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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2045/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2045/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARRIGONI Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. n. , P.IVA n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. TRAINA DAVIDE e dall'avv. MUGNAIONI COSIMO, elettivamente domiciliata come in atti PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1- Accertare l'operatività della polizza e la piena validità del contratto assicurativo n. 71522650/88
stipulato in data 01.07.2014 dal signor con Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
, ora;
[...] Controparte_1 2- Per l'effetto, condannare a corrispondere a favore di parte attrice, signora Controparte_1
, in qualità di erede designato, la somma pari ad € 90.623,69 Parte_1
(novantamilaseicentoventitrè/69), quale premio risultante e, dovuto al beneficiario, in caso di morte dell'assicurato. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. pagina 1 di 8
3- Condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., per la mancata sua adesione alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice. In via istruttoria:
- Qualora ritenuta necessaria, ammettere CTU medica, atta alla disamina della documentazione medica relativa al signor ed oggetto di contestazione. Pt_2
* Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito, nonché di indicare testimoni nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Si insiste in ogni caso nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositate in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre alle spese ed onorari della procedura di mediazione obbligatoria.
Per Controparte_1 In via principale, accertata la violazione dell'art. 1892 c.c. da parte del Sig. , rigettare Parte_2 le domande formulate dall'erede/beneficiaria NO , in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondata in fatto e/o in diritto, in accoglimento dell'eccezione di violazione dolosa o gravemente colposa dell'art. 1892 c.c. formulata dalla convenuta;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice non ritenesse sufficiente l'eccezione di violazione dell'art. 1892 c.c. per impedire l'accoglimento delle domande attoree, accertare la violazione dell'art. 1892 c.c. da parte del Sig. e, per l'effetto, Parte_2 annullare il contratto assicurativo n. 71522650/88 LungaVita Basic, stipulato in data 01.07.2014 dal signor con , ora e rigettare Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 conseguentemente le domande formulate da parte attrice;
In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese oltre oneri e accessori di legge.
In via istruttoria, Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice ritenesse la documentazione prodotta non sufficiente a dimostrare quale fosse lo stato di salute del Sig. al momento di sottoscrizione della Polizza, si Pt_2 chiede che quest'ultimo, previa revoca del decreto n. 281 del 17.1.2024, voglia ordinare alla società
con sede legale in Gravedona (CO), Via Pelascini n. 2, quale società che CP_1 Controparte_4 gestisce l'Ospedale Generale di Zona “Moriggia - Pelascini” , di: “ esibire ogni cartella clinica, certificato medico e/o qualsiasi documento, relativo alle visite, agli esami, ai controlli e agli interventi eseguiti presso la predetta struttura dal Sig. fino alla data del decesso, ovvero sino alla data che Pt_2 l'Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere in via principale, previo accertamento dell'operatività della polizza e la piena
[...] validità del contratto assicurativo sulla vita n. 71522650/88 stipulato in data Controparte_2
01.07.2014 da con , ora , la condanna di Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima al pagamento in suo favore, quale erede designato del contraente deceduto, della somma pari ad € 90.623,69 (novantamilaseicentoventitrè/69), quale premio dovuto al beneficiario, in caso di morte dell'assicurato;il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., per la mancata sua adesione alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva in fatto quanto segue:
- in data 01.07.2014 il signor marito della , sottoscriveva con Parte_2 Parte_1 Controparte_1
(nel 2014 ), filiale di Biassono (MB), la polizza assicurativa
[...] Controparte_3 Controparte_2 per il caso di morte n. 71522650/88, (tariffa 11T), a favore di terzo, avente durata decennale sino all'01.07.2024 (Doc. 1);
- il capitale assicurato risultava pari ad € 100.000,00, con rata premio pari ad € 757,00;
- inizialmente, venivano designati quali eredi dello stipulante la moglie ed i quattro figli mentre, in data
02.05.2018 il signor a modifica di quanto stipulato in data 01.07.2014, designava quale unico Pt_2 erede in caso di morte la sola moglie, ed, solo in sua mancanza, i figli (Doc. 2); Parte_1
- il signor in fase di sottoscrizione della polizza ed avanti l'agente assicurativo di Pt_2 CP_3 Biassono, apponeva la propria firma su tutti i documenti che l'assicuratore gli sottoponeva, necessari per la stipula della polizza, dichiarando le patologie mediche di cui soffriva (nello specifico ipertensione arteriosa) ed, a sua conoscenza, alla data dell'01.07.2014, riportate nel relativo modulo sottoscritto sia dal cliente che dall'agente assicurativo (Doc. 3);
- nessuna visita medica o altro accertamento medico venivano richiesti dalla compagnia assicurativa a carico dello stipulante in sede di sottoscrizione della polizza;
- infatti, il signor era cliente assicurato sin dall'anno 1987, avendo in più di Parte_2 CP_1 CP_ trenta anni stipulato diverse polizze assicurative con l'odierna convenuta ( , e CP_6
, sempre per il tramite dell'agenzia sita in Biassono;
CP_2 CP_1
- in data 07.01.2021 il signor decedeva;
Parte_2
- sino alla data del decesso, le rate di premio della polizza assicurativa sono sempre Controparte_2 state regolarmente pagate;
- l'erede, a seguito del decesso dell'assicurato, provvedeva a darne comunicazione a
[...]
