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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 28811/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 25/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 8/08/2024:
(C.F ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Via Boeri AN Battista 11, Milano (MI), assistita, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Massimo Mascheroni ed Ester Viola, domiciliata presso il primo giusta procura in atti PARTE ATTRICE nei confronti di (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giosuè Leocata, presso il quale elettivamente domiciliato giusta procura in atti. PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al PM in data 11 settembre 2024
OGGETTO: Separazione Conclusioni precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 giugno 2025
I procuratori danno atto che i genitori sono in accordo ad individuare un professionista per il supporto congiunto nella genitorialità che verrà scelto dalla madre e comunicato al padre con ripartizione dei costi secondo la percentuale che verrà indicata per le spese extra assegno ( ad oggi 70,/30) costi comunque rimborsabili dalle assicurazioni delle parti Parte attrice così precisa le conclusioni voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi, per i motivi tutti di cui in narrativa, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
1 2) Confermare i provvedimenti temporanei con riferimento ad , al suo mantenimento e CP_2 assegnazione della casa famigliare;
disporre che il SI. provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
CP_1
3) disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 con riserva di meglio quantificare sulla base delle produzioni di parte resistente e di quanto dovesse altrimenti emergere, dell'importo di Euro 4.000 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: aprile 2024). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) condannare il SI. al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento. CP_1
7) invitare il SI. nell'interesse della figlia minore , a fornire riscontro alle CP_1 CP_2 comunicazioni della SI.ra con tempestività e spirito collaborativo. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, anticipazioni ed onorari del presente giudizio.
* IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora di ammettersi prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli:
“Vero che la SI.ra in data 04.06.2024 sottoscriveva la proposta irrevocabile Persona_1 di locazione immobiliare relativamente alla casa sita in Via Vaina n. 12, piano 4 in Milano, unitamente al SI. come da doc. 30 che si rammostra?” Controparte_1
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano;
Persona_1
- Si chieda al SI. c/o Studio Porta Romana 2 S.r.l., Corso di Porta Romana n. 97 Testimone_1
Milano;
“Vero che nel maggio 2024 la SI.ra dimorava in Via Tullio Cicerone n. 14 in Persona_1
Milano?”
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano Persona_1
“Vero che in data 14 febbraio 2024 la SI.ra ha pernottato con il SI. Persona_1 CP_1 presso l'AC Hotel Atlantic di Milano?”
[...]
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano;
Persona_1
“Vero che in data 12 maggio 2024 il SI. si intratteneva in effusioni con la SI.ra Controparte_1 all'interno del parco di Monza come da doc. 7 e doc. 29 che si rammostrano?” Persona_1
Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 12 maggio 2024 il SI. ntrava al civico 14 di Via Tullio Cicerone Controparte_1 in Milano, dove il giorno precedente aveva accompagnato in scooter la SI.ra ” Persona_1
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che il SI. e la SI.ra in data 11 maggio 2024 davanti Controparte_1 Persona_1 all'ingresso n. 9 dello stadio San Siro di Milano si scambiavano effusioni come da doc. 7 e doc. 29 che si rammostrano?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano Persona_1
9 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic SInature CA 3 Email_1
Serial#: 131ed8f
2 “Vero che la SI.ra in data 11 maggio 2024 alle 22. 52 davanti al civico 14 di Persona_1
Via Tullio Cicerone si baciava con il SI. ?” Controparte_1
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 19 maggio 2024 il SI. permaneva all'interno del civico 14 di Via Tullio CP_1
Cicerone dalle ore 8.52 alle ore 10.56?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 19 maggio 2024 il SI. consumava un aperitivo con la SI.ra CP_1 Per_1 all'interno di Villa D'este, in Cernobbio, alla Via Regina n. 40?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che il SI. ha percepito un entry bonus per l'anno 2024 pari ad Euro Controparte_1
50.000,00 da parte della CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a.”
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
“Vero che il SI. in qualità di dipendente della BNP Paribas Cardif vita compagnia Controparte_1 di assicurazione e riassicurazione s.p.a. gode di una retribuzione variabile pari al 50% della retribuzione annua lorda”?
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
“Vero che il SI. in qualità di dipendente della BNP Paribas Cardif vita compagnia Controparte_1 di assicurazione e riassicurazione s.p.a. ha in concessione d'uso un'autovettura aziendale Tesla modello 3?”
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
* Posto che il resistente non ha rispettato l'obbligo di produzione documentale in ambito reddituale, patrimoniale, finanziario e più in generale economico si richiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. delle copie delle CU alle seguenti società IPeFE;
CP_3 CP_4 Controparte_5
; ; relative agli anni fiscali 2022, 2023, 2024 e a quanto Controparte_6 CP_7 Controparte_8 corrisposto al SI. CP_1
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. della copia della CU alla società Posta Italiane SPA per il reddito conseguito dal SI. Controparte_1 nell'anno 2023;
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. della copia della CU relativa all'anno fiscale 2024 relativa al SI. o, in mancanza, delle CP_1 disposizioni di pagamento da parte di in favore del SI. Controparte_9 CP_1
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. degli estratti conto corrente e dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni agli Istituti bancari e di credito presso cui il SI. ha acceso conti correnti e/o avviato rapporti finanziari;
Controparte_1
- ordinare indagini, anche a mezzo polizia economico-tributaria sui redditi, patrimonio, rapporti finanziari e bancari del SI. nonché sul suo tenore di vita, essendo tutti elementi Controparte_1 rilevanti ed essenziali ai fini delle domande economiche ed istruttorie fin qui svolte. Peraltro controparte produce parzialmente (doc. 5 comparsa) la sentenza n. 6962/2016 pubblicata il 06.06.206 nel procedimento di divorzio congiunto Rg. n. 17904/2016 - Tribunale di Milano sezione
3 IX Civile, tra il SI. e la SI.ra . Si chiede ordine di esibizione al Controparte_1 Controparte_10
SI. della sentenza n. 6962/2016 pubblicata il 06.06.206 nel procedimento di Controparte_1 divorzio congiunto Rg. n. 17904/2016 - Tribunale di Milano sezione IX Civile, tra il SI. CP_1
e la SI.ra o, in subordine, l'acquisizione d'ufficio dal procedimento Rg. n.
[...] Controparte_10
17904/2016 - Tribunale di Milano sezione IX Civile.
* Parte ricorrente si oppone e chiede il rigetto, con ogni miglior formula, di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze istruttorie avanzate ex adverso venissero integralmente ovvero parzialmente ritenute ammissibili, chiede di essere ammessa a prova contraria, e formula i seguenti capitoli di prova: 1)Vero che la SI.ra , dalla data di assunzione presso e fino all' anno Parte_1 Controparte_11
2017 conseguiva avanzamenti di carriera, ed in particolare, nell'anno 2011, diventava responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Controllo e, nel 2016, responsabile dell'Ufficio Central Project;
2) Vero che dal rientro in azienda, successivo al periodo di maternità, la SI.ra non Parte_1 presentava candidature per posizioni lavorative apicali;
3) Vero che, durante tutto il rapporto di matrimonio tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
la SI.ra frequentava abitualmente la SI.ra sia in contesti
[...] Parte_2 Controparte_10 quotidiani che ludici, senza che la SI.ra nulla eccepisse;
Parte_1
4) Vero che la SI.ra trascorreva le vacanze con la signora ed i figli e Parte_1 Pt_2 Per_2
AN;
5) Vero che la SI.ra in data 26 aprile 2024 trascorreva la giornata in Persona_1 compagnia del PO presso l'Enterprise Hotel in Corso Sempione a Milano;
6) Vero che la SI.ra attualmente risiede in Via Pomponazzi n.1/a, in Milano;
Persona_1
7) Vero che, come da doc. 10 allegato al ricorso ex art. 473-bis.12, 473-bis.47, depositato CP_1 l'08.08.2024 che si rammostra al teste, il SI. chiedeva al SI. avviare la pratica per CP_1
l'emissione di una fideiussione di importo pari ad Euro 11.700,00 in favore della proprietaria dell'immobile sito in via Vaina n.12 milano;
8) Vero che la SI.ra rinunciava al trasferimento presso l'immobile sito in Via Persona_1
Vaina n.12, optando per un trasferimento in Via Pomponazzi n.1/a e, pertanto, non richiedeva al sig.
la fideiussione relativa al contratto di affitto dell'immobile sito in Via Vaina n.12. Controparte_1
Sui capitoli di prova 1 e 2 si indica il teste c/o C.so Como, 17, Testimone_4 Controparte_11
Milano; Sui capitoli di prova 3 e 4 si indica come teste la SI.ra , residente in [...]
Cappuccini 20/A, Como;
Sui capitoli di prova 5 e 6 si indica come teste la SI.ra residente in [...]
Pomponazzi n.1/A, Milano;
Sul capitolo di prova 7 si indica il SI. c/o Intesa San Paolo, Milano;
Testimone_6
Sul capitolo di prova 8 si indica come teste la SI.ra residente in [...]
Pomponazzi n.1/A, Milano. Il Giudice
Parte convenuta così precisa le conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così statuire anche in sede presidenziale: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
4 2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori con collocamento CP_2 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Milano, Via Boeri Gianbattista n. 11;
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia . CP_2
4) Per le decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale la minore dimora al momento della questione;
i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente le questioni sanitarie e ad evitare comportamenti che mettano a rischio la salute e/o la sicurezza e/o il benessere della figlia.
5) Disporre, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che la figlia starà con il padre con le seguenti modalità: Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà; Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
6) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026).
7) Disporre che le spese straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, sono così specificate in conformità alle Linee guida del Tribunale di Milano qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
5 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in e all'estero, stage CP_8 sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta a mezzo raccomandata o con mail, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Qualora l'importo della spesa extra mantenimento fosse superiore ad euro 500,00, ciascun genitore provvederà a versare direttamente la propria quota al percipiente ovvero ad anticiparla all'altro genitore ovvero in caso di anticipazione dell'intero importo da parte del padre potrà eventualmente portarla a conguaglio con la quota spesa da rimborsare alla madre. 8) rigettare le domande di mantenimento In via istruttoria:
-Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi così come formulati nella memoria ex art.473 bis 17, comma secondo, c.p.c. del 7 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente trascritta.
-Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse.
-Quantomeno con compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'adesione alla proposta dell'Ill.mo Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13 aprile 2017 a Milano (iscritto nell'atto n. 0460, pt. 1, serie del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano). Dalla loro unione, in data 7 settembre 2018, è nata CP_2
Con ricorso del 8 agosto 2024, la sig. ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 dei coniugi e che la stessa fosse addebitata all'odierna parte convenuta.
