RE (BL).
9) Con vittoria delle spese di lite.
4 Conclusioni del convenuto:
1. Rigettata ogni diversa istanza, domanda ed eccezione avversaria, 1. sia disposta la separazione giudiziale fra il SI. e la SI.ra Controparte_1
, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parte_1
RE di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. sia addebitata la separazione tra i coniugi alla sola SI.ra per i Pt_1
motivi tutti meglio esposti in atti e suffragati da prova documentale;
3. sia disposto:
a) in principalità, e fino al compimento del percorso di sostegno alla genitorialità previsto per la SI.ra da parte dei Servizi Sociali Ulss Pt_1
n. 1, il collocamento prevalente del figlio minore presso il padre Per_2
Controparte_1
b) in subordine, sia previsto il collocamento prevalente del figlio minore a settimane alterne – da domenica sera a domenica sera – la prima settimana presso il padre in RE Via Scuole Nuove e la settimana successiva presso la madre in RE Via Tevere 24 con decorrenza dal provvedimento che verrà assunto;
4. sia confermato il provvedimento Presidenziale in ordine all'importo dell'assegno di mantenimento in favore dei figli stessi nelle modalità e nelle determinazioni previste nel Protocollo in vigore presso il Tribunale
di Belluno: importi che sino ad ora il SI. TE ha integralmente versato (doc. 29);
5. sia posto a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie tutte da sostenersi in favore dei figli,
ricomprendendo in esse quelle scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di
5 testo, affitto per alloggio fuori sede, corsi e viaggi studio), mediche, per tempo libero e ludiche tutte da concordarsi così come statuito nelle modalità e nelle determinazioni previste nel Protocollo in vigore presso il locale Tribunale;
6. l'assegno unico universale sia riconosciuto come per legge nella misura del 50% a favore di ciascun coniuge;
7. sia statuita l'autosufficienza economica dei coniugi o comunque sia escluso alcun dovere di contribuire al mantenimento da parte del SI.
in favore della moglie, anche a fronte della richiesta di addebito Per_2
formulata a carico di parte convenuta;
8. sia disposto per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio, a ciascuna parte indipendentemente dal consenso dell'altra, e sia disposta l'autorizzazione alla sottoscrizione dei moduli necessari per l'attribuzione della carta d'identità e/o del passaporto intestato ai minori;
9. spese di lite rifuse.
Conclusioni per il P.M.: conclude per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8.4.2021, la SI.ra adìva Parte_1
il tribunale di Belluno chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge SI. . Controparte_1
La ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio a RE (BL) il giorno 24.8.2002; dall'unione erano nati i figli , nato a [...] Per_1
(BL) il giorno 13.09.2005, e nato a [...] il giorno Per_2
8.04.2012.
6 A sostegno della domanda deduceva che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa della condotta del marito,
che già dal mese di febbraio del 2020 aveva trasferito la propria residenza altrove.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale con assegnazione a sé della casa coniugale di via Borgo Nuovo n. 12, per abitarvi con i due figli minori, da affidare alla responsabilità di entrambi i genitori;
chiedeva inoltre che il coniuge fosse onerato di contribuire al mantenimento dei figli versando alla ricorrente la somma mensile di euro
800,00 (400,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il convenuto, contestando le deduzioni della ricorrente,
e chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie,
che aveva intrattenuto relazioni extraconiugali. Chiedeva che fosse disposto il collocamento e la residenza dei figli e Per_1 Per_2
presso l'abitazione del padre in RE.
Nel frattempo il SI. TE proponeva analogo ricorso di separazione, iscritto al n. R.G. 436/2021.
All'udienza presidenziale del giorno 22.6.2021 comparivano entrambi coniugi ed il presidente, dopo aver disposto la riunione dei procedimenti e richiesto una relazione ai Servizi Sociali, disponeva l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e determinava nella somma complessiva di euro 500 il contributo dovuto dal padre per il loro mantenimento;
nominava il giudice istruttore e fissava l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del
7 giudizio.
Interveniva in giudizio il pubblico ministero.
Si costituivano le parti, formulando le rispettive conclusioni.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183, 6° comma,
c.p.c., con ordinanza in data 31.5.2023 il giudice istruttore ammetteva parzialmente le prove orali.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del giorno
20.12.2023 il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in premessa, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, termini scaduti il 7.3.2024.
