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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 8325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8325 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 19234/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 24/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19234/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IODICE SILVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIFFARDI GIOVANNI, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente proponevano opposizione cd. tardiva alla convalida di sfratto per morosità pronunciata da Questo Tribunale cron n. 8808/2023 emessa in data 3 ottobre 2023 nel giudizio recante
R.G.17957/2023.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 A sostegno della propria pretesa deduce di non aver potuto partecipare all'udienza di convalida ed opporsi alla stessa in quanto “con provvedimento reso dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 12 settembre 2023 ed eseguito coattivamente in data 12 settembre 2023, il legale rappresentante della società veniva tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Napoli”.
Sosteneva con varie argomentazioni l'esistenza di vizii dell'immobile che incidevano sullo stesse escludendo la mora.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che, non solo contestava la ricostruzione di parte ricorrente non solo in punto di ammissibilità della domanda, ma evidenziava, altresì, la circostanza che le “Circostanze dell'arresto (V.fasc. ricorrente) che invero hanno avuto come teatro proprio la proprietà dell'anziano ed inconsapevole Signor ” (testuale parte resistente ) Persona_1 confermano tanto più la fondatezza della pretesa risoluzione in forza della grave morosità del conduttore.
Concludeva come in atti per il rigetto integrale della domanda.
Denegata la sospensione all'odierna udienza il Giudice, ascoltata la discussione del solo difensore di parte resistente – unico che partecipava alla stessa, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida che consente di fornire una immediata risposta di merito alla vicenda.
In proposito deve svolgersi una doverosa premessa circa la natura del presente giudizio.
Occorre osservare, infatti, come peraltro già evidenziato da Questo Tribunale, in svariate occasioni, che il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito, forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene sostanzialmente una
“rimessione in termini” o, rectius, ad avviso di Questo Magistrato esercita, in sostanza, una “tutela recuperatoria” dele facoltà che non ha potuto, incolpevolmente esercitare, per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
In altri termini il sindacato non è limitato all'ammissibilità in un'ottica meramente “rescindente”, ma trova, poi, stura in una fase “costruens” volta ad investigare il merito del rapporto.
Orbene proprio tale riflessione consente di cogliere l'operatività della ragione più liquida.
Se anche, infatti ,si considera ammissibile l'opposizione in ragione della presunta forza maggiore relativa alla reclusione del conduttore ( circostanza comunque in verità fortemente contestata dalla parte resistente ), nondimeno le deduzioni di merito dello stesso ricorrente non colgono nel segno e non appaiono ostative a minare la morosità dedotta dalla parte locatrice e poste a fondamento della originaria convalida fondano la parte “costruens” del rimedio dell'opposizione.
A fronte della grave morosità dedotta la stessa parte ricorrente, anche nel corso dell'odierno giudizio, pur lamentando la forza maggiore citata, non ha offerto il pagamento, anche in misura meramente parziale della morosità, pur continuando, nel corso del rapporto e nella fase antecedente la stessa ordinanza di convalida, a fruire del bene.
In proposito, in sostanza, a fronte della sospensione cd. brutale del canone non ha provato l'inutilizzabilità assoluta del bene stesso ( cfr. finanche verbale di arresto in atti che denota l'utilizzo del bene ) aspetto che depotenzia di ogni fondatezza l'eccezione di inadempimento presunto della parte locatrice.
A ciò si aggiunga, ancora, che vanno sottolineate le previsioni di cui all'art. 10 del regolamento negoziale in cui lo stesso conduttore dichiarava il bene “adatto all'uso convenuto”, salvo, poi, con l'odierna azione contestare lo stesso.
Inoltre occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione ( e di recente dalla Stessa ribadito in tal senso si veda a ultimo Cassazione civile sez. III, 22/05/2023,
n.14067 ) secondo cui nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 A ciò si aggiunga ancora che, anche nel corso del giudizio la stessa difesa di parte ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che possano minare la dedotta pretesa risolutoria né la stessa può essere esclusa dalla deduzione di parte ricorrente di aver sopportato spese non autorizzate dalla parte locatrice.
Per tali ragioni la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che si liquidano in euro 2552,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 24/09/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 24/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19234/2024 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. IODICE SILVIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIFFARDI GIOVANNI, come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente proponevano opposizione cd. tardiva alla convalida di sfratto per morosità pronunciata da Questo Tribunale cron n. 8808/2023 emessa in data 3 ottobre 2023 nel giudizio recante
R.G.17957/2023.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 A sostegno della propria pretesa deduce di non aver potuto partecipare all'udienza di convalida ed opporsi alla stessa in quanto “con provvedimento reso dal GIP presso il Tribunale di Napoli in data 12 settembre 2023 ed eseguito coattivamente in data 12 settembre 2023, il legale rappresentante della società veniva tratto in arresto e condotto alla casa circondariale di Napoli”.