6 A sostegno di tale ultima domanda, l'attrice ha allegato la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi matrimoniali di assistenza morale e materiale e, segnatamente, dell'obbligo di fedeltà, avendo il asseritamente intrattenuto relazioni extraconiugali tali da determinare il CP_1 definitivo ed irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis. In relazione alla figlia minore, la sig. ha chiesto l'affidamento condiviso con il padre Parte_1 di il collocamento prevalente della bambina presso di sé, l'assegnazione della casa CP_2 familiare sita in via AN Battista Boeri 11 e la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlia secondo una precisa scansione;
sotto il profilo economico, l'attrice ha chiesto, infine, porsi a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e di mantenimento per sé, un assegno mensile complessivo pari ad euro 8.000,00 ( 4.000, 00 per la minore oltre al 100% delle spese extra assegno e 4.000,00 per sé). Sotto tale ultimo profilo, la sig. ha rappresentato la sperequazione reddituale tra lei ed Parte_1 il marito, nonché le rinunce professionali cui ha dovuto far fronte, nella totale assenza di collaborazione del marito, per potersi occupare della bambina e dunque la spettanza del mantenimento personale da parte del convenuto. Con memoria del 10 dicembre 2024, il sig. i è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo CP_1 la separazione personale dei coniugi e il rigetto della domanda di addebito della stessa. Da tale ultimo punto di vista, il convenuto ha allegato la graduale disaffezione dell'attrice che avrebbe assunto, dopo la nascita della bambina, un comportamento sempre più scostante nei suoi confronti, così determinando la disgregazione della coppia: la sig. , infatti, avrebbe sovente preferito Parte_1 al marito la propria famiglia d'origine, trascorrendovi unitamente alla bambina anche periodi di tempo prolungati – come durante la pandemia – ed estromettendo volutamente il convenuto da tali frequentazioni. Per quanto riguarda poi l'allegata violazione dell'obbligo di fedeltà, il sig. ha respinto CP_1 recisamente le accuse di aver intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne, ritenendo tali allegazioni del tutto sfornite di riscontri probatori. Sotto il profilo della responsabilità genitoriale, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso di il suo collocamento paritetico – a settimane alterne – presso ciascun genitore o, in CP_2 subordine, quello prevalente presso la madre. Sotto il profilo economico, il convenuto ha chiesto invece porsi a proprio carico un contributo al mantenimento di nella misura di euro 350,00 mensili, in caso di collocamento paritetico CP_2 della bambina presso ciascun genitore, o di euro 700 mensili in caso di collocamento prevalente presso la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano. Il sig. ha da ultimo chiesto rigettarsi la domanda di mantenimento in favore della parte CP_1 attrice, osservando – da un lato – che la sua mancata progressione di carriera non fosse addebitabile all'accudimento di - affidata peraltro in gran parte alla scuola materna e alla baby sitter CP_2
- e dall'altro che, in ogni caso, la sig. dispone di risorse e mezzi tali da garantire, per Parte_1 sé e per la bambina, il mantenimento del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento prevalente di presso la madre e CP_2 all'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
sotto il profilo economico, l'attrice e il convenuto hanno concordato fissarsi il contributo paterno al mantenimento di nella CP_2
7 misura di euro 1300 mensili, ma le parti non sono riuscite ad addivenire ad una determinazione condivisa per quel che riguarda il mantenimento della sig. . Parte_1
Il Giudice Delegato ha allora proposto ”di valutare l'ipotesi, previa rinuncia alla domanda di addebito, di convertire il rito introducendo anche la domanda di divorzio con previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo tra i 1.800,00 2.000,00 da versarsi per la durata di 12 mesi in un'unica soluzione a titolo di una tantum”. Il convenuto ha dichiarato di accettare, rendendosi così disponibile all'elargizione una tantum della somma complessiva di euro 24.000,00; l'attrice si è invece riservata di meglio valutare la proposta conciliativa. Il Giudice Delegato ha pertanto rinviato il procedimento, sostituendo l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine per il deposito di note scritte. L'attrice, con nota del 25.2.2025, ha dichiarato di rifiutare la proposta conciliativa avanzata per quel che riguarda il profilo economico, insistendo nelle proprie pretese ed istanze istruttorie già formulate. Il convenuto ha invece ribadito nuovamente la propria disponibilità a dare seguito alla proposta giudiziale. Con ordinanza del 17/ 25.3.2025 IL Giudice Delegato ha così provveduto
Letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa, Lette altresì le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti in data 25.02.2025, adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti Devono essere recepite in provvedimenti temporanei le concordi determinazioni dei genitori con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale su come declinate all'udienza CP_2 del 18 febbraio 2025 e trascritte in dispositivo in quanto conformi all'interesse della bambina e coerenti con le allegazioni in atti. In detta udienza i genitori si era detti in accordo anche con riferimento all'assegnazione della casa famigliare di Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, di proprietà del padre, alla madre, nonché al versamento di un contributo perequativo per il mantenimento della minore di 1.300,00 euro al mese. Le ragioni del disaccordo attengono:
- Alla percentuale di contribuzione dei genitori nelle spese extra assegno per la minore;
- Alla contribuzione del padre nelle spese condominiali della casa famigliare assegnata alla madre;
- Al riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie. In detta udienza erano emerse le seguenti proposte: La madre chiede che il padre contribuisca nella misura del 75% nelle spese condominiali ordinarie e nelle spese straordinarie coma da Linee guida e nella misura del 100% nelle spese scolastiche Il padre offre di contribuire nella misura del 70% in tutte le spese straordinarie e nelle spese condominiali ordinarie Il giudice propone alle parti di valutare l'ipotesi, previa rinuncia alla domanda di addebito, di convertire il rito introducendo anche la domanda di divorzio con previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo tra i 1.800,00 2.000,00 da versarsi per la durata di 12 mesi in un'unica soluzione a titolo di una tantum. Parte convenuta ha accettato la proposta anche con riferimento all'importo di 2.000,00 euro per l'importo complessivo di 24.000,00 euro Parte attrice ha chiesto termine per valutare la proposta .
8 La difesa attrice ha evidenziato la necessità di provare a ragionare in termini transattivi anche con riferimento alla domanda risarcitoria che la moglie ha intenzione di presentare. Il Tribunale ne ha condiviso l'opportunità illustrando alle parti le peculiarità del procedimento risarcitorio ed i profili relativo alla prova del danno conseguenza dell'asserito illecito. Nelle note di udienza depositate il 25 febbraio 2025il marito ha ribadito di accettare la proposta, mentre la moglie no.
*** Quanto alla casa famigliare. Deve essere ordinato al marito, vista l'assegnazione della casa famigliare alla moglie, di allontanarsene entro il termine ultimo del 1° aprile 2025. In difetto di accordo, le spese condominiali ordinarie, per legge, devono essere sostenute per intero dalla madre assegnataria. Le spese condominiali straordinarie seguono il titolo di proprietà.
Quanto alla contribuzione nelle spese extra assegno e al mantenimento della moglie. Evidente è il divario economico e reddituale tra i coniugi, come evidenti sono i vantaggi derivanti alla moglie dall'assegnazione della casa famigliare ex art. 337-sexies c.c. di proprietà del marito e gli speculari oneri che gravano sul marito proprietario. Più nel dettaglio: La moglie (cfr. disclosure e documentazione allegata):
• Lavora come Project Manager presso l'ufficio “Strategic Projects & Demand” in
[...]
e percepisce mensilmente uno stipendio netto di circa 3.000 euro (cfr. PF2021 che CP_11 registra un reddito complessivo pari ad € 65.803; PF2022, € 68.104; PF2023, € 82.033), oltre a un premio di produttività, corrisposto in misura percentuale al raggiungimento di obiettivi annuali, del valore di 5.000 euro lordi;
• È proprietaria di un immobile sito in Milano, via Corio n. 6, che concede in locazione per un canone mensile di 1.580 euro al mese, dal quale va detratta la rata mensile di mutuo gravante sul medesimo immobile, pari a circa 930 euro mensili, oltre alle spese condominiali che ammontano a circa 1.200 euro l'anno;
• È altresì proprietaria dell'immobile sito in Como, via Ambrosoli n. 1, ove risiedono i genitori, e di un'autorimessa, anch'essa nella disponibilità dei genitori della medesima;
• È titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.03.2024 era pari a circa € 5.678. Il marito, inadempiente rispetto all'obbligo di produrre disclosure aggiornata attestante le sue posizioni attive e passive in termini di reddito e patrimonio con conseguente valutazione ex art 116 c.p.c., ha dichiarato di essere:
• Collaboratore, a partire da maggio 2021 (quando ha cessato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di e sino all'attuale Controparte_13 posizione lavorativa (ricoperta da febbraio 2024), di una serie di imprese, tutte operanti nel settore assicurativo (cfr. CU depositate con memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., soltanto a seguito dell'eccezione di parte attrice). In particolare, il CP_1
- nel 2021 ha ricevuto da AI OM Ita un ammontare lordo di 7.072 euro;
9 - nel 2022 ha ricevuto da IP FE LT un ammontare lordo di 62.400 euro, da AI OM Ita un ammontare lordo di 21.216 euro, da GA UL un ammontare lordo di 1.514 euro;
- nel 2023 ha percepito da un reddito da lavoro dipendente con contratto Controparte_14
a tempo determinato pari a 45.287 euro lordi, da AI OM Ita un ammontare lordo di 31.824 euro, da Executive TE un ammontare lordo di 7.306 euro, da un CP_3 ammontare lordo di 14.768 euro e da un ammontare lordo di 9.590 euro. Controparte_5
• Dirigente, assunto a tempo indeterminato a partire da febbraio 2024, presso BNP Paribas/Cardif, che gli riconosce una RAL di 310.000 euro e una retribuzione mensile di oltre 12.000 euro netti mensili (cfr. PF2021 che registra un reddito complessivo pari ad € 374.741; PF2022, € 257.015; PF2023, € 73.359; PF2024, € 102.981), alla quale deve aggiungersi una componente variabile, che – secondo la prospettazione di parte attrice – è costituita da un bonus annuale percepito in caso di raggiungimento degli obiettivi pari a 130.000 euro lordi, oltre al cd. entry bonus pari a 50.000 euro, mentre secondo il convenuto “l'eventuale bonus dovrebbe essere versato in modo rateizzato in un arco temporale di 4 anni, ciò significa che quand'anche fosse riconosciuto la rata annuale non sarebbe superiore ad Euro 40.000 lordi, con decorrenza dall'anno 2025” (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c.). Alcun supporto probatorio è stato tuttavia fornito rispetto a detta componente.
• Titolare, come attestato dalla scheda personale estratta dal Registro Imprese depositata da parte attrice (cfr. doc. 32), di cariche/qualifiche in tre società risultando, in particolare, consigliere procuratore speciale della liquidatore per la Open Insurance S.r.l. e Controparte_9 amministratore della (rispetto alla quale detiene una partecipazione Controparte_5 societaria pari al 33%), senza tuttavia che sia possibile definirne l'incidenza (seppur indubbia) sulla sua condizione economica, stante l'assenza di alcuna allegazione/documentazione fornita dal sul punto. Dalla medesima scheda risulta altresì che egli sia stato in anni recenti CP_1 titolare di cariche/qualifiche anche presso altre società (Quadra Assicurazioni Vita S.p.A.;
[...]
; Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
; Quadra Assicurazione Controparte_18 Controparte_14
S.p.A.), tutte attualmente cancellate, rispetto a molte delle quali il convenuto ha omesso di precisare sia l'effettivo ruolo in esse svolto sia quanto eventualmente percepito in ragione del ruolo ricoperto.
• Titolare di due conti corrente accesi presso Intesa Sanpaolo, l'uno (cointestato con la madre) con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 6.943 e l'altro con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 5.411, di un conto corrente acceso presso Fineco, il cui saldo attivo al 31.12.2024 era pari ad € 15.643, oltre che di un patrimonio investito presso Intesa Sanpaolo, il cui controvalore al 31.12.2024 era pari a circa € 180.056 per il deposito n. 0021488 (cointestato con la madre) e a circa € 129.631 per il deposito n. 06704664. Quanto al patrimonio immobiliare, il si è limitato a rappresentare di aver venduto nel 2021 CP_1 la casa di , ottenendo 215.000 euro netti (100.000 dei quali restituiti alla madre che lo Per_3 aveva aiutato nell'acquisto) e di essere attualmente proprietario della casa familiare, sita in Milano, via Boeri, nonché di altro immobile, sito in Monzambano, per una quota pari all'8%. Di tale patrimonio il convenuto non ha fornito alcun supporto probatorio. Il ha dichiarato, infine, di dover sostenere le seguenti spese fisse: CP_1
10 - 2.000 euro a titolo di mantenimento dei figli AN e , avuti dal precedente Per_2 matrimonio, sebbene dalla sentenza di divorzio (prodotta in modo incompleto con il doc. 5) risulti un contributo paterno determinato in complessivi 1.000 euro mensili (500 euro a figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie relative agli stessi, nonché 100 euro mensili a titolo di assegno divorzile a favore della madre di AN e;
Per_2
- 2.350 euro mensili a titolo di mutuo per la casa di intestata alla ex moglie, ove AN e vivono;
Per_2
- 4.223 euro mensili a titolo di mutuo per la casa familiare sita in Milano, via Boeri assegnata alla moglie. Ciò posto, evidente è l'incompletezza della documentazione economica depositata dal convenuto, Co rispetto al quale non può dirsi adempiuto l'obbligo di informare compiutamente l' in ordine alla titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali, come prescritto dalla lett. b dell'art. 473-bis.12 c.p.c. con conseguente valutazioen ex art 116 c.p.c. del comportamento omissivo. IL Tribunale, sul punto, aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051).