, allegando tutta la documentazione medica richiesta dalla compagnia assicurativa e, Controparte_7 chiedendo nel contempo che quest'ultima provvedesse al pagamento del relativo premio, ammontante ad € 90.623,69 (Doc. 4);
- veniva altresì allegata anche la relazione medica richiesta da controparte, redatta in data 28.04.2021 dal medico di base del signor Dr.ssa (Doc. 5); Pt_2 Persona_1
- con comunicazione datata 08.10.2021, respingeva ogni richiesta di pagamento, Controparte_1 adducendo che “il signor in sede di sottoscrizione del contratto non ha dichiarato informazioni Pt_2 rilevanti in merito al proprio stato di salute, informazioni che se dichiarate non avrebbero dato luogo alla conclusione del contratto” (Doc. 6);
pagina 3 di 8 - nello specifico, veniva contestato allo stipulante di aver omesso di comunicare informazioni relative al proprio stato di salute, poiché nella medesima data di stipula della polizza, 01.07.2014, il signor Pt_2 si era sottoposto presso l'Ospedale di Desio, ad un semplice esame di controllo e routine, consistente in una TAC Addome Completo (Doc. 7), stante la patologia di ipertensione arteriosa di cui il de cuius soffriva;
- con comunicazione del 28.01.2022 l'attrice a mezzo procuratore inviava formale contestazione al diniego di indennizzo (Doc. 8);
- in data 01.06.2022, perveniva ulteriore riscontro di diniego da parte della compagnia assicurativa, adducendo ulteriori motivazioni al rifiuto al pagamento (Doc. 9);
- pertanto, in data 10.10.2022 si provvedeva a contestare nuovamente quanto sostenuto da
[...]
(Doc. 10) e si incaricava il Dr. , specialista in medicina legale e in CP_1 Persona_2 nefrologia, di redigere perizia medica di parte (Doc. 11) che veniva inoltrata in data 24.10.2022 alla compagnia assicurativa (Doc. 12);
- a seguito del predetto invio, pur sollecitata (Doc. 13), non perveniva più alcun riscontro da parte di
; Controparte_1
- pertanto, in data 23.01.2023 veniva depositata avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, istanza di mediazione obbligatoria (Doc. 14), rubricata al n. 47/2023, assegnata al
Mediatore Avv. Alessandra Casati, con primo incontro fissato per la data del 21.02.2023 (Doc. 15);
- in data 20.02.2023 inviava alla scrivente ed all'organismo di mediazione, il Controparte_1 mancato accoglimento all'invito alla mediazione (Doc. 16);
- in data 21.02.2023 veniva svolto l'incontro fissato, con conseguente redazione di verbale di primo incontro negativo per mancata comparizione della parte invitata (Doc. 17), obbligando così parte attrice ad adire l'intestata Autorità per la tutela dei propri diritti. Nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa ricostruzione fattuale, specificando Controparte_1 che la sottoscrizione della polizza da parte del signor era avvenuta non il 1° luglio 2014 come Pt_2 riferito da controparte, atteso che quella è solo la data a partire dalla quale la Polizza produce i suoi effetti (cfr. Doc. 3, pagg. 7 – 8), ma non coincide con la data di emissione che invece è il 25 luglio
2014 (cfr. Doc. 3, pagg. 7 – 8) e di sottoscrizione che è il 29 luglio 2014. Aggiungeva la convenuta che il Sig. prima di sottoscrivere la Polizza, in risposta al questionario contenente numerose domande Pt_2 relative al suo stato di salute (Doc. 5), aveva dato risposta negativa, dichiarando quindi di non aver mai sofferto di malattie dell'apparato urinario e dell'apparato osteo articolare, nonché di non essere mai stato ricoverato, neppure per un giorno, in Case di Cura o Ospedali, dichiarando soltanto di far uso di farmaci per la pressione alta (cfr. ancora Doc. 5). Le risposte fornite al Questionario da parte del Sig. erano anche state confermate dal medesimo all'atto di sottoscrivere la Polizza in data 29 luglio Pt_2
2014. Affermava quindi che, diversamente da quanto dichiarato dal signor lo stesso alla CP_1 Pt_2 data del rilascio delle dichiarazioni sul proprio stato di salute aveva già subito diversi accertamenti medici, tra cui, una ecografia all'apparato urologico, una TAC addominale ed, infine, un ricovero ospedaliero per una patologia al rene sinistro, eventi tutti mai comunicati alla compagnia assicurativa.
Concludeva pertanto la convenuta, chiedendo in via principale di accertarsi la violazione dell'art. 1892
c.c. da parte del Sig. e quindi rigettare le domande formulate dall'erede/beneficiaria Parte_2
, in accoglimento dell'eccezione di violazione dolosa o gravemente colposa dell'art. Parte_1
1892 c.c.; in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1892 c.c., chiedeva disporsi l'annullamento il contratto assicurativo n. 71522650/88 con conseguente rigetto delle domande attoree. Controparte_2 pagina 4 di 8 Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
⃰ La domanda attore è infondata e come tale va respinta. Parte attrice ha chiesto il pagamento dell'indennizzo in tesi dovuto in forza del contratto di assicurazione sulla vita stipulato con CP_1
dal canto suo ha resistito alla pretesa attorea deducendo, in principalità, la sussistenza delle CP_1 condizioni di cui all'art. 1892 c.c. La norma citata, come è noto, disciplina l'ipotesi in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, abbia reso all'assicuratore, con dolo o colpa grave, dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze influenti sulla manifestazione del consenso da parte di quest'ultimo, non consentendogli di avere una chiara percezione del rischio da assicurare.
Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni dell'assicurato costituiscono causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Ordinariamente, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11115 del 10/06/2020), il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell'assicurato (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1166 del 21/01/2020). Con riferimento all'esattezza della dichiarazione resa dallo stipulante, è dato incontrovertibile (in quanto chiaramente emergente dal testo della polizza assicurativa) che lo stesso aveva riferito, al momento della conclusione del contratto di assicurazione, di non aver all'epoca “sofferto di disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione” (cfr. doc. 3 fasc. conv.). Prima di verificare se tale dichiarazione assume, come sostenuto dalla convenuta, i connotati di falsità e reticenza di cui all'art. 1892 c.c., occorre in via preliminare chiarire un altro punto controverso della vertenza, ovvero quale sia la data di sottoscrizione e stipula del contratto di assicurazione.
Mentre parte attrice sostiene che il contratto è stato sottoscritto il 1.07.2014, fin dalla CP_1 costituzione in giudizio, ha sostenuto che il 1 luglio 2014 costituisca la data di produzione degli effetti del contratto, ma che la polizza sia stata emessa (cioè stampata per la sottoscrizione) il 25 luglio 2014 e quindi sottoscritta in data 29 luglio 2014. Ciò emergerebbe in via documentale dall'esame del Doc. 3, pag. 11, dove l'incaricato alla consegna della Polizza dichiara che “le firme che precedono sono state apposte in mia presenza e di aver consegnato la polizza il giorno 29.7.2014, ore 17:00, in Biassono”. Ritiene il Tribunale che la attestazione sopra riportata, recante la data del 29.07.2014 ore 17.00 si riferisca non solo, come sostenuto dalla difesa attorea, al momento della consegna della polizza, ma anche a quella della firma. Sicuramente – ed è ciò che rileva nel caso in esame – la data del 29.07.2014 si riferisce al momento in cui ha ribadito che “le dichiarazioni circa il proprio stato di Parte_2 salute, rese sugli appositi questionari, sono complete e veritiere”, attestando altresì che a quel tempo pagina 5 di 8 egli “non ha sofferto disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione” (cfr. Doc. 3, pag. 11). Effettivamente si conviene con la difesa della convenuta che una simile richiesta da parte di CP_1 non avrebbe avuto alcun senso se tra il momento di compilazione del Questionario e di ricezione del
Modulo e quello di sottoscrizione della Polizza non fosse decorso un certo lasso di tempo.
Avuto quindi riguardo alla data del 29.07.2014 come momento rilevante per accertare lo stato di consapevolezza dello stipulante in ordine al proprio stato di salute si deve ora passare ad esaminare la documentazione medica posta alla base dell'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_1
Emerge dai documenti di causa che, rispondendo al questionario assicurativo, ha Parte_2 risposto negativamente alle seguenti domande: a) Quesito sub. Lett. f): “ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato urinario”? (cfr. Doc. 5, pag. 6); b) Quesito sub. Lett. h): “ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato osteo articolare…”? (cfr. Doc. 5, pag. 6); c) Quesito sub. Num. 9): “è mai stato ricoverato in Case di Cura, Ospedali anche in regime di Day Hospital”? (cfr. Doc. 5, pag. 6). Poi, come già detto sopra, lo stipulante in data 29.07.2014 ha quindi confermato che le “dichiarazioni circa il proprio stato di salute, rese sugli apposti questionari sono complete e veritiere, attestando altresì che da quell'epoca ad oggi non ha sofferto disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione.” Egli ha quindi dichiarato, assumendone ogni responsabilità ai sensi di polizza, che dall'epoca della sottoscrizione del questionario alla data del 29.07.2014, non aveva sofferto di alcun disturbo o malattia, subito operazioni o accertamenti sanitari o intrapreso cure di alcun genere, né di essere stato ricoverato per qualsiasi ragione.
Si tratta, evidentemente, di dichiarazione non veritiera.
Emerge, invero, dall'esame della cartella clinica del signor (doc. 6 fasc. conv.) che: Pt_2
- in data 30 luglio 2014, lo stesso era stato ricoverato presso l'ospedale di Gravedona per un carcinoma al rene sinistro (cfr. Doc. 6, pag. 1, diagnosi di accoglimento: “K RENE SX”);
- in data 21 luglio 2014 (cfr. Doc. 6, pag. 27), lo stipulante aveva presentato una richiesta di radiografia del torace, nella cui parte dedicata alle notizie cliniche si legge “nefrectomia”;
- e, ancora, che in data 21 luglio 2014, il Sig. aveva dato il proprio consenso ad eseguire un Pt_2 intervento chirurgico di “nefrectomia renale sinistra” (cfr. Doc. 6, pag. 35) ed effettuato delle indagini preoperatorie, nelle quali era stata diagnosticata la presenza di un carcinoma al rene sinistro (cfr. scheda anestesiologica a pag. 33 del Doc. 6, dove si legge “DIAGNOSI: K rene sx”;
- che inoltre in data 1° luglio 2014, alle ore 9:18 (dunque nella stessa data in cui, secondo le prospettazioni attoree, il Sig. avrebbe sottoscritto la Polizza), il Sig. si era sottoposto a una Pt_2 Pt_2
TAC addominale presso l'Ospedale di Desio (cfr. Doc. 6, pag. 47). Inoltre, sempre dall'esame della citata cartella Clinica (cfr. Doc. 6, pag. 2), all'interno dell'Anamnesi patologica prossima, si legge “in seguito a riscontro di Urea 95 e creatinina 2.1. esegue eco app. urinario con neoformazione renale sinistra. Successiva TC”. Pertanto, dalla citata documentazione medica emerge che prima della TAC addominale – e quindi prima della data in cui secondo le prospettazioni attoree la Polizza sarebbe stata sottoscritta – il Sig.
