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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/08/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4106/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4106/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. RANA LEONARDO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.05.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di
1 accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e all'handicap grave ex art. 3, comma
3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Non si costituiva l' che rimaneva contumace verificata la regolarità della CP_1 notifica.
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime Persona_1 patologie sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dalla visita del 10.07.2024.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
2 Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia. La parte ha contestato, solo con le note, la sola decorrenza. Sul punto, però, il CTU ha già ampiamente motivato in quanto riscontrava un “peggioramento sintomatologico rilevato all'atto della visita peritale rispetto a quello riscontrato dalla CTU dr.ssa circa un anno e mezzo fa e causa presenza di altra Per_2 patologia” confermando, dunque, quanto accertato dal CTU della fase di ATP all'epoca della prima visita ed impedendo un'ulteriore retrodatazione fino alla data della domanda amministrativa.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 10.07.2024.
Si consideri, sul punto, che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa
Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n.
1652)” (cfr. Cass. 12429/2019).
5) Parimenti, in relazione allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l. 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
3 Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status dal 10.07.2024 con la stessa motivazione relativa al requisito per l'indennità di accompagnamento cui si rinvia (cfr. CTU in atti).
Sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 dal 10.07.2024.
6) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 10.07.2024 e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 dal 10.07.2024;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4106/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. RANA LEONARDO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.05.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione grave di cui all'art. 3, comma 3 della l. 104/1992;
• che il CTU nominato non riconosceva i suddetti requisiti sanitari;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario relativo all'indennità di
1 accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 e all'handicap grave ex art. 3, comma
3 l. 104/1992 fin dalla domanda amministrativa.
Non si costituiva l' che rimaneva contumace verificata la regolarità della CP_1 notifica.
Acquisita la documentazione, disposta nuova CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) La domanda è parzialmente fondata.
3) L'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della l. 508/1988 spetta ai “cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
I requisiti sanitari da accertare risultano, dunque, due: 1) la totale inabilità corrispondente ad un'invalidità pari al 100%; 2) l'impossibilità di deambulare o incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
L'art. 2, comma 3 della l. 118/1971 prevede che “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'”.
4) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, il dott.
[...]
, ha ritenuto che la parte ricorrente, a causa delle plurime Persona_1 patologie sofferte, si trova in una situazione di inabilità totale, che la rendono del tutto incapace di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza
(cfr. CTU in atti). Tanto basta ad integrare il requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Tale requisito viene accertato a partire dalla visita del 10.07.2024.
Le conclusioni del CTU in merito alla sussistenza ed alla decorrenza del requisito appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
2 Inoltre nessuna contestazione veniva mossa dalle parti alla perizia. La parte ha contestato, solo con le note, la sola decorrenza. Sul punto, però, il CTU ha già ampiamente motivato in quanto riscontrava un “peggioramento sintomatologico rilevato all'atto della visita peritale rispetto a quello riscontrato dalla CTU dr.ssa circa un anno e mezzo fa e causa presenza di altra Per_2 patologia” confermando, dunque, quanto accertato dal CTU della fase di ATP all'epoca della prima visita ed impedendo un'ulteriore retrodatazione fino alla data della domanda amministrativa.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 10.07.2024.
Si consideri, sul punto, che “il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa
Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n.
1652)” (cfr. Cass. 12429/2019).
5) Parimenti, in relazione allo status di portatore di handicap in situazione grave si consideri che secondo l'art. 3, comma 1 della l. 104/1992 “E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Il comma 3 specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
3 Nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che la parte ricorrente presenti il suddetto status dal 10.07.2024 con la stessa motivazione relativa al requisito per l'indennità di accompagnamento cui si rinvia (cfr. CTU in atti).
Sussiste, dunque, in capo alla parte ricorrente lo status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 dal 10.07.2024.
6) In merito alle spese non può ravvisarsi alcuna soccombenza dell' in CP_1 quanto alla data della domanda amministrativa e della visita della
Commissione il requisito sanitario non era presente, ma veniva accertato solo successivamente. A tal proposito l'esito del giudizio è determinato in senso favorevole alla parte ricorrente solo ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. senza alcuna soccombenza della parte resistente.
Sussistono, dunque, ragioni eccezionali tali da determinare l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
In virtù della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese delle CTU devono essere sostenute definitivamente dall' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 508/1988 dal 10.07.2024 e dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 l. 104/1992 dal 10.07.2024;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU di entrambe le fasi definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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