In ogni caso, alla luce dell'equilibrio delle posizioni economico-reddituali delle parti come sopra ricostruito, tenuto conto dell'età di e delle sue esigenze personali, nonché dei tempi di CP_2 permanenza della stessa con e presso entrambi i genitori, fermo il contributo paterno nel mantenimento ordinario di , quantificato, sull'accordo delle parti, in 1.300,00 euro CP_2 mensili, deve ritenersi equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel pagamento delle spese scolastiche relative alla minore in ragione del 100% e di concorrere nel pagamento delle spese straordinarie in ragione del 70%, residuando il restante 30% a carico della madre. L'AUU dovrà continuare ad essere ad essere percepito per intero dalla madre. Con riferimento, invece, all'assegno di mantenimento in favore della moglie, considerata l'evidente disparità economico-reddituale tra i coniugi, deve ritenersi equo e congruo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di 2.400,00 euro, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
Quanto alle istanze istruttorie. Non sono ammissibili i capitoli di prova articolati dalle parti, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti e in ogni caso documentali o da provarsi documentalmente.
11 Stante la mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dal convenuto, la richiesta formulata dall'attrice di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi di controparte si palesa ex se divenuta priva di rilevanza. Altrettanto inammissibile, in quanto superflua, è la richiesta di parte attrice di ordinare l'esibizione delle informazioni economico-reddituali del convenuto. In particolare:
- Quanto alle CU relative ai redditi percepiti negli anni 2022, 2023 e 2024 per le collaborazioni intrattenute con le società IPe FE, CP_3 CP_4 Controparte_5
Lanet Smart IT, , nonché con sono state CP_7 Controparte_8 Controparte_14 ampiamente indicate le collaborazioni intrattenute o le cariche sociali ricoperte dal CP_1 di cui il convenuto ha omesso di allegare alcuna precisazione, fornendo una ricostruzione della propria posizione reddituale inevitabilmente incompleta e poco chiara e quindi suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c.;
- Quanto agli estratti di conto corrente e dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni, si osserva che il pur sollecitato da controparte, ha depositato interamente gli estratti conto dei CP_1 conti correnti sopra menzionati relativi agli anni 2022, 2023 e 2024;
- Quanto, infine, alla sentenza di divorzio, non può che farsi riferimento all'estratto acquisito agli atti, che sebbene dia conto soltanto parzialmente dei rapporti con l'ex coniuge, evidenzia, per quanto qui interessa, una contribuzione del al mantenimento degli altri due figli. CP_1
Per le medesime ragioni deve ritenersi infondata, in quanto irrilevante ai fini del decidere, la richiesta di parte attrice di disporre indagini economico-patrimoniali anche per il tramite della Polizia tributaria sulla situazione economica del convenuto. Deve, infatti, osservarsi come la documentazione acquisita agli atti mette in evidenza gli elementi necessari a ricostruire, seppur approssimativamente e nonostante le rilevanti omissioni di cui il convenuto si è reso autore, l'equilibrio economico delle parti. In tale ottica, deve essere quindi rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051).
Quanto all'ulteriore corso del procedimento. La causa è matura per la decisione senza necessità di procedere nell'istruttoria richiesta. Il procedimento deve, pertanto, essere rinviato ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 ss. c.p.c.:
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 18 febbraio 2025;
2) Affida la figlia minore nata a Milano il [...], in [...] condivisa ai Persona_4 genitori;
3) Dispone che continui ad abitare con la mamma nella casa famigliare, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica;
4) Assegna la casa famigliare, sita in Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, alla madre, con termine ultimo al padre per allontanarsene al 1° aprile 2025;
12 5) Dispone che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, starà con il CP_2 papà:
• Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
• Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
• Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
• Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà;
• Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
6) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026);
7) Dispone che il padre sostenga nella misura del 100% le spese scolastiche della minore come sotto trascritte e che i genitori concorrano nelle restanti spese extra assegno nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte (…)
8) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di importo mensile pari a 2.400,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026);
9) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
10) Respinge le istanze di prova articolate dalle parti;
11) Rinvia il procedimento ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025 ore 11.30
All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno concordemente richiesto un breve rinvio con fissazione di nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c., essendo emerse serie proposte conciliative per la definizione consensuale del procedimento. L'udienza è stata dunque rinviata ed è stato assegnato termine per il deposito di note scritte. Con nota del 29 maggio 2025, parte attrice, con riferimento all'assegno di mantenimento a sé destinato, ha insistito nelle proprie originarie pretese mentre ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione personale. Sotto il profilo della genitorialità, censurando la condotta di controparte consistita nell'aver – nei giorni di propria spettanza e in assenza di una soluzione abitativa alternativa
13 – fatto pernottare presso l'abitazione dell'ex moglie, ha chiesto di essere supportata, CP_2 unitamente al da un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità. CP_1
Il convenuto, con nota del 29 aprile 2025, ribadendo la propria adesione alla proposta conciliativa giudiziale emersa all'udienza del 18 febbraio 2025, ha chiesto trattenersi la causa in decisione. Il Giudice Delegato, preso atto delle diverse posizioni delle parti in ordine al mantenimento della sig.
e della rinuncia di quest'ultima alla domanda di addebito, ha rinviato il procedimento Parte_1 all'udienza del 18 giugno 2025. All'udienza del 18 giugno 2025, le parti hanno dato atto di aver individuato concordemente un professionista per il supporto alla genitorialità. Il Giudice Delegato ha dunque invitato i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente sulle stesse;
all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***** Il materiale probatorio. Come già ritenuto dal giudice delegato il compendio probatorio in atti è sufficiente a fondare una motivata pronuncia senza che sia necessario procedere nell'istruttoria richiesta da parte attrice ex artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ con riferimento alla posizione economica e patrimoniale del marito (le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sopra trascritte, sono superflue ai fini della decisione vista la rinuncia alla domanda di addebito).
La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c .e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
La domanda di addebito.
La moglie ha rinunciato alla domanda di addebito inizialmente proposta.
L'esercizio della responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa famigliare ed il mantenimento della minore. Gli assetti concordati dai genitori come già recepiti in provvedimenti temporanei costituiscono, nel contesto dato, il miglior assetto relazionale, abitativo ed economico per la minore e devono, pertanto, essere definitivamente recepiti in sentenza. Al fine di rendere maggiormente fluida la comunicazione tra genitori in coerenza con l'affido condiviso disposto e nell'interesse di che inevitabilmente ha reagito alla separazione Persona_5 dei genitori e necessita, quantomeno nella fase iniziale, di avere risposte educative coerenti in entrambi i contesti genitoriali, i procuratori all'udienza del 18 giugno 2025 hanno dato atto dell'impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di supporto nella genitorialità con costi sostenuti nella misura percentuale di contribuzione nelle spese extra assegno che verrà stabilita dal tribunale. Il Collegio non può che prendere favorevolmente atto della proattiva attivazione de genitori nell'interesse della figlia.
14 Unico aspetto controverso riferibile ad attiene alla contribuzione dei genitori nelle spese CP_2 extra assegno: la madre chiede la contribuzione paterna nella misura del 100% mentre il padre nella misura del 70% con il restante 30% a carico della madre Fatte proprie le valutazioni sopra trascritte dal giudice delegato e tenute a mente le valutazioni sotto dettagliate con riferimento alla complessiva valutazione delle capacità economiche dei coniugi con riferimento alla domanda ex articolo 156 c.c. avanzata dalla moglie, il Collegio conferma a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 100% tutte le spese scolastiche della bambina (
[...]
è scritta alla scuola Zolla che richiede oltre al pagamento della retta mensile, anche il CP_2 pagamento di attività extra curricolari integrate con il programma didattico), mentre tutte le altre spese come da linee guida approvate e sottoscritte dal Tribunale di Milano il 10 giugno 2025 (modificative delle precedenti) riportate in dispositivo, dovranno essere sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%
Il mantenimento della sig. ex art 156 c.c. Parte_1
A riguardo, a fronte di una proposta conciliativa che prevedeva porsi a carico del sig. CP_1
l'elargizione una tantum di una somma di 24.000,00 euro, la sig. ha rifiutato insistendo Parte_1 nelle proprie pretese e perciò chiedendo la corresponsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura di 4.000,00 euro. Ai fini della determinazione della spettanza di un assegno di mantenimento e della sua eventuale quantificazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., occorre aver riguardo alla disponibilità o meno da parte del coniuge richiedente di “redditi adeguati”, ovvero tali da garantire la preservazione del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio1: come noto, infatti, la separazione personale – diversamente dal divorzio - non comporta il venir meno degli effetti del vincolo coniugale e dei relativi obblighi matrimoniali, ma unicamente la cessazione dell'obbligo di coabitazione ed una diversa modulazione dell'obbligo personale di fedeltà, rimanendo pertanto impregiudicato l'obbligo di solidarietà materiale così come vigente in costanza di matrimonio2.
A riguardo, con produzioni documentali del 7.11.2024, la sig. ha adempiuto Parte_1 all'obbligo di disclosure economica previsto dall'art. 473bis 12 c.p.c. dichiarando quanto compendiato nell'ordinanza del 25.3.2025 e cioè:
• “di lavorare come Project Manager presso l'ufficio “Strategic Projects & Demand” in
[...]
e di percepire mensilmente uno stipendio netto di circa 3.000 euro (cfr. PF2021 che CP_11 registra un reddito complessivo pari ad € 65.803; PF2022, € 68.104; PF2023, € 82.033), oltre a un premio di produttività, corrisposto in misura percentuale al raggiungimento di obiettivi annuali, del valore di 5.000 euro lordi;
• di essere proprietaria di un immobile sito in Milano, via Corio n. 6, che concede in locazione per un canone mensile di 1.580 euro al mese, dal quale va detratta la rata mensile di mutuo gravante sul medesimo immobile, pari a circa 930 euro mensili, oltre alle spese condominiali che ammontano a circa 1.200 euro l'anno;
• di essere altresì proprietaria dell'immobile sito in Como, via Ambrosoli n. 1, ove risiedono i genitori, e di un'autorimessa, anch'essa nella disponibilità dei genitori della medesima;
• di essere titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.03.2024 era pari a circa € 5.678”. La situazione economico-finanziaria dell'attrice, per quanto agiata, appare fortemente sperequata rispetto a quella del convenuto. Quest'ultimo, seppur in maniera incompleta, ha rappresentato la propria situazione economico- finanziaria nei termini illustrati dall'ordinanza del 25.3.2025, di seguito riportati:
• “Collaboratore, a partire da maggio 2021 (quando ha cessato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di e sino all'attuale Controparte_13 posizione lavorativa (ricoperta da febbraio 2024), di una serie di imprese, tutte operanti nel settore assicurativo (cfr. CU depositate con memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., soltanto a seguito dell'eccezione di parte attrice). In particolare, il CP_1
- nel 2021 ha ricevuto da AI OM Ita un ammontare lordo di 7.072 euro;
- nel 2022 ha ricevuto da IP FE LT un ammontare lordo di 62.400 euro, da AI OM Ita un ammontare lordo di 21.216 euro, da GA UL un ammontare lordo di 1.514 euro;
- nel 2023 ha percepito da un reddito da lavoro dipendente con contratto Controparte_14
a tempo determinato pari a 45.287 euro lordi, da AI OM Ita un ammontare lordo di 31.824 euro, da Executive TE un ammontare lordo di 7.306 euro, da un CP_3 ammontare lordo di 14.768 euro e da un ammontare lordo di 9.590 euro. Controparte_5
• Dirigente, assunto a tempo indeterminato a partire da febbraio 2024, presso BNP Paribas/Cardif, che gli riconosce una RAL di 310.000 euro e una retribuzione mensile di oltre 12.000 euro netti mensili (cfr. PF2021 che registra un reddito complessivo pari ad € 374.741; PF2022, € 257.015; PF2023, € 73.359; PF2024, € 102.981)
• Titolare di due conti corrente accesi presso Intesa Sanpaolo, l'uno (cointestato con la madre) con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 6.943 e l'altro con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 5.411, di un conto corrente acceso presso Fineco, il cui saldo attivo al 31.12.2024 era pari ad € 15.643, oltre che di un patrimonio investito presso Intesa Sanpaolo, il cui controvalore al 31.12.2024 era pari a circa € 180.056 per il deposito n. 0021488 (cointestato con la madre) e a circa € 129.631 per il deposito n. 06704664.”.