(a) si fosse sottoposto ad ecografia;
(b) fosse a conoscenza di soffrire di insufficienza renale Pt_2 cronica (dimostrata dai valori anomali di Urea e creatinina) ; (c) fosse consapevole di soffrire di eteroplasia renale, riscontrata durante l'ecografia, la quale peraltro è indice della presenza di un tumore. pagina 6 di 8 Ciò a parere del Tribunale è sufficiente per ritenere sussistenti i presupposti escludenti il diritto all'indennizzo indicati dall'art. 1892 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1892 c.c., “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave…”. Pertanto, affinché tale disposizione possa essere applicata è necessario che sussistano i tre seguenti requisiti: i. dichiarazioni inesatte o reticenze da parte dell'assicurato; ii. rilevanza delle reticenze e/o delle dichiarazioni inesatte per l'assicuratore; iii. dolo o colpa grave dell'assicurato nel rilasciare le dichiarazioni inesatte o nel tenere la condotta reticente.
Si ritiene, invece, irrilevante quanto pervicacemente sostenuto dalla difesa attorea secondo cui il signor sino all'esito di tutti gli accertamenti medici e quindi sino almeno all'agosto 2014, non abbia Pt_2 avuto contezza dell'esistenza e della gravità della patologia che lo aveva colpito. Ciò che rileva, ai fini di causa, è la circostanza, provata, che lo stipulante non abbia fatto menzione all'atto di sottoscrizione del questionario e della conferma dello stesso avvenuta in data 29.07.2014, degli accertamenti medici eseguiti in precedenza (cfr. Cass. Civ., n. 8895/2020, secondo cui “Correttamente è stato osservato che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di
"tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte
o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. 4682/1999), così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (Cass. 27578/2011)”). Quanto all'elemento soggettivo, pur escludendosi il dolo, non essendo emersa alcuna circostanza in tal senso, non può d'altra parte che ritenersi la sussistenza in capo al contraente della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto i precedenti accertamenti sanitari integra una grossolana negligenza nella rappresentazione del rischio, rimanendo del tutto irrilevante che lo stipulante godesse al tempo di buona salute.
Nemmeno può ritenersi che la reticenza non sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. È, invece, evidente che, proprio per la rilevanza dei precedenti, ove gli stessi fossero stati conosciuti da la società avrebbe negato la stipulazione della polizza o l'avrebbe resa a condizioni diverse o CP_1 comunque avrebbe potuto chiedere allo stipulante di sottoporsi ad un esame medico al fine di verificare la sussistenza del rischio o di assumerlo a condizioni differenti. Si rileva da ultimo che secondo la giurisprudenza, perché la reticenza o la dichiarazione inesatta sia rilevante non è necessario che questa ricada sul fatto che ha poi dato origine al sinistro. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, deve ritenersi ininfluente ai fini dell'art. 1892 c.c. ogni questione sulla qualificabilità delle circostanze taciute o inesattamente dichiarate come cause o concause dell'evento: l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore non viene modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 5519 del 12/11/1985, ord. n. 19520 del 04/08/2017 e da ultimo pagina 7 di 8 Cassazione sentenza n. 24563/2018: “Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro”. Non è pertanto necessario dimostrare la sussistenza di un rapporto causale tra le dichiarazioni dell'assicurato e la verificazione del sinistro, quanto piuttosto un collegamento oggettivo tra la falsità o reticenza delle stesse dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto. Si tratta, peraltro, di un'interpretazione coerente con la ratio della disposizione in commento, volta a tutelare l'assicuratore consentendogli l'esatta conoscenza e valutazione delle condizioni dell'assicurato, onde stabilire con esattezza il rischio e il relativo premio che deve essere corrisposto. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante nello specifico la circostanza che lo stipulante sia deceduto non a causa del carcinoma renale, ma di altra patologia.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice non possa essere accolta, non essendone stati provati i fatti posti alla base e risultando, invece, fondata l'eccezione di violazione colposa ex art 1892 c.c. sollevata dalla convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre
15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Monza, 13.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2045/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ARRIGONI Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F. n. , P.IVA n. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dall'avv. TRAINA DAVIDE e dall'avv. MUGNAIONI COSIMO, elettivamente domiciliata come in atti PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito:
1- Accertare l'operatività della polizza e la piena validità del contratto assicurativo n. 71522650/88
stipulato in data 01.07.2014 dal signor con Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
, ora;
[...] Controparte_1 2- Per l'effetto, condannare a corrispondere a favore di parte attrice, signora Controparte_1
, in qualità di erede designato, la somma pari ad € 90.623,69 Parte_1
(novantamilaseicentoventitrè/69), quale premio risultante e, dovuto al beneficiario, in caso di morte dell'assicurato. Il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. pagina 1 di 8
3- Condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., per la mancata sua adesione alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice. In via istruttoria:
- Qualora ritenuta necessaria, ammettere CTU medica, atta alla disamina della documentazione medica relativa al signor ed oggetto di contestazione. Pt_2
* Con ogni più ampia riserva sia istruttoria che di merito, nonché di indicare testimoni nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Si insiste in ogni caso nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., depositate in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre alle spese ed onorari della procedura di mediazione obbligatoria.
