Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2173.
(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera).
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e' posta a carico del soccidario.
(Direzione dell'impresa e assunzione di mano d'opera).
La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa e' posta a carico del soccidario.
Commentari • 4
- 1. Il contratto di soccida sempliceAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 14 marzo 2004 · 144.92555
[…] C.C. è caratterizzata dall'apporto di bestiame esclusivamente da parte del soccidante, al quale spetterà anche, a norma dell'art.2173 c.c., la direzione dell'impresa. […]
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Giurisprudenza • 30
- 1. Trib. Verona, sentenza 21/01/2021, n. 102Provvedimento: […] Caratteristica peculiare di questo rapporto associativo è la soggezione del soccidario al potere di direzione del soccidante, su cui si concentra la direzione dell'impresa (art. 2173 c.c.), nel caso di specie confermata dagli artt. 2 e 3 del contratto.Leggi di più...
- lavoro parasubordinato·
- limite di pignorabilità·
- opposizione all'esecuzione·
- art. 615 c.p.c.·
- compensazione spese di lite·
- contratto di soccida·
- soggezione al potere di direzione·
- art. 545 c.p.c.