• Il ha dichiarato, infine, di dover sostenere le seguenti spese fisse: CP_1
- 2.000 euro a titolo di mantenimento dei figli AN e , avuti dal precedente Per_2 matrimonio, sebbene dalla sentenza di divorzio (prodotta in modo incompleto con il doc. 5) risulti un contributo paterno determinato in complessivi 1.000 euro mensili (500 euro a figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie relative agli stessi ( forfettizzate nell'importo di 1.800,00 euro mensili), nonché 100 euro mensili a titolo di assegno divorzile a favore della madre di AN e;
Per_2
- 2.350 euro mensili a titolo di mutuo per la casa di intestata alla ex moglie, ove AN e vivono;
Per_2
- 4.223 euro mensili a titolo di mutuo per la casa familiare sita in Milano, via Boeri assegnata alla moglie3”. Il convenuto, adottando una condotta processuale censurabile di cui si terrà certamente conto ai fini dell'art. 116 c.p.c. e in punto di determinazione delle spese di lite, non si è invece premurato di fornire alcun riscontro probatorio per quel che attiene a:
• la componente reddituale variabile che – secondo la prospettazione di parte attrice – è costituita da un bonus annuale percepito in caso di raggiungimento degli obiettivi pari a 130.000 euro lordi, oltre al cd. entry bonus pari a 50.000 euro, mentre secondo il convenuto
“l'eventuale bonus dovrebbe essere versato in modo rateizzato in un arco temporale di 4 anni, ciò significa che quand'anche fosse riconosciuto la rata annuale non sarebbe superiore ad Euro 40.000 lordi, con decorrenza dall'anno 2025” (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c);
• la titolarità di cariche/qualifiche in tre società - emersa dalla scheda personale estratta dal Registro Imprese depositata da parte attrice (cfr. doc. 32) secondo cui il ivestirebbe CP_1 il ruolo di consigliere procuratore speciale della liquidatore per la Open Controparte_9
Insurance S.r.l. e amministratore della società questa in cui il convenuto Controparte_5 detiene una partecipazione pari al 33% - rispetto alle quali il on ha fornito alcuna CP_1 allegazione/documentazione;
• la titolarità di cariche/qualifiche presso altre società attualmente cancellate (Quadra Assicurazioni Vita S.p.A.; ; Controparte_15 Controparte_16
;
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
Quadra Assicurazione S.p.A.) – anch'essa emersa dalla medesima scheda CP_14 personale estratta dal Registro delle Imprese e depositata da parte attrice (doc. 32) – rispetto a cui, in molti casi, il convenuto ha omesso di precisare sia l'effettivo ruolo in esse svolto sia quanto eventualmente percepito in ragione del ruolo ricoperto;
• la consistenza del suo patrimonio immobiliare: a riguardo il si è limitato a CP_1 rappresentare di aver venduto nel 2021 la casa di ottenendo 215.000 euro netti Per_3
(100.000 dei quali restituiti alla madre che lo aveva aiutato nell'acquisto) e di essere attualmente proprietario della casa familiare, sita in Milano, via Boeri, nonché di altro immobile, sito in Monzambano, per una quota pari all'8%, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio a sostegno di tali allegazioni. Com'è evidente e come puntualmente rilevato da parte attrice, l'attività di discovery economico- finanziaria cui sarebbe stato tenuto il el corso del giudizio è stata ampiamente deficitaria, CP_1 generando opacità in ordine all'effettiva consistenza delle sue risorse e così ostacolando le valutazioni dell'A.G. in punto di mantenimento della sig.ra . Parte_1
A tal ultimo riguardo, la determinazione in ordine alla debenza o meno, da parte del di un CP_1 mantenimento in favore dell'odierna attrice resta comunque possibile, atteso il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi4.
Ebbene, nel caso di specie il compendio documentale acquisito consente a questa A.G. di apprezzare adeguatamente la fattispecie concreta e dunque di determinarsi sotto il profilo economico. I redditi dichiarati dal sig. le partecipazioni societarie detenute, le cariche di cui è risultato CP_1 titolare in diverse società, il comportamento omissivo manifestato durante il giudizio quanto alla discovery delle proprie condizioni economico-patrimoniali e gli importanti costi fissi che egli sostiene dimostrano la significativa asimmetria tra le risorse di cui dispone il convenuto e quelle nella disponibilità dell'attrice che – sole – certamente non le consentono di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio o, addirittura, quello cui avrebbe potuto ambire tenuto conto delle risorse disponibili del nucleo familiare.
A tal ultimo riguardo, infatti, giova rammentare l'insegnamento della corte di legittimità che, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, ha precisato come il parametro di riferimento debba essere non già lo stile di vita effettivamente goduto dalla coppia ma piuttosto quello potenzialmente godibile avuto riguardo alle risorse disponibili5.
Tanto premesso tenuto in debito conto ex art 337 sexies c.c. il vantaggio che deriva alla moglie dall'assegnazione dell'immobile di proprietà del marito -per l'acquisto del quale il marito ha sottoscritto un contratto di mutuo con rateo mensile di 4.223,00 euro- delle importanti spese condominiali ordinarie dell'immobile, del fatto che il sig. ha reperito per sé altra sistemazione CP_1 abitativa (dei cui costi non ha fornito prova) degli importanti oneri di mantenimento per i due figli maggiori avuti da precedente relazione , nonché del contributo paterno al mantenimento di
[...]
pare equo e congruo porre a carico del sig. n assegno mensile nella misura di euro CP_2 CP_1
2.600,00 euro mensili con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, data in cui il marito si è allontanato dalla casa famigliare.
Le spese di lite Le parti sono addivenute a determinazioni condivise relativamente alla separazione personale, all'esercizio della responsabilità genitoriale all'assegnazione della casa famigliare ed al contributo perequativo per la minore, sono reciprocamente soccombenti rispetto alla determinazione della misura di contribuzione nelle spese extra assegno della minore ed il marito è soccombente sulla domanda ex art 156 c.c. di cui ha chiesto il rigetto. Tenuto conto dell'adesione del marito alla proposta conciliativa del Tribunale, della quantificazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento nonché della censurabile condotta processuale tenuta dal marito per cui, nonostante i rilievi giudiziali in ordine alla lacunosità della documentazione prodotta ex art. 473bis 12 c.p.c., non ha provveduto ad integrare la documentazione concernente le proprie condizioni economiche, deve essere condannato al pagamento di ½ delle Controparte_1 spese processuali da calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
18
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 13 aprile 2017 a Milano atto iscritto agli
[...] atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Milano anno 2017, atto n 460, parte I reg 1;
2) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte della moglie
3) Conferma l'affido della figlia minore nata a Milano il [...], in [...] via condivisa ai genitori;
4) Prende atto dell'accordo dei genitori ad individuare un professionista per il supporto congiunto nella genitorialità che verrà scelto dalla madre e comunicato al padre con ripartizione dei costi secondo la percentuale che verrà indicata per le spese extra assegno ( ad oggi 70,/30) costi comunque rimborsabili dalle assicurazioni delle parti
5) Conferma che continui ad abitare con la mamma nella casa famigliare, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica;
6) Conferma l'assegnazione della casa famigliare, sita in Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, alla madre,;
7) Conferma che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, starà con il CP_2 papà:
• Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
• Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
• Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
• Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà;
• Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
8) Conferma, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026, base di calcolo aprile 2026);
9) Dispone che il padre sostenga nella misura del 100% le spese scolastiche della minore come sotto trascritte e che i genitori concorrano nelle restanti spese extra assegno nella misura del
19 70% il padre e del 30% la madre, come nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)
20 per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di importo mensile pari a 2.600,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026, base di calcolo aprile 2026);
11) Conferma che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
12) condanna alla rifusione di ½ delle spese di lite sostenute dalla moglie, Controparte_1 nella misura di euro 3.600,00 oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante 1/2 ;
13) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Milano 25 giugno 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ex multis Cass., 18 agosto 1994, n. 7437; Cass., 14 agosto 1997, n. 7630; Cass., 29 marzo 2000, n. 3792; Cass., 22 settembre 2011, n. 19349. 2 Cfr. ex multis Cass, sent. 952/2023; Cass. sent. 14343/2023
15 3 Cfr doc. 7 dal quale risulta un debito residuo di 455.544,29 euro
16 4 Cfr. Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051
17 5 Cfr. Cass., 13 gennaio 2023, n. 952 secondo cui “Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente […] Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott.ssa Delmonte Chiara Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa nella camera di consiglio del 25/6/2025, promossa con ricorso depositato in data 8/08/2024:
(C.F ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Via Boeri AN Battista 11, Milano (MI), assistita, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv. Massimo Mascheroni ed Ester Viola, domiciliata presso il primo giusta procura in atti PARTE ATTRICE nei confronti di (C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giosuè Leocata, presso il quale elettivamente domiciliato giusta procura in atti. PARTE CONVENUTA
Atti comunicati al PM in data 11 settembre 2024
OGGETTO: Separazione Conclusioni precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 18 giugno 2025
I procuratori danno atto che i genitori sono in accordo ad individuare un professionista per il supporto congiunto nella genitorialità che verrà scelto dalla madre e comunicato al padre con ripartizione dei costi secondo la percentuale che verrà indicata per le spese extra assegno ( ad oggi 70,/30) costi comunque rimborsabili dalle assicurazioni delle parti Parte attrice così precisa le conclusioni voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi, per i motivi tutti di cui in narrativa, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
1 2) Confermare i provvedimenti temporanei con riferimento ad , al suo mantenimento e CP_2 assegnazione della casa famigliare;
disporre che il SI. provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie;
CP_1
3) disporre a carico del SI. un assegno di mantenimento in favore della SI.ra , CP_1 Parte_1 con riserva di meglio quantificare sulla base delle produzioni di parte resistente e di quanto dovesse altrimenti emergere, dell'importo di Euro 4.000 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: aprile 2024). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.
5) ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
6) condannare il SI. al pagamento delle spese ed onorari del presente procedimento. CP_1
7) invitare il SI. nell'interesse della figlia minore , a fornire riscontro alle CP_1 CP_2 comunicazioni della SI.ra con tempestività e spirito collaborativo. Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, anticipazioni ed onorari del presente giudizio.
* IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede sin d'ora di ammettersi prova per interpello e testi, sui seguenti capitoli:
“Vero che la SI.ra in data 04.06.2024 sottoscriveva la proposta irrevocabile Persona_1 di locazione immobiliare relativamente alla casa sita in Via Vaina n. 12, piano 4 in Milano, unitamente al SI. come da doc. 30 che si rammostra?” Controparte_1
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano;
Persona_1
- Si chieda al SI. c/o Studio Porta Romana 2 S.r.l., Corso di Porta Romana n. 97 Testimone_1
Milano;
“Vero che nel maggio 2024 la SI.ra dimorava in Via Tullio Cicerone n. 14 in Persona_1
Milano?”
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano Persona_1
“Vero che in data 14 febbraio 2024 la SI.ra ha pernottato con il SI. Persona_1 CP_1 presso l'AC Hotel Atlantic di Milano?”
[...]