Il pubblico ministero formulava le proprie conclusioni in data
29.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dalla documentazione prodotta risulta che la SI.ra Parte_1
, nata a [...] il [...], ed il SI. nato
[...] Controparte_1
a RE (BL) il 24.7.1972, hanno contratto matrimonio a RE (BL) il giorno 24.8.2002.
Dall'unione sono nati i figli , nato a [...] il giorno Per_1
13.9.2005, e nato a [...] il giorno 8.4.2012. Per_2
Dalla valutazione delle parti, e dal complessivo contegno assunto nel corso del processo, è emerso in modo incontestabile che i rapporti tra i coniugi si sono da tempo compromessi, radicando un contrasto che ostacola ogni forma di comprensione, così da far apparire non più
tollerabile il ripristino della convivenza coniugale.
8 Il convenuto ha proposto la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie, deducendo che questa ha intrattenuto relazioni extra coniugali in violazione del dovere di fedeltà.
In particolare, il SI. TE ha dedotto che la vita familiare, nei primi mesi successivi al matrimonio, procedeva regolarmente e vi era una piena condivisione materiale e spirituale, ma la serenità coniugale veniva interrotta quando egli scopriva la prima relazione adulterina della moglie che provocava, già in quella occasione, il venir meno dei valori posti alla base dell'unione e tale da rendere impossibile una ricomposizione della crisi coniugale.
In particolare, risulta documentalmente provato (v. doc. 7 del convenuto) come tra la SI.ra ed il SI. Pt_1 Testimone_1
(istruttore in palestra) vi fosse una relazione;
i messaggi intercorsi tra i due, via whatsapp, risalgono ad un'epoca (aprile 2019) anteriore alla decisione comunicata formalmente alla moglie (2.1.2020) di non voler più proseguire il rapporto di coniugio;
tale decisione era già stata presa da qualche tempo, dopo la scoperta del tradimento (v. doc. 6).
Il rapporto extraconiugale della SI.ra era noto nell'ambiente, Pt_1
come è emerso dalla deposizione del SI. – collega di Testimone_2
lavoro della SI.ra – sentito all'udienza del 27.09.2023; i messaggi Pt_1
tra il SI. ed il SI. dimostrano come quest'ultimo fosse Per_2 Tes_2
indubbiamente informato della relazione extraconiugale della SI.ra Pt_1
e come di tale argomento si parlasse nella palestra frequentata dall'attrice
(v. doc. 6).
Il contenuto esplicito ed inequivocabile dei messaggi intercorsi tra la
9 SI.ra ed il SI. – sebbene definiti “goliardici” Pt_1 Testimone_1
dall'attrice – costituisce prova evidente della violazione dell'obbligo di fedeltà (v. doc. 7), e la deposizione del teste conferma che la Tes_2
vicenda aveva assunto un rilievo pubblico tra i conoscenti delle parti.
A ciò si aggiunge la successiva scoperta che la SI.ra Pt_1
intratteneva una relazione anche con il SI. il quale, Testimone_2
come evidenziato dai messaggi inviati al TE (v. doc. 6), lo informava della relazione extraconiugale della moglie e lo invitava alla separazione;
la prova di questa seconda relazione emerge dai messaggi whatsapp tra il SI. e la SI.ra , che lasciano Testimone_2 Pt_1
intendere come tra i due vi fosse un rapporto non di sola amicizia (v. doc.
8).
In questo contesto, deve ritenersi che, con il proprio comportamento,
l'attrice abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, e che tali condotte siano state idonee a determinare la crisi dell'unione coniugale.
Nel vigente ordinamento la dichiarazione di addebito prevista dall'art. 151, 2° comma, c.c. si pone come una variante dell'accertamento della improseguibilità della convivenza, ossia come una modalità
eventuale della pronuncia della separazione, accertabile solo ove ne ricorrano le circostanze;
ne consegue che ai fini dell'affermazione della responsabilità della cessazione dell'unità familiare non può farsi esclusivo riferimento ai comportamenti dei coniugi che risultino intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già manifesta impossibilità di prosecuzione della convivenza (v. Cass. 17.3.1995 n.
10 3098, Cass.
7.12.1994 n. 10512), essendo necessario accertare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio abbia assunto efficacia causale nella crisi coniugale o se essa sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass.
28.9.2001 n. 12130; cfr. Cass. ord. 20.12.2021 n. 40795, secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza”).