Per Controparte_1 In via principale, accertata la violazione dell'art. 1892 c.c. da parte del Sig. , rigettare Parte_2 le domande formulate dall'erede/beneficiaria NO , in quanto inammissibile e/o Parte_1 infondata in fatto e/o in diritto, in accoglimento dell'eccezione di violazione dolosa o gravemente colposa dell'art. 1892 c.c. formulata dalla convenuta;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice non ritenesse sufficiente l'eccezione di violazione dell'art. 1892 c.c. per impedire l'accoglimento delle domande attoree, accertare la violazione dell'art. 1892 c.c. da parte del Sig. e, per l'effetto, Parte_2 annullare il contratto assicurativo n. 71522650/88 LungaVita Basic, stipulato in data 01.07.2014 dal signor con , ora e rigettare Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 conseguentemente le domande formulate da parte attrice;
In ogni caso, con vittoria di onorari, diritti e spese oltre oneri e accessori di legge.
In via istruttoria, Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Per la denegata e davvero non creduta ipotesi in cui l'Ecc.mo Giudice ritenesse la documentazione prodotta non sufficiente a dimostrare quale fosse lo stato di salute del Sig. al momento di sottoscrizione della Polizza, si Pt_2 chiede che quest'ultimo, previa revoca del decreto n. 281 del 17.1.2024, voglia ordinare alla società
con sede legale in Gravedona (CO), Via Pelascini n. 2, quale società che CP_1 Controparte_4 gestisce l'Ospedale Generale di Zona “Moriggia - Pelascini” , di: “ esibire ogni cartella clinica, certificato medico e/o qualsiasi documento, relativo alle visite, agli esami, ai controlli e agli interventi eseguiti presso la predetta struttura dal Sig. fino alla data del decesso, ovvero sino alla data che Pt_2 l'Ecc.mo Giudice riterrà di giustizia”.
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere in via principale, previo accertamento dell'operatività della polizza e la piena
[...] validità del contratto assicurativo sulla vita n. 71522650/88 stipulato in data Controparte_2
01.07.2014 da con , ora , la condanna di Parte_2 Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima al pagamento in suo favore, quale erede designato del contraente deceduto, della somma pari ad € 90.623,69 (novantamilaseicentoventitrè/69), quale premio dovuto al beneficiario, in caso di morte dell'assicurato;il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma III c.p.c., per la mancata sua adesione alla procedura di mediazione obbligatoria promossa dall'attrice. A sostegno della domanda, l'attrice esponeva in fatto quanto segue:
- in data 01.07.2014 il signor marito della , sottoscriveva con Parte_2 Parte_1 Controparte_1
(nel 2014 ), filiale di Biassono (MB), la polizza assicurativa
[...] Controparte_3 Controparte_2 per il caso di morte n. 71522650/88, (tariffa 11T), a favore di terzo, avente durata decennale sino all'01.07.2024 (Doc. 1);
- il capitale assicurato risultava pari ad € 100.000,00, con rata premio pari ad € 757,00;
- inizialmente, venivano designati quali eredi dello stipulante la moglie ed i quattro figli mentre, in data
02.05.2018 il signor a modifica di quanto stipulato in data 01.07.2014, designava quale unico Pt_2 erede in caso di morte la sola moglie, ed, solo in sua mancanza, i figli (Doc. 2); Parte_1
- il signor in fase di sottoscrizione della polizza ed avanti l'agente assicurativo di Pt_2 CP_3 Biassono, apponeva la propria firma su tutti i documenti che l'assicuratore gli sottoponeva, necessari per la stipula della polizza, dichiarando le patologie mediche di cui soffriva (nello specifico ipertensione arteriosa) ed, a sua conoscenza, alla data dell'01.07.2014, riportate nel relativo modulo sottoscritto sia dal cliente che dall'agente assicurativo (Doc. 3);
- nessuna visita medica o altro accertamento medico venivano richiesti dalla compagnia assicurativa a carico dello stipulante in sede di sottoscrizione della polizza;
- infatti, il signor era cliente assicurato sin dall'anno 1987, avendo in più di Parte_2 CP_1 CP_ trenta anni stipulato diverse polizze assicurative con l'odierna convenuta ( , e CP_6
, sempre per il tramite dell'agenzia sita in Biassono;
CP_2 CP_1
- in data 07.01.2021 il signor decedeva;
Parte_2
- sino alla data del decesso, le rate di premio della polizza assicurativa sono sempre Controparte_2 state regolarmente pagate;
- l'erede, a seguito del decesso dell'assicurato, provvedeva a darne comunicazione a
[...]