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano;
Persona_1
“Vero che in data 12 maggio 2024 il SI. si intratteneva in effusioni con la SI.ra Controparte_1 all'interno del parco di Monza come da doc. 7 e doc. 29 che si rammostrano?” Persona_1
Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 12 maggio 2024 il SI. ntrava al civico 14 di Via Tullio Cicerone Controparte_1 in Milano, dove il giorno precedente aveva accompagnato in scooter la SI.ra ” Persona_1
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che il SI. e la SI.ra in data 11 maggio 2024 davanti Controparte_1 Persona_1 all'ingresso n. 9 dello stadio San Siro di Milano si scambiavano effusioni come da doc. 7 e doc. 29 che si rammostrano?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
- Si chieda alla SI.ra c/o Via Pomponazzi n. 1/a - Milano Persona_1
9 Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic SInature CA 3 Email_1
Serial#: 131ed8f
2 “Vero che la SI.ra in data 11 maggio 2024 alle 22. 52 davanti al civico 14 di Persona_1
Via Tullio Cicerone si baciava con il SI. ?” Controparte_1
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 19 maggio 2024 il SI. permaneva all'interno del civico 14 di Via Tullio CP_1
Cicerone dalle ore 8.52 alle ore 10.56?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che in data 19 maggio 2024 il SI. consumava un aperitivo con la SI.ra CP_1 Per_1 all'interno di Villa D'este, in Cernobbio, alla Via Regina n. 40?”
- Si chieda al SI. c/o Quantial S.r.l., Piazza IV Novembre n. 7, Milano Testimone_2
“Vero che il SI. ha percepito un entry bonus per l'anno 2024 pari ad Euro Controparte_1
50.000,00 da parte della CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.a.”
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
“Vero che il SI. in qualità di dipendente della BNP Paribas Cardif vita compagnia Controparte_1 di assicurazione e riassicurazione s.p.a. gode di una retribuzione variabile pari al 50% della retribuzione annua lorda”?
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
“Vero che il SI. in qualità di dipendente della BNP Paribas Cardif vita compagnia Controparte_1 di assicurazione e riassicurazione s.p.a. ha in concessione d'uso un'autovettura aziendale Tesla modello 3?”
- Si chieda al Dott. c/o BNP Paribas Cardif vita compagnia di assicurazione e Testimone_3 riassicurazione s.p.a. in Milano, Piazza Lina Bo Bardi n. 3
* Posto che il resistente non ha rispettato l'obbligo di produzione documentale in ambito reddituale, patrimoniale, finanziario e più in generale economico si richiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia:
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. delle copie delle CU alle seguenti società IPeFE;
CP_3 CP_4 Controparte_5
; ; relative agli anni fiscali 2022, 2023, 2024 e a quanto Controparte_6 CP_7 Controparte_8 corrisposto al SI. CP_1
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. della copia della CU alla società Posta Italiane SPA per il reddito conseguito dal SI. Controparte_1 nell'anno 2023;
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. della copia della CU relativa all'anno fiscale 2024 relativa al SI. o, in mancanza, delle CP_1 disposizioni di pagamento da parte di in favore del SI. Controparte_9 CP_1
- ordinare l'esibizione in giudizio ai sensi degli artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ. degli estratti conto corrente e dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni agli Istituti bancari e di credito presso cui il SI. ha acceso conti correnti e/o avviato rapporti finanziari;
Controparte_1
- ordinare indagini, anche a mezzo polizia economico-tributaria sui redditi, patrimonio, rapporti finanziari e bancari del SI. nonché sul suo tenore di vita, essendo tutti elementi Controparte_1 rilevanti ed essenziali ai fini delle domande economiche ed istruttorie fin qui svolte. Peraltro controparte produce parzialmente (doc. 5 comparsa) la sentenza n. 6962/2016 pubblicata il 06.06.206 nel procedimento di divorzio congiunto Rg. n. 17904/2016 - Tribunale di Milano sezione
3 IX Civile, tra il SI. e la SI.ra . Si chiede ordine di esibizione al Controparte_1 Controparte_10
SI. della sentenza n. 6962/2016 pubblicata il 06.06.206 nel procedimento di Controparte_1 divorzio congiunto Rg. n. 17904/2016 - Tribunale di Milano sezione IX Civile, tra il SI. CP_1
e la SI.ra o, in subordine, l'acquisizione d'ufficio dal procedimento Rg. n.
[...] Controparte_10
17904/2016 - Tribunale di Milano sezione IX Civile.
* Parte ricorrente si oppone e chiede il rigetto, con ogni miglior formula, di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte e, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le istanze istruttorie avanzate ex adverso venissero integralmente ovvero parzialmente ritenute ammissibili, chiede di essere ammessa a prova contraria, e formula i seguenti capitoli di prova: 1)Vero che la SI.ra , dalla data di assunzione presso e fino all' anno Parte_1 Controparte_11
2017 conseguiva avanzamenti di carriera, ed in particolare, nell'anno 2011, diventava responsabile dell'Ufficio Pianificazione e Controllo e, nel 2016, responsabile dell'Ufficio Central Project;
2) Vero che dal rientro in azienda, successivo al periodo di maternità, la SI.ra non Parte_1 presentava candidature per posizioni lavorative apicali;
3) Vero che, durante tutto il rapporto di matrimonio tra i SIg.ri e Parte_1 CP_1
la SI.ra frequentava abitualmente la SI.ra sia in contesti
[...] Parte_2 Controparte_10 quotidiani che ludici, senza che la SI.ra nulla eccepisse;
Parte_1
4) Vero che la SI.ra trascorreva le vacanze con la signora ed i figli e Parte_1 Pt_2 Per_2
AN;
5) Vero che la SI.ra in data 26 aprile 2024 trascorreva la giornata in Persona_1 compagnia del PO presso l'Enterprise Hotel in Corso Sempione a Milano;
6) Vero che la SI.ra attualmente risiede in Via Pomponazzi n.1/a, in Milano;
Persona_1
7) Vero che, come da doc. 10 allegato al ricorso ex art. 473-bis.12, 473-bis.47, depositato CP_1 l'08.08.2024 che si rammostra al teste, il SI. chiedeva al SI. avviare la pratica per CP_1
l'emissione di una fideiussione di importo pari ad Euro 11.700,00 in favore della proprietaria dell'immobile sito in via Vaina n.12 milano;
8) Vero che la SI.ra rinunciava al trasferimento presso l'immobile sito in Via Persona_1
Vaina n.12, optando per un trasferimento in Via Pomponazzi n.1/a e, pertanto, non richiedeva al sig.
la fideiussione relativa al contratto di affitto dell'immobile sito in Via Vaina n.12. Controparte_1
Sui capitoli di prova 1 e 2 si indica il teste c/o C.so Como, 17, Testimone_4 Controparte_11
Milano; Sui capitoli di prova 3 e 4 si indica come teste la SI.ra , residente in [...]
Cappuccini 20/A, Como;
Sui capitoli di prova 5 e 6 si indica come teste la SI.ra residente in [...]
Pomponazzi n.1/A, Milano;
Sul capitolo di prova 7 si indica il SI. c/o Intesa San Paolo, Milano;
Testimone_6
Sul capitolo di prova 8 si indica come teste la SI.ra residente in [...]
Pomponazzi n.1/A, Milano. Il Giudice
Parte convenuta così precisa le conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, così statuire anche in sede presidenziale: 1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
4 2) La figlia minore viene affidata in via condivisa ai genitori con collocamento CP_2 prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Milano, Via Boeri Gianbattista n. 11;
3) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni della figlia . CP_2
4) Per le decisioni quotidiane e/o di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore presso il quale la minore dimora al momento della questione;
i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente le questioni sanitarie e ad evitare comportamenti che mettano a rischio la salute e/o la sicurezza e/o il benessere della figlia.
5) Disporre, salvo diverso migliore accordo tra le parti, che la figlia starà con il padre con le seguenti modalità: Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà; Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
6) Porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026).
7) Disporre che le spese straordinarie non comprese nell'assegno di mantenimento per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, sono così specificate in conformità alle Linee guida del Tribunale di Milano qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal S.S.N; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante, pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal S.S.;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N., ovvero previsti dal S.S.N. ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione
5 scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione in istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in e all'estero, stage CP_8 sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia. Il genitore che intende effettuare una spesa straordinaria da concordare dovrà inviare all'altro una richiesta scritta a mezzo raccomandata o con mail, l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni successivi alla richiesta. Qualora l'importo della spesa extra mantenimento fosse superiore ad euro 500,00, ciascun genitore provvederà a versare direttamente la propria quota al percipiente ovvero ad anticiparla all'altro genitore ovvero in caso di anticipazione dell'intero importo da parte del padre potrà eventualmente portarla a conguaglio con la quota spesa da rimborsare alla madre. 8) rigettare le domande di mantenimento In via istruttoria:
-Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova per testi così come formulati nella memoria ex art.473 bis 17, comma secondo, c.p.c. del 7 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente trascritta.
-Ci si oppone alle istanze istruttorie avverse.
-Quantomeno con compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell'adesione alla proposta dell'Ill.mo Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 13 aprile 2017 a Milano (iscritto nell'atto n. 0460, pt. 1, serie del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano). Dalla loro unione, in data 7 settembre 2018, è nata CP_2
Con ricorso del 8 agosto 2024, la sig. ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 dei coniugi e che la stessa fosse addebitata all'odierna parte convenuta.