D'altra parte, l'attrice non ha dimostrato né che il rapporto matrimoniale fosse già irreversibilmente deteriorato al momento dell'inizio della prima relazione extraconiugale, né che il fallimento dell'unione coniugale fosse attribuibile a comportamenti posti in essere dal convenuto.
Con specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio dal SI.
TE, va ricordato che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi,
anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge” (v. Cass. ord. 19.9.2017 n. 21657; cfr. Cass.
12.4.2013 n. 8929).
11 Nel caso concreto, le circostanze di fatto allegate dal convenuto –
che hanno trovato riscontro nelle risultanze istruttorie − sono sufficienti a consentire al Collegio la formulazione di un autonomo giudizio, fondato sul proprio libero convincimento, e risultano idonee a dimostrare come la condotta tenuta dalla SI.ra nei confronti del marito configuri la Pt_1
violazione dei doveri di assistenza morale e materiale, previsti dall'art. 143 c.c., e sia stata la causa determinante della crisi del matrimonio (v.
Cass. 23.3.2005 n. 6276).
Poiché l'addebito formulato riguarda comportamenti lesivi della dignità personale, effettivamente idonei a produrre gravi conseguenze nella vita familiare e tali da creare un serio disagio nella situazione personale e sociale del marito – in quanto direttamente correlati al sorgere dei contrasti che hanno reso non tollerabile la prosecuzione della convivenza e che costituiscono la ragione della separazione – le violazioni dei doveri di fedeltà, assistenza, collaborazione e rispetto nei confronti del coniuge configurano dunque i presupposti che legittimano la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie, a norma dell'art. 151, 2° comma, c.c..
Va quindi pronunciata la separazione personale tra i coniugi, con addebito all'attrice, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c..
2.- Procedendo all'esame delle ulteriori domande, si rileva innanzitutto che il figlio è divenuto maggiorenne, mentre per Per_1
il figlio minore le parti concordano nella richiesta di Per_2
affidamento ad entrambi i genitori.
12 Infatti, la modalità di affidamento condiviso – che costituisce, a seguito della riforma introdotta dalla legge 8.2.2006 n. 54, un principio generale nei rapporti di famiglia – consiste sostanzialmente nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole (v. Cass.
18.6.2008 n. 16593; cfr. Cass. 17.12.2009 n. 26587). In particolare,
nell'affidamento condiviso va individuata un'opportunità per lo sviluppo di una doverosa consapevolezza della funzione genitoriale, quale responsabilità inderogabile alla quale nessuno dei due coniugi dovrebbe sottrarsi, nonostante l'avvenuta separazione.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene quindi opportuno, nell'interesse del figlio minore, disporre l'affidamento condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori – con collocamento prevalente presso la madre, come già stabilito dal Presidente sulla base della relazione dei Servizi Sociali –
prevedendo che le decisioni di maggior importanza per il minore siano assunte di comune accordo dai genitori (v. Cass. 17.12.2009 n. 26587),
mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui il figlio si trova (v. art. 337 ter, 3°
comma, c.c.), che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario.
Va inoltre riconosciuto il diritto del padre di tenere con sé il figlio secondo le modalità stabilite nei provvedimenti presidenziali del Per_2
13.4.2022:
un pomeriggio durante la settimana fino a dopo cena, nella giornata scelta compatibilmente con gli impegni extrascolastici del figlio;
un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola o in periodo di
13 vacanze scolastiche dalle 9 del sabato sino al lunedì mattina,
riaccompagnando il figlio a scuola, o sino al lunedì mattina alle Per_2
ore 9 in periodo di vacanze scolastiche;
durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé
il figlio minore per 7 giorni anche consecutivi, alternando di Per_2
anno in anno il giorno di Natale con il padre e il giorno di Pasqua con la madre e l'inverso l'anno successivo;
durante le vacanze estive il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore per tre settimane non consecutive, da concordare con la Per_2
madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Non vi è contestazione in merito alla richiesta di assegnazione all'attrice dell'abitazione sita a RE (BL) via Borgonuovo n. 12, di sua proprietà esclusiva, ove vive con i due figli.
3.- In merito al mantenimento dei figli, va considerato che il convenuto lavora a tempo pieno come impiegato tecnico di 5^ livello,
mentre l'attrice lavora a tempo parziale per 28 ore settimanali presso il
Gruppo Alfa soc.coop a r.l. ed è gravata dal mutuo ipotecario sulla casa.