, allegando tutta la documentazione medica richiesta dalla compagnia assicurativa e, Controparte_7 chiedendo nel contempo che quest'ultima provvedesse al pagamento del relativo premio, ammontante ad € 90.623,69 (Doc. 4);
- veniva altresì allegata anche la relazione medica richiesta da controparte, redatta in data 28.04.2021 dal medico di base del signor Dr.ssa (Doc. 5); Pt_2 Persona_1
- con comunicazione datata 08.10.2021, respingeva ogni richiesta di pagamento, Controparte_1 adducendo che “il signor in sede di sottoscrizione del contratto non ha dichiarato informazioni Pt_2 rilevanti in merito al proprio stato di salute, informazioni che se dichiarate non avrebbero dato luogo alla conclusione del contratto” (Doc. 6);
pagina 3 di 8 - nello specifico, veniva contestato allo stipulante di aver omesso di comunicare informazioni relative al proprio stato di salute, poiché nella medesima data di stipula della polizza, 01.07.2014, il signor Pt_2 si era sottoposto presso l'Ospedale di Desio, ad un semplice esame di controllo e routine, consistente in una TAC Addome Completo (Doc. 7), stante la patologia di ipertensione arteriosa di cui il de cuius soffriva;
- con comunicazione del 28.01.2022 l'attrice a mezzo procuratore inviava formale contestazione al diniego di indennizzo (Doc. 8);
- in data 01.06.2022, perveniva ulteriore riscontro di diniego da parte della compagnia assicurativa, adducendo ulteriori motivazioni al rifiuto al pagamento (Doc. 9);
- pertanto, in data 10.10.2022 si provvedeva a contestare nuovamente quanto sostenuto da
[...]
(Doc. 10) e si incaricava il Dr. , specialista in medicina legale e in CP_1 Persona_2 nefrologia, di redigere perizia medica di parte (Doc. 11) che veniva inoltrata in data 24.10.2022 alla compagnia assicurativa (Doc. 12);
- a seguito del predetto invio, pur sollecitata (Doc. 13), non perveniva più alcun riscontro da parte di
; Controparte_1
- pertanto, in data 23.01.2023 veniva depositata avanti l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, istanza di mediazione obbligatoria (Doc. 14), rubricata al n. 47/2023, assegnata al
Mediatore Avv. Alessandra Casati, con primo incontro fissato per la data del 21.02.2023 (Doc. 15);
- in data 20.02.2023 inviava alla scrivente ed all'organismo di mediazione, il Controparte_1 mancato accoglimento all'invito alla mediazione (Doc. 16);
- in data 21.02.2023 veniva svolto l'incontro fissato, con conseguente redazione di verbale di primo incontro negativo per mancata comparizione della parte invitata (Doc. 17), obbligando così parte attrice ad adire l'intestata Autorità per la tutela dei propri diritti. Nel costituirsi in giudizio, contestava l'avversa ricostruzione fattuale, specificando Controparte_1 che la sottoscrizione della polizza da parte del signor era avvenuta non il 1° luglio 2014 come Pt_2 riferito da controparte, atteso che quella è solo la data a partire dalla quale la Polizza produce i suoi effetti (cfr. Doc. 3, pagg. 7 – 8), ma non coincide con la data di emissione che invece è il 25 luglio
2014 (cfr. Doc. 3, pagg. 7 – 8) e di sottoscrizione che è il 29 luglio 2014. Aggiungeva la convenuta che il Sig. prima di sottoscrivere la Polizza, in risposta al questionario contenente numerose domande Pt_2 relative al suo stato di salute (Doc. 5), aveva dato risposta negativa, dichiarando quindi di non aver mai sofferto di malattie dell'apparato urinario e dell'apparato osteo articolare, nonché di non essere mai stato ricoverato, neppure per un giorno, in Case di Cura o Ospedali, dichiarando soltanto di far uso di farmaci per la pressione alta (cfr. ancora Doc. 5). Le risposte fornite al Questionario da parte del Sig. erano anche state confermate dal medesimo all'atto di sottoscrivere la Polizza in data 29 luglio Pt_2
2014. Affermava quindi che, diversamente da quanto dichiarato dal signor lo stesso alla CP_1 Pt_2 data del rilascio delle dichiarazioni sul proprio stato di salute aveva già subito diversi accertamenti medici, tra cui, una ecografia all'apparato urologico, una TAC addominale ed, infine, un ricovero ospedaliero per una patologia al rene sinistro, eventi tutti mai comunicati alla compagnia assicurativa.
Concludeva pertanto la convenuta, chiedendo in via principale di accertarsi la violazione dell'art. 1892
c.c. da parte del Sig. e quindi rigettare le domande formulate dall'erede/beneficiaria Parte_2
, in accoglimento dell'eccezione di violazione dolosa o gravemente colposa dell'art. Parte_1
1892 c.c.; in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. 1892 c.c., chiedeva disporsi l'annullamento il contratto assicurativo n. 71522650/88 con conseguente rigetto delle domande attoree. Controparte_2 pagina 4 di 8 Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e respinte le istanze istruttorie, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
⃰ La domanda attore è infondata e come tale va respinta. Parte attrice ha chiesto il pagamento dell'indennizzo in tesi dovuto in forza del contratto di assicurazione sulla vita stipulato con CP_1
dal canto suo ha resistito alla pretesa attorea deducendo, in principalità, la sussistenza delle CP_1 condizioni di cui all'art. 1892 c.c. La norma citata, come è noto, disciplina l'ipotesi in cui il contraente, al momento della conclusione del contratto, abbia reso all'assicuratore, con dolo o colpa grave, dichiarazioni inesatte o reticenti su circostanze influenti sulla manifestazione del consenso da parte di quest'ultimo, non consentendogli di avere una chiara percezione del rischio da assicurare.
Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni dell'assicurato costituiscono causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente, che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore, che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave. Ordinariamente, l'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è a carico dell'assicuratore (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11115 del 10/06/2020), il quale, qualora il sinistro si verifichi prima che sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, può limitarsi a rifiutare il pagamento dell'indennità invocando la violazione di un onere che la legge pone a carico dell'assicurato (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 1166 del 21/01/2020). Con riferimento all'esattezza della dichiarazione resa dallo stipulante, è dato incontrovertibile (in quanto chiaramente emergente dal testo della polizza assicurativa) che lo stesso aveva riferito, al momento della conclusione del contratto di assicurazione, di non aver all'epoca “sofferto di disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione” (cfr. doc. 3 fasc. conv.). Prima di verificare se tale dichiarazione assume, come sostenuto dalla convenuta, i connotati di falsità e reticenza di cui all'art. 1892 c.c., occorre in via preliminare chiarire un altro punto controverso della vertenza, ovvero quale sia la data di sottoscrizione e stipula del contratto di assicurazione.
Mentre parte attrice sostiene che il contratto è stato sottoscritto il 1.07.2014, fin dalla CP_1 costituzione in giudizio, ha sostenuto che il 1 luglio 2014 costituisca la data di produzione degli effetti del contratto, ma che la polizza sia stata emessa (cioè stampata per la sottoscrizione) il 25 luglio 2014 e quindi sottoscritta in data 29 luglio 2014. Ciò emergerebbe in via documentale dall'esame del Doc. 3, pag. 11, dove l'incaricato alla consegna della Polizza dichiara che “le firme che precedono sono state apposte in mia presenza e di aver consegnato la polizza il giorno 29.7.2014, ore 17:00, in Biassono”. Ritiene il Tribunale che la attestazione sopra riportata, recante la data del 29.07.2014 ore 17.00 si riferisca non solo, come sostenuto dalla difesa attorea, al momento della consegna della polizza, ma anche a quella della firma. Sicuramente – ed è ciò che rileva nel caso in esame – la data del 29.07.2014 si riferisce al momento in cui ha ribadito che “le dichiarazioni circa il proprio stato di Parte_2 salute, rese sugli appositi questionari, sono complete e veritiere”, attestando altresì che a quel tempo pagina 5 di 8 egli “non ha sofferto disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione” (cfr. Doc. 3, pag. 11). Effettivamente si conviene con la difesa della convenuta che una simile richiesta da parte di CP_1 non avrebbe avuto alcun senso se tra il momento di compilazione del Questionario e di ricezione del
Modulo e quello di sottoscrizione della Polizza non fosse decorso un certo lasso di tempo.
Avuto quindi riguardo alla data del 29.07.2014 come momento rilevante per accertare lo stato di consapevolezza dello stipulante in ordine al proprio stato di salute si deve ora passare ad esaminare la documentazione medica posta alla base dell'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 1892 c.c. CP_1
Emerge dai documenti di causa che, rispondendo al questionario assicurativo, ha Parte_2 risposto negativamente alle seguenti domande: a) Quesito sub. Lett. f): “ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato urinario”? (cfr. Doc. 5, pag. 6); b) Quesito sub. Lett. h): “ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato osteo articolare…”? (cfr. Doc. 5, pag. 6); c) Quesito sub. Num. 9): “è mai stato ricoverato in Case di Cura, Ospedali anche in regime di Day Hospital”? (cfr. Doc. 5, pag. 6). Poi, come già detto sopra, lo stipulante in data 29.07.2014 ha quindi confermato che le “dichiarazioni circa il proprio stato di salute, rese sugli apposti questionari sono complete e veritiere, attestando altresì che da quell'epoca ad oggi non ha sofferto disturbi, malattie, traumi, subito operazioni, accertamenti sanitari, intrapreso cure di alcun genere, o di essersi ricoverato per qualsivoglia ragione.” Egli ha quindi dichiarato, assumendone ogni responsabilità ai sensi di polizza, che dall'epoca della sottoscrizione del questionario alla data del 29.07.2014, non aveva sofferto di alcun disturbo o malattia, subito operazioni o accertamenti sanitari o intrapreso cure di alcun genere, né di essere stato ricoverato per qualsiasi ragione.
Si tratta, evidentemente, di dichiarazione non veritiera.
Emerge, invero, dall'esame della cartella clinica del signor (doc. 6 fasc. conv.) che: Pt_2
- in data 30 luglio 2014, lo stesso era stato ricoverato presso l'ospedale di Gravedona per un carcinoma al rene sinistro (cfr. Doc. 6, pag. 1, diagnosi di accoglimento: “K RENE SX”);
- in data 21 luglio 2014 (cfr. Doc. 6, pag. 27), lo stipulante aveva presentato una richiesta di radiografia del torace, nella cui parte dedicata alle notizie cliniche si legge “nefrectomia”;
- e, ancora, che in data 21 luglio 2014, il Sig. aveva dato il proprio consenso ad eseguire un Pt_2 intervento chirurgico di “nefrectomia renale sinistra” (cfr. Doc. 6, pag. 35) ed effettuato delle indagini preoperatorie, nelle quali era stata diagnosticata la presenza di un carcinoma al rene sinistro (cfr. scheda anestesiologica a pag. 33 del Doc. 6, dove si legge “DIAGNOSI: K rene sx”;
- che inoltre in data 1° luglio 2014, alle ore 9:18 (dunque nella stessa data in cui, secondo le prospettazioni attoree, il Sig. avrebbe sottoscritto la Polizza), il Sig. si era sottoposto a una Pt_2 Pt_2
TAC addominale presso l'Ospedale di Desio (cfr. Doc. 6, pag. 47). Inoltre, sempre dall'esame della citata cartella Clinica (cfr. Doc. 6, pag. 2), all'interno dell'Anamnesi patologica prossima, si legge “in seguito a riscontro di Urea 95 e creatinina 2.1. esegue eco app. urinario con neoformazione renale sinistra. Successiva TC”. Pertanto, dalla citata documentazione medica emerge che prima della TAC addominale – e quindi prima della data in cui secondo le prospettazioni attoree la Polizza sarebbe stata sottoscritta – il Sig.