6 A sostegno di tale ultima domanda, l'attrice ha allegato la violazione, da parte del convenuto, degli obblighi matrimoniali di assistenza morale e materiale e, segnatamente, dell'obbligo di fedeltà, avendo il asseritamente intrattenuto relazioni extraconiugali tali da determinare il CP_1 definitivo ed irreversibile venir meno dell'affectio coniugalis. In relazione alla figlia minore, la sig. ha chiesto l'affidamento condiviso con il padre Parte_1 di il collocamento prevalente della bambina presso di sé, l'assegnazione della casa CP_2 familiare sita in via AN Battista Boeri 11 e la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlia secondo una precisa scansione;
sotto il profilo economico, l'attrice ha chiesto, infine, porsi a carico del convenuto, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e di mantenimento per sé, un assegno mensile complessivo pari ad euro 8.000,00 ( 4.000, 00 per la minore oltre al 100% delle spese extra assegno e 4.000,00 per sé). Sotto tale ultimo profilo, la sig. ha rappresentato la sperequazione reddituale tra lei ed Parte_1 il marito, nonché le rinunce professionali cui ha dovuto far fronte, nella totale assenza di collaborazione del marito, per potersi occupare della bambina e dunque la spettanza del mantenimento personale da parte del convenuto. Con memoria del 10 dicembre 2024, il sig. i è costituito ritualmente in giudizio, chiedendo CP_1 la separazione personale dei coniugi e il rigetto della domanda di addebito della stessa. Da tale ultimo punto di vista, il convenuto ha allegato la graduale disaffezione dell'attrice che avrebbe assunto, dopo la nascita della bambina, un comportamento sempre più scostante nei suoi confronti, così determinando la disgregazione della coppia: la sig. , infatti, avrebbe sovente preferito Parte_1 al marito la propria famiglia d'origine, trascorrendovi unitamente alla bambina anche periodi di tempo prolungati – come durante la pandemia – ed estromettendo volutamente il convenuto da tali frequentazioni. Per quanto riguarda poi l'allegata violazione dell'obbligo di fedeltà, il sig. ha respinto CP_1 recisamente le accuse di aver intrattenuto relazioni extraconiugali con altre donne, ritenendo tali allegazioni del tutto sfornite di riscontri probatori. Sotto il profilo della responsabilità genitoriale, il convenuto ha chiesto l'affidamento condiviso di il suo collocamento paritetico – a settimane alterne – presso ciascun genitore o, in CP_2 subordine, quello prevalente presso la madre. Sotto il profilo economico, il convenuto ha chiesto invece porsi a proprio carico un contributo al mantenimento di nella misura di euro 350,00 mensili, in caso di collocamento paritetico CP_2 della bambina presso ciascun genitore, o di euro 700 mensili in caso di collocamento prevalente presso la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Milano. Il sig. ha da ultimo chiesto rigettarsi la domanda di mantenimento in favore della parte CP_1 attrice, osservando – da un lato – che la sua mancata progressione di carriera non fosse addebitabile all'accudimento di - affidata peraltro in gran parte alla scuola materna e alla baby sitter CP_2
- e dall'altro che, in ogni caso, la sig. dispone di risorse e mezzi tali da garantire, per Parte_1 sé e per la bambina, il mantenimento del medesimo tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al collocamento prevalente di presso la madre e CP_2 all'assegnazione a quest'ultima della casa familiare;
sotto il profilo economico, l'attrice e il convenuto hanno concordato fissarsi il contributo paterno al mantenimento di nella CP_2
7 misura di euro 1300 mensili, ma le parti non sono riuscite ad addivenire ad una determinazione condivisa per quel che riguarda il mantenimento della sig. . Parte_1
Il Giudice Delegato ha allora proposto ”di valutare l'ipotesi, previa rinuncia alla domanda di addebito, di convertire il rito introducendo anche la domanda di divorzio con previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo tra i 1.800,00 2.000,00 da versarsi per la durata di 12 mesi in un'unica soluzione a titolo di una tantum”. Il convenuto ha dichiarato di accettare, rendendosi così disponibile all'elargizione una tantum della somma complessiva di euro 24.000,00; l'attrice si è invece riservata di meglio valutare la proposta conciliativa. Il Giudice Delegato ha pertanto rinviato il procedimento, sostituendo l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. e assegnando termine per il deposito di note scritte. L'attrice, con nota del 25.2.2025, ha dichiarato di rifiutare la proposta conciliativa avanzata per quel che riguarda il profilo economico, insistendo nelle proprie pretese ed istanze istruttorie già formulate. Il convenuto ha invece ribadito nuovamente la propria disponibilità a dare seguito alla proposta giudiziale. Con ordinanza del 17/ 25.3.2025 IL Giudice Delegato ha così provveduto
Letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa, Lette altresì le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti in data 25.02.2025, adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti Devono essere recepite in provvedimenti temporanei le concordi determinazioni dei genitori con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale su come declinate all'udienza CP_2 del 18 febbraio 2025 e trascritte in dispositivo in quanto conformi all'interesse della bambina e coerenti con le allegazioni in atti. In detta udienza i genitori si era detti in accordo anche con riferimento all'assegnazione della casa famigliare di Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, di proprietà del padre, alla madre, nonché al versamento di un contributo perequativo per il mantenimento della minore di 1.300,00 euro al mese. Le ragioni del disaccordo attengono:
- Alla percentuale di contribuzione dei genitori nelle spese extra assegno per la minore;
- Alla contribuzione del padre nelle spese condominiali della casa famigliare assegnata alla madre;
- Al riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie. In detta udienza erano emerse le seguenti proposte: La madre chiede che il padre contribuisca nella misura del 75% nelle spese condominiali ordinarie e nelle spese straordinarie coma da Linee guida e nella misura del 100% nelle spese scolastiche Il padre offre di contribuire nella misura del 70% in tutte le spese straordinarie e nelle spese condominiali ordinarie Il giudice propone alle parti di valutare l'ipotesi, previa rinuncia alla domanda di addebito, di convertire il rito introducendo anche la domanda di divorzio con previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie di importo tra i 1.800,00 2.000,00 da versarsi per la durata di 12 mesi in un'unica soluzione a titolo di una tantum. Parte convenuta ha accettato la proposta anche con riferimento all'importo di 2.000,00 euro per l'importo complessivo di 24.000,00 euro Parte attrice ha chiesto termine per valutare la proposta .
8 La difesa attrice ha evidenziato la necessità di provare a ragionare in termini transattivi anche con riferimento alla domanda risarcitoria che la moglie ha intenzione di presentare. Il Tribunale ne ha condiviso l'opportunità illustrando alle parti le peculiarità del procedimento risarcitorio ed i profili relativo alla prova del danno conseguenza dell'asserito illecito. Nelle note di udienza depositate il 25 febbraio 2025il marito ha ribadito di accettare la proposta, mentre la moglie no.
*** Quanto alla casa famigliare. Deve essere ordinato al marito, vista l'assegnazione della casa famigliare alla moglie, di allontanarsene entro il termine ultimo del 1° aprile 2025. In difetto di accordo, le spese condominiali ordinarie, per legge, devono essere sostenute per intero dalla madre assegnataria. Le spese condominiali straordinarie seguono il titolo di proprietà.
Quanto alla contribuzione nelle spese extra assegno e al mantenimento della moglie. Evidente è il divario economico e reddituale tra i coniugi, come evidenti sono i vantaggi derivanti alla moglie dall'assegnazione della casa famigliare ex art. 337-sexies c.c. di proprietà del marito e gli speculari oneri che gravano sul marito proprietario. Più nel dettaglio: La moglie (cfr. disclosure e documentazione allegata):
• Lavora come Project Manager presso l'ufficio “Strategic Projects & Demand” in
[...]
e percepisce mensilmente uno stipendio netto di circa 3.000 euro (cfr. PF2021 che CP_11 registra un reddito complessivo pari ad € 65.803; PF2022, € 68.104; PF2023, € 82.033), oltre a un premio di produttività, corrisposto in misura percentuale al raggiungimento di obiettivi annuali, del valore di 5.000 euro lordi;
• È proprietaria di un immobile sito in Milano, via Corio n. 6, che concede in locazione per un canone mensile di 1.580 euro al mese, dal quale va detratta la rata mensile di mutuo gravante sul medesimo immobile, pari a circa 930 euro mensili, oltre alle spese condominiali che ammontano a circa 1.200 euro l'anno;
• È altresì proprietaria dell'immobile sito in Como, via Ambrosoli n. 1, ove risiedono i genitori, e di un'autorimessa, anch'essa nella disponibilità dei genitori della medesima;
• È titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.03.2024 era pari a circa € 5.678. Il marito, inadempiente rispetto all'obbligo di produrre disclosure aggiornata attestante le sue posizioni attive e passive in termini di reddito e patrimonio con conseguente valutazione ex art 116 c.p.c., ha dichiarato di essere:
• Collaboratore, a partire da maggio 2021 (quando ha cessato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di e sino all'attuale Controparte_13 posizione lavorativa (ricoperta da febbraio 2024), di una serie di imprese, tutte operanti nel settore assicurativo (cfr. CU depositate con memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., soltanto a seguito dell'eccezione di parte attrice). In particolare, il CP_1
- nel 2021 ha ricevuto da AI OM Ita un ammontare lordo di 7.072 euro;
9 - nel 2022 ha ricevuto da IP FE LT un ammontare lordo di 62.400 euro, da AI OM Ita un ammontare lordo di 21.216 euro, da GA UL un ammontare lordo di 1.514 euro;
- nel 2023 ha percepito da un reddito da lavoro dipendente con contratto Controparte_14
a tempo determinato pari a 45.287 euro lordi, da AI OM Ita un ammontare lordo di 31.824 euro, da Executive TE un ammontare lordo di 7.306 euro, da un CP_3 ammontare lordo di 14.768 euro e da un ammontare lordo di 9.590 euro. Controparte_5
• Dirigente, assunto a tempo indeterminato a partire da febbraio 2024, presso BNP Paribas/Cardif, che gli riconosce una RAL di 310.000 euro e una retribuzione mensile di oltre 12.000 euro netti mensili (cfr. PF2021 che registra un reddito complessivo pari ad € 374.741; PF2022, € 257.015; PF2023, € 73.359; PF2024, € 102.981), alla quale deve aggiungersi una componente variabile, che – secondo la prospettazione di parte attrice – è costituita da un bonus annuale percepito in caso di raggiungimento degli obiettivi pari a 130.000 euro lordi, oltre al cd. entry bonus pari a 50.000 euro, mentre secondo il convenuto “l'eventuale bonus dovrebbe essere versato in modo rateizzato in un arco temporale di 4 anni, ciò significa che quand'anche fosse riconosciuto la rata annuale non sarebbe superiore ad Euro 40.000 lordi, con decorrenza dall'anno 2025” (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c.). Alcun supporto probatorio è stato tuttavia fornito rispetto a detta componente.
• Titolare, come attestato dalla scheda personale estratta dal Registro Imprese depositata da parte attrice (cfr. doc. 32), di cariche/qualifiche in tre società risultando, in particolare, consigliere procuratore speciale della liquidatore per la Open Insurance S.r.l. e Controparte_9 amministratore della (rispetto alla quale detiene una partecipazione Controparte_5 societaria pari al 33%), senza tuttavia che sia possibile definirne l'incidenza (seppur indubbia) sulla sua condizione economica, stante l'assenza di alcuna allegazione/documentazione fornita dal sul punto. Dalla medesima scheda risulta altresì che egli sia stato in anni recenti CP_1 titolare di cariche/qualifiche anche presso altre società (Quadra Assicurazioni Vita S.p.A.;
[...]
; Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
; Quadra Assicurazione Controparte_18 Controparte_14
S.p.A.), tutte attualmente cancellate, rispetto a molte delle quali il convenuto ha omesso di precisare sia l'effettivo ruolo in esse svolto sia quanto eventualmente percepito in ragione del ruolo ricoperto.
• Titolare di due conti corrente accesi presso Intesa Sanpaolo, l'uno (cointestato con la madre) con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 6.943 e l'altro con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 5.411, di un conto corrente acceso presso Fineco, il cui saldo attivo al 31.12.2024 era pari ad € 15.643, oltre che di un patrimonio investito presso Intesa Sanpaolo, il cui controvalore al 31.12.2024 era pari a circa € 180.056 per il deposito n. 0021488 (cointestato con la madre) e a circa € 129.631 per il deposito n. 06704664. Quanto al patrimonio immobiliare, il si è limitato a rappresentare di aver venduto nel 2021 CP_1 la casa di , ottenendo 215.000 euro netti (100.000 dei quali restituiti alla madre che lo Per_3 aveva aiutato nell'acquisto) e di essere attualmente proprietario della casa familiare, sita in Milano, via Boeri, nonché di altro immobile, sito in Monzambano, per una quota pari all'8%. Di tale patrimonio il convenuto non ha fornito alcun supporto probatorio. Il ha dichiarato, infine, di dover sostenere le seguenti spese fisse: CP_1
10 - 2.000 euro a titolo di mantenimento dei figli AN e , avuti dal precedente Per_2 matrimonio, sebbene dalla sentenza di divorzio (prodotta in modo incompleto con il doc. 5) risulti un contributo paterno determinato in complessivi 1.000 euro mensili (500 euro a figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie relative agli stessi, nonché 100 euro mensili a titolo di assegno divorzile a favore della madre di AN e;
Per_2
- 2.350 euro mensili a titolo di mutuo per la casa di intestata alla ex moglie, ove AN e vivono;
Per_2
- 4.223 euro mensili a titolo di mutuo per la casa familiare sita in Milano, via Boeri assegnata alla moglie. Ciò posto, evidente è l'incompletezza della documentazione economica depositata dal convenuto, Co rispetto al quale non può dirsi adempiuto l'obbligo di informare compiutamente l' in ordine alla titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote sociali, come prescritto dalla lett. b dell'art. 473-bis.12 c.p.c. con conseguente valutazioen ex art 116 c.p.c. del comportamento omissivo. IL Tribunale, sul punto, aderisce al consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051).