Ciò premesso, va ricordato che, ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento, è sufficiente tenere conto delle complessive risultanze in ordine alle situazioni patrimoniali e reddituali delle parti,
quali emergono dalla documentazione acquisita, senza la necessità di una rigorosa ricostruzione contabile (v. Cass. 19.3.2002 n. 3974, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 17.6.2009 n. 1408),
non essendo richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare (v. Cass. 12.1.2017 n. 605, Cass. ord. 20.1.2021 n. 975).
14 Nel quadro complessivo così delineato – tenuto conto del parziale mantenimento diretto da parte del padre, e della svalutazione monetaria intervenuta dall'epoca dei provvedimenti provvisori – appare necessario adeguare ad euro 310,00 l'importo mensile dovuto dal convenuto a titolo di contributo a favore di ciascun figlio.
Si deve quindi porre a carico del convenuto – in attuazione del principio di proporzionalità previsto dall'art. 337 ter c.c. – l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non Per_1
ancora economicamente autosufficiente, e versando sul conto Per_2
corrente della SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese la Parte_1
somma mensile di euro 620 (euro 310,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con rivalutazione annuale in conformità agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere da gennaio 2026.
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi;
per la determinazione delle spese straordinarie i coniugi saranno tenuti a rispettare il Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal Tribunale di Belluno in data
21.10.2021.
L'assegno unico universale per i due figli e va Per_1 Per_2
riconosciuto integralmente in favore della SI.ra quale collocataria Pt_1
prevalente dei figli.
Va infine stabilito che i coniugi prestino reciproco consenso all'espatrio e al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per sé e per il figlio minore Per_2
15 Le spese processuali debbono essere compensare per la metà, mentre la restante frazione, liquidata in dispositivo, segue la soccombenza dell'attrice sull'addebito della separazione.
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando nella causa di separazione proposta, con ricorso depositato in data 8.4.2021, da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
con addebito all'attrice ai sensi del 2° comma dell'art. Controparte_1
151 c.c.;
2) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore alla Per_2
responsabilità di entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo che le decisioni di maggior importanza per il minore siano assunte di comune accordo dai genitori, mentre le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione possano essere adottate dal genitore presso cui il figlio si trova, che provvederà anche al relativo mantenimento ordinario;
3) riconosce il diritto del padre di tenere con sé il figlio un Per_2
pomeriggio durante la settimana sino a dopo cena, nella giornata scelta compatibilmente con gli impegni extrascolastici del figlio;
un fine settimana ogni due, dal sabato all'uscita da scuola o in periodo di vacanze scolastiche dalle 9 del sabato sino al lunedì mattina,
riaccompagnando il figlio a scuola, o sino al lunedì mattina alle Per_2
ore 9 in periodo di vacanze scolastiche;
durante le vacanze natalizie il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé il figlio minore per 7 Per_2
16 giorni anche consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Natale
con il padre e il giorno di Pasqua con la madre e l'inverso l'anno successivo;
durante le vacanze estive il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore per tre settimane non consecutive, da Per_2
concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
4) assegna all'attrice dell'abitazione sita a RE (BL) via Borgonuovo n.
12, di sua proprietà esclusiva, ove vive con i due figli;
5) pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente, e versando sul conto corrente della SI.ra Per_2 [...]
entro il giorno 10 di ogni mese la somma mensile di euro 620 Pt_1
(euro 310,00 per ciascun figlio), sino al raggiungimento dell'indipendenza economica, con rivalutazione annuale in conformità
agli indici ISTAT dei prezzi al consumo a decorrere da gennaio 2026;
6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei due figli verranno suddivise al 50% tra i coniugi, nel rispetto del Protocollo per la ripartizione delle spese adottato dal Tribunale di Belluno in data
21.10.2021;
7) l'assegno unico universale per i due figli e va Per_1 Per_2
riconosciuto integralmente in favore dell'attrice;
8) dispone che i coniugi prestino reciproco consenso all'espatrio al rilascio e rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per sé
e per il figlio minore Per_2
9) compensa parzialmente le spese processuali tra le parti, in ragione della metà, e condanna l'attrice a rifondere al convenuto la restante
17 frazione delle spese, liquidata nella misura già ridotta di euro 5.500,00
per compensi ed euro 59,65 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in Belluno, 22.5.2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Umberto Giacomelli
18