Sosteneva con varie argomentazioni l'esistenza di vizii dell'immobile che incidevano sullo stesse escludendo la mora.
Concludeva come in atti.
Si costituiva in giudizio la parte resistente che, non solo contestava la ricostruzione di parte ricorrente non solo in punto di ammissibilità della domanda, ma evidenziava, altresì, la circostanza che le “Circostanze dell'arresto (V.fasc. ricorrente) che invero hanno avuto come teatro proprio la proprietà dell'anziano ed inconsapevole Signor ” (testuale parte resistente ) Persona_1 confermano tanto più la fondatezza della pretesa risoluzione in forza della grave morosità del conduttore.
Concludeva come in atti per il rigetto integrale della domanda.
Denegata la sospensione all'odierna udienza il Giudice, ascoltata la discussione del solo difensore di parte resistente – unico che partecipava alla stessa, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa mediante la presente sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tale statuizione può cogliersi alla luce del principio della ragione più liquida che consente di fornire una immediata risposta di merito alla vicenda.
In proposito deve svolgersi una doverosa premessa circa la natura del presente giudizio.
Occorre osservare, infatti, come peraltro già evidenziato da Questo Tribunale, in svariate occasioni, che il giudizio ex art. 668 c.p.c. non è limitato alla sola statuizione sull'allegato ostacolo alla conoscenza della procedura di intimazione di sfratto (per fortuito, forza maggiore o vizio di notifica), ma investe, sul presupposto di aver ritenuto ammissibile l'opposizione dopo la convalida, il merito della pretesa azionata con l'originaria intimazione di licenza o di sfratto dal locatore, il quale assume la veste sostanziale di attore, nel giudizio di merito, soggetto al rito di cui all'art. 447 bis c.p.c.
In tal senso, è stato sostenuto che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale, articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria (Cass. Sez. III, n.
13419/2001).
L'art. 668 c.p.c. delinea, pertanto, uno strumento tramite il quale, dimostrato uno tra gli eventi tipici
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
2 ostativi della conoscenza del procedimento di convalida, l'intimato ottiene sostanzialmente una
“rimessione in termini” o, rectius, ad avviso di Questo Magistrato esercita, in sostanza, una “tutela recuperatoria” dele facoltà che non ha potuto, incolpevolmente esercitare, per spiegare opposizione all'ordinanza, e quindi per dedurre, ora per allora, fatti impeditivi, modificativi ed estintivi della pretesa azionata con il procedimento monitorio ex artt. 658 ss. c.p.c.
In altri termini il sindacato non è limitato all'ammissibilità in un'ottica meramente “rescindente”, ma trova, poi, stura in una fase “costruens” volta ad investigare il merito del rapporto.
Orbene proprio tale riflessione consente di cogliere l'operatività della ragione più liquida.
Se anche, infatti ,si considera ammissibile l'opposizione in ragione della presunta forza maggiore relativa alla reclusione del conduttore ( circostanza comunque in verità fortemente contestata dalla parte resistente ), nondimeno le deduzioni di merito dello stesso ricorrente non colgono nel segno e non appaiono ostative a minare la morosità dedotta dalla parte locatrice e poste a fondamento della originaria convalida fondano la parte “costruens” del rimedio dell'opposizione.
A fronte della grave morosità dedotta la stessa parte ricorrente, anche nel corso dell'odierno giudizio, pur lamentando la forza maggiore citata, non ha offerto il pagamento, anche in misura meramente parziale della morosità, pur continuando, nel corso del rapporto e nella fase antecedente la stessa ordinanza di convalida, a fruire del bene.
In proposito, in sostanza, a fronte della sospensione cd. brutale del canone non ha provato l'inutilizzabilità assoluta del bene stesso ( cfr. finanche verbale di arresto in atti che denota l'utilizzo del bene ) aspetto che depotenzia di ogni fondatezza l'eccezione di inadempimento presunto della parte locatrice.
A ciò si aggiunga, ancora, che vanno sottolineate le previsioni di cui all'art. 10 del regolamento negoziale in cui lo stesso conduttore dichiarava il bene “adatto all'uso convenuto”, salvo, poi, con l'odierna azione contestare lo stesso.
Inoltre occorre ricordare il principio più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione ( e di recente dalla Stessa ribadito in tal senso si veda a ultimo Cassazione civile sez. III, 22/05/2023,
n.14067 ) secondo cui nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
3 A ciò si aggiunga ancora che, anche nel corso del giudizio la stessa difesa di parte ricorrente non ha allegato circostanze di fatto che possano minare la dedotta pretesa risolutoria né la stessa può essere esclusa dalla deduzione di parte ricorrente di aver sopportato spese non autorizzate dalla parte locatrice.
Per tali ragioni la domanda non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo in forza dei parametri di cui al d.m. 55/2014 come aggiornati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli , definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta integralmente il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte resistente che si liquidano in euro 2552,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del
15% ed accessori se dovuti come per legge.
Napoli, 24/09/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
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