In ogni caso, alla luce dell'equilibrio delle posizioni economico-reddituali delle parti come sopra ricostruito, tenuto conto dell'età di e delle sue esigenze personali, nonché dei tempi di CP_2 permanenza della stessa con e presso entrambi i genitori, fermo il contributo paterno nel mantenimento ordinario di , quantificato, sull'accordo delle parti, in 1.300,00 euro CP_2 mensili, deve ritenersi equo e congruo porre a carico del padre l'obbligo di contribuire nel pagamento delle spese scolastiche relative alla minore in ragione del 100% e di concorrere nel pagamento delle spese straordinarie in ragione del 70%, residuando il restante 30% a carico della madre. L'AUU dovrà continuare ad essere ad essere percepito per intero dalla madre. Con riferimento, invece, all'assegno di mantenimento in favore della moglie, considerata l'evidente disparità economico-reddituale tra i coniugi, deve ritenersi equo e congruo porre a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie la somma mensile di 2.400,00 euro, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali. Come noto, infatti, l'onerato può dedurre ai fini fiscali dal proprio reddito la quota corrispondente all'assegno di mantenimento pagata al coniuge (vedi art. 10, lett. c, T.U.I.R. L. 22/12/1986 n. 917); mentre il coniuge deve corrispondere, detraendolo dallo stesso, la quota di tassazione ex lege.
Quanto alle istanze istruttorie. Non sono ammissibili i capitoli di prova articolati dalle parti, in quanto vertenti su circostanze generiche, valutative, irrilevanti e in ogni caso documentali o da provarsi documentalmente.
11 Stante la mancata ammissione dei capitoli di prova orale articolati dal convenuto, la richiesta formulata dall'attrice di essere ammessa a prova contraria sui capitoli ammessi di controparte si palesa ex se divenuta priva di rilevanza. Altrettanto inammissibile, in quanto superflua, è la richiesta di parte attrice di ordinare l'esibizione delle informazioni economico-reddituali del convenuto. In particolare:
- Quanto alle CU relative ai redditi percepiti negli anni 2022, 2023 e 2024 per le collaborazioni intrattenute con le società IPe FE, CP_3 CP_4 Controparte_5
Lanet Smart IT, , nonché con sono state CP_7 Controparte_8 Controparte_14 ampiamente indicate le collaborazioni intrattenute o le cariche sociali ricoperte dal CP_1 di cui il convenuto ha omesso di allegare alcuna precisazione, fornendo una ricostruzione della propria posizione reddituale inevitabilmente incompleta e poco chiara e quindi suscettibile di valutazione ex art. 116 c.p.c.;
- Quanto agli estratti di conto corrente e dei rapporti finanziari degli ultimi tre anni, si osserva che il pur sollecitato da controparte, ha depositato interamente gli estratti conto dei CP_1 conti correnti sopra menzionati relativi agli anni 2022, 2023 e 2024;
- Quanto, infine, alla sentenza di divorzio, non può che farsi riferimento all'estratto acquisito agli atti, che sebbene dia conto soltanto parzialmente dei rapporti con l'ex coniuge, evidenzia, per quanto qui interessa, una contribuzione del al mantenimento degli altri due figli. CP_1
Per le medesime ragioni deve ritenersi infondata, in quanto irrilevante ai fini del decidere, la richiesta di parte attrice di disporre indagini economico-patrimoniali anche per il tramite della Polizia tributaria sulla situazione economica del convenuto. Deve, infatti, osservarsi come la documentazione acquisita agli atti mette in evidenza gli elementi necessari a ricostruire, seppur approssimativamente e nonostante le rilevanti omissioni di cui il convenuto si è reso autore, l'equilibrio economico delle parti. In tale ottica, deve essere quindi rammentato che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051).
Quanto all'ulteriore corso del procedimento. La causa è matura per la decisione senza necessità di procedere nell'istruttoria richiesta. Il procedimento deve, pertanto, essere rinviato ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 ss. c.p.c.:
1) Dà atto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in data 18 febbraio 2025;
2) Affida la figlia minore nata a Milano il [...], in [...] condivisa ai Persona_4 genitori;
3) Dispone che continui ad abitare con la mamma nella casa famigliare, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica;
4) Assegna la casa famigliare, sita in Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, alla madre, con termine ultimo al padre per allontanarsene al 1° aprile 2025;
12 5) Dispone che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, starà con il CP_2 papà:
• Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
• Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
• Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
• Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà;
• Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
6) Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026);
7) Dispone che il padre sostenga nella misura del 100% le spese scolastiche della minore come sotto trascritte e che i genitori concorrano nelle restanti spese extra assegno nella misura del 70% il padre e del 30% la madre, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte (…)
8) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di importo mensile pari a 2.400,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione aprile 2026);
9) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
10) Respinge le istanze di prova articolate dalle parti;
11) Rinvia il procedimento ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. all'udienza del 29 aprile 2025 ore 11.30
All'udienza del 29 aprile 2025, le parti hanno concordemente richiesto un breve rinvio con fissazione di nuova udienza ex art. 127 ter c.p.c., essendo emerse serie proposte conciliative per la definizione consensuale del procedimento. L'udienza è stata dunque rinviata ed è stato assegnato termine per il deposito di note scritte. Con nota del 29 maggio 2025, parte attrice, con riferimento all'assegno di mantenimento a sé destinato, ha insistito nelle proprie originarie pretese mentre ha rinunciato alla domanda di addebito della separazione personale. Sotto il profilo della genitorialità, censurando la condotta di controparte consistita nell'aver – nei giorni di propria spettanza e in assenza di una soluzione abitativa alternativa
13 – fatto pernottare presso l'abitazione dell'ex moglie, ha chiesto di essere supportata, CP_2 unitamente al da un percorso terapeutico di sostegno alla genitorialità. CP_1
Il convenuto, con nota del 29 aprile 2025, ribadendo la propria adesione alla proposta conciliativa giudiziale emersa all'udienza del 18 febbraio 2025, ha chiesto trattenersi la causa in decisione. Il Giudice Delegato, preso atto delle diverse posizioni delle parti in ordine al mantenimento della sig.
e della rinuncia di quest'ultima alla domanda di addebito, ha rinviato il procedimento Parte_1 all'udienza del 18 giugno 2025. All'udienza del 18 giugno 2025, le parti hanno dato atto di aver individuato concordemente un professionista per il supporto alla genitorialità. Il Giudice Delegato ha dunque invitato i procuratori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente sulle stesse;
all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
***** Il materiale probatorio. Come già ritenuto dal giudice delegato il compendio probatorio in atti è sufficiente a fondare una motivata pronuncia senza che sia necessario procedere nell'istruttoria richiesta da parte attrice ex artt. 473-bis.2, co. 2 e/o 210 Cod. Proc. Civ con riferimento alla posizione economica e patrimoniale del marito (le istanze istruttorie relative alla domanda di addebito, come reiterate in sede di precisazione delle conclusioni sopra trascritte, sono superflue ai fini della decisione vista la rinuncia alla domanda di addebito).
La domanda di separazione. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c .e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
La domanda di addebito.
La moglie ha rinunciato alla domanda di addebito inizialmente proposta.
L'esercizio della responsabilità genitoriale, l'assegnazione della casa famigliare ed il mantenimento della minore. Gli assetti concordati dai genitori come già recepiti in provvedimenti temporanei costituiscono, nel contesto dato, il miglior assetto relazionale, abitativo ed economico per la minore e devono, pertanto, essere definitivamente recepiti in sentenza. Al fine di rendere maggiormente fluida la comunicazione tra genitori in coerenza con l'affido condiviso disposto e nell'interesse di che inevitabilmente ha reagito alla separazione Persona_5 dei genitori e necessita, quantomeno nella fase iniziale, di avere risposte educative coerenti in entrambi i contesti genitoriali, i procuratori all'udienza del 18 giugno 2025 hanno dato atto dell'impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di supporto nella genitorialità con costi sostenuti nella misura percentuale di contribuzione nelle spese extra assegno che verrà stabilita dal tribunale. Il Collegio non può che prendere favorevolmente atto della proattiva attivazione de genitori nell'interesse della figlia.
14 Unico aspetto controverso riferibile ad attiene alla contribuzione dei genitori nelle spese CP_2 extra assegno: la madre chiede la contribuzione paterna nella misura del 100% mentre il padre nella misura del 70% con il restante 30% a carico della madre Fatte proprie le valutazioni sopra trascritte dal giudice delegato e tenute a mente le valutazioni sotto dettagliate con riferimento alla complessiva valutazione delle capacità economiche dei coniugi con riferimento alla domanda ex articolo 156 c.c. avanzata dalla moglie, il Collegio conferma a carico del padre l'obbligo di sostenere nella misura del 100% tutte le spese scolastiche della bambina (
[...]
è scritta alla scuola Zolla che richiede oltre al pagamento della retta mensile, anche il CP_2 pagamento di attività extra curricolari integrate con il programma didattico), mentre tutte le altre spese come da linee guida approvate e sottoscritte dal Tribunale di Milano il 10 giugno 2025 (modificative delle precedenti) riportate in dispositivo, dovranno essere sostenute dal padre nella misura del 70% e dalla madre nella misura del 30%
Il mantenimento della sig. ex art 156 c.c. Parte_1
A riguardo, a fronte di una proposta conciliativa che prevedeva porsi a carico del sig. CP_1
l'elargizione una tantum di una somma di 24.000,00 euro, la sig. ha rifiutato insistendo Parte_1 nelle proprie pretese e perciò chiedendo la corresponsione di un assegno mensile a titolo di mantenimento nella misura di 4.000,00 euro. Ai fini della determinazione della spettanza di un assegno di mantenimento e della sua eventuale quantificazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., occorre aver riguardo alla disponibilità o meno da parte del coniuge richiedente di “redditi adeguati”, ovvero tali da garantire la preservazione del medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio1: come noto, infatti, la separazione personale – diversamente dal divorzio - non comporta il venir meno degli effetti del vincolo coniugale e dei relativi obblighi matrimoniali, ma unicamente la cessazione dell'obbligo di coabitazione ed una diversa modulazione dell'obbligo personale di fedeltà, rimanendo pertanto impregiudicato l'obbligo di solidarietà materiale così come vigente in costanza di matrimonio2.
A riguardo, con produzioni documentali del 7.11.2024, la sig. ha adempiuto Parte_1 all'obbligo di disclosure economica previsto dall'art. 473bis 12 c.p.c. dichiarando quanto compendiato nell'ordinanza del 25.3.2025 e cioè:
• “di lavorare come Project Manager presso l'ufficio “Strategic Projects & Demand” in
[...]
e di percepire mensilmente uno stipendio netto di circa 3.000 euro (cfr. PF2021 che CP_11 registra un reddito complessivo pari ad € 65.803; PF2022, € 68.104; PF2023, € 82.033), oltre a un premio di produttività, corrisposto in misura percentuale al raggiungimento di obiettivi annuali, del valore di 5.000 euro lordi;
• di essere proprietaria di un immobile sito in Milano, via Corio n. 6, che concede in locazione per un canone mensile di 1.580 euro al mese, dal quale va detratta la rata mensile di mutuo gravante sul medesimo immobile, pari a circa 930 euro mensili, oltre alle spese condominiali che ammontano a circa 1.200 euro l'anno;
• di essere altresì proprietaria dell'immobile sito in Como, via Ambrosoli n. 1, ove risiedono i genitori, e di un'autorimessa, anch'essa nella disponibilità dei genitori della medesima;
• di essere titolare di un conto corrente acceso presso Intesa Sanpaolo, il cui saldo attivo al 31.03.2024 era pari a circa € 5.678”. La situazione economico-finanziaria dell'attrice, per quanto agiata, appare fortemente sperequata rispetto a quella del convenuto. Quest'ultimo, seppur in maniera incompleta, ha rappresentato la propria situazione economico- finanziaria nei termini illustrati dall'ordinanza del 25.3.2025, di seguito riportati:
• “Collaboratore, a partire da maggio 2021 (quando ha cessato di ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di e sino all'attuale Controparte_13 posizione lavorativa (ricoperta da febbraio 2024), di una serie di imprese, tutte operanti nel settore assicurativo (cfr. CU depositate con memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c., soltanto a seguito dell'eccezione di parte attrice). In particolare, il CP_1
- nel 2021 ha ricevuto da AI OM Ita un ammontare lordo di 7.072 euro;
- nel 2022 ha ricevuto da IP FE LT un ammontare lordo di 62.400 euro, da AI OM Ita un ammontare lordo di 21.216 euro, da GA UL un ammontare lordo di 1.514 euro;
- nel 2023 ha percepito da un reddito da lavoro dipendente con contratto Controparte_14
a tempo determinato pari a 45.287 euro lordi, da AI OM Ita un ammontare lordo di 31.824 euro, da Executive TE un ammontare lordo di 7.306 euro, da un CP_3 ammontare lordo di 14.768 euro e da un ammontare lordo di 9.590 euro. Controparte_5
• Dirigente, assunto a tempo indeterminato a partire da febbraio 2024, presso BNP Paribas/Cardif, che gli riconosce una RAL di 310.000 euro e una retribuzione mensile di oltre 12.000 euro netti mensili (cfr. PF2021 che registra un reddito complessivo pari ad € 374.741; PF2022, € 257.015; PF2023, € 73.359; PF2024, € 102.981)
• Titolare di due conti corrente accesi presso Intesa Sanpaolo, l'uno (cointestato con la madre) con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 6.943 e l'altro con saldo attivo al 31.12.2024 pari a circa € 5.411, di un conto corrente acceso presso Fineco, il cui saldo attivo al 31.12.2024 era pari ad € 15.643, oltre che di un patrimonio investito presso Intesa Sanpaolo, il cui controvalore al 31.12.2024 era pari a circa € 180.056 per il deposito n. 0021488 (cointestato con la madre) e a circa € 129.631 per il deposito n. 06704664.”.