(a) si fosse sottoposto ad ecografia;
(b) fosse a conoscenza di soffrire di insufficienza renale Pt_2 cronica (dimostrata dai valori anomali di Urea e creatinina) ; (c) fosse consapevole di soffrire di eteroplasia renale, riscontrata durante l'ecografia, la quale peraltro è indice della presenza di un tumore. pagina 6 di 8 Ciò a parere del Tribunale è sufficiente per ritenere sussistenti i presupposti escludenti il diritto all'indennizzo indicati dall'art. 1892 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dal primo comma dell'art. 1892 c.c., “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso
o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave…”. Pertanto, affinché tale disposizione possa essere applicata è necessario che sussistano i tre seguenti requisiti: i. dichiarazioni inesatte o reticenze da parte dell'assicurato; ii. rilevanza delle reticenze e/o delle dichiarazioni inesatte per l'assicuratore; iii. dolo o colpa grave dell'assicurato nel rilasciare le dichiarazioni inesatte o nel tenere la condotta reticente.
Si ritiene, invece, irrilevante quanto pervicacemente sostenuto dalla difesa attorea secondo cui il signor sino all'esito di tutti gli accertamenti medici e quindi sino almeno all'agosto 2014, non abbia Pt_2 avuto contezza dell'esistenza e della gravità della patologia che lo aveva colpito. Ciò che rileva, ai fini di causa, è la circostanza, provata, che lo stipulante non abbia fatto menzione all'atto di sottoscrizione del questionario e della conferma dello stesso avvenuta in data 29.07.2014, degli accertamenti medici eseguiti in precedenza (cfr. Cass. Civ., n. 8895/2020, secondo cui “Correttamente è stato osservato che la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore, benché non abbia la funzione di
"tipizzare" le possibili cause di annullamento del contratto di assicurazione per dichiarazioni inesatte
o reticenti, evidenzia tuttavia l'intenzione dell'assicuratore di annettere particolare importanza a determinati requisiti e richiama l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi e, quindi, dev'essere valutata dal giudice in sede di indagine sul carattere determinante, per la formazione del consenso, dell'inesattezza o della reticenza (Cass. 4682/1999), così che è sufficiente che l'assicuratore chieda all'assicurato di denunciare ogni possibile situazione che possa aumentare il rischio o concretizzarlo del tutto (Cass. 27578/2011)”). Quanto all'elemento soggettivo, pur escludendosi il dolo, non essendo emersa alcuna circostanza in tal senso, non può d'altra parte che ritenersi la sussistenza in capo al contraente della colpa grave, che deve essere valutata alla stregua dell'obbligo di fornire con diligenza e lealtà le informazioni inerenti all'identificazione del rischio assicurativo: l'aver taciuto i precedenti accertamenti sanitari integra una grossolana negligenza nella rappresentazione del rischio, rimanendo del tutto irrilevante che lo stipulante godesse al tempo di buona salute.
Nemmeno può ritenersi che la reticenza non sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. È, invece, evidente che, proprio per la rilevanza dei precedenti, ove gli stessi fossero stati conosciuti da la società avrebbe negato la stipulazione della polizza o l'avrebbe resa a condizioni diverse o CP_1 comunque avrebbe potuto chiedere allo stipulante di sottoporsi ad un esame medico al fine di verificare la sussistenza del rischio o di assumerlo a condizioni differenti. Si rileva da ultimo che secondo la giurisprudenza, perché la reticenza o la dichiarazione inesatta sia rilevante non è necessario che questa ricada sul fatto che ha poi dato origine al sinistro. Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, deve ritenersi ininfluente ai fini dell'art. 1892 c.c. ogni questione sulla qualificabilità delle circostanze taciute o inesattamente dichiarate come cause o concause dell'evento: l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore non viene modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 5519 del 12/11/1985, ord. n. 19520 del 04/08/2017 e da ultimo pagina 7 di 8 Cassazione sentenza n. 24563/2018: “Il contratto di assicurazione è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c. quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro”. Non è pertanto necessario dimostrare la sussistenza di un rapporto causale tra le dichiarazioni dell'assicurato e la verificazione del sinistro, quanto piuttosto un collegamento oggettivo tra la falsità o reticenza delle stesse dichiarazioni e l'alterata percezione da parte dell'assicuratore del rischio dedotto nel contratto. Si tratta, peraltro, di un'interpretazione coerente con la ratio della disposizione in commento, volta a tutelare l'assicuratore consentendogli l'esatta conoscenza e valutazione delle condizioni dell'assicurato, onde stabilire con esattezza il rischio e il relativo premio che deve essere corrisposto. Risulta, pertanto, del tutto irrilevante nello specifico la circostanza che lo stipulante sia deceduto non a causa del carcinoma renale, ma di altra patologia.
Tutto ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice non possa essere accolta, non essendone stati provati i fatti posti alla base e risultando, invece, fondata l'eccezione di violazione colposa ex art 1892 c.c. sollevata dalla convenuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre
15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Monza, 13.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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