Articolo 2173 del Codice civile
Articolo 2172Articolo 2140
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19 aprile 1942
Art. 2173.

(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera).

La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e' posta a carico del soccidario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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