• Il ha dichiarato, infine, di dover sostenere le seguenti spese fisse: CP_1
- 2.000 euro a titolo di mantenimento dei figli AN e , avuti dal precedente Per_2 matrimonio, sebbene dalla sentenza di divorzio (prodotta in modo incompleto con il doc. 5) risulti un contributo paterno determinato in complessivi 1.000 euro mensili (500 euro a figlio) oltre al 75% delle spese straordinarie relative agli stessi ( forfettizzate nell'importo di 1.800,00 euro mensili), nonché 100 euro mensili a titolo di assegno divorzile a favore della madre di AN e;
Per_2
- 2.350 euro mensili a titolo di mutuo per la casa di intestata alla ex moglie, ove AN e vivono;
Per_2
- 4.223 euro mensili a titolo di mutuo per la casa familiare sita in Milano, via Boeri assegnata alla moglie3”. Il convenuto, adottando una condotta processuale censurabile di cui si terrà certamente conto ai fini dell'art. 116 c.p.c. e in punto di determinazione delle spese di lite, non si è invece premurato di fornire alcun riscontro probatorio per quel che attiene a:
• la componente reddituale variabile che – secondo la prospettazione di parte attrice – è costituita da un bonus annuale percepito in caso di raggiungimento degli obiettivi pari a 130.000 euro lordi, oltre al cd. entry bonus pari a 50.000 euro, mentre secondo il convenuto
“l'eventuale bonus dovrebbe essere versato in modo rateizzato in un arco temporale di 4 anni, ciò significa che quand'anche fosse riconosciuto la rata annuale non sarebbe superiore ad Euro 40.000 lordi, con decorrenza dall'anno 2025” (cfr. memoria ex art. 473-bis.17, comma 2, c.p.c);
• la titolarità di cariche/qualifiche in tre società - emersa dalla scheda personale estratta dal Registro Imprese depositata da parte attrice (cfr. doc. 32) secondo cui il ivestirebbe CP_1 il ruolo di consigliere procuratore speciale della liquidatore per la Open Controparte_9
Insurance S.r.l. e amministratore della società questa in cui il convenuto Controparte_5 detiene una partecipazione pari al 33% - rispetto alle quali il on ha fornito alcuna CP_1 allegazione/documentazione;
• la titolarità di cariche/qualifiche presso altre società attualmente cancellate (Quadra Assicurazioni Vita S.p.A.; ; Controparte_15 Controparte_16
;
[...] Controparte_17 Controparte_18 [...]
Quadra Assicurazione S.p.A.) – anch'essa emersa dalla medesima scheda CP_14 personale estratta dal Registro delle Imprese e depositata da parte attrice (doc. 32) – rispetto a cui, in molti casi, il convenuto ha omesso di precisare sia l'effettivo ruolo in esse svolto sia quanto eventualmente percepito in ragione del ruolo ricoperto;
• la consistenza del suo patrimonio immobiliare: a riguardo il si è limitato a CP_1 rappresentare di aver venduto nel 2021 la casa di ottenendo 215.000 euro netti Per_3
(100.000 dei quali restituiti alla madre che lo aveva aiutato nell'acquisto) e di essere attualmente proprietario della casa familiare, sita in Milano, via Boeri, nonché di altro immobile, sito in Monzambano, per una quota pari all'8%, senza tuttavia fornire alcun riscontro probatorio a sostegno di tali allegazioni. Com'è evidente e come puntualmente rilevato da parte attrice, l'attività di discovery economico- finanziaria cui sarebbe stato tenuto il el corso del giudizio è stata ampiamente deficitaria, CP_1 generando opacità in ordine all'effettiva consistenza delle sue risorse e così ostacolando le valutazioni dell'A.G. in punto di mantenimento della sig.ra . Parte_1
A tal ultimo riguardo, la determinazione in ordine alla debenza o meno, da parte del di un CP_1 mantenimento in favore dell'odierna attrice resta comunque possibile, atteso il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi4.
Ebbene, nel caso di specie il compendio documentale acquisito consente a questa A.G. di apprezzare adeguatamente la fattispecie concreta e dunque di determinarsi sotto il profilo economico. I redditi dichiarati dal sig. le partecipazioni societarie detenute, le cariche di cui è risultato CP_1 titolare in diverse società, il comportamento omissivo manifestato durante il giudizio quanto alla discovery delle proprie condizioni economico-patrimoniali e gli importanti costi fissi che egli sostiene dimostrano la significativa asimmetria tra le risorse di cui dispone il convenuto e quelle nella disponibilità dell'attrice che – sole – certamente non le consentono di mantenere il medesimo tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio o, addirittura, quello cui avrebbe potuto ambire tenuto conto delle risorse disponibili del nucleo familiare.
A tal ultimo riguardo, infatti, giova rammentare l'insegnamento della corte di legittimità che, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, ha precisato come il parametro di riferimento debba essere non già lo stile di vita effettivamente goduto dalla coppia ma piuttosto quello potenzialmente godibile avuto riguardo alle risorse disponibili5.
Tanto premesso tenuto in debito conto ex art 337 sexies c.c. il vantaggio che deriva alla moglie dall'assegnazione dell'immobile di proprietà del marito -per l'acquisto del quale il marito ha sottoscritto un contratto di mutuo con rateo mensile di 4.223,00 euro- delle importanti spese condominiali ordinarie dell'immobile, del fatto che il sig. ha reperito per sé altra sistemazione CP_1 abitativa (dei cui costi non ha fornito prova) degli importanti oneri di mantenimento per i due figli maggiori avuti da precedente relazione , nonché del contributo paterno al mantenimento di
[...]
pare equo e congruo porre a carico del sig. n assegno mensile nella misura di euro CP_2 CP_1
2.600,00 euro mensili con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, data in cui il marito si è allontanato dalla casa famigliare.
Le spese di lite Le parti sono addivenute a determinazioni condivise relativamente alla separazione personale, all'esercizio della responsabilità genitoriale all'assegnazione della casa famigliare ed al contributo perequativo per la minore, sono reciprocamente soccombenti rispetto alla determinazione della misura di contribuzione nelle spese extra assegno della minore ed il marito è soccombente sulla domanda ex art 156 c.c. di cui ha chiesto il rigetto. Tenuto conto dell'adesione del marito alla proposta conciliativa del Tribunale, della quantificazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento nonché della censurabile condotta processuale tenuta dal marito per cui, nonostante i rilievi giudiziali in ordine alla lacunosità della documentazione prodotta ex art. 473bis 12 c.p.c., non ha provveduto ad integrare la documentazione concernente le proprie condizioni economiche, deve essere condannato al pagamento di ½ delle Controparte_1 spese processuali da calcolarsi sulla liquidazione complessiva di 7.200,00, oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante ½.
18
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide: 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in data 13 aprile 2017 a Milano atto iscritto agli
[...] atti di matrimonio presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Milano anno 2017, atto n 460, parte I reg 1;
2) Prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte della moglie
3) Conferma l'affido della figlia minore nata a Milano il [...], in [...] via condivisa ai genitori;
4) Prende atto dell'accordo dei genitori ad individuare un professionista per il supporto congiunto nella genitorialità che verrà scelto dalla madre e comunicato al padre con ripartizione dei costi secondo la percentuale che verrà indicata per le spese extra assegno ( ad oggi 70,/30) costi comunque rimborsabili dalle assicurazioni delle parti
5) Conferma che continui ad abitare con la mamma nella casa famigliare, anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica;
6) Conferma l'assegnazione della casa famigliare, sita in Milano, via Boeri Gian Battista n. 11, alla madre,;
7) Conferma che, salvo ogni diverso e migliore accordo tra i genitori, starà con il CP_2 papà:
• Il periodo scolastico: il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino dopo e a fine settimane alternati con la mamma dalle ore 18:00 del venerdì fino alla domenica sera alle ore 21:30, dopo cena;
• Le vacanze estive: con ciascun genitore tre settimane da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno, di cui due consecutive e una no;
in ogni caso, i genitori dovranno comunicare preventivamente l'uno all'altro l'esatto indirizzo di destinazione e di soggiorno della figlia;
• Le vacanze natalizie: ad anni alterni con un genitore dalla fine delle lezioni scolastiche al giorno 30.12 fino alle ore 17:00 e con l'altro dal 30.12 alle ore 17:00 fino alla ripresa dell'attività scolastica;
in caso di disaccordo, Natale 2025 il primo periodo con la mamma;
• Le vacanze pasquali: dalla fine delle lezioni fino alla sera della Pasqua con un genitore e dalla fine della Pasqua fino alle riprese delle lezioni con l'altro genitore;
in caso di disaccordo, Pasqua 2025 il primo periodo con il papà;
• Le altre vacanze e sospensioni scolastiche: secondo il criterio di prossimità con il fine settimana.
8) Conferma, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento della minore versando alla madre, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, l'importo mensile di 1.300,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026, base di calcolo aprile 2026);
9) Dispone che il padre sostenga nella misura del 100% le spese scolastiche della minore come sotto trascritte e che i genitori concorrano nelle restanti spese extra assegno nella misura del
19 70% il padre e del 30% la madre, come nelle seguenti spese extra assegno, individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione)
20 per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
10) Pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, in via anticipata entro il 20 di ogni mese, un assegno di mantenimento di importo mensile pari a 2.600,00 euro, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025, oltre rivalutazione di legge (prima rivalutazione maggio 2026, base di calcolo aprile 2026);
11) Conferma che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla madre;
12) condanna alla rifusione di ½ delle spese di lite sostenute dalla moglie, Controparte_1 nella misura di euro 3.600,00 oltre spese generali oneri fiscali e previdenziali di legge con compensazione del restante 1/2 ;
13) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge Milano 25 giugno 2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Maria Laura Amato
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Francesca Ruggiero
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr ex multis Cass., 18 agosto 1994, n. 7437; Cass., 14 agosto 1997, n. 7630; Cass., 29 marzo 2000, n. 3792; Cass., 22 settembre 2011, n. 19349. 2 Cfr. ex multis Cass, sent. 952/2023; Cass. sent. 14343/2023
15 3 Cfr doc. 7 dal quale risulta un debito residuo di 455.544,29 euro
16 4 Cfr. Cass., Sez. I, 12.01.2017, n. 605; Cass., Sez. I 5.11.2007, n. 23051
17 5 Cfr. Cass., 13 gennaio 2023, n. 952 secondo cui “Le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione dell'adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente […] Il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando, piuttosto che la cessazione del godimento diretto di particolari beni, il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro”.